Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri gia' assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.
5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n.
290.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta l'articolo 1 della citata legge 10 dicembre
2014, n. 183:
"Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare, in caso di
disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla
storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale e di
favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi
dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure
amministrative e riducendo gli oneri non salariali del
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali,
tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori
produttivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
di rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di attivita'
aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e
digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre
meccanismi standardizzati a livello nazionale di
concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed
esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle
possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti
di solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al
numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di
intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e
della cassa integrazione guadagni straordinaria e
individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da
parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e
rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione
dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei
fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e previsione
della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
di funzionamento dei contratti di solidarieta', con
particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi
5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina
relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi,
rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con
carriere contributive piu' rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo
superamento, e con l'esclusione degli amministratori e
sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita'
di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un
periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse
definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
di una prestazione, eventualmente priva di copertura
figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
della situazione economica equivalente, con previsione di
obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come
requisito per l'accesso a servizi di carattere
assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con
meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva
di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)
possa consistere anche nello svolgimento di attivita' a
beneficio delle comunita' locali, con modalita' che non
determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalita' di applicazione, in funzione della migliore
effettivita', secondo criteri oggettivi e uniformi, nei
confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al
reddito che non si rende disponibile ad una nuova
occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi
essenziali in materia di politica attiva del lavoro su
tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare
l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di
cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con
deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
disposizioni del presente comma e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
nelle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione
nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili
per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore
probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego
e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei
dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche
per gli interventi posti in essere da regioni e province
autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito
denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e
province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente e mediante quanto
previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e
degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro,
avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f)
nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire
l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto
dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle
posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato
presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
privati nonche' operatori del terzo settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine
di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il
riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa
in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno
per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio'
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano
l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di
coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello
centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a
una maggiore integrazione delle politiche attive e delle
politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantite su tutto il
territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province
autonome delle competenze in materia di programmazione di
politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi
personalizzati di istruzione, formazione professionale e
lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di
segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione
statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la
gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle
prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con
quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla
lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui
luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo
di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione
delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti
atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro
vacanti.
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure di
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche' in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, uno o piu' decreti legislativi contenenti
disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme,
connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di
lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero
di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere
amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da
rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o
amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle
stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre
amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche
amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in
possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle
comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta
di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da
favorire l'immediata eliminazione degli effetti della
condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di
tipo premiale;
g) previsione di modalita' semplificate per garantire
data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di
volonta' della lavoratrice o del lavoratore in relazione
alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro, anche tenuto conto della necessita' di
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel
caso di comportamento concludente in tal senso della
lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalita' organizzative e
gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via
telematica tutti gli adempimenti di carattere
amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e
la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto
formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione
nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo
4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della
banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento
permanente;
l) promozione del principio di legalita' e priorita'
delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro
sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni
del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento
della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14
gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come
strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca
di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di
rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo
e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali
e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, in coerenza con la
regolazione dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo
nazionale e internazionale, in funzione di interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee,
il contratto a tempo indeterminato come forma comune di
contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto
agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e
indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti
economici la possibilita' della reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e
limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche'
prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o
conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla
modifica dell'inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle
disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza
sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze
produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela
della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, della possibilita' di estendere, secondo linee
coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente
comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi
settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili
con le disposizioni del testo organico semplificato, al
fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta'
interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura
dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure
parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita'
delle lavoratrici e favorire le opportunita' di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
generalita' dei lavoratori, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a
tutelare la maternita' e le forme di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici
beneficiarie dell'indennita' di maternita', nella
prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo
graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne
lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate,
del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di
mancato versamento dei contributi da parte del datore di
lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al
lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
con figli minori o disabili non autosufficienti e che si
trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito
individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle
detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a
favorire la flessibilita' dell'orario lavorativo e
dell'impiego di premi di produttivita', al fine di favorire
la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilita'
genitoriali e dell'assistenza alle persone non
autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso
il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il
diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali
retribuite, della possibilita' di cessione fra lavoratori
dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al
contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore
genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure
parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti
bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla
persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
funzioni amministrative, anche mediante la promozione
dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei
lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui
sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela
e sostegno della maternita' e della paternita', ai fini di
poterne valutare la revisione per garantire una maggiore
flessibilita' dei relativi congedi obbligatori e parentali,
favorendo le opportunita' di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalita'
organizzativa all'interno delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite
nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di
residenza;
i) estensione dei principi di cui al presente comma, in
quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al
riconoscimento della possibilita' di fruizione dei congedi
parentali in modo frazionato e alle misure organizzative
finalizzate al rafforzamento degli strumenti di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi,
delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita'
e pari opportunita' nel lavoro e riordino delle procedure
connesse alla promozione di azioni positive di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme
restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di parita' e pari opportunita'.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e
8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8
ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre
mesi.
12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti
dei decreti attuativi della presente legge, le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una
diversa allocazione delle ordinarie risorse umane,
finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle
medesime amministrazioni. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno
o piu' decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri
che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo puo' adottare, con la medesima procedura
di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle
evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio
permanente degli effetti degli interventi di attuazione
della presente legge, con particolare riferimento agli
effetti sull'efficienza del mercato del lavoro,
sull'occupabilita' dei cittadini e sulle modalita' di
entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione
dei decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione, le competenze delegate in
materia di lavoro e quelle comunque riconducibili
all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. La presente legge e i decreti legislativi di
attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".
Si riporta l'articolo 8, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59):
"Art. 8. L'ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.".

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
premesse.
Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 23
aprile 2004 n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30):
"Art. 6. Personale ispettivo.
1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in
forza presso le direzioni regionali e provinciali del
lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti
del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni
conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualita'
di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed
assistenza sociale sono svolte anche dal personale di
vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri
enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria,
nell'ambito dell'attivita' di verifica del rispetto degli
obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale,
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non
compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia
giudiziaria.".
Si riporta l'articolo 3, comma 4 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti) e successive
modificazioni:
"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei
conti.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.".
 
Art. 2
Funzioni e attribuzioni

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.
2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze gia' attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge le attivita' di prevenzione e promozione della legalita' presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attivita' di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita' di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attivita', connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attivita' istituzionali delle predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformita' di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Note all'art. 2:
Si riporta l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art.17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note all'articolo
1.
Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O..
Si riporta l'articolo 8 della citato decreto
legislativo n. 124 del 2004:
"Art. 8. Prevenzione e promozione.
1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro
organizzano, mediante il proprio personale ispettivo,
eventualmente anche in concorso con i CLES e con le
Commissioni regionali e provinciali per la emersione del
lavoro non regolare, attivita' di prevenzione e promozione,
su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro,
finalizzata al rispetto della normativa in materia
lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento
alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonche' alle
novita' legislative e interpretative. Durante lo
svolgimento di tali attivita' il personale ispettivo non
esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attivita' ispettiva di tipo
istituzionale emergano profili di inosservanza o di non
corretta applicazione della normativa di cui sopra, con
particolare riferimento agli istituti di maggiore
ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni
penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce
indicazioni operative sulle modalita' per la corretta
attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e
provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti
previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e
associazioni, attivita' di informazione ed aggiornamento,
da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti,
mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di
convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli
organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri
volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati
alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli
articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti
previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive
della direzione generale.".
 
Art. 3
Organi dell'Ispettorato

1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza dell'Ispettorato ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'Ispettorato spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
3. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Un componente ciascuno e' indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente.
4. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalita'. L'assegnazione delle funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene secondo le modalita' stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attivita', un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
6. Il direttore e' sottoposto alla disciplina in materia di responsabilita' dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facolta' di revoca dell'incarico.

Note all'art. 3:
Si riportano gli articoli 1, comma 2, 3 e 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998).
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI."
"Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico (Art.
2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998).
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421."
"Art. 21. Responsabilita' dirigenziale (Art. 21, commi
1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14
del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati
dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998).
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.".
Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo,
n. 300 del 1999:
"Art. 5. I dipartimenti.
1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare
l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del
ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali
concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi
compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e
coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano
i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di
gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad
essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni, di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.".
 
Art. 4
Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore propone alla commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilita' della gestione dell'Ispettorato, nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. E' inoltre facolta' del direttore proporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilita' adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
2. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresi' l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato.
4. Il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attivita' dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 nonche', in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del codice civile.

Note all'art. 4:
Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo,
n. 124 del 2004:
"Art. 3. Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza.
1. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle
successive disposizioni, opera quale sede permanente di
elaborazione di orientamenti, linee e priorita'
dell'attivita' di vigilanza.
1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai
soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la
congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli
interventi ispettivi e segnala altresi' al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti
organizzativi da apportare al fine di assicurare la
maggiore efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli
adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche
delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario
centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al
comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
243.
2. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal
direttore generale della direzione generale, dal Direttore
generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal
Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di
finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate;
dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali;
dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del
lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti
dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei
lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
I componenti della Commissione possono farsi rappresentare
da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere
invitati a partecipare i Direttori generali delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, i Direttori degli altri enti
previdenziali, i Direttori generali delle direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli
ulteriori componenti istituzionali della Commissione
nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il
comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato
del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica
del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza puo' essere attribuito il
compito di definire le modalita' di attuazione e di
funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10,
comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la
realizzazione del modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di
previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di
vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al
sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti eventualmente
invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di
bilancio.".
Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179.
Si riportano gli articoli da 2397 a 2409 del codice
civile:
"Art. 2397. Composizione del collegio.
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati
due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche."
"Art. 2398. Presidenza del collegio.
Il presidente del collegio sindacale e' nominato
dall'assemblea."
"Art. 2399. Cause d'ineleggibilita' e di decadenza.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa'
da questa controllate o alle societa' che la controllano o
a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di
lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di
prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di
sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi."
"Art. 2400. Nomina e cessazione dall'ufficio.
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in
carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
collegio e' stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta
causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno
di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di
nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio
devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel
registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
Al momento della nomina dei sindaci e prima
dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti
all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di
controllo da essi ricoperti presso altre societa'."
"Art. 2401. Sostituzione.
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un
sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta', nel
rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci
restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale
deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e
supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel
rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza
e' assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco piu'
anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio
sindacale, deve essere convocata l'assemblea perche'
provveda all'integrazione del collegio medesimo."
"Art. 2402. Retribuzione.
La retribuzione annuale dei sindaci, se non e'
stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla
assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di
durata del loro ufficio."
"Art. 2403. Doveri del collegio sindacale.
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma."
"Art. 2403-bis. Poteri del collegio sindacale.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
notizie, anche con riferimento a societa' controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari. Puo' altresi' scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle societa' controllate in merito
ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento
generale dell'attivita' sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro
previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione
e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilita'
ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti
ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni
previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e
ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni
riservate."
"Art. 2404. Riunioni e deliberazioni del collegio.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta
giorni. La riunione puo' svolgersi, se lo statuto lo
consente indicandone le modalita', anche con mezzi di
telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non
partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del
collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che
viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421,
primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale e' regolarmente costituito con la
presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente
ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso."
"Art. 2405. Intervento alle adunanze del consiglio di
amministrazione e alle assemblee.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio
di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del
comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo
alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due
adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del
comitato esecutivo, decadono dall'ufficio."
"Art. 2406. Omissioni degli amministratori.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da
parte degli amministratori, il collegio sindacale deve
convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni
prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale puo' altresi', previa
comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione, convocare l'assemblea qualora
nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti
censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente
necessita' di provvedere."
"Art. 2407. Responsabilita'.
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la
professionalita' e la diligenza richieste dalla natura
dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
in conformita' degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395."
"Art. 2408. Denunzia al collegio sindacale.
Ogni socio puo' denunziare i fatti che ritiene
censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener
conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo
sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali proposte all'assemblea; deve altresi', nelle
ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406,
convocare l'assemblea. Lo statuto puo' prevedere per la
denunzia percentuali minori di partecipazione."
"Art. 2409. Denunzia al tribunale.
Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in
violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno
alla societa' o a una o piu' societa' controllate, i soci
che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il ventesimo del capitale sociale possono
denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato
anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere percentuali
minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un
periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalita', che si attivano senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attivita' compiute
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare
un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.".
 
Art. 5
Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato

1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attivita' istituzionale che comporta, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro. Ai fini della rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente comma si applicano i seguenti criteri:
a) mantenimento della misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
b) previsione di una specifica indennita' volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio;
c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.
3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte a garantire l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, messe a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato, del personale di cui all'articolo 6 comma 4, nonche' del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti prevedono misure volte a garantire che lo svolgimento dell'attivita' lavorativa del personale ispettivo abbia luogo con modalita' flessibili e semplificate.
4. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. L'Ispettorato e' inserito nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

Note all'art. 5:
Si riporta l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836 (Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali):
"Art. 15. Al personale che per lo svolgimento di
funzioni ispettive abbia frequente necessita' di recarsi in
localita' comprese nell'ambito della circoscrizione
territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non
oltre i limiti di quella provinciale puo' essere
consentito, anche se non acquista titolo alla indennita' di
trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la
corresponsione di un'indennita' di lire 43 a chilometro
quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale
mezzo risulti piu' conveniente dei normali servizi di
linea.
L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere
autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio
avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente
o equiparata che, in sede di liquidazione di detta
indennita', dovra' convalidare il numero dei chilometri
percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di
tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta
dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione
e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del
mezzo stesso.
Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea
sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali
servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi
per servizio in localita' comprese nei limiti delle
circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo,
puo' essere consentito, con l'osservanza delle condizioni
stabilite nel comma precedente l'uso di un proprio mezzo di
trasporto.
Per i percorsi compiuti nelle localita' di missione per
recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio al luogo
sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad
altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non
spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne' alcuna
corresponsione di indennita' chilometrica.".
Si riporta l'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali):
"Art. 8. La misura dell'indennita' chilometrica di cui
al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un
litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per
eccesso a lira intera.
Il dipendente statale trasferito di autorita', per il
trasporto di mobili e masserizie puo' servirsi, nei limiti
di peso consentiti e previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi
dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con
una indennita' chilometrica di L. 60 a quintale o frazione
di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo
di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un
quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potra'
comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e
documentata.
Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa
sostenuta per pedaggio autostradale.
L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di
percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e
quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di
strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19,
terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono
elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a
chilometro.
L'indennita' prevista dall'articolo 19, comma quarto,
della stessa legge, e' elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennita' di cui ai commi terzo, quinto e sesto del
presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi
del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento
percentuale apportato all'indennita' di trasferta.".
Si riporta l'articolo 14, comma 4 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance
(Omissis).
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo.".
Si riporta la tabella A allegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici):

"Tabella A
- Accademia della Crusca
- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorita' d'ambito
- Autorita' garante della concorrenza e del mercato
- Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
- Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorita' portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n.
502/1992)
- Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n.
517/1999)
- Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
- Club alpino italiano
- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
- Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di
contributi statali
- Comunita' montane, con popolazione complessiva
montana non inferiore a 10.000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (C.R.A.)
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti
pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e
consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente
apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- DigitPA
- Ente acquedotti siciliani
- Ente Acque della Sardegna
- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in
liquidazione
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in
S.r.l.
- Istituti centrali del Ministero per i beni e le
attivita' culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n.
233/2007)
- Istituti del Ministero per i beni e le attivita'
culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma
3, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003)
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto italiano di studi germanici
- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (INRAN)
- Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica
sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA)
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto storico italiano per il Medio Evo
- Istituto superiore per la Protezione e la ricerca
Ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n.
267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
«Enrico Fermi»
- Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in
agricoltura
- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- Scuola superiore della magistratura
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Societa' regionale per la sanita' So.Re.Sa.S.p.A.
- Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10.000 abitanti
- Universita' statali, istituti di istruzione
universitaria, opere universitarie statali, enti ed
organismi per il diritto allo studio a carattere
regionale.".
 
Art. 6
Disposizioni in materia di personale

1. La dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 6357 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, e' definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. Nell'ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unita' di personale gia' in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
2. La dotazione organica dell'Ispettorato e' ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.
3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1, la dotazione organica dell'Ispettorato e' incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facolta' assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.
4. Presso la sede di Roma dell'Ispettorato e' istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il «Comando carabinieri per la tutela del lavoro». L'attivita' di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonche' il coordinamento con l'Ispettorato e' assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici nonche' mediante l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opera altresi' un contingente di personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. In relazione a quanto stabilito dal presente comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' assegnato all'Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma, eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, e' aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed e' selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri e le spese connesse alle attivita' cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma e' abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, del 12 novembre 2009, recante la «Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela del lavoro con la Regione Sicilia.
5. Con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono altresi' individuati:
a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato;
b) gli assetti e gli organici del personale dell'Arma dei Carabinieri di cui al comma 4, nonche' i contenuti della dipendenza funzionale delle unita' territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato.
6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1:
a) cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti gia' assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121;
b) e' trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento e' ricompreso il personale gia' in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' altresi' trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilita' di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

Note all'art. 6:
Si riporta l'articolo 826 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):
"Art. 826. Contingente per la tutela del lavoro
1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle
leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza
sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei
carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unita',
di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi
gradi o ruoli:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;
c) capitani: 1;
d) ispettori: 170;
e) sovrintendenti: 159;
f) appuntati e carabinieri: 170.
2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84
unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e
sull'assistenza.".
Si riporta l'articolo 11 del citato decreto legislativo
n. 124 del 2004:
"Art. 11. Conciliazione monocratica.
1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo
alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano
elementi per una soluzione conciliativa della controversia,
la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente puo', mediante un proprio funzionario, anche con
qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione
sulle questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da
associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da
professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle
parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'
articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice
civile.
3-bis. Il verbale di cui al comma 3 e' dichiarato
esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza
della parte interessata.
4. I versamenti dei contributi previdenziali e
assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore,
riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in
relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti,
nonche' il pagamento delle somme dovute al lavoratore,
estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare
l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro
trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa
documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza
di una o di entrambe le parti convocate, attestata da
apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro da'
seguito agli accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura conciliativa puo' aver luogo nel
corso dell'attivita' di vigilanza qualora l'ispettore
ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione
conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il
consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con
apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai
fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3,
4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di
cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
fino alla conclusione del procedimento conciliativo.".
Si riportano gli articoli 15 e 16 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n.
121 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma
10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150):
"Art. 15. Compiti delle DIL
1. Le DIL esercitano le competenze riservate allo Stato
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, provvedendo in particolare:
a. al coordinamento dell'attivita' di vigilanza in
materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b. allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al
comma 1, dei rapporti con il sistema delle regioni e degli
enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di
interventi sinergici in materia di mercato del lavoro,
politiche del lavoro, nonche' di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
c. alla programmazione ed al coordinamento delle
attivita' operative, nell'ambito territoriale di
competenza;
d. alla programmazione economico finanziaria attraverso
l'elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla
gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla
gestione amministrativa delle risorse umane;
e. a fornire linee di indirizzo uniformante,
contribuendo alla definizione degli standard qualitativi
dei processi di lavoro e dei livelli di servizio:
i. monitorando il livello di trasparenza ed
imparzialita' dell'azione istituzionale, e dell'attuazione
delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
ii. supportando le analisi del mercato del lavoro;
iii. monitorando gli indicatori di contesto.
2. Le DIL svolgono, altresi', funzioni di coordinamento
nei confronti dei soggetti istituzionali dei singoli
livelli regionali presenti nell'ambito interregionale di
competenza."
"Art. 16. Compiti delle DTL.
1. Le DTL sono preposte all'esercizio delle funzioni
istituzionali operative del Ministero e, nell'ambito delle
attribuzioni riservate dalla normativa vigente,
esercitando, in particolare, le funzioni di:
a. coordinamento e razionalizzazione dell'attivita' di
vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124;
b. vigilanza e regolazione in materia di lavoro,
legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
c. tutela, anche civilistica, delle condizioni di
lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la
corretta applicazione della normativa lavoristica e
previdenziale;
d vigilanza sull'applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai
sensi dell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, autorita' territoriale competente a
valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti
svolti dagli organi addetti, di cui all'articolo 13 della
medesima legge;
e. controllo sull'osservanza delle disposizioni
rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero,
per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
f. mediazione delle controversie di lavoro;
g. certificazione dei contratti di lavoro;
h. gestione dei flussi migratori per ragioni di
lavoro.".
 
Art. 7
Coordinamento e accentramento
delle funzioni di vigilanza

1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo gia' appartenente all'INPS e all'INAIL e' inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3. In relazione alle cessazioni del personale di cui al presente comma, che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.
2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonche' di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attivita' istituzionali delle predette amministrazioni.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL puo' chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilita' previste dalle relative dotazioni organiche.
4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attivita' di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresi', iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attivita' di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformita' a livello nazionale.
 
Art. 8
Risorse finanziarie

1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all'Ispettorato, gia' assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarita' dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL destinate alle dotazioni strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure, gia' previste dallo stesso decreto legge, per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato. Sono altresi' trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL finalizzate alla formazione del personale ispettivo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d).
2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui termine di predisposizione e' differito di sei mesi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo.

Note all'art. 8:
Si riporta l'articolo 14, comma 1, lettera d), numero
2) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015) convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
"Art. 14. Misure per il contrasto del lavoro sommerso e
irregolare
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono
introdotte le seguenti disposizioni:
(Omissis).
d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle
sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati:
(Omissis).
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite
massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014, destinato a misure, da definire con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate
ad una piu' efficiente utilizzazione del personale
ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi di carattere
organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di
iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.".
Si riporta l'articolo 2, comma 222-quater, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2010):
"Art. 2. Disposizioni diverse
(Omissis).
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.".
 
Art. 9
Rappresentanza in giudizio

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. L'Ispettorato puo' farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche' negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, e' fatta salva la possibilita' per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalita' stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e ne integrano le dotazioni finanziarie.

Note all'art. 9:
Il testo del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
Si riporta l'articolo 6, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2011:
"Art. 6. Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
(Omissis).
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando
la sanzione e' stata applicata per una violazione
concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro
e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della
flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.".
Si riporta l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'):
"Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate
(Omissis).
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali. Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.".
 
Art. 10
Organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4 lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresi' la soppressione della direzione generale per l'attivita' ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi 1, 2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale.

Note all'art. 10:
Per il testo dell'articolo 1 della citata legge, n.183
del 2014, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 11
Abrogazioni e altre norme di coordinamento

1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5 comma 1, al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza). - 1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi del presente articolo, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza.
2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi.
3. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio»;
b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole "alla Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso e' sostituito dal seguente "L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3".
d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato). - 1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonche' in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, e' ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.
2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto»;
e) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro). - 1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.».
2. Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario e' da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.
3. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'Ispettorato puo' stipulare uno o piu' protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. L'Ispettorato stipula altresi' specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilita' del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti.
5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilita' dirigenziale.
6. Al fine di uniformare l'attivita' di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale e' tenuto a raccordarsi con le sedi centrale e territoriali dell'Ispettorato.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL assicurano altresi' ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell'attivita' di vigilanza.

Note all'art. 11:
Si riporta l'articolo 5, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 124 del 2004:
"Art. 5. Coordinamento provinciale dell'attivita' di
vigilanza.
1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i
Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina
l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le
direttive volte a razionalizzare l'attivita' di vigilanza,
al fine di evitare duplicazione di interventi ed
uniformarne le modalita' di esecuzione. A tale fine, le
direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni
tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e
degli altri enti previdenziali.".
Si riporta l'articolo 9, comma 1, del citato decreto
legislativo, n. 124 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 9. Diritto di interpello.
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale
degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali,
nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i
consigli nazionali degli ordini professionali, possono
inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti
di ordine generale sull'applicazione delle normative di
competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. La Direzione generale fornisce i relativi
chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e,
qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti
previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.".
Si riporta l'articolo 13, comma 5, del citato decreto
legislativo, n. 124 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 13. Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica.
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di
lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla
conclusione delle attivita' di verifica compiute nel corso
del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di
lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al
lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n.
628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell' articolo
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all' articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini per la
presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del
presente decreto, fino alla scadenza del termine per
compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da
parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia
stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta
regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il
verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei
confronti del trasgressore e della persona obbligata in
solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5.".
Il testo della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O..
Si riporta l'articolo 17, della citata legge n. 689 del
1981:
"Art. 17. Obbligo del rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".
 
Art. 12
Disposizioni per l'operativita' dell'Ispettorato

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un comitato operativo presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.
2. Il Comitato svolge le attivita' di cui al comma 3 per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalita' dell'Ispettorato e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli atti di indirizzo dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attivita' delle stesse amministrazioni;
c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una piu' efficace uniformita' dell'attivita' di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale;
d) monitora le attivita' dell'Ispettorato, trascorsi dodici mesi dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalita' ed efficacia di azione.
4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.

Note all'art. 12:
Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n.124 del 2004, si vedano le note all'articolo
4.
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Pinotti, Ministro della difesa

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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