Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2015
Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia dell'Area I comparto Ministeri, nonche' del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'art. 3;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Vista la direttiva n. 10/2012, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanata in data 24 settembre 2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - registro n. 9 - foglio n. 380, avente ad oggetto "Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi";
Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, che prevede che "Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.";
Visto il comma 2, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui "Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.";
Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui "Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.";
Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale "Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.";
Visto il comma 7, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 che esclude "dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,";
Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10;
Visto il comma 10-bis, del piu' volte citato art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa;
Visto il comma 115, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale, per il Ministero dell'interno, e' stata sospesa fino al 31 dicembre 2013 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 95/2012;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha ulteriormente sospeso, fino al 30 giugno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 95/2012;
Visto, l'art. 21-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, rubricato "Riorganizzazione del Ministero dell'interno", inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 che ha, da ultimo, fissato il termine al 31 ottobre 2014 per l'attuazione della disposizione in esso richiamata;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e, in particolare, l'art. 1, comma 147;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266." ed, in particolare, l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210, recante "Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'art. 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" con il quale, tra l'altro, sono state modificate le dotazioni organiche della carriera prefettizia di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 giugno 2012, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale, fermo restando il contingente di personale dei dirigenti di prima fascia dell'Area I del comparto Ministeri, stabilito in complessive n. 4 unita' dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210, sono state, da ultimo, rideterminate le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Area I comparto Ministeri e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'interno;
Vista l'ipotesi di riduzione delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale e della dotazione organica ridotta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, proposta dal Ministro dell'interno con la nota n. 30054 del 31 ottobre 2014 e relazione tecnica allegata;
Preso atto che, in attuazione dell'art. 12, comma 6-bis, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono state scomputate, dai contingenti di personale appartenente all'Area terza, n. 2 unita' trasferite alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, come da comunicazione della predetta Commissione con nota n. 2893 del 20 febbraio 2014;
Considerato che, in attuazione dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, occorre conseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per i posti di funzione di ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;
Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno, in considerazione che le misure di riduzione effettivamente operate sono coerenti con la normativa sopra citata;
Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato di cui alla nota del Dipartimento della funzione pubblica del 27 marzo 2015, n. 20382;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in considerazione della riduzione delle strutture dirigenziali, le dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia dell'Area I comparto Ministeri, nonche' del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'interno, sono numericamente rideterminate secondo l'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le successive rideterminazioni delle dotazioni organiche dell'Amministrazione interessata dal presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica, saranno adottate secondo il proprio ordinamento.
3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300, e dell'art. 1, comma 147 della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedera' alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche' alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione.
4. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'interno, con proprio successivo decreto, ripartira' i contingenti di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinati, in profili professionali e per fasce retributive nonche' nelle strutture, centrali e periferiche, in cui si articola l'Amministrazione.
5. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 3 e 4 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2015

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Ministro
per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2155
 
Allegato

Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone