Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2015 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015 |
Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il decreto di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato art. 29-bis; Visto l'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina la «mobilita' volontaria» che consente alle amministrazioni pubbliche di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza; Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, nell'ambito dei rapporti di lavoro dell'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del medesimo comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice civile, configurandosi la predetta fattispecie come «mobilita' obbligatoria» tra amministrazioni; Visto lo stesso comma 2 del medesimo art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche, mediante «mobilita' funzionale» con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico; Visto il comma 2.3 del medesimo art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, che al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, e ha previsto che i criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2014, recante: «Definizione dei criteri di utilizzo e modalita' di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e, in particolare, l'art. 1, nella parte in cui definisce le fattispecie sopra indicate della «mobilita' volontaria», della «mobilita' obbligatoria» tra amministrazioni e della «mobilita' funzionale»; Visti i commi 2-bis e 2-quinquies del predetto art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui stabiliscono che il passaggio in altra amministrazione del dipendente e' disposto nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza e che, salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione; Visti gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di eccedenze, mobilita' collettiva e gestione del personale in disponibilita'; Ritenuto che le tabelle previste dall'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 possano agevolare la mobilita' volontaria, quella obbligatoria e quella funzionale, nonche' l'attuazione dei processi in atto di riordino di enti ed amministrazioni pubbliche e garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico; Ritenuto che l'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel prevedere quale contenuto del decreto la definizione di «una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione», non consente di innovare, modificare o integrare gli ordinamenti professionali dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto che la «tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione», in attuazione dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, rappresenta uno strumento di corrispondenza tra livelli economici di inquadramento, utilizzando, tra gli altri criteri di armonizzazione, anche l'importo del trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale dai contratti collettivi relativi al biennio economico 2008-2009, e consente di favorire i predetti processi di mobilita' intercompartimentale; Rilevato che per individuare la corrispondenza dei livelli economici previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale e' necessario stabilire, in termini generali e preventivi, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione; Considerato che per definire l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione occorre confrontare gli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie; Considerato che l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione, definita astrattamente dalle tabelle di corrispondenza dei livelli economici allegate al presente decreto, deve essere comunque accertata dall'amministrazione all'atto dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base dei rispettivi ordinamenti professionali, nonche' dei criteri definiti dal presente decreto; Ritenuto che le determinazioni per l'effettiva posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilita' intercompartimentale devono tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione, fermo restando il rispetto dei criteri per l'individuazione del livello economico di inquadramento; Stabilito che la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione sia individuata anche sulla base del criterio della prossimita' degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza; Precisato che la fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non puo' dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale; Rilevato altresi' che le corrispondenze stabilite dal presente decreto non modificano la disciplina prevista per l'inquadramento in posizioni professionali il cui accesso e' riservato al pubblico concorso ovvero escluso tramite procedure di mobilita' intercompartimentale; Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comma 1-bis, nella parte in cui stabilisce che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettivita', in funzione delle qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito; Visto il CCNQ dell'11 febbraio 2007 per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009; Visti i vigenti contratti collettivi nazionale di lavoro del personale non dirigente dei comparti di contrattazione collettiva e i vigenti ordinamenti professionali del personale non dirigente, tenuto conto dell'orario di lavoro settimanale pari a 36 ore; Visto l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come sostituito dall'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui prevede la stipula di appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per definire fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la dirigenza; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale non dirigenziale dei comparti dei ministeri, delle agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti pubblici non economici, compresi quelli di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, delle regioni e degli enti locali, del servizio sanitario nazionale, dell'universita', delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, del personale della scuola, ed in particolare la disciplina dell'ordinamento professionale e del tabellare; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 maggio 2001, e, in particolare, l'art. 32, che prevede le corrispondenze professionali in caso di mobilita'; Ritenuto che il presente decreto tiene conto dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro con la conseguenza che in caso di rinnovo occorrera' procedere all'eventuale aggiornamento dello stesso; Ritenuto di non declinare nei quadri di corrispondenza del presente decreto le posizioni stipendiali del personale docente e non docente appartenente al comparto scuola e al comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, in quanto definite per fasce di anzianita'; Ritenuto opportuno, in ragione della specificita' dell'ordinamento professionale, escludere dai quadri di corrispondenza del presente decreto i professionisti disciplinati nell'ordinamento professionale di alcuni contratti collettivi, nonche' i profili professionali di ricercatore e tecnologo, fermi restando la disciplina vigente in materia di mobilita' e, ove compatibili, i criteri del presente decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»; Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 7 maggio 2015; Sentite in data 2 aprile 2015 le confederazioni sindacali rappresentative; Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e oggetto
1. Le tabelle del presente decreto hanno la finalita' di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano fermi i criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra aree o categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti professionali e dal presente decreto. 2. Le tabelle di corrispondenza di cui agli allegati da 1 a 10, che fanno parte integrante del presente decreto, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti. 3. Le allegate tabelle da 1 a 8 (Tab. 1: Ministeri, Tab. 2: Agenzie fiscali, Tab. 3: Presidenza del Consiglio dei ministri, Tab. 4: Enti pubblici non economici, Tab. 5: Regioni ed enti locali, Tab. 6: Servizio sanitario nazionale, Tab. 7: Universita', Tab. 8: Istituzioni ed enti di ricerca) definiscono le corrispondenze dei livelli economici del personale del comparto indicato nella prima colonna con gli altri comparti di contrattazione indicati nelle successive colonne sulla base del criterio di cui all'art. 2, comma 3. I livelli economici del personale degli enti di ricerca di cui alla Tab. 8 si intendono riferiti anche al personale dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.). Lo stesso criterio vale per le colonne finali titolate «Ricerca» delle Tab. da 1 a 7. 4. La Tab. 9 definisce la corrispondenza del personale docente e non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1. Per la Tab. 9 non sono declinate le posizioni stipendiali del personale docente e non docente appartenente ai relativi comparti. 5. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale «C» viene equiparato alla categoria o area professionale piu' elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione con inquadramento nella fascia economica secondo i criteri del presente decreto. 6. La Tab. 10 definisce la corrispondenza del personale Unioncamere, Cnel ed Enac rispetto al comparto Ministeri e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Criteri di inquadramento
1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non puo' comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali e' previsto un piu' elevato livello di inquadramento giuridico iniziale. 2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilita' intercompartimentale deve tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione. 3. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione e' individuata anche sulla base del criterio della prossimita' degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. |
| Art. 3 Trattamento economico e previdenziale
1. Nel caso di mobilita' volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Nei casi di mobilita' diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove piu' favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facolta' assunzionali; b) la facolta' di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza. |
| Art. 4 Efficacia
1. Il presente decreto e' da riferire alla vigente disciplina contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle procedure di mobilita' avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 3. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla materia, sia gli ordinamenti professionali previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 5 Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai processi di mobilita' che coinvolgono, ove previsti, gli specifici comparti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 26 giugno 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne prev. n. 2105 |
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