Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 145
Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata dalla legge 3 novembre 1994, n. 640;
Vista la Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (OPRC 1990) fatta a Londra il 30 novembre 1990, ratificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 464;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, recepita con la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, recepita con la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, recepita con la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
Vista la decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile;
Vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare e, in particolare, gli articoli 11 e 12;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, in materia di istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, gli articoli 4, 6 e da 298-bis a 318;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli 92, 115 e 135;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'articolo 57;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 35;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive e, in particolare, l'articolo 38;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante l'integrazione e l'adeguamento delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, recante il regolamento per l'istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006 in materia di soccorso e assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 recante il Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015 recante il disciplinare tipo per il rilascio dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della difesa, il Ministro della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2013/30/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
2. Rimangono ferme le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886, al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Salvo che non sia diversamente previsto, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La legge 3 novembre 1994, n. 640 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi,
fatto a Espoo il 25 febbraio 1991) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1994, n. 273, S.O.
La legge 15 dicembre 1998, n. 464 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e
la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi,
con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il
30 novembre 1990) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1999, n. 7, S.O.
La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001,
n. L 197.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
La direttiva 2003/35/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni
piani e programmi in materia ambientale e modifica le
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente
alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla
giustizia, e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2003, n.
L 156.
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, n. sulla responsabilita'
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 143.
La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2012, n. L 26.
La direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che
modifica la direttiva 2004/35/CE (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 giugno 2013, n. L
178.
La decisione del 17/12/2013, n. 1313/2013/UE, del
Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo
unionale di protezione civile (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L
347.
La direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per
la pianificazione dello spazio marittimo, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257.
La legge 11 gennaio 1957, n. 6 (Ricerca e coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1957, n. 25.
La legge 21 luglio 1967, n. 613 (Ricerca e coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11
gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 1967, n. 194.
Il testo degli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre
1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1957n. 16,
S.O., cosi recitano:
"11. Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo
di inquinamento delle acque dl mare causato da immissioni,
anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze
nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di
arrecare danni all'ambiente marino, al litorale agli
interessi connessi, l'autorita' marittima, nella cui area
di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di
inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le misure
necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico
del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli
effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse
tecnicamente impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in
atto sia tale da determinare una situazione di emergenza,
il capo del compartimento marittimo competente per
territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata
comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed
assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del
piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando
le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei
compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli
organi del servizio nazionale della protezione civile.
Il Ministro della marina mercantile da' immediata
comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al
servizio nazionale della protezione civile tramite
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al
successivo art. 34.
Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di
cui il Ministero della marina mercantile dispone, il
Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della
protezione civile di promuovere la dichiarazione di
emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della
protezione civile assume la direzione di tutte le
operazioni sulla base del piano di pronto intervento
nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per
la protezione civile .
Restano ferme le norme contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504 , per
l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a
navi battenti bandiera straniera che possano causare
inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente
marino, o al litorale ."
"12. Il comandante, l'armatore o il proprietario di una
nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato
sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso
di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di
arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di
altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente
marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti
ad informare senza indugio l'autorita' marittima piu'
vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che
risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed
eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti.
L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati nel
comma precedente immediata diffida a prendere tutte le
misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo
d'inquinamento e per eliminare gli effetti gia' prodotti.
Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non
produca gli effetti sperati in un periodo di tempo
assegnato, l'autorita' marittima fara' eseguire le misure
ritenute necessarie per conto dell'armatore o del
proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese
sostenute.
Nei casi di urgenza, l'autorita' marittima fara'
eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le
misure necessarie, recuperandone, poi, le spese,
indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.
Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure
necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese
sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico
anche nei confronti del proprietario del carico stesso
quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la
colpa del medesimo."
La legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
1991, n. 13, S.O..
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O..
La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O..
Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
(Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
293, S.O..
Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
(Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni
alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
293, S.O..
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Il testo dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n
300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti
internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del
Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela
degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a
Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto
a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente
l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della
Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta
Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles
il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa
alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri
dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e
della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
1997. Delega al Governo per la disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e
degli enti privi di personalita' giuridica), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250, S.O. cosi
recita:
"11. Delega al Governo per la disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e
degli enti privi di personalita' giuridica.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la
disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti
privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni
di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi (7):
a) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,
322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto
e' commesso con abuso della qualita' di operatore del
sistema, del codice penale;
b) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del
codice penale;
c) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
codice penale che siano stati commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
d) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e
del territorio, che siano punibili con pena detentiva non
inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31
dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del
presente comma sono responsabili in relazione ai reati
commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi
svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri
di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e'
sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone
fisiche menzionate, quando la commissione del reato e'
stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi
connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della
responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato
nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
f) prevedere sanzioni amministrative effettive,
proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti
indicati nell'alinea del presente comma;
g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire
tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione
in concreto della sanzione, si tenga conto anche
dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresi'
che, nei casi di particolare tenuita' del fatto, la
sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti
milioni e non sia superiore a lire duecento milioni;
prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura
ridotta;
h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento
della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
del patrimonio sociale;
i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del
reato, anche nella forma per equivalente;
l) prevedere, nei casi di particolare gravita',
l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni in
aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della
sede commerciale;
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3) interdizione anche temporanea dall'esercizio
dell'attivita' ed eventuale nomina di altro soggetto per
l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione
dell'attivita' e' necessaria per evitare pregiudizi ai
terzi;
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la
pubblica amministrazione;
5) esclusione temporanea da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
quelli gia' concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e
servizi;
7) pubblicazione della sentenza;
m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i
tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di
cui alle lettere a), b) c) e d) commessi successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
previsto dal presente articolo;
n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla meta'
ed escludere l'applicabilita' di una o piu' delle sanzioni
di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da
parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di
comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione
o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;
o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l)
sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata
tipizzazione dei requisiti richiesti;
p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e
dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei
confronti della persona fisica responsabile della
violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle
sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi piu'
gravi, l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui
alla lettera l) diverse da quelle gia' irrogate, nei
confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale
e' stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera
l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della
lettera o);
q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico
degli enti sono applicate dal giudice competente a
conoscere del reato e che per il procedimento di
accertamento della responsabilita' si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice di procedura
penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa
degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni
dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b)
c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata
dalle norme del codice civile;
s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei
confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma;
t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati
consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o
di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di
amministrazione, che sia assicurato il diritto
dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di
cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali
sia accertata la responsabilita' amministrativa con
riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di
recedere dalla societa' o dall'associazione o dall'ente,
con particolari modalita' di liquidazione della quota
posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui
alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la
liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
momento del recesso determinato a norma degli articoli
2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere
altresi' che la liquidazione della quota possa aver luogo
anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere
che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi
prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al
Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno
la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti
alle attivita' necessarie per la liquidazione della quota,
compresa la capacita' di stare in giudizio; agli oneri per
la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della
presente lettera si provvede mediante gli ordinari
stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti
nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
u) prevedere che l'azione sociale di responsabilita'
nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
e delle societa', di cui sia stata accertata la
responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto
previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata
dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo
del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo
negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di
rinuncia o di transazione dell'azione sociale di
responsabilita';
v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito
dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al
terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di
cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata
accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento
a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia
vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di
causalita' diretto tra il fatto che ha determinato
l'accertamento della responsabilita' del soggetto ed il
danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel
caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero
esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di
controllo, quando la commissione del reato e' stata resa
possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
funzioni;
z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v)
si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di
risarcimento del danno e' proposta contro l'azionista, il
socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del
presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto,
anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di
controllo o di amministrazione, anteriormente alla
commissione del fatto che ha determinato l'accertamento
della responsabilita' dell'ente.
2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si
intendono gli enti forniti di personalita' giuridica,
eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che
esercitano pubblici poteri.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il
decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di
coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
le norme di carattere transitorio."
La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n.
215.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
La legge 8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone di
protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
marzo 2006, n. 52.
Il testo degli articoli 4, 6 e da 298-bis a 318 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita:
"Art. 4 (Finalita')
1. Le norme del presente decreto costituiscono
recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27
giugno 1985, concernente la valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come
modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
(26)
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della
procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalita'
di semplificazione e coordinamento delle procedure
autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le
procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del
presente decreto.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e
progetti ha la finalita' di assicurare che l'attivita'
antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita'
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione
dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo
della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali
nello svolgimento delle attivita' normative e
amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la
finalita' di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione,
dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile;
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la
finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
migliore ambiente alla qualita' della vita, provvedere al
mantenimento delle specie e conservare la capacita' di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale
per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e
valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;
c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto
la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
proveniente dalle attivita' di cui all'allegato VIII e
prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre
le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le
misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni
sulla valutazione di impatto ambientale."
"6. (Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del
codice penale).
1. All'art. 32-quater del codice penale, dopo la
parola: «316-bis» e' inserita la seguente: «, 316-ter», e
dopo la parola: «322» e' inserita la seguente: «, 322-bis».
2. All'art. 323-bis del codice penale, dopo la parola:
«316-bis» e' inserita la seguente: «, 316-ter», e dopo la
parola: «322» e' inserita la seguente: «, 322-bis»."
"Art. 298-bis Disposizioni particolari per
installazioni e stabilimenti che producono biossido di
titanio
1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative
ai processi di produzione di biossido di titanio,
l'immersione, l'iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo
d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili
del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico
o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo
verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i
cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di
filtrazione) provenienti in forma solida dalla
fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di
coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di
titanio;
b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione
successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di 1
titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento
al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali
acque madri, contenenti complessivamente piu' dello 0,5 per
cento di acido solforico libero nonche' vari metalli
pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state
diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido
solforico libero;
c) i rifiuti provenienti da installazioni che
utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti piu'
dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonche' vari
metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono
stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di
acido cloridrico libero;
d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi
ottenuti dal trattamento (concentrazione o
neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e
contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti
neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli
pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi
diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.
2. Per le installazioni e gli stabilimenti che
producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e
nell'atmosfera devono rispettare i valori limite di
emissione previsti all'Allegato I, parti 1 e 2, alla Parte
Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune
misure per prevenire l'emissione di aerosol acidi dalle
installazioni.
3. Le autorita' competenti per il controllo possono
effettuare ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente
alla emissioni nelle acque, alle emissioni nell'atmosfera,
agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni
e gli stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale
controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di
cui all'Allegato I, Parte 3.3, alla Parte Quinta-bis. Il
controllo e' effettuato conformemente alle norme CEN
oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a
norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati
equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare integra la relazione di cui all'art.
29-terdecies, comma 2, con i dati relativi all'attuazione
del presente articolo, secondo le modalita' fissate dalla
normativa comunitaria e sulla base di rapporti di cui al
comma 5 che le regioni e le province autonome forniscono
entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base
dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma
6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna
risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni:
a) una descrizione del luogo di campionamento e delle
sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie
di tipo amministrativo e geografico;
b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi
usati;
c) i risultati delle analisi;
d) le modifiche apportate alla frequenza di
campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.
6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti
che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni
e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno,
una relazione contenente i dati necessari per il rapporto
di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli
stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando
anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti
e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente."
"Art. 299 (Competenze ministeriali)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e
riparazione dei danni all'ambiente.
2. L'azione ministeriale si svolge normalmente in
collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con
qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.
3. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, delle competenze delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali con applicazione dei principi
costituzionali di sussidiarieta' e di leale collaborazione.
4. Per le finalita' connesse all'individuazione,
all'accertamento ed alla quantificazione del danno
ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale, in regime convenzionale,
di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata
qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio,
nei limiti delle disponibilita' esistenti.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e delle attivita' produttive, stabilisce i criteri
per le attivita' istruttorie volte all'accertamento del
danno ambientale ai sensi del titolo III della parte sesta
del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico
del responsabile del danno.
6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio."
"Art. 300 (Danno ambientale)
1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una
risorsa naturale o dell'utilita' assicurata da
quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce
danno ambientale il deterioramento, in confronto alle
condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla
normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica, che recepisce le direttive
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE
della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della
Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di
Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre
1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche, nonche' alle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive norme di attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in
modo significativamente negativo sullo stato ecologico,
chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico
delle acque interessate, quali definiti nella direttiva
2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si
applica l'art. 4, paragrafo 7, di tale direttiva;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare
territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte
in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che
crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche
indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione
nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze,
preparati, organismi o microrganismi nocivi per
l'ambiente."
"Art. 301 (Attuazione del principio di precauzione)
1. In applicazione del principio di precauzione di cui
all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di
pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per
l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di
protezione.
2. L'applicazione del principio di cui al comma 1
concerne il rischio che comunque possa essere individuato a
seguito di una preliminare valutazione scientifica
obiettiva.
3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio
suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti
gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la
provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui
territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' il
Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore
successive, informa il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in applicazione del principio di
precauzione, ha facolta' di adottare in qualsiasi momento
misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 304, che
risultino:
a) proporzionali rispetto al livello di protezione che
s'intende raggiungere;
b) non discriminatorie nella loro applicazione e
coerenti con misure analoghe gia' adottate;
c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare promuove l'informazione del pubblico
quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un
processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste
a legislazione vigente, puo' finanziare programmi di
ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione
ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a
ridurre i rischi di danno ambientale."
"Art. 302 (Definizioni)
1. Lo stato di conservazione di una specie e'
considerato favorevole quando:
a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che
essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente
vitale dei suoi habitat naturali;
b) l'area naturale della specie non si sta riducendo
ne' si ridurra' verosimilmente in un futuro prevedibile;
c) esiste, e verosimilmente continuera' ad esistere, un
habitat sufficientemente ampio per mantenerne la
popolazione a lungo termine.
2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale e'
considerato favorevole quando:
a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse
sono stabili o in aumento;
b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per
il suo mantenimento a lungo termine esistono e
continueranno verosimilmente a esistere in un futuro
prevedibile; e
c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche
e' favorevole, ai sensi del comma 1.
3. Per «acque» si intendono tutte le acque cui si
applica la parte terza del presente decreto.
4. Per «operatore» s'intende qualsiasi persona, fisica
o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla
un'attivita' professionale avente rilevanza ambientale
oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli
aspetti tecnici e finanziari di tale attivita', compresi il
titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere
detta attivita'.
5. Per «attivita' professionale» s'intende qualsiasi
azione, mediante la quale si perseguano o meno fini di
lucro, svolta nel corso di un'attivita' economica,
industriale, commerciale, artigianale, agricola e di
prestazione di servizi, pubblica o privata.
6. Per «emissione» s'intende il rilascio nell'ambiente,
a seguito dell'attivita' umana, di sostanze, preparati,
organismi o microrganismi.
7. Per «minaccia imminente» di danno si intende il
rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi
uno specifico danno ambientale.
8. Per «misure di prevenzione» si intendono le misure
prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che
ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al
fine di impedire o minimizzare tale danno.
9. Per «ripristino», anche «naturale», s'intende: nel
caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il
ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati
alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno,
l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per
la salute umana e per la integrita' ambientale. In ogni
caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione
del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o
combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione
o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia
ritenuto ammissibile dall'autorita' competente, sostituire
risorse naturali o servizi naturali danneggiati.
10. Per «risorse naturali» si intendono specie e
habitat naturali protetti, acqua e terreno.
11. Per «servizi» e «servizi delle risorse naturali» si
intendono le funzioni svolte da una risorsa naturale a
favore di altre risorse naturali e/o del pubblico.
12. Per «condizioni originarie» si intendono le
condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e
dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse
verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle
migliori informazioni disponibili.
13. Per «costi» s'intendono gli oneri economici
giustificati dalla necessita' di assicurare un'attuazione
corretta ed efficace delle disposizioni di cui alla parte
sesta del presente decreto, compresi i costi per valutare
il danno ambientale o una sua minaccia imminente, per
progettare gli interventi alternativi, per sostenere le
spese amministrative, legali e di realizzazione delle
opere, i costi di raccolta dei dati ed altri costi
generali, nonche' i costi del controllo e della
sorveglianza."
"Art. 303 (Esclusioni)
1. La parte sesta del presente decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia
imminente di tale danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di
ostilita', guerra civile, insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale,
inevitabili e incontrollabili;
b) non si applica al danno ambientale o a minaccia
imminente di tale danno provocati da un incidente per il
quale la responsabilita' o l'indennizzo rientrino
nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni
internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta
del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia
aderito;
c) non pregiudica il diritto del trasgressore di
limitare la propria responsabilita' conformemente alla
legislazione nazionale che da' esecuzione alla convenzione
sulla limitazione della responsabilita' per crediti
marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo
sulla limitazione della responsabilita' nella navigazione
interna (CLNI) del 1988;
d) non si applica ai rischi nucleari relativi
all'ambiente ne' alla minaccia imminente di tale danno
causati da attivita' disciplinate dal Trattato istitutivo
della Comunita' europea dell'energia atomica o causati da
un incidente o un'attivita' per i quali la responsabilita'
o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno
degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2
alla parte sesta del presente decreto;
e) non si applica alle attivita' svolte in condizioni
di necessita' ed aventi come scopo esclusivo la difesa
nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione
dalle calamita' naturali;
f) non si applica al danno causato da un'emissione, un
evento o un incidente verificatisi prima della data di
entrata in vigore della parte sesta del presente decreto; (
g) non si applica al danno in relazione al quale siano
trascorsi piu' di trent'anni dall'emissione, dall'evento o
dall'incidente che l'hanno causato;
h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia
imminente di tale danno causati da inquinamento di
carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in
alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attivita' di
singoli operatori;
i) (abrogata)."
"TITOLO II
PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
Art. 304 (Azione di prevenzione)
1. Quando un danno ambientale non si e' ancora
verificato, ma esiste una minaccia imminente che si
verifichi, l'operatore interessato adotta, entro
ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di
prevenzione e di messa in sicurezza.
2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui
al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla
provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui
territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' al
Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore
successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad
oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed
in particolare le generalita' dell'operatore, le
caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali
presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi
da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al
comune, abilita immediatamente l'operatore alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se
l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1
e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorita'
preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare irroga una
sanzione amministrativa non inferiore a mille euro ne'
superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facolta'
di:
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su
qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi
sospetti di tale minaccia imminente;
b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche
misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le
metodologie da seguire;
c) adottare egli stesso le misure di prevenzione
necessarie.
4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi
previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non
puo' essere individuato, o se non e' tenuto a sostenere i
costi a norma della parte sesta del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ha facolta' di adottare egli stesso le misure
necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota
delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi
abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se
venga individuato entro il termine di cinque anni
dall'effettuato pagamento."
"Art. 305 (Ripristino ambientale)
1. Quando si e' verificato un danno ambientale,
l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti
pertinenti della situazione alle autorita' di cui all'art.
304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle
altre autorita' dello Stato competenti, comunque
interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare
immediatamente:
a) tutte le iniziative praticabili per controllare,
circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con
effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo
di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed
effetti nocivi per la salute umana o ulteriori
deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle
specifiche istruzioni formulate dalle autorita' competenti
relativamente alle misure di prevenzione necessarie da
adottare;
b) le necessarie misure di ripristino di cui all'art.
306.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facolta'
di:
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su
qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate
immediatamente ai sensi del comma 1;
b) adottare, o ordinare all'operatore di adottare,
tutte le iniziative opportune per controllare,
circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con
effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo
di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e
effetti nocivi per la salute umana o ulteriori
deterioramenti ai servizi;
c) ordinare all'operatore di prendere le misure di
ripristino necessarie;
d) adottare egli stesso le suddette misure.
3. Se l'operatore non adempie agli obblighi previsti al
comma 1 o al comma 2, lettere b) o c), o se esso non puo'
essere individuato o se non e' tenuto a sostenere i costi a
norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
facolta' di adottare egli stesso tali misure, approvando la
nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso
chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese
stesse, se venga individuato entro il termine di cinque
anni dall'effettuato pagamento."
"Art. 306 (Determinazione delle misure per il
ripristino ambientale)
1. Gli operatori individuano le possibili misure per il
ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3
alla parte sesta del presente decreto e le presentano per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare senza indugio e comunque non oltre
trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non
abbia gia' adottato misure urgenti, a norma art. 305, commi
2 e 3.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare decide quali misure di ripristino
attuare, in modo da garantire, ove possibile, il
conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta
l'opportunita' di addivenire ad un accordo con l'operatore
interessato nel rispetto della procedura di cui all'art. 11
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Se si e' verificata una pluralita' di casi di danno
ambientale e l'autorita' competente non e' in grado di
assicurare l'adozione simultanea delle misure di ripristino
necessarie, essa puo' decidere quale danno ambientale debba
essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale
decisione, l'autorita' competente tiene conto, fra l'altro,
della natura, entita' e gravita' dei diversi casi di danno
ambientale in questione, nonche' della possibilita' di un
ripristino naturale.
4. Nelle attivita' di ripristino ambientale sono
prioritariamente presi in considerazione i rischi per la
salute umana.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare invita i soggetti di cui agli
articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE,
nonche' i soggetti sugli immobili dei quali si devono
effettuare le misure di ripristino a presentare le loro
osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in
considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata,
estrema urgenza l'invito puo' essere incluso
nell'ordinanza, che in tal caso potra' subire le opportune
riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei
lavori in corso."
"Art. 307 (Notificazione delle misure preventive e di
ripristino)
1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di
prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte
sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e
comunicate senza indugio all'operatore interessato con
indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei
termini relativi."
"Art. 308 (Costi dell'attivita' di prevenzione e di
ripristino)
1. L'operatore sostiene i costi delle iniziative
statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate
secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del
presente decreto.
2. Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
recupera, anche attraverso garanzie reali o fideiussioni
bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio
della preventiva escussione, dall'operatore che ha causato
il danno o l'imminente minaccia, le spese sostenute dallo
Stato in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione
e ripristino adottate a norma della parte sesta del
presente decreto.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare determina di non recuperare la
totalita' dei costi qualora la spesa necessaria sia
maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore
non possa essere individuato.
4. Non sono a carico dell'operatore i costi delle
azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate
conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del
presente decreto se egli puo' provare che il danno
ambientale o la minaccia imminente di tale danno:
a) e' stato causato da un terzo e si e' verificato
nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente
idonee;
b) e' conseguenza dell'osservanza di un ordine o
istruzione obbligatori impartiti da una autorita' pubblica,
diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di
un incidente imputabili all'operatore; in tal caso il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta le misure necessarie per consentire
all'operatore il recupero dei costi sostenuti.
5. L'operatore non e' tenuto a sostenere i costi delle
azioni di cui al comma 5 intraprese conformemente alle
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto
qualora dimostri che non gli e' attribuibile un
comportamento doloso o colposo e che l'intervento
preventivo a tutela dell'ambiente e' stato causato da:
a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da
un'autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione
delle misure legislative adottate dalla Comunita' europea
di cui all'allegato 5 della parte sesta del presente
decreto, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento
e in piena conformita' alle condizioni ivi previste;
b) un'emissione o un'attivita' o qualsiasi altro modo
di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attivita'
che l'operatore dimostri non essere stati considerati
probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle
conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio
dell'emissione o dell'esecuzione dell'attivita'.
6. Le misure adottate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in attuazione delle
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto
lasciano impregiudicata la responsabilita' e l'obbligo
risarcitorio del trasgressore interessato."
"Art. 309 (Richiesta di intervento statale)
1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
anche associati, nonche' le persone fisiche o giuridiche
che sono o che potrebbero essere colpite dal danno
ambientale o che vantino un interesse legittimante la
partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle
misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino
previste dalla parte sesta del presente decreto possono
presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni,
corredate da documenti ed informazioni, concernenti
qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente
di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a
tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente
decreto.
2. Le organizzazioni non governative che promuovono la
protezione dell'ambiente, di cui all'art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, sono riconosciute titolari
dell'interesse di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare valuta le richieste di intervento e
le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o
di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i
soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nell'urgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche
prima d'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3."
"Art. 310 (Ricorsi)
1. I soggetti di cui all'art. 309, comma 1, sono
legittimati ad agire, secondo i principi generali, per
l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in
violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del
presente decreto nonche' avverso il silenzio inadempimento
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del
ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro,
delle misure di precauzione, di prevenzione o di
contenimento del danno ambientale.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il ricorso al
giudice amministrativo puo' essere preceduto da una
opposizione depositata presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare o inviata presso la
sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di
ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione,
comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso di
inerzia del Ministro, analoga opposizione puo' essere
proposta entro il suddetto termine decorrente dalla
scadenza del trentesimo giorno successivo all'effettuato
deposito dell'opposizione presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
3. Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora
il ricorso al giudice amministrativo, quest'ultimo e'
proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione
oppure dal trentunesimo giorno successivo alla
presentazione dell'opposizione se il Ministro non si sia
pronunciato.
4. Resta ferma la facolta' dell'interessato di
ricorrere in via straordinaria al Presidente della
Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla
notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto o
provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo."
TITOLO III
RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
"Art. 311 (Azione risarcitoria in forma specifica)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione
civile in sede penale, per il risarcimento del danno
ambientale in forma specifica e, se necessario, per
equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato
dagli operatori le cui attivita' sono elencate
nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono
obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui
all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri
ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui
all'art. 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi
obblighi e' tenuto chiunque altro cagioni un danno
ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle
misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte
omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme
dai termini e modalita' prescritti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
determina i costi delle attivita' necessarie a conseguirne
la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti
del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle
somme corrispondenti.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri
enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta
alla determinazione delle misure di riparazione da adottare
e provvede con le procedure di cui al presente titolo III
all'accertamento delle responsabilita' risarcitorie. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definiti, in conformita' a quanto previsto dal punto
1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri
ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per
determinare la portata delle misure di riparazione
complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano
applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti
con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi
di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde
nei limiti della propria responsabilita' personale. Il
relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti,
agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento."
"Art. 312 (Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza
ministeriale)
1. L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza
ministeriale di cui all'art. 313 si svolge ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per l'accertamento dei fatti, per
l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle
misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento dei
danni, puo' delegare il Prefetto competente per territorio
ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della
collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato,
del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di
qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza
adeguata.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per l'accertamento delle cause del
danno e per la sua quantificazione, da effettuare in
applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3
e 4 alla parte sesta del presente decreto, puo' disporre,
nel rispetto del principio del contraddittorio con
l'operatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta
dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2
oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente, da liberi professionisti.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al fine di procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche anche in
apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione
ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per
l'individuazione dei trasgressori, puo' disporre l'accesso
di propri incaricati nel sito interessato dal fatto
dannoso. Gli incaricati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o
all'esercizio di attivita' professionali e' necessario che
l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria competente. In ogni caso,
dell'accesso nei luoghi di cui al presente comma dovra'
essere informato il titolare dell'attivita' o un suo
delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con
l'assistenza di un difensore di fiducia, e di chiedere che
le sue dichiarazioni siano verbalizzate.
5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che
libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del
fatto dannoso si trovino in locali diversi da quelli
indicati nel comma 4, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare puo' chiedere
l'autorizzazione per la perquisizione di tali locali
all'autorita' giudiziaria competente.
6. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria competente per procedere,
durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura
coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili,
ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la
richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato
eccepito il segreto professionale.
7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale
da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte all'interessato o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute, nonche' le sue dichiarazioni. Il verbale
deve essere sottoscritto dall'interessato o da chi lo
rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata
sottoscrizione. L'interessato ha diritto di averne copia.
8. I documenti e le scritture possono essere
sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o
farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel
verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di
contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli
agenti possono sempre acquisire dati con strumenti propri
da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e
simili."
"Art. 313 (Ordinanza)
1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'art.
312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno
ambientale ed il responsabile non abbia attivato le
procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte
quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli
304 e seguenti, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con ordinanza immediatamente
esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto
accertamento, siano risultati responsabili del fatto il
ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma
specifica entro un termine fissato.
2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato
danno ambientale non provveda in tutto o in parte al
ripristino nel termine ingiunto, o all'adozione delle
misure di riparazione nei termini e modalita' prescritti,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare determina i costi delle attivita' necessarie a
conseguire la completa attuazione delle misure anzidette
secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3
dell'art. 311 e, al fine di procedere alla realizzazione
delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme
corrispondenti.
3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma
specifica, l'ordinanza e' emessa nei confronti del
responsabile del fatto dannoso nonche', in solido, del
soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte
del danno e' stato tenuto o che ne abbia obiettivamente
tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento
istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per
apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature,
le cautele e tenere i comportamenti previsti come
obbligatori dalle norme applicabili.
4. L'ordinanza e' adottata nel termine perentorio di
centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai
soggetti di cui al comma 3 dell'avvio dell'istruttoria, e
comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla
notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino
ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i
medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata
dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in
caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni
concernenti la sospensione dei lavori e la loro
incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare con apposito atto di
accertamento.
5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 2947
del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare puo' adottare ulteriori
provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente
individuati. (
6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anziche' ingiungere il pagamento del risarcimento per
equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti competente per territorio.
7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono
esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di
autorita' diversa dal Ministro dell'ambiente e della tutela
territorio e del mare, nuovi interventi comportanti
aggravio di costi per l'operatore interessato. Resta in
ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal
fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o
nei beni di loro proprieta', di agire in giudizio nei
confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli
interessi lesi."
"Art. 314 (Contenuto dell'ordinanza)
1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del
fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonche' degli
elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione e
la quantificazione del danno e delle fonti di prova per
l'identificazione dei trasgressori.
2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con
il trasgressore in applicazione dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241, per il ripristino dello stato dei
luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non
superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire
in considerazione dell'entita' dei lavori necessari.
3. La quantificazione del danno deve comprendere il
pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con
particolare riferimento al costo necessario per il suo
ripristino.
4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di
emanazione del provvedimento di cui all'art. 444 del codice
di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha
emanato la sentenza o il provvedimento trasmette copia
degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare entro cinque giorni dalla loro
pubblicazione.
5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti
territoriali, al fine del risarcimento del danno
ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare le sanzioni
amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta
irrogazione.
6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304,
comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi
termini."
"Art. 315 (Effetti dell'ordinanza sull'azione
giudiziaria)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che abbia adottato l'ordinanza di cui
all'art. 313 non puo' ne' proporre ne' procedere
ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno
ambientale, salva la possibilita' dell'intervento in
qualita' di persona offesa dal reato nel giudizio penale."
"Art. 316 (Ricorso avverso l'ordinanza)
1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui
all'art. 313, puo' ricorrere al Tribunale amministrativo
regionale competente in relazione al luogo nel quale si e'
prodotto il danno ambientale.
2. Il trasgressore puo' far precedere l'azione
giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all'art.
310, commi 2 e 3.
3. Il trasgressore puo' proporre altresi' ricorso al
Presidente della Repubblica nel termine di centoventi
giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione
dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza."
"Art. 317 (Riscossione dei crediti e fondo di
rotazione)
1. Per la riscossione delle somme costituenti credito
dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte
sesta del presente decreto, nell'ammontare determinato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nell'ordinanza o nella sentenza puo' essere
disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in
condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti
vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di
venti; ciascuna rata non puo' essere inferiore comunque ad
euro cinquemila.
3. In ogni momento il debito puo' essere estinto
mediante un unico pagamento.
4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla
sua scadenza comporta l'obbligo di pagamento del residuo
ammontare in unica soluzione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in
favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale
disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese
quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore
dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per essere
destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e
riparazione in conformita' alle previsioni della direttiva
2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti.
6. (abrogato)."
"Art. 318 (Norme transitorie e finali)
1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.
317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 14 ottobre 2003.
2. Sono abrogati:
a) l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad
eccezione del comma 5;
b) l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
c) l'art. 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. In attuazione dell'art. 14 della direttiva
2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita'
produttive, sono adottate misure per la definizione di
idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell'offerta dei
relativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo da
parte degli operatori interessati ai fini dell'assolvimento
delle responsabilita' ad essi incombenti ai sensi della
parte sesta del presente decreto.
4. Quando un danno ambientale riguarda o puo'
riguardare una pluralita' di Stati membri dell'Unione
europea, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare coopera, anche attraverso un
appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia
posta in essere un'azione di prevenzione e, se necessario,
di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi,
quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio
italiano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare fornisce informazioni sufficienti
agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti.
Se il Ministro individua entro i confini del territorio
nazionale un danno la cui causa si e' invece verificata al
di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione
europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il
Ministro puo' raccomandare l'adozione di misure di
prevenzione o di riparazione e puo' cercare, ai sensi della
parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi
sostenuti in relazione all'adozione delle misure di
prevenzione o riparazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."
Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2007, n. 261, S.O..
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
2008, n. 101, S.O.
Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117
(Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157
La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
Il testo degli articoli 92, 115 e 135 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106, S.O., cosi' recita:
"Art. 92 (Compiti ulteriori delle Forze armate)
1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali
propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai
sensi dell' art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
in occasione di calamita' naturali di cui alla predetta
legge e in altri casi di straordinaria necessita' e
urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le
capacita' tecniche del personale e dei mezzi in dotazione,
il proprio contributo nei campi della pubblica utilita' e
della tutela ambientale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fornito per le
seguenti attivita':
a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di
pianificazione e intervento delle Forze armate in
situazioni di emergenza nazionale;
b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni
istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita
umana in terra e in mare;
c) ripristino della viabilita' principale e secondaria;
d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attivita'
addestrative in tema di cooperazione civile-militare;
e) trasporti con mezzi militari;
f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi
anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la
disponibilita', in dipendenza delle proprie esigenze, di
risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di
riconosciuta e urgente necessita', su richiesta delle
regioni interessate, giusta quanto previsto dall' art. 7,
comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in
materia di incendi boschivi;
g) emissioni di dati meteorologici;
h) emissioni bollettini periodici relativi a
rischio-valanghe;
i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed
effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
l) svolgimento di operazioni a contrasto
dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico
di zone di interesse e produzione del relativo supporto
cartografico, nonche' scambio di informazioni, elaborati e
dati di natura geotopografica e geodetica;
n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori
delle regioni a statuto ordinario;
o) interventi in camera iperbarica per
barotraumatizzati e ossigenoterapia;
p) interventi sull'ambiente marino a tutela della
fauna, della flora e del monitoraggio delle acque,
attivita' di ricerca ambientale marina e scambio di
informazioni e dati in materia di climatologia;
q) demolizione di opere abusive e ripristino dello
stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione
civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le
modalita' per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 1.
4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla
legge e, in particolare, quelli di cui all' art. 15 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall' art. 12 della
legge 3 agosto 2007, n. 124."
"Art. 115 (Vigilanza in mare)
1. La Marina militare espleta:
a) il servizio di vigilanza, ai sensi all' art. 2,
lettera c), legge 31 dicembre 1982, n. 979, che in caso di
necessita' puo' integrare quello di vigilanza e di soccorso
in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto. Il
servizio e' svolto in base alle direttive emanate d'intesa
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministro della difesa, sentite, se occorre, le altre
amministrazioni interessate. La Marina militare provvede
all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi;
b) la sorveglianza per la prevenzione degli
inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle
altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento
delle infrazioni alle relative norme, ai sensi degli
articoli 23, legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 12, decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202.
2. Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi
destinati al servizio di vigilanza di cui al comma 1,
lettera a), conseguenti alla realizzazione del programma di
costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'art. 6, legge
31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del Ministero della
difesa.
3. Ai comandanti delle unita' di vigilanza di cui al
comma 1, lettera a) del presente articolo, e' riconosciuta
la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi
dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale."
"Art. 135 (Esercizio di funzioni dipendenti dal
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare)
1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera dipende funzionalmente dal Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai
sensi dell' art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
dell' art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di
tutela dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1,
e fermo restando quanto previsto dall' art. 12 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in
particolare, le sottoelencate funzioni:
a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale
svolge, in via prevalente, le attivita' di controllo
relative all'esatta applicazione delle norme del diritto
italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati
internazionali in vigore per l'Italia in materia di
prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento
marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di
zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti,
l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di
sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine
atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
e della biodiversita';
b) nelle acque di giurisdizione e di interesse
nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di
sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo
2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e
195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono
derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente
marino e costiero, nonche' alla sorveglianza e
all'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei
traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
d) esercita, ai sensi dell' art. 19 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine
protette e sulle aree di reperimento;
e) ai sensi dell' art. 296, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore
di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le
violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8
del predetto articolo;
f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua
organizzazione periferica a livello di compartimento
marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n.
239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e
specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare; in forza della medesima disposizione
normativa per altri interventi e attivita' in materia di
tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare puo' avvalersi anche del
Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche
convenzioni."
Il testo dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., cosi recita :
"Art. 57 (Disposizioni per le infrastrutture
energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno
e in tema di bunkeraggi)
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la
sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro
delle misure volte a migliorare l'efficienza e la
competitivita' nel settore petrolifero, sono individuati,
quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi
dell'art. 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di
oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'art. 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti
all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita'
autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'art. 1, comma 8, lettera
c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia
geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22 .
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e
insediamenti strategici di cui al comma 1, nonche' per le
opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al
trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere
accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture
portuali strumentali allo sfruttamento di titoli
concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del
perimetro delle concessioni di coltivazione, le
autorizzazioni incluse quelle previste all'art. 1, comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
limitatamente agli impianti industriali strategici e
relative infrastrutture, disciplinati dall'art. 52 del
Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni
interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati.
3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese
si provvede con le modalita' di cui all'art. 1, comma
8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' con le
modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli
effetti previsti dall'art. 52-quinquies, comma 2, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, nonche' quelli di cui all'art. 38,
comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164. (144)
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni,
concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri o assensi
previsti dalla legislazione ambientale per le modifiche di
cui all'art. 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n.
239, sono rilasciati entro il termine di novanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'art. 18 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.».
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova
applicazione alle concessioni gia' rilasciate alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e
migliorarne la competitivita' economica sui mercati
internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche
di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonche'
assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con
gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, promuove accordi di
programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, per la
realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti
e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in
esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione
e di stoccaggio di oli minerali strategici per
l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti
industriali.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di
oli minerali, le autorizzazioni ambientali gia' rilasciate
ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie
per l'attivita' autorizzata residuale, mantengono la loro
validita' fino alla naturale scadenza.
8-bis. (abrogato)
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei
siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel
caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro
trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza
operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti
senza necessita' di procedere contestualmente alla
bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo
delle aree interessate, attestante la non compromissione di
eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita'
di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'art. 66 del
Codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per
l'esecuzione del medesimo codice della navigazione
(Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' fissata in
almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6
marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
18 marzo 1997, recante «Disposizioni in materia di
sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super
senza piombo con colorante verde».
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui
all'art. 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di
esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in
esercizio dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in
materia di accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' consentito:
a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo
prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che
riepiloga le operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento
nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori
su base documentale.
15. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni,
all'art. 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adotta procedure semplificate per le
operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione
carburanti."
Il testo dell'art. 35 del decreto legge 22 giugno 2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
S.O., e' il seguente:
"Art. 35 (Disposizioni in materia di ricerca ed
estrazione di idrocarburi)
1. L'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette,
fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli
4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli
abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai
fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo
e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli
stessi, delle eventuali relative proroghe e dei
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e
connessi. Le predette attivita' sono autorizzate previa
sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente
decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un
raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere
interessate dalle attivita' di cui al primo periodo, fatte
salve le attivita' di cui all'art. 1, comma 82-sexies,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel
rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli
uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che
trasmettono copia delle relative autorizzazioni al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente comma e' abrogato il comma 81 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a
corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui
all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al
7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al
valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi
capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il
pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di
monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche
ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in
mare.».
2. All'art. 184, al comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' aggiunto il seguente
periodo: «con lo stesso decreto interministeriale sono
determinati i criteri di individuazione delle
concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato
5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai
siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso
esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attivita'
effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse
porzioni di essi.»."
Il testo dell'art. 38 decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 2014, n. 212, cosi' recita:
"Art. 38 (Misure per la valorizzazione delle risorse
energetiche nazionali)
1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche
nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
del Paese, le attivita' di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio
sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di
interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e
indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono
pertanto la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera e l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi, conformemente al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita'.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle
aree in cui sono consentite le attivita' di cui al comma 1.
Il piano, per le attivita' sulla terraferma, e' adottato
previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le
modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23
agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i
titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla
base delle norme vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda,
dopo le parole: "coltivazione di idrocarburi" sono inserite
le seguenti: "sulla terraferma e";
b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte
seconda, le parole: "degli idrocarburi liquidi e gassosi e"
sono soppresse;
c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:
1) la lettera g) e' abrogata;
2) alla lettera l), le parole: ", di petrolio, di gas
naturale" sono soppresse.
4. Per i procedimenti di valutazione di impatto
ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata
in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la
quale e' stato avviato il procedimento conclude lo stesso
entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine,
la regione trasmette la relativa documentazione al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone
notizia al Ministero dello sviluppo economico. I
conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico
delle societa' proponenti e sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio
1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo
concessorio unico, sulla base di un programma generale di
lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la
durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di
tre anni nel caso sia necessario completare le opere di
ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un
giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile,
riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la
fase di coltivazione della durata di trenta anni,
prorogabile per una o piu' volte per un periodo di dieci
anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal
decreto di concessione e il giacimento risulti ancora
coltivabile, e quella di ripristino finale.
6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e'
accordato:
a) a seguito di un procedimento unico svolto nel
termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza
di servizi, nel cui ambito e' svolta anche la valutazione
ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori
espressa, entro sessanta giorni, con parere della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa con la regione o la provincia autonoma di
Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le
attivita' da svolgere in terraferma, sentite la Commissione
per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni
territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e
georisorse;
c) a soggetti che dispongono di capacita' tecnica,
economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate
alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e
con sede sociale in Italia o in altri Stati membri
dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocita', a
soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio
unico ai medesimi soggetti e' subordinato alla
presentazione di idonee fideiussioni bancarie o
assicurative commisurate al valore delle opere di recupero
ambientale previste.
6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi
alle attivita' di ricerca e di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di
cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto
ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione
europea. La valutazione di impatto ambientale e' effettuata
secondo le modalita' e le competenze previste dalla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni.
6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la
ricerca e per la coltivazione di idrocarburi e' vincolato a
una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche
da parte della societa' richiedente, per coprire i costi di
un eventuale incidente durante le attivita', commisurati a
quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi
scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.
7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro
centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, le modalita' di conferimento del titolo
concessorio unico di cui al comma 5, nonche' le modalita'
di esercizio delle relative attivita' ai sensi del presente
articolo.
8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del
titolare o del richiedente, da presentare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche ai titoli
rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai
procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva
l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del
procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la
regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
9. (soppresso)
10. All'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di
idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in
ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi
rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione
di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale
allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo
l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento
dell'attivita' mineraria, il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni
interessate, puo' autorizzare, previo espletamento della
procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri
l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla
costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti
antropici, per un periodo non superiore a cinque anni,
progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I
progetti sono corredati sia da un'analisi
tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di
subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio
dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai
relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e
verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle
attivita' di verifica vengano accertati fenomeni di
subsidenza sulla costa determinati dall'attivita', il
programma dei lavori e' interrotto e l'autorizzazione alla
sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di
validita' dell'autorizzazione venga accertato che
l'attivita' e' stata condotta senza effetti di subsidenza
dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio
dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo
di sperimentazione puo' essere prorogato per ulteriori
cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.
1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai
territori costieri si applica quanto previsto dall'art. 1,
comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive
modificazioni.
1-quater. All'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto
2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole:
"Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti
pubblici territoriali".».
11. Al comma 82-sexies, dell'art. 1 della legge 23
agosto 2004, n. 239, dopo le parole "compresa la
perforazione", sono aggiunte le parole "e la reiniezione
delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in
giacimento" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque
di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento
sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche necessarie a garantire che esse non possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
ecosistemi''.
11-bis. All'art. 5 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5
e' inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle
disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore e' tenuto ad
avere un registro delle quantita' esatte di rifiuti di
estrazione solidi e liquidi, pena la revoca
dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva".
11-ter. Al comma 110 dell'art. 1 della legge 23 agosto
2004, n. 239, le parole: "0,5 per mille" sono sostituite
dalle seguenti: "1 per mille".
11-quater. All'art. 144 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
"4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee
dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo
del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del
principio di precauzione per quanto attiene al rischio
sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle
attivita' di ricerca o coltivazione di idrocarburi
rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e
l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei
relativi titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque
tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi
liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata
a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni
rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale
oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di
coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e
all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo
pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil,
anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi
utilizzati precisandone la composizione chimica. Le
violazioni accertate delle prescrizioni previste dal
presente articolo determinano l'automatica decadenza dal
relativo titolo concessorio o dal permesso".
11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono definite condizioni e modalita' per il
riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia
da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito
della riconversione di impianti esistenti di generazione di
energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano
siti industriali o artigianali, in unita' di cogenerazione
asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore
valorizzazione e' riconosciuta nell'ambito del regime di
sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come
disciplinato in attuazione dell'art. 30, comma 11, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e
in conformita' alla disciplina dell'Unione europea in
materia."
L'art. 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, cosi'
recita:
"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi
dell' art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 .
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B ,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A , sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi
sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183."
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1959, n.
87, S.O..
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di
polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9
aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di
prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1980, n. 114,
S.O..
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O..
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 484 (Regolamento recante la disciplina dei
procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o
ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in
terraferma e in mare) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 1994, n. 184.
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
2011, n. 209 (Regolamento recante istituzione di Zone di
protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del
Mar Ligure e del Mar Tirreno) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2011, n. 293.
Il testo del comma 2, dell'art. 9, decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
"2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali."

Note all'art. 1:
Per i riferimenti alla direttiva 2013/30/UE si vedano
le note alle premesse
La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013 - secondo semestre) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251.
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, al decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , al decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195 si vedano le note alle premesse.
 
Allegato I
Informazioni da inserire nei documenti presentati per la sicurezza
delle operazioni a mare a norma dell'art. 11
1. INFORMAZIONI DA PRESENTARE RELATIVAMENTE AL PROGETTO O AL
TRASFERIMENTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
La comunicazione del progetto e del trasferimento di un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell'art. 11, comma 1, rispettivamente lettere c) e l), contiene almeno le seguenti informazioni:
1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;
2) descrizione delle fasi progettuali relative alle operazioni e ai sistemi di produzione, dal progetto preliminare al progetto esecutivo o alla scelta di un impianto esistente, le norme utilizzate e le soluzioni progettuali di base;
3) descrizione della soluzione progettuale selezionata in relazione agli scenari di grandi rischi per il particolare impianto e la sua ubicazione, nonche' le caratteristiche primarie di controllo del rischio;
4) dimostrazione del fatto che le soluzioni progettuali di base contribuiscono a ridurre i grandi rischi a un livello accettabile;
5) descrizione dell'impianto e delle condizioni dell'area nell'ubicazione prevista;
6) descrizione delle eventuali limitazioni ambientali, meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalita' di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;
7) descrizione della tipologia delle operazioni da effettuarsi soggette a grandi rischi;
8) descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente secondo il quale devono essere aggiornate e mantenute idonee le misure previste per il controllo dei grandi rischi di incidente;
9) descrizione dei sistemi di verifica indipendente e elenco preliminare degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e relative performance richieste;
10) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in una nuova ubicazione ai fini dell'utilizzo in un diverso processo produttivo, la prova della sua idoneita' a tale processo produttivo;
11) nel caso in cui un impianto non destinato alla produzione debba essere convertito ai fini dell'utilizzo come impianto di produzione, una relazione comprovante la sua idoneita' a tale conversione. 2. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER
LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere predisposta a norma dell'art. 12 e presentata a norma dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti informazioni:
1) una descrizione del modo in cui si e' tenuto conto del responso e delle osservazioni dell'UNMIG alla comunicazione di nuovo progetto;
2) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;
3) nota di sintesi relativa a qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;
4) descrizione dell'impianto e di eventuali connessioni con altri impianti o infrastrutture connesse, compresi i pozzi;
5) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilita' che si verificano, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente associati, siano adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio;
6) descrizione dei tipi di operazioni che presentano un potenziale di grande rischio e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;
7) descrizione delle attrezzature e delle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un incidente grave in fase iniziale;
8) descrizione delle misure per proteggere le persone nell'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonche' sulle misure di manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare di danneggiare l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
9) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto;
10) informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente dell'operatore, inerenti all'impianto di produzione di cui al punto 9;
11) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata descrizione;
12) descrizione del sistema di verifica indipendente;
13) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o piu' impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;
14) informazioni pertinenti alla presente direttiva, ottenute in applicazione dei requisiti per la prevenzione di incidenti gravi di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
15) riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall'impianto, qualsiasi informazione relativa alla prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva;
16) valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compresi i monitoraggi. 3. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER
UN IMPIANTO NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE
La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione che deve essere predisposta a norma dell'art. 13 e presentata a norma dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti informazioni:
1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario;
2) sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;
3) descrizione dell'impianto e, in caso di impianto mobile, una descrizione dei mezzi utilizzati per il trasferimento tra luoghi diversi e del suo sistema di stazionamento;
4) descrizione della tipologia di operazioni con un potenziale di grande rischio che l'impianto e' in grado di eseguire e del numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;
5) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilita' che si verificano, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio;
6) descrizione dell'impianto e delle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un incidente grave;
7) descrizione delle misure per proteggere le persone sull'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonche' delle misure di manutenzione dei sistemi di controllo per evitare danni all'impianto e all'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
8) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto;
9) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati per tutte le operazioni che l'impianto e' in grado di eseguire, e che il rischio di un incidente grave e' stato ridotto a un livello accettabile;
10) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalita' di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;
11) informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente che sono pertinenti all'impianto non destinato alla produzione;
12) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata descrizione;
13) descrizione del sistema di verifica indipendente;
14) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o piu' impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;
15) riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall'impianto, qualsiasi informazione relativa alla prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva;
16) una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio. 4. INFORMAZIONI DA PRESENTARE Nella COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI
POZZO
Le comunicazioni di operazioni di pozzo, come definite all'art. 2, comma 1, lettera ff), devono essere predisposte a norma dell'art. 15, presentate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera h), e contenere almeno le seguenti informazioni:
1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo;
2) nome dell'impianto che sara' utilizzato e il nome e l'indirizzo del proprietario;
3) informazioni dettagliate che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con impianti e infrastrutture a esso collegati;
4) informazioni sul programma di lavoro delle operazioni di pozzo, compresi il periodo delle operazioni, informazioni dettagliate e verifica riguardo alle barriere per evitare la perdita di controllo del pozzo (attrezzature, fluidi di perforazione, cemento ecc.), controllo direzionale del percorso del pozzo e limitazioni delle operazioni sicure in linea con la gestione del rischio;
5) in caso di operazioni su pozzo gia' esistente, informazioni relative alla sua storia e alle sue condizioni;
6) eventuali dettagli concernenti le attrezzature di sicurezza da impiegare non descritte nella relazione sui grandi rischi relativa all'impianto;
7) valutazione del rischio che contiene una descrizione:
a) dei rischi particolari associati all'operazione di pozzo, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o in materia di fondali marini per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni;
b) dei pericoli che si originano nel sottosuolo;
c) di tutte le operazioni di superficie o sottomarine che introducono potenziali grandi rischi simultanei;
d) di misure di controllo adeguate;
8) descrizione della configurazione del pozzo al termine delle operazioni, vale a dire se sara' abbandonato permanentemente o temporaneamente e se sono state introdotte nel pozzo attrezzature di produzione per l'uso futuro;
9) in caso di modifica di una comunicazione di operazioni di pozzo presentata in precedenza, dettagli sufficienti per aggiornare completamente la comunicazione stessa;
10) nei casi in cui si debba costruire o modificare un pozzo o procedere alla sua manutenzione per mezzo di un impianto non destinato alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive:
a) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni e modalita' di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino, come la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;
b) descrizione delle condizioni ambientali prese in considerazione nell'ambito del piano interno di risposta alle emergenze dell'impianto;
c) descrizione dei sistemi di risposta in caso di emergenza, compresi i sistemi di risposta in caso di incidente ambientale non descritti nella relazione sui grandi rischi;
d) descrizione del modo in cui devono essere coordinati i sistemi di gestione dell'operatore del pozzo e del proprietario al fine di garantire in qualsiasi momento il controllo efficace dei grandi rischi;
11) relazione contenente i risultati del controllo indipendente di cui all'art. 17, corredato di una dichiarazione dell'operatore secondo cui, dopo aver esaminato la relazione e i risultati del controllo effettuato dal verificatore indipendente, la gestione del rischio in relazione alla progettazione del pozzo e alle relative barriere in caso di perdita del controllo e' adeguata per tutte le condizioni e circostanze previste;
12) informazioni pertinenti alla presente direttiva, ottenute in applicazione dei requisiti per la prevenzione di incidenti gravi di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
13) riguardo alle operazioni di pozzo che saranno effettuate, qualsiasi informazione relativa alla prevenzioni di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva. 5. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI
VERIFICA INDIPENDENTE
Le descrizioni che devono essere presentate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), in relazione ai sistemi di verifica indipendente che devono essere istituiti a norma dell'art. 17, comma 1, comprendono:
1) dichiarazione dell'operatore, eventualmente redatta con il contributo del proprietario, rilasciata dopo aver esaminato la relazione del verificatore indipendente, secondo cui l'elenco degli elementi critici per la sicurezza e il programma di manutenzione degli stessi quali riportati nella relazione sui grandi rischi sono o saranno adeguati;
2) descrizione del sistema di verifica che comprende la selezione dei verificatori indipendenti e i mezzi per verificare che gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e qualsiasi impianto incluso nel sistema rimangano in buono stato e in buone condizioni di manutenzione;
3) descrizione dei mezzi di verifica di cui alla lettera b), comprendente informazioni dettagliate relative ai principi che saranno applicati per lo svolgimento delle mansioni nel quadro del sistema di verifica e per il riesame periodico di tale sistema durante l'intero ciclo di vita dell'impianto, ivi compresi:
a) descrizione degli esami e delle prove degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente da parte di verificatori indipendenti e competenti;
b) modalita' di verifica della progettazione, degli standard, delle certificazioni o di altri sistemai di attestazione della conformita' degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente;
c) modalita' di esame delle attivita' in corso;
d) modalita' di comunicazione di eventuali casi di non conformita';
e) modalita' di attuazione delle azioni correttive da parte dell'operatore o del proprietario. 6. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN
IMPIANTO, COMPRESA LA RIMOZIONE DI UN IMPIANTO FISSO
Nel caso in cui siano apportate modifiche sostanziali all'impianto di cui all'art. 12, comma 5, e all'art. 13, comma 4, la relazione sui gradi rischi modificata contenente le modifiche sostanziali che deve essere presentata a norma dell'art. 11, comma 1, lettera f), contiene almeno le seguenti informazioni:
1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario;
2) sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi riveduta;
3) dettagli sufficienti per aggiornare completamente la precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano interno di risposta alle emergenze per l'impianto e per dimostrare che la probabilita' di grandi rischi e' ridotta a un livello accettabile;
4) in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso:
a) i mezzi per isolare tutte le sostanze pericolose e, nel caso di pozzi collegati all'impianto, la chiusura dei pozzi e l'isolamento permanente dall'impianto e dall'ambiente;
b) una descrizione dei grandi rischi per i lavoratori e l'ambiente connessi alla dismissione dell'impianto con l'indicazione della popolazione totale esposta e delle misure di controllo del rischio;
c) i sistemi di risposta in caso di emergenza per garantire l'evacuazione e il salvataggio in sicurezza del personale nonche' la manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare un grave incidente ambientale. 7. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI
COMBINATE
Le comunicazioni di operazioni combinate da predisporre a norma dell'art. 16 e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera i), contengono almeno le seguenti informazioni:
1) nome e indirizzo dell'operatore che presenta la comunicazione;
2) nel caso in cui altri operatori o proprietari siano coinvolti nelle operazioni combinate, i loro nomi e indirizzi, nonche' la conferma che essi concordano con il contenuto della comunicazione;
3) descrizione, sotto forma di documento riepilogativo autorizzato da tutte le parti in questione, delle modalita' di coordinamento dei sistemi di gestione degli impianti coinvolti nell'operazione combinata, al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di incidente grave;
4) descrizione degli impianti o attrezzature da utilizzare per le operazioni combinate, non descritti nella relazione sui grandi rischi per qualsiasi impianto coinvolto nelle operazioni combinate;
5) sintesi della valutazione del rischio effettuata da tutti gli operatori e proprietari coinvolti nelle operazioni combinate, che comprende:
a) una descrizione di eventuali operazioni effettuate durante l'operazione combinata che hanno il potenziale di causare un incidente grave nell'impianto o in relazione allo stesso;
b) una descrizione di eventuali misure di controllo del rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio;
6) una descrizione dell'operazione combinata e un programma di lavoro. 8. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA LA POLITICA
AZIENDALE DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI GRAVI
La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi da predisporre a norma dell'art. 19, comma 1, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), comprende, a mero titolo esemplificativo:
1) la responsabilita' a livello di consiglio di amministrazione di assicurare, su base continuativa, che la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e' adeguata, attuata e operativa nel modo previsto;
2) misure per costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che prevede un'elevata probabilita' di operazioni sicure in modo continuativo;
3) il perimetro, la frequenza e il livello di dettaglio dei controlli sui processi;
4) misure per premiare e riconoscere comportamenti desiderati;
5) la valutazione dei risorse e degli obiettivi dell'impresa;
6) misure intese al mantenimento di standard di sicurezza e protezione dell'ambiente come valore aziendale fondamentale;
7) sistemi formali di comando e controllo che includono i membri del consiglio di amministrazione e l'alta dirigenza dell'impresa;
8) l'approccio in materia di competenza a tutti i livelli dell'azienda;
9) la misura in cui i punti da 1) a 8) sono applicati nelle operazioni in mare dell'azienda nel settore degli idrocarburi condotte al di fuori dell'Unione europea. 9. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE
Il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente da predisporre a norma dell'art. 19, commi 3 e 6, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), contiene, a mero titolo esemplificativo:
1) la struttura organizzativa e ruoli e responsabilita' del personale;
2) descrizione delle procedure per l'individuazione e la valutazione dei grandi rischi, nonche' la loro probabilita' e le potenziali conseguenze;
3) descrizione delle procedure di integrazione dell'impatto ambientale nelle valutazioni dei rischi di incidenti gravi contenute nella relazione sui grandi rischi;
4) i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali;
5) la gestione dei cambiamenti;
6) preparazione e risposte alle emergenze;
7) la mitigazione dei danni ambientali;
8) il monitoraggio delle prestazioni;
9) le modalita' di audit e riesame;
10) le misure per la partecipazione a consultazioni tripartite e modalita' per l'attuazione degli interventi che ne scaturiscono. 10. INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL PIANO INTERNO DI RISPOSTA ALLE
EMERGENZE
I piani interni di risposta alle emergenze da predisporre a norma dell'art. 14, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera g), comprendono, a mero titolo esemplificativo:
1) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di risposta alle emergenze e della persona che dirige la risposta all'emergenza interna;
2) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con la o le autorita' responsabili del piano esterno di risposta alle emergenze;
3) descrizione di tutte le condizioni o tutti gli eventi prevedibili che possono causare un incidente grave, come illustrato nella relazione sui grandi rischi alla quale e' allegato il piano;
4) descrizione delle azioni che saranno intraprese per controllare le condizioni o gli eventi che potrebbero causare un incidente grave e per limitarne le conseguenze;
5) una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili, comprese le attrezzature atte a contenere le potenziali fuoriuscite;
6) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti sull'impianto e per l'ambiente, compresi le modalita' di allarme e i comportamenti che le persone devono osservare al momento dell'allarme;
7) in caso di operazioni combinate, le misure per coordinare l'abbandono, l'evacuazione e il soccorso tra gli impianti interessati, per garantire buone prospettive di sopravvivenza per le persone che si trovano sugli impianti durante un incidente grave;
8) una stima dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di petrolio. Tra le condizioni ambientali da considerare nell'analisi dell'intervento figurano:
a) fattori meteorologici, tra cui vento, visibilita', precipitazioni e temperatura;
b) situazione del mare, maree e correnti marine;
c) presenza di ghiaccio e detriti;
d) ore di luce solare;
e) altre condizioni ambientali note suscettibili di influire sull'efficienza delle attrezzature di intervento o sull'efficacia generale di un intervento di risposta all'emergenza;
9) le disposizioni per avvisare tempestivamente dell'incidente grave l'autorita' o le autorita' incaricate di attivare il piano esterno di risposta alle emergenze, il tipo di informazioni da fornire immediatamente e le misure per la comunicazione di informazioni piu' dettagliate non appena esse divengono disponibili;
10) le misure adottate per formare il personale alle mansioni che sara' chiamato a svolgere e, se del caso, il coordinamento con i soccorritori esterni;
11) le misure per coordinare la risposta di emergenza interna con la risposta di emergenza esterna;
12) le valutazioni preventive sulle sostanze chimiche utilizzabili come disperdenti, autorizzate ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) accettabile: in relazione a un rischio, un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione. Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sono assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un'ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l'attivita';
b) accettazione: in riferimento alla relazione sui grandi rischi, il provvedimento del Comitato di cui all'articolo 8, destinato all'operatore. Tale provvedimento attesta che la relazione, se attuata come ivi stabilito, risponde ai requisiti del presente decreto. L'accettazione non comporta il trasferimento al Comitato della responsabilita' relativa ai grandi rischi;
c) adeguato: idoneo o pienamente appropriato, in relazione allo stato dell'arte, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo proporzionati, a fronte di un requisito o di una situazione determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un'analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorita' od operatori del settore;
d) area autorizzata: l'area geografica oggetto della licenza;
e) autorita' preposta al rilascio delle licenze: l'autorita' pubblica che e' competente a rilasciare licenze ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
f) autorita' competente: il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare istituito a norma del presente decreto e responsabile dei compiti assegnati dal decreto medesimo;
g) avvio delle operazioni: la fase in cui l'impianto o le infrastrutture connesse sono impiegati per la prima volta nelle operazioni per le quali sono stati progettati;
h) consultazione tripartita: un accordo formale che consente il dialogo e la cooperazione tra l'autorita' competente, gli operatori e rappresentanti dei lavoratori;
i) contraente incaricato: qualsiasi entita' alla quale l'operatore affida l'incarico di svolgere compiti specifici per proprio conto;
l) efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi: l'efficacia dei sistemi di intervento, anche in testa pozzo sottomarina, in risposta a una fuoriuscita di idrocarburi liquidi, sulla base di un'analisi della frequenza, della durata e dei tempi delle condizioni ambientali che potrebbero impedire un intervento. La valutazione dell'efficacia della risposta deve essere espressa come stima della percentuale del tempo in cui non sono presenti le suddette condizioni ambientali sfavorevoli e deve comprendere una descrizione delle limitazioni operative poste sugli impianti interessati in conseguenza di tale valutazione;
m) elementi critici per la sicurezza e l'ambiente: le parti di un impianto, compresi i programmi informatici, il cui scopo e' impedire o limitare le conseguenze di un incidente grave, o il cui guasto potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente;
n) esplorazione: perforazione nell'ambito di una prospezione e tutte le operazioni in mare relative al settore degli idrocarburi che devono essere effettuate prima delle operazioni connesse alla produzione;
o) il pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
p) impianto: una struttura in stazionamento, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attivita' in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili solo quando le stesse sono stazionate in mare per attivita' di perforazione, produzione o altre attivita' connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
q) impianto di produzione: un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;
r) impianto non destinato alla produzione: un impianto diverso da un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;
s) incidente ambientale grave: un incidente che provoca, o rischia verosimilmente di provocare un significativo danno ambientale cosi' come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compreso il deterioramento provocato alle acque marine, quali definite dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
t) incidente grave: in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:
1) un incidente che comporta un'esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare, decessi o lesioni personali gravi;
2) un incidente che reca all'impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;
3) qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni gravi a cinque o piu' persone che si trovano sull'impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un'operazione sull'impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture;
4) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3);
u) infrastruttura connessa: nell'ambito della zona di sicurezza o di una zona circostante piu' distante dall'impianto:
1) tutti i pozzi e le strutture, le unita' supplementari e i dispositivi associati collegati all'impianto;
2) tutte le apparecchiature o le opere presenti sulla struttura principale dell'impianto o a essa fissate;
3) tutte le condutture o le opere collegate;
v) in mare: situato nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva, nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689;
z) licenza: permesso di ricerca o concessione di coltivazione o titolo unico rilasciato a norma del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, e dell'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
aa) licenziatario: titolare o contitolare di una licenza;
bb) modifica sostanziale:
1) nel caso di una relazione sui grandi rischi, la modifica di un elemento in base al quale e' stata accettata la relazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la disponibilita' di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;
2) nel caso di comunicazione di operazioni di pozzo o combinate, la modifica di un elemento in base al quale e' stata presentata la comunicazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la sostituzione di un impianto con un altro, la disponibilita' di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;
cc) operatore: il licenziatario autorizzato dall'autorita' preposta al rilascio delle licenze a condurre operazioni in mare e di pozzo nel settore degli idrocarburi, in qualita' di rappresentante unico;
dd) operatori del settore: le entita' direttamente coinvolte in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi contemplate dal presente decreto o le cui attivita' sono strettamente correlate a tali operazioni;
ee) operazione combinata: un'operazione effettuata da un impianto in combinazione con uno o piu' altri impianti per finalita' relative all'altro o agli altri impianti, che incide sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente per uno o per tutti gli impianti;
ff) operazione di pozzo: qualsiasi operazione riguardante un pozzo che potrebbe causare un rilascio accidentale di materiali tale da provocare un incidente grave. Le operazioni comprendono: la perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di un pozzo, la sospensione delle operazioni e l'abbandono definitivo di un pozzo;
gg) operazioni in mare nel settore degli idrocarburi: tutte le attivita' collegate all'impianto o alle infrastrutture connesse, compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l'esercizio, nonche' la manutenzione e la dismissione, relative all'esplorazione e alla produzione di idrocarburi, ad esclusione del trasporto di idrocarburi da una costa all'altra;
hh) grande rischio: una situazione che puo' sfociare in un incidente grave;
ii) piano esterno di risposta alle emergenze: la strategia locale, nazionale o sovranazionale per prevenire l'aggravamento o limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili dell'operatore, come descritte nel pertinente piano interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare messa a disposizione nell'ambito dei piani operativi di pronto intervento previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dagli accordi internazionali nel contesto mediterraneo;
ll) piano interno di risposta alle emergenze: un piano elaborato dall'operatore conformemente alle prescrizioni del presente decreto, relativo alle misure per prevenire l'aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi legati a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
mm) produzione: estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino, mediante pozzi produttivi ubicati nell'area autorizzata, inclusa la raccolta e il primo trattamento in mare di idrocarburi nonche' il loro trasporto, fino a terra, attraverso infrastrutture connesse;
nn) proprietario: titolare dell'impianto non destinato alla produzione legittimato in qualita' di contraente incaricato ad eseguire le operazioni di pozzo;
oo) rischio: la combinazione della probabilita' di un evento e delle conseguenze di tale evento;
pp) entita': qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero qualsiasi forma di associazione di tali persone;
qq) Sezione UNMIG: uffici dirigenziali della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale nonche' autorita' di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
rr) UNMIG: Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico;
ss) verifica indipendente: la valutazione e conferma della validita' di particolari dichiarazioni scritte a opera di un verificatore indipendente che non e' sotto il controllo o l'influenza dell'entita' o della parte organizzativa che usa tali dichiarazioni;
tt) zona di sicurezza: l'area situata entro cinquecento metri da qualsiasi parte dell'impianto.
2. Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente grave a norma della lettera t), numeri 1), 2) e 4), un impianto che e' di norma non presidiato e' considerato come se fosse presidiato.

Note all'art. 2:
Per i riferimenti al decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, per il testo dell' art. 38 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e per i riferimenti al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sui vedano le note alle
premesse.
Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190
(Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica
per l'ambiente marino) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270.
La legge 2 dicembre 1994 n. 689 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10
dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della
parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a
New York il 29 luglio 1994) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.
Per i riferimenti al decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, per il testo dell' art. 38 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133 e per i riferimenti alla legge 31
dicembre 1982, n. 979
si vedano le note alle premesse.
Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di
polizia delle miniere e delle cave) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1959, n. 87, S.O., cosi'
recita:
"4. La vigilanza sull'applicazione delle norme del
presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del
commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo
delle miniere.
L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere
capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati
con la denominazione di «ingegnere capo») provvedono alle
attivita' di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di
tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nella
lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere,
avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario
dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed
integrazioni .
I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera
e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti
ad agevolare all'ingegnere capo l'esecuzione dei compiti
predetti."
"5. Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere,
i medici nell'espletamento dei compiti loro affidati ai
sensi dell'articolo precedente, e, quando appositamente
incaricati dal Ministro per l'industria ed il commercio, i
geologi e i chimici del Corpo stesso hanno diritto di
visitare le miniere e le cave. I direttori delle miniere e
delle cave e il personale dipendente hanno l'obbligo di
agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire
ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari.
Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, nei
limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
attribuzioni ad essi conferite dal presente decreto, sono
ufficiali di polizia giudiziaria.
Nell'esercizio delle loro funzioni gli ingegneri ed i
periti del Corpo delle miniere hanno facolta' di richiedere
l'assistenza della Forza pubblica."
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 si vedano le note alle
premesse.
Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624, cosi recita:
"3. (Vigilanza)
1. Ai sensi delle norme vigenti:
a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema
di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attivita'
minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria
spetta al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione
generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme
restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e
Bolzano;
b) per le attivita' estrattive relative a sostanze
minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali,
alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di
cui all'art. 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 ,
nonche' alla coltivazione delle risorse geotermiche
classificate di interesse locale di cui all'art. 8 della
stessa legge n. 896 del 1986 , la vigilanza
sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di
salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano.
2. Quando l'autorita' di vigilanza si avvale delle
strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
128 del 1959 , i relativi oneri finanziari sono a carico
del datore di lavoro."
Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, cosi' recita:
"Art. 13. (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e'
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per
territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il settore
minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento
di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal
Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e
termali dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalita' del presente articolo,
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori di cui all' art. 35 della legge
26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita
l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all' art. 7:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, adottato sentito il comitato di cui all'art. 5 e
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze
in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri,
nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare
l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto."
 
Allegato II

Relazioni periodiche sulle operazioni di pozzo
da presentare a norma dell'art. 15, comma 5

Le relazioni da presentare al Comitato a norma dell'art. 15, comma 5, contengono almeno i seguenti dati:
1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo;
2) la denominazione dell'impianto e il nome e l'indirizzo dell'operatore e del proprietario;
3) dettagli che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con impianti o infrastrutture a esso collegati;
4) una sintesi delle attivita' svolte a partire dall'inizio delle operazioni o dalla relazione precedente;
5) il diametro, le profondita' verticali e la lunghezza effettiva:
a) dei pozzi perforati;
b) delle tubazioni di rivestimento installate;
6) la densita' del fluido di perforazione al momento della stesura della relazione;
7) nel caso di operazioni relative a un pozzo esistente, il suo stato operativo attuale.
 
Art. 3
Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi

1. Gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
2. Gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi di cui al presente decreto a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state effettuate da contraenti incaricati.
3. In caso di incidente grave, gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente.
4. Gli operatori effettuano le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.
 
Allegato III
Disposizioni riguardanti la designazione e il funzionamento del
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare conformemente
agli articoli 8 e 9
1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMITATO
1) Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, istituito ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui allo stesso articolo, come minimo, definisce quanto segue:
a) le modalita' organizzative che consentono di assolvere in modo efficace a tutti i compiti assegnati al Comitato, incluse le modalita' per disciplinare in modo corretto ed efficiente la sicurezza e la protezione ambientale;
b) nell'ambito di una dichiarazione strategica, gli obiettivi di supervisione e di attuazione della normativa e gli obblighi imposti al Comitato affinche' consegua la trasparenza, la coerenza, la proporzionalita' e l'obiettivita' nella sua regolamentazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
2) Le modalita' di cui al punto 1 sono attuate con misure quali:
a) sufficienti competenze specialistiche disponibili, internamente o tramite accordi formali con terzi ovvero in entrambi i modi, che consentono al Comitato di procedere a controlli e indagini sulle operazioni, provvedere al rispetto delle norme e gestire le relazioni sui grandi rischi e le comunicazioni;
b) attivita' essenziali di formazione, comunicazione, accesso alle tecnologie nonche' spese di viaggio e diarie del personale del Comitato per l'esercizio dei suoi compiti e per facilitare la collaborazione tra le autorita' competenti a norma dell'art. 27;
c) la copertura dei costi per lo svolgimento dei compiti del Comitato, da parte degli operatori, come stabilito dall'art. 8, comma 9;
d) la promozione di ricerche conformi ai compiti del Comitato a norma della presente direttiva. 2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
1) Al fine di esercitare efficacemente i suoi compiti a norma dell'art. 9, il Comitato di cui all'art. 8 predispone:
a) una strategia scritta che descrive i suoi compiti, le sue priorita' di azione, per esempio nella progettazione e nell'utilizzo degli impianti, nella gestione dell'integrita' e nella preparazione e risposta alle emergenze, comprese le modalita' organizzative;
b) le procedure operative che descrivono il modo in cui essa effettua i controlli e provvede ad assolvere ai compiti previsti nella presente direttiva per gli operatori e i proprietari, comprese le modalita' di gestione, valutazione e accettazione delle relazioni sui grandi rischi, le modalita' per il trattamento delle comunicazioni di operazioni di pozzo e per la determinazione degli intervalli tra le ispezioni sulle misure di controllo dei grandi rischi, compresi quelli ambientali, per un determinato impianto o una determinata attivita';
c) procedure per lo svolgimento dei suoi compiti, fatte salve le altre responsabilita', per esempio le operazioni nel settore degli idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a norma della direttiva 92/91/CEE;
d) l'accordo formale che stabilisce i meccanismi necessari per il funzionamento congiunto del Comitato, compresi la supervisione, il monitoraggio delle sue articolazioni sul territorio, le programmazioni e ispezioni congiunte, la ripartizione delle responsabilita' per la gestione delle relazioni sui grandi rischi, le indagini congiunte, le comunicazioni interne e le relazioni da pubblicare congiuntamente all'esterno.
2) Le procedure dettagliate per la valutazione delle relazioni sui grandi rischi impongono all'operatore di fornire tutti gli elementi di fatto e altri particolari richiesti ai sensi del presente decreto. Il Comitato provvede affinche' le prescrizioni relative agli elementi seguenti siano chiaramente indicate nelle linee guida destinate agli operatori o ai proprietari:
a) tutti i rischi prevedibili in grado di causare un incidente grave, anche per l'ambiente, sono stati individuati e valutati cosi' come sono state individuate le misure atte a controllarli, compresi gli interventi di emergenza;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente e' descritto in modo adeguato per provare il rispetto della presente direttiva;
c) provvedimenti adeguati sono stati delineati ai fini di una verifica indipendente e di un audit da parte dell'operatore o del proprietario.
3) Nel procedere alla valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi, il Comitato assicura che:
a) sono forniti tutti gli elementi di fatto;
b) l'operatore o il proprietario ha identificato tutti i rischi di incidenti gravi ragionevolmente prevedibili che riguardano l'impianto e le sue funzioni, unitamente ai potenziali eventi scatenanti, e che la metodologia e i criteri di valutazione adottati per la gestione del rischio di incidenti gravi sono chiaramente spiegati, compresi i fattori di incertezza nell'analisi;
c) la gestione del rischio abbia tenuto conto di tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell'impianto e abbia anticipato tutte le situazioni prevedibili tra cui:
1. il modo in cui la soluzione progettuale selezionata descritta nella comunicazione del progetto o del trasferimento di un impianto di produzione di cui all'Allegato I, abbia tenuto conto della gestione del rischio in modo da garantire l'integrazione dei principi di sicurezza e ambientali intrinseci;
2. il modo in cui le operazioni di pozzo sono condotte dall'impianto durante la fase operativa;
3. il modo in cui le operazioni di pozzo sono effettuate e sospese temporaneamente prima che la produzione sia avviata da un impianto di produzione;
4. il modo in cui si intendono realizzare operazioni combinate con altri impianti;
5. il modo in cui sara' effettuata la dismissione dell'impianto;
d) sia esplicitato il modo in cui si intendono attuare, se necessario, le misure di riduzione del rischio individuate nell'ambito della gestione del rischio, al fine ridurre i rischi a un livello accettabile;
e) nel determinare le misure necessarie per raggiungere livelli di rischio accettabili, l'operatore e il proprietario abbia chiaramente dimostrato di avere tenuto conto delle buone pratiche in materia e del giudizio fondato su solidi principi di ingegneria, sulle migliori pratiche di gestione e su principi di gestione organizzativa e delle risorse umane;
f) le misure e le modalita' per individuare e rispondere in modo rapido ed efficace a una situazione di emergenza siano chiaramente identificate e giustificate;
g) le modalita' di evacuazione e di salvataggio e le misure per limitare l'aggravarsi dell'emergenza e ridurne l'impatto sull'ambiente siano integrate in modo logico e sistematico, tenendo conto delle probabili condizioni di emergenza in cui saranno gestite;
h) gli obblighi siano integrati nei piani interni di risposta alle emergenze e che una copia o un'adeguata descrizione del piano di risposta interno sono state trasmesse al Comitato;
i) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente descritto nella relazione sui grandi rischi sia sufficiente a garantire il controllo dei grandi rischi in tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell'impianto, garantisca il rispetto di tutte le pertinenti norme di legge e preveda un audit e l'attuazione delle raccomandazioni che ne risultano;
l) il sistema di verifica indipendente sia spiegato con chiarezza.
 
Art. 4

Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze

1. I permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e i titoli concessori unici sono accordati, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 133 del 2014, che dimostrano di disporre di requisiti di ordine generale, capacita' tecniche, economiche ed organizzative ed offrono garanzie adeguate ai programmi presentati secondo quanto disposto dal disciplinare tipo adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
2. Nel valutare la capacita' tecnica, finanziaria ed economica di un soggetto che richiede un titolo minerario in mare, secondo quanto disposto al comma 1, si tiene debitamente conto di quanto segue:
a) i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all'area in questione, compreso il costo dell'eventuale degrado dell'ambiente marino di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
b) la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
c) le capacita' finanziarie del richiedente, comprese le garanzie finanziarie per coprire le responsabilita' potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in questione, inclusa la responsabilita' per danni economici potenziali, che devono essere fornite e verificate al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera, unitamente al progetto di esecuzione;
d) le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, per le operazioni per le quali e' stata richiesta la licenza.
3. Ai fini del rilascio o del trasferimento di una licenza per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l'autorita' preposta al rilascio delle licenze, oltre ai pareri, nulla osta, autorizzazioni previste dalla normativa vigente puo' richiedere il parere del Comitato di cui all'articolo 8.
4. I richiedenti, all'atto della presentazione della istanza per il rilascio della licenza, presentano idonea documentazione, secondo quanto disposto dai provvedimenti normativi di cui al comma 1, che dimostra che hanno adottato misure adeguate per coprire le responsabilita' potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, nonche' ogni altra informazione pertinente relativa alle operazioni da svolgere e all'area richiesta.
5. L'autorita' preposta al rilascio delle licenze valuta, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, l'adeguatezza della documentazione per stabilire se il richiedente ha risorse finanziarie, economiche e tecniche sufficienti per l'avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace alle emergenze e la successiva riparazione. I richiedenti un titolo minerario per operazioni in mare possono utilizzare strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per dimostrare la loro capacita' finanziaria a norma del primo comma. Ai fini di una gestione rapida ed efficace delle domande di risarcimento, l'autorita' preposta al rilascio delle licenze promuove presso gli operatori dell'industria e gli enti assicurativi e di garanzia l'adozione di accordi per una pronta copertura delle responsabilita' per danni da operazioni in mare, anche a carattere transfrontaliero, nel settore idrocarburi. Il richiedente deve garantire il mantenimento della capacita' economica e finanziaria necessaria per soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilita' per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
6. L'autorita' preposta al rilascio delle licenze designa l'operatore nel decreto di conferimento del titolo minerario.
7. Le procedure per il rilascio delle licenze, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelle previste dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, e del decreto-legge n. 133 del 2014. Nel valutare le capacita' tecniche, finanziarie ed economiche di un richiedente una licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo, quali le zone marine protette, le zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE.

Note all'art. 4:
Per i riferimenti alla legge 11 gennaio 1957, n. 6,
alla legge 21 luglio 1967, n. 613, al decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133 e per il testo dell' art. 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note
alle premesse.
Il testo degli articoli 1 e 14 del citato decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, cosi recita:
"1. (Definizioni)
1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:
a) autorita' competente al conferimento dei titoli
minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di seguito denominato
Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per il
controllo sull'esercizio delle attivita', della Direzione
Generale delle Miniere - Ufficio nazionale minerario per
gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato
UNMIG;
b) ente: persona fisica o giuridica, pubblica o
privata, o associazione di tali persone che richiedono o
sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca o
di una concessione di coltivazione;
c) Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi e
la geotermia, di cui all'art. 41 della legge 11 gennaio
1957, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata
legge n. 6 del 1957;
d) BUIG: il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia, di cui all'art. 43 della legge n. 6 del
1957."
"14. (Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli
minerari)
1. Il Ministero rende noti agli interessati, mediante
pubblicazione nel BUIG, le condizioni ed i requisiti
relativi all'esercizio ed alla cessazione delle attivita'
di prospezione, ricerca, coltivazione, e stoccaggio
stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, ai quali e' subordinato il conferimento del
titolo; il Ministero infine informa le regioni interessate
delle istanze e dei procedimenti in corso mediante
trasmissione del BUIG.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il
disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di
ricerca e per le concessioni di coltivazione e il
disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio di
idrocarburi in giacimento .
3. I nuovi disciplinari-tipo sono pubblicati nel BUIG e
trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
4. Fino alla pubblicazione dei disciplinari-tipo di cui
al comma 2, i titoli vigenti e le istruttorie in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
regolati dai disciplinari vigenti, in quanto compatibili.
5. Le condizioni e i requisiti, nonche' gli obblighi
particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o
proroga, relativi all'esercizio delle attivita', devono
essere giustificati esclusivamente dalla necessita' di
assicurare il corretto esercizio delle attivita' di ricerca
e coltivazione di idrocarburi, per motivi di sicurezza
nazionale, di sicurezza pubblica, di sanita' pubblica, di
sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza degli
impianti, di tutela dei giacimenti e di gestione
pianificata delle risorse di idrocarburi, di protezione
dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino
dei luoghi dopo la cessazione dell'attivita', di tutela
delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici
e storici, e di sicurezza dei trasporti; l'imposizione
delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi e'
esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e
garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi.
6. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario
per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di
idrocarburi non puo' essere in nessun caso subordinato alla
partecipazione dello Stato o di altra Amministrazione
regionale, provinciale o locale, direttamente o mediante
una persona giuridica a tal fine costituita o designata.
7. Il controllo sugli enti nell'ambito dei titoli
minerari e' limitato a quanto necessario per l'osservanza
delle condizioni, requisiti, obblighi di cui al comma 5.
8. Nessun ente puo' essere obbligato a fornire
informazioni sulle fonti di approvvigionamento esistenti o
previste, tranne che su richiesta delle autorita'
competenti ed esclusivamente per i motivi di cui all'art.
36 del Trattato dell'Unione europea".
Per il testo dell' art. 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133 si vedano le note alle premesse.
Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 13
ottobre 2010, n. 190, cosi' recita:
"Art. 8 (Valutazione iniziale)
1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina,
avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello
stato ambientale attuale e dell'impatto delle attivita'
antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e
delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici
e privati che, nell'esercizio delle proprie attivita',
producono o detengono dati e informazioni utili ai fini
della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su
richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a
disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che
prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati e
informazioni.
3. La valutazione iniziale deve includere:
a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche
essenziali e dello stato ambientale attuale della regione
marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi
riportati nella tabella 1 dell'allegato III;
b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni
che influiscono sullo stato ambientale della regione o
sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo
degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, che
comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle
diverse pressioni e che tenga conto delle tendenze
rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e
sinergici, nonche' delle valutazioni pertinenti, effettuate
in base alla vigente legislazione comunitaria;
c) un'analisi degli aspetti socio-economici
dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo
degrado.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune
azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime
regionali, affinche' ulteriori dati e informazioni utili ai
fini della valutazione di cui al comma 1 possano essere
ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni.
5. La valutazione e' effettuata in tempo utile per la
determinazione del buono stato ambientale di cui all'art. 9
e per la definizione dei traguardi ambientali di cui
all'art. 10.
6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il
Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata,
stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere
conto delle specificita' di zone particolari, le strategie
previste dal presente decreto devono essere definite e
adottate con riferimento ad una o piu' sottodivisioni
territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle
sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero
dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla
Commissione europea."
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, si vedano le note alle
premesse.
La direttiva 92/43/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22
luglio 1992, n. L 206.
La direttiva 2009/147/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
26 gennaio 2010, n. L 20.
 
Allegato IV

Disposizioni per gli operatori e i proprietari
per la prevenzione degli incidenti gravi di cui all'art. 19

1) Il Comitato provvede affinche' gli operatori e i proprietari:
a) prestino particolare attenzione alla valutazione dei requisiti di affidabilita' e integrita' di tutti i sistemi critici di sicurezza e di sicurezza ambientale e impostino i propri sistemi di ispezione e manutenzione con l'obiettivo di raggiungere il livello richiesto di sicurezza e di integrita' dell'ambiente;
b) adottino misure atte a garantire, entro i limiti di quanto ragionevolmente possibile, che non vi sono fughe di sostanze pericolose dalle condutture, dalle navi e dai sistemi destinati al loro confinamento sicuro. Gli operatori e i proprietari garantiscono inoltre che eventuali guasti alle barriere di contenimento non possono dar luogo a un incidente grave;
c) preparino un inventario delle attrezzature disponibili, che comprende i dati sulla proprieta', l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso, nonche' i dati su tutte le entita' competenti per quanto riguarda l'attuazione del piano di emergenza interno. L'inventario individua le misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilita';
d) si assicurino di disporre di un sistema adeguato per il monitoraggio della conformita' con tutte le pertinenti disposizioni di legge, integrando, nelle proprie procedure operative standard, i propri obblighi legali relativi al controllo dei grandi rischi e alla protezione ambientale;
e) prestino particolare attenzione a costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che prevede un'elevata probabilita' di operazioni sicure in modo continuativo, anche riguardo alla garanzia della cooperazione dei lavoratori attraverso, tra l'altro:
1. un impegno manifesto in consultazioni tripartite tra Comitato, operatori e rappresentanti dei lavoratori e nelle azioni che ne derivano;
2. l'incoraggiamento e l'incentivazione della comunicazione di incidenti e quasi incidenti;
3. una cooperazione efficace con i rappresentanti eletti per la sicurezza;
4. il mantenimento della riservatezza e dell'anonimato per chi effettua segnalazioni.
2) Gli operatori del settore collaborano con le autorita' competenti per stabilire e attuare un piano di priorita' per lo sviluppo di normative, linee guida e regolamenti che conducono alle migliori pratiche nella prevenzione degli incidenti gravi e nella limitazione delle conseguenze di questi ultimi nel caso in cui si verifichino comunque.
 
Art. 5
Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle
operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli
idrocarburi

1. La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione puo' essere iniziata solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tale partecipazione e' garantita nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.
2. Il presente articolo non si applica con riguardo alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013.

Note all'art. 5:
Il testo degli articoli 14 e 24 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il seguente:
"Art. 14 (Consultazione)
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'art.
13, comma 5, l'autorita' procedente cura la pubblicazione
di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o
provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il
titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle
sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e
del rapporto ambientale e delle sedi dove si puo'
consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorita' competente e l'autorita' procedente
mettono, altresi', a disposizione del pubblico la proposta
di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul
proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo'
prendere visione della proposta di piano o programma e del
relativo rapporto ambientale e presentare proprie
osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. In attuazione dei principi di economicita' e di
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti
disposizioni anche regionali per specifici piani e
programmi, si coordinano con quelle di cui al presente
articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il
rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente
articolo e dal comma 1 dell'art. 15. Tali forme di
pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui
all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge 7
agosto 1990 n. 241."
"Art. 24 (Consultazione)
1. Contestualmente alla presentazione di cui all'art.
23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo
stampa e su sito web dell'autorita' competente. Tali forme
di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui
all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a
cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di
competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione regionale per ciascuna regione direttamente
interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza
allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle
regioni, si provvedera' con la pubblicazione su un
quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il
proponente, la procedura, la data di presentazione
dell'istanza, la denominazione del progetto, la
localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei
suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le
modalita' per la consultazione degli atti nella loro
interezza e i termini entro i quali e' possibile presentare
osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione di cui all'art. 23, chiunque abbia interesse
puo' prendere visione del progetto e del relativo studio
ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute,
considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione avvenga mediante lo svolgimento di
un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto
ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche
amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza
che cio' comporti interruzioni o sospensioni dei termini
per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una
relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati
emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta
di cui al comma 6, puo', anche su propria richiesta, essere
chiamato, prima della conclusione della fase di
valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti
che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del
contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 4, il proponente puo' chiedere di
modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o
di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del
contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza,
l'autorita' competente fissa per l'acquisizione degli
elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni,
prorogabili su istanza del proponente per giustificati
motivi, ed emette il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla
presentazione degli elaborati modificati.
9-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai
sensi dell'art. 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso
dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui ai commi
2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9,
chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto
e del relativo studio ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche
apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo
caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle osservazioni.
10. Sul suo sito web, l'autorita' competente pubblica
la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni,
le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente
apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e
9-bis."
 
Allegato V
Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi di
messa a punto indipendente di cui all'art. 17, comma 3

1) Il Comitato provvede affinche' l'operatore, con l'eventuale contributo del proprietario, assicuri il pieno soddisfacimento dei seguenti requisiti per quanto riguarda l'indipendenza del verificatore dall'operatore e dal proprietario:
a) le mansioni non comportino al verificatore indipendente di considerare uno qualsiasi degli aspetti di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente di un impianto o di un pozzo o di un progetto di pozzo nel quale la sua obiettivita' potrebbe essere compromessa o nei casi in cui lo stesso verificatore sia stato coinvolto prima dell'attivita' di verifica;
b) il verificatore sia sufficientemente indipendente da un sistema di gestione nel quale ha o ha avuto una qualsivoglia responsabilita' su un qualsiasi aspetto di un componente oggetto del sistema indipendente o di esame del pozzo in modo tale da garantire l'obiettivita' nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del sistema di verifica indipendente.
2) Il Comitato provvede affinche' l'operatore, con l'eventuale contributo del proprietario, garantisca che il verificatore indipendente e' in grado di assicurare che, nei riguardi del sistema di verifica indipendente, relativa a un impianto o a un pozzo, sono pienamente soddisfatti i seguenti requisiti:
a) il verificatore indipendente abbia adeguata competenza tecnica, ivi inclusa, ove necessario, personale consistenza adeguata e qualificata esperienza ed in numero adeguato;
b) le mansioni, all'interno del sistema di verifica indipendente, siano opportunamente assegnate da parte del verificatore indipendente a personale qualificato per la loro esecuzione;
c) siano poste in essere disposizioni adeguate in merito al flusso di informazioni fra l'operatore, il proprietario e il verificatore indipendente;
d) il verificatore indipendente sia dotato di sufficiente autorita' affinche' possa svolgere le proprie funzioni in modo efficace.
3) Le modifiche sostanziali sono comunicate al verificatore indipendente per verifiche aggiuntive in ossequio a quanto previsto dal sistema di verifica indipendente, e i risultati di tali verifiche aggiuntive sono comunicati, su richiesta, al Comitato.
 
Art. 6
Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle
aree autorizzate

1. Gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse sono eserciti da operatori designati dall'autorita' competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento.
2. Se il Comitato di cui all'articolo 8 riscontra che l'operatore non e' piu' in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma del presente decreto, ne informa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze. Quest'ultima valuta l'opportunita' di revocare la licenza all'operatore ai sensi della normativa vigente e comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. In caso di danni alla salute e all'ambiente, il Comitato di cui all'articolo 8 informa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze al fine di valutare l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.
3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica sostanziale, solo dopo che la relazione sui grandi rischi e' stata accettata da parte del Comitato, a norma del presente decreto.
4. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, le operazioni di pozzo o le operazioni combinate non possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica sostanziale, fino a quando non e' stata accettata la relazione sui grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni di pozzo o una comunicazione di operazioni combinate non e' presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere h) o i), al Comitato o qualora l'UNMIG solleva obiezioni sul contenuto di una comunicazione o in difformita' alle misure disposte a seguito dell'esame di una comunicazione.
5. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e' istituita una zona di sicurezza circostante l'impianto il cui raggio e' individuato con ordinanza della Capitaneria di Porto con le modalita' indicate alla definizione di cui all'articolo 2, lettera tt).
6. E' vietato alle navi entrare o stazionare nella zona di cui al comma 5. Tale divieto non si applica alle navi che entrano o stazionano nella zona di sicurezza:
a) nell'ambito della posa, dell'ispezione, della prova, della riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o della rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella zona di sicurezza o nelle adiacenze;
b) per fornire servizi o per trasportare persone o merci verso o da un impianto situato in tale zona di sicurezza;
c) sotto l'autorita' nazionale, per ispezionare un impianto o un'infrastruttura connessa situati in tale zona di sicurezza da parte degli enti preposti;
d) in collegamento con il salvataggio o il tentativo di salvataggio di vite umane o di beni e per la prevenzione e lotta all'inquinamento del mare ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
e) a causa di intemperie;
f) in situazioni di emergenza;
g) con l'assenso dell'operatore e della competente capitaneria di porto;
h) per operazioni di pattugliamento e sorveglianza delle unita' navali delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.
7. La consultazione tripartita, ai fini dell'effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, tra il Comitato di cui all'articolo 8, operatori e rappresentanti dei lavoratori, avra' luogo con modalita' e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori.

Note all'art. 6:
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624 e al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 si vedano le note alle premesse.
Il testo dell' art. 28 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, cosi'
recita:
"28. (Zone di sicurezza)
Intorno alle piattaforme fisse e mobili e' stabilita
una zona di sicurezza nella quale e' proibito l'accesso a
navi ed aerei non autorizzati.
Per le teste di pozzo e per le apparecchiature di
produzione installate a fondo mare e' parimenti stabilita
una zona di sicurezza nella quale sono vietate le
operazioni di ancoraggio e di pesca di profondita'.
In entrambi i casi la zona di sicurezza e' fissata con
ordinanza dalla capitaneria di porto competente, sentita la
sezione idrocarburi.
L'ordinanza indica i limiti della zona di sicurezza che
puo' estendersi fino alla distanza di 500 metri intorno
alle installazioni, misurata a partire da ciascun punto del
loro bordo esterno. L'ordinanza altresi' precisa il divieto
o le limitazioni imposti alla navigazione, all'ancoraggio e
alla pesca.
Entro le acque territoriali la zona di sicurezza, su
richiesta del titolare del permesso di ricerca o della
concessione di coltivazione, puo' comprendere in un'unica
area piu' installazioni.
La zona di sicurezza in prossimita' della linea di
confine con la piattaforma continentale di Stato frontista
e' stabilita in base ad accordi da concludere con lo Stato
stesso."
Il testo degli articoli 2 e 4 della legge 31 dicembre
1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1957n. 16,
S.O., cosi recitano:
"2. Per la realizzazione dei compiti di cui all'art. 1,
nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare,
il Ministro della marina mercantile provvede:
a) alla istituzione di un servizio di protezione
dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di
intervento per la prevenzione e il controllo degli
inquinamenti del mare;
b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di
soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di
porto;
c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della
difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita'
marittime ed economiche, compresa quella di pesca,
sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate
al di la' del limite esterno del mare territoriale ; in
caso di necessita' tale servizio puo' integrare quello di
cui alla precedente lettera b).
Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di
vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e
b), opera in accordo e con il contributo dei servizi
esistenti sul territorio."
"4. Per gli interventi di prevenzione e di controllo
degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente
art. 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto
o il noleggio o comunque la utilizzazione, anche attraverso
apposita convenzione, di unita' navali con caratteristiche
di particolare maneggevolezza e velocita', di aeromobili
nonche' di mezzi di trasporto e di rimorchio .
Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra
dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di
pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione
delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di
necessita', della vita umana in mare, nonche' per ogni
altra operazione tecnicamente possibile in caso di
emergenza.
[In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi
indicate nel comma precedente, ovvero in casi di comprovata
emergenza o indispensabilita', si potra' far luogo al
noleggio temporaneo delle unita' occorrenti] .
Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle
unita' di cui al primo comma, con le relative dotazioni e
attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la
spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero della marina
mercantile secondo quote che verranno determinate in sede
di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468 .
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in
lire 14.000 milioni.
Per il trattamento delle morchie e delle acque di
zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla
Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a
quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 , il
Ministro della marina mercantile puo' stipulare
convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con
soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed
attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti
materiali nonche' per i fini di cui al secondo comma e che
nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi
immediatamente a disposizione dell'autorita' marittima per
gli interventi di prevenzione e controllo degli
inquinamenti di cui alla lettera a) dell'art. 2.
In tal caso all'atto della stipula della convenzione e'
concesso un contributo non superiore al 15 per cento del
costo di costruzione della nave comprensivo delle
pertinenze ed attrezzature.
In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in
convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara
la decadenza dal contributo concesso, con conseguente
obbligo per l'interessato di restituire la quota di
contributo corrispondente al periodo di residua durata
della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso
di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza,
aumentato di due punti.
Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione
dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato
con le modalita' di cui al comma precedente, se la
decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un
quinquennio dalla data di concessione del contributo.
All'onere relativo si provvede a carico del capitolo
8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della marina mercantile per l'anno 1982."
 
Allegato VI
Informazioni riguardanti le priorita' in materia di cooperazione tra
operatori e proprietari e il Comitato per la sicurezza delle
operazioni a mare a norma dell'art. 19, comma 7

Gli aspetti da prendere in considerazione nella definizione delle priorita' per lo sviluppo di norme e linee guida riguardano la concreta attuazione della prevenzione degli incidenti gravi e la limitazione delle loro conseguenze. Tali aspetti comprendono:
1) il miglioramento dell'integrita' dei pozzi, delle apparecchiature di controllo e delle barriere degli stessi nonche' il monitoraggio della loro efficacia;
2) il miglioramento del contenimento primario;
3) il miglioramento del contenimento secondario che limita l'aggravarsi di un incidente grave in fase iniziale, compreso il blow-out di pozzi petroliferi;
4) processi decisionali affidabili;
5) la gestione e supervisione delle operazioni soggette a grandi rischi;
6) la competenza di coloro che occupano posti chiave;
7) la gestione efficace del rischio;
8) la valutazione di affidabilita' dei sistemi critici per la sicurezza e l'ambiente;
9) gli indicatori chiave di prestazione;
10) l'integrazione efficace dei sistemi di gestione della sicurezza e ambientale tra diversi operatori e i proprietari e altre entita' coinvolte in operazioni nel settore degli idrocarburi.
 
Art. 7

Responsabilita' per danno ambientale

1. Fatto salvo l'ambito di responsabilita' esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il licenziatario e' finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto.

Note all'art. 7:
Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 si vedano le note alle premesse.
 
Allegato VII

Informazioni da fornire nei piani esterni
di risposta alle emergenze di cui all'art. 29

I piani esterni di risposta alle emergenze predisposti a norma dell'art. 29 comprendono, a mero titolo esemplificativo:
1) nomi e funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere la risposta esterna all'emergenza;
2) disposizioni adottate per l'informazione tempestiva di incidenti gravi e relative procedure di allarme ed emergenza;
3) misure di coordinamento delle risorse necessarie per attuare il piano esterno di risposta alle emergenze;
4) disposizioni per fornire assistenza alla risposta interna all'emergenza;
5) una descrizione dettagliata delle misure di risposta esterna all'emergenza;
6) disposizioni per fornire a persone e organizzazioni potenzialmente coinvolte nell'incidente grave informazioni adeguate e consigli sullo stesso;
7) disposizioni intese a garantire che sono informati i servizi di emergenza di altri Stati membri e la Commissione Europea in caso di un incidente grave suscettibile di avere conseguenze transfrontaliere;
8) disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi sulla fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese le situazioni in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano la riva prima della fuoriuscita vera e propria.
 
Art. 8

Designazione dell'autorita' competente

1. E' istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di autorita' competente responsabile dei compiti assegnati dal presente decreto. Il Comitato e' composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare. L'esperto e' scelto nell'ambito di professionalita' provenienti dal settore privato o pubblico, compresi universita', istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico. Le articolazioni sul territorio del Comitato sono costituite da:
a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura il supporto ai lavori;
b) il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante;
c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministero, che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA;
d) il Comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante;
e) un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato Maggiore della Marina Militare.
2. Alle riunioni delle articolazioni sul territorio del Comitato partecipa un tecnico competente in materia ambientale o mineraria, in rappresentanza della Regione interessata e dalla stessa designato.
3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, e ferme restanti le competenze delle Sezioni UNMIG in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e di tutela della salute delle maestranze addette, il Comitato e' responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione:
a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di nuovo progetto e le operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti, attraverso la verifica dell'attivita' svolta dall'UNMIG ai sensi degli articoli 6, comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi 2 e 4, e 16, commi 2 e 3, del presente decreto;
b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori del presente decreto, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
c) fornire consulenza ad altre autorita' o organismi, compresa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze;
d) elaborare piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3;
e) elaborare relazioni;
f) cooperare con le autorita' competenti o con i punti di contatto degli Stati membri conformemente all'articolo 27.
4. Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono responsabili le articolazioni sul territorio del Comitato.
5. Il Comitato opera, nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione, in particolare rispetto al comma 3, lettere a), b) e c), con obiettivita' ed indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, dalle funzioni di rilascio di licenze per le operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti di competenza per apportare le necessarie modifiche organizzative alla struttura della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, al fine di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi.
6. Dell'istituzione del Comitato, della sua organizzazione, del motivo per cui e' stato istituito e del modo in cui e' garantito lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al comma 1 e il rispetto degli obblighi previsti al comma 3 e' data informazione attraverso apposita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e nonche' in forma permanente sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.
8. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi, al fine di acquisire le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente comma, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettivita' puo' essere compromessa da conflitti di interesse.
9. Le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento dei propri compiti, a norma del presente decreto, sono poste a carico degli operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese relative alle attivita' del predetto Comitato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Gli organismi componenti del Comitato esercitano le proprie funzioni in modo indipendente secondo le modalita' stabilite dalla legge, organizzando le stesse funzioni in modo da evitarne duplicazioni. Il Comitato, relaziona annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in merito all'attivita' di regolamentazione e di vigilanza svolta.
11. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 8:
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, al decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si vedano le note alle
premesse.
 
Allegato VIII

Dettagli da includere nella preparazione dei piani
esterni di risposta alle emergenze
di cui all'art. 29

1) Le autorita' responsabili del coordinamento della risposta alle emergenze mettono a disposizione i seguenti elementi:
a) un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla proprieta', l'ubicazione e i mezzi di trasporto verso il sito dell'incidente grave e la modalita' di utilizzo presso lo stesso;
b) una descrizione delle misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure sono mantenute in condizioni di operabilita';
c) un inventario delle attrezzature di proprieta' degli operatori del settore che possono essere rese disponibili in caso di emergenza;
d) una descrizione delle misure di carattere generale di risposta agli incidenti gravi, comprese le competenze e le responsabilita' di tutte le parti coinvolte nonche' gli organismi responsabili per il mantenimento di tali accordi;
e) misure volte a garantire che le attrezzature, il personale e le procedure sono disponibili e aggiornati e che vi e' sufficiente disponibilita' di membri del personale qualificati in ogni momento;
f) informazioni relative a valutazioni ambientali e sanitarie preventive su qualsiasi sostanza chimica da utilizzare come disperdente.
2) I piani esterni di risposta alle emergenze spiegano chiaramente il ruolo delle autorita', dei soccorritori, dei coordinatori e degli altri soggetti attivi nella risposta alle emergenze, in modo che la cooperazione e' assicurata nella risposta agli incidenti gravi.
3) Possono essere siglati accordi con gli altri Stati membri che prevedono disposizioni da adottare per rispondere a un incidente grave che supera potenzialmente le capacita' di risposta dello Stato membro od oltrepassi i suoi confini, tramite:
a) la condivisione di piani esterni di risposta alle emergenze con gli Stati membri limitrofi e la Commissione;
b) la compilazione di inventari a livello transfrontaliero dei mezzi disponibili per la risposta, sia di proprieta' degli operatori del settore sia di proprieta' pubblica nonche' di tutti gli adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e le procedure compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri;
c) procedure per attivare il meccanismo di protezione civile dell'Unione;
d) l'organizzazione di esercitazioni transfrontaliere relative alla risposta esterna alle emergenze.
 
Art. 9

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato:
a) agisce indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma del presente decreto;
b) definisce l'estensione delle proprie responsabilita' e le responsabilita' dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti, a norma del presente decreto;
c) istituisce processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11, nonche' per far rispettare il presente decreto incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione;
d) mette a disposizione degli operatori i processi e le procedure di cui alla lettera c) e mette a disposizione del pubblico una sintesi degli stessi attraverso il sito internet del Comitato e del Ministero dello sviluppo economico;
e) elabora e attua procedure coordinate o congiunte con le autorita' competenti degli altri Stati membri per svolgere i compiti a norma del presente decreto;
f) fonda la propria organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell'allegato III.
2. Il Comitato informa tempestivamente delle proprie motivate decisioni l'operatore e le autorita' che sono state interessate dal rilascio dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni in mare in questione.
 
Allegato IX

Condivisione di informazioni e trasparenza

1) Il formato comune per la comunicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi deve consentire di confrontare le informazioni provenienti dalle autorita' competenti e di confrontare quelle provenienti dai singoli operatori, ove il caso con il contributo dei proprietari.
2) Le informazioni che il Comitato, gli operatori e i proprietari devono condividere riguardano tra l'altro:
a) l'emissione accidentale di petrolio, gas o altre sostanze pericolose, infiammate o non infiammate;
b) la perdita di controllo dei pozzi che richiede l'attivazione di apparecchiature di controllo degli stessi, o il guasto della barriera di un pozzo che richiede la sua sostituzione o riparazione;
c) il guasto di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente;
d) la significativa perdita di integrita' strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un'esplosione, o perdita della stazionarieta' in relazione a un impianto mobile;
e) imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive di navi con un impianto in mare;
f) incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto in mare o nelle sue vicinanze;
g) tutti gli incidenti fatali;
h) tutte le lesioni gravi a cinque o piu' persone nello stesso incidente;
i) le evacuazioni di personale;
l) un incidente ambientale grave.
3) Le relazioni annuali che devono essere presentate a norma dell'art. 25 contengono almeno le informazioni seguenti:
a) numero, eta' e ubicazione degli impianti;
b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati, eventuali interventi di applicazione delle norme o condanne;
c) dati relativi agli incidenti conformemente al sistema comune di notifica di cui all'art. 23;
d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attivita' in mare;
e) le prestazioni delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in relazione alla prevenzione di incidenti gravi e limitazione delle conseguenza di incidenti gravi che si verificano.
4) Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono costituite da elementi di fatto e dati analitici riguardanti le operazioni nel settore degli idrocarburi e non sono ambigue. Le informazioni e i dati forniti sono tali da permettere, in Italia il confronto delle prestazioni di singoli operatori e proprietari e, con gli altri Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.
5) Le informazioni raccolte e compilate di cui al paragrafo 2 consentono al Comitato di lanciare allarmi tempestivi in caso di potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche e di adottare azioni preventive. Le informazioni dimostrano inoltre l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli effettuati dai singoli operatori e proprietari e dal settore nel suo complesso, in particolare per evitare incidenti gravi e per ridurre al minimo i rischi per l'ambiente.
6) Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 24, si predispone un formato semplificato che facilita la pubblicazione dei dati pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente allegato e la preparazione delle relazioni a norma dell'art. 25 in un modo facilmente accessibile al pubblico e che semplifica il confronto transfrontaliero dei dati.
 
Art. 10

Collaborazione dell'Agenzia europea
per la sicurezza marittima

1. Il Comitato puo' avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima) che fornisce assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.

Note all'art. 10:
Il regolamento (CE) n. 1406/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.
 
Art. 11

Documenti da presentare per lo svolgimento
di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

1. L'operatore, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, presenta i seguenti documenti:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o una sua descrizione adeguata a norma dell'articolo 19, commi 1 e 6;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata conformemente all'articolo 19, commi 3 e 6;
c) nel caso di un impianto di produzione pianificato, previsto nel programma lavori approvato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la comunicazione del progetto in conformita' con i requisiti di cui all'allegato I, parte I;
d) una descrizione del sistema di verifica indipendente conformemente all'articolo 17;
e) una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12 o 13, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un impianto di produzione o di un impianto non destinato alla produzione;
f) nel caso di una modifica sostanziale o di uno smantellamento di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata, a norma degli articoli 12 e 13;
g) il piano interno di risposta alle emergenze o una sua descrizione adeguata, a norma degli articoli 14 e 28;
h) nel caso di un'operazione di pozzo, una comunicazione di operazione di pozzo e relative informazioni a norma dell'articolo 15;
i) nel caso di un'operazione combinata, una comunicazione delle operazioni combinate a norma dell'articolo 16;
l) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sara' messo in produzione, una comunicazione di trasferimento conformemente all'allegato I, parte 1;
m) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dal Comitato.
2. I documenti che devono essere presentati a norma del comma 1, lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi rischi di cui al comma 1, lettera e). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore e' altresi' inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo, laddove non gia' presentata, a norma del comma 1, lettera h).
3. La comunicazione del progetto richiesta a norma del comma 1, lettera c) e' presentata al Comitato entro i termini da esso stabiliti e comunque prima della presentazione prevista della relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata. L'UNMIG entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto formula le proprie osservazioni che devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.
4. Se un impianto di produzione esistente entra nelle acque marine italiane o ne esce, l'operatore inoltra comunicazione al Comitato per iscritto almeno 5 giorni prima della data in cui e' previsto l'ingresso o l'uscita dell'impianto di produzione dalle acque marine italiane.
5. La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del comma 1, lettera l), e' trasmessa al Comitato almeno 90 giorni prima dell'avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere all'operatore di tener conto, nell'elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall'UNMIG entro 30 giorni dalla comunicazione di trasferimento.
6. In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, al Comitato e' data tempestiva comunicazione di tale modifica e comunque entro il termine previsto al comma 3 del presente articolo.
7. La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del comma 1, lettera e), e' presentata al Comitato entro il termine da esso stabilito e comunque prima del previsto avvio delle operazioni. Il Comitato si esprime entro i successivi 30 giorni.

Note all'art. 11:
Per i riferimenti al decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 12

Relazione sui grandi rischi
per un impianto di produzione

1. L'operatore redige una relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 2 e 5, ed e' aggiornata in caso di modifiche rilevanti e comunque, secondo le modalita' di cui al comma 7.
2. I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione; la modalita' di tale consultazione deve essere descritta all'interno della relazione, conformemente a quanto disposto all'allegato I, paragrafo 2, punto 3.
3. Previo accordo del Comitato la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione puo' essere redatta per un gruppo di impianti.
4. Su richiesta del Comitato prima dell'accettazione della relazione sui grandi rischi, l'operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata.
5. Qualora l'impianto di produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto di produzione fisso, l'operatore redige una relazione sui grandi rischi modificata, conformemente all'allegato I, paragrafo 6, che deve essere presentata al Comitato a norma dell'articolo 11, comma l, lettera f), almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. I lavori di cui al comma 5 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione.
7. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione e' soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando cio' sia richiesto dal Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.
 
Art. 13

Relazione sui grandi rischi
per un impianto non destinato alla produzione

1. L'operatore, avvalendosi del contributo del contraente incaricato, redige una relazione grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, da presentare a norma dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 3 e 5, ed e' aggiornata secondo le modalita' di cui al comma 7.
2. I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione; la modalita' di tale consultazione deve essere descritta all'interno della relazione, conformemente al disposto dell'allegato I, paragrafo 3, punto 2.
3. Su richiesta del Comitato, prima dell'accettazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, l'operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata.
4. Qualora l'impianto non destinato alla produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla produzione, il contraente incaricato redige una relazione sui grandi rischi modificata che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera f), almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, conformemente all'allegato I, paragrafo 6, punti 1, 2 e 3.
5. Per un impianto fisso non destinato alla produzione, i lavori di cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi.
6. Per un impianto mobile non destinato alla produzione, i lavori di cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi.
7. La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione e' soggetta a un riesame periodico approfondito da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando cio' sia richiesto dal Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.
 
Art. 14

Piani interni di risposta alle emergenze

1. L'operatore e' tenuto a predisporre un piano interno di risposta alle emergenze, che deve essere presentato al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g). Il piano e' predisposto conformemente all'articolo 28, tenendo conto della valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l'elaborazione della piu' recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.
2. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle emergenze per l'impianto tiene conto della valutazione del rischio effettuata nella redazione della comunicazione delle operazioni di pozzo che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h). Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo, l'operatore presenta al Comitato il piano interno di risposta alle emergenze modificato, a corredo della comunicazione di operazioni di pozzo.
3. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per effettuare operazioni combinate, il piano interno di risposta alle emergenze e' modificato per farvi rientrare le operazioni combinate e presentato al Comitato, a corredo della pertinente comunicazione di operazioni combinate.
 
Art. 15

Comunicazione di operazioni
di pozzo e relative informazioni

1. L'operatore che deve effettuare operazioni di pozzo predispone la comunicazione che deve essere presentata, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h), al Comitato nel termine da esso stabilito e comunque prima dell'avvio dell'operazione di pozzo. Tale comunicazione di operazioni di pozzo, contiene informazioni dettagliate sul progetto del pozzo e le operazioni di pozzo proposte a norma dell'allegato I, paragrafo 4. Cio' include un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.
2. L'UNMIG esamina la comunicazione entro 30 giorni e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni di pozzo prende le misure adeguate, che possono includere il divieto di avviare l'operazione.
3. Le modifiche sostanziali della comunicazione di operazioni di pozzo adeguata alle nuove condizioni previste dall'articolo 17, comma 4, lettera b), e' preparata e pianificata dall'operatore con la collaborazione del verificatore indipendente.
4. L'operatore informa immediatamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata in merito a operazioni di pozzo. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate.
5. L'operatore presenta le relazioni periodiche inerenti le operazioni di pozzo al Comitato conformemente a quanto previsto dall'allegato II. Le relazioni sono presentate a intervalli di una settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di pozzo.
 
Art. 16

Comunicazione di operazioni combinate

1. L'operatore che deve effettuare un'operazione combinata presenta la comunicazione a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera i), al Comitato nel termine da esso stabilito e comunque prima dell'avvio dell'operazione combinata. Tale comunicazione di operazione combinata contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 7.
2. L'UNMIG esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni combinate, adotta misure adeguate che possono includere il divieto di avviare l'operazione. L'UNMIG risponde alla comunicazione di operazioni combinate entro 30 giorni e le sue osservazioni sono prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.
3. L'operatore che ha presentato la comunicazione informa tempestivamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, adotta le misure appropriate.
 
Art. 17

Verifica indipendente

1. L'operatore istituisce un sistema di verifica indipendente e redige, avvalendosi eventualmente del contributo del proprietario, una descrizione di tale sistema, da presentare al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d). Tale descrizione e' inclusa nel documento che definisce il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente presentato al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La descrizione contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 5.
2. I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilita' dell'operatore per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica.
3. La scelta del verificatore indipendente e la progettazione di sistemi di verifica indipendente soddisfano i criteri di cui all'allegato V.
4. I sistemi di verifica indipendente sono istituiti:
a) per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente che gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente identificati nella valutazione del rischio, come descritti nella relazione sui grandi rischi, sono adeguati e che il programma di esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e' adeguato, aggiornato e in esercizio come previsto;
b) per quanto concerne le comunicazioni di operazioni di pozzo, per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei pozzi e le relative misure di controllo sono adeguate in ogni momento alle condizioni previste per i pozzi.
5. Gli operatori rispondono alle raccomandazioni del verificatore indipendente e prendono provvedimenti adeguati in base a tali raccomandazioni.
6. Gli operatori mettono a disposizione del Comitato le raccomandazioni ricevute dal verificatore indipendente a norma del comma 4, lettera a), nonche' i provvedimenti adottati sulla base di tali raccomandazioni. Le raccomandazioni ricevute ed i provvedimenti adottati sono conservati dall'operatore per un periodo di sei mesi dal completamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento.
7. Il Comitato verifica che gli operatori di pozzi includano i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti in risposta a tali risultati e osservazioni, nella comunicazione di operazioni di pozzo preparata a norma dell'articolo 15.
8. Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica e' posto in essere prima del completamento della progettazione. Per un impianto non destinato alla produzione, il sistema e' istituito prima dell'avvio delle operazioni.
 
Art. 18

Poteri del Comitato in relazione
alle operazioni sugli impianti

1. Il Comitato:
a) vieta l'utilizzo o l'avvio di operazioni di qualsiasi impianto o infrastruttura connessa nei casi in cui le misure proposte nella relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di pozzo o di operazioni combinate presentate a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere h) o i), sono considerate insufficienti per soddisfare le prescrizioni previste dal presente decreto;
b) in situazioni eccezionali e quando ritiene che non sono compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, abbrevia l'arco temporale richiesto tra la presentazione della relazione sui grandi rischi o di altri documenti da presentare a norma dell'articolo 11 e l'avvio delle operazioni;
c) impone all'operatore di adottare le misure proporzionate che essa ritiene necessarie ai fini di garantire la conformita' all'articolo 3, comma 1;
d) qualora riscontri che l'operatore non e' piu' in grado di soddisfare i requisiti previsti dal presente decreto si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 2;
e) chiede miglioramenti e, se necessario, vieta la prosecuzione dell'esercizio di qualsiasi impianto o parte di esso o di qualsiasi infrastruttura connessa qualora l'esito di un'ispezione, un riesame periodico della relazione sui grandi rischi presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera e), o modifiche alle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11, evidenzino la mancata conformita' con le prescrizioni del presente decreto o l'esistenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.
 
Art. 19

Prevenzione degli incidenti gravi
da parte degli operatori

1. L'operatore redige un documento che definisce la propria politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi in tutte le proprie attivita' in mare nel settore degli idrocarburi che deve essere presentato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull'efficacia di tale politica e garantendone l'attuazione. Il documento contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8.
2. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene conto della responsabilita' primaria dell'operatore, anche per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento.
3. Gli operatori presentano, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), un documento contenente il loro sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente. Tale documento include una descrizione:
a) delle modalita' organizzative per il controllo dei grandi rischi;
b) delle modalita' di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a norma del presente decreto;
c) dei sistemi di verifica indipendente istituiti a norma dell'articolo 17.
4. Per gli impianti esistenti al 19 luglio 2015 e' presentato documento analogo a quello di cui al comma 3 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un meccanismo per dare agli operatori la possibilita' di contribuire all'effettiva consultazione tripartita di cui all'articolo 6, comma 7. L'impegno dell'operatore a favore di questi meccanismi puo' figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
6. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente sono preparati in conformita' dell'allegato I, paragrafi 8 e 9, e all'allegato IV. Si applicano le seguenti condizioni:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e' redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonche' le modalita' per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a livello aziendale;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente e' integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende una struttura organizzativa, responsabilita', pratiche, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
7. Gli operatori predispongono e conservano un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attivita' in mare nel settore degli idrocarburi.
8. Gli operatori, in consultazione con il Comitato e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all'articolo 27, comma 1, elaborano e rivedono le norme e le linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi per tutto il ciclo di progettazione, esercizio ed esecuzione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguono, come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato VI.
9. Il documento di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di cui al comma 1 comprende anche gli impianti dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell'Unione.
10. Qualora l'attivita' svolta rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o accresca significativamente il rischio di un incidente grave, l'operatore adotta misure adeguate, che possono includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell'attivita' finche' il pericolo o il rischio sia adeguatamente sotto controllo. L'operatore comunica al Comitato, tempestivamente e comunque entro ventiquattro ore dall'adozione le misure adottate, accompagnate da una relazione.
11. L'operatore predispone procedure e/o mezzi tecnici adeguati al fine di garantire un affidabile raccolta e registrazione dei dati pertinenti alla perforazione e alla sicurezza delle operazioni e dell'impianto, e ad impedirne manipolazioni. L'operatore, inoltre, predispone un sistema di registrazione informatica che garantisce l'integrita', la disponibilita' e il non ripudio dei dati, nel rispetto dei principi di riservatezza e responsabilita' del dato, in ogni condizione, dei dati relativi ai parametri tecnici di perforazione e di controllo del fango del pozzo, e di altri parametri come disposto dal Comitato, con misure almeno analoghe da quanto previsto dall'articolo 50-bis, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. I dati comunque raccolti e registrati sono resi disponibili per le verifiche del Comitato e della sezione UNMIG competente per il territorio, anche ai fini della tutela dell'ambiente marino.

Note all'art. 19:
Il testo dell'art. 50-bis, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O., cosi' recita:
"Art. 50-bis Continuita' operativa
1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla
crescente complessita' dell'attivita' istituzionale
caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia
dell'informazione, le pubbliche amministrazioni
predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare
la continuita' delle operazioni indispensabili per il
servizio e il ritorno alla normale operativita'.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di
continuita' operativa definite dalle diverse
Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il
Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni
definiscono:
a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli
obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure
per la gestione della continuita' operativa, anche affidate
a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali
criticita' relative a risorse umane, strutturali,
tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le
amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del
piano di continuita' operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte
integrante di quello di continuita' operativa di cui alla
lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative
per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione
dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti
alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, definisce le
linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la
salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche,
verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di
disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne
informa annualmente il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione. (172)
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna
amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi
di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente
acquisito il parere di DigitPA."
 
Art. 20

Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
svolte al di fuori dell'Unione

1. Le societa' registrate in Italia che svolgono, direttamente o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione come detentori di licenze o operatori, comunicano, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte.
2. Nella richiesta di relazione di cui al comma 1, il Comitato specifica i dettagli delle informazioni richieste. Tali relazioni sono scambiate con gli altri Stati membri conformemente all'articolo 27, comma 1.
 
Art. 21

Garanzia di conformita' con il quadro normativo
per la prevenzione degli incidenti gravi

1. Il Comitato verifica attraverso l'acquisizione delle comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, e tramite ispezioni l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentati a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere e), h) e i).
2. Gli operatori assicurano al Comitato e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione del Comitato, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonche' vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte del Comitato, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare il presente decreto.
3. Il Comitato elabora piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformita' alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani e' rivista ogni 3 anni e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli.
 
Art. 22

Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza

1. Il Comitato istituisce meccanismi:
a) per la segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi da qualsiasi fonte;
b) per l'approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati.
2. Gli operatori comunicano informazioni dettagliate sulle disposizioni nazionali per il meccanismo di cui al comma 1, lettera b), ai propri dipendenti, e a contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti. Nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti l'operatore fa riferimento anche alle segnalazioni confidenziali.
 
Art. 23

Condivisione delle informazioni

1. Gli operatori forniscono al Comitato almeno le informazioni di cui all'allegato IX.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato utilizza il formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere, stabilito dalla Commissione europea secondo le proprie procedure e nell'ambito dei propri poteri di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.

Note all'art. 23:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 ottobre 2014, n. L 302.
 
Art. 24

Trasparenza

1. Il Comitato mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'allegato IX.
2. Il Comitato utilizza il formato comune di pubblicazione stabilito dalla Commissione europea secondo le proprie procedure e nell'ambito dei propri poteri di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.

Note all'art. 24:
Per i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) n.
1112/2014, si vedano le note all'art. 23.
 
Art. 25

Relazioni sulla sicurezza

1. Il Comitato presenta alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3.
2. Il Comitato e' responsabile per lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 23 e per la pubblicazione delle stesse a norma dell'articolo 24.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun.
 
Art. 26

Indagini a seguito di un incidente grave

1. In caso di incidente grave, gli organi preposti ai sensi della normativa nazionale vigente, avviano una inchiesta svolgendo indagini approfondite.
2. Alla conclusione dell'inchiesta, gli organi preposti di cui al comma 1 inoltrano gli atti al Comitato che ne mette a disposizione una sintesi alla Commissione. Il Comitato rende pubblica una versione non riservata dei risultati.
3. A seguito delle inchieste a norma del comma 1, il Comitato attua tutte le raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nell'ambito dei suoi poteri.
 
Art. 27

Cooperazione tra Stati membri

1. Il Comitato procede allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorita' competenti degli altri Stati membri, tra l'altro attraverso il gruppo di autorita' dell'Unione europea per le attivita' in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolge consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione europea.
2. Conoscenze, informazioni ed esperienze scambiate a norma del comma 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformita' e la risposta alle emergenze in relazione alle attivita' in mare nel settore degli idrocarburi all'interno dell'Unione, nonche', se del caso, all'esterno dell'Unione.
3. In ambito europeo, il Comitato partecipa alla definizione di priorita' per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l'attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
4. Entro il 19 luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all'accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti, anche in virtu' dell'articolo 8, comma 8, del presente decreto.
 
Art. 28

Prescrizioni relative ai piani interni
di risposta alle emergenze

1. I piani interni di risposta alle emergenze predisposti dall'operatore in conformita' dell'articolo 14 e presentati a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), sono:
a) posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di incidente grave;
b) in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all'articolo 29.
2. L'operatore rende disponibile in ogni momento l'accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze, mettendoli a disposizione delle autorita' responsabili dell'esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze.
3. Il piano interno di risposta alle emergenze e' redatto a norma dell'allegato I, paragrafo 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11. Tale piano e i relativi aggiornamenti sono presentati al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), e comunicati al Capo di compartimento Marittimo competente per la preparazione dei piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
4. Il piano interno di risposta alle emergenze e' integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone.

Note all'art. 28:
Per il testo dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 29

Piani esterni di risposta alle emergenze
e preparazione alle emergenze

1. I piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate da incidenti gravi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e fermo restando le attribuzioni di ogni altra amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto. Tali piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari degli operatori.
2. I piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, tengono conto della versione piu' aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze.
3. I piani operativi locali, di cui al comma 2, sono integrati, ove necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, e sono resi disponibili alla Commissione, agli altri Stati Membri eventualmente interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato. I piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformita' dell'allegato VII e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato.
4. Sono adottate misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilita' e interoperabilita' delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario, al di la' di essa. Sono adottate misure che incoraggiano l'industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto, compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica.
5. L'ente preposto secondo la normativa vigente tiene un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente all'allegato VIII, punto 1. Tale registro e' a disposizione degli altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocita', dei paesi terzi limitrofi.
6. Gli operatori verificano periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con l'ente preposto secondo la normativa vigente.
7. L'ente preposto secondo la normativa vigente elabora scenari per la cooperazione nelle emergenze con le autorita' competenti e i punti di contatto degli altri Stati membri. Tali scenari sono valutati e aggiornati periodicamente.

Note all'art. 29:
Per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e
per il testo dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1982, n.
979 si vedano le note alle premesse.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della L. 3 aprile
1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione
internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n. 281.
 
Art. 30

Risposta alle emergenze

1. L'operatore comunica tempestivamente alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio un incidente grave o una situazione in cui vi e' un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l'origine, i possibili effetti sull'ambiente e le potenziali conseguenze gravi indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della strategia di risposta all'emergenza.
2. In caso di incidente grave l'operatore adotta tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. La Capitaneria di Porto puo' assistere l'operatore, anche con la disponibilita' di ulteriori risorse. La Capitaneria di Porto diffida l'operatore ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Note all'art. 30:
Per il testo dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 31
Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di
Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

1. Se il Comitato ritiene probabile che un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che si volgono nell'ambito della giurisdizione italiana puo' avere gravi ripercussioni sull'ambiente in uno o piu' Stati membri, trasmette agli Stati membri, ovvero per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in caso di coinvolgimento di Stati terzi potenzialmente interessati, a questi ultimi, le informazioni pertinenti prima dell'inizio delle operazioni e si adopera, congiuntamente con gli Stati interessati, per adottare misure idonee a prevenire eventuali conseguenze.
2. Su richiesta di uno o piu' Stati membri, che non sono destinatari delle informazioni di cui al comma 1 e che ritengono di essere potenzialmente interessati, il Comitato, trasmette le informazioni pertinenti.
3. I grandi rischi individuati a norma del comma 1 sono presi in considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle emergenze per facilitare un'efficace risposta congiunta a un incidente grave.
4. Qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rende disponibili le informazioni ai paesi terzi, a condizione di reciprocita'.
5. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale concorda con le autorita' competenti degli altri Stati membri le misure coordinate relative alle zone al di fuori della giurisdizione dell'Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attivita' in mare nel settore degli idrocarburi.
6. Le amministrazioni statali competenti, al fine di testare regolarmente la propria preparazione a rispondere efficacemente ad incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione e, su una base di reciprocita', i paesi terzi potenzialmente interessati effettua delle esercitazioni coordinate di emergenza transfrontaliere dedicate alla prova dei meccanismi di emergenza a cui la Commissione puo' contribuire.
7. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri o Paesi terzi potenzialmente interessati da tale situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un'efficace risposta all'emergenza.
 
Art. 32

Sanzioni

1. Chiunque esercisce impianti di produzione o infrastrutture connesse senza essere designato come operatore dall'autorita' competente per il rilascio delle licenze e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 150.000.
2. L'operatore che inizia o, nel caso di modifica sostanziale, prosegue le operazioni in mare in violazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 150.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, nonche' le operazioni di pozzo o le operazioni combinate per un periodo da uno a sei mesi.
3. L'operatore che non inoltra la comunicazione all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, o vi provvede in violazione della stessa disposizione e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.
4. L'operatore che, nel caso di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o nel caso di smantellamento di un impianto di produzione fisso, inizia i lavori in violazione dell'articolo 12, commi 5 e 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni riguardanti l'impianto di produzione per un periodo da quindici giorni a tre mesi.
5. L'operatore che non sottopone a riesame periodico la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione in violazione dell'articolo 12, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.
6. L'operatore che non sottopone a riesame periodico la relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione in violazione dell'articolo 13, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.
7. L'operatore che, nel caso di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale dell'impianto non destinato alla produzione o nel caso di smantellamento di un impianto fisso non destinato alla produzione, inizia i lavori in violazione dell'articolo 13, commi 4 e 5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'impianto per un periodo da quindici giorni a tre mesi. La stessa sanzione pecuniaria ed accessoria si applica all'operatore che inizia i lavori in violazione dell'articolo 13, comma 6.
8. L'operatore che non predispone o non conserva un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza in violazione dell'articolo 19, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.
9. L'operatore che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 10, secondo periodo, all'autorita', o vi provvede in violazione della stessa disposizione, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.
10. L'operatore che non predispone le misure di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 11, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.
11. L'operatore che non fornisce all'autorita' competente le informazioni come previsto dall'articolo 23, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.
12. L'operatore che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 1, all'autorita', o vi provvede in violazione della stessa disposizione, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.
13. Competenti ad emettere le ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dal presente articolo sono le sezioni UNMIG competenti per territorio. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 32:
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.
 
Art. 33

Modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 300, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:
1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;
2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano gia' affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».

Note all'art. 33:
Il testo dell'art. 300, del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 300 (Danno ambientale)
1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una
risorsa naturale o dell'utilita' assicurata da
quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce
danno ambientale il deterioramento, in confronto alle
condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla
normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica, che recepisce le direttive
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE
della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della
Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di
Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre
1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche, nonche' alle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive norme di attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in
modo significativamente negativo su:
1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il
potenziale ecologico delle acque interessate, quali
definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per
gli effetti negativi cui si applica l'art. 4, paragrafo 7,
di tale direttiva, oppure;
2) lo stato ambientale delle acque marine interessate,
quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in
cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente
marino non siano gia' affrontati nella direttiva
2000/60/CE;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare
territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte
in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che
crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche
indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione
nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze,
preparati, organismi o microrganismi nocivi per
l'ambiente."
 
Art. 34

Disposizioni transitorie e finali

1. In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2016.
2. In relazione agli impianti esistenti, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2018.
 
Art. 35

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 36

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Galletti, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Alfano, Ministro dell'interno

Delrio, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Pinotti, Ministro della difesa

Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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