IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA); Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 ed in particolare l'art. 5 comma 1 dove e' stabilito, tra l'altro, che «Nei territori colpiti dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversita' atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonche' le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non piu' utilizzabili, nell'ambito delle risorse gia' stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»; Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, la richiesta della Regione Abruzzo di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle province di Chieti e Pescara danneggiati dalle piogge alluvionali dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015, delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; Dato atto alla Regione Abruzzo di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Abruzzo di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola;
Decreta:
Art. 1
Declaratoria del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; Chieti: piogge alluvionali dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), e comma 3 nel territorio dei comuni di Archi, Atessa, Cupello, Mozzagrogna, Ortona, Pennadomo, San Salvo, Tollo; piogge alluvionali dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Cupello, San Salvo; Pescara: piogge alluvionali dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Cepagatti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 settembre 2015
Il Ministro: Martina |