Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);
Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 16 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e ambito applicativo

1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonche' le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volonta' di chiedere la protezione internazionale.
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 reca: "Procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale" (rifusione). (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Unione Europea 29 giugno 2013, n. L
180).
- La direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, reca: "Norme relative
all'accoglienza dei richiedenti la protezione
internazionale" (rifusione). (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Unione Europea 29 giugno 2013, n. L 180).
- La legge 7 ottobre 2014, n. 154, reca: "Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2013 - secondo semestre". (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251).
- La legge 23 agosto 1988 n. 400 reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" (Pubblicata nella Gazzetta
ufficiale 12 settembre 1988, n. 214).
- Il decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, reca:
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, S.O.).
- Si riporta il testo degli articoli 1-sexies e 1
septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39 che reca: "Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio
dello Stato" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1990, n. 49):
"Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi
di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie
del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalita' e la
misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,
dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con
permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1-septies.".
"Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140, reca:
"Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
luglio 2005, n. 168.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
reca: "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o
apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta"
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008,
n. 3.
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, reca:
"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
40.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, reca: "Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
2015, n. 21, reca: "Regolamento relativo alle procedure per
il riconoscimento e la revoca della protezione
internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2015, n. 53.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che reca: "Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali" ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza Unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".

Note all'art. 1:
- Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2013, n. 604 reca: "Criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da
un apolide" (rifusione). (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Unione Europea 29 giugno 2013, n. L 180).
- Il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 reca:
"Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito
comunitario" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile
2003, n. 93).
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volonta' di chiedere tale protezione;
b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;
c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
e) minore non accompagnato: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:
1) il coniuge del richiedente;
2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;
g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;
h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;
i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Note all'art. 2:
- Per la rubrica del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 343 del codice
civile:
"Art. 343 (Apertura della tutela). - Se entrambi i
genitori sono morti o per altre cause non possono
esercitare la responsabilita' genitoriale, si apre la
tutela presso il tribunale del circondario dove e' la sede
principale degli affari e interessi del minore.
Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio
in altro circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita
con decreto del tribunale.".
 
Art. 3

Informazione

1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
2. L'opuscolo di cui al comma 1 e' consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se cio' non e' possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 come modificato
dal presente decreto:
"Art. 10 (Garanzie per i richiedenti asilo). - 1.
All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di
polizia competente a riceverla informa il richiedente della
procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il
procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per
corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale
fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui
al comma 2.
1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al
comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e
responsabilita'.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le
modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi
dell' articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento
della protezione internazionale, comprese le conseguenze
dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
b) i principali diritti e doveri del richiedente
durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le
modalita' per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e
delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti
protezione internazionale, nonche' informazioni sul
servizio di cui al comma 2-bis.
2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio
gratuito di informazione sulla procedura di esame della
domanda da parte delle Commissioni territoriali nonche'
sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione
delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero
dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con
enti di tutela dei titolari di protezione internazionale
con esperienza consolidata nel settore, anche ad
integrazione dei servizi di informazione assicurati dal
gestore nelle strutture di accoglienza previste dal
presente decreto.
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della
procedura, la possibilita' di contattare l' UNHCR o altra
organizzazione di sua fiducia competente in materia di
asilo.
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della
decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il
procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua
da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua
inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza
indicata dall'interessato. In tutte le fasi del
procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della
domanda, al richiedente e' garantita, se necessario,
l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra
lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede
alla traduzione della documentazione prodotta dal
richiedente in ogni fase della procedura.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede
giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del
relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di
cui al presente articolo.".
 
Art. 4

Documentazione

1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identita' del richiedente.
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.
5. La questura puo' fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 1 settembre 2011, n. 150 recante: "Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2011, n. 220), come modificato dal presente
decreto.
"Art. 19 (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione
monocratica, del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale o la sezione
che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla
Commissione nazionale per il diritto di asilo e' competente
il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo
del distretto di corte di appello in cui ha sede la
Commissione territoriale o la sezione che ha pronunciato il
provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la
cessazione. Nel caso di ricorrenti presenti in una
struttura di accoglienza governativa o in una struttura del
sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero
trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' competente il
tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel
capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede
la struttura ovvero il centro.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del
servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e nei casi in cui nei
confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento
di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle
ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato
adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta
infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1 lettera
b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e
successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e
successive modificazioni.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e
d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo'
essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, e' adottata
entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di
sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del
comma 4, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al
ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per
richiesta asilo.
5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza
cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda
volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della
protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma
1 lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e successive modificazioni.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza
sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato
e al Ministero dell'interno, presso la Commissione
nazionale ovvero presso la competente Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante
designato dalla Commissione che ha adottato l'atto
impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo
417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo'
depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene
necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice puo'
procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari
per la definizione della controversia.
9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il
Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
momento della decisione, con ordinanza che rigetta il
ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide
sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide
sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato
dalla Corte d'Appello.
9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9 nonche' i
provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle
parti a cura della cancelleria.
10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
urgenza.".
- Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come
modificato dal presente decreto.
"Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione
internazionale). - Omissis.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione
internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del
richiedente su appositi modelli predisposti dalla
Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione
prevista dall' articolo 3 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251. Il verbale e' approvato e
sottoscritto dal richiedente cui ne e' rilasciata copia,
unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 e' redatto entro
tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta'
di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni
lavorativi nel caso in cui la volonta' e' manifestata
all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono
prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un
elevato numero di domande in conseguenza di arrivi
consistenti e ravvicinati di richiedenti.
Omissis".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 21
novembre 1967, n. 1185 recante: "Norme sui passaporti",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1967, n.
314:
"Art. 21. Possono essere rilasciati e rinnovati
passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili
documenti, equipollenti al passaporto, in favore di
stranieri e di apolidi, quando cio' sia previsto da accordi
internazionali.".
 
Art. 5

Domicilio

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza e' assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e' comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.
3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente puo' circolare.
5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l'autorita' giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneita' a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6, 9 e 14.

Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 recante: "Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Per la rubrica
v. note alle premesse).
"7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso
di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un
centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.".
- Si riporta il testo integrale dell'articolo 284 del
Codice di Procedura Penale:
"Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti
domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie
esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare [c.p.p. 285].
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base
di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e
che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con
tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
rapide le relative notizie.".
- Si riporta il testo degli articoli 47-ter, 47-quater
e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante:
"Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta'" e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212,
S.O.:
Articolo 47-ter (Detenzione domiciliare). - 01. La pena
della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di
quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione
I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del
codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente
legge, puo' essere espiata nella propria abitazione o in
altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza,
quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio
dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa,
abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di
cui all'articolo 99 del codice penale.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro
anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza
ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case
famiglia protette, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore
ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potesta', di prole di eta'
inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente
gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi
sanitari territoriali;
d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se
inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate
esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
[1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la
recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del
codice penale, puo' essere concessa la detenzione
domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se
costituente parte residua di maggior pena, non supera tre
anni.]
1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata
per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura
non superiore a due anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che
tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il
condannato commetta altri reati. La presente disposizione
non si applica ai condannati per i reati di cui
all'articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai
sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il
tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il
limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione
della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di
durata di tale applicazione, termine che puo' essere
prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la
esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione
domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio
l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in
cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione
dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione
domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter
e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo' disporre
l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47,
comma 4.
[2. La detenzione domiciliare non puo' essere concessa
quando e' accertata l'attualita' di collegamenti del
condannato con la criminalita' organizzata o di una scelta
di criminalita'.]
[3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere
eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di
liberta' o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte
terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si
applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47.]
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo
quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 284 del
codice di procedura penale. Determina e impartisce altresi'
le disposizioni per gli interventi del servizio sociale.
Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate
dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in
cui si svolge la detenzione domiciliare.
[4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il
tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la
disponibilita' da parte delle autorita' preposte al
controllo, puo' prevedere modalita' di verifica per
l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di
procedura penale.]
5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime
penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo
regolamento di esecuzione. Nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in
detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a
cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione
nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art.
385 del codice penale. Si applica la disposizione
dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo
che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca
del beneficio.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata
ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo'
essere sostituita con altra misura.
Articolo 47-quater (Misure alternative alla detenzione
nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da
grave deficienza immunitaria). - 1. Le misure previste
dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche
oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza
dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di
coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo
286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che
hanno in corso o intendono intraprendere un programma di
cura e assistenza presso le unita' operative di malattie
infettive ospedaliere ed universitarie o altre unita'
operative prevalentemente impegnate secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da
certificazione del servizio sanitario pubblico competente o
del servizio sanitario penitenziario, che attesti la
sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la
concreta attuabilita' del programma di cura e assistenza,
in corso o da effettuare, presso le unita' operative di
malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre
unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della
misura alternativa devono contenere anche quelle relative
alle modalita' di esecuzione del programma.
4. In caso di applicazione della misura della
detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per
adulti svolgono l'attivita' di sostegno e controllo circa
l'attuazione del programma.
5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice puo' non
applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia
gia' fruito di analoga misura e questa sia stata revocata
da meno di un anno.
6. Il giudice puo' revocare la misura alternativa
disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti
imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno
dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, relativamente a fatti commessi
successivamente alla concessione del beneficio.
7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la
misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e
6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto
carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e
l'assistenza necessarie.
8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.
9. Ai fini del presente articolo non si applica il
divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo
4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi
2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle persone internate.
Articolo 47-quinquies (Detenzione domiciliare
speciale). - 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di eta'
non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto
pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi e' la
possibilita' di ripristinare la convivenza con i figli,
possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria
abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in
luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di
provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo
l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna
all'ergastolo, secondo le modalita' di cui al comma 1-bis.
1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate
per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis,
l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno
quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo,
puo' avvenire presso un istituto a custodia attenuata per
detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo
di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella
propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine
di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso
di impossibilita' di espiare la pena nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa
puo' essere espiata nelle case famiglia protette, ove
istituite.
2. Per la condannata nei cui confronti e' disposta la
detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in
detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare speciale, fissa le modalita' di
attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284,
comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo
di tempo che la persona puo' trascorrere all'esterno del
proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli
interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e
disposizioni possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di
procedura penale.
4. All'atto della scarcerazione e' redatto verbale in
cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve
seguire nei rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita; riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale puo' essere
concessa, alle stesse condizioni previste per la madre,
anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o
impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad
altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su
domanda del soggetto gia' ammesso alla detenzione
domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo':
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i
requisiti per l'applicazione della semiliberta' di cui
all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno
dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto
del comportamento dell'interessato nel corso della misura,
desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai
sensi del comma 5, nonche' della durata della misura e
dell'entita' della pena residua.
 
Art. 6

Trattenimento

1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e' effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita' al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonche' all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione.
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilita' di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida. Il provvedimento e' comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento e' gia' in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui agli articoli 5 e 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente dodici mesi.
9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche' sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.
10. Nel caso in cui il richiedente e' destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere
al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero
all'interno del centro di identificazione e di espulsione
non puo' essere superiore a novanta giorni. Lo straniero
che sia gia' stato trattenuto presso le strutture
carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni
indicato al periodo precedente, puo' essere trattenuto
presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni.
Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto,
la direzione della struttura penitenziaria richiede al
questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla
nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore
avvia la procedura di identificazione interessando le
competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini
dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il
piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente
necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il
Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia
adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, paragrafo F
della Convenzione relativa allo status di rifugiato,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo
di New York del 31 gennaio 1966, ratificato con la legge 14
febbraio 1970, n. 95:
"Articolo 1 (Definizione del termine rifugiato). - F.
Le disposizioni della presente Convenzione non si
applicheranno a quelle persone nei confronti delle quali si
hanno serie ragioni per ritenere:
a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un
crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come
definiti negli strumenti internazionali elaborati per
stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;
b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto
comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di
esservi ammesse in qualita' di rifugiati;
c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai
fini ed ai principi della Nazioni Unite.".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 28:
"Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
[3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere
concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonche' dall'articolo 12 del presente
testo unico.
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto
alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione
prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di richiedere un termine per la partenza
volontaria, mediante schede informative plurilingue. In
caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e'
eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e'
stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
[6. Negli altri casi, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni
per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di
polizia di frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai
sensi del comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la
misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.]
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e puo' essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di
avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato
dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con
legge 30 settembre 1993, n. 388.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si
trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere
rinviato verso tali Stati.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della In tal caso, il
questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14,
comma 1. legge 6 marzo 1998, n. 40.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi)
annui a decorrere dall'anno 1998.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 che reca: "Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della
legge 31 luglio 2005, n. 155,pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173:
"Art. 3 (Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo). - 1.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13,
comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il
Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo'
disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una
delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati
motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.".
- Si riporta il testo dell'articolo 444 del Codice di
procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75,
comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".
- Si riporta il testo dell'articolo 380, commi 1 e 2
del codice di procedura penale:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo , consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei
gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo
572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale , se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.".
- Per l'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, si veda nella nota all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 28-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda l'art. 25 del
presente decreto.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150:
"Art. 5 (Sospensione dell'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato). - 1. Nei casi in cui il presente
decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se
richiesto e sentite le parti, con ordinanza non
impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate
ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e
irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con
decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene
inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza
successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.".
- Per l'articolo 19 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150 si veda nella nota all'articolo 4.
 
Art. 7

Condizioni di trattenimento

1. Il richiedente e' trattenuto nei centri di cui all'articolo 6 con modalita' che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita', secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 del testo unico e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. E' assicurata in ogni caso alle richiedenti una sistemazione separata, nonche' il rispetto delle differenze di genere. Ove possibile, e' preservata l'unita' del nucleo familiare. E' assicurata la fruibilita' di spazi all'aria aperta.
2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonche' la liberta' di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonche' agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalita' specificate con le medesime direttive.
3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6, l'accesso ai centri puo' essere limitato, purche' non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.
4. Il richiedente e' informato delle regole vigenti nel centro nonche' dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri e' assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilita' che richiedono misure di assistenza particolari.

Note all'art. 7:
- Per l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si veda nella nota all'articolo 6
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394:
"Art. 21 (Modalita' del trattenimento). - 1. Le
modalita' del trattenimento devono garantire, nel rispetto
del regolare svolgimento della vita in comune, la liberta'
di colloquio all'interno del centro e con visitatori
provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore
che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la
liberta' di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti
fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto
divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai
servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli
stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari
essenziali, gli interventi di socializzazione e la liberta'
del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la liberta' di
corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono definite le
modalita' per l'utilizzo dei servizi telefonici,
telegrafici e postali, nonche' i limiti di contribuzione
alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello straniero puo' avvenire
unicamente presso i centri di identificazione ed espulsione
individuati al sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo
unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso e'
ricoverato per urgenti necessita' di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato
in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario
per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso
la competente rappresentanza diplomatica o consolare per
espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti
occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede
all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un
familiare o di un convivente residente in Italia, o per
altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che
procede, sentito il questore, puo' autorizzare lo straniero
ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente
necessario, informando il questore che ne dispone
l'accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri
e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice
competente e all'autorita' di pubblica sicurezza, ai centri
possono accedere i familiari conviventi e il difensore
delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto,
il personale della rappresentanza diplomatica o consolare,
e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e
cooperative di solidarieta' sociale, ammessi a svolgervi
attivita' di assistenza a norma dell' articolo 22 ovvero
sulla base di appositi progetti di collaborazione
concordati con il prefetto della provincia in cui e'
istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare
convivenza all'interno del centro, comprese le misure
strettamente indispensabili per garantire l'incolumita'
delle persone, nonche' quelle occorrenti per disciplinare
le modalita' di erogazione dei servizi predisposti per le
esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana
e sociale e le modalita' di svolgimento delle visite, sono
adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione
delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del
centro e delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalita'
di trattenimento alle finalita' di cui all'articolo 14,
comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le
misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel
centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone
e di sicurezza all'ingresso del centro, nonche' quelle per
impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute
e per ripristinare la misura nel caso che questa venga
violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di
pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione
da parte del gestore e del personale del centro che sono
tenuti a fornirla.".
- Per l'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 si veda nella nota all'articolo 3.
 
Art. 8

Sistema di accoglienza

1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui all'articolo 14.
2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonche' di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

Note all'art. 8:
- Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563
reca: "Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del
personale delle Forze armate in attivita' di controllo
della frontiera marittima nella regione Puglia", e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 ottobre 1995, n.
255.
 
Art. 9

Misure di prima accoglienza

1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero e' accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalita' di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente e' accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonche' all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, e' trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilita' di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 e' trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.

Note all'art. 9:
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n 281 si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, si veda
nelle nota all'articolo 8.
 
Art. 10

Modalita' di accoglienza

1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'eta', la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.
2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
3. E' assicurata la facolta' di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonche' con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.
4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonche' degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessita' di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.
5. Il personale che opera nei centri e' adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008 n. 25:
"Art. 38 (Regolamenti di attuazione). - 1. Con uno o
piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in
quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i
riferimenti ivi contenuti alla domanda per il
riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono
sostituiti con domanda di protezione internazionale come
definita dal presente decreto.".
- Per l'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio
2005, n. 25 si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 11

Misure straordinarie di accoglienza

1. Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la disponibilita' di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale nel cui territorio e' situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.
3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all'articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all'articolo 14.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina al luogo di accoglienza.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti del decreto-legge 30 ottobre 1995,
n. 451 si veda nelle note all'articolo 8.
 
Art. 12

Condizioni materiali di accoglienza

1. Con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarita' di ciascuna tipologia di centro.
2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.
 
Art. 13

Allontanamento ingiustificato dai centri

1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'articolo 23-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda l'art. 25 del
presente decreto.
 
Art. 14

Sistema di accoglienza territoriale - Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalita' di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 e' effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.
4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.
5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9.
6. Al richiedente di cui al comma 5, e' prorogata la validita' dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, e' il tribunale in composizione monocratica.

Note all'art. 14:
- Per l'articolo 1-sexies e 1-septies del decreto legge
30 dicembre 1989, n. 416 si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la
denominazione di: «Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale», di
seguito: «Commissioni territoriali». Le Commissioni
territoriali sono insediate presso le prefetture che
forniscono il necessario supporto organizzativo e
logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno
sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali
in cui operano le commissioni.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni composte dai membri
supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono
essere istituite fino a un numero massimo complessivo di
trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base
alle disposizioni che regolano l'attivita' delle
Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo
periodo puo' prevedere che la funzione di presidente delle
sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con
decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
rappresentante di un ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e da un
rappresentante designato dall'UNHCR. In situazioni di
urgenza, il Ministro dell'interno, nomina il rappresentante
dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e ne da tempestiva comunicazione
alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Il
decreto di nomina dei componenti della Commissione e'
adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di
incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di
interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per
ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti
supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti
sono designati in base alle esperienze o formazione
acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in
quello della tutela dei diritti umani. L'incarico ha durata
triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali
possono essere integrate, su richiesta del presidente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la
qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che
sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti protezione internazionale, in ordine alle
domande per le quali occorre disporre di particolari
elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere
composte anche da personale in posizione di collocamento a
riposo da non oltre due anni appartenente alle
amministrazioni o agli enti rappresentati nella
Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o
supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della
Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza.
L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
cura la predisposizione di corsi di formazione per
componente delle Commissioni territoriali, anche mediante
convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le
Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi
di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
e deliberano con il voto favorevole di almeno tre
componenti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.
5. La competenza delle commissioni territoriali e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26,
comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura
di accoglienza governativa o in una struttura del sistema
di protezione di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero
trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza e'
determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui
sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel
caso in cui nel corso della procedura si rende necessario
il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame
della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui
circoscrizione territoriale sono collocati la struttura
ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del
trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la
competenza rimane in capo alla commissione territoriale
innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di
protezione internazionale puo' essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11,
comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso la decisione
della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso
anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate
dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione
nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi
dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi
dalle medesime Commissioni territoriali o Nazionale al
questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante
agli atti della Commissione, per gli adempimenti
conseguenti.".
- Per l'articolo 19 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150 si veda nelle note all'articolo 4.
- Per l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 si veda nelle note all'articolo 6.
 
Art. 15
Modalita' di accesso al sistema di accoglienza territoriale - Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per se' e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.
2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.
3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.
4. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e' subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa e' disposto dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
5. L'indirizzo della struttura di accoglienza e' comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonche' alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. E' nella facolta' del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR, nonche' dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.
6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.
 
Art. 16

Forme di coordinamento nazionale e regionale

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessita' di un termine piu' breve, un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto.
3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonche' i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti gia' attivati, nel territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalita' operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi spese comunque denominati.

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 29, comma 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251:
"3. Ai fini della programmazione degli interventi e
delle misure volte a favorire l'integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di
coordinamento nazionale insediato presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di
accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione
internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresi',
ogni due anni, salva la necessita' di un termine piu'
breve, un Piano nazionale che individua le linee di
intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale, con particolare
riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche
promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e
offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e
sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e
all'istruzione nonche' al contrasto delle discriminazioni.
Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di
integrazione nonche' specifiche misure attuative della
programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta
dall'autorita' responsabile. Il predetto Tavolo e' composto
da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio
del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), ed e' integrato, in sede di
programmazione delle misure di cui alla presente
disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato
alle pari opportunita', un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR),
un rappresentante, della Commissione nazionale per il
diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con
rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti
interessati.".
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 17

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, le vittime di mutilazioni genitali.
2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti gia' presenti nelle strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui e' insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
- 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei
servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli
per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di
sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa
autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al
comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e,
successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e
l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il
programma di emersione, assistenza e di protezione sociale
di cui al presente comma e le relative modalita' di
attuazione e finanziamento.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una
situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l'anno 1997 e in
euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a decorrere
dall'anno 1998.".
- Si riporta l'articolo 13, comma 2 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
"2. In presenza di un cittadino straniero portatore
delle particolari esigenze di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio
puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la
necessaria assistenza.".
- Si riporta l'articolo 27, comma 1-bis del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251:
"1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida
per la programmazione degli interventi di assistenza e
riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi
psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello
status di protezione sussidiaria che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e
aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da
realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.".
 
Art. 18

Disposizioni sui minori

1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorita' il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta', con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua eta', del suo grado di maturita' e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonche' a verificare la possibilita' di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' corrisponda all'interesse superiore del minore.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore eta', comprese quelle ricreative.
5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della Convenzione
sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989, ratificata
dalla legge 27 maggio 1991, n. 176:
"Art. 3. - 1. In tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o
private di assistenza sociale, dei tribunali, delle
autorita' amministrative o degli organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al
fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo
benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei
suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno
la sua responsabilita' legale, e a tal fine essi adottano
tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi
appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinche' il funzionamento
delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la
responsabilita' dei fanciulli e che provvedono alla loro
protezione sia conforme alle norme stabilite dalle
Autorita' competenti in particolare nell'ambito della
sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e
la competenza del loro personale nonche' l'esistenza di un
adeguato controllo.".
- Per l'articolo 343 del Codice Civile v. nota
all'articolo 2.
 
Art. 19

Accoglienza dei minori non accompagnati

1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'eta', nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla loro eta', ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalita' di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio e' situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalita' di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza e' garantito un colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonche' le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore e' assicurata ai sensi del comma 2.
2. I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.
3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16. I Comuni che assicurano l'attivita' di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.
4. Il minore non accompagnato non puo' essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.
5. L'autorita' di pubblica sicurezza da' immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformita' al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore puo' essere sostituito solo in caso di necessita'.
7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

Note all'art. 19:
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
- Per gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto
legge 30 dicembre 1989, n. 416, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 181 e 183
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' 2015)
"181. Al fine di una migliore gestione e allocazione
della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del
Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
trasferite, per le medesime finalita', in un apposito Fondo
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del
presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015.".
"183. Fermo restando quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel
territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e
dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati
con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.".
- Per l'articolo 343 del Codice Civile si veda nelle
note all'articolo 2.
 
Art. 20

Monitoraggio e controllo

1. Ferme restando le attivita' svolte dal Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attivita' di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.
2. L'attivita' di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualita' dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli articoli 12 e 14, comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonche' le modalita' di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno puo' avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede con le risorse del medesimo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei.
4. Degli esiti dell'attivita' di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Note all'art. 20:
- Per l'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 21, comma 8 del decreto Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 si veda nelle note
all'articolo 7.
- Per l'articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 che reca: "Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario", convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.
156).
"Articolo 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - Omissis.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente
a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno,
non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia.
Omissis".
- Si riporta l'articolo 6, comma 2-bis, del
decreto-legge 22 agosto 2014, 119 che reca: "Disposizioni
urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e
violenza in occasione di manifestazioni sportive, di
riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per
assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno",
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
n. 146. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
2014, n. 194).
"Articolo 6 (Misure di finanziamento del sistema di
accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e
dei minori stranieri non accompagnati). - Omissis.
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro
dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia
e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in
merito al funzionamento del sistema di accoglienza
predisposto al fine di fronteggiare le esigenze
straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di
stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La
prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra
il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve
contenere dati relativi al numero delle strutture, alla
loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonche'
alle modalita' di autorizzazione, all'entita' e
all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e
alle modalita' della ricezione degli stessi.
Omissis".
 
Art. 21

Assistenza sanitaria e istruzione dei minori

1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.
2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo degli articoli 34, 35 e 38 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale). - 1. Hanno l'obbligo di
iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parita'
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia
dal servizio sanitario nazionale e alla sua validita'
temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari
a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more
dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori
figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e'
tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie,
infortunio e maternita' mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano
o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida
anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al
servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a
titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo e' determinato con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario
nazionale puo' essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul
collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le
modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale del
comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal
regolamento di attuazione.".
"Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale). - 1. Per le
prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e
province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia
ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternita', a parita' di trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22
maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della
sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i
cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito
di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi
focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini
italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo'
comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita', salvo
i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del
Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza.".
"Art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale). - 1. I minori stranieri presenti sul
territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita
dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche
mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento
del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e
della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di
attivita' interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla
base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali,
promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di
alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida
per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che
intendano conseguire il titolo di studio della scuola
dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli
studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del
conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di
scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel
quadro di accordi di collaborazione internazionale in
vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali,
promuovono programmi culturali per i diversi gruppi
nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole
superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto
disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i
figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e
cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate
le disposizioni di attuazione del presente capo, con
specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento
all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di
studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai
fini dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e
delle modalita' di comunicazione con le famiglie degli
alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori
culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno
linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di
cui ai commi 4 e 5.".
 
Art. 22

Lavoro e formazione professionale

1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attivita' lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente.
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente.
 
Art. 23

Revoca delle condizioni di accoglienza

1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d) accertamento della disponibilita' da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui e' accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.
2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento e' comunicato altresi' al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente e' tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosita' del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne da' comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 29 (Casi di inammissibilita' della domanda). - 1.
La Commissione territoriale dichiara inammissibile la
domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da
uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa
ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo
che sia stata presa una decisione da parte della
Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito
alle sue condizioni personali o alla situazione del suo
Paese di origine.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e'
sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente
della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono
stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi,
rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione
internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a),
il Presidente della Commissione procede anche all'audizione
del richiedente sui motivi addotti a sostegno
dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione,
prima di adottare la decisione di inammissibilita' comunica
al richiedente che ha facolta' di presentare, entro tre
giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno
dell'ammissibilita' della domanda e che, in mancanza di
tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.".
 
Art. 24

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
 
Art. 25

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonche' le acque territoriali";
b) all'articolo 2:
1) dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
"h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali e' accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;";
2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
"i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.";
3) la lettera m) e' soppressa;
c) all'articolo 4:
1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne da' tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione e' adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani.";
2) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
"3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.";
3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.";
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorita' degli altri Stati membri.";
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.";
e) all'articolo 6:
1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.";
2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda del minore non accompagnato puo' essere altresi' presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.";
f) all'articolo 7:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.";
g) all'articolo 8:
1) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.";
2) al comma 3, dopo le parole: "dall'ACNUR" sono inserite le seguenti: "dall'EASO,";
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale puo' consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, puo' altresi' disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente puo' effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.";
h) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilita'.";
2) al comma 2, lettera a), le parole: "protezione internazionale;" sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;";
3) al comma 2, lettera d), le parole: "protezione internazionale." sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, nonche' informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.";
4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonche' sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.";
5) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.";
i) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volonta' di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso puo' essere limitato, purche' non impedito completamente.»
l) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facolta' di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.";
m) all'articolo 13:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente e' assicurata la possibilita' di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilita' genitoriale o del tutore, nonche' del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale puo' procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturita' e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.";
3) al comma 4, le parole: "al colloquio." sono sostituite dalle seguenti: "al colloquio e puo' chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.";
n) all'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Dell'audizione e' redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale e' confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facolta' di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti.";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il colloquio puo' essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione puo' essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non e' richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.";
o) l'articolo 20 e' abrogato;
p) l'articolo 21 e' abrogato;
q) l'articolo 22 e' abrogato;
r) dopo l'articolo 23, e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.
2. Il richiedente puo' chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento e' sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»;
s) all'articolo 26:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Il verbale di cui al comma 2 e' redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta' di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volonta' e' manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.";
2) il comma 4 e' abrogato;
3) al comma 5, le parole: "del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.";
4) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso;
t) all'articolo 27:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la procedura di esame della domanda e' conclusa entro sei mesi. Il termine e' prorogato di ulteriori nove mesi quando:
a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
c) il ritardo e' da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.";
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 puo' essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.";
u) all'articolo 28:
1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;";
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) la domanda e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.";
3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.";
4) il comma 2 e' abrogato;
v) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi due giorni.
2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:
a) la domanda e' manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) la domanda e' reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);
c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»
z) all'articolo 29, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commisione, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilita' comunica al richiedente che ha facolta' di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilita' della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.";
aa) all'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Quando e' accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui e' accertata la competenza e il richiedente e' preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.";
bb) all'articolo 32:
1) al comma 1, lettera b), le parole: ", ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2" sono soppresse;
2) al comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
"b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).";
3) il comma 2 e' abrogato;
4) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.";
cc) all'articolo 35, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.";
dd) l'articolo 36 e' abrogato.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e 2 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificat1 dal
presente decreto:
"Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto
stabilisce le procedure per l'esame delle domande di
protezione internazionale presentate nel territorio
nazionale comprese le frontiere, e le relative zone di
transito nonche' le acque territoriali, da cittadini di
Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di
seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la
revoca e la cessazione degli status riconosciuti.".
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto s'intende per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e
modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967,
ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di
asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le
procedure previste dal presente decreto, diretta ad
ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha
presentato la domanda di protezione internazionale sulla
quale non e' stata ancora adottata una decisione
definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non
appartenente all'Unione europea il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo'
o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori
dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo' o,
a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme
le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a
seguito dell'accoglimento della domanda di protezione
internazionale, secondo le procedure definite dal presente
decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»:
cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o
apolide che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse
nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se
ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non puo'
o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il
riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino
straniero quale persona ammessa alla protezione
sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale, secondo le procedure definite
dal presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero
di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per
qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di
assistenza e di rappresentanza legale;
h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non
accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime
della tratta di esseri umani, persone affette da gravi
malattie o da disturbi mentali; persone per le quali e'
accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime
di mutilazioni genitali";
i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati;
i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio
europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento
(UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010";
m) (soppressa)".
- Per l'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, si veda
nelle note all'articolo 14.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto di
asilo). - 1. La Commissione nazionale per il diritto di
asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli
status di protezione internazionale riconosciuti, nelle
ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento
delle Commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica
contenente le informazioni utili al monitoraggio delle
richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un
centro di documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei Paesi di origine dei
richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti
asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove
Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per
l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione
mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli
affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale
relativi all'attivita' svolta. La Commissione costituisce
punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni
con la Commissione europea e con le competenti autorita'
degli altri Stati membri.
1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale
puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei
richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12,
commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di
condotta per i componenti delle Commissioni territoriali,
per gli interpreti e per il personale di supporto delle
medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto
sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione e dalle
Commissioni territoriali.
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto
del principio di equilibrio di genere, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna
amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata
triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un
rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La
Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo
e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli
affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni
della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna
sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono
validamente costituite e deliberano con le medesime
modalita' previste per la Commissione nazionale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 6 (Accesso alla procedura). - 1. La domanda di
protezione internazionale e' presentata personalmente dal
richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera
all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso
l'ufficio della questura competente in base al luogo di
dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende
estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul
territorio nazionale con il genitore all'atto della
presentazione della stessa. La domanda puo' essere
presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.
3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal
minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La
domanda del minore non accompagnato puo' essere altresi'
presentata direttamente dal tutore sulla base di una
valutazione individuale della situazione personale del
minore.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
durante l'esame della domanda). - 1. Il richiedente e'
autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla
decisione della Commissione territoriale ai sensi
dell'articolo 32.
Omissis".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 8 (Criteri applicabili all'esame delle domande).
- 1. Le domande di protezione internazionale non possono
essere respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto
di non essere state presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere
assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e
sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. La
Commissione territoriale accerta in primo luogo se
sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status
di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successivamente se
sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status
di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del
medesimo decreto legislativo.
3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di
informazioni precise e aggiornate circa la situazione
generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti
asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono
transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla
base dei dati forniti dall'ACNUR, dall'EASO, dal Ministero
degli affari esteri anche con la collaborazione di altre
agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a
livello internazionale, o comunque acquisite dalla
Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che
tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a
disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le
modalita' indicate dal regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 38 e siano altresi' fornite agli organi
giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di
decisioni negative.
3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda,
la Commissione territoriale puo' consultare esperti su
aspetti particolari come quelli di ordine sanitario,
culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La
Commissione, sulla base degli elementi forniti dal
richiedente, puo' altresi' disporre, previo consenso del
richiedente visite mediche dirette ad accertare gli esiti
di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le
linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita
medica, il richiedente puo' effettuare la visita medica a
proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione
medesima ai fini dell'esame della domanda.".
- Per l'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, si veda
nelle note all'articolo 3
- Per il testo dell'articolo 10-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda l'art. 25 del
presente decreto.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 12 (Colloquio personale). - 1. La Commissione
nazionale e le Commissioni territoriali dispongono
l'audizione dell'interessato tramite comunicazione
effettuata dalla questura territorialmente competente.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di
uno solo dei componenti della Commissione, con specifica
formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del
richiedente. Il componente che effettua il colloquio
sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione
del Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi
alla Commissione.
2. La Commissione territoriale puo' omettere
l'audizione del richiedente quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in
tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o
l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la
Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione
sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In
tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione
formale comunica all'interessato che ha facolta' di
chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere
ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
Commissione adotta la decisione.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le
condizioni di salute del cittadino straniero, certificate
ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente
convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto
il rinvio, l'autorita' decidente decide sulla base della
documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a
conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle
strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia gia'
stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento
della relativa istanza, la Commissione territoriale
competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola
volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa
che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una
nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalita'
di cui al comma 1, al fine della riattivazione della
procedura.".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale).
- 1. Il colloquio personale si svolge in seduta non
pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che
l'autorita' decidente non ritenga che un esame adeguato
comporti anche la presenza di altri familiari.
1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente e'
assicurata la possibilita' di esporre in maniera esauriente
gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore
delle particolari esigenze di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio
puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la
necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un
componente della Commissione con specifica formazione, alla
presenza del genitore che esercita la responsabilita'
genitoriale o del tutore nonche' del personale di cui al
comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione
territoriale puo' procedere nuovamente all'ascolto del
minore anche senza la presenza del genitore o del tutore,
fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2,
se lo ritiene necessario in relazione alla situazione
personale del minore e al suo grado di maturita' e di
sviluppo nell'esclusivo interesse del minore.
4. Se il cittadino straniero e' assistito da un
avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi e' ammesso ad
assistere al colloquio e puo' chiedere di prendere visione
del verbale e di acquisirne copia.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 14 (Verbale del colloquio personale). - 1.
Dell'audizione e' redatto verbale di cui viene data lettura
al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni
caso, tramite interprete. Il verbale e' confermato e
sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve copia del
verbale e ha facolta' di formulare osservazioni che sono
riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali
errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione
territoriale adotta idonee misure per garantire la
riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le
dichiarazioni dei richiedenti.
2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale
e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel
verbale stesso e non ostano a che l'autorita' decidente
adotti una decisione.
2-bis. Il colloquio puo' essere registrato con mezzi
meccanici. La registrazione puo' essere acquisita in sede
di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della
Commissione territoriale. Ove la registrazione sia
trascritta, non e' richiesta la sottoscrizione del verbale
di cui al comma 1 da parte del richiedente.".
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto.
"Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione
internazionale). - 1. La domanda di asilo e' presentata
all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura
competente per il luogo di dimora. Nel caso di
presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e'
disposto l'invio del richiedente presso la questura
competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente e' una
donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione
internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del
richiedente su appositi modelli predisposti dalla
Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione
prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251. Il verbale e' approvato e
sottoscritto dal richiedente cui ne e' rilasciata copia,
unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 e' redatto entro
tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta'
di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni
lavorativi nel caso in cui la volonta' e' manifestata
all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono
prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un
elevato numero di domande in conseguenza di arrivi
consistenti e ravvicinati di richiedenti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei
casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, la questura avvia le procedure per la
determinazione dello Stato competente per l'esame della
domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
4. (abrogato).
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non
accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il
procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei
minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela
e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e
seguenti, del codice civile. Il giudice tutelare nelle
quarantottore successive alla comunicazione della questura
provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato
contatto con il minore per informarlo della propria nomina
e con la questura per la conferma della domanda ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento di esame della
domanda.
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma
4 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una
delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di
protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei
minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia
possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali
strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono
temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del
comune dove si trova il minore.".
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 3 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dal presente decreto.
"Art. 27 (Procedure di esame). - Omissis.
3. Qualora la Commissione territoriale, per la
sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non
abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui
al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la
questura competente. In tal caso, la procedura di esame
della domanda e' conclusa entro sei mesi. Il termine e'
prorogato di ulteriori nove mesi quando:
a) l'esame della domanda richiede la valutazione di
questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande
presentate simultaneamente;
c) il ritardo e' da attribuire all'inosservanza da
parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui
all'articolo 11.
3-bis In casi eccezionali, debitamente motivati, il
termine di nove mesi di cui al comma 3 puo' essere
ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per
assicurare un esame adeguato e completo della domanda.".
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 28 (Esame prioritario). - 1. La Commissione
territoriale esamina in via prioritaria la domanda,
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di
cui al capo II, quando:
a) la domanda e' palesemente fondata;
b) la domanda e' presentata da un richiedente
appartenente a categorie di persone vulnerabili, in
particolare da un minore non accompagnato, ovvero che
necessita di garanzie procedurali particolari;
c) la domanda e' presentata da un richiedente per il
quale e' stato disposto il trattenimento nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
c-bis) la domanda e' esaminata ai sensi dell'articolo
12, comma 2-bis.
1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della
Commissione territoriale, sulla base della documentazione
in atti, individua i casi di procedura prioritaria o
accelerata.
2. (abrogato).
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente
all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai
sensi del regolamento, (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.".
- Per l'articolo 28-bis del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 si veda nelle note all'articolo 6.
- Per l'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 si veda nelle note all'articolo 23.
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 30 (Casi soggetti alla procedura di cui
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013). - 1. Nei casi soggetti alla
procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la
Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.
Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di
altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la
Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.
1-bis. Quando e' accertata la competenza dell'Italia
all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui
all'articolo 27 decorrono dal momento in cui e' accertata
la competenza e il richiedente e' preso in carico ai sensi
del regolamento UE n. 604/2013.".
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).
2. (abrogato).
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi
motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale
trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per
ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis),
ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23
e 29 comportano alla scadenza del termine per
l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il
territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno ad altro titolo. A tal fine, alla
scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai
sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 19,
commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.".
- Per l'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 si veda nelle note all'articolo 14.
 
Art. 26

Disposizioni di aggiornamento

1. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: "regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003," ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013".
2. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: "ACNUR" ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: "UNHCR".
 
Art. 27

Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "o la sezione";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale" sono inserite le seguenti: "o la sezione";
3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.";
b) al comma 3, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.";
d) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, e' adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.";
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.";
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.";
g) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonche' i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.".

Note all'art. 27:
- Per l'articolo 19 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, si veda nelle note all'articolo 4.
 
Art. 28

Norma finale

1. Il riferimento all'articolo 5, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.
2. Il riferimento all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente decreto.
3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonche' agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.
 
Art. 29

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 30

Disposizioni di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate al regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le modifiche occorrenti all'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Lorenzin, Ministro della salute

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).".
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 si veda nelle note all'articolo 10.
 
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