Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 12 agosto 2015, n. 143 |
Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. |
|
|
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto l'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 20 giugno 2014; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2014; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 10 aprile 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (omissis) 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-ter. (omissis)». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.): «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). In vigore dal 2 febbraio 2013. 1. - 2. (omissis) 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 4. - 6. (omissis)». - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 47 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 47 (Commissioni di esame). In vigore dal 21 agosto 2013 1. - 6. (omissis) 7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalita' contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. - 9. (omissis)». |
| Art. 2
Avvio delle procedure per l'esame di abilitazione
1. Il decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione deve aver luogo almeno novanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte. 2. Al fine di agevolare la conoscibilita' del decreto di cui al comma 1, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense, entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, inseriscono nei rispettivi siti internet il testo del decreto. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 12 agosto 2015
Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2294 |
|
|
|