Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 agosto 2015, n. 143
Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 20 giugno 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 10 aprile 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (omissis)».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense.):
«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). In
vigore dal 2 febbraio 2013.
1. - 2. (omissis)
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
4. - 6. (omissis)».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 47
della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 47 (Commissioni di esame). In vigore dal 21
agosto 2013
1. - 6. (omissis)
7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione
deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalita'
contenute nel regolamento di attuazione emanato dal
Ministro della giustizia entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. - 9. (omissis)».
 
Art. 2

Avvio delle procedure per l'esame di abilitazione

1. Il decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione deve aver luogo almeno novanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.
2. Al fine di agevolare la conoscibilita' del decreto di cui al comma 1, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense, entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, inseriscono nei rispettivi siti internet il testo del decreto.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 12 agosto 2015

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2294
 
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