Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 agosto 2015
Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997, e in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concernente il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo, e in particolare l'art. 17;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attivita' autorizzative, di verifica, controllo e ispezione previste dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, effettuate dal personale del Corpo delle capitanerie di porto destinato presso il Comando generale o gli uffici marittimi periferici.
 
Allegato 1
(articolo 2) Tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di Porto per
le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407:


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|procedure di cui | | |
|all'art. 14 |Tariffa | € 1.001,14|
+-------------------+---------------------+-----------------+
|procedure di cui | | |
|all'art. 14 fuori | | |
|sede |Tariffa aggiuntiva | € 1.832,63|
+-------------------+---------------------+-----------------+
|procedure di cui | | |
|all'art. 15 |Tariffa | € 437,98|
+-------------------+---------------------+-----------------+
|procedure di cui | | |
|all'art. 16 |Tariffa | € 437,98|
+-------------------+---------------------+-----------------+

 
Art. 2
Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico dei richiedenti; le relative tariffe sono quelle stabilite nell'allegato 1 al presente decreto e sono aggiornate ogni due anni.
2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, altresi', gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attivita'.
3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 3
Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento e' specificato:
a) il riferimento all'art. 7 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 3570, art. 2, dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 3 agosto 2015

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare registro n. 1 foglio n. 3100
 
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