Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 luglio 2015 |
Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006; Visto il Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti; Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105; Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 2014, n. 7265, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2014, Reg. 2901, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 177 del 1° agosto 2014, concernente la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti UE n. 1151/2012, UE n. 1308/2013, CE n. 607/2009, ed ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonche' delle attestazioni di specificita' e delle produzioni di qualita' certificate; Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2015, n. 1998, recante "Disposizioni attuative dell'art. 6, comma 1, decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 relative al trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n. 105", registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2015, Reg. n. 2514, con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto ministeriale del 13 febbraio 2014; Considerato che la decisione della Commissione europea n. 7167 del 30 settembre 2009, che prevede la ripartizione delle risorse per le misure di cui all'art. 4 della legge 499/1999, termina il prossimo 30 settembre 2015; Visti gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); Considerata la necessita' di attuare un nuovo regime ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, tenuto conto degli orientamenti sopra citati; Ritenuto necessario emanare un nuovo decreto al fine di determinare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, le attivita' a sostegno del settore, la salvaguardia delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti. (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009, nonche' delle attestazioni di specificita' e delle produzioni di qualita' certificate, anche in considerazione della necessita' di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalita' per la concessione dei predetti contributi;
Decreta:
Art. 1 Principi
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, da parte del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009, di seguito denominati Regolamenti. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
ELEMENTI UTILI AI FINI DELLA COMPILAZIONE CORRETTA DELL' ISTANZA DI CONTRIBUTO
Le istanze devono pervenire entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni anno, in duplice copia, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sito in via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV - pena l'esclusione. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze e' prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze devono pervenire in un plico chiuso, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente la seguente dicitura: NON APRIRE - ISTANZA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA, DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI CONTRADDISTINTI DA RICONOSCIMENTO U.E., AI SENSI DEI REGOLAMENTI (UE) N. 1151/2012, (UE) N. 1308/2013, (CE) N. 607/2009 E' esclusa la possibilita' di inviare le istanze via PEC. L'istanza, da presentare in duplice copia, a pena l'esclusione, deve contenere i seguenti elementi: a) essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente; b) essere presentate su carta intestata del Consorzio e/o Organismo di carattere associativo; c) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009; d) nome e dimensione dell'impresa ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA); e) descrizione del progetto e delle attivita', compresi i tempi di realizzazione ed i luoghi di realizzazione; f) elenco dei costi previsti; g) importo del contributo richiesto necessario per la realizzazione del progetto. Alle istanze, pena l'esclusione, deve essere allegata duplice copia della seguente documentazione: a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attivita' da porre in essere comprendente anche una tabella dettagliata dei costi previsti per lo svolgimento delle attivita'. La relazione dovra' contenere elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato A); b) dettagliato preventivo di spesa - comprensivo di una tabella di riepilogo da fornire su supporto informatico (cd, dvd, chiavetta etc.) in formato Excel; c) atto costitutivo; d) statuto dal quale si evince che gli Organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalita' di lucro, devono possedere, tra le proprie finalita' statutarie, pena l' esclusione, la valorizzazione e salvaguardia dei prodotti a denominazione di origine e indicazione geografica protetta; e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto; f) organigramma della struttura organizzativa dell'ente; g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante inerente il fatturato globale del soggetto proponente nell'ultimo biennio; h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici; i) nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri Enti od altre Amministrazioni indicare in quale proporzione al fine di poter concedere parte del contributo richiesto; l) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesti l'assenza di contenziosi in essere con la Pubblica Amministrazione; m) dichiarazione di tutte le altre attivita' svolte in collaborazione con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ultimo triennio; n) dichiarazione, da parte del legale rappresentante, in cui si comunica il conto corrente dedicato, in via non esclusiva, sul quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso ai sensi del presente decreto; o) dichiarazione che attesti che i proponenti e, se del caso, gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacita' adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. Il documento di cui alla lettera d) non deve essere fornito dai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Tutte le dichiarazioni sopra elencate devono essere redatte ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Inoltre, i soggetti proponenti devono presentare l' autocertificazione, sempre ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nella quale dichiarano quanto segue: a) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non e' in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 ed in particolare ai sensi dell'art. 85, nei confronti di: - rappresentante legale e altri componenti dell'organo di amministrazione; - dirigenti. c) non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; d) non e' stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione e non e' stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attivita' professionale; e) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale. Per il punto b) si allega il fax simile, allegato D) al presente decreto. |
| Allegato C SPESE AMMESSE E PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE PER LE AZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE DECRETO IN CONFORMITA' AI REGOLAMENTI (UE) N. 702/2014 E N. 651/2014
1. Spese ammesse per l' organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico (annunci su social media, radio e televisione etc.), in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 24 del Reg. (CEE) n. 702/2014. Per la partecipazione e l'organizzazione a concorsi, fiere, mostre, esposizioni sono ammesse le seguenti spese: a) spese di iscrizione; b) spese di viaggio; c) spese per le pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; e) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per vincitore. Per le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto sono ammesse le spese: a) spese per pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web, annunci pubblicitari su media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purche' le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilita' di figurare nelle pubblicazioni; b) spese di divulgazioni di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualita' dei prodotti contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009. I contributi sono concessi sulla base del rimborso delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario. La spesa destinata ai premi simbolici e' versata al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio e' stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova di consegna. I contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali. La percentuale di contribuzione non potra' superare il 90% dei costi ammissibili secondo quanto e' previsto dall'art. 8 del presente decreto. 2. Spese ammesse per l'attivita' di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari, coaching etc.), attivita' dimostrative ed azioni di informazione, scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del regolamento n. 702/2014, in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto. Sono ammesse le seguenti spese: a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching etc.), attivita' dimostrative ed azioni di informazione; b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti; c) spese di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti; d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti: - acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore e marchi commerciali - spese generali come onorari di consulenti, inclusi studi di fattibilita' Le spese di cui alla lettera d) sono ammesse solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Le spese di cui alle lettere a) e c) non comportano pagamenti diretti ai beneficiari ma sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione. Deve essere fornita autocertificazione al fine di dimostrare che gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacita' adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. Dovra' essere fornita altresi' sottoscritto l'impegno che gli aiuti devono essere resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti. L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attivita' del presente paragrafo deve essere garantito a tutti i produttori/imprese compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attivita' prestate. La percentuale di contribuzione non potra' superare il 90% dei costi ammissibili secondo quanto e' previsto dall'art. 8 del presente decreto. Nel caso dei progetti dimostrativi di cui alla lettera d) l'importo massimo del contributo e' limitato ad euro 100.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. 3. Spese ammesse per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti a denominazione di origine, nel rispetto dell'art. 31 del regolamento n. 702/2014. Il progetto deve essere d'interesse generale per il settore delle DOP ed IGP. Sono ammesse le seguenti spese: a) costo di personale relativi a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' le spese per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato le seguenti informazioni sono pubblicate su internet: a) l'effettiva attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti nel progetto; d) il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti dal progetto in riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione sul sito internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali osservazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo a seconda di cosa avvenga. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo almeno di cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato. Il contributo e' concesso direttamente all'organismo che ha svolto la ricerca e la diffusione. La percentuale di contribuzione non potra' superare il 90% delle spese ammesse secondo quanto e' previsto dall'art. 8 del presente decreto. 4. Spese ammesse per l'organizzazione e partecipazione a fiere, mostre etc., in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 19 del Reg. (CEE) n. 651/2014. Le spese ammesse corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un impresa ad una determinata fiera o mostra. La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese ammesse. 5. Spese ammesse per attivita' di formazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Sono ammesse le seguenti spese: - Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; - I costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, il materiale e le forniture con attinenza diretta al progetto; - I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; - Spese di personale relativi ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. La percentuale di contribuzione non supera il 50% dei costi ammissibili. Puo' tuttavia essere aumentata fino ad una percentuale di 10 punti percentuali per i contributi concessi alle medie imprese e 20 punti percentuali per i contributi concessi alle piccole imprese. 6. Spese ammesse per attivita' di consulenza, in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 18 del Reg. (CEE) n. 651/2014. Le spese ammesse corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attivita' regolari quale la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'. La percentuale di contribuzione non supera il 50% dei costi ammissibili. 7. Spese ammesse per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti a denominazione di origine, nel rispetto dell'art. 25 del regolamento n. 651/2014. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca, sviluppo ed innovazione deve essere integralmente compresa nella categoria di ricerca studi di fattibilita' e studi per la ricerca fondamentale. Le spese ammesse per i progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione sono: - spese di personale: ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; - costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e nel periodo per il quale sono utilizzati per il progetto; - costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato nonche' costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; - spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture, e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto. La percentuale di contribuzione dell'aiuto non supera il 90% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale ed il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilita', secondo quanto e' previsto dall'art. 8 del presente decreto. La percentuale di contribuzione per gli studi di fattibilita' puo' essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e 20 punti percentuali per le piccole imprese. |
| Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Oggetto
1. Il presente decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di Valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dell'immagine e della conoscenza dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative: a) organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014; b) pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto (annunci su social media, radio, televisione etc.), nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 24 del regolamento n. 702/2014; c) attivita' di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari, coaching, etc), attivita' dimostrative ed azioni di informazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del regolamento n. 702/2014 e nell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che non consente, tuttavia, aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria; d) scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 21 del regolamento n. 702/2014; e) attivita' di consulenza, limitata ai prodotti di cui al Regolamento (UE) 651/2014 nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 18 di tale regolamento; f) studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti di cui all'art. 1, nel rispetto dell'art. 31 del regolamento n. 702/2014 e degli articoli 25 del Reg. (UE) 651/2014. I progetti possono riguardare una o piu' delle iniziative indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f). |
| Art. 3 Soggetti proponenti
1. Sono ammessi a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti: a) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e/o del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; b) Organismi a carattere associativo delle Associazioni dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e/o del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; c) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. d) Associazioni temporanee tra Consorzi di tutela di cui alla precedente lettera c) e/o organismi associativi operanti nel settore dell'agroalimentare. |
| Art. 4 Soggetti esclusi
1. Sono esclusi dagli aiuti: a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento n. 702/2014, ad eccezione della misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d); b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, limitatamente agli aiuti di cui all'art. 1, e ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, punto c) del regolamento n. 651/2014; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 702/2014. |
| Art. 5 Requisiti dei soggetti proponenti
1. I soggetti proponenti di cui all'art. 3 del presente decreto debbono possedere capacita' tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione dell'iniziativa proposta, nonche' eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione come specificato nell'allegato B) del presente decreto e di cui ne fa parte integrante. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti come indicato nell'allegato B) del presente decreto. 2. I Consorzi e/o Organismi associativi che si associano in "associazioni temporanee" presentano un'unica istanza allegando un protocollo d'intesa da cui risultano gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati (es: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo ecc.). 3. E' consentita la presentazione dell'istanza da parte di soggetti proponenti anche se non ancora costituiti in ATI. In tale caso, il protocollo d'intesa deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti e contenere l'impegno, che in caso di ammissione al contributo, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di istanza, e qualificato come mandatario. L'istanza di cui al precedente comma 2, deve indicare a quale di questi l' Amministrazione dovra' erogare l'eventuale contributo, in qualita' di mandatario, capofila dell'associazione temporanea di impresa. 4. E' fatto divieto ai soggetti facenti parte di un'associazione temporanea di presentare un'istanza di contributo in forma individuale. 5. L'istanza deve, in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all'allegato B) del presente decreto per ogni partecipante all'associazione temporanea di impresa. 6. I soggetti proponenti devono soddisfare i criteri di cui all'allegato 1, articoli 1 e 2, del Reg.(UE) 702/2014 e del Reg. (UE) 651 del 1° luglio 2014. 7. E' facolta' dell'Amministrazione revocare il contributo, qualora uno o piu' partecipanti all'associazione temporanea di impresa dovessero ritirarsi o sottrarsi al protocollo d'intesa, in maniera tale da recare pregiudizio allo svolgimento del programma stesso. |
| Art. 6 Termini e modalita' di presentazione
1. Le istanze per la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 devono pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena l'esclusione, entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni anno, in duplice copia, all'indirizzo indicato all'allegato B) del presente decreto. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze e' prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze devono, pena l'esclusione, essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B) del presente decreto. 2. Ogni soggetto proponente presenta un'unica istanza. |
| Art. 7 Criteri
1. Per le istanze relative alle iniziative di cui sopra la valutazione e' effettuata secondo i criteri e alla stregua dei punteggi massimi stabiliti nell'allegato A) al presente decreto, di cui ne fa parte integrante. |
| Art. 8 Iter istruttorio e determinazione del contributo
1. La Commissione esaminatrice, appositamente istituita con provvedimento dirigenziale, procedera' all'esame della documentazione allegata ad ogni singola istanza ai fini dell'ammissibilita' alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri stabiliti, attribuendo un punteggio per ogni progetto, come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegato A) al presente decreto. 2. Saranno ritenuti ammissibili a contributo i progetti che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 (conditio sine qua non per l' idoneita' tecnico-economica). 3. Il giudizio di idoneita' delle istanze presentate non comporta l'immediata ammissione a contributo. 4. Sara' cura dell'ufficio competente redigere un decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, che verra' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5. La ripartizione dei fondi disponibili sara' effettuata dall' ufficio competente sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai progetti presentati e in base all'ordine di graduatoria. 6. Sara' cura dell' ufficio competente comunicare ad ogni partecipante il relativo giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice entro 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione stessa, con nota di comunicazione ai soggetti interessati. 7. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui progetti presentati dai soggetti interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% delle spese che saranno ammesse, fermo restando quanto indicato nell'allegato C) del presente decreto di cui ne fa parte integrante. |
| Art. 9 Liquidazione e rendicontazione del contributo
1. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia che dovra' prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta all'Amministrazione. 2. Le modalita', i tempi, le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonche' la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali. |
| Art. 10 Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale del 4 luglio 2014, n. 7265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2014, e' abrogato. |
| Art. 11 Esenzione
1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 21, 24 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 2. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 18, 19, 25 e 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti. |
| Art. 12 Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore
1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso. 2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea. |
| Art. 13 Disposizioni transitorie
Con riferimento alla sola annualita' 2015, il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 6 del presente decreto e' fissato al 30 ottobre 2015, entro le ore 17. |
| Art. 14 Pubblicazione
Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 702/2014 e dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Il presente decreto sara' inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermo restando quanto disposto all'art. 12 del presente decreto.
Roma, 28 luglio 2015
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3188 |
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