Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 3 agosto 2015 |
Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013 concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 agosto 2014 recante «proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2014, n. 208; Ritenuto necessario prorogare l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, apportando modifiche al fine di rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani prevedendo anche la formazione dei proprietari e detentori di animali per migliorare la loro capacita' di gestione degli stessi; Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante i percorsi formativi su base volontaria ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2009; Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio n. 3262);
Ordina:
Art. 1
1. L'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e' cosi' sostituito: «I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato «patentino», avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Universita', delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere individuato un responsabile scientifico tra i medici veterinari esperti in comportamento animale di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 26 novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il comune, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine professionale.». |
| Art. 2
1. L'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013, come modificata dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza 28 agosto 2014, e' prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 3 agosto 2015
p. il Ministro Il Sottosegretario di Stato De Filippo Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 3553 |
|
|
|