Gazzetta n. 208 del 8 settembre 2015 (vai al sommario)
LEGGE 18 agosto 2015, n. 141
Disposizioni in materia di agricoltura sociale.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'

1. La presente legge, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalita' delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunita' locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attivita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilita' e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in eta' lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalita' relativi alle attivita' di cui al comma 1.
3. Le attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
4. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate altresi' dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.
5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
6. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attivita' agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 2135 del codice civile,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
1942, e' il seguente:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame e attivita' connesse. Si reputano connesse le
attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei
prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura.».
- La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina
delle cooperative sociali» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 26 giugno 2014, n. L 187/1.
- L'articolo 4 della citata legge 8 novembre 1991, n.
381, recita:
«Art. 4 (Persone svantaggiate). - 1. Nelle cooperative
che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), si considerano persone svantaggiate gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di
ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di
difficolta' familiare, le persone detenute o internate
negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano
inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari
sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative
istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La
condizione di persona svantaggiata deve risultare da
documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui
al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui
al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
cooperative sociali relativamente alle retribuzioni
corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale
individuata ogni due anni con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un
periodo successivo alla cessazione dello stato di
detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o
del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
hanno beneficiato.».
- Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante
«Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13
giugno 2005, n. 118» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 27 aprile 2006.
- La legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina
delle associazioni di promozione sociale» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000.
- Il testo dell'articolo 1, comma 5, della legge 8
novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali», pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre
2000 n. 265, e' il seguente:
«5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono
soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli
interventi, organismi non lucrativi di utilita' sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra
gli scopi anche la promozione della solidarieta' sociale,
con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei
nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocita' e della solidarieta' organizzata.».
 
Art. 3
Riconoscimento degli operatori

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attivita' di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresi' le modalita' per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge gia' svolgono attivita' di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 4
Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo
2003, n. 38», e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137
del 15 giugno 2005.
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2013, n. L 347.
 
Art. 5
Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali gia' esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralita' a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attivita' di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
 
Art. 6
Interventi di sostegno

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorita' per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
2. I comuni definiscono modalita' idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorita' per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attivita' di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».
5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attivita' di cui all'articolo 2, nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalita' delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012,
e' il seguente:
«1. Successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i
contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa. Ai fini della determinazione del danno
erariale si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e
quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di
prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione
dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488. La disposizione del primo periodo del presente comma
non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il
contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di
quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e
di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione
interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni
sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in
precedenza.».
- Il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998, e' il
seguente:
«Art. 28 (Esercizio dell'attivita'). - 1. Il commercio
sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e
soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone
fisiche, a societa' di persone, a societa' di capitali
regolarmente costituite o cooperative.
2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta'
normativa in materia di disciplina delle attivita'
economiche, possono stabilire che l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sia soggetta
alla presentazione da parte del richiedente del documento
unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'
articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. In tal caso, possono essere altresi' stabilite le
modalita' attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi
della collaborazione gratuita delle associazioni di
categoria riconosciute dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al
compimento di attivita' di verifica della sussistenza e
regolarita' della predetta documentazione. L'autorizzazione
all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti
che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito
contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve
essere rilasciato anche alle imprese individuali.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un
posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata
dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed
abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito
del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma
itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata
dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona
fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche
alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei
locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio,
di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non
intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il
posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle
aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che
si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il
comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre
regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari
abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il
titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per
l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla
somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei
prodotti alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e
nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le
modalita' di vendita e i requisiti delle attrezzature sono
stabiliti dal Ministero della sanita' con apposita
ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente
articolo nelle aree demaniali marittime e' soggetto al
nulla osta da parte delle competenti autorita' marittime
che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle
aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore
e' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai
titolari della relativa concessione in un mercato, sono
assegnati giornalmente, durante il periodo di non
utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti
legittimati ad esercitare il commercio sulle aree
pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel
mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di
pubblicazione del presente decreto, emanano le norme
relative alle modalita' di esercizio del commercio di cui
al presente articolo, i criteri e le procedure per il
rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui
all'articolo 29, nonche' la reintestazione
dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attivita' per
atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per
l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano
altresi' gli indirizzi in materia di orari ferma restando
la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu'
idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un
adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione,
stabiliscono, altresi', sulla base delle caratteristiche
economiche del territorio secondo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della
densita' della rete distributiva e della popolazione
residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni
non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale e
sociale, di viabilita' rendano impossibile consentire
ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in
modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in
particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il
diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e
alla normale mobilita'. In ogni caso resta ferma la
finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio
artistico, storico, architettonico e ambientale e sono
vietati criteri legati alla verifica di natura economica o
fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico
o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita'
delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e
presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri
generali ai quali i comuni si devono attenere per la
determinazione delle aree e del numero dei posteggi da
destinare allo svolgimento dell'attivita', per
l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati
che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa,
nonche' per l'istituzione di mercati destinati a
merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le
caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le
modalita' di partecipazione alle medesime prevedendo in
ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei
posteggi fondato sul piu' alto numero di presenze
effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento,
provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal
presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei
rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle
imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate
dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree
da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le
modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie
e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura
congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che
esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di
garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i
comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei
posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono
individuate altresi' le aree aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del
commercio di cui al presente articolo e' vietato o
sottoposto a condizioni particolari ai fini della
salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti
divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di
viabilita', di carattere igienico sanitario o per altri
motivi di pubblico interesse. Vengono altresi' deliberate
le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria
delle domande di rilascio, il termine, comunque non
superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro
il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non
venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte
le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio
commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari,
le regioni e i comuni possono stabilire particolari
agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre
entrate di rispettiva competenza per le attivita'
effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone
periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri
di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni
provvedono in via sostitutiva, adottando le norme
necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle
norme comunali.».
- Il testo dell'articolo 66 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'» convertito con modificazioni dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 19
del 24 gennaio 2012, e' il seguente:
«Art. 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a
vocazione agricola). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno,
il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con decreto di natura non regolamentare da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del
demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati,
individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non
utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di
proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi
predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici
nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del
demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione
del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000
euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o
superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne
determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello
Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il
prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di
vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base
di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Una quota minima
del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo e'
riservata alla locazione, con preferenza per
l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla
legislazione vigente. Con il decreto di cui al primo
periodo sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione
del presente articolo.
1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui
al primo periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre
il 30 aprile 2014.
2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione
agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7
possono formare oggetto delle operazioni di riordino
fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre
1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei
terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto
il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli,
cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente
articolo si applicano le agevolazioni previste
dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n.
441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo,
e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.
4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15
dicembre 1998, n. 441, e' sostituito dal seguente: "3. Ai
soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei
redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione non si applicano per i periodi di
imposta durante i quali i terreni assoggettati alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi
agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con
diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non
hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
professionale, anche in forma societaria purche', in
quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del
capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle
suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore
diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al
presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla
stipula del contratto di affitto.".
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la
proprieta' dei terreni alienati ai sensi del presente
articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del
demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o
alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle
medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su
richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere
in locazione, per le finalita' e con le modalita' di cui al
comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e a vocazione
agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono
conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a
vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni,
le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto
della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi
strumenti, una quota superiore alla meta' dei beni medesimi
a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di
eta'. L'Agenzia provvede al versamento agli enti
territoriali gia' proprietari dei proventi derivanti dalla
vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente
articolo non puo' essere attribuita una destinazione
urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di
venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei
pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione
di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti
dall'Agenzia del demanio per le attivita' svolte, sono
destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti
territoriali destinano le predette risorse alla riduzione
del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte
eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e
l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, sono abrogati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 S.O. del 28
settembre 2011, come modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme). In
vigore dal 12 novembre 2013. - 1. L'Agenzia versa al Fondo
unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati
o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati,
confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni
societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore
risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia.
1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle
somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle
somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita'
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e,
ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali,
in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un
apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che
viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico
con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i
dati concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e
agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai
sensi delle disposizioni vigenti.. La convenzione
disciplina la durata, l'uso del bene, le modalita' di
controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione
del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non
assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali
per finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere
reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se entro
un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del
trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri
sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al
Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della
procedura;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui
al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese
di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico
giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato
di previsione del Ministero dell'interno al fine di
assicurare il potenziamento dell'Agenzia.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le
finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta
pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata. La
vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima formulata ai sensi
dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano
all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo
indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita
non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore
all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto
salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la
vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi tra le
altre finalita' istituzionali anche quella
dell'investimento nel settore immobiliare, alle
associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie
e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e
alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non
possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque
anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e
quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata
un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni
informazione utile affinche' i beni non siano acquistati,
anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono
confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla
criminalita' organizzata ovvero utilizzando proventi di
natura illecita.
6. Il personale delle Forze armate e il personale delle
Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie
alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione
prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita
di cui al comma 5.
7. Gli enti territoriali possono esercitare la
prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e
le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto
regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita
dei beni.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento
dei livelli occupazionali. I beni non possono essere
destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori
dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi
soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il
destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei
suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti
indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o
dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono,
al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia
per essere versati all'apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita'
previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al
comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita
degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per
essere riassegnati, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al
Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura
del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza
con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in
attivita' istituzionali ovvero destinati ad altri organi
dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di
volontariato che operano nel sociale.
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera,
macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo
per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso
pubblico.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e
dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente
esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo
l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilita' o sotto il
controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di
confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o
della destinazione da parte dello stesso organo che ha
disposto il relativo provvedimento.».
 
Art. 7
Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) definizione di linee guida per l'attivita' delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attivita' di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attivita' di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.
2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attivita' con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura sociale.
3. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' composto da:
a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;
b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime;
d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime;
e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori gia' attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000;
g) due rappresentanti delle organizzazioni della
cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Palermo, addi' 18 agosto 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 11 della citata legge 7
dicembre 2000, n. 383, e' il seguente:
«Art. 11 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio
nazionale). - 1. In sede di prima attuazione della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta'
sociale, e' istituito l'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio",
presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale,
composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle
associazioni a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i
nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere
iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi
componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte
l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
possono essere nominati per piu' di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio e'
autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il
2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un
regolamento per disciplinare le modalita' di elezione dei
membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.
7. Alle attivita' di segreteria connesse al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
Dipartimento per gli affari sociali.».
 
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