Gazzetta n. 208 del 8 settembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 3 agosto 2015 |
Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modifiche; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive integrazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», e in particolare l'art. 8 del predetto Accordo; Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»; Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati; Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»; Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 Proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»; Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dal citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, atteso il ripetersi nelle manifestazioni non regolamentate del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali, nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, permangono le motivazioni poste alla base dell'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014; Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, mantenere le misure gia' previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumita' pubblica, nonche' della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico; Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio n. 3262);
Ordina:
Art. 1
1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 3 agosto 2015
p. il Ministro Il Sottosegretario di Stato De Filippo
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 3552 |
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