Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 8 luglio 2015, n. 140 |
Regolamento recante criteri e modalita' di concessione alle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione, e successive modifiche e integrazioni; Viste, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo I, Capo 0I, del predetto decreto legislativo, introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonche' l'articolo 24, il quale prevede che, in relazione alle precitate disposizioni del Titolo I, Capo 0I, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fissa con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo; Visto, altresi', l'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, che, tra l'altro, attribuisce alla societa' Sviluppo Italia S.p.a. (ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia) il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2005, e, in particolare, l'articolo 4, relativo all'istituzione di un apposito fondo rotativo per la gestione dei mutui agevolati concessi dalla suddetta Societa' a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attivita' proprie della societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche; Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica, al punto 2.1.1, la predetta Agenzia quale «ente strumentale dell'amministrazione centrale»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 215/2015, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4634 del 26 febbraio 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c) «decreto legislativo n. 185/2000»: il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»; d) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; e) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 263, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, e dall'art. 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302: «Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo: 1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento; 2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; 3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9; 4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese; 5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro; 6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti; b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformita' con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a); c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento; d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili; e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne; f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita' nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; g) razionalizzazione nonche' estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi' conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva; h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilita' civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza; l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale; m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa; n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle stesse; o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59; p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate; q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio, dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.». - Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156. Il predetto decreto legislativo e' stato modificato dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, e successivamente dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2014, n. 43. - L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e' intervenuto sulle previsioni del Titolo I (Incentivi a favore dell'autoimprenditorialita') del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, introducendo in tale Titolo un nuovo Capo 0I (Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi) e apportando modifiche conseguenti al Titolo III. Di seguito si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, precitato: «Art. 2 (Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI). - 1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima dell'art. 1, sono inserite le seguenti parole: "Capo 0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi"; b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Art. 2 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. 2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. Art. 3 (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese: a) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; c) costituite in forma societaria; d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. Art. 4 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'art. 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto. Art. 4-bis (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'art. 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria."; c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I; d) all'art. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "di cui all'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente Capo"; 2) al comma 2 e al comma 3, le parole: "di cui all'art. 2", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "di cui al comma 01"; 3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato."; e) all'art. 23, comma 1, prima delle parole: "Alla societa' Sviluppo Italia S.p.a.", sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo"; f) al comma 2 dell'art. 23 dopo le parole: "della programmazione economica" sono inserite le seguenti: "relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto"; g) all'art. 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: "4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni."; h) all'art. 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento e' emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."». - Si riporta il testo del Capo 0I del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, coordinato con le modifiche apportate dal precitato art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145: «Capo 0I (Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi) Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Art. 2 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. 2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. Art. 3 (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese: a) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; c) costituite in forma societaria; d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. Art. 4 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'art. 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto. Art. 4-bis (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'art. 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.». - Si riporta il testo dei vigenti artt. 23 e 24 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 23 (Disposizioni di attuazione). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo alla societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo. 2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto. 3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto. 3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE. 4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.». «Art. 24 (Criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni). - 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2004 (Criteri e modalita' di concessione da parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in attuazione dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2005, n. 14, prevede all'art. 4: «Art. 4 (Conto corrente di tesoreria). - 1. Per la gestione dei mutui a tasso agevolato relativi alle misure previste dalla normativa richiamata nelle premesse finanziate a valere sul menzionato Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 27 dicembre 1999, n. 488, e' istituito un fondo rotativo depositato su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia presso la Tesoreria centrale dello Stato.». - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238. Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto: «Art. 2. - 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere. 5. Ai fini del presente decreto: a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale; c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. 6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7: a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a). 7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non e' stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.». «Art. 3. - 1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4. 2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne' collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5. 3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% puo' essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente: a) societa' pubbliche di partecipazione, societa' di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attivita' di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; b) universita' o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. 4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o piu' imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformita' si prende in considerazione la piu' elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale piu' elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati gia' ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa e' ripresa tramite consolidamento. 5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni: a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. 6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o piu' imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati gia' ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4. 7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente e' effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della societa' (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. 8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa e' considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o piu' del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da piu' enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o piu' imprese. 9. L'impresa richiedente e' considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi e' posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.». - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187. - Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013. Tale Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2014, ha sostituito il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del L 379 del 28 dicembre 2006. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. - Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1991, n. 1 (Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della societa' «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1999, n. 7, come sostituito dall'art. 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2000, n. 11, e poi modificato dal comma 463 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299: «Art. 2. - (Omissis). 5. Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della societa' Sviluppo Italia, nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa'. Il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nonche' per i regolamenti dell'Unione europea n. 651/2014 e n. 1407/2013, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 185/2000, i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui al Capo 0I del Titolo I del medesimo decreto legislativo, volte a sostenere nuova imprenditorialita', in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
Note all'art. 2: - Per il Capo 0I del Titolo I e l'art. 24 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3 Risorse finanziarie
1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 185/2000. Alle medesime agevolazioni possono essere, altresi', destinate risorse aggiuntive regionali attraverso la stipula di apposite intese tra il Ministero e la Regione interessata. 2. Il Soggetto Gestore provvede al monitoraggio delle risorse disponibili, ai fini della relativa informativa al Ministero, con cadenza almeno semestrale.
Note all'art. 3: - Per l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004 e l'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4 Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni, nonche', fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento, sono svolti dal Soggetto gestore, che a tal fine, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, stipula con il Ministero, sentito il Ministro delle economia e delle finanze e il Ministro della coesione territoriale, un'apposita convenzione con cui sono regolati i reciproci rapporti. Con la predetta convenzione sono, altresi', definiti gli obblighi informativi a carico del Soggetto gestore, necessari al monitoraggio delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni. 2. Gli oneri derivanti dalla convenzione prevista dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite del corrispettivo gia' previsto nella convenzione relativa alla gestione delle misure di cui al Titolo I, Capi I, II e IV del decreto legislativo n. 185/2000, ridotto in misura non inferiore al 20 per cento.
Note all'art. 4: - Per l'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle premesse. I Capi I (Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese), II (Misure in favore della nuova imprenditorialita' nel settore dei servizi) e IV (Misure in favore delle cooperative sociali) del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono stati abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2014, n. 43. |
| Art. 5 Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese: a) costituite in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative; b) la cui compagine societaria e' composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne; c) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER nonche' nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005. 2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono: a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. 3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova societa'. 4. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente regolamento le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attivita' analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
Note all'art. 5: - Per il regolamento dell'Unione europea n. 651/2014 e il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17 e successivamente modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2004, n. 305: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.». |
| Art. 6 Iniziative ammissibili
1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi: a) alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; c) al commercio e al turismo; d) alle attivita' riconducibili anche a piu' settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile, riguardanti: 1) la filiera turistico-culturale, intesa come attivita' finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonche' al miglioramento dei servizi per la ricettivita' e l'accoglienza; 2) l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative. 2. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 1, lettera a) e' costituita da qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. 3. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, il Soggetto gestore puo' autorizzare una proroga non superiore a sei mesi. 4. Il Ministro dello sviluppo economico puo' emanare direttive volte a stabilire specifiche priorita' di intervento nell'ambito delle attivita' e dei settori di cui al comma 1. L'eventuale emanazione delle predette direttive deve in ogni caso avvenire con un congruo anticipo temporale rispetto al provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 9, in materia di apertura dei termini e modalita' di presentazione delle domande.
Note all'art. 6: - Per il il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7 Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese necessarie alle finalita' del programma di investimento sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'articolo 5, comma 3. 2. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie: a) suolo aziendale; b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; e) brevetti, licenze e marchi; f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto; g) consulenze specialistiche. |
| Art. 8 Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al settantacinque per cento della spesa ammissibile. 2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso. 3. Il finanziamento agevolato e' assistito dalle garanzie previste dal codice civile acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare per un valore non superiore all'importo del finanziamento concesso, nonche' da privilegio speciale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000. 4. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive. 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, lettera g), del presente regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessita' di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
Note all'art. 8: - Per il il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 9 Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'apertura dei termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it, ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con il medesimo provvedimento sono fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento. 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. 4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 5 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: «Art. 2 (Modalita' di attuazione). - (Omissis). 3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale e' possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale. (Omissis).» «Art. 5 (Procedura valutativa). - 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3. 2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nel procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita' istruttoria. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' disposta secondo il predetto ordine cronologico. 4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento. 5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita' istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.». |
| Art. 10 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri valutazione: a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attivita' prevista dal piano d'impresa; b) capacita' dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo; c) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale; d) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing; e) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili. 2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda e' attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, con il quale il Ministero fornisce, altresi', le ulteriori indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. 3. Le domande di agevolazione, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perche' possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa. 4. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla sua conclusione, l'esito dell'istruttoria di cui al comma 1 al soggetto che ha presentato domanda, richiedendo contestualmente l'eventuale ulteriore documentazione necessaria, anche ai fini della successiva verifica tecnica sulla funzionalita' del programma di investimento e sulla pertinenza e congruita' delle spese indicate in domanda. La verifica tecnica deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data della citata comunicazione ovvero dal completamento della documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'ammissione alle agevolazioni. 5. Nel caso di esito negativo delle attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 10-bis della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.». |
| Art. 11 Concessione ed erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 10, comma 3, con il soggetto beneficiario, con il quale: a) sono recepite le spese ammesse e l'ammontare delle agevolazioni, eventualmente rideterminate sulla base della verifica sul programma di investimento indicato dal soggetto richiedente nella domanda di agevolazione; b) sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il Soggetto gestore e il beneficiario, ivi inclusi i termini per la realizzazione del programma di investimento e gli obblighi di mantenimento dei beni e dell'attivita' oggetto di agevolazione, nonche' gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento. 2. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non piu' di tre stati di avanzamento lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non puo' essere inferiore al venticinque per cento dei costi ammessi. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in relazione a due o tre SAL, l'ultima erogazione non puo' essere inferiore al dieci per cento dei costi ammessi. 3. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui al comma 1 in relazione alla durata del programma di investimento. I predetti termini non potranno, in ogni caso, essere superiori a trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il predetto termine di trenta mesi e' aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata. 4. L'ultima erogazione e' effettuata a seguito di un accertamento presso l'unita' produttiva da parte del Soggetto gestore, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento, e previo ricalcolo delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche sulle spese effettivamente sostenute. Il Soggetto gestore provvede a richiedere all'impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti sulla base di quanto precisato con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2. 5. Per ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata idonea documentazione, relativa all'attivita' svolta e alle spese sostenute, comprensiva delle fatture quietanziate. 6. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di richiedere al Soggetto gestore l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, non superiore al venticinque per cento, su presentazione di idonea garanzia, alle modalita' e condizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, e nel contratto di finanziamento di cui al comma 1. 7. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi 5 e 6, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, e previa stipula di un'apposita convenzione tra il Ministero, il Soggetto gestore e l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto del finanziamento agevolato da parte del Soggetto gestore e della quota a carico dell'impresa beneficiaria. |
| Art. 12 Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento de minimis.
Note all'art. 12: - Per il citato Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13 Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; b) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento di cui all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 11, comma 3, salvo i casi di forza maggiore; c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo; d) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 14; g) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso; h) negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento. |
| Art. 14 Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalita' definite con il provvedimento del Ministero di cui all'articolo 9, comma 2. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 185/2000, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente regolamento sulla base degli elementi forniti dal Ministero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 luglio 2015
Il Ministro dello sviluppo economico Guidi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3043
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 26 (Disposizioni generali). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.». |
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