Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139
Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente Capo si intendono per:
a) «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) «Governo»: qualsiasi autorita' nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i Ministeri, gli organismi governativi e le agenzie, nonche' le imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato;
c) «grande societa'»: la societa' che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
d) «gruppo di medie dimensioni»: il gruppo costituito da una societa' madre e una o piu' societa' figlie, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro;
3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore a 250;
e) «societa' madre»: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
f) «societa' figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
g) «societa' madre europea»: societa' soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;
h) «industria estrattiva»: le attivita' economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;
i) «utilizzo delle aree forestali primarie»: le attivita' economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;
l) «pagamento»: ogni importo effettivamente versato nell'esercizio finanziario, connesso allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere h) ed i), in denaro o in natura, da una societa' operante negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti ricompresi nella definizione di «Governo» di cui alla lettera b), a titolo di:
1) diritti di produzione;
2) imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche, o le imposte sulle vendite;
3) royalties;
4) dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione, con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista;
5) premi di firma, di scoperta e di produzione;
6) diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni, canoni di locazione, commissioni di accesso;
7) realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti;
m) «progetto»: attivita' operativa regolata da contratti, licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi assimilabili che, sia singolarmente sia nel caso in cui siano sostanzialmente interconnessi dal punto di vista operativo o geografico, costituiscono il fondamento di una o piu' obbligazione di pagamento verso un Governo.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'art. 117, comma secondo, della Costituzione, e' il
seguente:
"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali. "
La direttiva 2013/34/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
giugno 2013, n. L 182.
La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
giugno 2006, n. L 157.
La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14
agosto 1978, n. L 222.
La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18
luglio 1983, n. L 193.
La direttiva 84/253/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
maggio 1984, n. L 126.
Il regolamento (CE) n. 1606/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 7
ottobre 2014, n. 154 ( delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013-
secondo semestre) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
ottobre 2014, n. 251, cosi' recita:
" Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi
dell' art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183."
"Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009 , in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione) (termine di recepimento: 31
marzo 2015);
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 marzo 2010 , relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di
media audiovisivi (direttiva sui servizi di media
audiovisivi) (versione codificata);
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012 , che modifica la direttiva 2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l' art.
1 , punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013 , sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva
sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9
luglio 2015);
2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013 , che modifica la direttiva 2003/41/CE ,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali, la direttiva
2009/65/CE , concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE , sui
gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto
riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito
(termine di recepimento: 21 dicembre 2014);
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013 , concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
(rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13 , e da 15
a 22 ; 4 , paragrafo 1; 5 ; 7 , paragrafo 4; 8 , paragrafi
da 2 a 9; 9 ; 10 , paragrafo 2; 11 , paragrafi 1 e 3; da 12
a 16 ; da 18 a 29 ; da 31 a 35 ; 37 ; 38 , paragrafi 1 e 2;
da 39 a 42 ; 45 ; 46 e per gli allegati I , II e III ,
termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4
dell' allegato I , termine di recepimento: 3 ottobre 2013;
per le restanti disposizioni: senza termine di
recepimento);
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013 , sulla sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013 , che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che
disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di
cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre
2014);
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30 , 31
, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato
I , termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l' art. 31
, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio
2018; per le restanti disposizioni: senza termine di
recepimento);
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013 , recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli
articoli da 1 a 12 , da 14 a 28, 30 e per l' allegato I ,
termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013 , relativa ai bilanci d'esercizio, ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013 , sull'accesso all'attivita' degli enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013 , recante modifica della direttiva
2009/16/CE , relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013 , che modifica le direttive 2000/60/CE e
2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
settore della politica delle acque (termine di recepimento:
14 settembre 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013 , che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda
un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
di IVA (senza termine di recepimento);
2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013 , che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo
all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo
dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
e alla prestazione di determinati servizi a rischio di
frodi (senza termine di recepimento);
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014 , relativa al congelamento e alla confisca
dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione
europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016)".
La legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea.), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE.), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
(Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali.), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66.
Il decreto legislativo 26 maggio1997, n. 173,
(Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n. 143,
S.O.
La direttiva 91/674/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
dicembre 1991, n. L 374.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, (
Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri
istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE,
relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei
documenti contabili delle succursali, stabilite in uno
Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
sede sociale fuori di tale Stato membro.), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.
La direttiva n. 86/635/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1986, n. L 372.
La direttiva 89/117/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16
febbraio 1989, n. L 44.
Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
(Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE
in materia societaria, relative ai conti annuali e
consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26
marzo 1990, n. 69 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 aprile 1991, n. 27, S.O.

Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, gia' citato nelle premesse, cosi'
recita:
"Art. 16 (Enti di interesse pubblico)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli
enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di
interesse pubblico:
a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani
e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale
ammissione alla negoziazione;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all' art. 1,
comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni
private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all' art. 1,
comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni
private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in
Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di
cui all' art. 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle
assicurazioni private;
e) le societa' emittenti strumenti finanziari, che,
ancorche' non quotati su mercati regolamentati, sono
diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
f) le societa' di gestione dei mercati regolamentati;
g) le societa' che gestiscono i sistemi di
compensazione e di garanzia;
h) le societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
i) le societa' di intermediazione mobiliare;
l) le societa' di gestione del risparmio;
m) le societa' di investimento a capitale variabile;
n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva
2009/64/CE;
o) gli istituti di moneta elettronica;
p) gli intermediari finanziari di cui all' art. 107 del
TUB."
Per i riferimenti alla direttiva 2013/34/UE, al decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e al decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38 si vedano le note alle premesse.
Il regolamento (CE) n. 1893/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 393.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.
2. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sono societa' madri;
b) almeno una delle societa' figlie opera in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), ed e' altresi' tenuta alla redazione della relazione di cui al comma 1.
 
Art. 3

Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi

1. La relazione contiene, per ciascun esercizio finanziario, le seguenti informazioni:
a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), suddivisi per appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che non vi appartiene;
b) l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;
c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.
2. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro.
3. L'indicazione dei pagamenti e' effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attivita' ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualita' delle informazioni o l'assolvimento stesso degli obblighi previsti dal presente capo.
4. I pagamenti effettuati dalle societa' in ragione di obblighi ad esse imposti a livello di entita' possono non essere indicati a livello di progetto.
5. I pagamenti in natura effettuati ai governi sono indicati in valore illustrando i criteri applicati per determinarlo. L'ulteriore indicazione in termini di quantita' e' effettuata quando risulti opportuna per finalita' di chiarezza.
 
Art. 4

Esenzioni e regime di equivalenza

1. Una societa' non e' soggetta all'obbligo di redigere la relazione sui pagamenti ai governi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i pagamenti ai Governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra societa' ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
b) i pagamenti ai Governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata sui pagamenti ai Governi redatta da un'altra societa' madre europea che la include nel suo perimetro di consolidamento.
2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai Governi non sussiste qualora:
a) la societa' madre che redige il bilancio consolidato e' a capo di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico e' ricompreso nell'ambito di consolidamento;
b) la societa' madre e' inclusa nel perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea.
3. La societa' madre, anche nel caso in cui si tratti di un ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai Governi puo' escludere da essa i pagamenti effettuati da una sua societa' figlia qualora:
a) l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o sulla gestione della societa' figlia e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
b) in casi eccezionali, non e' possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
c) le azioni o le quote della societa' figlia sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
4. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi e' di conseguenza escluso qualora la totalita' delle societa' figlie ricada nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere a), b) e c).
5. Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 1, sono esentate dall'obbligo di redigere le relazioni sui pagamenti ai Governi secondo quanto previsto dal presente Capo, su base sia individuale sia consolidate, le societa' che redigono e pubblicano analoghe relazioni in conformita' agli obblighi derivanti da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti ai sensi degli articoli 46 e 47 della direttiva 2013/34/UE.

Note all'art. 4:
Per i riferimenti alla direttiva 2013/34/UE si vedano
le note alle premesse.
 
Art. 5

Pubblicita' e sanzioni

1. Le relazioni sui pagamenti ai Governi previste dall'articolo 2, redatte su base individuale o consolidata, sono depositate, corredate dalle ulteriori relazioni di cui al comma 3, a cura degli amministratori della societa', presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa ha la sua sede o una rappresentanza stabile. Il deposito avviene entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le modalita' per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle relazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura piu' gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio. Le relazioni restano disponibili al pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.
2. La responsabilita' di garantire che le relazioni siano redatte e pubblicate in conformita' a quanto prescritto dal presente capo compete agli amministratori della societa' che, a tal fine, agiscono secondo criteri di professionalita' e diligenza.
3. Gli amministratori della societa' che omettono di depositare le relazioni di cui all'articolo 2, ovvero che depositano relazioni che contengono informazioni non veritiere sono puniti con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda fino a centoventimila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del comma 3, quando il deposito presso il registro delle imprese delle relazioni di cui all'articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori della societa' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del codice civile, primo comma, primo periodo. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto e' equiparato al mancato deposito di cui al comma 3.

Note all'art. 5:
L'art. 2630 del Codice civile cosi' recita:
"2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e
depositi.
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle
funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio,
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese,
ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e
nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art.
2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032
euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito
avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei
termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un
terzo."
 
Art. 6

Modifiche al codice civile

1. All'articolo 2357-ter del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.».
2. All'articolo 2423 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «dal conto economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;
b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.».
3. Al primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) le parole: «, nonche' tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato» sono soppresse;
b) dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».
4. Al primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'» sono sostituite dalle seguenti: «2) costi di sviluppo;»;
b) le parole: «d) altre imprese;» sono sostituite dalle seguenti: «d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» e dopo la medesima lettera e' aggiunta la seguente: «d-bis) altre imprese;»;
c) le parole: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;» sono sostituite dalle seguenti: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri;»;
d) le parole: «4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «4) strumenti finanziari derivati attivi;»;
e) le parole: «4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri;» sono sostituite dalle seguenti: «5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;»;
f) dopo le parole: «3) partecipazioni in imprese controllanti» sono inserite le seguenti: «3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» e le parole: «5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «5) strumenti finanziari derivati attivi;»;
g) le parole: «D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «D) Ratei e risconti.»;
h) le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.» sono sostituite dalle seguenti: «VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.»;
i) le parole: «2) per imposte, anche differite; 3) altri.» sono sostituite dalle seguenti: «2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.»;
l) dopo le parole: «11) debiti verso controllanti» sono inserite le seguenti: «11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;»;
m) le parole: «E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «E) Ratei e risconti.»;
n) il terzo comma e' abrogato.
5. All'articolo 2424-bis del codice civile, dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.».
6. All'articolo 2425 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;
b) dopo le parole: «a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti» sono aggiunte le seguenti: «e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;
c) dopo le parole: «d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti» sono aggiunte le seguenti: «e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;
d) le parole: «D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:» sono sostituite dalle seguenti: «D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie:»;
e) dopo le parole: «18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;» sono aggiunte le seguenti: «d) di strumenti finanziari derivati;»;
f) dopo le parole: «19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.» sono aggiunte le seguenti: «d) di strumenti finanziari derivati;»;
g) le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.» sono sostituite dalle seguenti:» Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.».
7. Dopo l'articolo 2425-bis del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario). - Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita' operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.».
8. All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) del primo comma, dopo le parole: «interna o presso terzi;» sono aggiunte le seguenti: «le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;»;
b) al numero 3) del primo comma la parola: «; questo» e' sostituita dalle seguenti: «. Il minor valore» e dopo le parole: «rettifica effettuata» sono aggiunte le seguenti: «; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento»;
c) al numero 4) del primo comma dopo le parole: «superiore al valore corrispondente del patrimonio netto» sono inserite le seguenti: «riferito alla data di acquisizione o»;
d) il numero 5) del primo comma e' sostituito dal seguente: «5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;»;
e) al numero 6) del primo comma le parole: «e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;» sono sostituite dalle seguenti: «. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;»;
f) il numero 7) del primo comma e' sostituito dal seguente: «7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);»;
g) il numero 8) del primo comma e' sostituito dal seguente: «8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;»;
h) il numero 8-bis) del primo comma e' sostituito dal seguente: «8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto e' accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita' in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;»;
i) dopo il numero 11) del primo comma e' inserito il seguente: «11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.»;
l) il numero 12) del primo comma e' abrogato;
m) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attivita' finanziaria" e "passivita' finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attivita' monetaria" e "passivita' monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non da' un risultato attendibile.».
9. All'articolo 2427 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3) del primo comma, le parole: «:"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «costi di sviluppo»;
b) al numero 7) del primo comma, dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole: «, quando il loro ammontare sia apprezzabile» sono soppresse;
c) il numero 9) del primo comma e' sostituito dal seguente: «9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita' potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonche' gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonche' controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;»;
d) al numero 10) del primo comma, le parole: «se significativa,» sono soppresse;
e) il numero 13) del primo comma e' sostituito dal seguente: «13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali;»;
f) al numero 16) del primo comma dopo le parole: «l'ammontare dei compensi» sono inserite le seguenti: «, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli» e dopo le parole: «ciascuna categoria» sono inserite le seguenti :», precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria»;
g) al numero 18) del primo comma, dopo le parole: «obbligazioni convertibili in azioni» sono inserite le seguenti: «, i warrants, le opzioni»;
h) al numero 22-bis) del primo comma, dopo le parole: «qualora le stesse», le parole: «siano rilevanti e» sono soppresse;
i) dopo il numero 22-ter) del primo comma sono aggiunti i seguenti:
«22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; 22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;»;
l) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.».
10. All'articolo 2427-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «valore equo «fair value»» sono sostituite dalle seguenti: «fair value»;
b) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.»;
c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.
11. All'articolo 2428, terzo comma, del codice civile, il numero 5) e' abrogato.
12. All'articolo 2435-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: «dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;» sono soppresse e dopo le parole: «esigibili oltre l'esercizio successivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le societa' che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «voci D18(a), D18(b), D18(c)» sono inserite le seguenti: «, D18(d)» e dopo le parole: «voci D19(a), D19(b), D19(c)» sono inserite le seguenti: «, D19(d)»;
c) il quarto comma e' abrogato;
d) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonche' dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).»;
e) al sesto comma le parole: «limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter» sono sostituite dalle seguenti: «con le imprese in cui la societa' stessa detiene una partecipazione»;
f) dopo il settimo comma e' inserito il seguente: «Le societa' che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facolta' di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.».
13. Dopo l'articolo 2435-bis del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».
14. All'articolo 2478-bis del codice civile, il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: «Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro.».

Note all'art. 6:
Il testo dell' art. 2357-ter del Codice civile, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2357-ter. (Disciplina delle proprie azioni).
Gli amministratori non possono disporre delle azioni
acquistate a norma dei due articoli precedenti se non
previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve
stabilire le relative modalita'. A tal fine possono essere
previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma
dell'art. 2357, operazioni successive di acquisto ed
alienazione.
Finche' le azioni restano in proprieta' della societa',
il diritto agli utili e il diritto di opzione sono
attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto
di voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia
computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle
quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e'
disciplinato dall'art. 2368, terzo comma.
L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del
patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione
nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno
negativo."
Il testo dell' art. 2423 del Codice civile, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2423 (Redazione del bilancio)
Gli amministratori devono redigere il bilancio di
esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa [disp. att. c.c. 200].
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella
nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo' essere redatta in migliaia di euro."
Il testo dell' art. 2423-bis del Codice civile, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2423-bis. (Principi di redazione del bilancio)
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo
prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita';
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e'
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma
precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico."
Il testo dell' art. 2424 del Codice civile, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2424. Contenuto dello stato patrimoniale.
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in
conformita' al seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d-bis) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
d-bis) verso altri;
3) altri titoli;
4) strumenti finanziari derivati attivi;
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter)imposte anticipate;
5-quater) verso altri;
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies
con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei
patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della
lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis."
Il testo dell' art. 2424-bis del Codice civile, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello
stato patrimoniale)
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le
immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non
inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359
si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati
soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o
la data di sopravvenienza.
Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a
norma dell'art. 2120.
Le attivita' oggetto di contratti di compravendita con
obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte
nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere
iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili
in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono
essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti
entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci
soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu'
esercizi, l'entita' dei quali vari in ragione del tempo.
Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta
riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto
dal terzo comma dell'articolo 2357-ter."
Il testo dell'art. 2425 del Codice civile, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
" 2425 (Contenuto del conto economico)
Il conto economico deve essere redatto in conformita'
al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione
dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate, di quelli da controllanti e da imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate,
di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al
controllo di queste ultime;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+
- 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita'
finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni.
d) di strumenti finanziari derivati; Totale delle
rettifiche (18 - 19).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
21) utile (perdite) dell'esercizio."
Il testo dell'art. 2426 del Codice civile, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2426 (Criteri di valutazioni)
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti
criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni
rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il
criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore". Il minor valore non puo'
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
i motivi della rettifica effettuata"; questa disposizione
non si applica a rettifiche di valore relative
all'avviamento.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere
il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto riferito alla data di acquisizione o risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata
puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la
parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,
deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di
sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo
la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e
ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto ". L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato
secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non
e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e'
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del
periodo di ammortamento dell'avviamento;
7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati
secondo il criterio stabilito dal numero 8);
8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
valore di presumibile realizzo;
8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta
sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi
devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto e' accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita'
in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio
vigente al momento del loro acquisto;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli: «primo
entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al
conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi di un altro
strumento finanziario o di un'operazione programmata,
direttamente ad una riserva positiva o negativa di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto
di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il
rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di
credito sono valutati simmetricamente allo strumento
derivato di copertura; si considera sussistente la
copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello
strumento o dell'operazione coperti e quelle dello
strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili
che derivano dalla valutazione al fair value degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non
necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che
derivano dalla valutazione al fair value di derivati
utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata
non sono considerate nel computo del patrimonio netto per
le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e
2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono
utilizzabili a copertura delle perdite.
12) (Abrogato)
Ai fini della presente Sezione, per la definizione di
"strumento finanziario", di "attivita' finanziaria" e
"passivita' finanziaria", di "strumento finanziario
derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di
"attivita' monetaria" e "passivita' monetaria", "parte
correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
accettato" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo
comma , numero 11-bis), sono considerati strumenti
finanziari derivati anche quelli collegati a merci che
conferiscono all'una o all'altra parte contraente il
diritto di procedere alla liquidazione del contratto per
contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad
eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per
soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige
il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle
merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin
dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante
consegna della merce.
Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari
per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato
attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente
individuabile per uno strumento, ma possa essere
individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da
quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di
valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
quali non sia possibile individuare facilmente un mercato
attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
mercato.
Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei
criteri indicati al quarto comma non da' un risultato
attendibile."
Il testo dell'art. 2427 del Codice civile, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2427. Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto
stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del
bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione
dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso
legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di
ampliamento» e "costi di sviluppo" nonche' le ragioni della
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di
valore applicate alle immobilizzazioni materiali e
immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al
loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresi'
le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi
precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati
economici dell'esercizio (1);
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per
le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il
trattamento di fine rapporto, la formazione e le
utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona, in imprese controllate e collegate,
indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il
valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree
geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni
nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono
l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi»
e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi»
dello stato patrimoniale, nonche' la composizione della
voce «altre riserve»;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere
analiticamente indicate, con specificazione in appositi
prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione
e distribuibilita', nonche' della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie
e delle passivita' potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie
reali prestate; gli impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili, nonche' gli impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate,
nonche' controllanti e imprese sottoposte al controllo di
quest'ultime sono distintamente indicati;
10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree
geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni,
indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri
finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a
prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) l'importo e la natura dei singoli elementi di
ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate, specificando l'aliquota applicata e le
variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato
in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di
esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione,
l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni
della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei
crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando
il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli
importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di
rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per
effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando
il totale per ciascuna categoria;
16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un ambito
di consolidamento e le informazioni siano contenute nella
nota integrativa del relativo bilancio consolidato,
l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla societa' di revisione legale per la revisione
legale dei conti annuali, l'importo totale dei
corrispettivi di competenza per gli altri servizi di
verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di
competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo
totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi
diversi dalla revisione contabile (2)
17) il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della societa' e il numero e il valore
nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte
durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o
valori simili emessi dalla societa', specificando il loro
numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri
strumenti finanziari emessi dalla societa', con
l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che
conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla
societa', ripartiti per scadenze e con la separata
indicazione di quelli con clausola di postergazione
rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art.
2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno
specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'art. 2447-decies, ottavo
comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che
ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito
prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di
canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di
interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i
singoli contratti, l'onere finanziario effettivo
attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio,
l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di
locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell'esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti
all'esercizio;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate,
precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra
informazione necessaria per la comprensione del bilancio
relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano
state concluse a normali condizioni di mercato. Le
informazioni relative alle singole operazioni possono
essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la
loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere
gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della
societa';
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi
non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione
del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a
condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti
siano significativi e l'indicazione degli stessi sia
necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della societa'.
22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale,
finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell'esercizio;
22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa
controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la
copia del bilancio consolidato;
22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa
controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia
del bilancio consolidato;
22-septies) la proposta di destinazione degli utili o
di copertura delle perdite;
Le informazioni in nota integrativa relative alle voci
dello stato patrimoniale e del conto economico sono
presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono
indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico."
Il testo dell'art. 2427-bis del Codice civile, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2427-bis. (Informazioni relative al "fair value" degli
strumenti finanziari).
1. Nella nota integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura,
compresi i termini e le condizioni significative che
possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza
dei flussi finanziari futuri;
b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i
modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value
non sia stato determinato sulla base di evidenze di
mercato;
b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente
nel conto economico, nonche' quelle imputate alle riserve
di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle
riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.;
2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un
valore superiore al loro fair value, con esclusione delle
partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi
dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle singole
attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali
attivita';
b) i motivi per i quali il valore contabile non e'
stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
sui quali si basa il convincimento che tale valore possa
essere recuperato.
2. - 4. (abrogati)
5. (abrogato)"
Il testo dell'art. 2428 del Codice civile, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2428. Relazione sulla gestione.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione
degli amministratori contenente un'analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della societa' e
dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche
attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai
costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche' una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui la
societa' e' esposta.
L'analisi di cui al primo comma e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione della societa' e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica della societa', comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
possedute dalla societa', anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
acquistate o alienate dalla societa', nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) (abrogato)
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all'uso da parte della societa' di
strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di prezzo,
al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al
rischio di variazione dei flussi finanziari.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societa'."
Il testo dell'art. 2435-bis del Codice civile, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata)
Le societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000
euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50
unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con
lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D
dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce
E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci
CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio
successivo. Le societa' che redigono il bilancio in forma
abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto
finanziario.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra
loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)
Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e
quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma
dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6),
dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le
indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427,
numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli
debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8),
9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la
ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per
quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli
effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater),
22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione
del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio
consolidato, nonche' dal primo comma dell'articolo
2427-bis, numero 1).
Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai
sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-bis, alle
operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i
loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli
organi di amministrazione e controllo, nonche' con le
imprese in cui la societa' stessa detiene una
partecipazione.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
della relazione sulla gestione.
Le societa' che redigono il bilancio in forma
abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426,
hanno la facolta' di iscrivere i titoli al costo di
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i
debiti al valore nominale.
Le societa' che a norma del presente articolo redigono
il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma
ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma."
Il testo del primo comma dell'art. 2478-bis del Codice
civile, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
.
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle
disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del
presente libro. Esso e' presentato ai soci entro il termine
stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
salva la possibilita' di un maggior termine nei limiti ed
alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di
approvazione del bilancio deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188], a norma
dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato .
La decisione dei soci che approva il bilancio decide
sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili
realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente
approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
puo' farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del
presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno
riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente
approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti."
 
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, la cifra: «17.500.000» e' sostituita dalla seguente: «20.000.000»;
b) alla lettera b) del comma 1, la cifra: «35.000.000» e' sostituita dalla seguente: «40.000.000»;
c) al comma 2, le parole: «abbia emesso titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «e' un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;
d) al comma 3-bis, dopo le parole: «non sono» e' inserita la seguente: «altresi'» e dopo le parole: «dell'articolo 29» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28»;
e) alla lettera a) del comma 4, le parole: «delle Comunita' europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «di altro Stato membro delle Comunita' europee» sono sostituite dalle seguenti: «di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformita' ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea»;
f) alla lettera b) del comma 4, le parole: «titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea»;
g) al comma 5, dopo le parole: «in lingua italiana» sono inserite le seguenti: «o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale» e le parole: «; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata» sono soppresse.
2. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: «non e' possibile ottenere tempestivamente» sono anteposte le seguenti: «in casi eccezionali,».
3. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dal conto economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.».
4. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli» sono soppresse;
b) al comma 4 l'ultimo periodo e' sostituito da seguente: «Si applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.».
5. All'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati»;
b) al comma 1 dopo le parole: «del conto economico» sono inserite le seguenti: «e del rendiconto finanziario» e le parole: «deve essere adottata quella piu' idonea» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere adottati la struttura e il contenuto piu' idonei».
6. All'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «riferiti alla data» sono inserite le seguenti: «di acquisizione o alla data»;
b) al comma 3, le parole: «"differenza da consolidamento" o e' portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima.» sono sostituite dalle seguenti: «"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.» e le parole: «dall'art. 2426, n. 6, del codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo comma, n. 6, dell'articolo 2426 del codice civile».
7. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, la difformita' consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.».
8. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: «nell'art. 2426, n. 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426».
9. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «nella consistenza delle» e' inserita la seguente: «altre»;
c) alla lettera d), le parole: «"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «"costi di sviluppo"»;
d) alla lettera f), dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole: «quando il loro ammontare e' significativo» sono soppresse;
e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita' potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;»;
f) alla lettera i) le parole: «se significativa,» sono soppresse;
g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali;»;
h) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.»;
i) la lettera o-bis) e' abrogata;
l) alla lettera o-ter), le parole: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;» sono sostituite dalle seguenti: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; 2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;»;
m) alla lettera o-quinquies), le parole: «le stesse siano rilevanti» sono soppresse;
n) dopo la lettera o-septies) sono aggiunte le seguenti: «o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.».
10. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la lettera b) e' abrogata.
11. All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il comma 2 e' abrogato.
12. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) alle societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) alle societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
d) alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
e) alle societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) alle societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) alle societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
b) il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 27 Casi di esonero dall'obbligo di redazione del
bilancio consolidato
1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25
le imprese controllanti che, unitamente alle imprese
controllate, non abbiano superato, per due esercizi
consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati
patrimoniali;
b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite
e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio.
2. L'esonero previsto dal comma precedente non si
applica se l'impresa controllante o una delle imprese
controllate e' un ente di interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n.39.
3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato
nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la
controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle
azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto
di tale condizione, quando la redazione del bilancio
consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della
fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno
il 5% del capitale.
3-bis. Non sono altresi' soggette all'obbligo indicato
nell'art. 25 le imprese che controllano solo imprese che,
individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai
fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, nonche' le
imprese che controllano solo imprese che possono essere
escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28.
4. L'esonero previsto dal comma 3 e' subordinato alle
seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di
uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a
controllo il bilancio consolidato secondo il presente
decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro
dell'Unione europea o in conformita' ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori
mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati italiani o dell'Unione europea.
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella
nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto
dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi' indicare
la denominazione e la sede della societa' controllante che
redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della
relazione sulla gestione e di quella dell'organo di
controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua
comunemente utilizzata negli ambienti della finanza
internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio
del registro delle imprese del luogo ove e' la sede
dell'impresa controllata
Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 28 Casi di esclusione dal consolidamento
1. (abrogato)
2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese
controllate quando:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini
indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il
complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini
suddetti;
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante
e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) in casi eccezionali, non e' possibile ottenere
tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le
necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente
allo scopo della successiva alienazione.
( VII Direttiva, articoli 13 e 14 )."
Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 29 Redazione del bilancio consolidato
1. Il bilancio consolidato e' redatto dagli
amministratori dell'impresa controllante. Esso e'
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del
complesso delle imprese costituito dalla controllante e
dalle controllate.
3. Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio
deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo
scopo.
3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e
consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera
e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di
regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa'
illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali
hanno dato attuazione alla presente disposizione.
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico.
5. Le modalita' di redazione dello stato patrimoniale e
del conto economico consolidati, la struttura e il
contenuto degli stessi, nonche' i criteri di valutazione
non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se
non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare
la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico consolidati.
6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in
migliaia di euro."
Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, gia' citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 31 Principi di consolidamento
1. Nella redazione del bilancio consolidato gli
elementi dell'attivo e del passivo nonche' i proventi e gli
oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi
integralmente.
2. Sono invece eliminati:
a) le partecipazioni in imprese incluse nel
consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio
netto di queste;
b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel
consolidamento;
c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni
effettuate fra le imprese medesime;
d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni
effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi
nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione
di terzi.
3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo
nella nota integrativa: gli importi di cui alla lettera d)
relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a
normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione
comporta costi sproporzionati.
4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo
comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese
incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto
il valore contabile delle azioni o quote della societa' che
redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Si
applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice
civile.
5. (abrogato)"
Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 32 (Struttura e contenuto dello stato
patrimoniale, del conto economico e del rendiconto
finanziario consolidati)
1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il
contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico e
del rendiconto finanziario consolidati sono quelli
prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse
nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline
diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto
piu' idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2
dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.
2. Le voci relative alle rimanenze possono essere
raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti
costi sproporzionati.
3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese
controllate corrispondente a partecipazioni di terzi e'
iscritto in una voce del patrimonio netto denominata
"capitale e riserve di terzi".
4. La parte del risultato economico consolidato
corrispondente a partecipazioni di terzi e' iscritta in una
voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di
pertinenza di terzi"."
Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 33 (Consolidamento delle partecipazioni)
1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2,
lettera a), e' attuata sulla base dei valori contabili
riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui
l'impresa e' inclusa per la prima volta nel consolidamento.
2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa
e' imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli
elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse
nel consolidamento.
3. L'eventuale residuo, se negativo, e' iscritto in una
voce del patrimonio netto denominata "riserva di
consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di
risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata
"fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se
positivo, e' iscritto in una voce dell'attivo denominata
"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte
imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo
e' ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6,
dell'articolo 2426 del codice civile.
4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri
utilizzati per la loro determinazione e le variazioni
significative rispetto al bilancio consolidato
dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente
illustrati nella nota integrativa.
( VII Direttiva, articoli 19, 30, 31 )."
Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 34 (Uniformita' dei criteri di valutazione)
1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere
valutati con criteri uniformi.
2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di
elementi valutati con criteri difformi
2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al
principio enunciato al comma 1, purche' tali deroghe siano
indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.
( VII Direttiva, art. 29, 1) , 3 )."
Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 36 Partecipazioni non consolidate
1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in
imprese collegate sono valutate con il criterio indicato
nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426 del codice
civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore
calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel
bilancio precedente, per la parte derivante da utili, e'
iscritta in apposita voce del conto economico.
2. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante
ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, puo' non
essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal
comma precedente.
( VII Direttiva, art. 33 ).
3. (abrogato)"
Si riporta il testo dell'art. 38, del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 38 (Contenuto della nota integrativa)
1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto
stabilito da altre disposizioni del presente decreto:
a) i criteri di valutazione applicati;
b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei
bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello
Stato;
b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando
per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio;
c) le ragioni delle piu' significative variazioni
intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo
e del passivo;
d) la composizione delle voci "costi di impianto e
ampliamento" e "costi di sviluppo";
e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di
imprese incluse nel consolidamento, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;
f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e
della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale,
g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie
e delle passivita' potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie
reali prestate; gli impegni esistenti in materia di
trattamento di quiescenza e simili;
i) la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree
geografiche;
l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri
finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche
ed altri;
m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo
o di costo di entita' o incidenza eccezionali;
n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei
dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con
separata indicazione di quello relativo alle imprese
incluse ai sensi dell'art. 37;
o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare
dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante
per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese
incluse nel consolidamento, precisando il tasso
d'interesse, le principali condizioni e gli importi
eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia,
nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale
per ciascuna categoria.
o-bis) (abrogata)
o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari
derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura,
compresi i termini e le condizioni significative che
possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza
dei flussi finanziari futuri;
2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i
modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value
non sia stato determinato sulla base di evidenze di
mercato;
2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente
nel conto economico, nonche' quelle imputate alle riserve
di patrimonio netto;
2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle
riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;
o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte
a un valore superiore al loro fair value, con esclusione
delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle
partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle singole
attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali
attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e'
stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
sui quali si basa il convincimento che tale valore possa
essere recuperato;
o-quinquies) le operazioni realizzate con parti
correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e
ogni altra informazione necessaria per la comprensione del
bilancio relativa a tali operazioni, qualora e non siano
state concluse a normali condizioni di mercato. Le
informazioni relative alle singole operazioni possono
essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la
loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli
effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico
consolidati;
o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi
non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione
del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a
condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti
siano significativi e l'indicazione degli stessi sia
necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico consolidati;
o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi
spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione
legale per la revisione dei conti consolidati, per gli
altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza
fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale
forniti al gruppo.
o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa
controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la
copia del bilancio consolidato;
o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa
controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia
del bilancio consolidato;
o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale,
finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo
la data di riferimento del bilancio consolidato.
2. La nota integrativa deve inoltre contenere:
a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;
b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento
col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;
c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo
del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36;
d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese
controllate e collegate.
2-bis Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere
o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'art. 40, comma 2,
lettera d-bis), per le definizioni di "strumento
finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair
value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea. "
Si riporta il testo dell'art. 40, del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 40 (Relazione sulla gestione)
In vigore dal 12 aprile 2007
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una
relazione degli amministratori contenente un'analisi
fedele, equilibrata ed esauriente della situazione
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della gestione nel suo
insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai
costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche' una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui le
imprese incluse nel consolidamento sono esposte.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella
misura necessaria alla comprensione della situazione
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli
indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli
non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle
imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e
al personale. L'analisi contiene, ove opportuno,
riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato
e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) (abrogata )
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote
dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese
controllate, anche per il tramite di societa' fiduciarie o
per interposta persona, con l'indicazione della quota di
capitale corrispondente.
d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese
incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e
se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in
materia di gestione del rischio finanziario, comprese le
loro politiche di copertura per ciascuna principale
categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al
rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio
di variazione dei flussi finanziari.
2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento."
Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 42 Pubblicazione del bilancio consolidato
1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni
indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata,
a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro
delle imprese, con il bilancio d'esercizio.
2. (Abrogato)
3. Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del
codice civile."
Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 44 Enti creditizi e finanziari
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) alle societa' finanziarie italiane di cui
all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano
banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
c) alle societa' di partecipazione finanziaria mista
italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis),
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
controllano una o piu' banche o societa' finanziarie
ovunque costituite qualora il settore di maggiore
dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia
quello bancario determinato ai sensi del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
d) alle societa' di intermediazione mobiliare di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
e) alle societa' finanziarie italiane che controllano
SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo
11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
f) alle societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
h) alle societa' finanziarie che controllano societa'
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) alle agenzie di prestito su pegno di cui
all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo
V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo
112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. (Abrogato)"
 
Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «eventuali garanzie prestate» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le attivita' relative ai fondi pensioni gestiti in nome e per conto terzi»;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «60, comma 1, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «96 del codice delle assicurazioni private».
3. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e' abrogato.
4. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ad utilizzo durevole,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli»;
b) al comma 6, dopo le parole: «nel patrimonio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli,»;
c) al comma 7 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale fine si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo 2427-bis del codice civile.»;
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.»;
e) al comma 12 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e' fornita spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.»;
f) il comma 15 e' abrogato;
g) dopo il comma 16 e' inserito il seguente: «16-bis. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.».
5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In nota integrativa si riporta il corrispondente importo.».

Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, gia' citato nelle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto:
"2 (Disposizioni per la gestione dei fondi pensione)
1. Le attivita' e le passivita' relative ai fondi
pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome
proprio ma per conto di terzi sono registrate nell'apposita
voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al
loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota
integrativa riporta la composizione dell'attivo
patrimoniale relativamente alla globalita' dei fondi
pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione
conformemente alle condizioni presenti in convenzione
nonche' l'indicazione, per ogni classe di attivo, del
relativo valore di costo. E' altresi' riportato l'ammontare
delle passivita' afferenti a ciascun fondo pensione con
evidenza delle eventuali garanzie prestate nonche' le
attivita' relative ai fondi pensioni gestiti in nome e per
conto terzi.
2. (Abrogato)"
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, gia' citato nelle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto:
"5. (Imprese del gruppo)
1. Ai fini del presente decreto sono considerate
imprese del gruppo:
a) le imprese controllanti;
b) le imprese controllate;
c) le imprese consociate, ossia quelle che non
rientrano al punto b) e che sono sottoposte al controllo
del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono
comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art.
96 del codice delle assicurazioni private.
2. Ai fini del comma 1 la nozione di controllo e'
quella definita dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice
civile."
L'art. 14 del citato decreto legislativo n. 173 del
1997, abrogato dal presente decreto recava: < < 14.
Garanzie, impegni e altri conti d'ordine. > >
Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"16. Criteri di valutazione.
1. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole ivi
compresi i titoli sono iscritti al costo di acquisto o di
produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i
costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i
costi direttamente imputabili ai singoli elementi
dell'attivo. Puo' comprendere anche altri costi per la
quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al
periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal
quale il bene puo' essere utilizzato. Per gli immobili il
costo di produzione puo' comprendere tutti i costi riferiti
agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al
periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal
quale l'immobile puo' essere utilizzato, in tal caso la
loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella
nota integrativa.
2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole,
materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata
nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio in relazione alla residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate
nella nota integrativa.
3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che
alla data della chiusura dell'esercizio risultino
durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei
commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore;
questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate che risultino iscritte per un valore superiore a
quello derivante dall'applicazione del criterio di
valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo
di redigere il bilancio consolidato, al valore
corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la
differenza e' motivata nella nota integrativa.
5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o
piu' di dette imprese, anziche' secondo il criterio del
costo indicato al comma 1, per un importo pari alla
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle
necessarie per il rispetto dei principi richiamati
nell'art. 89, comma 1, del codice delle assicurazioni
private. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima
volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore
al valore corrispondente del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata
puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la
parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,
deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le
plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto
metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non
distribuibile (19).
6. Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo
non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio
dell'impresa ivi compresi i titoli, sono iscritti al costo
di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1
ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato. Tale minor valore non puo'
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
i motivi delle rettifiche effettuate.
7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla
classe C «investimenti» dell'attivo, determinato ai sensi
dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato
nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo
all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati,
per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000.
Detto obbligo e' imposto esclusivamente a fini di
comparabilita' e trasparenza e non mira a modificare il
trattamento fiscale delle imprese di assicurazione. In nota
integrativa sono inoltre indicati, per ciascuna categoria
di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e
informazioni sulla loro entita' e natura. A tale fine si
applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo
2427-bis del codice civile.
8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami
vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti
derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'art.
2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente
secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del
presente decreto, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma
2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella
nota integrativa e' descritto e motivato il metodo di
valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti
investimenti ed indicato il valore determinato secondo il
criterio del costo di acquisizione di cui ai commi
precedenti.
9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore
presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di
assicurati puo' tenersi conto della negativa evoluzione
degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite
dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti
categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative
svalutazioni possono essere determinate anche in modo
forfettario; il loro importo e' indicato nella nota
integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di
assicurati determinate in conformita' al presente comma si
applicano le disposizioni di cui all'art. 71, commi 3 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
10. Le provvigioni di acquisizione liquidate
anticipatamente al momento della sottoscrizione del
contratto possono essere imputate interamente all'esercizio
ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della
durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve
essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in
tariffa.
11. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di
sviluppo, aventi utilita' pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso del collegio
sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita
utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile
determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un
periodo non superiore a cinque anni. Fino a che
l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di
sviluppo non e' completato possono essere distribuiti
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti
a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
12. L'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.
L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua
vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile
determinarne la vita utile, e' ammortizzato entro un
periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa
e' fornita spiegazione del periodo di ammortamento
dell'avviamento.
13. Il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito.
14. Il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli «primo
entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa.
15.( Abrogato)
16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad
utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso e'
iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo
puo' essere ammortizzato per quote nel periodo
intercorrente tra la data di acquisto e la data di
scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad
utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso puo'
essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso
periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente
nella nota integrativa.
16-bis. Fermo restando quanto disposto dal primo comma
dell'articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti
finanziari derivati, anche se incorporati in altri
strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma
1, del codice delle assicurazioni private.
17. (abrogato)"
Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"23. Depositi presso imprese cedenti.
1. Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta
rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell'attivo
comprende i depositi in contanti costituiti presso le
imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi
assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti
stesse.
2. Non e' consentita la compensazione tra crediti e
debiti di conto deposito nonche' tra questi crediti e
debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo
contraente.
3. I titoli costituiti in deposito presso un'impresa
cedente o terzi e che restano di proprieta' dell'impresa
che accetta la riassicurazione figurano, alla voce
appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. In nota
integrativa si riporta il corrispondente importo."
 
Art. 9

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 38

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;»;
b) alla lettera d) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis)».
2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e' abrogato.

Note all'art. 9:
Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi
Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui
alla lettera d);
b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi tra
il pubblico di cui all'art. 116 testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla
lettera d);
c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1),
lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui
alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria
mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera
b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie
ovunque costituite qualora il settore di maggiore
dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia
quello bancario determinato ai sensi del decreto
legislativo 30 maggio 2005 n. 142; le societa' di
intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM
o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11,
comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; le societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa'
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno
di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica
di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo
V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) le societa' che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1 e 2, e
quelle di cui all'art. 95, commi 2 e 2-bis), del codice
delle assicurazioni private;
e) le societa' incluse, secondo i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio
netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa'
indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle
indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere
da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis
del codice civile, che redigono il bilancio consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere
da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis
del codice civile."
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
28 febbraio 2005 n. 38 gia' citato nelle premesse , come
modificato dal presente decreto:
"Art. 9. Poteri delle autorita'
1. (abrogato)
2. I poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo di cui agli
articoli 6, comma 1, e 83 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, sono esercitati, per le societa' di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 2 che redigono il bilancio
di esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai
principi contabili internazionali, nel rispetto dei
principi contabili internazionali.
3. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa
predispone gli schemi di bilancio per le societa' di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, diverse
da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 2."
 
Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, alla lettera e) del comma 2, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «e sulla sua conformita' alle norme di legge. Il giudizio contiene altresi' una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attivita' di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori».

Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, gia' citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul
bilancio)
In vigore dal 7 aprile 2010
1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare
tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformita' ai principi di
cui all' art. 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti
annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il
quadro delle regole di redazione applicate dalla societa';
b) una descrizione della portata della revisione legale
svolta con l'indicazione dei principi di revisione
osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se
questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la
redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore
sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio,
senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio e sulla sua conformita' alle norme
di legge. Il giudizio contiene altresi' una dichiarazione
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione
dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell'attivita' di revisione legale, circa l'eventuale
identificazione di errori significativi nella relazione
sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni
sulla natura di tali errori.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul
bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio,
la relazione illustra analiticamente i motivi della
decisione.
4. La relazione e' datata e sottoscritta dal
responsabile della revisione.
5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito di
cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma,
del codice civile, salvo quanto disposto dall'art. 154-ter
del TUIF.
6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno
diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e
notizie utili all'attivita' di revisione legale e possono
procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e
documentazione. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale incaricati della revisione del bilancio
consolidato sono interamente responsabili dell'espressione
del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i
documenti di revisione dai soggetti incaricati della
revisione delle societa' controllate e possono chiedere ai
suddetti soggetti o agli amministratori delle societa'
controllate ulteriori documenti e notizie utili alla
revisione, nonche' procedere direttamente ad accertamenti,
controlli ed esame di atti e documentazione e controlli
presso le medesime societa'. I documenti e le carte di
lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti
sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di
revisione.
7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
incaricati della revisione del bilancio consolidato devono
conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro
relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli
enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono
concordare con detti soggetti l'accesso a tale
documentazione. La presenza di ostacoli legali alla
trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata
nelle carte di lavoro del revisore legale o della societa'
di revisione legale incaricati della revisione del bilancio
consolidato."
 
Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 12

Disposizioni finali, transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
3. L'Organismo italiano di contabilita' aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 12:
Per i riferimenti all'art. 2426 del codice civile si
vedano le note alle premesse.
Il testo dell'art. 9-bis,del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, gia' citato nelle premesse, cosi'
recita:
"Art. 9-bis (Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano
di Contabilita')
1. L'organismo Italiano di Contabilita', istituto
nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla
migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci
secondo le disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e
degli Organi Governativi in materia di normativa contabile
ed esprime pareri, quando cio' e' previsto da specifiche
disposizioni di legge o dietro richiesta di altre
istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione dei principi
contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo
rapporti con l'International Accounting Standards Board
(IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group
(EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con
riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si
coordina con le Autorita' nazionali che hanno competenze in
materia contabile.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo
Italiano di Contabilita' persegue finalita' di interesse
pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio
statuto ai canoni di efficienza e di economicita'. Esso
riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze sull'attivita' svolta."
 
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