Gazzetta n. 203 del 2 settembre 2015 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 137 |
Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 9 della predetta legge («Delega al governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca»); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni di principio e definizioni
1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo. 2. Le decisioni di confisca emesse dalle autorita' competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono. 3. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) decisione quadro: la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; b) Stato di emissione: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale un'autorita' giudiziaria ha adottato una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale; c) Stato di esecuzione: lo Stato membro dell'Unione europea al quale e' trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione; d) decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'autorita' giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; e) bene: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonche' gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione; f) provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato; g) strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o piu' reati; h) beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale: quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni; i) certificato: il certificato redatto e compilato in conformita' al modello allegato al presente decreto legislativo. 4. La decisione di confisca emessa in altro Stato membro, se ha ad oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera d), punti iii) e iv), della decisione quadro, e' eseguita nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato. Quando ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di cui una persona abbia la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del reato, puo' essere eseguita, previo accordo con l'autorita' competente dello Stato di emissione, su qualsiasi altro bene di cui la persona disponga.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La decisione 2006/783/GAI e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2006, n. L 328. - Il testo dell'art. 9 della legge 7 ottobre 2014, 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, e' il seguente: «Art. 9 (Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della decisione quadro; b) prevedere che l'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia; c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), punto iii), della decisione quadro , la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorita' giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; d) prevedere che l'autorita' competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorita' giudiziaria italiana procedente; e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorita' giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita' competente, e assicurando in ogni caso modalita' di trasmissione degli atti che consentano all'autorita' giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita'; f) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano nel territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorita' giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilita' di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita' competente; g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) e f), adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti del Ministro della giustizia, anche a fini statistici; h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorita' di un altro Stato membro, da parte dell'autorita' giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorita' giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione; i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorita' giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilita' nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro; l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorita' giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorita' giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilita'; m) prevedere che possano essere esperiti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione; n) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita' competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando: 1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem; 2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non puo' essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione; 3) vi sono immunita' o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in oggetto; 4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilita' risulta conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m); 5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano; 6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione e il reato e' improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale; o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorita' giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorita' competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorita' centrale di cui alla lettera b); p) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita' competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca: 1) quando il bene e' gia' oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione; 2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva; 3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in piu' di uno Stato membro; 4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o un procedimento penale in corso; q) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di autorita' competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorita' dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge; r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che, quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale e' stato effettuato il riconoscimento sia eseguita: 1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili; 2) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; 3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorita' che ha disposto la confisca e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale e' iscritta l'impresa; 4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; 5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni; s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalita' di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo le rispettive competenze, procedano all'apprensione materiale dei beni; prevedere altresi' i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica; t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r); u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro; v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione; z) prevedere, in caso di responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilita' del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa. 2. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti alla decisione 2006/783/GAI e all'art. 9 della legge 7 ottobre 2014, 154 si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n 356, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992, S.G n. 185, cosi' recita: «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni . 2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona 2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. 4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette (75) (76). 4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. 4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato». - Il testo degli articoli 24 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O, cosi' recita: «Art. 24 (Confisca). - 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti e' instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine puo' essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'art. 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. 3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo». «Art. 34 (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche). - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attivita' economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attivita', nonche' l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprieta' o la disponibilita', a qualsiasi titolo, di beni o altre utilita' di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacita' economica, di giustificarne la legittima provenienza. 2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attivita' economiche di cui al comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attivita'. 3. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata per un periodo non superiore a sei mesi e puo' essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorita' proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata. 4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario. 5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento. 6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'art. 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. 7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale puo' essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'art. 27. 8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale puo' disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente. 9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3." Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente: «Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprieta' letteraria e diritto d'autore). - 1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di: a) beni culturali e ambientali; b) cinematografia; c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; d) sport; e) proprieta' letteraria e diritto d'autore. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche; d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne' l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilita'; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare; e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi; f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati; g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra' assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.». |
| CERTIFICATO di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca, come modificato dalla decisione quadro 2009/299/GAI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Autorita' competenti
1. Sono autorita' competenti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della decisione quadro, il Ministro della giustizia e le autorita' giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto. 2. Il Ministro della giustizia e' competente alla trasmissione e alla ricezione della decisione di confisca, del certificato e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa; cura altresi' la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro. 3. La decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato e il certificato ad essa relativo sono trasmessi alla Corte di appello territorialmente competente, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorita' giudiziaria di emissione, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. L'autorita' giudiziaria italiana puo' richiedere, ove necessario, la trasmissione dei predetti atti in originale. 4. La decisione di confisca da eseguire sul territorio di altro Stato membro e il certificato ad essa relativo sono trasmessi dall'autorita' di cui all'articolo 10 alla competente autorita' dello Stato di esecuzione, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione e sottoscritto dall'autorita' di cui all'articolo 10, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. Se richiesto, l'autorita' giudiziaria trasmette i predetti atti in originale. 5. Nei casi di trasmissione diretta, l'autorita' giudiziaria interessata provvede a dare informazione al Ministro della giustizia delle decisioni di confisca ricevute e trasmesse per l'esecuzione, anche a fini statistici. |
| Art. 3
Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri
1. La decisione di confisca adottata in altro Stato membro puo' essere trasmessa per l'esecuzione, corredata del relativo certificato, in Italia, se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale e' stata emessa la decisione di confisca risieda abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia in Italia la propria sede sociale. 2. E' consentita l'esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei seguenti reati, quando nello Stato di emissione e' prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, senza verifica della doppia incriminabilita': a) associazione per delinquere; b) terrorismo; c) tratta di esseri umani; d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; g) corruzione; h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; i) riciclaggio; l) falsificazione e contraffazione di monete; m) criminalita' informatica; n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; q) traffico illecito di organi e tessuti umani; r) sequestro di persona; s) razzismo e xenofobia; t) furti organizzati o con l'uso di armi; u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; v) truffa; z) estorsione; aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti; bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; cc) falsificazione di mezzi di pagamento; dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) traffico di veicoli rubati; gg) violenza sessuale; hh) incendio; ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) dirottamento di nave o aeromobile; mm) sabotaggio. 3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, il riconoscimento delle decisioni di confisca e' consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).
Note all'art. 3: - La Convenzione del 26 luglio 1995 e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316. |
| Art. 4
Garanzia giurisdizionale
1. Sulla richiesta di esecuzione e' competente a provvedere la Corte di appello del luogo dove si trova il bene o, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, quella del luogo dove la persona dispone di beni o di un reddito. Se tale luogo non e' noto, e' competente la Corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, ove ha la propria sede sociale. Se piu' sono i beni, dislocati in piu' luoghi, si ha riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore. 2. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, e' competente la Corte di appello di Roma. 3. L'autorita' giudiziaria, che rileva la propria incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla Corte di appello territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorita' di emissione e il Ministro della giustizia. |
| Art. 5
Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la decisione di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso della data di udienza e' dato anche al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 2. La sentenza di riconoscimento e' trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale. 3. La confisca e' eseguita secondo la legge italiana, con le seguenti modalita': a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili; b) sui beni immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorita' giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla Corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale e' iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni. 4. Dell'avvenuta esecuzione e' dato immediato avviso all'autorita' di emissione. 5. In sede di esecuzione l'autorita' incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica. 6. Se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma di denaro, la Corte di appello, ove necessario, converte in euro l'importo da confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca e' stata emessa. 7. In caso di sopravvenuta carenza di esecutivita' della decisione di confisca, l'autorita' giudiziaria cessa l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorita' di emissione e al Ministro della giustizia. 8. L'autorita' giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che ne informa immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venire meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo, della esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, della esecuzione parziale della decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato. 9. Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi ingenti o eccezionali, l'autorita' giudiziaria ne richiede alla competente autorita' dello Stato di emissione il riparto in misura congrua.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 127 del Codice di Procedura Penale e' il seguente: «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio (1), il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullita'. 6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2». - Il testo dell'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, S.O., cosi' recita: «Art. 15 (L) (Costituzione di vincoli). - 1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L). 2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L)». - Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 12 maggio 2004, n.170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164, e' il seguente: «Art. 10 (Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale). - 1. Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato, le modalita' di trasferimento di tali diritti, nonche' di costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato in cui e' situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla legge di un altro Stato. 2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli. 3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di trasferimento dei diritti, nonche' di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». |
| Art. 6
Motivi di rifiuto
1. La Corte di appello puo' rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi: a) quando il certificato non e' stato trasmesso ovvero e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca; b) quando una decisione di confisca risulta essere gia' stata emessa, in via definitiva, per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona da uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non puo' essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione; d) quando la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; e) quando dal certificato risulta che l'interessato non e' comparso personalmente e non e' stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si e' concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha tempestivamente ricevuto, personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato, notizia del procedimento e del fatto che la decisione avrebbe potuto essere presa in sua assenza o, dopo essere stato informato della possibilita' di riesame della decisione, ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca ne' ha richiesto un nuovo procedimento; f) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano; g) quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato; h) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale; i) quando la decisione di confisca, ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv), della decisione quadro, provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocita', il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca dell'autorita' italiana ordinata anch'essa ai sensi delle disposizioni sui poteri estesi di confisca. 2. Nei casi previsti dal comma 1, prima di rifiutare il riconoscimento la Corte di appello deve consultare l'autorita' di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia. 3. Il rifiuto del riconoscimento della decisione di confisca e' comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la Corte di appello puo' imporre all'autorita' di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto. 4. In ogni caso, la Corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4. 5. Quando l'esecuzione della decisione di confisca e' impossibile perche' il bene da confiscare e' gia' stato confiscato o e' scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione, la Corte di appello ne da' comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.
Note all'art. 6: - Il testo degli articoli 7,8,9,10,11,12 e 13 del Codice Penale e' il seguente: «7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo la legge italiana il cittadino [c.p. 4] o lo straniero che commette in territorio estero [c.p.m.g. 235, 237, 239] taluno dei seguenti reati: 1. delitti contro la personalita' dello Stato italiano [c.p. 241, 276] ; 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [c.p. 467]; 3. delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [c.p. 453, 464, 466]; 4. delitti commessi da pubblici ufficiali [c.p. 357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [c.p. 61, n. 9, 314]; 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [c.p. 501, 537, 591, 604, 642; c.p.m.p. 18] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana». «8 (Delitto politico commesso all'estero). - Il cittadino [c.p. 4] o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana [c.p.m.p. 18], a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 10, 342]. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [c.p. 241]. E' altresi' considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici». «9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero [c.p. 537] un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4]. Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena restrittiva della liberta' personale [c.p. 18] di minore durata, il colpevole e' punito a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] ovvero a istanza [c.p. 130; c.p.p. 341], o a querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto». «10 (Delitto comune dello straniero all'estero). - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4], e vi sia richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342], ovvero istanza [c.p. 130; c.p.p. 341] o querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa. Se il delitto e' commesso a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che: 1. si trovi nel territorio dello Stato; 2. si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena di morte (3) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3. l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene». «11 (Rinnovamento del giudizio). - Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero [c.p. 138, 201; c.p.p. 730]. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta [c.p.p. 342]». «12 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere). - Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto puo' essere dato riconoscimento [c.p.p. 730]: 1. per stabilire la recidiva [c.p. 99, 100, 101] o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualita' [c.p. 102, 103, 104] o la professionalita' nel reato [c.p. 105] o la tendenza a delinquere [c.p. 108] (1); 2. quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria [c.p. 19, 28]; 3. quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali [c.p. 199, 215] ; 4. quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato [c.p. 4], agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [c.p. 185]. Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorita' giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera puo' essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta [c.p. 128, 129; c.p.p. 342]. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.». «13 (Estradizione). - L'estradizione e' regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non e' preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera [Cost. 10; c.p. 1; c.p.p. 697]. L'estradizione puo' essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne facciano espresso divieto. Non e' ammessa l'estradizione del cittadino [c.p. 4], salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali [Cost. 26].». |
| Art. 7
Rinvio dell'esecuzione
1. La Corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalita', puo' disporre il rinvio dell'esecuzione, contestualmente imponendo le necessarie misure, secondo la legge italiana, per assicurare che i beni e le somme di denaro restino disponibili per l'esecuzione della decisione di confisca, quando: a) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga, anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorita' competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in piu' di uno Stato membro; b) e' stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 8 e fino alla decisione definitiva; c) l'esecuzione della decisione di confisca puo' pregiudicare un procedimento penale in corso, e comunque per un periodo massimo di sei mesi; d) il bene e' oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione. 2. Il decreto di rinvio dell'esecuzione e' comunicato senza indugio allo Stato di emissione. 3. Cessata la ragione del rinvio, la Corte di appello provvede con le formalita' dell'articolo 5 e adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca dandone informazione all'autorita' di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta. |
| Art. 8
Ricorso per cassazione
1. Contro la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 5 il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non puo' avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della confisca, il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorita' competente dello Stato di emissione. 2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 3. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. 4. Copia del provvedimento e' trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 5. In caso di annullamento, il giudice del rinvio decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti informandone senza indugio l'autorita' competente dello Stato di emissione.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti dell'art. 127 del Codice di Procedura Penale si vedano le note all'art. 5. |
| Art. 9
Concorso di decisioni di confisca
1. Se piu' decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale, tra le piu' decisioni, debba essere eseguita tenuto conto della gravita' del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione senza indugio della decisione allo Stato di emissione. |
| Art. 10
Competenza
1. Il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 2. L'autorita' di cui al comma 1 puo' convenire con l'autorita' competente dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione sono vietati dalla legge.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 665 del Codice di Procedura Penale cosi' recita: «TITOLO III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI Capo I Giudice dell'esecuzione (commento di giurisprudenza) "Art 665 (Giudice competente) 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello. 3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio. 4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso il giudice ordinario . 4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al collegio"». - Per i riferimenti agli articoli 24 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 si vedano le note all'art. 1. |
| Art. 11
Procedimento di trasmissione
1. L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 10 trasmette a quella dello Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato ad essa relativo direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi: a) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che i beni si trovino; b) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale e' stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito. 3. Quando non e' possibile determinare lo Stato di esecuzione ai sensi del comma 2, gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi allo Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale. 4. Il certificato e' tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. 5. Se l'autorita' competente per l'esecuzione della confisca non e' nota, l'autorita' giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie a tale fine tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della giustizia e la Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione. 6. L'autorita' giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia dell'eventuale revoca della decisione di confisca o della sopravvenuta carenza di esecutivita' della stessa, del rischio che l'esecuzione ecceda il valore del bene confiscato o, infine, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato. Il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorita' competente dello Stato di esecuzione. |
| Art. 12
Trasmissione della decisione a piu' Stati per l'esecuzione
1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o piu' Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia. 2. La decisione di confisca puo' essere trasmessa a piu' di uno Stato membro, solo se: a) vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in piu' di uno Stato membro; b) la confisca del bene comporti la necessita' di svolgere attivita' in piu' di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o piu' Stati membri; c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in un solo Stato membro non e' sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca. 3. Nel caso di trasmissione a piu' Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non puo' superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca. |
| Art. 13
Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili. |
| Art. 14
Destinazione delle somme e dei beni confiscati
1. Salvo diverso accordo con lo Stato di emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri: a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma pari o inferiore ad euro 10.000, per l'intero importo; b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo. 2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene puo' essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri di cui al comma 1. 3. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non e' tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O., e' il seguente: «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica). - (omissis) 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (omissis)». - La Decisione 2005/212/GAI e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 marzo 2005, n. L 68. - Il libro I titolo III del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n . 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., cosi' recita: «Titolo III L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati Capo I L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati Art. 35 (Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario) 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. 2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. 3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario. 4. Il giudice delegato puo' autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3. 5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni medesimi. 6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. 7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, puo' disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia. 8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione. 9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato. Art. 36 (Relazione dell'amministratore giudiziario) 1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene: a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende; b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso; c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati; d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformita' tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili; e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'art. 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata, delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento. 2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformita' tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonche' l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza. 3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione puo' essere prorogato dal giudice delegato per non piu' di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi. 4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia. Art. 37 (Compiti dell'amministratore giudiziario) 1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro. 2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro. 3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualita', escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalita' stabilite dal giudice delegato. 5. L'amministratore giudiziario tiene contabilita' separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilita' separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresi' i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'art. 36. Art. 38 (Compiti dell'Agenzia) 1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene. 2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. 3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale puo' farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalita' previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e' rinnovabile tacitamente. L'incarico puo' essere conferito all'amministratore giudiziario gia' nominato dal tribunale. 4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario gia' nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'art. 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione. 5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento. 6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita' giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita' dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia. 7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3. Art. 39 (Assistenza legale alla procedura) 1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'». |
| Art. 15
Risarcimento
1. In caso di responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di confisca, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualita' di Stato di esecuzione. 2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
Note all'art. 15: - Per i riferimenti al comma 23, dell'art. 61, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano i riferimenti all'art. 14. |
| Art. 16
Accordi o intese con altri Stati membri
1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri, qualora essi siano rispondenti agli obiettivi della decisione quadro e contribuiscano a semplificare o ulteriormente agevolare le procedure di esecuzione delle decisioni di confisca. |
| Art. 17
Clausola di invarianza
1. Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Alfano, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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