Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2015 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133 |
Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187; Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14; Visto l'articolo 1, commi 526, 527, 528 , 529 e 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto: a) per 'legge' si intende la legge 23 dicembre 2014 n. 190; b) per 'uffici giudiziari' si intendono gli uffici di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ad esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102; c) per 'Conferenza permanente' si intende l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 4; d) per 'Ministero' si intende il Ministero della giustizia.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis) 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. (omissis)». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli): «Art. 1. - 1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia e' istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta', nonche' degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. 2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all' articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attivita' necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attivita' concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonche' quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della citta' di Napoli. Le attivita' di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. 3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli, sito nel centro direzionale di tale citta'.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 19998, n. 187, recante: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1998, n. 140. - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari): «Art. 9. (Disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord). - In vigore dal 28 febbraio 2014 - 1. All' articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale"; b) al comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le attivita' di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.". 2. La disposizione di cui al comma 1 lascia fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 526, 527, 528, 529 e 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «Art. 1. - Comma 526 In vigore dal 1° gennaio 2015 - Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne' modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione"; b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015. - Comma 527 In vigore dal 1° gennaio 2015 527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e' finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalita' di cui al secondo comma del citato art. 1 della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526, lettera a), del presente articolo. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione e' incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato art. 1 della legge n. 392 del 1941, come modificato dal citato comma 526 del presente articolo. - Comma 528 In vigore dal 1° gennaio 2015 528. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del presente articolo. - Comma 529 In vigore dal 1° gennaio 2015 529. L'importo di cui al comma 528 e' determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard e' definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. - Comma 530 In vigore dal 1° gennaio 2015 530. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 527 al presente comma.» - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2015, n. 148.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari): «Art. 1. - Fermo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941 sono obbligatorie per i Comuni: 1° le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura; 2° le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonche' per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria; 3° le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'art. 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 , ed in loro mancanza dei giornalieri ai sensi del R. decreto 7 marzo 1938, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'art. 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641. A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne' modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione.». - Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, per l'attuazione del trasferimento, dai comuni al Ministero, dell'onere delle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ferme restando le dotazioni organiche del Ministero.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, si vedano le note all'art. 1. |
| Art. 3 La Conferenza permanente
1. In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. La Conferenza permanente e' convocata e presieduta dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. Sulle materie inerenti alla sicurezza a norma dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, la Conferenza permanente puo' essere convocata anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. Nel caso di cui al periodo che precede, il procuratore generale presso la corte di appello compone la Conferenza permanente che opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto. 2. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. La Conferenza permanente si avvale di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia e puo' altresi' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di idoneo personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi o convenzioni. 4. Il presidente invita alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, e puo' invitare esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto. 5. I dirigenti amministrativi: a) svolgono le attivita' necessarie all'esecuzione delle delibere della Conferenza permanente; b) vigilano, per conto della Conferenza permanente, sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti relativi alle attivita' di cui all'articolo 4; c) riferiscono al presidente della Conferenza permanente sugli esiti delle attivita' di cui alle lettere a) e b). 6. Per la partecipazione alle attivita' della Conferenza permanente, anche su invito, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente. 7. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 526, della legge, sono soppresse, a far data dal 1° settembre 2015, le Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1, comma 526 della citata legge n. 190 del 2014 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187: «Art. 3. (Commissioni di manutenzione). - 1. Sono istituite in ogni circondario le commissioni di manutenzione composte dai capi degli uffici, dal funzionario di cancelleria di qualifica piu' elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal piu' anziano in ruolo, nonche' dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. Alle riunioni possono essere invitati anche rappresentanti degli enti locali interessati. 2. Le commissioni di manutenzione sono presiedute dal presidente della corte d'appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. 3. Il parere sulle richieste di contributo formulate dai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 2, e' espresso dalle commissioni di manutenzione ogni anno ed e' immediatamente inoltrato al Ministero di grazia e giustizia entro il successivo 15 maggio. 4. Il parere previsto al comma 3 e' espresso dal presidente della corte d'appello se la commissione di manutenzione non provvede nei termini.». |
| Art. 4 Compiti
1. La Conferenza permanente, tenuto conto del decreto di cui all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge, individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonche' quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa. 2. In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di cui al comma 1, primo periodo, sono svolti dal procuratore generale. 3. La Conferenza permanente informa senza ritardo di ogni necessita' i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili. 4. Le Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto trasmettono al procuratore generale le delibere inerenti alla sicurezza per le valutazioni di competenza. 5. Il procuratore generale trasmette le delibere inerenti alla sicurezza all'autorita' di pubblica sicurezza.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, commi 528 e 529 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 5 Accordi e convenzioni
1. La Conferenza permanente puo' stipulare accordi o convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuita' dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari. 2. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero puo' stipulare accordi o convenzioni quadro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzati a definire l'uniformita' dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1. |
| Art. 6 Rapporti con l'amministrazione centrale
1. La Conferenza permanente opera nell'ambito degli indirizzi e secondo le linee di pianificazione strategica stabiliti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero, assicurando il raccordo con l'attivita' dei delegati a norma dell'articolo 16, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84. 2. La Conferenza permanente trasmette anche con modalita' telematiche ed entro 5 giorni dall'adozione al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi le deliberazioni con cui sono attuati i compiti di cui all'articolo 4. 3. Ferme le competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa, possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1. Nella materia della sicurezza le medesime competenze possono essere delegate al procuratore generale.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84: «Art. 16. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. - 3. (omissis) 4. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma 2, le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali sono esercitate dall'amministrazione centrale. I contratti stipulati e le procedure di progettazione e realizzazione di opere, beni e servizi avviati entro tale data conservano efficacia e restano attribuiti ai competenti dipartimenti dell'amministrazione centrale. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma 2 le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali possono essere delegate anche in parte agli uffici giudiziari distrettuali. Le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. - 13. (Omissis).». |
| Art. 7 Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto, anche con riferimento agli accordi e alle convenzioni di cui agli articoli 3 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 8 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2153 |
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