IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, con il quale e' stata iscritta, nel relativo registro, la varieta' di riso denominata «Tigre»; Considerato che per la denominazione «Tigre» esisteva gia' un diritto anteriore di uso esclusivo per la commercializzazione di riso a uso alimentare, in capo alla societa' Riso Gallo e che, pertanto, e' necessario variare la denominazione; Vista la nota n. 9097 del 4 maggio 2015, con la quale l'Ente nazionale risi, in qualita' di costitutore, ha chiesto la modifica della denominazione della varieta' sopramenzionata da «Tigre» a «Iarim»; Considerato che la denominazione «Iarim» proposta e' stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 2/2015 e non si sono ricevute osservazioni in merito; Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata; Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta: Articolo unico
La denominazione della varieta' di riso «Tigre», iscritta con decreto ministeriale del 3 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012, e' modificata come indicato nella tabella sotto riportata: ===================================================================== |Codice SIAN| Specie |Attuale denominazione| Nuova denominazione | +===========+===========+=====================+=====================+ | 13189 | Riso | Tigre | Iarim | +-----------+-----------+---------------------+---------------------+
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2015
Il direttore generale: Cacopardi |