Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 agosto 2015
Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Salmerino del Trentino», registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 442 del 21 maggio 2010.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 474/2013 della Commissione del 7 maggio 2013 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Salmerino del Trentino»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;
Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Salmerino del Trentino», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salmerino del Trentino», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 255 del 4 agosto 2015.
I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Salmerino del Trentino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 7 agosto 2015

Il direttore generale: Gatto
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«SALMERINO DEL TRENTINO»
Art. 1.
Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «IGP - Salmerino del Trentino» e' riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.
 

Art. 2.
Descrizione del prodotto

1. Le specie: la «IGP - Salmerino del Trentino» e' attribuita ai pesci salmonidi allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla specie salmerino alpino Salvelinus alpinus L.
2. Caratteristiche morfologiche: all'atto dell'immissione al consumo, i salmerini devono presentare le seguenti caratteristiche: colorazione grigio-verde o bruna, con dorso e fianchi cosparsi di macchiette biancastre, gialle o rosee, prive di alone; pinna dorsale e caudale grigia, le altre arancio con margine anteriore bianco.
L'indice di corposita' (Condition Factor), deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,10 per pesci fino a 400 grammi ed entro 1,20 per pesci oltre i 400 grammi. L'indice di corposita' e' definito come (massa) × 100 / (lunghezza)³, esprimendo la massa in grammi e la lunghezza in centimetri.
3. Caratteristiche chimico-fisiche: la carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne e' bianca o salmonata.
4. Caratteristiche organolettiche: la carne del «Salmerino del Trentino» IGP si presenta soda, tenera, magra e asciutta con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango. Gli off-flavour del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0.9 µg/kg.
 

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della IGP «Salmerino del Trentino» comprende l'intero territorio della provincia autonoma di Trento nonche' il comune di Bagolino in provincia di Brescia.
 

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei macellatori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 

Art. 5.
Metodi di ottenimento

1. Produzione uova, fecondazione ed incubazione: le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, salmerino adulto e le operazioni di macellazione devono avvenire all'interno della zona delimitata.
2. Allevamento: le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.
L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e torrenti compresi nella zona di produzione delimitata. In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) la temperatura media nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 10° C;
b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.
La densita' di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi riportati nella seguente tabella:


=================================================================
| | Densita' massima di |
| Numero ricambi giornalieri dell'acqua |allevamento (in kg/m³) |
+=======================================+=======================+
| Da 2 a 6 | 25 |
+---------------------------------------+-----------------------+
| Da 6 a 10 | 30 |
+---------------------------------------+-----------------------+
| Piu' di 10 | 40 |
+---------------------------------------+-----------------------+

La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e opportunamente certificati secondo la normativa vigente. Per contribuire ad esaltare la qualita' tipica della carne della IGP «Salmerino del Trentino» sono ammesse le seguenti materie prime:
1) cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;
2) semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli;
3) semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;
4) farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;
5) prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli;
6) farina di alghe marine e derivati;
7) prodotti a base di sangue di non ruminanti.
E' inoltre ammessa la somministrazione di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine.
Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.
Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide astaxantina e/o carotenoidi di origine naturale.
Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono essere rispettati - in relazione alla temperatura dell'acqua - i seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:


===================================================================
| | Numero minimo di |
| Temperatura dell'acqua (in °C) | giorni di digiuno |
+=============================================+===================+
| 0 a 5,5 | 6 |
+---------------------------------------------+-------------------+
| Da 5,6 a 8,5 | 5 |
+---------------------------------------------+-------------------+
| Da 8,6 a 12 | 4 |
+---------------------------------------------+-------------------+
| Piu' di 12 | 3 |
+---------------------------------------------+-------------------+

Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a temperatura controllata e comunque inferiore a 12° C.
Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire a temperature comprese tra 0 e +4° C in modo da mantenere le condizioni ottimali di conservazione.
In relazione alla tipologia merceologica, i salmerini vengono eviscerati, filettati e rifilati.
4. Confezionamento: il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata. In relazione alla tipologia merceologica, i salmerini vengono posti in vendita come prodotto fresco: intero, eviscerato, filettato e/o affettato. Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima di 170 g. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 80 g.
 

Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le caratteristiche principali del «Salmerino del Trentino» sono il basso contenuto in grassi, l'indice di corposita' molto ridotto e le caratteristiche gustative della carne dal sapore delicato, con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, priva del retrogusto di fango. Queste qualita' sono influenzate dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche della zona delimitata.
L'elemento principale che determina queste qualita' e' l'acqua abbondante che proviene dai nevai e ghiacciai perenni, con elevato grado di ossigenazione, buona qualita' chimica-fisica-biologica e bassa temperatura media (inferiori a 10° C da novembre a marzo).
Il territorio deriva dalla sovrapposizione di piu' cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico e' essenzialmente montuoso e caratterizzato da valli scavate piu' o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici della zona delimitata.
La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori inferiori rispetto alla media europea, rendendo cosi' le acque estremamente idonee allo sviluppo dei salmerini. I corsi d'acqua che alimentano gli impianti di troticoltura trentina sono caratterizzati da un'ottima qualita' biologica con valori di I.B.E (Indice biotico esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di qualita'.
Alle testate dei bacini idrografici e' infatti frequente la presenza di laghetti di circo di origine glaciale, spesso collocati al di sopra del limite della vegetazione, popolati dai salmerini alpini. Le caratteristiche climatiche dell'ambiente, quali frequenti precipitazioni, spesso nevose nei mesi invernali, e le temperature, fresche anche nel periodo estivo, formano un connubio che rendono unico il prodotto. Le caratteristiche chimico-fisiche di cui all'art. 2 e quelle organolettiche che derivano direttamente da queste, sono parametri non ottenibili dalla troticoltura di pianura o delle aree limitrofe, in quanto solo all'interno della zona si vengono a trovare quelle condizioni geomorfologiche e climatiche che permettono l'ottenimento della IGP «Salmerino del Trentino» con i parametri qualitativi superiori.
I tratti piu' elevati dei torrenti montani (Zona della trota) presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti comportano una crescita lenta. Il lento accrescimento fa si che si impieghino anche fino a 28 mesi per arrivare ad una pezzatura commerciale di 350 g. Questa caratteristica se da un lato penalizza l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta la qualita' delle carni (maggiore consistenza, migliore sapore e minore contenuto in lipidi).
Inoltre, le buone caratteristiche delle acque trentine, rendono difficile lo sviluppo nei fiumi e nei torrenti di microalghe indesiderate e dei loro metaboliti, come la geosmina, che assimilata a livello branchiale e' responsabile del sapore di fango delle carni.
La maggior parte delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilita' idrica ed alla pendenza del terreno, e' realizzata con dislivelli tra una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione naturale dell'acqua e quindi il mantenimento delle condizioni ottimali di crescita e sviluppo.
La vocazione della zona delimitata all'allevamento dei salmerini ha una lunga tradizione che si e' consolidata nel tempo. La pratica dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione, nel 1879, dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, il quale aveva la finalita' di diffondere nella provincia di Trento la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota e salmerino. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Tale tradizione si e' consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei troticoltori trentini, che ha avuto un ruolo importante nel rilancio della pescicoltura provinciale. Attorno all'allevamento dei salmerini, nella zona delimitata si e' stratificato un retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti da oltre un secolo. Le pescicolture della zona si dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da rimonta con particolare riferimento agli avannotti e alle uova embrionate, che sono oggetto di esportazione anche in Paesi extraeuropei.
La denominazione «Salmerino del Trentino» e' in uso ormai consolidato da oltre un decennio e cio' e' dimostrato da fatture, etichette e materiale pubblicitario.
 

Art. 7.
Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura e' «CSQA Certificazioni S.r.l.», via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (Vicenza), tel. 0445/313011, fax 0445/313070.
 

Art. 8.
Etichettatura

Il prodotto e' posto in vendita confezionato.
L'identificazione del prodotto IGP dovra' essere possibile per ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovra' comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione «Indicazione geografica protetta» o la sigla «I.G.P.».
Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresi' figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP.
Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto di produzione.
Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per il «Salmerino del Trentino» deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio il seguente logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la paletta cromatica riportata. In alternativa il logo puo' essere riportato in scala di grigi.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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