Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO |
DECRETO 19 giugno 2015 |
Criteri e modalita' di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015. |
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IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi 34-36, concernenti la disciplina dei tirocini d'orientamento e formativi; Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», e, in particolare, l'art. 2, comma 5-bis, che, al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali, istituisce, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di eta'; Visto che, ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, devono essere definiti i criteri e le modalita' di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»; Visto il decreto 9 luglio 2014 del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2014; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che dispone il rifinanziamento del «Fondo mille giovani per la cultura» previsto dal citato decreto-legge 76 del 2013, con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2015; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini», sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; Ritenuto di confermare per l'anno 2015 i criteri e le modalita' di accesso al Fondo applicati per l'anno 2014, in considerazione della necessita' di proseguire la promozione di attivita' formativa di alto livello nel settore dei beni e delle attivita' culturali; Ritenuto pertanto di impiegare le risorse stanziate dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per tirocini formativi e di orientamento destinati, come avvenuto per il 2014, a 130 giovani particolarmente qualificati; Ritenuto altresi', al fine di attrarre i giovani piu' capaci e meritevoli, di confermare l'importo della indennita' mensile previsto nel 2014 per la partecipazione al programma di tirocini formativi e di orientamento del Fondo «1000 giovani per la cultura» nella misura di 1000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa, come parametrato all'importo delle borse di dottorato nelle universita' italiane; Ritenuto pertanto di attivare i tirocini per il 2015: a) nell'ambito delle attivita' della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, in considerazione della eccezionale rilevanza dei siti; b) nell'ambito delle attivita' dei Poli museali regionali, tenuto conto del ruolo strategico che i musei e le loro attivita', anche a seguito della riforma del Ministero, rivestono nell'ambito di azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; c) per partecipare, anche in considerazione della necessita' di elevare il tasso di internazionalizzazione della promozione e della conoscenza del patrimonio culturale della Nazione, a un progetto di censimento e catalogazione dei beni culturali delle ambasciate italiane; d) nei settori degli archivi e delle biblioteche nell'intero territorio nazionale, in considerazione della opportunita' di promuovere la formazione di nuove risorse specializzate in tali ambiti, favorendo altresi' lo sviluppo di progetti innovativi;
Decreta:
Art. 1
«Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015
1. L'accesso al Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, rifinanziato per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, avviene sulla base dei criteri e delle modalita' individuate dal presente decreto. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito Ministero, promuove tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani fino a ventinove anni di eta', che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attivita' di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, presso: a) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (30 giovani) - bando n. 1; b) i Poli museali regionali presenti sul territorio nazionale (45 giovani) e presso la Direzione generale Musei (5 giovani) - bando n. 2; c) l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato (30 giovani) e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le biblioteche statali (20 giovani) - bando n. 3. |
| Art. 2
Requisiti di ammissione alla selezione
1. Per accedere alla selezione e' richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110 in una delle seguenti discipline o in discipline ad esse equipollenti in base alla normativa vigente: a) per i 30 tirocini presso la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (bando n. 1): archeologia; architettura; archivistica e biblioteconomia; geologia; ingegneria ambientale; ingegneria civile; ingegneria informatica; scienza e tecnologia per i beni culturali; scienze forestali e ambientali; altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di patologia del libro, nonche' della Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato; b) per i 50 tirocini presso i Poli museali regionali e presso la Direzione generale Musei (bando n. 2): archeologia; architettura; beni culturali; economia; economia e gestione dei beni culturali; giurisprudenza; ingegneria; scienza e tecnologia per i beni culturali; storia dell'arte; tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale di patologia del libro; c) per i 50 tirocini presso l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le biblioteche statali (bando n. 3): archivistica e biblioteconomia; altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato. 2. E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. |
| Art. 3
Bandi di selezione e presentazione delle domande
1. Il bando di selezione n. 1 e' pubblicato a cura della Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e della struttura presso cui avranno luogo i tirocini. Il bando e' corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalla struttura ospitante, trasmessi alla Direzione generale Organizzazione del Ministero entro 20 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Il bando di selezione n. 2 e' pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a cura della Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Il progetto formativo per i 5 tirocini destinati al censimento e alla catalogazione dei beni culturali delle ambasciate italiane e' predisposto dalla Direzione generale Musei. Con riferimento ai 45 tirocini nel settore dei musei, al fine di individuare le sedi presso le quali far svolgere la attivita' formativa, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale i Poli museali regionali presentano i relativi progetti formativi alla Direzione generale Musei, che li valuta e seleziona, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, al fine di predisporre un'offerta formativa di alta qualita' e distribuita sul territorio nazionale. L'offerta, che indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinati, e' pubblicata unitamente al bando di selezione. 3. Il bando di selezione n. 3 e' pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a cura della Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Al fine di individuare le sedi presso le quali far svolgere la relativa attivita' formativa, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le biblioteche statali interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture presentano i relativi progetti formativi, rispettivamente alla Direzione generale Archivi e alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. I progetti sono valutati e selezionati dalla Direzione generale competente, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, al fine di predisporre un'offerta formativa di alta qualita' e distribuita sul territorio nazionale. L'offerta, che indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinati, e' pubblicata unitamente al bando di selezione. 4. I bandi di selezione fissano la data e il luogo dello svolgimento dei colloqui di selezione e disciplinano le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione. 5. Le domande di partecipazione devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. I candidati possono indicare un ordine di preferenza tra un massimo di 3 sedi indicate nell'offerta formativa; resta fermo che, al fine di attivare tutti i tirocini messi a bando, le Direzioni generali competenti puo' distribuire i giovani tirocinanti tra le diverse strutture. |
| Art. 4
Procedura selettiva
1. La selezione avviene per titoli e colloquio. 2. I seguenti titoli, con i relativi punteggi, sono considerati valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti: a) laurea: 110 e lode - punti 14; 110 - punti 12; 109 - punti 10; 108 - punti 8; 107 - punti 4; 106 - punti 2; b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto della selezione: fino a 20 punti; c) titolo di dottore di ricerca nelle materie oggetto della selezione: 30 punti; d) diplomi rilasciati dalle scuole operanti presso gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo: fino a 20 punti; e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei beni e delle attivita' culturali: fino a 20 punti; f) pubblicazioni: fino a 20 punti. I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione. 3. Sono ammessi alla fase successiva i candidati che hanno conseguito il punteggio piu' elevato, in un numero pari al triplo del contingente previsto da ciascun bando; sono altresi' ammessi alla seconda fase tutti i candidati che si collocano a parita' di punteggio per titoli nell'ultimo posto utile in ciascuna graduatoria. 4. I candidati di cui alle graduatorie del precedente comma sono ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le conoscenze e competenze con riguardo alle attivita' oggetto dello specifico progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti. 5. Al termine della procedura di selezione, i candidati che, in base alla somma del punteggio derivante dai titoli e del punteggio conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in relazione al contingente previsto da ciascun avviso di selezione, sono ammessi al tirocinio. A parita' di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato anagraficamente piu' giovane. 6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro 45 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande. La Direzione generale Organizzazione del Ministero, ufficio responsabile del procedimento, accertata la regolarita' delle procedure, approva le graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria e' pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. |
| Art. 5
Prerequisiti
1. La selezione dei tirocinanti e' effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti: a) limite di eta' di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero stato di familiare di cittadini comunitari non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria; c) assenza di precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle attivita' da svolgere nell'ambito dei tirocini formativi di cui all'art. 1 del presente decreto; d) titolo di studio e votazione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto; e) almeno un titolo di studio - tra quelli indicati all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) - conseguito entro i 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando. |
| Art. 6
Commissioni giudicatrici
1. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati alla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (bando n. 1) e' composta: a) dal Soprintendente speciale per Pompei, Ercolano e Stabia o suo delegato, individuato tra i funzionari della Soprintendenza; b) dal Soprintendente archeologia Campania o suo delegato, individuato tra i funzionari della Soprintendenza; c) dal direttore dell'Archivio di Stato di Napoli o suo delegato, individuato tra i funzionari dell'Archivio di Stato; d) da due funzionari della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, individuati dal Soprintendente. 2. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati ai Poli museali regionali e alla Direzione generale Musei (bando n. 2) e' composta: a) dal Direttore generale Musei o suo delegato, individuato tra i dirigenti della stessa Direzione generale; b) dal Direttore generale Educazione e ricerca o suo delegato, individuato tra i dirigenti della stessa Direzione generale; c) dal componente del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura designato dal CUN; d) da due funzionari della Direzione generale Musei, individuati dal direttore generale. 3. La commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati all'Archivio centrale dello Stato, all'Istituto centrale per gli Archivi, alle soprintendenze archivistiche, agli archivi di Stato e alle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze (bando n. 3) e' composta: a) dal direttore generale Biblioteche e istituti culturali, o suo delegato, individuato tra i dirigenti degli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale; b) dal direttore generale Archivi o suo delegato, individuato tra i dirigenti degli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale; c) dal componente del comitato tecnico-scientifico per gli archivi designato dal CUN; d) da un funzionario della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali individuato dal Direttore generale; e) da un funzionario della Direzione generale Archivi individuato dal direttore generale. 4. La partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' di alcun tipo. |
| Art. 7
Condizioni di svolgimento del tirocinio
1. La durata dei tirocini e' di sei mesi. 2. Ai tirocinanti e' corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennita' mensile di importo pari a 1000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa. 3. Alla conclusione del programma formativo, e' rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine, un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione. Il rilascio dell'attestato di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 4. I tirocinanti non possono ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione dell'Istituto ospitante, ne' sostituire il personale del medesimo Istituto nei periodi di malattia, maternita' o ferie. L'ammissione al tirocinio non da' luogo alla costituzione in alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e i percorsi formativi, possono essere stipulati accordi con Enti pubblici territoriali, nonche' con le Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonche' con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale. |
| Art. 8
Normativa applicabile
1. Per quanto non disposto dal presente decreto, trova applicazione, anche con riferimento alle garanzie assicurative, quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini» approvate con l'accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 2. Le risorse finanziarie, necessarie per la promozione dei tirocini di formazione e orientamento indicati all'art. 1, non possono superare i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Le risorse finanziarie possono essere incrementate anche sulla base degli apporti dei soggetti aderenti agli accordi di cui al comma 5 dell'art. 7 del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 19 giugno 2015
Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro n. 3193 |
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