Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 luglio 2015
Scioglimento della «Soccorso assistenza Lombardia Societa' cooperativa sociale Onlus», in Milano e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria ministeriale - conclusasi il 10 novembre 2014 - relative alla societa' cooperativa sociale sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate, soprattutto con riferimento a quanto riportato nelle Conclusioni del Verbale ispettivo al punto 55, secondo cui la cooperativa SAL - aderente alla Confederazione Cooperative Italiane - «non persegue gli scopi mutualistici per i quali e' stata costituita in quanto svolge in concreto attivita' amministrativa attraverso le prestazioni lavorative di soli lavoratori terzi non soci» ed «e' un sodalizio che sin dalla sua costituzione non adotta i principi informativi della societa' cooperativa: scambio mutualistico, parita' di trattamento dei soci, porta aperta. Pertanto si propone lo scioglimento per atto dell'autorita' della societa' SAL in quanto non poteva assumere la forma giuridica della "societa' cooperativa"»;
Tenuto conto delle osservazioni al verbale ispettivo, nota prot. n. 0209493 del 26 novembre 2014, formalizzate dal Presidente della cooperativa circa i punti 1 e 2 del Verbale ispettivo;
Ritenuto di non poter accogliere le suddette osservazioni prodotte in ordine alla natura cooperativa dell'ente, in quanto la forma della societa' cooperativa sociale ex legge 8 novembre 1991, n. 381 postula necessariamente la presenza di soci, oltre i quali, ai sensi dell'art. 2 della legge citata, «gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente» e che questi ultimi debbano di necessita' essere persone fisiche - e non associazioni di volontariato - in quanto diversamente ritenendo non avrebbe pregio il disposto del successivo somma 3 dello stesso articolo di legge citato, secondo cui: «Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative»;
Considerato che neppure l'ambito applicativo dell'art. 8 della medesima legge n. 381/1991 puo' trovare applicazione nella fattispecie concreta, poiche' la norma riguarda i Consorzi formati almeno per il 70% da cooperative sociali e che svolgano nullo medio attivita' prevista dalle disposizioni della legge richiamata, non dovendosi limitare pertanto alla mera prestazione di servizi amministrativi in favore degli associati;
Considerata la circostanza per cui, come affermato dalla medesima SAL, la cooperativa svolga una funzione di disintermediazione contrattuale e destini gli utili alle Organizzazioni Associate costituisce piena ammissione del carattere del tutto strumentale che la SAL fa del modello societario cooperativo;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione - il 10 giugno 2015, nota prot. n. 0087496 - dell'avvio del procedimento, e che il legale rappresentante ha formulato osservazioni e controdeduzioni, oltre il termine assegnato, richiamando esclusivamente quelle gia' prodotte nei confronti del verbale ispettivo, quindi gia' precedentemente valutate dall'amministrazione nei termini di cui sopra;
Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 21 luglio 2015, unanimemente favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore - ivi pertanto incluso il rappresentante della Associazione cui l'ente aderisce - richiamando integralmente le argomentazioni fatte proprie dalla Amministrazione secondo cui l'ente non poteva assumere la forma giuridica della societa' cooperativa e non e' in grado di raggiungere lo scopo mutualistico in quanto si avvale solo del lavoro di terzi e non dei soci;
Ritenuta pertanto, ad esito dell'istruttoria condotta dall'Amministrazione in conformita' alle disposizioni di legge in materia, la necessita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Tenuto conto della circostanza per cui l'ente attualmente risulta svolgere attivita' di supporto amministrativo, gestionale e formativo dei soggetti assegnatari del servizio emergenza sanitaria nella regione Lombardia;
Ritenuta pertanto la necessita' di disporre la prosecuzione temporanea delle attivita' della cooperativa per il periodo di 90 giorni, al fine di salvaguardare la continuita' del servizio emergenza sanitaria, ferma ogni successiva determinazione sulla base di specifica e motivata istanza del commissario liquidatore;
Considerate le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente ai fini dell'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Soccorso Assistenza Lombardia Societa' Cooperativa Sociale Onlus» con sede in Milano (codice fiscale 07592240969), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominata commissario liquidatore:
la dott.ssa Selene Zaniboni, nata a Mantova il 16 aprile 1980, (codice fiscale: ZNBSLN80D56E897K), domiciliata in Mantova, Piazza 80° Fanteria n. 6, cap 46100. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.
 
Art. 3

E' disposto l'esercizio provvisorio delle attivita' della cooperativa sociale «Soccorso Assistenza Lombardia Societa' Cooperativa Sociale onlus» con sede in Milano, per il periodo di 90 giorni dalla data del presente decreto.
Il commissario liquidatore adottera', nel rispetto delle limitazioni imposte dalla legge alle societa' in liquidazione ed in coordinamento con le istituzioni competenti, ogni iniziativa utile ad evitare disfunzioni nello svolgimento del servizio emergenza sanitaria nella Regione Lombardia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 31 luglio 2015

Il Direttore generale: Moleti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone