Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2015 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83
Testo del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2015), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Finanza interinale

1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola "autorizzato" sono aggiunte le seguenti: ", anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, (( commi secondo e terzo" ));
b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessita' relative all'esercizio dell'attivita' aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e' in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalita' i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.";
c) al terzo comma, dopo la parola "ipoteca" sono aggiunte le seguenti: "o a cedere crediti";
(( c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma del presente articolo" )).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 182-quinquies del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 182-quinquies. (Disposizioni in tema di
finanziamento e di continuita' aziendale nel concordato
preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti)
Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo
161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato
preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis,
primo comma, o una proposta di accordo ai sensi
dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al
tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito
della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo
e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a
contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi
dell'articolo 111, se un professionista designato dal
debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), verificato il complessivo
fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione,
attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla
migliore soddisfazione dei creditori.
L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare
anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed
entita', e non ancora oggetto di trattative.
Il debitore che presenta una domanda di ammissione al
concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto
comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161,
secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di
un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di
accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo'
chiedere al tribunale di essere autorizzato in via
d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi
dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessita' relative
all'esercizio dell'attivita' aziendale fino alla scadenza
del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo
161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui
all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del
termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il
ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti,
che il debitore non e' in grado di reperire altrimenti tali
finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti,
deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile
all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni
sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione,
sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del
caso, sentiti senza formalita' i principali creditori,
decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro
dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento di
linee di credito autoliquidanti in essere al momento del
deposito della domanda.
Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere
pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi
finanziamenti.
Il debitore che presenta domanda di ammissione al
concordato preventivo con continuita' aziendale, anche ai
sensi dell'articolo 161, sesto comma, puo' chiedere al
tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso
sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per
prestazioni di beni o servizi, se un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali
per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali
ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
L'attestazione del professionista non e' necessaria per
pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di
nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore
senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione
postergato alla soddisfazione dei creditori.
Il debitore che presenta una domanda di omologazione di
un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di
accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo'
chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza
dei presupposti di cui al quinto comma del presente
articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni
di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non
sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo
67.".
 
Art. 2
Offerte concorrenti

1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto il seguente:
(( «Art. 163-bis (Offerte concorrenti). - Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto gia' individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalita' del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni )).
Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalita' di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilita', i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalita' di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicita' del decreto. (( Con il medesimo decreto e' in ogni caso disposta la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed e' stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere )).
L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformita' a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.
Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate piu' offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puo' avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo e' liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformita' all'esito della gara.
La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonche' all'affitto di azienda o di uno o piu' rami di azienda.».
2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita con la seguente: "Cessioni";
b) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita."
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 182 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
"Art. 182. (Cessioni)
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non
dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di
omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o
cinque creditori per assistere alla liquidazione e
determina le altre modalita' della liquidazione. In tal
caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la
pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del
codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la
stessa deve essere eseguita.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37,
38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40
e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri
del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili
e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le
cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
rapporti giuridici individuali in blocco devono essere
autorizzate dal comitato dei creditori.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti
legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda
di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli
articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e
dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono
effettuati su ordine del giudice, salvo diversa
disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli
atti a questa successivi.
Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo
e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore,
che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina.
Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica
certificata altra copia del rapporto al commissario
giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a
norma dell'articolo 171, secondo comma.".
 
Art. 3
Proposte concorrenti

1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola "procedura" sono aggiunte le seguenti: "e proposte concorrenti";
b) al secondo comma, numero 2), la parola "trenta" e' sostituita con la seguente "centoventi";
c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne siano.
(( Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari )). La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.".
2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.
La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis".
3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, primo periodo, la parola: "dieci" e' sostituita con la seguente: "quarantacinque";
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.".
4. All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole "e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.";
b) il secondo comma e' soppresso;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.";
d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.".
5. All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Quando sono poste al voto piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parita', prevale quella del debitore o, in caso di parita' fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire (( il proprio voto )) con le modalita' previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.";
b) al quarto comma, dopo le parole "quarto grado," sono aggiunte le seguenti: "la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche'".
(( 5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi" ));
6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o piu' creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo' attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori puo' denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale puo' chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, puo' revocare l'organo amministrativo, se si tratta di societa', e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, (( ivi inclusi )), qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando e' stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 163, 165, 172,
175, 177, 181 e 185 del citato regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, cosi' come modificati dalle presente legge:
"Art. 163. (Ammissione alla procedura e proposte
concorrenti)
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma
dell'articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non
soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di
concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione
delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il
tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre
centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce
il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici
giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento
delle spese che si presumono necessarie per l'intera
procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al
20 per cento di tali spese, che sia determinata dal
giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano
investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo
comma;
4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al
commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica
o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173,
primo comma.
Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti
successivi alla presentazione della domanda di cui
all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento
dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale
depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma,
lettera a), possono presentare una proposta concorrente di
concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta
giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del
computo della percentuale del dieci per cento, non si
considerano i crediti della societa' che controlla la
societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e
di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di
cui al comma terzo dell'articolo 161 puo' essere limitata
alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano
gia' oggetto di verifica da parte del commissario
giudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne siano.
Le proposte di concordato concorrenti non sono
ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161,
terzo comma, il professionista attesta che la proposta di
concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il
quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari
o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui
all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento
dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo'
prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la
forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con
esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
I creditori che presentano una proposta di concordato
concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se
collocati in una autonoma classe.
Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi
di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori
ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere
sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
"Art. 165. (Commissario giudiziale)
Il commissario giudiziale e', per quanto attiene
all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36,
37, 38 e 39.
Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne
fanno richiesta, valutata la congruita' della richiesta
medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di
riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di
proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili
e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra
informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si
applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo,
ultimo periodo.
La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in
caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di
informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi
dell'articolo 163-bis.
Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al
pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini
delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene
a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni."
"Art. 172. (Operazioni e relazione del commissario)
Il commissario giudiziale redige l'inventario del
patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata
sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore,
sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai
creditori, e la deposita in cancelleria almeno
quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori.
Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica
certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.Nella
relazione il commissario deve illustrare le utilita' che,
in caso di fallimento, possono essere apportate dalle
azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che
potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
Qualora nel termine di cui al quarto comma
dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il
commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con
relazione integrativa da depositare in cancelleria e
comunicare ai creditori, con le modalita' di cui
all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima
dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa
contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra
tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato,
ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere
modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei
creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta
qualora emergano informazioni che i creditori devono
conoscere ai fini dell'espressione del voto.
Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare
uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni."
"Art. 175. (Discussione della proposta di concordato)
Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale
illustra la sua relazione e le proposte definitive del
debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai
sensi dell'articolo 163, comma quarto.
Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali
non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di
concordato e sollevare contestazioni sui crediti
concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le
quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali
proposte concorrenti.
Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a
sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice
gli opportuni chiarimenti.
Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le
proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo,
per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.".
"Art. 177. (Maggioranza per l'approvazione del
concordato)
Il concordato e' approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al
voto piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo
175, quinto comma, si considera approvata la proposta che
ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti
ammessi al voto; in caso di parita', prevale quella del
debitore o, in caso di parita' fra proposte di creditori,
quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte
concorrenti poste al voto sia stata approvata con le
maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente
comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro
trenta giorni dal termine di cui al quarto comma
dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha
conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al
voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori
e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti
giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto
con le modalita' previste dal predetto articolo. In ogni
caso si applicano il primo e secondo periodo del presente
comma.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta
di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno
diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al
diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte
alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160,
la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai
chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze
il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al
quarto grado, la societa' che controlla la societa'
debitrice, le societa' da questa controllate e quelle
sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o
aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta di concordato."
"Art. 181. (Chiusura della procedura)
La procedura di concordato preventivo si chiude con il
decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180.
L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi
dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161;
il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal
tribunale di sessanta giorni."
"Art. 185. (Esecuzione del concordato)
Dopo l'omologazione del concordato, il commissario
giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalita'
stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve
riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare
pregiudizio ai creditori.
Si applica il secondo comma dell'art. 136.
Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a
dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da
uno o piu' creditori, qualora sia stata approvata e
omologata.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il
debitore non sta provvedendo al compimento degli atti
necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta
ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al
tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo'
attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a
provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
questo richiesti.
Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato
approvata e omologata dai creditori puo' denunziare al
tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore,
mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al
commissario giudiziale, con il quale puo' chiedere al
tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento
degli atti a questo richiesti.
Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il
tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il
commissario giudiziale, puo' revocare l'organo
amministrativo, se si tratta di societa', e nominare un
amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo
incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto
necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi
inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del
capitale sociale del debitore, la convocazione
dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la
delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto
nella stessa. Quando e' stato nominato il liquidatore a
norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore
giudiziario possono essere a lui attribuiti.".
 
(( Art. 4

Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di
adesione alla stessa

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 160 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis";
b) all'articolo 161:
1) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: "adempimento della proposta" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore";
2) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al pubblico ministero e' trasmessa altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonche' copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.";
c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie";
d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni";
e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve illustrare le utilita' che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.";
f) all'articolo 178, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale" ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 160, 161 e 178 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' come
modificati dalle presente legge:
"Art. 160. (Presupposti per l'ammissione alla
procedura)
L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo'
proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base
di un piano che puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote,
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri
strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o
societa' da questi partecipate o da costituire nel corso
della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad
essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti
a classi diverse.
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione indicato nella relazione giurata di un
professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di
alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza.
In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare
il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare
dei crediti chirografari. La disposizione di cui al
presente comma non si applica al concordato con continuita'
aziendale di cui all'articolo 186-bis."
"Art. 161. (Domanda di concordato)
La domanda per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso
non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e
l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali
su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta; in
ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita'
specificamente individuata ed economicamente valutabile che
il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d),
che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo. Analoga relazione deve
essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della
proposta o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma
del secondo e del terzo comma, nonche' copia della
relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo
172.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori
con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di
presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal
giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non
oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
e con conservazione sino all'omologazione degli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda
ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza,
si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con
decreto motivato che fissa il termine di cui al primo
periodo, il tribunale puo' nominare il commissario
giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si
applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario
giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in
essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve
riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del
procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la
sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto,
dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore con contestuale sentenza
reclamabile a norma dell'articolo 18.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e
deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso
termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano,
che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno
mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se
nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del
cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando
risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e'
manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il
debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia
il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma,
primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i
creditori.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile
quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato
altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non
abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo
comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
fallimento il termine di cui al sesto comma del presente
articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni."
"Art. 178. (Adesioni alla proposta di concordato)
Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono
inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con
l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei
rispettivi crediti. E' altresi' inserita l'indicazione
nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e
dell'ammontare dei loro crediti.
Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice
delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte
le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal
giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni,
dandone comunicazione agli assenti.
I creditori che non hanno esercitato il voto possono
far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per
telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi
alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono
annotate dal cancelliere in calce al verbale.".
 
Art. 5
Requisiti per la nomina a curatore

1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al secondo comma, le parole: "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse" ));
b) dopo il (( secondo comma )), sono aggiunti i seguenti:
(( "Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma )).
E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.".
2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' come modificato dalle
presente legge:
"Art. 28. (Requisiti per la nomina a curatore)
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti
b) studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' per
azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
purche' non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di
interessi con il fallimento. Non puo' altresi' essere
nominato curatore chi abbia svolto la funzione di
commissario giudiziale in relazione a procedura di
concordato per il medesimo debitore, nonche' chi sia unito
in associazione professionale con chi abbia svolto tale
funzione.
Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze
dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto
comma.
E' istituito presso il Ministero della giustizia un
registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti
di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei
liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi'
annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di
omologazione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il
registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e'
accessibile al pubblico.".
 
Art. 6
Programma di liquidazione

1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola "inventario," sono aggiunte le seguenti: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,"; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il mancato rispetto (( del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo )) senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.";
b) al secondo comma, e' aggiunta la seguente lettera: "; f) il termine entro il quale sara' completata la liquidazione dell'attivo.";
c) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non puo' eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli e' tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.";
d) al terzo comma, dopo la parola "curatore" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 107," e dopo la parola "professionisti" sono aggiunte le seguenti: "o societa' specializzate";
e) dopo l'ottavo comma, e' aggiunto il seguente: "Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore."
(( 1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato puo' proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36" ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 104-ter e 64 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' come
modificati dalle presente legge:
"Art. 104-ter. (Programma di liquidazione)
Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario,
e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza
dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un
programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione
del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine
di centottanta giorni di cui al primo periodo senza
giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.
Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di
indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti
per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi
dell'articolo 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare
l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi
dell'articolo 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro
contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie
da esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda,
di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici
individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
f) il termine entro il quale sara' completata la
liquidazione dell'attivo.
Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma
non puo' eccedere due anni dal deposito della sentenza di
fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati
cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un
termine maggiore, egli e' tenuto a motivare specificamente
in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior
termine.
Il curatore, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 107, puo' essere autorizzato dal giudice
delegato ad affidare ad altri professionisti o societa'
specializzate alcune incombenze della procedura di
liquidazione dell'attivo.
Il comitato dei creditori puo' proporre al curatore
modifiche al programma presentato.
Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare,
con le modalita' di cui ai commi primo, secondo e terzo, un
supplemento del piano di liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il curatore
puo' procedere alla liquidazione di beni, previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato
dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo
puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a
liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione
appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il
curatore ne da' comunicazione ai creditori i quali, in
deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare
azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella
disponibilita' del debitore.
Il programma approvato e' comunicato al giudice
delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso
conformi.
Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma
di liquidazione senza giustificato motivo e' giusta causa
di revoca del curatore."
"Art. 64. (Atti a titolo gratuito)
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se
compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito,
esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento
di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in
quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del
donante.
I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono
acquisiti al patrimonio del fallimento mediante
trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel
caso di cui al presente articolo ogni interessato puo'
proporre reclamo avverso la trascrizione a norma
dell'articolo 36.".
 
Art. 7
Chiusura della procedura di fallimento

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 39, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.";
0b) all'articolo 43 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui e' parte un fallimento e alla loro durata, nonche' le disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia" ))
;
a) all'articolo 118, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non e' impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore puo' mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore puo' chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.;
b) all'articolo 120 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.".
(( b-bis) all'articolo 169 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo" ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 39, 43, 118, 120 e
169 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi'
come modificati dalle presente legge:
"Art. 39. (Compenso del curatore)
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il
fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad
istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto
a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le
norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
La liquidazione del compenso e' fatto dopo
l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo
l'esecuzione del concordato. E' in facolta' del tribunale
di accordare al curatore acconti sul compenso per
giustificati motivi.
Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il
compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita'
ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura,
salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano
giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale
deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di
ripartizione parziale.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale,
puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di
spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo
divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione di
cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio
dell'azione penale."
"Art. 43. (Rapporti processuali)
Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti
di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento
sta in giudizio il curatore.
Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le
questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di
bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla
legge.
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del
processo.
Le controversie in cui e' parte un fallimento sono
trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette
annualmente al presidente della corte di appello i dati
relativi al numero di procedimenti in cui e' parte un
fallimento e alla loro durata, nonche' le disposizioni
adottate per la finalita' di cui al periodo precedente. Il
presidente della corte di appello ne da' atto nella
relazione sull'amministrazione della giustizia."
"Art. 118. (Casi di chiusura)
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il
caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa
di fallimento non sono state proposte domande di ammissione
al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione
finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori
raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o
questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i
debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale
dell'attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la
sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in
parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili
e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere
accertata con la relazione o con i successivi rapporti
riepilogativi di cui all'articolo 33.
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si
tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la
cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della
procedura di fallimento della societa' nei casi di cui ai
numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura
estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei
confronti del socio non sia stata aperta una procedura di
fallimento come imprenditore individuale. La chiusura della
procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non e'
impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il
curatore puo' mantenere la legittimazione processuale,
anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi
dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le
rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal
giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed
eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche' le
somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in
giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto
previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura
della procedura di fallimento, le somme ricevute dal
curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli
eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto
di riparto supplementare fra i creditori secondo le
modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui
all'articolo 119. In relazione alle eventuali
sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si
fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla
conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di
riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione
di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore puo'
chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto
che lo ha determinato."
"Art. 120. (Effetti della chiusura)
Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul
patrimonio del fallito e le conseguenti incapacita'
personali e decadono gli organi preposti al fallimento.
Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di
diritti derivanti dal fallimento non possono essere
proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle
azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei
loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto
previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito e'
stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli
effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura
civile.
Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai
sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e
seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in
carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso
i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi
medesimi."
"Art. 169. (Norme applicabili)
Si applicano, con riferimento alla data di
presentazione della domanda di concordato, le disposizioni
degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al
fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo."
 
Art. 8
Contratti pendenti

1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole "in corso di esecuzione" sono sostituite dalla seguente: "pendenti";
b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente puo' chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai (( contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti )) alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore puo' essere autorizzata la sospensione del contratto per non piu' di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.";
c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'(( articolo 161" ));
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato.".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 169-bis del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 169-bis. (Contratti pendenti)
Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o
successivamente puo' chiedere che il Tribunale o, dopo il
decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto
motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra,
sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai
contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti di
esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su
richiesta del debitore puo' essere autorizzata la
sospensione del contratto per non piu' di sessanta giorni,
prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la
sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione
del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.
In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo
equivalente al risarcimento del danno conseguente al
mancato adempimento. Tale credito e' soddisfatto come
credito anteriore al concordato, ferma restando la
prededuzione del credito conseguente ad eventuali
prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli
accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della
domanda ai sensi dell'articolo 161.
Lo scioglimento del contratto non si estende alla
clausola compromissoria in esso contenuta.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro subordinato nonche' ai contratti di cui
agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma.
In caso di scioglimento del contratto di locazione
finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del
bene ed e' tenuto a versare al debitore l'eventuale
differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o
da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di
mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La
somma versata al debitore a norma del periodo precedente e'
acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far
valere verso il debitore un credito determinato nella
differenza tra il credito vantato alla data del deposito
della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del
bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al
concordato."
 
Art. 9
Crisi d'impresa con prevalente indebitamento
verso intermediari finanziari

1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto il seguente:
«Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione (( con intermediari finanziari )) e convenzione di moratoria). - Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, e' integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis puo' individuare una o piu' categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore puo' chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria.
Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.
Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari gia' previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento(( , avvalendosi ove occorra di un ausiliario, )) che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:
a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Quando fra l'impresa debitrice e una o piu' banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o piu' banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, (( la convenzione di moratoria )), in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneita' della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.
Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla (( relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67 )), terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario puo' chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti (( possono essere imposti )) l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
(( La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.» )).
 
Art. 10
Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari e convenzione di moratoria

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 236:
1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»;
2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria»;
3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;
b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole «182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 236 e 236-bis del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificati
alla presente legge::
"Art. 236. (Concordato preventivo e, accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione
di moratoria e amministrazione controllata)
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni
l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla
procedura di concordato preventivo o di ottenere
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari o il consenso degli intermediari
finanziari alla sottoscrizione della convenzione di
moratoria di amministrazione controllata, siasi attribuito
attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla
formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in
tutto o in parte inesistenti.
Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione
controllata, si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
di societa';
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori
dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario
del concordato preventivo o dell'amministrazione
controllata;
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
Nel caso di accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si
applicano le disposizioni previste dal secondo comma,
numeri 1), 2) e 4)."
"Art. 236-bis. (Falso in attestazioni e relazioni)
Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di
cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo
comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone
informazioni false ovvero omette di riferire informazioni
rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni
e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un
ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e'
aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena
e' aumentata fino alla meta'."
 
Art. 11
Rateizzazione del prezzo

1. All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile." In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 107. (Modalita' delle vendite)
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in
essere in esecuzione del programma di liquidazione sono
effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche
avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime
effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da
parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme
di pubblicita', la massima informazione e partecipazione
degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione
possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo
periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo
comma, secondo periodo, del codice di procedura civile." In
ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e
partecipazione degli interessati, il curatore effettua la
pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del
codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima
dell'inizio della procedura competitiva.
Il curatore puo' prevedere nel programma di
liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e
mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato
secondo le disposizioni del codice di procedura civile in
quanto compatibili.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei
pubblici registri, prima del completamento delle operazioni
di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte
del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque
muniti di privilegio.
Il curatore puo' sospendere la vendita ove pervenga
offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo
non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il
giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando
in cancelleria la relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono
pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizione del codice di
procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il
giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita'
dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo
51.
Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilita' e
professionalita' dei soggetti specializzati e degli
operatori esperti dei quali il curatore puo' avvalersi ai
sensi del primo comma, nonche' i mezzi di pubblicita' e
trasparenza delle operazioni di vendita."
 
Art. 12
Modifiche al codice civile

1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 e' inserita la seguente Sezione:
Sezione I-bis
Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito
«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito). - Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonche' la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.».
 
Art. 13
Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 480, secondo comma, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «Il precetto deve altresi' contenere l'avvertimento che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.»;
b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche".»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
(( «Anche su istanza )) del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice puo' disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore.»;
c) all'articolo 495, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.»;
(( c-bis) all'articolo 495, il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma" ))

d) all'articolo 497, primo comma, la parola «novanta» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
(( d-bis) all'articolo 521-bis:
1) al primo comma, le parole: "Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue" sono sostituite dalle seguenti: "Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi puo' essere eseguito anche" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, in mancanza, a quello piu' vicino";
2) al quarto comma, dopo le parole: "accertano la circolazione dei beni pignorati" sono inserite le seguenti: "o comunque li rinvengono" e le parole: "autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e' compreso il" sono sostituite dalle seguenti: "piu' vicino al";
3) dopo il sesto comma e' inserito il seguente:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice" ))
;
e) all'articolo 530:
1) al settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»;
f) all'articolo 532:
1) al primo comma, le parole: "puo' disporre" sono sostituite dalla parola: "dispone", e dopo le parole: "di competenza" sono inserite le seguenti: "iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice";
2) al secondo comma, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice fissa altresi' il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.";
g) l'articolo 533, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
«Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attivita' specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. (( In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicita' disposta dal giudice.» ));
h) all'articolo 534-bis le parole: "puo', sentiti gli interessati, delegare" sono sostituite dalla parola: "delega";
i) all'articolo 534-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, primo periodo, la parola: "puo'" e' sostituita dalle seguenti: "o il commissionario possono";
2) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "del professionista" sono inserite le seguenti: "o del commissionario";
3) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Contro il provvedimento del giudice e' ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.";
l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio.»;
m) all'articolo 546, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»;
(( m-bis) all'articolo 548:
1) al primo comma, dopo le parole: "di assegnazione" sono inserite le seguenti: "se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo";
2) al secondo comma, le parole: ", primo comma," sono soppresse;
m-ter) all'articolo 549, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non e' possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo." ))
;
n) all'articolo 567:
1) al secondo comma, la parola «centoventi» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
o) l'articolo 568 e' sostituito dal seguente:
«Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). - Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile e' determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.
Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonche' per le eventuali spese condominiali insolute.»;
p) all'articolo 569:
1) al primo comma, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quindici", e le parole da: "convocandolo" sino a: "il giuramento" sono sostituite dalle seguenti: "che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione", e la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "novanta";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, (( l'offerta minima, )) il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalita' del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.»;
q) all'articolo 571, secondo comma, le parole da: "al prezzo determinato" alle parole: "articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: "di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza";
r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Se l'offerta e' pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa e' senz'altro accolta.
Se il prezzo offerto e' inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice puo' far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilita' di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.";
s) all'articolo 573:
1) al primo comma, dopo la parola: "invita" sono inserite le seguenti: "in ogni caso";
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: (( "Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima e' inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione." ));
3) (( sono aggiunti, in fine, i seguenti commi )): "Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entita' del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonche' di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.
(( Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma e' inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588." ));
t) all'articolo 574, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione puo' autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, societa' assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione e' rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonche' del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.»;
u) all'articolo 587, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate gia' versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresi' all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.";
v) all'articolo 588, primo comma, le parole: "dell'incanto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'udienza fissata per la vendita" e sono soppresse le parole: "all'incanto" e "per mancanza di offerte";
z) all'articolo 589, primo comma, le parole: "determinato a norma dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: "base stabilito per l'esperimento di vendita per cui e' presentata.";
aa) all'articolo 590, primo comma, le parole "all'incanto" sono soppresse";
bb) all'articolo 591:
1) alla rubrica la parola "nuovo" e' soppressa;
2) al primo comma, la parola "nuovo" e' soppressa e dopo la parola "incanto" sono aggiunte le seguenti: ", sempre che ritenga che la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568";
3) secondo comma, le parole da "di un quarto" sino a "precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente fino al limite di un quarto";
4) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.";
cc) all'articolo 591-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: "il giudice dell'esecuzione," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto al secondo comma," le parole: "puo', sentiti gli interessati, delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega";
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.";
3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1) la parola: "terzo" e' sostituita dalla seguente: "primo";
b) al punto 7, dopo le parole: "articolo 590" sono inserite le seguenti: "e 591, terzo comma";
4) e', in fine, aggiunto, il seguente comma: "Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.";
(( cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Contro il provvedimento del giudice e' ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.";
cc-ter) l'articolo 614-bis e' sostituito dal seguente titolo:
«TITOLO IV-bis - DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA
Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.»;
dd) all'articolo 615, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il diritto della parte istante e' contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.";
ee) dopo l'articolo 631 e' inserito il seguente:
«Art. 631-bis (Omessa pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche). - Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non e' effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicita' sul portale non e' stata effettuata perche' i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.»;
ff) all'articolo 492-bis:
1) al primo comma:
a) la parola "procedente" e' soppressa;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'istanza non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto".
2) al secondo comma, al primo periodo, le parole: "o alle quali le stesse possono accedere" e le parole: "nel pubblico registro automobilistico" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e' consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento."
2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016 ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 480, 490, 492-bis,
495, 497, 521-bis, 530, 532, 533, 534-bis, 534-ter, 545,
546, 548, 549, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 587, 588,
589, 590, 591, 591-bis, 591-ter e 615 del codice di
procedura civile, cosi' come modificati dalla presente
legge:
"Art. 480. Forma del precetto
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine
non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui
all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procedera' a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullita'
l'indicazione delle parti, della data di notificazione del
titolo esecutivo, se questa e' fatta separatamente, o la
trascrizione integrale del titolo stesso, quando e'
richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale
giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve
certificare di aver riscontrato che la trascrizione
corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto
deve altresi' contenere l'avvertimento che il debitore
puo', con l'ausilio di un organismo di composizione della
crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre
rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo
con i creditori un accordo di composizione della crisi o
proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel
comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si
propongono davanti al giudice del luogo in cui e' stato
notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno
presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma
dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a
norma degli articoli 137 e seguenti."
"Art. 490. Pubblicita' degli avvisi.
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia
data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati,
che possono interessare il pubblico, deve essere inserito
sul portale del Ministero della giustizia in un'area
pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche".
In caso di espropriazione di beni mobili registrati,
per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili,
lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del
giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del
presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per
la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Anche su istanza del creditore procedente o dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice
puo' disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani
di informazione locali aventi maggiore diffusione nella
zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di
informazione nazionali o che sia divulgato con le forme
della pubblicita' commerciale. Sono equiparati ai
quotidiani, i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti
al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi
caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
che garantiscono la maggior diffusione nella zona
interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del
debitore."
"Art. 492-bis. Ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare.
Su istanza del creditore, il presidente del tribunale
del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede, verificato il diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la
ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare.
L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del
difensore nonche', ai fini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza
non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine
di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica
dei beni da pignorare prima della notificazione del
precetto.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di
accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui
al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da
lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio
dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni
rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai
rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito
e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a
pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,
anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel
caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e'
consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che
si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i
luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al
secondo comma, intima al debitore di indicare entro
quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che
l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma
dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
debitore o cose di quest'ultimo che sono nella
disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica
d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che
dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
procede, del titolo esecutivo e del precetto,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto
domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al
debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo
comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle
cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo
546. Il verbale di cui al presente comma e' notificato al
terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu'
crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono
nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose
di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto
comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i
beni scelti dal creditore."
"Art. 495. Conversione del pignoramento.
Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a
norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore puo'
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una
somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione,
all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori
intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e
delle spese.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in
cancelleria, a pena di inammissibilita', una somma non
inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e'
stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,
dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere
presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata
con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti
in udienza non oltre trenta giorni dal deposito
dell'istanza di conversione.
Quando le cose pignorate siano costituite da beni
immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza
puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il
debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine
massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del
terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso
convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo
510, al pagamento al creditore pignorante o alla
distribuzione tra i creditori delle somme versate dal
debitore.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo
determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero
ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di
una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme
versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice
dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o
creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone
senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il
giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni
immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano
liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera
somma.
L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di
inammissibilita'."
"Art. 497. Cessazione dell'efficacia del pignoramento.
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo
compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che
sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita."
"Art. 521-bis. Pignoramento e custodia di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi.
Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il
pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi puo'
essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e
successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano
esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale
per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i
diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si
fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il
pignoramento contiene altresi' l'intimazione a consegnare
entro dieci giorni i beni pignorati, nonche' i titoli e i
documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei medesimi,
all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel
territorio del circondario nel quale e' compreso il luogo
in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora
o la sede o, in mancanza, a quello piu' vicino.
Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei
beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le
pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite
giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da'
immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo
posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di
polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o
comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di
circolazione nonche', ove possibile, dei titoli e dei
documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni
pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto
vendite giudiziarie piu' vicino al luogo in cui il bene
pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di
pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici
registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria
del tribunale competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo
esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della
nota di trascrizione. La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a
ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo
esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine
di cui al quinto comma.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 497,
l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve
essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito
da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del
presente articolo ovvero dal deposito da parte di
quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma
dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione
del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
presente capo."
"Art. 530. Provvedimento per l'assegnazione o per
l'autorizzazione della vendita.
Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice
dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle
parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa
l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della
vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute
dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione
dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le
decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione
o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma
dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino
alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione
provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita;
altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma
saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel
termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.
Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento
della cauzione, la presentazione delle offerte, lo
svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi
dell'articolo 532, nonche' il pagamento del prezzo, siano
effettuati con modalita' telematiche, salvo che le stesse
siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per
il sollecito svolgimento della procedura.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre
che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo
490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte o
della data dell'incanto. Il giudice dispone che sia sempre
effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo
comma, nel rispetto del termine di cui al periodo
precedente.
Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma
dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione puo' disporre
che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed
entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo
periodo, e 587, primo comma, secondo periodo. "
"Art. 532. Vendita a mezzo di commissionario.
Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza
incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le
cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite
giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro
soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice,
affinche' proceda alla vendita in qualita' di
commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il
giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore
dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in
relazione alla peculiarita' del bene stesso, fissa il
prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
puo' imporre al commissionario una cauzione. Il giudice
fissa altresi' il numero complessivo, non inferiore a tre,
degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i
relativi ribassi, le modalita' di deposito della somma
ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a
sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il
soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti
in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del
periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a
norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata
del processo esecutivo, anche quando non sussistono i
presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni
di attuazione del presente codice.
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o
di mercato, la vendita non puo' essere fatta a prezzo
inferiore al minimo ivi segnato. "
"Art. 533. Obblighi del commissionario.
Il commissionario assicura agli interessati la
possibilita' di esaminare, anche con modalita' telematiche,
le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data
fissata per l'esperimento di vendita e non puo' consegnare
la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del
prezzo. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le
operazioni di vendita mediante certificato, fattura o
fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve
essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla
vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione
nel suo provvedimento.
Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a
norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario
restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova
dell'attivita' specificamente svolta in relazione alla
tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In
ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicita'
disposta dal giudice.
Il compenso al commissionario e' stabilito dal giudice
dell'esecuzione con decreto. "
"Art. 534-bis. Delega delle operazioni di vendita.
Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo
530,delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo
534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede
preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un
commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del
presente codice, il compimento delle operazioni di vendita
con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti
nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti
sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo
591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della
presente sezione. "
"Art. 534-ter. Ricorso al giudice dell'esecuzione.
Quando, nel corso delle operazioni di vendita,
insorgono difficolta' il professionista delegato o il
commissario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione,
il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati
possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed
avverso gli atti del professionista o del commissario con
ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con
ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita
salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la
sospensione.
Contro il provvedimento del giudice e' ammesso il
reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies."
"Art. 545. Crediti impignorabili.
Non possono essere pignorati i crediti alimentari,
tranne che per cause di alimenti, e sempre con
l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un
giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo
determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese
nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione,
da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai
comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause
indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla
meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni
contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di
indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
di quiescenza, non possono essere pignorate per un
ammontare corrispondente alla misura massima mensile
dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
dal terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
su conto bancario o postale intestato al debitore, possono
essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data
anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
data del pignoramento o successivamente, le predette somme
possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,
quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente
articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti
previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di
legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata
dal giudice anche d'ufficio. "
"Art. 546. Obblighi del terzo.
Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto
nell'articolo 543, il terzo e' soggetto relativamente alle
cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo
del credito precettato aumentato della meta', agli obblighi
che la legge impone al custode . Nel caso di accredito su
conto bancario o postale intestato al debitore di somme a
titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di
indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di
quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano,
quando l'accredito ha luogo in data anteriore al
pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno
sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del
pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo
pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545e
dalle speciali disposizioni di legge.
Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il
debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei
singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la
dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
non oltre venti giorni dall'istanza. "
"Art. 548. Mancata dichiarazione del terzo.
Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver
ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa
un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo
almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi
non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di
fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso
del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati
dal creditore, si considera non contestato ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione se l'allegazione del
creditore consente l'identificazione del credito o dei beni
di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il
giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di
cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti
adottata a norma del presente articolo, se prova di non
averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della
notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. "
"Art. 549. Contestata dichiarazione del terzo.
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a
seguito della mancata dichiarazione del terzo non e'
possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni
del debitore in possesso del terzo, il giudice
dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con
ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel
contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza
produce effetti ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione
ed e' impugnabile nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 617. "
"Art. 567. Istanza di vendita.
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere,
entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare
allo stesso l'estratto del catasto, nonche' i certificati
delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla
trascrizione del pignoramento; tale documentazione puo'
essere sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere
prorogato una sola volta su istanza dei creditori o
dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un termine di
sessanta giorni e' inoltre assegnato al creditore dal
giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da
questi depositata debba essere completata. Se la proroga
non e' richiesta o non e' concessa, oppure se la
documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai
sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia
del pignoramento relativamente all'immobile per il quale
non e' stata depositata la prescritta documentazione.
L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le
parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la
cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si
applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
altri beni pignorati. "
"Art. 569. Provvedimento per l'autorizzazione della
vendita.
A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il
giudice dell'esecuzione, entroquindici giorni dal deposito
della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo
567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria
mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori
di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la
data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non
possono decorrere piu' di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la
vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta
giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale
possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la
cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti, il
prezzo base determinato a norma dell'articolo 568,
l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi
giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo
dev'essere depositato, con le modalita' del deposito e
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine,
l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara
tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono
giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo'
disporre che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici
mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo
quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita'
possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta'
rispetto al valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 568.
Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che
il versamento della cauzione, la presentazione delle
offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo,
siano effettuati con modalita' telematiche.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con
sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non
sono comparsi."
"Art. 571. Offerte d'acquisto.
Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a offrire per
l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo
di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579,
ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria
dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del
tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell'offerta.
L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine
stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e'
inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito
nell'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le
modalita' stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura
non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
1) (omissis);
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua
presentazione ed essa non sia stata accolta.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa
all'esterno della quale sono annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di
chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice
dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi
dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per
l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e'
da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve
essere inserito nella busta. Le buste sono aperte
all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza
degli offerenti. "
"Art. 572. Deliberazione sull'offerta.
Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti
e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta e' pari o superiore al valore
dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la
stessa e' senz'altro accolta.
Se il prezzo offerto e' inferiore rispetto al prezzo
stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore
ad un quarto, il giudice puo' far luogo alla vendita quando
ritiene che non vi sia seria possibilita' di conseguire un
prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state
presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo
588.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e
577. "
"Art. 573. Gara tra gli offerenti.
Se vi sono piu' offerte, il giudice dell'esecuzione
invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta
piu' alta.
Se sono state presentate istanze di assegnazione a
norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore
offerta o nell'offerta presentata per prima e' inferiore al
valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita,
il giudice non fa luogo alla vendita e procede
all'assegnazione.
Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il
giudice tiene conto dell'entita' del prezzo, delle cauzioni
prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento
nonche' di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta
stessa.
Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al
primo comma e' inferiore al valore dell'immobile stabilito
nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla
vendita quando sono state presentate istanze di
assegnazione ai sensi dell'articolo 588."
"Art. 574. Provvedimenti relativi alla vendita.
Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla
vendita, dispone con decreto il modo del versamento del
prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro
il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e'
avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586 .
Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto
che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col
decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione
puo' autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta,
ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a
condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma,
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche,
societa' assicuratrici o intermediari finanziari che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa' di revisione per un
importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di
vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria
professionale alla quale deve appartenere il soggetto che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo
precedente. La fideiussione e' rilasciata a favore della
procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile
entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui
all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonche' del
risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile;
la fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista
delegato su autorizzazione del giudice.
Si applica anche a questa forma di vendita la
disposizione dell'articolo 583.
Se il prezzo non e' depositato a norma del decreto di
cui al primo comma, il giudice provvede a norma
dell'articolo 587. "
"Art. 587. Inadempienza dell'aggiudicatario.
Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito,
il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la
decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della
cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo
incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non
ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla
scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la
perdita a titolo di multa anche delle rate gia' versate.
Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il
giudice ordina altresi' all'aggiudicatario che sia stato
immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode;
il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli
576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla
cauzione confiscata, risulta inferiore a quello
dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente e'
tenuto al pagamento della differenza."
"Art. 588. Termine per l'istanza di assegnazione.
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della
data dell'udienza fissata per la vendita, puo' presentare
istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il
caso in cui la vendita non abbia luogo. "
"Art. 589. Istanza di assegnazione.
L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di
pagamento di una somma non inferiore a quella prevista
nell'articolo 506 ed al prezzo base stabilito per
l'esperimento di vendita per cui e' presentata.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella
procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di
cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri
creditori oltre al procedente, questi puo' presentare
offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra
il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende
offrire, oltre le spese. "
"Art. 590. Provvedimento di assegnazione.
Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi
sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di
esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve
versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto
di trasferimento a norma dell'articolo 586. "
"Art. 591. Provvedimento di amministrazione giudiziaria
o di incanto.
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di
non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone
l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e
seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi
dell'articolo 576 perche' si proceda a incanto, sempre che
ritenga che la vendita con tale modalita' possa aver luogo
ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del
bene, determinato a norma dell'articolo 568.
Il giudice puo' altresi' stabilire diverse condizioni
di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un
prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un
quarto. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di
vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo
termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a
novanta, entro il quale possono essere proposte offerte
d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per
mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il
giudice assegna il bene al creditore o ai creditori
richiedenti, fissando il termine entro il quale
l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si
applica il secondo comma dell'articolo 590. "
"Art. 591-bis. Delega delle operazioni di vendita.
Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al
secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede
sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo
comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel
circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista,
iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter
delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita'
indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la
medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo
svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della
pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai
sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame
delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle
operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo
569, quarto comma.
Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i
creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente
alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle
parti.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della
relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai
sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali
note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis,
quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente
codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove
occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma
dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli
articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione
dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina
di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo
584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui
all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo
590 e 591, terzo comma;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per
la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso
previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma
dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di
trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche
amministrazioni negli stessi casi previsti per le
comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche'
all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed
alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo
avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la
restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma
direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato
alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.
La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o
mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono
pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che
tutte le attivita', che, a norma degli articoli 571 e
seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti
al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato
presso il suo studio ovvero nel luogo indicato
nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica
l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del
presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla
redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve
contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le
stesse si svolgono, le generalita' delle persone presenti,
la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione
dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione
dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal
professionista delegato ed allo stesso non deve essere
allegata la procura speciale di cui all'articolo 579,
secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il
professionista delegato ne da' tempestivo avviso al
giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita'
stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo
comma, il professionista delegato predispone il decreto di
trasferimento e trasmette senza indugio al giudice
dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla
legge, deve essere allegato il certificato di destinazione
urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo
processuale. Il professionista delegato provvede alla
trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel
caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad
ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il
decreto previsto nel presente comma e' proponibile
l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate
presso una banca o su un conto postale indicati dal
giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano
riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega
al professionista delle operazioni di vendita.
Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato,
dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita
se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo
svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista
delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o
delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile. "
"Art. 591-ter. Ricorso al giudice dell'esecuzione.
Quando, nel corso delle operazioni di vendita,
insorgono difficolta', il professionista delegato puo'
rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede
con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre
reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli
atti del professionista delegato con ricorso allo stesso
giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non
sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro
il provvedimento del giudice e' ammesso il reclamo ai sensi
dell'articolo 669-terdecies."
"Art. 615. Forma dell'opposizione.
Quando si contesta il diritto della parte istante a
procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora
iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con
citazione davanti al giudice competente per materia o
valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il
giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di
parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della
parte istante e' contestato solo parzialmente, il giudice
procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del
titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui
al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
dei beni si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza
di comparizione delle parti davanti a se' e il termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto.".
 
Art. 14
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 155-quater, il primo comma e' sostituito dal seguente:
(( "Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso e' consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali e' operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice" ));
a) all'articolo 155-quinquies:
1) la parola "procedente" e' soppressa;
(( 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonche' a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma";
a-bis) dopo l'articolo 159-bis e' inserito il seguente:
«Art. 159-ter (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore). - Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito puo' aver luogo con modalita' non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento puo' essere priva dell'attestazione di conformita'. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni»;
a-ter) all'articolo 161 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima" ))
;
b) all'articolo 161-ter, al secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.»;
c) dopo l'articolo 161-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 161-quater (Modalita' di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche). - La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e' effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, (( del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo )) ed in conformita' alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (( entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione )) e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui e' stata effettuata la pubblicita'.
Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
Il mancato funzionamento dei sistemi informatici e' attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.»;
d) (( nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 169-quinquies e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 169-sexies (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati) ))
. - Presso ogni tribunale e' istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande (( di iscrizione all'elenco )) e' allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco e' formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.»;
e) all'articolo 173-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti:
"7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilita' di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni gia' corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprieta' ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie gia' deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.";
2) al terzo comma, la parola: "quarantacinque" e' sostituita dalla seguente: "trenta";
f) l'articolo 173-quinquies, primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, puo' disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. E' consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, societa' assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione e' rilasciata in favore della procedura esecutiva ed e' escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, e' stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571.".
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-octies e' inserito il seguente:
«Art. 16-novies (Modalita' informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita). - 1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento e' effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalita' esclusivamente informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi e' consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (( entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione )). Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalita' telematiche e in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore procedente ed e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma (( dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile )), il compenso previsto dal secondo comma non e' dovuto. (( La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile )). Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.»;
b) al quinto comma dopo le parole: «per cui si procede» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non puo' eccedere l'importo di euro 3.000,00»;
c) al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La residua quota del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale giudiziario (( coordinatore dell'ufficio )), in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.».
4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1, lett. d), e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 155-quater,
155-quinquies, 161, 161-ter, 173-bis e 173-quinquies delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 155-quater. Modalita' di accesso alle banche
dati.
Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati
contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui
all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione
degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di
cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia.
Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche
di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso,
quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il
Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi
informatici per la cooperazione applicativa di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso e'
consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di una convenzione
finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali. Il
Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi
telematici l'elenco delle banche dati per le quali e'
operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per
le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice.
Il Ministro della giustizia puo' procedere al
trattamento dei dati acquisiti senza provvedere
all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni
e protesti, il registro cronologico denominato «Modello
ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto
del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle
banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a
quelle individuate con il decreto di cui al primo comma e'
gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo
155-quinquies di queste disposizioni. "
"Art. 155-quinquies. Accesso alle banche dati tramite i
gestori.
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a
consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale
giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis
del codice e a quelle individuate con il decreto di cui
all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti,
il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori
delle banche dati previste dal predetto articolo e
dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le
informazioni nelle stesse contenute.
La disposizione di cui al primo comma si applica,
limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese
nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei
rapporti finanziari, nonche' a quelle degli enti
previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse
nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma."
"Art. 161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore.
L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo
568 ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e
fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da
pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che
questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il
giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.
Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal
giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla
base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita
non possono essere liquidati acconti in misura superiore al
cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del
valore di stima."
"Art. 161-ter. Vendite con modalita' telematiche.
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio
decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento
della vendita di beni mobili e immobili mediante gara
telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei
principi di competitivita', trasparenza, semplificazione,
efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita' delle
procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di
cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica
e tecnologica. Se occorre, le medesime regole
tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un
agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche
e i portali dei gestori delle vendite telematiche. "
"Art. 173-bis. Contenuto della relazione di stima e
compiti dell'esperto.
L'esperto provvede alla redazione della relazione di
stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini
e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se
occupato da terzi, del titolo in base al quale e' occupato,
con particolare riferimento alla esistenza di contratti
registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di
natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a
carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere
storico-artistico;
5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di
natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque
risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica
del bene nonche' l'esistenza della dichiarazione di
agibilita' dello stesso previa acquisizione o aggiornamento
del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla
vigente normativa;
7) in caso di opere abusive, il controllo della
possibilita' di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la
verifica sull'eventuale presentazione di istanze di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in
forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato
del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo
in sanatoria e le eventuali oblazioni gia' corrisposte o da
corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini
della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si
trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero
dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per
il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da
censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione
da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore
pignorato sia di proprieta' ovvero derivante da alcuno dei
suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse
di gestione o di manutenzione, su eventuali spese
straordinarie gia' deliberate anche se il relativo debito
non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non
pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della
perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari
relativi al bene pignorato.
L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la
completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo
comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice
quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai
creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se
non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza
fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo
posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e'
possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.
Le parti possono depositare all'udienza note alla
relazione purche' abbiano provveduto, almeno quindici
giorni prima, ad inviare le predette note al perito,
secondo le modalita' fissate al terzo comma; in tale caso
l'esperto interviene all'udienza per rendere i
chiarimenti."
"Art. 173-quinquies. Ulteriori modalita' di
presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione
della cauzione e di versamento del prezzo.
Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui
all'articolo 569, terzo comma, del codice, puo' disporre
che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la
prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571,
579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con
sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito,
di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento
disponibili nei circuiti bancario e postale. E' consentita
la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione
autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da
banche, societa' assicuratrici o intermediari finanziari
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa' di revisione. Il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la
categoria professionale alla quale deve appartenere il
soggetto che puo' rilasciare la fideiussione a norma del
periodo precedente. La fideiussione e' rilasciata in favore
della procedura esecutiva ed e' escussa dal custode o dal
professionista delegato su autorizzazione del giudice. In
ogni caso, e' stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo
posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente
le indicazioni prescritte dall'articolo 571.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le
stesse modalita' di cui al primo comma."
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O..
- Si riporta il testo dell'articolo 122 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
(Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari), cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 122.
Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono
autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del
presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e
commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati
dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi
e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della
vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per
cento. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di
spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Quando si procede alle operazioni di pignoramento
presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di
procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali
giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso,
che rientra tra le spese di esecuzione, ed e' dimezzato nel
caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro
quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice
dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di
assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili
pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2
per cento sul ricavato della vendita o sul valore di
assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00
fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento
sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato
della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei
crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del
codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una
percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o
sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una
percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi
dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il
compenso e' determinato secondo le percentuali di cui alla
lettera a) ridotte della meta', sul valore dei beni o dei
crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma
versata.
In caso di estinzione del processo esecutivo il
compenso e' posto a carico del creditore procedente ed e'
liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura
di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei
crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per
cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo
a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile o a norma
dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice
di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma
non e' dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a
norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del
processo esecutivo si applica la disposizione di cui al
primo periodo. Il giudice provvede con decreto che
costituisce titolo esecutivo.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario
calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non
puo' essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del
valore del credito per cui si procede e comunque non puo'
eccedere l'importo di euro 3.000,00.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi
secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite
dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura
del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che
ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua
quota del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale
giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra
tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti
all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. Quando
l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il
pignoramento e' diverso da colui che ha interrogato le
banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di
procedura civile e dal decreto di cui all'articolo
155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo
del presente comma e' attribuito nella misura del cinquanta
per cento ciascuno."
Riferimento normativo all'articolo 15
1.- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia (Testo A)), come modificato dalla presente legge
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n.
139, S.O..
 
Art. 15
Portale delle vendite pubbliche

1. (( Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo l'articolo 18 e' aggiunto, in fine, )) il seguente:
«Art. 18-bis (Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche) - 1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu' lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a (( beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma )), il contributo per la pubblicazione non e' dovuto.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche' per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 16

Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi
e finanziari e imprese di assicurazione

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 4.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
5. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»;
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.».
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
8. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 9.
9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
10. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9.
11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "con decreto" sono sostituite dalle seguenti "con uno o piu' decreti".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
[Testo post riforma 2004] ), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 106. Svalutazione dei crediti e accantonamenti
per rischi su crediti [Testo post riforma 2004]
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,
per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che
derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di
servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di
accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e'
piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1,
determinate con riferimento al valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e
degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del
valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente
nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini
del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si
assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio.
3-bis. (abrogato)
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare
dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si
comprendono anche quelli impliciti nei contratti di
locazione finanziaria.
5.(abrogato)."
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari .
In vigore dal 27 giugno 2015
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati
nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume
rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e
di pronti contro termine e le commissioni attive riferite
ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli
interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione
al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare."
"Art. 7. Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione.
In vigore dal 27 giugno 2015
1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile
e' determinata apportando alla somma dei risultati del
conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico
dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti
variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1
Comma 200
In vigore dal 27 giugno 2015
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Riferimento normativo all'articolo 17
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 55,
56-bis, 56-bis.1 e 56-ter del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):
"Art. 2 Proroghe onerose di termini
In vigore dal 31 dicembre 2014
1. a 54. ( Omissis)
55. In funzione anche della prossima entrata in vigore
del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte
anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito
imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento
dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali, i cui componenti
negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
qualora nel bilancio individuale della societa' venga
rilevata una perdita d'esercizio.
56. (Omissis)
56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui
all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e'
trasformata per intero in crediti d'imposta. La
trasformazione decorre dalla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita
di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo
precedente e' computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla
perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione
dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei
componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla
quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in
crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un
valore della produzione netta negativo, la quota delle
attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che si
riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma
che hanno concorso alla formazione del valore della
produzione netta negativo, e' trasformata per intero in
crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive in cui viene rilevato
il valore della produzione netta negativo di cui al
presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis e
56-bis.1 si applica anche ai bilanci di liquidazione
volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a
procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi
inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.
Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita',
dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto
positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero
ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria
di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
57. a 84. ( Omissis)".
Riferimento normativo all'articolo 18
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):
"Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale
nelle pubbliche amministrazioni)
In vigore dal 19 agosto 2014
1. e 2. (Omissis)
3. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli
uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se
ancora non disposti, per i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari che alla data di
entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i
requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono
fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro
scadenza se prevista in data anteriore.
3-bis. a 7. (Omissis)".
 
Art. 17
Blocco trasformazione in crediti di imposta
delle attivita' per imposte anticipate

1. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attivita' per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.
 
Art. 18
Proroga degli effetti del trattenimento in servizio
dei magistrati ordinari

1. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalita' degli uffici per il regolare svolgimento dell'attivita' di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016.
 
(( Art. 18-bis
Disposizioni per il ricambio generazionale
nella magistratura onoraria

1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta', cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di eta', cessano dall'ufficio a quest'ultima data ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 110 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
"Art. 110. Applicazione dei magistrati.
1. Possono essere applicati, ai tribunali ordinari, ai
tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di
appello, indipendentemente dalla integrale copertura del
relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali
uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu'
magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del
medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi
possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico
ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti
procuratori in servizio presso uffici di procura del
medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale
possono essere applicati per svolgere funzioni, anche
direttive, di magistrato di corte d'appello.
2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata
secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via
generale dal Consiglio superiore della magistratura ed
approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con
la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con
decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal
presidente della corte di appello per i magistrati in
servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e
dal procuratore generale presso uffici del pubblico
ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura e al Ministro di grazia e
giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi
giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro
distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio
superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri
obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi
del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e
giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del
procuratore generale presso la corte di appello nel cui
distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si
riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario
del distretto nel quale presta servizio il magistrato che
dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con
preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere
sentito il presidente o il procuratore generale della corte
di appello nel cui distretto il magistrato da applicare,
scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
le funzioni.
3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve
essere disposta per uffici dei distretti di Corte di
appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce,
Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il
Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza
nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni
altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi
2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel
termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un
anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il
magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un
periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una
ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non
siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del
Consiglio superiore della magistratura, l'applicazione puo'
essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui
all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo
massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di
applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il
magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu'
dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, e' prorogato nell'esercizio delle
funzioni limitatamente a tali procedimenti.
6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di
un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate
dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui
trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il
magistrato applicato presso organi giudicanti non puo'
svolgere attivita' in tali procedimenti, salvo che si
tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art.
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti
d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle
infradistrettuali):
"Art. 2. Indennita' in caso di trasferimento d'ufficio.
1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi
dell'articolo 1 e' attribuita, per il periodo di effettivo
servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro
anni, un'indennita' mensile determinata in misura pari
all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per
il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'.
L'effettivo servizio non include i periodi di congedo
straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di
astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47,
commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con
quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'
articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come
sostituito dall' articolo 6 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.
3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi
dell'articolo 1 l'aumento previsto dal secondo comma dell'
articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in
misura pari a nove volte l'ammontare della indennita'
integrativa speciale in godimento."
 
(( Art. 18-ter
Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con
i procedimenti di riconoscimento dello status di persona
internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari
connessi ai fenomeni dell'immigrazione

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si e' verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unita', e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalita' per la procedura di interpello e la sua definizione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita' manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
.
 
Art. 19
Disposizioni in materia di processo civile telematico

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita' previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma ));
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
(( «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita' previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'» ));
(( (1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dal comma 9-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 16-decies" ));
(( 1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalita', nonche' per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonche' ai sensi del periodo precedente.» ));
(( 2) al comma 9-bis:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: "presenti nei fascicoli informatici" sono inserite le seguenti: "o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche" e dopo le parole: "firma digitale del cancelliere" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "di attestazione di conformita' all'originale";
2.2) al secondo periodo, dopo la parola: "difensore," sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,".
2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile." ))
;
2-ter) dopo il comma 9-septies e' aggiunto il seguente:
(( "9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera sintetica" ));
b) (( dopo l'articolo 16-novies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto )), sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-decies (Potere di certificazione di conformita' delle copie degli atti (( e dei provvedimenti) )). - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto (( processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, )) attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale (( o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento )).
«Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita'). - 1. Quando l'attestazione di conformita' prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e (( dalla )) legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato (( e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia )). Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.
(( 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto )).
(( 1-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: "attestandone la conformita' all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformita' con le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" )).
2. Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalita' informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, e' autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione (( annui )) a decorrere dall'anno 2018.
(( 2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni )):
a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: "comunicazione telematica," sono inserite le seguenti: (( "ivi incluso il Ministero della giustizia," ));
b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: "di concerto con" sono inserite le seguenti: (( "il Ministro della giustizia e con"» )).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16-bis. Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali.
In vigore dal 27 giugno 2015
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il
deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a
depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati. Per difensori non si intendono i
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i
medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita'
previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui
al medesimo comma.
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi
e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a
decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello
e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto
diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che
si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, con le modalita' previste
dalla normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. In tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalita'.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del
codice di procedura civile la disposizione di cui al comma
1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui
inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il
deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della
nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati,
con le medesime modalita', le copie conformi degli atti
indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai
fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai
casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui
al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
e dei documenti da parte del curatore, del commissario
giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e
del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento
davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I
del codice di procedura civile, escluso il giudizio di
opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di
parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il
presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di
cui al periodo precedente con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta
ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1
al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei
servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le
disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti,
aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro
della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita'
dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal
presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito con modalita' telematiche si ha per
avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia. Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta
consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155,
quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.
Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede
la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche
del responsabile per i sistemi informativi automatizzati
del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu'
messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e'
tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di
scadenza.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo,
il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti
processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono
con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia
cartacea di singoli atti e documenti per ragioni
specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo
precedente, con decreto non avente natura regolamentare il
Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative
per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti
depositati con modalita' telematiche nonche' per la
riproduzione su supporto analogico degli atti depositati
con le predette modalita', nonche' per la gestione e la
conservazione delle predette copie cartacee. Con il
medesimo decreto sono altresi' stabilite le misure
organizzative per la gestione e la conservazione degli atti
depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8,
nonche' ai sensi del periodo precedente.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di
atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice
nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
della firma digitale del cancelliere di attestazione di
conformita' all'originale. Il difensore, il dipendente di
cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche
duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo
informatico e munite dell'attestazione di conformita' a
norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il
duplicato informatico di un documento informatico deve
essere prodotto mediante processi e strumenti che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso
contenga la stessa sequenza di bit del documento
informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano agli atti processuali che contengono
provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di
somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi
alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le
modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine,
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo
119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale
redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33,
quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa
l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei
beni, si procede a norma del periodo precedente,
sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura
di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi
successivi alla presentazione della relazione di cui
all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto
redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto
dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto
e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171,
secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa
l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater,
sostituendo il commissario al curatore.
9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del
progetto di distribuzione, il professionista delegato a
norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile
deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita'
svolte.
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali
previsti per le procedure concorsuali e il rapporto
riepilogativo finale previsto per i procedimenti di
esecuzione forzata devono essere depositati con modalita'
telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici,
nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile
per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a
cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di
rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi
di cui al presente comma devono contenere i dati
identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui
all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere
anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che
ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma
dell'articolo 518 del codice di procedura civile.
9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del
giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti
in maniera sintetica."
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis della legge
21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e
procuratori legali), cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3-bis.
1. La notificazione con modalita' telematica si esegue
a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La notificazione puo' essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta
elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un
documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre
copia informatica dell'atto formato su supporto analogico,
attestandone la conformita' con le modalita' previste
dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante
allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su
documento informatico separato, sottoscritto con firma
digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica
certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b) [gli estremi del provvedimento autorizzativo del
consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto];
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito
la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui
l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto
indirizzo e' stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di
procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio
giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo."
- Si riporta il testo degli articoli 58 e 71 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato
In vigore dal 19 agosto 2014
1. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo ad un altro non modifica la titolarita' del
dato.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro
attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli
accessi alle proprie basi di dati alle altre
amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per
l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei
dati personali e le amministrazioni interessate alla
comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della
giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di
comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche
amministrazioni devono conformarsi.
3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo,
riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato. (198)
3-bis (abrogato)
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in
materia di dati territoriali. "
"Art. 71. Regole tecniche
In vigore dal 19 agosto 2014
1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono
dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro della giustizia e con i Ministri competenti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante
per la protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere
tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la
Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei
dati personali rispondono entro trenta giorni dalla
richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine
indicato nel periodo precedente, il parere si intende
interamente favorevole.
1-bis. (abrogato)
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del
presente codice restano in vigore fino all'adozione delle
regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo."
Note all'articolo 20
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 38 del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 18. (Soppressione delle sezioni staccate di
Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle
acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda
digitale italiana)
In vigore dal 27 giugno 2015
1. - 1-bis - 2 (abrogati)
3. E' soppresso il magistrato delle acque per le
province venete e di Mantova, istituito ai sensi della
legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le
attribuzioni gia' svolti dal magistrato delle acque sono
trasferiti al provveditorato interregionale per le opere
pubbliche competente per territorio. E' altresi' soppresso
il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4
della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato
tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato
di cui al primo periodo e' competente a pronunciarsi sui
progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il
relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono individuate le funzioni gia'
esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire
alla citta' metropolitana di Venezia, in materia di
salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e
dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di
organizzazione della vigilanza lagunare, nonche' di tutela
dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono
individuate, altresi', le risorse umane, finanziarie e
strumentali da assegnare alla stessa citta' metropolitana
in relazione alle funzioni trasferite.
4. All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole
da: ", presieduto" fino a "Ministri" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Presidente del predetto Tavolo e' individuato
dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione."
< < Art. 38. (Processo amministrativo digitale)
In vigore dal 27 giugno 2015
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per
l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali si puo' procedere
in assenza dello stesso.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comma 2-bis
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo,
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.\" > > .
- Si riporta il testo degli articoli 129 e 136
dell'Allegato 1 nonche' gli articoli 2 e 5 dell'Allegato 2
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali,
provinciali e regionali.
In vigore dal 3 ottobre 2012
1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto
del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale
preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e
regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al
tribunale amministrativo regionale competente nel termine
di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante
affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli
atti impugnati.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono
impugnati alla conclusione del procedimento unitamente
all'atto di proclamazione degli eletti.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi
previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato
l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli
eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami
per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito,
che provvede a pubblicarlo sul sito internet della
giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico.
4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non
siano titolari di indirizzi di posta elettronica
certificata risultanti dai pubblici elenchi, indicano,
rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione,
l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di
fax da valere per ogni eventuale comunicazione e
notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza
possibilita' di rinvio anche in presenza di ricorso
incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del
ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso
incidentale si provvede con le forme previste per il
ricorso principale.
6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con
sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso
giorno. La relativa motivazione puo' consistere anche in un
mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti
delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie.
7. La sentenza non appellata e' comunicata senza
indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni
dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di
decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato
l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli
eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami
per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le
parti costituite nel giudizio di primo grado la
trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata o il numero di fax indicato negli
atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale
amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo
grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di
Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della
giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni
del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi
1 e 2."
"Art. 136. Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici.
In vigore dal 19 agosto 2014
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto
difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso
da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax
e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile
effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per
mancato funzionamento del sistema informatico della
giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare
alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del
recapito di fax.
2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui
stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del
giudice depositano tutti gli atti e i documenti con
modalita' telematiche. In casi eccezionali, il presidente
puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal
presente comma, secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione.
2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
delle parti possono essere sottoscritti con firma
digitale."
"Art. 2. Ruoli e registri particolari, collazione dei
provvedimenti e forme di comunicazione.
In vigore dal 8 dicembre 2011
1. Le segreterie degli organi di giustizia
amministrativa tengono i seguenti registri:
a) il registro delle istanze di fissazione di udienza,
vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario
generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di
cui il registro si compone;
b) il registro delle istanze di prelievo;
c) il registro per i processi verbali di udienza;
d) il registro dei decreti e delle ordinanze del
presidente;
e) il registro delle ordinanze cautelari;
f) il registro delle sentenze e degli altri
provvedimenti collegiali;
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio
del patrocinio a spese dello Stato;
g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza
plenaria.
2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi
registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma
1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei
provvedimenti.
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo
le disposizioni del presidente.
5.(abrogato)
6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti
ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o,
altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile."
"Art. 5. Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e
d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e
ricostituzione di atti.
In vigore dal 16 settembre 2010
1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione
in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli
originali degli atti ed i documenti di cui intende
avvalersi nonche' il relativo indice.
2.(abrogato)
3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo
del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in
formato digitale, corredato di indice cronologico degli
atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per
estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei
suoi ausiliari e della segreteria.
4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarita'
anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da
ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo
ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un
documento.
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del
fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del
tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in
udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario e
alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito
di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora
non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto,
fissa una camera di consiglio, di cui e' dato avviso alle
parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il
collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto
mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba
essere ricostituito; se non e' possibile accertare il
contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione,
se necessario e possibile, prescrivendone il modo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile):
"Art. 16. Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e
riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e
procuratori dello Stato
In vigore dal 11 novembre 2014
1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le
parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun
anno».
2. - 3. - 4. (Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 54 dell'Allegato 1
del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 54. Deposito tardivo di memorie e documenti e
sospensione dei termini.
In vigore dal 8 dicembre 2011
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo'
essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte,
dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del
diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti,
qualora la produzione nel termine di legge sia risultata
estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al
31 agosto di ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non
si applica al procedimento cautelare."
Riferimento normativo all'articolo 20bis
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del
processo contabile)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono
essere svolti con modalita' informatiche e telematiche e i
relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge, purche' sia garantita la
riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei contenuti e la
riservatezza dei dati personali, in conformita' ai principi
stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Le relative regole tecniche e
procedurali sono stabilite con i decreti di cui
all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e
16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle
indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i
decreti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare,
secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma
1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente
ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di
cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.".
Riferimento normativo all'articolo 21
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 425, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1.
Comma 425
In vigore dal 27 giugno 2015
425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma
2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 2.000 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da
inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Il
Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di
cui al presente comma e con le medesime modalita',
acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma
96, un contingente massimo di 2.000 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia.".
 
Art. 20
Misure urgenti per la funzionalita'
del processo amministrativo

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".
1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico:
a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole: "Le parti" sono inserite le seguenti: ", ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,";
b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, il presidente puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione";
c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 e' abrogato;
d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 e' abrogato;
e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 e' sostituito dal seguente:
"3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria".
1-ter. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto", a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.
 
(( Art. 20-bis
Disposizioni in materia di informatizzazione
del processo contabile

1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' sostituito dal seguente:
"2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo" ))
.
 
(( Art. 21
Disposizioni in materia di fondo
per l'efficienza della giustizia

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia." ))
.
 
(( Art. 21-bis
Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione

1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, e' riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticita' della stessa.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonche', da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
.

Riferimenti normativi

-Il citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n.
212.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 17. (Oggetto)
In vigore dal 18 luglio 2012
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis (soppresso)".
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma
2004]):
"Art. 61. Interessi passivi [Testo post riforma 2004]
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa [Testo post riforma 2004]
Commi da 1. a 4. (omissis)
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Commi da 6. a 9. (omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 96 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"Art. 1
Comma 96
In vigore dal 1 gennaio 2015
96. E' istituito presso il Ministero della giustizia un
fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il
potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il
completamento del processo telematico.".
 
(( Art. 21-ter
Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio
formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111

1. Il comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' sostituito dai seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri e' riconosciuta priorita' alla minore eta' anagrafica ed e' assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto puo' essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresi' i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'eta' e dell'esperienza formativa.
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non da' diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ne' di obblighi previdenziali.
1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione".
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
"Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie.
In vigore dal 1 marzo 2015
Commi da 1. a 10. (omissis)
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di
15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di
euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione
del personale amministrativo appartenente agli uffici
giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al
comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
ordinaria.
Commi da 11-bis. a 21. (omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 50. (Ufficio per il processo)
In vigore dal 19 agosto 2014
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies e' inserito il
seguente:
"Art. 16-octies
(Ufficio per il processo)
1. Al fine di garantire la ragionevole durata del
processo, attraverso l'innovazione dei modelli
organizzativi ed assicurando un piu' efficiente impiego
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali
ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per
il processo', mediante l'impiego del personale di
cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti
uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo
37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per il processo
costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari
di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo
costituito presso i tribunati, i giudici onorari di
tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il
Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive
competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al
comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati il numero e i criteri per
l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo
di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, che possano far parte
dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore
periodo di perfezionamento per una durata non superiore a
dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e
delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in
via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria.
Nell'individuazione dei criteri e' riconosciuta priorita'
alla minore eta' anagrafica ed e' assicurata un'equa
ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto
delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo
decreto puo' essere attribuita ai soggetti di cui al
presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse
destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a
400 euro mensili. Il decreto fissa altresi' i requisiti per
l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in
particolare, del titolo di studio, dell'eta' e
dell'esperienza formativa.
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento
non da' diritto ad alcun compenso e non determina
l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o
autonomo, ne' di obblighi previdenziali.
1-quater. Il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette
dall'amministrazione della giustizia sono introdotti
meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
acquisita mediante il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il
tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione.
2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "i tribunali ordinari," sono
inserite le seguenti: "gli uffici requirenti di primo e
secondo grado,";
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio".".
Riferimento normativo all'articolo 21-quater
Per il testo dell' articolo 1, comma 425 della legge
190 del 2014 si veda il riferimento normativo all'articolo
21.
Riferimento normativo all'articolo 21-quinquies
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 526 e 527,
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"Art. 1.
Comma 526
In vigore dal 1 gennaio 2015
526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal
seguente:
«A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese
obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai
comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai
comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di
immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non
scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune
per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne'
modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di
credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al
periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso.
Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali
demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a
conservare tale destinazione»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con
decorrenza dal 1° settembre 2015.
Comma 527
In vigore dal 1 gennaio 2015
527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551
dello stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia e' finalizzata all'erogazione del contributo ai
comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1 della
legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526
del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto
2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione
di bilancio, in termini di competenza e di cassa,
confluisce in un apposito capitolo da istituire per le
finalita' di cui al secondo comma del citato articolo 1
della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526,
lettera a), del presente articolo. A decorrere dall'anno
2016 tale dotazione e' incrementata di 200 milioni di euro
annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono
determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998,
n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese
di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941,
come modificato dal citato comma 526 del presente
articolo."
Riferimento normativo all'articolo 21-sexies
La citata legge 23 dicembre 2014, n. 190,( Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O..
Riferimento normativo all'articolo 21-septies
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 27
gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonche' di composizione delle crisi da
sovraindebitamento), cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8. Contenuto dell'accordo o del piano del
consumatore.
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. La proposta di accordo o di piano del consumatore
prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non
siano sufficienti a garantire la fattibilita' dell'accordo
o del piano del consumatore, la proposta deve essere
sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni
sufficienti per assicurarne l'attuabilita'.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali
limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo,
all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a
credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e
finanziari.
3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di
piano del consumatore presentata da parte di chi svolge
attivita' d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al
comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, nonche' gli intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, assoggettati al controllo della
Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura
iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno
possono destinare contributi per la chiusura di precedenti
esposizioni debitorie nel percorso di recupero da
sovraindebitamento cosi' come definito e disciplinato dalla
presente legge. Il rimborso di tali contributi e' regolato
all'interno della proposta di accordo o di piano del
consumatore.
4. La proposta di accordo con continuazione
dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono
prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno
o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni
o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione."
 
(( Art. 21-quater

Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione
giudiziaria

1. Al fine di sanare i profili di nullita', per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero e' risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge gia' in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformita' ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilita' esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo ))
.
 
(( Art. 21-quinquies
Disposizioni in materia di uffici giudiziari

1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attivita' di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
.
 
(( Art. 21-sexies
Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario
nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza
degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di
Palermo

1. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' inserito il seguente:
"99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente" ))
.
 
(( Art. 21-septies
Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attivita' d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento cosi' come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi e' regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore" ))
.
 
(( Art. 21-octies
Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' di impresa
di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonche' delle finalita' di giustizia, l'esercizio dell'attivita' di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di sequestro, come gia' previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attivita' di impresa non puo' protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.
3. Per la prosecuzione dell'attivita' degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuita', l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attivita' aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente.
4. Il piano e' trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attivita' di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attivita' aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro gia' adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data ))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
(Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente
e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di
stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale):
"Art. 1. Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale.
In vigore dal 4 agosto 2013
1. - 2. - 3. (omissis)
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia
adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa
titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti
di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di
tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. - 5-bis. (omissis)".
Il decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante: "Misure
urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata
ambientale, nonche' per l'esercizio dell'attivita'
d'impresa di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale." e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2015, n. 153.
 
Art. 22
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21.
2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, (( resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario, )) per gli interventi gia' previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonche', in mancanza di disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 1, comma 96, della legge 190
del 2014 si vedano i riferimenti normativi all'articolo
21-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario):
"Art. 2. Fondo unico giustizia.
In vigore dal 2 marzo 2012
Commi da 1 a 6 (omissis)
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) (omissis);
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) (omissis)
Commi da 7-bis a 10 (omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 73, comma 8-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
"Art. 73. Formazione presso gli uffici giudiziari.
In vigore dal 19 agosto 2014
Commi da 1 a 8 (omissis)
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi
del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura
non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti
della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
Commi da 8-ter a 20 (omissis)".
 
Art. 23
Disposizioni transitorie e finali

1. (( Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto )). Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 11 nella parte in cui introduce l'ultimo periodo dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), lettera e), numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui (( agli articoli 12 e )) 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice (( o il professionista delegato )) dispone una nuova vendita.
10. (( Le disposizioni )) di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), numero 2) e lettera g), si applicano alle vendite disposte (( dal giudice o dal professionista delegato )) successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.
11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014.
(( 11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie puo' essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016 )).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 503 del codice di
procedura civile:
"Art. 503. Modi della vendita forzata.
La vendita forzata puo' farsi con incanto o senza,
secondo le forme previste nei capi seguenti.
L'incanto puo' essere disposto solo quando il giudice
ritiene probabile che la vendita con tale modalita' abbia
luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore
del bene, determinato a norma dell'articolo 568.".
- Per l'articolo 159-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie si veda all'articolo 14 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 :
"Art. 16-bis. Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali.
In vigore dal 27 giugno 2015
1.Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30
giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il
deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a
depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati. Per difensori non si intendono i
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
per stare in giudizio personalmente.
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi
e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a
decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello
e' sempre ammesso il deposito telematico dell'atto
introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che
si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con
tali modalita'.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del
codice di procedura civile la disposizione di cui al comma
1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui
inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il
deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della
nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati,
con le medesime modalita', le copie conformi degli atti
indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai
fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai
casi previsti dal comma 9-bis.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui
al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
e dei documenti da parte del curatore, del commissario
giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e
del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento
davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I
del codice di procedura civile, escluso il giudizio di
opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di
parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il
presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di
cui al periodo precedente con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta
ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1
al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei
servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le
disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti,
aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro
della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita'
dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal
presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito con modalita' telematiche si ha per
avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia. Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta
consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155,
quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.
Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede
la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche
del responsabile per i sistemi informativi automatizzati
del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu'
messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e'
tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di
scadenza.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo,
il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti
processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono
con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia
cartacea di singoli atti e documenti per ragioni
specifiche.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di
atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice
nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche
duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo
informatico e munite dell'attestazione di conformita' a
norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il
duplicato informatico di un documento informatico deve
essere prodotto mediante processi e strumenti che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso
contenga la stessa sequenza di bit del documento
informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano agli atti processuali che contengono
provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di
somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi
alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le
modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine,
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo
119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale
redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33,
quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa
l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei
beni, si procede a norma del periodo precedente,
sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura
di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi
successivi alla presentazione della relazione di cui
all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto
redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto
dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto
e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171,
secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa
l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater,
sostituendo il commissario al curatore.
9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del
progetto di distribuzione, il professionista delegato a
norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile
deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita'
svolte.
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali
previsti per le procedure concorsuali e il rapporto
riepilogativo finale previsto per i procedimenti di
esecuzione forzata devono essere depositati con modalita'
telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici,
nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile
per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a
cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di
rilevazioni statistiche nazionali."
 
Art. 24
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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