Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 129
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per vie navigabili interne.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (UE) n. 1177/2010 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334.
- Il regolamento (CE) n. 2006/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali.) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229.) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n.
284, S.O., cosi' recita:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).
- 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di
proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo
e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina
un segretario generale, che sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita'
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per
l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
gare e a stabilire i criteri per la nomina delle
commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei
relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del
predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della
direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti
dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare
una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le
imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da
atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo
amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei
criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle
attivita' di servizio pubblico e di violazione della
disciplina relativa all'accesso alle reti e alle
infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa
Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle
misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino
all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire
ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente
articolo si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni
di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di
assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli
oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella
misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5
milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono
restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo
della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette
risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario
supporto operativo-logistico, economico e finanziario per
lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non
superiore all'uno per mille del fatturato derivanti
dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo
esercizio. Il contributo e' determinato annualmente con
atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di
trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere
formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza
di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima
attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al
reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta
organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle
risorse disponibili, mediante apposita selezione
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.».
- La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n.
300, S.O.
- La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
agosto 2013, n. 194.
- Il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169
(Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica
il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2014, n.
271.
- Il regolamento (UE) n. 181/2011 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 28 febbraio 2011, n. L 55.

Note all'art. 1:
- Per il regolamento (UE) n. 1177/2010 si veda nelle
note alle premesse.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
b) «Autorita'»: l'Autorita' di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
c) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 25 del medesimo regolamento;
e) «persona con disabilita'» o «persona a mobilita' ridotta», qualsiasi persona la cui mobilita' sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilita' fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilita' o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilita', o per ragioni di eta', e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;
f) «territorio di uno Stato membro», territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riferimento all'articolo 355 dello stesso, alle condizioni ivi contenute;
g) «condizioni d'accesso», norme, orientamenti e informazioni pertinenti sull'accessibilita' dei terminali portuali e delle navi, comprese le strutture per persone con disabilita' o persone a mobilita' ridotta;
h) «vettore», una persona fisica o giuridica, diversa da un operatore turistico, un agente di viaggio o un venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico;
i) «vettore dell'Unione», un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso il territorio di uno Stato membro;
l) «servizio passeggeri», un servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare o per vie navigabili interne effettuato secondo un orario pubblicato;
m) «servizi integrati», servizi di trasporto interconnessi all'interno di una determinata area geografica, con servizio d'informazione, emissioni di biglietti ed orari unici;
n) «vettore di fatto», un soggetto diverso dal vettore, che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente;
o) «vie navigabili interne», un corpo idrico interno navigabile, naturale o artificiale, o sistema di corpi idrici interconnessi sfruttati per il trasporto, come laghi, fiumi o canali o una combinazione di questi;
p) «porto», un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte strutture tali da consentire l'attracco di navi, da cui i passeggeri si imbarcano o sbarcano regolarmente;
q) «terminale portuale», un terminale, che dispone di un vettore o di un operatore di terminale, in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione, biglietteria o sale di ritrovo e personale per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera;
r) «nave», un'imbarcazione usata per la navigazione marittima o per vie navigabili interne;
s) «contratto di trasporto», un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o piu' servizi passeggeri o crociere;
t) «biglietto», un documento in corso di validita' o altro giustificativo di un contratto di trasporto;
u) «venditore di biglietti», un rivenditore che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
v) «agente di viaggio», un rivenditore che agisce per conto del passeggero o dell'operatore turistico nella conclusione di contratti di trasporto;
z) «operatore turistico», un organizzatore o un rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
aa) «prenotazione», una prenotazione per la partenza specifica di un servizio passeggeri o una crociera;
bb) «operatore del terminale», un organismo pubblico o privato nel territorio di uno Stato membro responsabile dell'amministrazione e della gestione di un terminale portuale;
cc) «crociera», servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne effettuato esclusivamente a fini di svago o ricreazione, completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo;
dd) «sinistro marittimo», il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l'incaglio della nave, un'esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave.

Note all'art. 2:
- Per il regolamento (UE) n. 1177/2010 si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
S.O., cosi' recita:
"Art. 36 (Regolazione indipendente in materia di
trasporti). - 1. All'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata 'Autorita', la quale opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione. La sede dell'Autorita' e' definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il
termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del
presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito
entro il 31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel
settore dei trasporti e dell'accesso alle relative
infrastrutture e ai servizi accessori, in conformita' con
la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli
enti locali di cui al titolo V della parte seconda della
Costituzione. L'Autorita' esercita le proprie competenze a
decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla
medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina
un segretario generale, che sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita'
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per
l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
gare e a stabilire i criteri per la nomina delle
commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei
relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del
predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della
direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio;
b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole:
«individuata ai sensi del medesimo comma»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e
regionali, nonche' gli enti strumentali che hanno
competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle
infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le
delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra
operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle
infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di
fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica»;
d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole:
«individuata ai sensi del comma 2»;
e) al comma 6:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel
limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica»;
2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso;
3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima
attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al
reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta
organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle
risorse disponibili, mediante apposita selezione
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione»;
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica».
2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i
titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere
servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o
mediante altre forme di organizzazione del servizio»;
b) all'art. 5-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Per il servizio di taxi e' consentito
l'esercizio dell'attivita' anche al di fuori del territorio
dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di
accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati»;
c) all'art. 10, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito
orario del turno integrativo o nell'orario del turno
assegnato, da chiunque abbia i requisiti di
professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa
vigente».
3. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera c), sono soppresse le parole: «stradale
ed»;
2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla
competente Autorita' di regolazione, alla quale e'
demandata la loro successiva approvazione»;
3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei
concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade
medesime»;
b) al comma 3:
1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' svolgere le attivita' di cui all'art. 2,
comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori
inerenti la rete stradale e autostradale di interesse
nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita'».".
- La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
S.O.
- La direttiva 90/314/CEE (Direttiva del Consiglio
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso".) e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 giugno 1990, n.
158.
 
Art. 3

Organismo nazionale responsabile
dell'applicazione del regolamento

1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 25 del regolamento e' individuato nell'Autorita' di regolazione dei trasporti e svolge le seguenti funzioni:
a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;
b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento;
c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.
2. L'Autorita' e' altresi' responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' puo' acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e puo' effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali.
4. L'Autorita' riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attivita' espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.
5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento puo' inoltrare un reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorita', adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorita' istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorita' con periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.

Note all'art. 3:
- Per il regolamento (CE) n. 2006/2004 si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 4

Procedimento per l'accertamento
e l'irrogazione delle sanzioni

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorita', valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, da' avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.
3. L'Autorita' determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettivita' e proporzionalita' ed in funzione:
a) della gravita' della violazione;
b) della reiterazione della violazione;
c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.
5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel fondo gia' previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, e dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per le medesime finalita' ivi previste. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorita', adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di competenza regionale, riferibili al proprio territorio.
6. Il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale che ha affidato ad un vettore di fatto, venditore di biglietti o altra persona l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.

Note all'art. 4:
- Le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, gia' citata nelle note alle premesse, cosi'
recitano:
"Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I - Principi generali
Art. 1 (Principio di legalita')
Art. 2 (Capacita' di intendere e di volere)
Art. 3 (Elemento soggettivo)
Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita')
Art. 5 (Concorso di persone)
Art. 6 (Solidarieta')
Art. 7 (Non trasmissibilita' dell'obbligazione)
Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative)
Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni)
Art. 9 (Principio di specialita')
Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto
tra limite minimo e limite massimo)
Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie)
Art. 12 (Ambito di applicazione)
Sezione II - Applicazione
Art. 13 (Atti di accertamento)
Art. 14 (Contestazione e notificazione)
Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni)
Art. 16 (Pagamento in misura ridotta)
Art. 17 (Obbligo del rapporto)
Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione)
Art. 19 (Sequestro)
Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie)
Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative
accessorie)
Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di
opposizione)
Art. 23 (Giudizio di opposizione)
Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato)
Art. 25 (Impugnabilita' del provvedimento del giudice
penale)
Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
Art. 27 (Esecuzione forzata)
Art. 28 (Prescrizione)
Art. 29 (Devoluzione dei proventi)
Art. 30 (Valutazione delle violazioni in materia di
circolazione stradale)
Art. 31 (Provvedimenti dell'autorita' regionale)
(Omissis).".
- Il testo del comma 4, dell'art. 5, del decreto
legislativo 17 aprile 2014, n. 70 (Disciplina sanzionatoria
per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103, cosi' recita:
«Art. 5 (Procedimento per l'accertamento e irrogazione
delle sanzioni). - (Omissis).
4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Organismo
di controllo, adottato d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni e province autonome, il predetto fondo e'
assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle
regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia
trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante
dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai
servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e
locale, riferibili al proprio territorio.
(Omissis).».
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto
legislativo 4 novembre 2014, n. 169, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' recita:
«Art. 4 (Procedimento per l'accertamento e
l'irrogazione delle sanzioni). - (Omissis).
5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorita',
adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e
province autonome, il predetto fondo e' assegnato a
progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura
tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo
corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle
sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto su
autobus di competenza regionale e locale, riferibili al
proprio territorio.».
 
Art. 5

Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie

1. Il vettore o il venditore di biglietti che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
2. Il vettore o il venditore di biglietti che predispone e utilizza condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.
 
Art. 6

Inefficacia di clausole derogatorie

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6 del regolamento.
 
Art. 7

Diritto al trasporto

1. Salvo che ricorrano le ragioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di imbarcare una persona per motivi di disabilita' o mobilita' ridotta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica al vettore, all'agente di viaggio o all'operatore turistico che non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, esigono che la persona con disabilita' o a mobilita' ridotta venga accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.
2. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. La medesima sanzione si applica al vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, non comunicano per iscritto alla persona con disabilita' o a mobilita' ridotta, entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornirle altrimenti un biglietto o imbarcarla.
 
Art. 8

Divieto di oneri aggiuntivi

1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento offrono alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
 
Art. 9

Accessibilita' ed informazione

1. Il vettore o l'operatore di terminale che non stabiliscono o non predispongono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Il vettore, l'operatore del terminale o l'operatore turistico che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
3. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che non mettono a disposizione le informazioni sul viaggio, le condizioni del trasporto, in formati adeguati e accessibili alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta in violazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
 
Art. 10

Assistenza nei porti e a bordo delle navi

1. Il vettore o l'operatore del terminale che nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, violano l'obbligo di prestare gratuitamente l'assistenza di cui all'articolo 10 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.
2. Il vettore, l'operatore del terminale, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano gli obblighi posti a loro carico dall'articolo 11, paragrafi 4 e 5, 12 e 15, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.
 
Art. 11

Formazione

1. Il vettore e l'operatore del terminale che violano gli obblighi attinenti alla formazione del proprio personale di cui all'articolo 14 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.
 
Art. 12

Obbligo di trasporto alternativo o rimborso

1. Il vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento e' soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
 
Art. 13

Informazione su cancellazioni e ritardi

1. Il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo.
 
Art. 14

Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza

1. Il vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero.
 
Art. 15

Diritto all'informazione sul viaggio
e sui diritti dei passeggeri

1. Il vettore e l'operatore del terminale che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri le informazioni sul viaggio di cui all'articolo 22 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.
2. Il vettore, l'operatore del terminale e, se del caso, l'autorita' portuale che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.
 
Art. 16

Reclami

1. Il vettore e l'operatore del terminale che non istituiscono e non dispongono di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dall'articolo 24 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.
2. Il vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo e' accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.
 
Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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