Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 agosto 2015
Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modificazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, recante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' di regolamentazione competente, sia adottata la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprieta' e delle specifiche tipologie;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che attribuisce, in via transitoria, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA le funzioni dell'Autorita' di regolamentazione competente, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);
Considerato che la direttiva 2011/70/Euratom raccomanda che le norme nazionali siano basate su un sistema nazionale di classificazione dei rifiuti radioattivi, che tenga pienamente conto delle loro proprieta' e tipologie specifiche in relazione alle diverse fasi di gestione;
Vista la Guida Tecnica n. 26 - «Gestione dei rifiuti radioattivi» - 1987, ENEA DISP, di seguito indicata come Guida Tecnica n. 26 del 1987;
Considerato che la classificazione dei rifiuti radioattivi della Guida Tecnica n. 26 del 1987, a cui attualmente si fa riferimento, si basa, in particolare, sulle proprieta' radioattive dei rifiuti e sui requisiti per la loro gestione e che, negli ultimi anni, le raccomandazioni internazionali emanate dalla Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) hanno orientato i criteri di classificazione dei rifiuti radioattivi, rispetto a quelli a suo tempo indicati, soprattutto in riferimento alle modalita' di smaltimento di detti rifiuti ritenute idonee ed individuate per categorie;
Considerato che la direttiva 2013/59/Euratom, oltre a stabilire le nuove norme di radioprotezione che dovranno essere recepite entro il 6 febbraio 2018 nella legislazione nazionale, detta in particolare specifiche condizioni per l'esenzione dalle disposizioni in essa stabilite per quelle specifiche attivita' industriali comportanti l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali, nonche' per l'allontanamento dei materiali solidi dalle suddette attivita' industriali;
Vista la versione preliminare della proposta di classificazione dei rifiuti radioattivi predisposta dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 19 dicembre 2014, Doc. ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI;
Acquisita la versione definitiva della proposta di classificazione dei rifiuti radioattivi predisposta dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 4 maggio 2015, Doc. ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI - Rev. 1;

Emanano
il seguente decreto:

Art. 1

Principi fondamentali

1. La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell'impiego pacifico dell'energia nucleare e' volta ad assicurare che i lavoratori, la popolazione e l'ambiente siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo anche conto dell'impatto sulle generazioni future.
2. La produzione di rifiuti radioattivi deve essere tenuta al minimo ragionevolmente praticabile, tanto in termini di attivita' quanto di volume.
3. I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in sicurezza dalla loro generazione fino allo smaltimento.
4. La gestione dei rifiuti radioattivi risulta strettamente connessa alla tipologia del rifiuto da gestire, considerato che i rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili anche in relazione allo loro origine.
 
Allegato I Tabella 1
Destinazione finale delle diverse categorie (non sono compresi i
rifiuti contenenti radionuclidi
di origine naturale, articolo 2, comma 5, del presente decreto)
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2

Correlazione tra classificazione G.T. n. 26 e nuova classificazione
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi.
2. La classificazione dei rifiuti radioattivi, come definita dall'art. 4, sostituisce la classificazione definita nella Guida Tecnica n. 26 del 1987, secondo le disposizioni attuative previste dall'art. 5.
3. La presente classificazione si riferisce ai rifiuti radioattivi solidi condizionati; all'atto della generazione, i rifiuti radioattivi solidi e liquidi sono preliminarmente classificati in relazione alla tipologia di condizionamento per essi prevista nel rispetto dell'obiettivo di minimizzazione dei volumi finali dei rifiuti condizionati prodotti.
4. Le modalita' e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dei rifiuti radioattivi saranno oggetto di apposite guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. Il presente decreto non si applica ai rifiuti radioattivi aeriformi e liquidi per i quali e' previsto lo smaltimento nell'ambiente sotto forma di effluenti, ne' ai residui contenenti radionuclidi di origine naturale provenienti dalle attivita' lavorative disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo III-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che saranno oggetto di specifica disciplina di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, per le attivita' industriali comportanti l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, si intendono per:
a) Radionuclidi a vita molto breve: radionuclidi con tempo di dimezzamento minore o uguale a 100 giorni;
b) Radionuclidi a vita breve: radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 100 giorni e minore o uguale a 31 anni;
c) Rifiuti e materiali esenti: i rifiuti o materiali che soddisfano le condizioni stabilite all'art. 154, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ossia i rifiuti o i materiali che contengono radionuclidi con tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni e concentrazione di attivita' non superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Rientrano in questa categoria i materiali che possono essere rilasciati dalle installazioni in quanto soddisfano i livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 154, comma 3-bis, del suddetto decreto legislativo; la successiva gestione di tali rifiuti o materiali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
 
Art. 4

Classificazione dei rifiuti radioattivi

1. I rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita' disciplinate dalle norme vigenti sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono classificati come segue: a) Rifiuti radioattivi a vita media molto breve.
I rifiuti radioattivi contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento molto breve, inferiore a 100 giorni, che richiedono sino ad un tempo massimo di 5 anni per raggiungere concentrazioni di attivita' inferiori ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Questi rifiuti hanno origine prevalentemente da impieghi medici e di ricerca.
Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni di deposito temporaneo o di gestione di rifiuti ai fini dello smaltimento, quali quelle autorizzate ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per un periodo di tempo sufficiente al raggiungimento del suddetto valore di concentrazione di attivita'. b) Rifiuti radioattivi di attivita' molto bassa.
I rifiuti radioattivi con livelli di concentrazione di attivita' che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti, ma comunque inferiori a 100 Bq/g di cui al massimo 10 Bq/g per radionuclidi alfa emettitori a lunga vita.
In questa categoria rientrano principalmente quei materiali derivanti dalle attivita' di mantenimento in sicurezza e di smantellamento delle installazioni nucleari, da terreni o detriti contaminati risultanti da attivita' di bonifica. Tali rifiuti possono essere smaltiti in impianti di smaltimento superficiali con barriere semplici, ovvero in impianti superficiali, o a piccole profondita', con barriere ingegneristiche, quale il Deposito Nazionale previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione fissati per l'impianto di smaltimento stesso.
Sono inclusi in tale categoria i rifiuti contenenti prevalentemente radionuclidi a vita breve in concentrazioni tali da raggiungere in 10 anni valori di concentrazione di attivita' inferiori ai livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 154, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni di deposito temporaneo o di gestione di rifiuti ai fini dello smaltimento, quali quelle autorizzate ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. c) Rifiuti radioattivi di bassa attivita'.
I rifiuti radioattivi che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti e che ai fini dello smaltimento necessitano di un confinamento e di un isolamento per un periodo di alcune centinaia di anni.
In questa categoria rientrano i rifiuti radioattivi caratterizzati da livelli di concentrazione di attivita' inferiori o uguali a 5 MBq/g per i radionuclidi a vita breve, inferiori o uguali a 40 kBq/g per gli isotopi a lunga vita del Nichel e inferiori o uguali a 400 Bq/g per i radionuclidi a lunga vita. In questa categoria rientra gran parte dei rifiuti provenienti dalle installazioni nucleari, quali le parti e i componenti di impianti derivanti dalle operazioni di smantellamento e da alcuni impieghi medici, industriali e di ricerca scientifica.
Tale categoria di rifiuti puo' essere smaltita in impianti di smaltimento superficiali, o a piccole profondita', con barriere ingegneristiche, quale il Deposito Nazionale previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel rispetto dei previsti obiettivi di radioprotezione. d) Rifiuti radioattivi di media attivita'.
I rifiuti radioattivi con concentrazioni di attivita' superiori ai valori indicati per i rifiuti di bassa attivita', tali comunque da non richiedere, durante il deposito e lo smaltimento, l'adozione di misure per la dissipazione del calore generato.
In questa categoria rientrano i rifiuti che contengono radionuclidi a lunga vita tali da richiedere, nella maggior parte dei casi, un grado di isolamento superiore rispetto a quello di un impianto di smaltimento superficiale con barriere ingegneristiche e quindi lo smaltimento in formazioni geologiche. Nelle more della disponibilita' di un impianto di smaltimento in formazione geologica, tali rifiuti dovranno essere immagazzinati in idonee strutture di stoccaggio, quale l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel Deposito Nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
Tali rifiuti provengono, oltre che dal decommissioning delle strutture dei reattori nucleari, dagli impianti di fabbricazione degli elementi di combustibile ad ossidi misti, dagli impianti di riprocessamento ovvero dai laboratori di ricerca scientifica, e possono contenere elementi transuranici e quantita' rilevanti di prodotti di attivazione o di fissione. In tale categoria sono compresi anche i rifiuti che presentano caratteristiche simili a quelle sopra descritte, derivanti da usi medici o industriali.
Rientrano in tale categoria anche i rifiuti caratterizzati da livelli di concentrazioni di attivita' inferiori o uguali a 400 Bq/g per i radionuclidi alfa emettitori e che contengono prevalentemente radionuclidi beta/gamma emettitori, anche di lunga vita, in concentrazioni di attivita' tali da poter essere smaltiti in impianti superficiali con barriere ingegneristiche, purche' il livello di concentrazione di attivita' sia tale da rispettare gli obiettivi di radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento superficiale suddetto, quali, ad esempio, i rifiuti contenenti prodotti di attivazione provenienti dalla disattivazione di alcune parti delle installazioni nucleari. e) Rifiuti radioattivi di alta attivita'.
I rifiuti radioattivi con concentrazioni di attivita' molto elevate, tali da generare una significativa quantita' di calore o elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o entrambe tali caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento dell'ordine di migliaia di anni ed oltre. Per tali rifiuti e' richiesto lo smaltimento in formazioni geologiche.
In tale categoria rientrano, in particolare, i rifiuti liquidi a elevata concentrazione di attivita' derivanti dal primo ciclo di estrazione (o liquidi equivalenti) degli impianti industriali di riprocessamento del combustibile irraggiato, ovvero il combustibile irraggiato stesso, nel caso si decida di procedere al suo smaltimento diretto, senza riprocessamento.
Nel periodo che precede lo smaltimento, tali rifiuti devono essere immagazzinati in idonee strutture di stoccaggio, quale l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel Deposito Nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
2. Nell'Allegato I, tabella 1, sono riportate le modalita' di smaltimento di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi secondo la presente classificazione.
 
Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che producono o che gestiscono i rifiuti radioattivi adottano la nuova classificazione di cui all'art. 4 ai fini della loro registrazione, della tenuta della contabilita' e dell'etichettatura dei contenitori dei suddetti rifiuti.
2. I soggetti che producono o che gestiscono rifiuti radioattivi gia' classificati in base alla Guida Tecnica n. 26 del 1987, aggiornano le registrazioni e la tenuta della contabilita' dei suddetti rifiuti radioattivi, secondo l'Allegato I, tabella 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I soggetti di cui al comma 2 aggiornano l'etichettatura attualmente presente sui contenitori dei suddetti rifiuti radioattivi sulla base di un apposito programma, con un successione pianificata delle operazioni che, tenuto conto dei principi generali del sistema di radioprotezione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, preveda la conclusione delle operazioni stesse entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Nelle more dell'emanazione delle specifiche guide tecniche di cui all'art. 2, comma 4, per i casi non contemplati nella Guida Tecnica n. 26 del 1987, le specifiche modalita' e i requisiti di gestione di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi sono stabiliti dall'ISIN.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2015

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone