Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 luglio 2015
Decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di seguito «decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli art. 1 e 2;
Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorita' per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;
Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013», e in particolare gli articoli 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, gli Enti presentano ai Ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;
Vista la Relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, di seguito «Relazione del 10 marzo 2014» e, in particolare, la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;
Visto il decreto dei Ministri dell'11 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto dell'11 marzo 2014» con il quale, sulla base della predetta Relazione del 10 marzo 2014, sono state disposte indagini dirette sui siti della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima Relazione;
Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 aprile 2014, di seguito «direttiva del 16 aprile 2014», con la quale sono stati definiti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge;
Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 giugno 2014 con la quale e' stata modificata la composizione del Gruppo di lavoro;
Vista la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro, costituito ai sensi della direttiva del 23 dicembre 2013 e di seguito indicato come «Gruppo di lavoro», in data 30 gennaio 2015, di seguito «Relazione del 30 gennaio 2015», come integrata con lettera del 12 febbraio 2015, all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonche' all'esito delle indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania indicati con la citata direttiva del 16 aprile 2014;
Visto il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015 con il quale i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui alla Relazione del 30 gennaio 2015, hanno individuato i terreni della regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;
Vista altresi' la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito «Relazione del 22 giugno 2015», all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale e' stata confermata la ripartizione dei siti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, come gia' previsto dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2015;
Considerato che la Relazione del 22 giugno 2015 sara' pubblicata, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, sui siti istituzionali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o piu' decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;
Ritenuto quindi necessario procedere a tale individuazione per i territori ricadenti nella classe di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014 sulla base dei risultati riportati nella Relazione del 22 giugno 2015;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle previsioni di cui al citato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

Emanano
il presente decreto:

Art. 1
Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli
della Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge n. 136 del 2013.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013:
a) i terreni di cui all'allegato «A» possono essere destinati alle produzioni agroalimentari;
b) i terreni di cui all'allegato «B» possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari, secondo le condizioni indicate nel medesimo allegato;
c) i terreni di cui all'allegato «C» non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative, secondo le condizioni indicate nel medesimo allegato;
d) i terreni di cui all'allegato «D» non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare o silvopastorale secondo le indicazioni contenute nel medesimo allegato.
2. Il divieto di cui all'art. 1, comma 6, del decreto dell'11 marzo 2014, cessa a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto per i soli terreni di cui al comma 1, lettera a).
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2015

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro della salute
Lorenzin

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Appendice 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Appendice 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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