Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 luglio 2015 |
Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilita' interno, per il 2015, per le Regioni a statuto speciale, esclusa la Regione Sardegna, e le Province autonome di Trento e di Bolzano. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 1, comma 400, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica nei termini indicati dal medesimo comma; Visto l'art. 1, comma 401, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del medesimo articolo nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilita' interno di competenza eurocompatibile; Visto l'art. 1, comma 408, della legge n. 190 del 2014, che definisce l'obiettivo di patto di stabilita' interno per gli anni dal 2014 al 2017 della regione Trentino-Alto Adige e le province autonomie di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; Visto l'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'art. 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014; Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con riferimento al quale, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d), del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012; Visto l'art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente; Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile; Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti; Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2017, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma 512, dell'art. 1, della medesima legge; Visto l'art. 1, comma 479, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014; Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 190 del 2014, riguardante il patto di stabilita' verticale, secondo il quale la Regione Siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Visto l'art. 1, comma 481, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale, ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. A tal fine, le regioni, entro il termine perentorio del 30 aprile, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, ai sensi del quale le regioni possono, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, fermi restando gli eventuali diversi termini previsti dalle intese in essere, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale; Visto il secondo periodo dell'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la Regione Siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento degli equilibri dei saldi di finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, inerente al patto di stabilita' verticale incentivato, modificato dall'art. 10, comma 7-bis, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, lett. a), decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che per il 2015, il quale prevede che, nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000.000.000 di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalita' previste dal comma 481 e 482, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla medesima legge. A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 485, della legge n. 190 del 2014, entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre 2015, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2015; Visto l'art. 1, comma 486, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce che la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia, ove, ai sensi del comma 484 della medesima legge, autorizzino gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo, riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno, per l'anno 2015 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2015, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna che assicura il proprio contributo alla finanza pubblica attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 16 luglio 2015 ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Articolo unico
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno relative all'anno 2015 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, in relazione all'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2015, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione. 3. La certificazione di cui al comma 2 puo' essere trasmessa per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo. 4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, esclusa la regione Sardegna. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2015
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco |
| Allegato A
Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno del 2015 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna che adotta i prospetti previsti per le regioni a statuto ordinario per la trasmissione del monitoraggio concernente il pareggio di bilancio. A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilita' interno: per la Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, il modello n. 1M/15/EU (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile); per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/15/S (per il monitoraggio del saldo espresso in termini di competenza mista). I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del patto, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto. Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto Per acquisire elementi informativi utili ai fini del patto di stabilita' interno e per la finanza pubblica, e', altresi', previsto il prospetto 3OB/15, concernente i patti regionalizzati di solidarieta', di cui all'art. 1, commi da 480 a 486, della legge di stabilita' 2015. A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. L'applicazione web del patto di stabilita' interno consente alla regione o alla provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; b. codice fiscale; c. ente di appartenenza; d. recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe. supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto), sotto la dicitura "Regole per il sito". A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa. B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI B.1. Istruzioni generali Cumulabilita' - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2015; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2015, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. Dati dell'esercizio precedente - E' prevista l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente, inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilita' del precedente anno 2014, che sono riportati automaticamente dal sistema web. L'eventuale variazione dei dati 2014 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilita' dell'anno 2014. Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore. Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del patto di stabilita' interno, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 460, della citata legge n. 228 del 2012, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2015 con l'obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito dell'attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio. Per le regioni a statuto speciale cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2015 e' stato rispettato. Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2015 e' stato rispettato. B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/15/EU e n. 2M/15/S I modelli per il monitoraggio 1M/15/EU e 2M/15/S presentano, sostanzialmente, la stessa struttura dei corrispondenti prospetti dell'anno passato. Per il monitoraggio dell'obiettivo eurocompatibile del patto di stabilita' interno per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Sardegna, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, e' stato predisposto il modello n. 1M/15/EU. Come stabilito dall'art. 1, c. 451, della legge n. 228/2012, le spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma: a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della gestione corrente; b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti. Il suindicato modello e', pertanto, articolato in tre distinte sezioni, corrispondenti alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l'obiettivo annuale. In ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilita' interno. La prima sezione prevede l'inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti: gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3), gli impegni correnti delle spese escluse dal patto individuate dalle voci da S4 a S10, se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3. La seconda sezione prevede l'inserimento dei dati relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione correnti, dal cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche suindicate. La terza sezione prevede che dal totale dei pagamenti in conto capitale ( Titolo II) siano detratti: i pagamenti riguardanti le concessioni di crediti, l'acquisto di titoli, le partecipazioni azionarie e i conferimenti; i pagamenti delle spese in c/capitale escluse dal patto (da S24 a S32), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S22 e S23. Per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/15/S riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo in termini di competenza mista. Tale saldo e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti. Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2015 sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla base di quanto previsto dagli accordi, gia' nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2015. Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito dell'attribuzione di una quota agli enti locali del proprio territorio, hanno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2015, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali. I prospetti del monitoraggio sono compilati e trasmessi tramite l'applicativo web del patto, anche in attesa della conclusione degli accordi di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, laddove previsti. In tal caso, la regione non valorizza il campo relativo all'obiettivo programmatico annuale spese finali (OP SF 15 del modello 1M/15/EU), e i campi relativi alle esclusioni delle spese non previste in sede di accordo, che saranno compilati successivamente al perfezionamento dell'accordo. B.3. Patti di solidarieta' - Modelli informativi n. 3OB/15 La legge di stabilita' 2015 introduce alcune importanti novita' in materia di patti regionalizzati di solidarieta' al fine di rendere piu' sostenibili gli obiettivi degli enti locali attraverso meccanismi di compensazione orizzontale e verticale a livello regionale che consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti. In particolare, i commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato prevedendo un contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, a favore delle regioni a statuto ordinario, delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio. Infine, si segnala che il comma 479 prevede che a decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano (1) , e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 della legge n. 220 del 2010, e che il comma 493 dell'art. 1 della predetta legge di stabilita' 2015 abroga il patto regionale integrato di cui al comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011. Ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, le regioni devono trasmettere le predette comunicazioni: a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante), la deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, che, per ciascun ente, indicano l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresi', del recupero nel biennio successivo; mediante il sistema web, utilizzando il Mod. 3OB/15, nel quale le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano: a) la quota del proprio obiettivo ceduta complessivamente agli enti locali del proprio territorio, distinguendo la quota relativa al patto verticale incentivato di cui all'art. 1, commi 484 - 488, della legge n. 190 del 2014, dall'ulteriore quota di obiettivo ceduta agli enti locali nell'ambito del tradizionale patto verticale di cui all'art. 1, commi 480 - 483, della legge n. 190 del 2014; b) il riepilogo della compensazione orizzontale, distintamente per le province ed i comuni; c) la variazione degli obiettivi per ciascun ciascun ente locale beneficiario, distintamente per le province ed i comuni. Le differenti sezioni del Mod. 3OB/15 riguardanti il patto regionalizzato e il patto regionale verticale incentivato sono compilati distintamente entro le differenti scadenze richiamate nel paragrafo B.3.3. Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta' B.3.1 Patto regionalizzato I commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 hanno unificato le due forme di flessibilita' del patto regionale verticale e orizzontale - che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti - in un'unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacita' finanziarie degli enti, la procedura e' stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno. Conseguentemente, a decorrere dal 2015, le regioni - escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a ridurre il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione puo' avvenire secondo due modalita': attraverso un contestuale aumento degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilita' orizzontale); attraverso una contestuale riduzione dell'obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile. B.3.2 Patto regionale verticale incentivato I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato per il 2015, ossia la procedura attraverso cui le regioni cedono ai rispettivi enti locali spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno, ricevendo dallo Stato un contributo complessivo pari a 1.000 milioni di euro. In particolare, il comma 484 attribuisce, nel 2015, alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, un contributo, nei limiti del predetto importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio da attribuire nella misura del 25 per cento alle province e citta' metropolitane e del restante 75 per cento ai comuni - con le modalita' previste dal comma 481 e 482 in materia di patto regionalizzato - nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella l allegata alla richiamata legge di stabilita' 2015, come modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, con l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015. Pertanto, ai fini della rideterminazione degli obiettivi, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 aprile 2015 e il 15 settembre 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano che devono essere utilizzati per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014. Giova a tal fine precisare che per debiti commerciali s'intendono i debiti derivanti da transazioni commerciali. Inoltre, l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, definisce le transazioni commerciali come: «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo». L'art. 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha altresi' chiarito che il citato art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall' art. 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il comma 485 prevede, inoltre, che entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre le regioni debbano comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. B.3.3 Tempistica e adempimenti (2) Patto regionalizzato le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali (e comunque con i rappresentanti degli enti locali nel caso in cui il Consiglio non sia istituito); entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere; entro il 30 aprile: le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere. Le regioni, sulla base delle predette informazioni ed in accordo con gli enti locali interessati, possono procedere alla rimodulazione del proprio obiettivo in termini di competenza mista esclusivamente per consentire pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali. Restano fermi gli eventuali diversi termini previsti dalle intese in essere con lo Stato; entro il 30 settembre: le regioni definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Patto regionale verticale incentivato entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alle regioni, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014; entro il 30 aprile e il 30 settembre: le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
(1) Alla Regione Trentino-Alto Adige e alla Province autonome di Trento e di Bolzano continua ad applicarsi la disciplina recata dai commi da 139 a 141 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di regionalizzazione del patto di stabilita' interno.
(2) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 229/2011, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della L.r. Sardegna n. 16/2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. , in quanto non e' consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, impedendo in tal modo al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare l'attivita' di monitoraggio del patto di stabilita' interno. La piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica comporta, infatti, che "la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo" (come gia' affermato dalla Corte in precedenti sentenze). |
| Allegato B
Il presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno per il 2015 delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna che, per la verifica dei risultati del pareggio di bilancio, adotta il prospetto previsto per le regioni a statuto ordinario. A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DEL PATTO 2015 Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno per il 2015: la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano certificano i propri risultati del patto di stabilita' interno 2015 attraverso il modello n. 1C/15; la Regione Siciliana, le regioni Friuli-Venezia Giulia, e Valle d'Aosta certificano i propri risultati del patto di stabilita' interno 2015 attraverso il modello 2C/15. Il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno 2015 e' inviato, entro il 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione. Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico, e' necessario accedere all'applicazione web del "Patto" e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di "Interrogazione modello", relativa al IV trimestre 2015, che consentira' di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema, e' possibile procedere all'acquisizione della certificazione utilizzando la funzione "Acquisizione Modello", che generera' un file in formato "pdf" pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze- Ove la regione a statuto speciale o la provincia autonoma opti per la trasmissione telematica della certificazione, e' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, previa sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al patto di stabilita' interno e al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2015 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello "1C" (per il Trentino-Alto Adige, la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano) o "2C" (per le regioni Siciliana, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia) contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va apposta la firma dei soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio. Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@tesoro.it". Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2015, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2016 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio". Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora la regione, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuta a rettificare i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno. |
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