Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128
Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 5, in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, l'articolo 6, in materia, tra l'altro, di gestione del rischio fiscale, di governance aziendale e di tutoraggio, nonche' l'articolo 8, comma 2 in materia di raddoppio dei termini per l'accertamento;
Ritenuto che, relativamente all'articolo 5 della legge n. 23 del 2014, le disposizioni legislative delegate vanno emanate in attuazione del diritto dell'Unione europea in materia di abuso del diritto fiscale, dei principi costituzionali di eguaglianza, legalita', capacita' contributiva e di certezza dei rapporti giuridici, nonche' dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari per materia e per profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti i pareri della VI Commissione finanze della Camera dei deputati dell'11 giugno 2015, della 6ª Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 10 giugno 2015 e della V Commissione bilancio della Camera dei Deputati del 24 giugno 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente

1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale del contribuente.
4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
5. Il contribuente puo' proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza e' presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.
7. La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo e' specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.
9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puo' essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.».
2. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' abrogato. Le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili.
3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente presenta istanza di interpello ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento.
4. I commi da 5 a 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che restano disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni, nonche' dalla normativa doganale dell'Unione europea.
5. Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alla premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo vigente degli articoli 5, 6 e 8, comma 2,
della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante
disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente
e orientato alla crescita), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59, e' il seguente:
«Art. 5 (Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione
fiscale). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i
decreti legislativi di cui all'art. 1, la revisione delle
vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al
principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in
applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi,
coordinandoli con quelli contenuti nella raccomandazione
della Commissione europea sulla pianificazione fiscale
aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012:
a) definire la condotta abusiva come uso distorto di
strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio
d'imposta, ancorche' tale condotta non sia in contrasto con
alcuna specifica disposizione;
b) garantire la liberta' di scelta del contribuente tra
diverse operazioni comportanti anche un diverso carico
fiscale e, a tal fine:
1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi
fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva;
2) escludere la configurabilita' di una condotta
abusiva se l'operazione o la serie di operazioni e'
giustificata da ragioni extrafiscali non marginali;
stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche
quelle che non producono necessariamente una redditivita'
immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di
natura organizzativa e determinano un miglioramento
strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;
c) prevedere l'inopponibilita' degli strumenti
giuridici di cui alla lettera a) all'amministrazione
finanziaria e il conseguente potere della stessa di
disconoscere il relativo risparmio di imposta;
d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico
dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il
disegno abusivo e le eventuali modalita' di manipolazione e
di alterazione funzionale degli strumenti giuridici
utilizzati, nonche' la loro mancata conformita' a una
normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi
sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide
ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che
giustifichino il ricorso a tali strumenti;
e) prevedere una formale e puntuale individuazione
della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento
fiscale, a pena di nullita' dell'accertamento stesso;
f) prevedere specifiche regole procedimentali che
garantiscano un efficace contraddittorio con
l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di
difesa in ogni fase del procedimento di accertamento
tributario.».
«Art. 6 (Gestione del rischio fiscale, governance
aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e
revisione della disciplina degli interpelli). - 1. Il
Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'art. 1, norme che prevedano forme di
comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in
termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le
imprese e l'amministrazione finanziaria, nonche', per i
soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi
aziendali strutturati di gestione e di controllo del
rischio fiscale, con una chiara attribuzione di
responsabilita' nel quadro del complessivo sistema dei
controlli interni, prevedendo a tali fini l'organizzazione
di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria
dedicate alle predette attivita' di comunicazione e
cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle
professionalita' gia' esistenti nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche.
2. Il Governo e' altresi' delegato a prevedere,
nell'introduzione delle norme di cui al comma 1, incentivi
sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di
riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla
disciplina da introdurre ai sensi dell'art. 8 e ai criteri
di limitazione e di esclusione della responsabilita'
previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
nonche' forme specifiche di interpello preventivo con
procedura abbreviata.
3. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'art. 1, disposizioni per revisionare
e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di
garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in
particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come
persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per
la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo
delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilita'
di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di
questi ultimi di modelli precompilati, nonche' al fine di
assisterli nel processo di consolidamento della capacita'
fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche
strutturali delle imprese.
4. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 3 il
Governo prevede l'istituzione di forme premiali,
consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore
dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio.
5. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'art. 1, disposizioni volte ad
ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della
rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la
finalita' della lotta all'evasione fiscale e contributiva e
con quella di garantire la certezza, l'efficienza e
l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare:
a) semplificando gli adempimenti amministrativi e
patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono
avvalersi del predetto istituto;
b) consentendo al contribuente, anche ove la
riscossione del debito sia concentrata nell'atto di
accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti
dalla legge per la concessione della dilazione del
pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della
riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che
dimostrino una temporanea situazione di obiettiva
difficolta', eliminando le differenze tra la rateizzazione
conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del
contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la
rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di
comunicazioni di irregolarita' inviate ai contribuenti a
seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei
controlli formali;
c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e
omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione
dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il
divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero
delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di
ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme
di rateizzazione;
d) procedendo ad una revisione della disciplina
sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve
durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata
entita' nel versamento delle rate, non comportino
l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;
e) monitorando, ai fini di una sua migliore
armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei
debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti
in termini di effettiva riscossione, con procedure che
garantiscano la massima trasparenza e oggettivita'.
6. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'art. 1, disposizioni per la
revisione generale della disciplina degli interpelli, allo
scopo di garantirne una maggiore omogeneita', anche ai fini
della tutela giurisdizionale e di una maggiore
tempestivita' nella redazione dei pareri, procedendo in
tale contesto all'eliminazione delle forme di interpello
obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo
aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.».
«Art. 8 (Revisione del sistema sanzionatorio). - In
vigore dal 27 marzo 2014. (Omissis).
Il Governo e' delegato altresi' a definire, con i
decreti legislativi di cui all'art. 1, la portata
applicativa della disciplina del raddoppio dei termini,
prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in
presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale, effettuato
entro un termine correlato allo scadere del termine
ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti
degli atti di controllo gia' notificati alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi.».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della citata
legge n. 23 del 2014, e' il seguente:
«7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.».

Note all'art. 1:
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000, reca:
«Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente».
- Il testo vigente dell'art. 11 della citata legge 27
luglio 2000, n. 212, e' il seguente:
«Art. 11 (Interpello per il contribuente). - 1. Ciascun
contribuente puo' inoltrare per iscritto
all'amministrazione finanziaria, che risponde entro
centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di
interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione
dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla
disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria,
scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza di interpello, e
limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al
contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende
che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il
comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in
difformita' dalla risposta, anche se desunta ai sensi del
periodo precedente, e' nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta
dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al
comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da
un numero elevato di contribuenti concerna la stessa
questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione
finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una
circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai
sensi dell'art. 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle
materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le
procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e
dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione
finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della
amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.».
- Il testo vigente dell'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, S.O., e' il seguente:
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in
mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146,
150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 del codice di
procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. In
mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e' ricevuto.».
- Il testo vigente dell'art. 68 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9,
S.O., e' il seguente:
«Art. 68 (Pagamento del tributo in pendenza del
processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle
singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la
riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio
davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione
tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i
due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza
della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b)
e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di
quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto
in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza
della commissione tributaria provinciale, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere
rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte
dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
ricorso in cassazione.
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle
risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo
1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e
dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.».
- Il testo vigente dell'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., e' il seguente:
«Art. 19 (Esecuzione delle sanzioni). - 1. In caso di
ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui
non e' prevista riscossione frazionata si applicano le
disposizioni dettate dall'art. 68, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni
sul processo tributario.».
- L'art. 37-bis del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, abrogato del presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, S.O.
- Il Regolamento del Ministro delle finanze del 19
giugno 1998, n. 259, in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3
agosto 1998, reca: «Norme da osservare per la compilazione
e l'inoltro al direttore regionale delle entrate,
competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere
la disapplicazione delle disposizioni normative di natura
antielusiva, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.».
- Il testo vigente dell'art. 1 del citato Regolamento
del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998, n. 259, e'
il seguente:
«Art. 1 (Procedimento). - 1. L'istanza di cui al comma
8 dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' rivolta al
direttore regionale delle entrate competente per territorio
ed e' spedita, a mezzo del servizio postale, in plico
raccomandato con avviso di ricevimento, all'ufficio
finanziario competente per l'accertamento in ragione del
domicilio fiscale del contribuente. Tale ultimo ufficio
trasmette al direttore regionale l'istanza, unitamente al
proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della
medesima.
2. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi del contribuente e del suo
legale rappresentante;
b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso
il quale sono effettuate le comunicazioni;
c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale
rappresentante.
3. Nell'istanza il contribuente descrive compiutamente
la fattispecie concreta per la quale ritiene non
applicabili le disposizioni normative che limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni
soggettive altrimenti ammessi dall'ordinamento tributario;
ad essa va allegata copia della documentazione, con
relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e
della qualificazione della fattispecie prospettata.
4. Le determinazioni del direttore regionale delle
entrate, concernenti l'istanza, sono comunicate al
contribuente mediante servizio postale, in plico
raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 37- bis, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, l'istanza si intende presentata all'atto
della ricezione del plico raccomandato da parte
dell'ufficio competente per l'accertamento. Le
comunicazioni relative all'istanza e le eventuali richieste
istruttorie si intendono eseguite al momento della
ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario.
6. Le determinazioni del direttore regionale delle
entrate vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta
giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento
che e' da ritenersi definitivo.
7. Le richieste istruttorie rivolte al contribuente o a
soggetti diversi sospendono il termine di cui al comma 6,
per l'emanazione del provvedimento definitivo da parte del
direttore regionale delle entrate, fino al giorno di
ricezione della risposta. Delle richieste istruttorie
rivolte ad altri soggetti e' data comunicazione al
contribuente.».
- Il testo vigente dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O., e' il seguente:
«Art. 34 (Diritti doganali e diritti di confine). - Si
considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la
dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una legge, in
relazione alle operazioni doganali.
Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di
confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione,
i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o
all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e
dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto
concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio,
le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o
sovrimposta di consumo a favore dello Stato.».
- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti
doganali e revisione delle procedure di accertamento e
controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del
24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema
di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e
delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n.
82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di
esportazione delle merci comunitarie), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1990, n. 291, S.O., e' il
seguente:
«Art. 8 (Accettazione e controllo della dichiarazione.
Visita delle merci. Bolletta doganale). - 1. La
dichiarazione presentata all'ufficio doganale, qualora
redatta conformemente a quanto previsto nei commi 1 e 2
dell'art. 4, viene accettata ed iscritta nel registro
corrispondente alla destinazione doganale richiesta,
munendola del numero e della data di registrazione; tale
registrazione da' al documento valore di bolletta doganale.
Sulla base degli elementi dichiarati l'ufficio provvede
alla riscossione dei diritti ovvero all'assunzione delle
relative cauzioni.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere
accettata la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 5,
sempreche' il capo dell'ufficio doganale abbia ritenuto
fondati i motivi addotti dalla parte.
3. Successivamente l'ufficio procede all'esame della
dichiarazione presentata e della relativa documentazione,
allo scopo di accertare la qualita', la quantita', il
valore e l'origine delle merci, nonche' ogni altro elemento
occorrente per l'applicazione della tariffa e per la
liquidazione dei diritti.
4. L'ufficio puo', altresi', procedere, ai fini
dell'accertamento, alla visita totale o parziale delle
merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed
all'esame tecnico con l'osservanza della modalita' di cui
all'art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
5. La visita totale o parziale deve essere sempre
eseguita quando sia prescritta da norme di legge o di
regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e
secondo i programmi ed i criteri selettivi, stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli
della pericolosita' fiscale e della casualita'.
6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 puo'
essere incluso quello della non coincidenza dell'ufficio
prescelto per l'espletamento delle formalita' doganali con
l'ufficio territorialmente competente sulla localita' di
immissione in consumo o di produzione delle merci.
7. Di regola, l'attivita' di controllo di cui al comma
3 e la visita fisica delle merci sono eseguite da
funzionari diversi.
8. Il mancato esercizio della facolta' di cui al comma
4 non comporta responsabilita' del funzionario incaricato,
salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza di
legge, di regolamenti o delle prescrizioni amministrative
di cui al comma 5.
9. Il dichiarante, qualora l'ufficio non ne esiga la
presenza, puo' rinunciare al diritto di assistere alla
visita delle merci, da effettuarsi nei luoghi designati
dall'ufficio o negli altri luoghi di cui al comma 2
dell'art. 1; il dichiarante e', comunque, tenuto a prestare
direttamente o a mezzo di altre persone da lui incaricate,
di gradimento dell'amministrazione, ed a proprie spese,
ogni collaborazione per l'espletamento delle relative
operazioni ed a curare l'apertura dei colli ed il
successivo ricondizionamento.
10. I risultati dei predetti controlli devono essere
annotati sulla bolletta doganale; ciascuna annotazione deve
essere firmata dal funzionario che ha eseguito il relativo
controllo.
11. Quando l'ufficio non procede alla visita delle
merci, quest'ultime si considerano conformi al dichiarato.
12. I risultati della verifica parziale sono estesi
all'insieme delle merci che formano oggetto della
dichiarazione, sempreche' il risultato parziale sia
conforme al dichiarato.
13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei
diritti dovuti in base alla dichiarazione o non presta la
cauzione a garanzia dei diritti medesimi, ovvero non
ottempera all'invito di presenziare e collaborare alle
operazioni di controllo, l'ufficio, decorsi inutilmente
otto giorni dall'accettazione della dichiarazione, procede
all'accertamento; in tal caso, l'eventuale visita delle
merci viene eseguita alla presenza di due testimoni
estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le
operazioni di visita ed il relativo risultato sono fatti
constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai
rappresentanti dell'amministrazione doganale e dai
testimoni, viene allegato alla dichiarazione.
14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non si rende
esperibile il rimedio dell'impugnativa previsto dagli
articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.».
- Il testo vigente dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e' il seguente:
«Art. 11 (Revisione dell'accertamento, attribuzioni e
poteri degli uffici). - 1. L'ufficio doganale puo'
procedere alla revisione dell'accertamento divenuto
definitivo, ancorche' le merci che ne hanno formato
l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilita'
dell'operatore o siano gia' uscite dal territorio doganale.
La revisione e' eseguita d'ufficio, ovvero quando
l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con
istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine
di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo.
2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione
dell'accertamento, puo' invitare gli operatori, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il
motivo e fissando un termine non inferiore a quindici
giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a
fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti,
anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno
formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i
documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti
pubblici o privati che risultano essere comunque
intervenuti nell'operazione commerciale.
3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di
apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi
adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali
e negli altri luoghi ove devono essere custodite le
scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di
operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale
ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa
documentazione.
4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art.
52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le autorizzazioni per
le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7) dell'art. 51,
secondo comma, del medesimo decreto sono rilasciate dal
Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle
province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore
provinciale.
4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione
stabilito dall'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si
tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al
medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute,
nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e
le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarita',
delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi
dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e
richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data
di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono
valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica
dell'avviso di cui al successivo comma 5.
5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che
su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o
errori relativi agli elementi presi a base
dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa
rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato,
notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica
conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di
tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo.
5-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso
non reca la motivazione di cui al presente comma.
6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si
intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo
a quello di presentazione non e' stato notificato il
relativo avviso di rettifica.
7.
8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede
al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore
ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di
quelli pagati in piu'. La rettifica dell'accertamento
comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione
delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu'
gravi infrazioni eventualmente rilevate.
9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a verifiche
generali o parziali per revisioni di piu' operazioni
doganali con le modalita' indicate nel presente articolo
per accertare le violazioni al presente decreto, al testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 , ad ogni altra legge la cui
applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche' in
attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa
o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di
evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi
contribuenti, trova applicazione la procedura prevista
dall' art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'ufficio
doganale che effettua le verifiche generali o parziali con
accesso presso l'operatore e' competente alla revisione
delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se
accertate presso un altro ufficio doganale.
10. Qualora nel corso dell'ispezione e della verifica
emergano inosservanze di obblighi previsti da disposizioni
di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne
sara' data comunicazione ai competenti uffici.».
 
Art. 2

Modifiche alla disciplina del raddoppio
dei termini per l'accertamento

1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresi', fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
4. Ai fini della causa di non punibilita' di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attivita' dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali e' scaduto il termine per l'accertamento.

Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 43 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera
qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione
finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza,
sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei
termini di cui ai commi precedenti.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.».
- Il testo vigente dell'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, S.O., come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli
avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di
rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante
dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica
della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la
data della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
2. In caso d'omessa presentazione della dichiarazione,
l'avviso d'accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti
sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui
e' stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera
qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione
finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza,
sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei
termini di cui ai commi precedenti.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165,
e' il seguente: In vigore dal 1° gennaio 2015.
«Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
l'accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni
ed interessi dovuti;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla
lettera c).».
- Il testo vigente dell'art. 24 della legge 7 gennaio
1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1929, n. 11, e' il seguente:
«Art. 24. - Le violazioni delle norme contenute nelle
leggi finanziarie sono constatate mediante processo
verbale».
- Il testo vigente dell'art. 5-quinquies, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151, e' il seguente:
«Art. 5-quinquies (Effetti della procedura di
collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che
presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'art.
5-quater:
a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive
modificazioni;
b) e' altresi' esclusa la punibilita' delle condotte
previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla
lettera a) del presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle
imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione
volontaria.
3. Limitatamente alle attivita' oggetto di
collaborazione volontaria, le condotte previste dall'art.
648-ter del codice penale non sono punibili se commesse in
relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015,
entro la quale puo' essere attivata la procedura di
collaborazione volontaria.
4. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 2, del presente
decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 7, comma 4,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura
pari alla meta' del minimo edittale: a) se le attivita'
vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che consentono un effettivo scambio di
informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
ovvero b) se le attivita' trasferite in Italia o nei
predetti Stati erano o sono ivi detenute;
ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui
all'art. 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di
eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia
all'intermediario finanziario estero presso cui le
attivita' sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle
autorita' finanziarie italiane richiedenti tutti i dati
concernenti le attivita' oggetto di collaborazione
volontaria e allega copia di tale autorizzazione,
controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla
richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
quelli di cui al primo periodo, la sanzione e' determinata
nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei
confronti del contribuente che si avvale della procedura di
collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni
per le violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta
regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
aggiunto e di ritenute e' fissata al minimo edittale,
ridotto di un quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo
periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione
trasferisca, successivamente alla presentazione della
richiesta, le attivita' oggetto di collaborazione
volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori
dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera
a), l'autore della violazione e' obbligato a rilasciare,
entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita', l'autorizzazione di cui alla lettera c) del
primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le
attivita' sono state trasferite e a trasmettere, entro
sessanta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita', tale autorizzazione alle autorita' finanziarie
italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla
meta' della sanzione prevista dal primo periodo del comma
4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art.
4, comma 1, del presente decreto e' definito ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni. Il confronto previsto
all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del
1997, e successive modificazioni, e' operato tra il terzo
della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma
dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
o, se piu' favorevole, il terzo della somma delle sanzioni
piu' gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e
secondo periodo, del presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le
violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4,
comma 1, indicata nell'art. 5, comma 2, secondo periodo,
nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di
attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' fissata al 3 per
cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le
attivita' oggetto della collaborazione volontaria erano o
sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, accordi che consentano un effettivo
scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello
di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico, anche su elementi riconducibili al periodo
intercorrente tra la data della stipulazione e quella di
entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della
condizione di cui al primo periodo non si applica il
raddoppio delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102.
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella
richiesta di cui all'art. 5-quater, comma 1, lettera a),
l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei
rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura
percentuale del 5 per cento al valore complessivo della
loro consistenza alla fine dell'anno e determina
l'ammontare corrispondente all'imposta da versare
utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo'
essere presentata solo nei casi in cui la media delle
consistenze di tali attivita' finanziarie risultanti al
termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della
collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni
di euro.
9. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, la disponibilita' delle attivita' finanziarie e
patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova
contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in
quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi
ne avevano la disponibilita'.
10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia
sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario
dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei
termini previsti dall'art. 5-quater, comma 1, lettera b),
la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona
e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7
del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica,
anche in deroga ai termini di cui all'art. 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, all'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e all'art. 20, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di
contestazione con la rideterminazione della sanzione entro
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di
notificazione dell'invito di cui al predetto art. 5, comma
1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive
modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di
adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e'
realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche
analisi di rischio concernenti il settore produttivo di
appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di
rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate
e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti
fiscali.».
 
Art. 3

Finalita' e oggetto

1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.
 
Art. 4

Requisiti

1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu' adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le attivita' pianificate.
 
Art. 5

Doveri

1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita' del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, delle risultanze delle attivita' dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per garantire il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel piu' breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita', nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali.
 
Art. 6

Effetti

1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo.
3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non condivide la posizione dell'impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della meta' e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento.
4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilita' previsti dal sistema adottato.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.
 
Art. 7

Competenze e procedure

1. L'Agenzia delle entrate e' competente in via esclusiva per i controlli e le attivita' relativi al regime di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime.
2. I contribuenti che nel rispetto del presente decreto adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo, inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, nonche' al comma 4, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
3. L'Agenzia delle entrate, con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 o al comma 4, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2.
4. In fase di prima applicazione: a) il regime e' riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro; b) la competenza per le attivita' di cui al comma 1 e' attribuita alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento collaborativo. La prima relazione e' trasmessa entro il 31 luglio 2017.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalita' di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
 
Art. 8

Clausola di invarianza oneri

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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