Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127
Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera d), con il quale il Governo e' delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilita' dei pagamenti, e l'articolo 9, comma 1, lettera g), con il quale il Governo e' delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18 giugno 2015 e della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica dell'11 giugno 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei Deputati del 9 giugno 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica
delle fatture o dei relativi dati

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.
3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicita' e di minimo aggravio per i contribuenti, nonche' le modalita' di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva.
6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo della legge 11 marzo 2014, n. 23, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014, n. 59, reca
"Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita".
- Il testo vigente dell'art. 9, comma 1, lettere d) e
g), della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente:
«Art. 9 (Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di
controllo). - 1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con
i decreti legislativi di cui all'art. 1, norme per il
rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
(Omissis).
d) incentivare, mediante una riduzione degli
adempimenti amministrativi e contabili a carico dei
contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e
la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' di
adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in
materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le
transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di
tracciabilita' dei pagamenti;
(Omissis).
g) prevedere specifici strumenti di controllo
relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici;
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 11
marzo 2014, n. 23 e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema
fiscale e procedura). - Il Governo e' delegato ad adottare,
entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, decreti legislativi recanti la revisione
del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati,
nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di
quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione,
nonche' del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello
statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27
luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al
rispetto del vincolo di irretroattivita' delle norme
tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito
dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fiscale, secondo gli specifici principi e criteri direttivi
indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge,
nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) tendenziale uniformita' della disciplina
riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare
riferimento ai profili della solidarieta', della
sostituzione e della responsabilita';
b) coordinamento e semplificazione delle discipline
concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei
contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con
l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e
leale collaborazione, anche attraverso la previsione di
forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli
atti di accertamento dei tributi;
c) coerenza e tendenziale uniformita' dei poteri in
materia tributaria e delle forme e modalita' del loro
esercizio, anche attraverso la definizione di una
disciplina unitaria della struttura, efficacia ed
invalidita' degli atti dell'amministrazione finanziaria e
dei contribuenti, escludendo comunque la possibilita' di
sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o
di modifica della stessa nel corso del giudizio;
d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della
compensazione tra crediti d'imposta spettanti al
contribuente e debiti tributari a suo carico.
2. I decreti legislativi tengono altresi' conto
dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei
diversi livelli di governo, integrando o modificando la
disciplina dei tributi in modo che sia definito e
chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello
di governo che beneficia delle relative entrate, con una
relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove
possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto
d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di
salvaguardare i principi di coesione e di solidarieta'
nazionale.
3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via preliminare
dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine
all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione
il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo
stesso termine, il Governo, effettuando un apposito
monitoraggio in ordine allo stato di attuazione
dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio
nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta
dall'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle
Commissioni parlamentari competenti per materia anche in
relazione ad eventuali modifiche normative.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al
Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti
giorni il termine per l'espressione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia
o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine
previsto per l'espressione del parere o quello
eventualmente prorogato, il decreto puo' essere comunque
adottato.
6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di
decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui
alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di
intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi
sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza
locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il
contribuente e per l'amministrazione.
7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
7-bis. Qualora i termini per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini di delega
previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
8. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui alla presente
legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le
modalita' di cui al presente articolo.
9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e
delle disposizioni organiche che regolano le relative
materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme
incompatibili.
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo
la procedura di cui al presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi recanti le norme eventualmente
occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e
le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme
incompatibili.
11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei
decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si
applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei loro statuti e delle relative norme di
attuazione, e secondo quanto previsto dall'art. 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni».

Note all'art. 1:
- La decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, del 2 dicembre 2010, istituisce il forum europeo
multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione
elettronica.
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 209, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, concernente "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), e' il seguente:
«Art. 1. - (Omissis).
209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'
con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3
aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244), e' il seguente:
«Art. 4 (Misure di supporto per le piccole e medie
imprese). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio
portale elettronico, accessibile all'indirizzo
www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese
abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle
amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di
natura informatica in tema di generazione delle fatture nel
formato previsto dal Sistema di interscambio e di
conservazione, nonche' i servizi di comunicazione con il
detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che
costituisce l'allegato E del presente regolamento.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione
con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria
delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione
delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il
supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open
source» per la fatturazione elettronica».
- Il testo vigente dell'art. 1, commi 211 e 212, della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' il seguente:
«Art. 1 (Omissis).
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo
inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni
destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica
(Omissis).».
- Il testo dell'allegato A del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3
aprile 2013, n. 55, reca: «Formato della fattura
elettronica».
- Il testo vigente dell'art. 11, comma 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' il seguente:
«1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti
violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
(Omissis). ».
 
Art. 2

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita' di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.
6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), e' il seguente:
«Art. 22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate).
- 1. L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non
e' richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a
5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;
6-bis) per l'attivita' di organizzazione di
escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi
similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
6-ter) per le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di
servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di
fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
2. La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
«Art. 2 (Cessioni di beni). - 1. Costituiscono cessioni
di beni gli atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni
genere.
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della
proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di
quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non
sia stata operata, all'atto dell'acquisto o
dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma
dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui
all'art. 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita'
estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione
dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'art. 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni
o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o
pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.
3. Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri
enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami
d'azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle
vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.
9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati;
e).
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni,
scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe
operazioni poste in essere da altri enti;
g).
h).
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche
assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di
pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della
panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri, miele,
uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di
latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al
consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto,
sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti
previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno
1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 3 (Prestazione di servizi). - 1. Costituiscono
prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia la fonte.
2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto,
noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni
similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non
rappresentativi di merci, comprese le operazioni
finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non
sono considerati prestiti i depositi di denaro presso
aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni
statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo,
sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad
euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate
per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle
mense aziendali e delle prestazioni di trasporto,
didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e
sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle
operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio
delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che
senza scopo di lucro perseguono finalita' educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza e
solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS), e delle diffusioni
di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di
pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da
enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2
sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1),
2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante e il mandatario.
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a
fini di pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a),
b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai prestiti obbligazionari;
g).
h) le prestazioni dei commissionari relative ai
passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo.
5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le
prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre
attivita' elencati nella tabella C allegata al presente
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso,
rilasciati per l'ingresso gratuito di persone,
limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite
massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la
capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e
federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e
associazioni a carattere nazionale.
6. Le disposizioni del primo periodo del terzo comma
non si applicano in caso di uso personale o familiare
dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo
gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto,
pure sulla base di contratti di locazione, anche
finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta e'
stata operata in funzione della percentuale di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle
relative prestazioni di gestione, qualora sia stata
computata in detrazione una quota dell'imposta relativa
all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla
base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di
noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non
superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono
utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'art. 19,
comma 4, secondo periodo.».
- Il testo vigente dell'art. 24 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' il
seguente:
«Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - 1. I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 21, commi 6
e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni
ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con
riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate,
entro il giorno non festivo successivo.
2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
3. Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
4. I commercianti al minuto che tengono il registro di
cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui
svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le
annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi
indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e
conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui
svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».
- Il testo del vigente art. 12, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), e' il seguente:
«Art. 12. - I corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura
se non a richiesta del cliente, devono essere certificati
mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art.
8 della L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive
modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche
manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla L. 26
gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le
prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e
di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo
esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione
dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti
devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate
con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992.
(Omissis).».
- Il testo del decreto del presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696, reca: "Regolamento recante norme
per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi".
- Il testo vigente dell'art. 6, comma 3 , del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). -
(Omissis).
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica
in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto). - (Omissis).
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale
compiute in giorni diversi, anche se non sono state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del
1997, e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'art. 19, comma 7, del
medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
(Omissis).».
 
Art. 3
Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o
dei relativi dati e dei corrispettivi

1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1:
a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonche' la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle societa' di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attivita' di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilita' dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 21 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
e' il seguente:
«Art. 21 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle
Entrate). - 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da
limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto
l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le
sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di
emissione della fattura la comunicazione telematica deve
essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di
importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti
alle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai
rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 7,
commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni
di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
che emettono carte di credito, di debito o prepagate,
comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui
al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei
corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di
debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari
stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del decreto
legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere»). - Per contrastare l'evasione
fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», anche in applicazione delle nuove regole
europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi
all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per
via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalita'
e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, tutte le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo
complessivo annuale e' superiore ad euro 10.000 effettuate
e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto
del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
(Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice
fiscale dei contribuenti), e' il seguente:
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli
uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno emesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono
comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni,
l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di
trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni. Le informazioni
comunicate sono altresi' utilizzabili dall'autorita'
giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del
passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di
procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi
alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al
periodo precedente l'autorita' giudiziaria si avvale per
l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le
disposizioni relative alla ricerca con modalita'
telematiche dei beni da pignorare.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai
fini delle richieste e delle risposte in via telematica di
cui all'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'art. 51, secondo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le
informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le
attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche'
dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c)
ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4
agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli
accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione
della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-bis
del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali
successive, ovvero degli accertamenti di carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da
specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle
misure di prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.».
- Il testo vigente dell'art. 16 del decreto del
Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 (Disciplina agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di
scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino), e' il seguente:
«Art. 16. - Gli operatori economici italiani:
a) corrispondono l'imposta a norma dell'art. 17,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, indicandone l'ammontare
sull'originale fattura rilasciatagli dal fornitore
sammarinese;
b) annotano le fatture nei registri previsti dagli
articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche
ed integrazioni, secondo le modalita' ed i termini in essi
stabiliti;
c) danno comunicazione delle avvenute registrazioni
di cui al punto b) al proprio ufficio IVA, indicando il
numero progressivo annuale di detti registri.».
- Il testo vigente dell'art. 50, comma 6, del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), e' il seguente:
«Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi
intracomunitari). - (Omissis).
6. I contribuenti presentano in via telematica
all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle
prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunita' e quelle da questi ultimi ricevute.
I soggetti di cui all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di
cui al comma 1 dello stesso art. 7-ter, ricevute da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della
Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di
servizi di cui al primo ed al secondo periodo non
comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta
l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il
destinatario.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 30 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' il
seguente:
«Art. 30 (Versamento di conguaglio e rimborso della
eccedenza)
1.
2. Se dalla dichiarazione annuale risulta che
l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28,
aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a
quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di
cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha
diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione
nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di
cessazione di attivita'.
3. Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il
rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della
dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente
attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,
computando a tal fine anche le operazioni effettuate a
norma dell'art. 17, quinto, sesto e settimo comma, nonche'
a norma dell'art. 17-ter;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui
agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e
servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non
soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a
7-septies;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal
terzo comma dell'art. 17.
4. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel
precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso
dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti
risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso
puo' essere richiesto per un ammontare comunque non
superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in
relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
6. Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo
comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
del presente articolo si intendono applicabili per i
rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa'
controllanti.».
- Il testo vigente dell'art. 57, primo comma, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' il seguente:
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti) . - 1. Gli
avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e'
stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di
rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante
dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica
della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la
data della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 43, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), e' il seguente:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
(Omissis).».
 
Art. 4
Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche
categorie di soggetti

1. Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:
a) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) l'obbligo di apposizione del visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalita' previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 4, e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, optino per la facolta' di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al regime di cui al comma 1, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attivita' d'impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi.

Note all'art. 4:
- Il testo vigente degli articoli 23 e 25 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
«Art. 23 (Registrazione delle fatture). - 1. Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui all'art. 21, comma 4, terzo
periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro
il termine di emissione e con riferimento al mese di
effettuazione delle operazioni.
2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il
numero progressivo e la data di emissione di essa,
l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del
cessionario del bene o del committente del servizio,
ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17,
del cedente o del prestatore.
3. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni di cui all'art. 21,
commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita'
di essa ed, eventualmente, la relativa norma.
4.
5. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale.
Art. 25. (Registrazione degli acquisti). - 1. Il
contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del secondo
comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta.
2.
3. Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa
attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome
e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti,
nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta
distinti secondo l'aliquota.
4. Per le fatture relative alle operazioni di cui
all'art. 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in
luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e, eventualmente, la relativa
norma.
5.
6. La disposizione del comma precedente si applica
anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e
per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di
viaggi, quale ne sia l'importo.».
- Il testo vigente dell'art. 38-bis del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
il seguente:
«Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - 1. I rimborsi
previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate
si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento
annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non
computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
della richiesta di documenti e la data della loro consegna,
quando superi quindici giorni.
2. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in
relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui
alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'art. 30,
nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo
secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di
beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle
importazioni di beni e servizi imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui
alla lettera d) del secondo comma del citato art. 30 quando
effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti
nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50
per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate,
prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi
accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di
intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui
all'art. 19, comma 3, lettera a-bis).
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi
di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa
presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui
emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di
conformita' o la sottoscrizione alternativa di cui all'art.
10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza
e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la
sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle
caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto
alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di
oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si
e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo
periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni
non effettuate nella normale gestione dell'attivita'
esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e'
ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di
aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso
e' presentata da societa' di capitali non quotate nei
mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta,
azioni o quote della societa' stessa per un ammontare
superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi.
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di
cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000
euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attivita'
d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese
start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni
antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati
avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per
ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e
quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato
superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se
questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se
questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000
euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o
comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano
1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al
comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui
emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di
conformita' o della sottoscrizione alternativa, o non
presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta';
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso
dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della
cessazione dell'attivita'.
5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una
durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso,
ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di
decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da
una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione
finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero
di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di
assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite
secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005
del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie
possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art.
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per
i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal
bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la
garanzia puo' essere prestata mediante la diretta
assunzione da parte della societa' capogruppo o
controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della
obbligazione di integrale restituzione della somma da
rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione
della partecipazione nella societa' controllata o
collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o
controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
partecipazione nella societa' controllata o collegata. La
garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita'
precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
stessa.
6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il
credito richiesto a rimborso non e' obbligatoria
l'apposizione del visto di conformita' o la sottoscrizione
alternativa previsti dal comma 3 quando e' prestata la
garanzia di cui al comma 5.
7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al
pagamento degli interessi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli
stanziamenti di bilancio.
8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia
stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione
dei rimborsi di cui al presente articolo e' sospesa, fino a
concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle
fatture o in altri documenti illecitamente emessi od
utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento
penale.
9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione
viene notificato avviso di rettifica o accertamento il
contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le
somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente
rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per
cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione,
a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino
a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuate, anche progressivamente, in
relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i
quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti
in via prioritaria.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le ulteriori modalita' e termini per
l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo,
inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a
periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.».
- Per il testo dell'art. 1, commi 211 e 212, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note all'art.
1.
- Per il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si veda nelle
note all'art. 2.
 
Art. 5

Cessazione degli effetti premiali

1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4.
 
Art. 6

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, della citata
legge 11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente:
«Art. 16 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale
complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione
della complessita' della materia trattata e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di
decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art. 1
comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza
pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate
dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente
legge, presentati prima o contestualmente a quelli che
comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori
entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
(Omissis).».
 
Art. 7

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i commi da 429 a 432 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli Orlando

Note all'art. 7:
- Il testo vigente dei commi da 429 a 432, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005) , abrogati dal presente articolo a
decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone