Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 20 luglio 2015 |
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2014/2015. (Decreto n. 501). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e ss.mm.ii.; Visto l'art. 7, comma 1, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria; Visto l'art. 24 dell' O.M. n. 11 in data 29 maggio 2015, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalita' di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni; Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati; Ritenuto pertanto che i candidati che sostengono le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2015/2016, debbano essere ammessi con riserva a dette prove, qualora non abbiano ancora conseguito il diploma di superamento dell'esame di Stato in quanto ammessi a sostenere gli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado nella sessione straordinaria 2015 di cui al presente decreto;
Decreta:
Art. 1
1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2014/2015, si svolge secondo il seguente diario: prima prova scritta: mercoledi' 9 settembre 2015; seconda prova scritta: giovedi' 10 settembre 2015 e, per i licei artistici, musicali e coreutici, con prosecuzione secondo i tempi e le modalita' fissati per la sessione ordinaria; terza prova scritta: lunedi' 14 settembre 2015, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria; per i licei artistici, licei musicali e coreutici, la terza prova scritta si svolge al termine della seconda prova scritta; quarta prova scritta: martedi' 15 settembre 2015; inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte e pubblicazione degli esiti degli scritti. |
| Art. 2
1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, le altre due prove si svolgono nei giorni di giovedi' 10 settembre (seconda prova) e lunedi' 14 settembre 2015 (terza prova). 2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova e' fissata per mercoledi' 9 settembre 2015; 3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo mercoledi' 9 settembre 2015. |
| Art. 3
1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano martedi' 8 settembre 2015, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria. 2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformita' di quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria. 3. I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1. |
| Art. 4
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. n. 11 in data 29 maggio 2015. 2. I Dirigenti scolastici degli istituti sedi d'esame per la sezione straordinaria danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove. Roma, 20 luglio 2015
Il Ministro: Giannini |
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