Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 giugno 2015
Disposizioni attuative dell'articolo 1-bis, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di attivazione delle procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visti gli articoli 57 (Macchine agricole), 110 (Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneita' tecnica alla circolazione delle macchine agricole), 113 (Targhe delle macchine agricole) e 114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto l'art. 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come novellato dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, in forza del quale la richiamata legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole svolta dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agro-meccanica maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Visto l'art. 1-bis, comma 14, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che consente alle organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprieta' delle predette macchine, demandando ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione delle modalita' tecniche di collegamento e le relative modalita' di gestione;
Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alle disposizioni contenute nel richiamato art. 1-bis, comma 14, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Decreta:

Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento, da parte delle organizzazioni previste al comma 4, dell'attivita' di consulenza per la circolazione delle macchine agricole, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 99, come novellato dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, attraverso il collegamento telematico al sistema di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gestito dalla Direzione Generale per la motorizzazione, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprieta' delle macchine agricole.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «organizzazioni agricole» o «organizzazione agricola»: le organizzazioni o una delle organizzazioni di cui al comma 4, comprese le loro articolazioni territoriali;
b) «UMC»: l'Ufficio o gli Uffici Motorizzazione Civile;
c) «macchine agricole» o «macchina agricola»: le macchine o una delle macchine definite dal comma 3, primo periodo;
d) «macchine operatrici» o «macchina operatrice»: le macchine o una delle macchine definite dal comma 3, ultimo periodo;
d) «documenti di circolazione»: i documenti individuati dall'art. 3, commi 1 e 2;
e) «CED»: il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Per macchine agricole si intendono, tra quelle individuate dall'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le macchine che, a norma dell'art. 110, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Alle predette macchine agricole sono equiparate le macchine operatrici, individuate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 285 del 1992, permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole ed utilizzate dalle aziende agricole a completamento del ciclo produttivo aziendale, entro i limiti previsti dall'art. 2135 codice civile.
4. Il presente decreto si applica alle organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale ed alle loro articolazioni territoriali, individuate con provvedimento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e notificato alla Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la quale provvede a darne notizia agli Uffici Motorizzazione Civile, al fine di consentire gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2.
 
Art. 2
Collegamento telematico al sistema di prenotazione

1. Le organizzazioni agricole, interessate ad attivare il collegamento telematico al sistema operativo di prenotazione, presentano richiesta scritta all'UMC presso il quale intendono operare.
2. L'UMC, dopo aver provveduto ad identificare l'organizzazione richiedente il collegamento e le persone fisiche delegate dall'organizzazione stessa ad accedere agli sportelli dell'Ufficio, rilascia un codice identificativo dell'organizzazione e richiede al CED il rilascio dei codici necessari per accedere al sistema di prenotazione e per effettuare la prenotazione dei documenti di circolazione.
 
Art. 3
Prenotazione e rilascio dei documenti di circolazione

1. Ferme restando le competenze degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con riguardo agli adempimenti giuridico-amministrativi necessari per la circolazione e la cessazione dalla circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, le organizzazioni agricole abilitate al collegamento telematico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, possono procedere alla prenotazione del rilascio, da parte degli UMC, della carta di circolazione e delle targhe previste dagli articoli 110, 113 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione delle predette macchine, in conseguenza della loro definitiva esportazione all'estero o della loro demolizione.
2. La prenotazione del rilascio della carta di circolazione puo' essere effettuata ai fini della immatricolazione, della reimmatricolazione e del trasferimento della proprieta' delle macchine agricole e delle macchine operatrici, della annotazione del trasferimento della sede o della residenza dell'intestatario della carta di circolazione stessa, nonche' ai fini della duplicazione dell'originale che sia stato oggetto di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento. In caso di immatricolazione o di reimmatricolazione della macchina agricola o della macchina operatrice, la prenotazione del rilascio della carta di circolazione comporta anche la prenotazione del rilascio della relativa targa.
3. Entro la fine di ogni giornata lavorativa, il CED consente la stampa dell'elenco delle operazioni di prenotazione effettuate da ciascuna organizzazione agricola e ne trasmette copia al competente UMC.
4. Il giorno lavorativo successivo alla effettuata prenotazione, la persone fisica delegata ad accedere agli sportelli del competente UMC presenta l'istanza e la documentazione relative ai documenti di circolazione prenotati, unitamente all'elenco di cui al comma 3.
5. Verificata la completezza e la regolarita' dell'istanza e della documentazione di cui al comma 4, l'UMC provvede al rilascio del documento di circolazione prenotato. Nel caso in cui l'istanza o la documentazione siano incomplete, ivi compresa l'ipotesi di insufficiente versamento delle tariffe dovute per l'operazione di motorizzazione, l'UMC sospende il rilascio del documento prenotato ed assegna un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per le necessarie integrazioni. Laddove vengano accertate irregolarita', ivi compresa l'assenza di versamento delle tariffe dovute per l'operazione di motorizzazione, l'UMC provvede ad annullare la prenotazione effettuata ed a restituire l'istanza e la relativa documentazione nonche', se sussistenti, le attestazioni di versamento dell'imposta di bollo relativa all'istanza e l'attestazione di versamento del costo della targa.
 
Art. 4
Controlli

1. L'UMC e' tenuto ad accertare il corretto esercizio delle attivita' di prenotazione. Nel caso in cui accerti la sussistenza di reiterate irregolarita' o di reiterata incompletezza nella digitazione dei dati necessari per la prenotazione dei documenti di circolazione o nella documentazione prodotta a corredo delle richieste di rilascio dei documenti di circolazione prenotati, l'UMC dispone la sospensione dell'operativita' del collegamento per 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. In caso di recidiva, il collegamento e' sospeso per un periodo pari a 90 giorni.
2. Al verificarsi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle condizioni di sospensione dell'operativita' del collegamento, l'accesso al collegamento stesso decade.
 
Art. 5
Disposizioni finali

1. Con circolare della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le istruzioni applicative delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' il termine a decorrere dal quale saranno operativi i collegamenti telematici per la prenotazione, da parte delle organizzazioni agricole, del rilascio dei documenti di circolazione delle macchine agricole.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2015

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali
Martina

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2429
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone