Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123
Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si e' proceduto alla rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, ed il relativo Allegato B;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;
Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, con il quale si e' data attuazione al capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008, ed i relativi provvedimenti di attuazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, recante designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
Visto il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, del 25 ottobre 2012, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni;
f) alle munizioni;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;
h) agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi sia riportato chiaramente, mediante un'evidente indicazione grafica, la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione, nonche' la non conformita' e la non disponibilita' alla vendita o ai fini diversi della ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo;
i) alle campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la loro non conformita' e non disponibilita' alla vendita e che ne sia data formale comunicazione al prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli pirotecnici.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2013/29/UE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici -
rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata
nella G.U.U.E. 28 giugno 2013, n. L 178.
La direttiva 2007/23/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul
mercato di articoli pirotecnici), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154.
Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della
legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251:
"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi
dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183."
"Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione) (termine di recepimento: 31
marzo 2015);
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di
media audiovisivi (direttiva sui servizi di media
audiovisivi) (versione codificata);
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'art.
1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva
sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9
luglio 2015);
2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali, la direttiva
2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori
di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda
l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di
recepimento: 21 dicembre 2014);
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
(rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a
9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da
18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42;
45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di
recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato
I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che
disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di
cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre
2014);
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato
I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'art. 31,
paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018;
per le restanti disposizioni: senza termine di
recepimento);
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli
articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I,
termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie
di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
recepimento: 20 luglio 2015);
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, recante modifica della direttiva
2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e
2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
settore della politica delle acque (termine di recepimento:
14 settembre 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda
un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
di IVA (senza termine di recepimento);
2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo
all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo
dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
e alla prestazione di determinati servizi a rischio di
frodi (senza termine di recepimento);
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione
europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).".
Il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione
della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul
mercato di prodotti pirotecnici), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93.
Il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto
legislativo 25 settembre 2012, n. 176 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58,
concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE
relativa all'immissione sul mercato di prodotti
pirotecnici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
ottobre 2012, n. 243, cosi' recita:
"Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 aprile
2010, n. 58
1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed
aggiornate ogni tre anni,»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite
anche le modalita' di attuazione dei corsi di formazione,
iniziale e periodica, con programmi differenziati,
riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di
fuochi artificiali e agli altri operatori.»;
b) all'art. 6, comma 4, le parole: «dalle norme di
pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla normativa vigente»;
c) dopo l'art. 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici
marcati CE). - 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE
possono essere introdotti nel territorio nazionale previa
comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione,
entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i
dati identificativi dei prodotti, del mittente e del
destinatario nonche' le modalita' di trasferimento.
2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli
articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve
essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei
materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»;
d) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo
economico, per la successiva notifica alla Commissione
dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri
Stati membri, gli organismi, di seguito denominati:
"organismi notificati", autorizzati ad espletare le
procedure di valutazione della conformita' di cui al
presente decreto, nonche' i compiti specifici per i quali
ciascuno di esso e' autorizzato.»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono
inserite le seguenti: «, previo motivato parere del
Comitato tecnico di cui all'art. 4 del decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 7,»;
e) all'art. 11, comma 2, il terzo periodo e' soppresso;
f) all'art. 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli
estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di
iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635» sono soppresse;
g) l'art. 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). - 1.
Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le
modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema
informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri
anche informatici previsti per l'importazione e la
commercializzazione degli articoli pirotecnici.»;
h) all'art. 17 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la
mancata comunicazione al prefetto di cui all'art. 6-bis
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
500 euro a 3.000 euro.»;
2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non
etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero
per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli
pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»;
i) all'art. 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio
1973», le parole: «ai fini della sicurezza dei depositi»
sono soppresse.
(Omissis).".
Il regolamento (CE) n. 765/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
Il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 17 febbraio 1993, n. L 40.
La decisione n. 768/2008/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
La decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
agosto 1993, n. L 220.
Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
S.O.
La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
luglio 1998, n. L 204.
La direttiva 98/48/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5
agosto 1998, n. L 217.
Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7
(Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa
all'armonizzazione delle disposizioni in materia di
immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso
civile), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio
1997, n. 22.
La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15
maggio 1993, n. L 121.
Il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002,
n. 272 (Regolamento di esecuzione del d.lgs. 2 gennaio
1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva
93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in
materia di immissione sul mercato e controllo degli
esplosivi per uso civile.) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 dicembre 2002, n. 291, S.O.
La direttiva 2002/75/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
settembre 2002, n. L 254. Entrata in vigore il 23 settembre
2002.
La direttiva 96/98/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
febbraio 1997, n. L 46. Entrata in vigore il 17 febbraio
1997.
La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 dicembre 2003, n. L 345. Entrata in vigore il 31
dicembre 2003.
La direttiva 96/82/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14
gennaio 1997, n. L 10. Entrata in vigore il 3 febbraio
1997.
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
la direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
luglio 1999, n. L 200. Entrata in vigore il 30 luglio 1999.
Il regolamento (CEE) n. 793/93 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84. Entrata in vigore il 4
giugno 1993.
Il regolamento (CE) n. 1488/94 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161. Entrato in vigore il 28
agosto 1994.
La direttiva 76/769/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27
settembre 1976, n. L 262.
La direttiva 91/155/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22
marzo 1991, n. L 76.
La direttiva 93/67/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8
settembre 1993, n. L 227. Entrata in vigore il 2 agosto
1993.
La direttiva 93/105/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
novembre 1993, n. L 294.
La direttiva 2000/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28
aprile 2000, n. L 103.
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.
La direttiva 67/548/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16
agosto 1967, n. 196.
La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
luglio 1999, n. L 200.
Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia.), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per la commercializzazione dei prodotti)
1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del
capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari .
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.".
Il regolamento (CE) n. 1025/2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.
La direttiva 89/686/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
dicembre 1989, n. L 399.
La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15
maggio 1993, n. L 121.
La direttiva 94/9/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19
aprile 1994, n. L 100.
La direttiva 94/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
giugno 1994, n. L 164.
La direttiva 95/16/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
settembre 1995, n. L 213.
La direttiva 97/23/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9
luglio 1997, n. L 181.
La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
luglio 1998, n. L 204.
La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
aprile 2004, n. L 135.
La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
giugno 2007, n. L 154.
La direttiva 2009/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 16
maggio 2009, n. L 122.
La direttiva 2009/105/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
ottobre 2009, n. L 264.
La decisione n. 1673/2006/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 315.
Il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema
di protezione civile e di commissariamento delle province.)
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n.
191, cosi' recita:
"Art. 9-bis. Adeguamento dei requisiti essenziali di
sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione
dell'art. 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013
1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I
annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
"4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere
esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad
effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di
categoria P1, P2 o T2, nonche' dei fuochi d'artificio di
categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non puo' essere facilmente
estratto dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo'
avere una funzione di detonante o non puo', com'e'
progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico
e' progettato in modo da non funzionare come detonante o,
se e' progettato per la detonazione, non puo', com'e'
progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari".
2. Le disposizioni di cui all'art. 18, comma 7, del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano
anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze
presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo
articolo.".
La legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per
il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n.
242.

Note all'art. 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1999, n. 407 (Regolamento recante norme di attuazione delle
direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento
marittimo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 1999, n. 263, S.O.
Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54
(Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei
giocattoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
aprile 2011, n. 96.
La direttiva 2009/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
giugno 2009, n. L 170.
Per il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, si
veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 53. (art. 52 T.U. 1926)
E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove,
trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare,
trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti,
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti
esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati
dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una
commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura
CE e che non hanno superato la valutazione di conformita'
previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive
comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei
relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la
loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle
singole categorie e' disposta con provvedimento del capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non
necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le
violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a
100.000 euro.
La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in
cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a
prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o
altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE
del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di
riconoscimento del Ministero dell'interno.".
 
Allegato I

(di cui all'articolo 6, comma 1)

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

1. Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilita'.
2. Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.
3. Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui e' destinato.
Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove cio' non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'articolo pirotecnico e' destinato ad essere usato.
Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:
a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonche' dimensioni;
b) stabilita' fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;
c) sensibilita' a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;
d) compatibilita' di tutti i componenti in relazione alla loro stabilita' chimica;
e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilita' possano essere pregiudicate dall'acqua;
f) resistenza alle temperature basse e alte qualora l'articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilita' possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;
g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o involontari;
h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento;
i) la capacita' dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;
j) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l'uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell'articolo pirotecnico.
Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.
4. Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto di lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2 e dei fuochi d'artificio di categoria F4 che soddisfano le seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non puo' essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo' avere una funzione di detonante oppure non puo', cosi' come e' progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie F4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico e' progettato in modo da non funzionare come detonante oppure, se e' progettato per la detonazione non puo', cosi' come e' progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari.
5. I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti: A. Fuochi d'artificio.
1. Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente all'articolo 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria e' chiaramente indicata sull'etichetta:
a) i fuochi d'artificio della categoria F1 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
iii) la categoria F1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;
iv) i petardini da ballo della categoria F1 non contengono piu' di 2,5 mg di fulminato d'argento;
b) i fuochi d'artificio della categoria F2 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
c) i fuochi d'artificio della categoria F3 soddisfano le seguenti condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.
2. I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente.
3. Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.
4. I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.
5. I fuochi d'artificio di categoria F1, F2 e F3 devono essere protetti contro l'accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell'articolo pirotecnico stesso. I fuochi d'artificio di categoria F4 devono essere protetti contro l'accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante. B. Altri articoli pirotecnici.
1. Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente durante il loro uso normale.
2. Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.
3. L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente derivanti da frammenti allorche' innescato involontariamente.
4. Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante. C. Dispositivi d'accensione.
1. I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacita' d'innesco in tutte le condizioni d'uso normali e prevedibili.
2. I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.
3. I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.
4. La copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorche' esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.
5. I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme all'articolo pirotecnico.
6. Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all'articolo pirotecnico.
7. I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidita' della connessione al dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego previsto.
 
Allegato II

(di cui all'articolo 17, comma 3)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE
DELLA CONFORMITA'
MODULO B: Esame UE del tipo.
1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un articolo pirotecnico, nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico di tale articolo pirotecnico rispetta le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.
2. L'esame UE del tipo e' effettuato in base a una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).
3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformita' dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
i) una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;
ii) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonche' gli schemi delle componenti, delle sottounita', dei circuiti ecc.;
iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo pirotecnico;
iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;
vi) le relazioni sulle prove effettuate;
d) i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;
e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante.
4. L'organismo notificato: per l'articolo pirotecnico:
4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico; per i campioni:
4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonche' gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;
4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;
4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, comprese quelle in altre pertinenti specifiche tecniche applicate soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;
4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni del presente decreto applicabili all'articolo pirotecnico in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati.
Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformita' degli articoli pirotecnici fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.
Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformita' dell'articolo pirotecnico ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validita' di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.
8. Ogni organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo economico in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero medesimo l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da esso rilasciati.
La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione dell'Unione europea e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato.
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. MODULO C2: Conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
effettuate a intervalli casuali.
1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformita' in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
2. Produzione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' degli articoli pirotecnici prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva.
3. Controlli sul prodotto.
Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualita' dei controlli interni sugli articoli pirotecnici, tenuto conto tra l'altro della complessita' tecnologica di tali prodotti e della quantita' prodotta. Si esamina un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, ovvero prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformita' dell'articolo pirotecnico al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Laddove un campione non e' conforme al livello di qualita' accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.
La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'articolo pirotecnico funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformita' dell'articolo pirotecnico.
Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. MODULO D: Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
del processo di produzione.
1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' nel processo di produzione e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli articoli pirotecnici interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
2. Produzione.
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli pirotecnici interessati, come specificato al punto 3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;
d) la documentazione relativa al sistema di qualita';
e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.
3.2. Il sistema di qualita' garantisce che gli articoli pirotecnici siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' del prodotto;
b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
d) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.; e
e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualita' dei prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore del prodotto interessato e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), per verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'articolo pirotecnico a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorita' nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardante la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo economico circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero medesimo l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. MODULO E: Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
del prodotto.
1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli articoli pirotecnici interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
2. Produzione.
Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per l'ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato nel punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.
La domanda deve contenere le informazioni seguenti:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato;
c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;
d) la documentazione relativa al sistema di qualita';
e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli articoli pirotecnici al tipo descritto dal certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti;
b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
c) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;
d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'.
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'articolo pirotecnico a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorita' nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo economico circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero medesimo l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. MODULO G: Conformita' basata sulla verifica dell'unita'.
1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'articolo pirotecnico interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, e' conforme ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili.
2. Documentazione tecnica.
Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformita' dell'articolo pirotecnico ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo pirotecnico;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;
f) le relazioni sulle prove effettuate.
Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
3. Produzione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformita' dell'articolo pirotecnico fabbricato alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
4. Verifica.
L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate ovvero prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformita' dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.
L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su ogni articolo pirotecnico approvato.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singolo articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. MODULO H: Conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'.
1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli articoli pirotecnici in questione rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
2. Produzione.
Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' della progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e delle prove degli articoli pirotecnici in questione, secondo quanto specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna categoria di articoli pirotecnici che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;
i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.,
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo pirotecnico,
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,
le relazioni sulle prove effettuate;
c) la documentazione relativa al sistema di qualita';
d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli articoli pirotecnici ai requisiti applicabili del presente decreto.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualita' del prodotto;
b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;
c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione di articoli pirotecnici rientranti nella categoria di articoli pirotecnici in questione;
d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;
f) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;
g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), verifica la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'articolo pirotecnico a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante.
La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;
c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorita' nazionali:
a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;
b) la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto 3.1;
c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ogni organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo economico delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero medesimo l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate.
 
Allegato III

(di cui all'articolo 18, comma 1)
Dichiarazione di conformita' UE (n. ...) (1) .
1. Numero di registrazione a norma dell'articolo 9:
2. Numero di prodotto, di lotto o di serie:
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
4. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto la responsabilita' esclusiva del fabbricante.
5. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilita'):
6. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
7. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita':
8. L'organismo notificato ... (denominazione, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato:
9. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):

(1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla
dichiarazione di conformita' e' opzionale.
 
Allegato IV

(di cui all'articolo 19, comma 1)

MARCATURA CE

1. La marcatura CE e' costituita dalle iniziali «CE» nella forma seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. In caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui al comma 1.
3. La marcatura CE ha un'altezza minima di 5 mm.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
b) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
c) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
d) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
e) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive, nonche' le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
f) «persona con conoscenze specialistiche» una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3;
g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un articolo pirotecnico; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;
i) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;
l) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;
m) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
n) «operatori economici»: il fabbricante, l'importatore e il distributore;
o) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare;
p) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione dell'Unione europea ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea sull'armonizzazione, quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
q) «organismo nazionale di accreditamento»: l'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di vigilanza del mercato, di seguito denominato ACCREDIA;
r) «accreditamento»: attestazione da parte di ACCREDIA che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
s) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici;
t) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
u) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
v) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura;
z) «normativa di armonizzazione dell'Unione europea»: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
aa) «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico e' conforme ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici, secondo le modalita' stabilite all'Allegato IV;
bb) «NEC (contenuto esplosivo netto)»: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformita' rilasciato da un organismo notificato.

Note all'art. 2:
Per il regolamento (UE) n. 1025/2012, si veda nelle
note alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 3
Categorie di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalita' e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosita'. Gli organismi notificati di cui all'articolo 20 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17, comma 3.
2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:
a) fuochi d'artificio:
1) categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosita' trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
2) categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosita' e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3) categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la salute umana;
4) categoria F4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la salute umana;
b) articoli pirotecnici teatrali:
1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
1) categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.
 
Art. 4
Autorizzazione delle persone
con conoscenze specialistiche

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i programmi di formazione, anche differenziati, per lo svolgimento dei predetti corsi. Con il medesimo decreto sono, altresi', definiti i programmi di formazione, iniziale e periodica, dei corsi riservati ai richiedenti e ai titolari delle abilitazioni di cui al comma 1, nonche' agli operatori presso le fabbriche di fuochi artificiali.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalita' del loro uso.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono adeguate, ai fini della detenzione e del deposito, le disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici alle classi di rischio previste dalla normativa delle Nazioni Unite ed alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo, anche ai fini dell'utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte dei titolari del certificato di idoneita' di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, degli articoli pirotecnici di cui al comma 1.
6. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva informazione alla Commissione dell'Unione europea, le procedure in base alle quali le persone con conoscenze specialistiche sono identificate e autorizzate.

Note all'art. 4:
Per il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si veda
nelle note alle premesse.
Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).".
Il testo dell'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 101.
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi
d'artificio deve ottenere un certificato di idoneita'
rilasciato dal prefetto su conforme parere della
commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico
18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del
lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e
l'altro in medicina.
L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento
pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella
preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della
fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di
questo articolo il certificato di idoneita' rilasciato da
un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro
militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di
artificieri.
Ai componenti della commissione e' corrisposto, a
carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di
presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad
ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare
a favore dell'erario, presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.".
 
Art. 5
Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di eta':
a) fuochi d'artificio:
1) di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
2) di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita';
3) di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;
b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
2. I fabbricanti, gli importatori e i distributori mettono a disposizione sul mercato i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche di cui all'articolo 4 ed in possesso della licenza di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del questore di cui all'articolo 55, terzo comma, del medesimo testo unico:
a) fuochi d'artificio di categoria F4;
b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e altri articoli pirotecnici di categoria P2.
3. Gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 per i veicoli, compresi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).
5. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumita' pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonche' articoli pirotecnici del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.
6. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.
7. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
8. E' vietata la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di categoria T2, di quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla categoria 4 riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di quelli appartenenti alle medesime categorie classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.

Note all'art. 5:
Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 47. (art. 46 T.U. 1926)
Senza licenza del Prefetto e' vietato fabbricare,
tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o
qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati
nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i
prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla
composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
E'vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere
in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a
base di nitrocellulosa o nitroglicerina.".
Il testo dell'art. 55 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 55. (art. 54 T.U. 1926)
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di
esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un
registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalita' delle persone con le quali le
operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in
formato elettronico, secondo le modalita' definite nel
regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono
altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia
competente per territorio le generalita' delle persone e
delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e
degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli
abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta
degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve
essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche
dopo la cessazione dell'attivita'.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
curera' la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8,
devono essere conservate per i 50 anni successivi alla
cessazione dell'attivita'.
E'vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria,
gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di
permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato
dal Questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria,
gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non
esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la
validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La
domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
di cui al comma precedente, alla presentazione di
certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi
a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire
300.000).
Gli obblighi di registrazione delle operazioni
giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di
polizia competente per territorio non si applicano alle
materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in
violazione delle norme del presente articolo e' punito con
l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro
154 (lire 300.000).".
Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, cosi' recita:
"Art. 3. Classificazione dei manufatti non classificati
tra i prodotti esplodenti
1. I manufatti gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53
del T.U.L.P.S., ma non classificati tra i prodotti
esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4
aprile 1973, sono classificati:
a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici
pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui
all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010,
n. 58, che sono destinati esclusivamente ad uso
professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo
«RAZZO», di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 58/2010;
b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di
artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO»,
di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 4
aprile 2010, n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli
pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota
B) del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973;
c) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di
artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili
alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro
dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al
precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti
con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di
altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle
tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo comma,
del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di
artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti,
comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate
nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S.".
 
Art. 6
Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3. Qualora la conformita' di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' dell'articolo pirotecnico. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata dell'autorita' di sorveglianza del mercato, una prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l'articolo pirotecnico non conforme e i richiami dell'articolo pirotecnico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che hanno immesso sul mercato siano etichettati conformemente all'articolo 8, qualora si tratti di articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli, o all'articolo 9 qualora si tratti di articoli pirotecnici per i veicoli.
6. I fabbricanti indicano sull'articolo pirotecnico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che l'articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'articolo pirotecnico al presente decreto, in lingua italiana. I fabbricanti cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.
 
Art. 7
Tracciabilita'

1. Al fine di consentire la tracciabilita' degli articoli pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un'etichetta con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformita' ai sensi dell'articolo 17, comma 3. La numerazione e' realizzata in base a un sistema uniforme definito dalla Commissione dell'Unione europea.
2. I fabbricanti e gli importatori conservano i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta motivata, rendono tali informazioni disponibili agli organi di polizia e alle autorita' di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
 
Art. 8
Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi
dagli articoli pirotecnici per i veicoli

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana.
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 6, e all'articolo 10, comma 3, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonche', se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).
3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria F2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
c) categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria F4: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
4. Gli articoli pirotecnici teatrali indicano le seguenti informazioni minime:
a) categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura dei commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
 
Art. 9
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l'articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali deve essere fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza per l'articolo pirotecnico per autoveicoli, compilata in conformita' dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
4. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 e' anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli.

Note all'art. 9:
Per il regolamento (CE) n. 1907/2006, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 10
Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo articoli pirotecnici conformi.
2. Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'articolo pirotecnico, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme all'allegato I, non immette l'articolo pirotecnico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'articolo pirotecnico presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di sorveglianza del mercato.
3. Gli importatori indicano sull'articolo pirotecnico, in lingua italiana, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico.
4. Gli importatori garantiscono che l'articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata dell'autorita' di sorveglianza del mercato, una prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, gli articoli pirotecnici non conformi e i richiami degli articoli pirotecnici non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza del mercato, nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta dell'autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'articolo pirotecnico al presente decreto, in lingua italiana. Gli importatori cooperano con la medesima autorita', su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.
 
Art. 11
Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria, nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 10, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'articolo pirotecnico a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'articolo pirotecnico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita' di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza del mercato, nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'articolo pirotecnico. I distributori cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Note all'art. 11:
Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, si veda
nelle note all'art. 5.
Il testo dell'art. 98 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 98.
Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei
prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B
e gruppo C, e' richiesto il possesso delle relative
autorizzazioni di cui alla legge ed al presente
regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3,
dell'allegato C al presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti
esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano
rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV
dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative
attivita' di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed
impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria
5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui
alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V
categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti
pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e
industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si
applicano le prescrizioni di cui al capitolo II
dell'allegato B al presente regolamento. Per la
fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per
strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e
degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5),
gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III
dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative
attivita' di deposito, detenzione, vendita, acquisto,
trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti
esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste
le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente
regolamento di esecuzione.
Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di
esplosivi di cui all'art. 47 della legge ed al capitolo VI
dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e
la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e
gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di
manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al
quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della
categoria 5), gruppo E, purche' contenuti nelle loro
confezioni originali.".
 
Art. 12
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti
si applicano agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6 quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' alle prescrizioni del presente decreto.
 
Art. 13
Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici indicano agli organi di polizia e alle autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro articoli pirotecnici;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito articoli pirotecnici.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito articoli pirotecnici.
 
Art. 14

Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i
trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE

1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, almeno 48 ore prima della movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario, il quantitativo complessivo netto di materiale esplodente attivo, nonche' le modalita' di trasferimento.
2. Per il trasferimento o l'esportazione verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata, nei termini e con le modalita' di cui al comma 1, al prefetto del luogo di partenza dei materiali.
3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate esclusivamente da operatori economici muniti della licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Note all'art. 14:
Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, si veda
nelle note all'art. 5.
 
Art. 15
Sistema informatico di raccolta dati

1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato.
 
Art. 16
Presunzione di conformita' degli articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.
 
Art. 17
Procedure di valutazione della conformita'

1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere g), h) e i), e' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato II.
3. Ai fini della verifica di conformita' degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'allegato II:
a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie:
1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:
1.1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);
1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo D);
1.3) conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto (modulo E);
2) conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria F4;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G).
 
Art. 18
Dichiarazione di conformita' UE

1. La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui all'allegato III, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta nella lingua italiana.
3. Se all'articolo pirotecnico si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' dell'articolo pirotecnico ai requisiti stabiliti dal presente decreto.
 
Art. 19
Marcatura CE

1. La marcatura CE di conformita' e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV.
2. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa e' apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
3. La marcatura CE e' apposta sull'articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato.
4. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
5. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
6. E' vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

Note all'art. 19:
Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 20
Organismi di valutazione della conformita'.
Domanda e procedura di notifica

1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli articoli pirotecnici di cui al presente decreto, e' richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di articoli pirotecnici di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II - Paragrafo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' rilasciato, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui e' completa la documentazione di cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 22, ed autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «UE del Tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C2, D, E, G ed H. Il richiedente l'autorizzazione deve essere, altresi', in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'articolo o degli articoli pirotecnici per i quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente, nonche' dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se gia' disponibile.
4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA, attesta che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 22.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' nazionale di notifica, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, di seguito denominati «organismi notificati», nonche' dei compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' autorizzato. La notifica e' effettuata utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione dell'Unione europea, ed include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e l'articolo o gli articoli pirotecnici interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza.
6. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

Note all'art. 20:
Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, si veda
nelle note all'art. 5.
Il testo del Paragrafo 11 del Titolo II del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, gia' citato nelle note alle
premesse, cosi' recita:
"Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA
INCOLUMITA'PUBBLICA.
(Omissis).
§ 11
Della prevenzione degli infortuni e dei disastri.
(Omissis).".
Il testo dell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110
(Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105,
cosi' recita:
"Art. 9. Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di
polizia in materia di armi.
Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e
successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia
prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio,
l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito,
la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non
possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle
condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico.
Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorita' di
pubblica sicurezza puo' richiedere agli interessati la
presentazione del certificato di cui al quarto comma
dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22
novembre 1956, n. 1274 , convertito nella L. 22 dicembre
1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8
della L. 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di cui
al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che
siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione
previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423. ".
Il testo del comma 4 dell'art. 47 della legge 6
febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 47. Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE.
(Omissis).
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
(Omissis).".
 
Art. 21
Modifica delle notifiche

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 22, o non adempie ai suoi obblighi, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone immediata informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure volte a garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse e fornisce, inoltre, alla Commissione medesima, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo notificato.
 
Art. 22
Prescrizioni relative agli organismi notificati

1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, e della successiva notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, l'organismo di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta. Esso ha personalita' giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli articoli pirotecnici ovvero delle sostanze esplosive, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso degli articoli pirotecnici o delle sostanze esplosive valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di articoli pirotecnici per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli articoli pirotecnici o delle sostanze esplosive, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformita' garantiscono che le attivita' delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle loro attivita' di valutazione della conformita'.
4. Gli organismi di valutazione della conformita' e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita' assegnatigli in base all'allegato II e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di articoli pirotecnici per i quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita';
c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
6. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita' dispone dei seguenti requisiti:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell'Unione europea e delle normative nazionali;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita' di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. L'obbligo del segreto non puo' essere fatto valere nei confronti delle autorita' competenti in materia.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
 
Art. 23
Controllo degli organismi notificati

1. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale senza oneri dell'ente nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA, per il controllo degli organismi notificati.
 
Art. 24
Presunzione di conformita' degli organismi notificati

1. Si presume conforme l'organismo notificato che dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti dal presente decreto, nonche' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 25
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 22 e delle connesse norme di attuazione e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato II.
 
Art. 26
Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato II.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione, rispettando, tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' dell'articolo pirotecnico alle disposizioni del presente decreto.
3. Gli organismi notificati che eseguono valutazioni della conformita' assegnano numeri di registrazione con i quali identificano gli articoli pirotecnici che sono stati oggetto di una valutazione della conformita' e i relativi fabbricanti, e tengono un registro con i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato dei certificati.
4. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'.
5. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.
6. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
 
Art. 27
Obbligo di informazione
a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita' di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili e coprono gli stessi articoli pirotecnici, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'.
 
Art. 28
Coordinamento degli organismi notificati

1. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce che gli organismi notificati, direttamente o tramite rappresentanti designati, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione dell'Unione europea.
 
Art. 29
Sorveglianza del mercato

1. Il Prefetto, quale autorita' di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito cosi' denominata, controlla che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, sono sicuri e non mettono in pericolo la salute e l'incolumita' delle persone.
2. L'autorita' di sorveglianza del mercato, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonche' della collaborazione, che non puo' essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un piano contenente le misure tese a:
a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonche' nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;
b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli accertamenti disposti, gli articoli che, pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformita' CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.
3. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono eseguite dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su disposizione del Prefetto. Le misure di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono adottate dal Prefetto sulla base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo precedente.
4. Il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, predispone, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici a livello nazionale. Tale programma, unitamente alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici, sono inviati annualmente al Ministero dello sviluppo economico per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
 
Art. 30
Disposizioni procedurali per gli articoli pirotecnici
che presentano rischi

1. Qualora l'autorita' di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, essa effettua una valutazione dell'articolo pirotecnico interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorita' medesima. Se nel corso della valutazione l'autorita' conclude che l'articolo pirotecnico non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. L'autorita' di sorveglianza del mercato informa il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e l'organismo notificato competente delle misure adottate.
2. Alle misure di cui al comma 1 si applica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, l'autorita' di sorveglianza del mercato, qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, ne informa il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per la successiva informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di assumere.
4. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.
5. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 1, l'autorita' di sorveglianza del mercato adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione degli articoli pirotecnici sul mercato nazionale, per ritirarli dal mercato medesimo o per richiamarli. Delle misure adottate e' data immediata informazione nei termini di cui al commi 1, ultimo periodo, e 3, che include tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'articolo pirotecnico non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorita' di sorveglianza del mercato indica se l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformita' dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumita' delle persone o ad altri aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti nel presente decreto; oppure;
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 16, che conferiscono la presunzione di conformita'.
6. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell'Unione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata, tale misura e' ritenuta giustificata e l'articolo pirotecnico e' immediatamente ritirato dal mercato. Qualora la Commissione dell'Unione europea emetta un atto di esecuzione poiche' ritiene ingiustificata la misura provvisoria adottata, la misura medesima e' revocata.
7. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 29 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. Il provvedimento e' definitivo.

Note all'art. 30:
Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 31
Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi
per la salute o la sicurezza

1. Se l'autorita' di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, ritiene che un articolo pirotecnico, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di far si' che tale articolo pirotecnico, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che l'articolo pirotecnico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati, da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.
3. Delle misure di cui al comma 1 e' data informazione nei termini di cui all'articolo 30, commi 1, ultimo periodo, e 3. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'articolo pirotecnico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Qualora, all'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante propri atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici interessati, che le misure adottate dall'autorita' di sorveglianza del mercato non siano giustificate, quest'ultima adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea.
 
Art. 32
Non conformita' formale

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30, se l'autorita' di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 19 o dell'allegato IV del presente decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 7 o non e' stato apposto;
d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
g) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 10, comma, 3, sono assenti, false o incomplete;
h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 non e' rispettata.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di sorveglianza del mercato interessata provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'articolo pirotecnico o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
 
Art. 33
Disciplina sanzionatoria

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 8, e' punita con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro.
5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto, nonche' l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 20, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di recidiva, puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonche' la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del NEC (contenuto esplosivo netto).
10. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 19, comma 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo.

Note all'art. 33:
Per il citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si
veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'art. 43 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 43. (art. 42 T.U. 1926)
Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11 non puo'
essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per
delitti non colposi contro le persone commessi con
violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della
liberta' personale per violenza o resistenza all'autorita'
o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro
l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo
di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di
armi.
La licenza puo' essere ricusata ai condannati per
delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo'
provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non
abusare delle armi.".
Il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
"Art. 53. (art. 52 T.U. 1926)
E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove,
trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare,
trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti,
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti
esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati
dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una
commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura
CE e che non hanno superato la valutazione di conformita'
previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive
comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei
relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la
loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle
singole categorie e' disposta con provvedimento del capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non
necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le
violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a
100.000 euro.
La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in
cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a
prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o
altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE
del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di
riconoscimento del Ministero dell'interno.".
 
Art. 34
Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 4, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonche' quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
3. E' consentita la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e immessi sul mercato entro il 1° luglio 2015.
4. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3, e per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i manufatti classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, e quelle concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici teatrali continuano a essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini e' il piu' breve, anche ai fini dello smaltimento.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
6. In deroga al comma 4, le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli, anche come pezzi di ricambio, concesse antecedentemente al 4 luglio 2013, continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
7. I certificati rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma del presente decreto.
8. Decorsi i termini di cui al comma 4, decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, ivi compresi i provvedimenti dei prodotti classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.

Note all'art. 34:
Per il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si
veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, si veda
nelle note all'art. 33.
Per il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'interno 9 agosto 2011, si veda nelle note all'art. 5.
Per il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, si veda nelle note alle premesse.
Per la legge 15 ottobre 2013, n. 119, si veda nelle
note alle premesse.
Per la direttiva 2007/23/CE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 35
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 36
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ad eccezione del comma 1 dell'articolo 17, e il decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 1.

Note all'art. 36:
Il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' recita:
"Art. 17. Disciplina sanzionatoria
1. L'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e' sostituito dal seguente:
«Art. 53. - 1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o
altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare,
esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti,
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti
esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati
dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una
commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura
CE e che non hanno superato la valutazione di conformita'
previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive
comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e
nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei
depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti
esplodenti secondo la loro natura, composizione ed
efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie e'
disposta con provvedimento del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le
violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a
100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi
in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a
prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o
altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE
del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di
riconoscimento del Ministero dell'interno.».
Il testo del comma 2, dell'art. 1, decreto legislativo
25 settembre 2012, n. 176, gia' citato nelle note alle
premesse, cosi' recita:
"Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 aprile
2010, n. 58
(Omissis).
2. All'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, come da ultimo modificato dall'art. 17 del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza
fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono
soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle
singole categorie e' disposta con provvedimento del capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non
necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».".
 
Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Pinotti, Ministro della difesa

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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