Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2015 (vai al sommario)
LEGGE 6 agosto 2015, n. 121
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 85, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, le parole: «che risiedono nel territorio dello Stato» sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificato dalla presente legge:
«Art. 85. (Soggetti sottoposti alla verifica
antimafia). - 1. La documentazione antimafia, se si tratta
di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al
direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di
associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al
direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale
rappresentanza;
b) per le societa' di capitali anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al
10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per
cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le
societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di
maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa'
con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa'
consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a
tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del
codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle
imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere
precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche
delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2,
per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche
prive di personalita' giuridica, la documentazione
antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio
sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del
codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono
i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di
una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve
riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'impresa.
2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime
lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche
ai soci persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa'
socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai
familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui
ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.».
 
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