Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 31 luglio 2015 |
Differimento della data di entrata in vigore del decreto n. 63/2015 di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Bologna e viceversa e Reggio Calabria - Pisa e viceversa. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento stesso; Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare gli articoli 16 e 17; Viste la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche all'aeroporto di Reggio Calabria; Visto il decreto n. 43 del 6 febbraio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 2015, che ha imposto oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa con decorrenza 1° agosto 2015; Viste le note prot. n. 4431 del 24 dicembre 2014 e prot. n. 759 del 20 febbraio 2015 indirizzate alla Regione Calabria con le quali la competente Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo ha sollecitato l'invio del formulario in forma di scheda giustificativa degli oneri di cui sopra, necessario ai fini delle pubblicazioni previste dagli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008; Considerato che, nel caso in cui nessun vettore comunitario accetti di operare le rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa senza compensazione finanziaria, il termine ultimo di presentazione delle offerte per la gara di cui all'art. 16, paragrafo 10 e all'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, pari a due mesi, decorre dalla data di pubblicazione nella GUUE dell'avviso della gara stessa; Considerato che, a norma della sopracitata normativa comunitaria, nel caso in cui, in esito alla predetta gara europea, pervenga una sola offerta valida, lo Stato italiano ha l'obbligo di notificare alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, il progetto di concessione dell'aiuto di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e di rispettare la clausola di sospensione; Vista la nota prot. n. 933 del 5 marzo 2015 indirizzata alla Regione Calabria con cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, in mancanza di scheda giustificativa degli oneri di servizio pubblico, ulteriormente sollecitata, ha proposto di posticipare la data dell'entrata in vigore degli oneri stessi al 25 ottobre 2015; Vista la nota prot. n. 9605 del 26 marzo 2015 con cui la Regione Calabria ha trasmesso la scheda giustificativa di cui sopra ed ha espresso parere favorevole in merito allo spostamento della data di entrata in vigore al 25 ottobre 2015; Vista la nota prot. n. 1940 del 14 maggio 2015 con cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, nel rappresentare la necessita' di fissare al 25 ottobre 2015 la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico, ha tuttavia fatto presente che i tempi per la conclusione del relativo iter procedurale potrebbero allungarsi ulteriormente, ove fosse necessario ottemperare all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui sopra; Vista altresi' la comunicazione del 16 giugno 2015 con la quale la competente Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, dato che anche i tempi a disposizione per espletare la procedura entro il predetto termine del 25 ottobre 2015 sono risultati insufficienti, ha proposto alla Regione Calabria di posticipare ulteriormente al 10 dicembre 2015 la data di attivazione del servizio sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa; Considerato che la Regione Calabria con comunicazione del 24 giugno 2015, ha espresso parere favorevole in ordine al predetto differimento al 10 dicembre 2015; Vista la nota prot. n. 2635 del 25 giugno 2015, con cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, ravvisata la necessita' di procedere alla modifica del termine del 1° agosto 2015 contenuto nel decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015, ha proposto l'adozione del presente decreto; Tenuto conto del valore sociale dei collegamenti Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa in ragione della particolare condizione di emarginazione e di sottosviluppo della regione Calabria,
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 3 del decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015 e' cosi' modificato: «Art. 3 - Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 10 dicembre 2015, salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 5 del presente decreto». 2. L'art. 5 del decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015 e' cosi' modificato: «1. Ai sensi dell'art. 16 paragrafo 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria- Bologna e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di due anni tramite gare pubbliche. 2. Le gare di cui al precedente comma 1 e i relativi bandi saranno conformi al disposto dell'art. 17 del Regolamento (CE)1008/2008 nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale; 3. Ove ricorra la necessita' di aggiudicare la singola gara con una sola offerta valida, sara' applicata la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; in tal caso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con successivo provvedimento, potra' indicare una nuova data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico. |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it. Roma, 31 luglio 2015
Il Ministro: Delrio |
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