Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2015 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2015, n. 119 |
Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) degli atti dell'Unione europea, istituito presso il Dipartimento per le politiche europee dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 1; Visto l'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, il comma 8 di detto articolo; Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche e agli affari europei; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; Sentita la Conferenza unificata, che si espressa in data 26 febbraio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 aprile 2015; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Compiti del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea
1. Il Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato CTV, e' istituito presso il Dipartimento per le politiche europee ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di seguito denominata legge. 2. Il CTV assicura, nel quadro degli indirizzi del Governo, il coordinamento tecnico tra i soggetti chiamati a partecipare alla fase di formazione degli atti dell'Unione europea ai sensi della legge ed assiste il Comitato interministeriale per gli affari europei, di seguito denominato CIAE, nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2 della legge. 3. Il CTV svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 19, comma 2, della legge. 4. Il CTV opera in collegamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si avvale della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). (Omissis).». - Il testo dell'art. 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 19 (Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea). - 1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'art. 2, comma 9. 2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni: a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE; b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea; c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE. 3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione. 4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'art. 2, comma 9, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione. 5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione e' integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'art. 2, comma 9, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualita' di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualita' di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. 7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorita' di regolamentazione o vigilanza. 8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 9. Non si applica l'art. 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'art. 19 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 2 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: «Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari europei). - 1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE e' convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno. 2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori. 5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'art. 18, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. 6. Il funzionamento del CIAE e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee puo' avvalersi, entro un contingente massimo di venti unita', di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unita' di personale e' stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unita', la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee puo' avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa. 9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'art. 19, nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee e' individuato l'ufficio di Segreteria del CIAE.». |
| Art. 2 Composizione del Comitato tecnico di valutazione
1. Il CTV e' composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascun Ministro ed abilitati a esprimere la posizione dell'amministrazione, dandone comunicazione alla Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, della legge. I componenti del CTV sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Nel caso di mancata designazione, le Amministrazioni sono rappresentate, in via provvisoria, dai responsabili dei Nuclei di valutazione istituiti ai sensi dell'articolo 20 della legge. 3. I componenti del CTV durano in carica tre anni dalla designazione e possono essere revocati o sostituiti in qualunque momento. 4. Previa deliberazione del CTV sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del CTV con riguardo a specifiche tematiche.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti all'art. 2 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'art. 1. - Il testo dell'art. 20 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea). -1. Al fine di assicurare una piu' efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. 2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge. 3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.». |
| Art. 3 Organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico di valutazione
1. Il CTV e' convocato, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, della legge. 2. Il CTV si riunisce presso il Dipartimento per le politiche europee che assicura, attraverso la Segreteria del CIAE, il supporto necessario per lo svolgimento delle attivita' dello stesso. 3. Alle riunioni del CTV partecipano i rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, del Dipartimento per le politiche di coesione e delle altre Amministrazioni interessate ai dossier all'ordine del giorno, assistiti, ove necessario, dai responsabili dei Nuclei di valutazione di cui all'articolo 20 della legge nonche' da esperti dell'Amministrazione e da funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, designati dalle rispettive amministrazioni in qualita' di osservatori. 4. Alle riunioni del CTV possono essere invitati a partecipare: a) il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o un suo delegato; b) i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome secondo le modalita' di cui all'articolo 4; c) i rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti locali secondo le modalita' di cui all'articolo 4; d) i rappresentanti delle Autorita' di regolamentazione o vigilanza, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze. 5. Il CTV puo' acquisire dati ed elementi necessari ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti dell'Unione europea anche attraverso audizioni di esperti e consultazione dei soggetti portatori di interessi in relazione alle specifiche materie trattate, tenuto conto, per l'analisi degli impatti sull'ordinamento nazionale, delle indicazioni metodologiche e procedurali definite dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. 6. Il CTV puo' sottoporre all'esame del CIAE questioni rilevanti ai fini della definizione unitaria della posizione del Governo sui progetti di atti dell'Unione europea. 7. Delle sedute del CTV e' redatto un resoconto che, a cura della Segreteria del CIAE, e' trasmesso ai soggetti incaricati di rappresentare la posizione italiana nelle sedi negoziali europee. 8. Su indicazione dei rappresentanti del CTV o su iniziativa del direttore della Segreteria del CIAE, possono essere costituiti gruppi tecnici di lavoro per la disamina di specifici dossier. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del CTV.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti agli articoli 2 e 20 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano, rispettivamente, le note all'art. 1 e le note all'art. 2. |
| Art. 4 Partecipazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alle riunioni del Comitato tecnico
1. La partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla formazione della posizione italiana sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea e' garantita mediante le procedure di cui all'articolo 24 della legge e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. Quando all'esame del CTV sono trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il CTV e' integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma designato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti designati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Partecipano, in qualita' di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. 3. Il CTV in composizione integrata opera ai sensi dell'articolo 3.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 24 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' recita: «Art. 24 (Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea). - 1. I progetti e gli atti di cui all'art. 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome. 2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'art. 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. 4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o piu' regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa. 5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo puo' procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea. 6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo puo' comunque procedere alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea. 7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'art. 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea. 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresi', su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 11. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.». - Il testo dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132, cosi' recita: «Art. 5 (Attuazione dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria). - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attivita' del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalita' da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarita' delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarieta' della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che puo' essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, e' designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione e' designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo puo' proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo e' tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.». |
| Art. 5 Segreteria del CIAE
1. Il Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri espleta le funzioni necessarie allo svolgimento delle attivita' istruttorie, e di sostegno al funzionamento del CTV e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato, assicurandone il raccordo con le deliberazioni del CIAE. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie di cui all'articolo 3, comma 5, il Dipartimento opera in raccordo con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. 2. La Segreteria del CIAE cura in particolare: a) la conservazione e l'aggiornamento dell'elenco dei rappresentanti del CTV; b) l'istruttoria delle questioni all'ordine del giorno delle riunioni del CTV e dei gruppi tecnici di lavoro; c) la redazione dei verbali delle riunioni e la loro conservazione; d) la trasmissione delle decisioni assunte in seno al CTV o ai gruppi tecnici di lavoro ai rappresentanti italiani incaricati di rappresentarle in tutte le sedi negoziali europee; e) la pubblicita' delle riunioni nelle forme e nei modi di volta in volta stabiliti dal CTV o dai gruppi tecnici di lavoro. 3. La Segreteria del CIAE puo' inoltre formulare proposte specifiche ed elaborare documenti di posizione sui dossier sottoposti all'esame del CTV. |
| Art. 6 Abrogazioni e disposizioni finali
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie 9 gennaio 2006 recante il regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006. 2. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 luglio 2015
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1981 |
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