Gazzetta n. 178 del 3 agosto 2015 (vai al sommario)
LEGGE 29 luglio 2015, n. 115
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di
apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive:
a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6 febbraio 1978, recante «Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978;
b) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1992, recante «Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978, concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992;
c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalita' per l'immissione in commercio dei televisori per televideo», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
d) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29 marzo 1985, recante «Autorizzazione alla immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 1985.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
 
Art. 2
Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti
liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE

1. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato.

Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 36 (Semplificazioni di adempimenti per il settore
petrolifero). - 1. Il comma 9 dell'articolo 57 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e'
sostituito dal seguente:
«9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei
siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel
caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro
trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza
operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti
senza necessita' di procedere contestualmente alla
bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo
delle aree interessate, attestante la non compromissione di
eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni».
2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella
legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo» dopo le parole
«il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti», sono
inserite le seguenti: «limitatamente agli impianti
industriali strategici e relative infrastrutture,
disciplinati dall'articolo 52 del Codice della
Navigazione».
3. All'articolo 57, comma 4, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35,» sostituire le parole
«eventualmente previsti» con le seguenti «previsti dalla
legislazione ambientale», e sostituire le parole
«centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni».
(174)
4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' inserito il
seguente:
«15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e
integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: "il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare adotta procedure
semplificate per le operazioni di bonifica relative alla
rete di distribuzione carburanti".».
5. Dopo l'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, e' inserito il seguente articolo
aggiuntivo:
«Art. 57-bis (Semplificazione amministrativa in materia
di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a
ciclo continuo e impianti per la fornitura di servizi
essenziali). - 1. Le periodicita' di cui alle Tabelle A e B
del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 non si
applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo
nonche' a quelli per la fornitura di servizi essenziali,
monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie,
nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e
integrazioni. Sotto la responsabilita' dell'utilizzatore
deve essere accertata, da un organismo notificato per la
direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione,
la sostenibilita' della diversa periodicita' in relazione
alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base
dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza
accertate lo consentano, potra' essere utilizzata una
periodicita' incrementale non superiore ad anni 3 rispetto
a quelle previste per legge. La documentazione di
accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per
essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle
verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti
organi territoriali.
2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),
della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a
ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di
pubblica utilita' o servizio essenziale, in presenza di
difetti che possono pregiudicare la continuita' di
esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la
responsabilita' dell'utilizzatore, possono essere
effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con
attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la
stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire il
contenimento delle eventuali perdite per il tempo di
ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale
della verifica periodica successiva alla temporanea
riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate
secondo le specifiche tecniche previste ai sensi
dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 1° dicembre
2004, n. 329, o norme tecniche internazionali
riconosciute».
6. (abrogato).
7. All'articolo 276, comma 6, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto
legislativo 29 giugno 2010, n. 128, dopo le parole «ove
producano emissioni in atmosfera» sono aggiunte le seguenti
«e non risultino adeguati alle prescrizioni di cui
all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto».".
La legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante misure urgenti per la crescita del Paese), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187,
S.O.
 
Art. 3
Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di
impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi.
Caso EU Pilot 5301/13/CNCT

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi e' rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica e' soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.
2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, e' affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento di tale servizio».

Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 183 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1
agosto 2003,n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
settembre 2003, n. 214, S.O., come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 183 (Impianto ed esercizio di stazioni
radioelettriche a bordo di navi). - 1. Per le stazioni
radioelettriche a bordo delle navi e' rilasciata dal
Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito
favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli
apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle
radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa,
strettamente legati alla sicurezza della vita umana in
mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di
cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi
legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete
pubblica non devono essere elencati nella licenza.
L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al
pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad
interfacciarsi con una rete pubblica e' soggetta al
conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di
comunicazione elettronica.
2. Per determinate classi di navi, l'impianto e
l'esercizio, anche contabile, dei soli apparati di
radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la
salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla
normativa internazionale e nazionale in materia di
sicurezza e navigazione, e' affidato a imprese titolari di
apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento di
tale servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2,
e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica,
l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e'
affidato all'armatore.".
 
Art. 4
Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde
medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO

1. Dopo l'articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). - 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalita' di assegnazione da parte dell'Autorita', tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica».

Note all'art. 4:
Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n.
208, S.O.
 
Art. 5
Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori
di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione
n. 2013/4020

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato n. 10»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso.
2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;
b) all'allegato n. 10:
1) il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro»;
2) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre). - 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;
b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;
c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;
d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;
e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;
f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»;
3) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). - 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz».

Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 34 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 34 (Diritti amministrativi). - 1. Oltre ai
contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti
alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi
dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati
concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano
complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per
la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di
autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli
obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi
compresi i costi di cooperazione internazionale, di
armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di
mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e
di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di
applicazione del diritto derivato e delle decisioni
amministrative, ed in particolare di decisioni in materia
di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi
sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato,
obiettivo e trasparente che minimizzi i costi
amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti
per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei
diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata
nell'allegato n. 10.
2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi
complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni
di regolazione, di vigilanza, di composizione delle
controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge
all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura
dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e'
determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi
maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto
dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti
d'uso.
2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano
annualmente i costi amministrativi sostenuti per le
attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei
diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e
2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo
totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono
apportate opportune rettifiche."
Il testo dell'articolo 1 dell'Allegato 10 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, gia' citato nelle note
all'articolo 3, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Allegato n. 10 (articoli 34 e 35) - Determinazione dei
diritti amministrativi e dei contributi di cui,
rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice
Art. 1. Diritti amministrativi
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di
cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese
titolari di autorizzazione generale per l'installazione e
la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese
quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese
titolari di autorizzazione generale per l'offerta del
servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione
di quello offerto in luoghi presidiati mediante
apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte
telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo
annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione
generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a
quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso
di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31
dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti
importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di
comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a
10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1
milione di abitanti: 32.000 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti:
17.000 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio
prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore
a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli
utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a
ciascun utente finale;
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico
accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale:75.500 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a
10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1
milione di abitanti:12.500 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti:
6.400 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio
prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore
a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli
utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di
numerazione attivate a ciascun utente finale;
c) nel caso di fornitura del servizio di
comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il
contributo sia stato determinato in una procedura di
selezione competitiva o comparativa:
1) per le imprese che erogano il servizio a un numero
di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille
utenti;
2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero
di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di
servizi di rete o di comunicazione elettronica via
satellite:
1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale
per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione
elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1,
sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui
l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di
600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate
apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio
offerto.
3. A fini della determinazione del numero delle
stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le
stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni
fisse in situazioni di emergenza.
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli
amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di
autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un
ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale
incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti
oggetto del controllo.".
 
Art. 6
Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto
recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla
direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso
EU Pilot 1890/11/INSO

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: «favore, nonche'» sono inserite le seguenti: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria,».

Note all'art. 6:
Il testo del comma 12 dell'articolo 38 del testo unico
di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n.
208, S.O. come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 38 (Limiti di affollamento). - (Omissis).
12. I messaggi promozionali, facenti parte di
iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di
categoria, produttori editoriali e librai, volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro
e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e
televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni
di favore, nonche',a condizione che abbiano autonoma
collocazione nella programmazione e che non siano inseriti
all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati
promozionali o di presentazione di opere cinematografiche
di nazionalita' europea di prossima programmazione, non
sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di
cui al presente articolo.
(Omissis).".
 
Art. 7
Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli
agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139

1. All'articolo 147 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201»;
b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalita' di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».
2. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, al comma 2, lettera e-bis), e al comma 4, le parole: «in Italia» sono soppresse.

Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.
273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n.
52, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i
ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad
eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi
internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito,
quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni
trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle
forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi
sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare
o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi
tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del
presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle
prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni
dell'articolo 201.
3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni
del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro
mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del
presente codice sono a carico dell'interessato, anche se
persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di
analoga modalita' di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del
domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in
tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.".
Il testo dell'articolo 148 del citato decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle domande
e data di deposito). - 1. Le domande di brevetto, di
registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147,
comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non e'
identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei
marchi di primo deposito, anche quando la domanda non
contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei
prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilita', salvo
quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il
richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad
un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il
termine di due mesi dalla data della comunicazione se
constata che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di
utilita' non e' allegato un documento che possa essere
assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della
descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la
domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il
riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono
forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e'
avvenuto il deposito ed i dati identificativi del
richiedente;
b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato
almeno un esemplare della descrizione con almeno un
esemplare delle fotografie in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la
riproduzione grafica o fotografica;
d) alla domanda di topografie non e' allegato un
documento che ne consenta l'identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il
pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui
all'articolo 226;
e-bis) non e' indicato un domicilio ovvero un
mandatario abilitato.
3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio
entro il termine di cui al comma 2 o provvede
spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio
riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli
effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta
e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente
non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di
cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine,
abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione
o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio
dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma
1.
4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova
dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto
ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario e tale
prova o indicazione e' consegnata entro il termine di cui
al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito
quella del ricevimento della domanda.
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui
all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere
redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa
dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua
italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme al
testo originale dal richiedente o da un mandatario
abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua
diversa da quella italiana, la traduzione in lingua
italiana deve essere depositata entro il termine fissato
dall'Ufficio.
5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia
autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto
del deposito. La traduzione italiana, ove presentata
successivamente, viene allegata su richiesta.".
 
Art. 8
Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali.
Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003

1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' sostituito dal seguente:
«22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a societa' poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di societa' quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori».

Note all'art. 8:
Il testo del comma 22 dell'articolo 34 del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 ottobre 2012, n. 245, S.O., come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 34 (Misure urgenti per le attivita' produttive,
le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione
dei beni culturali ed i comuni). - (Omissis).
22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31
dicembre 2004 a societa' a partecipazione pubblica gia'
quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da
esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano
il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di
scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre
2020. Gli affidamenti diretti a societa' poste,
successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di
societa' quotate a seguito di operazioni societarie
effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e
alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo
specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza
necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante,
il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se
anteriori.".
 
Art. 9
Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto
compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094

1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 2:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1º gennaio 2016.»;
3) il secondo periodo e' soppresso;
b) l'articolo 51 e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016.
2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si e' concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal citato articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni, la cui gestione liquidatoria e' assicurata dall'amministrazione competente.

Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema
di ordinamento e mercato del turismo a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno
2011, n. 129, S.O., come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art. 50 (Assicurazione). - 1. L'organizzatore e
l'intermediario devono essere coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile a favore del
turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli
44, 45 e 47.
2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono
assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che,
per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono
all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di
insolvenza o fallimento dell'intermediario o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per
l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato
del turista. L'obbligo, per l'organizzatore e
l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le
garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1° gennaio
2016.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono
costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a
provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione
di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al
comma 2. Le finalita' del presente comma possono essere
perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei
consorzi e nelle altre forme associative di imprese e
associazioni di categoria del settore assicurativo, anche
prevedendo forme di riassicurazione.
4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il
prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si
stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le
condizioni di cui all' articolo 33 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo'
chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale,
delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle
persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente,
salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di
attivita' professionali, a rischi che avrebbero potuto
conoscere con l'uso della normale diligenza.
6. E' fatta salva la facolta' di stipulare anche altre
polizze assicurative di assistenza al turista.".
Il testo dell'articolo 51 del citato decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, abrogato dalla presente
legge a decorrere 1° gennaio 2016, cosi' recita:
"Art. 51 (Fondo nazionale di garanzia). - 1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo
nazionale di garanzia, per consentire, in caso di
insolvenza o di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero,
nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o
meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1,
e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula
di contratti assicurativi in favore del fondo stesso.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al
comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota
cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad
alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la
prescrizione del diritto al rimborso.
5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei
confronti del soggetto inadempiente.
6. Le modalita' di gestione e di funzionamento del
fondo sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministero dello sviluppo economico.".
 
Art. 10

Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di
infrazione n. 2014/2235

1. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «L'allontanamento e' eseguito» sono sostituite dalle seguenti: «In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e' eseguito».

Note all'art. 10:
Il testo del comma 7-ter dell'articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis).
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e'
eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di
espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione
e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del
territorio dell'Unione europea.
(Omissis).".
 
Art. 11
Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione
n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25 gradi verso l'alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso l'alto»;
b) all'allegato IV, paragrafo 2:
1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;
2) dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Equivalenze
2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'.
2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'.
2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformita' alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita'».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115:
1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;
2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) e' abrogato;
3) il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;
c) all'articolo 118-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;
d) all'articolo 170:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta' superiore a sedici anni»;
2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».

Note all'art. 11:
L'Allegato III, paragrafo A e l'allegato IV paragrafo 2
del testo del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti la patente di guida), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99, come modificati dalla
presente legge, cosi' recitano:
"Allegato III - Requisiti minimi di idoneita' fisica e
mentale per la guida di un veicolo a motore.
(Omissis).
A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto
deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi
verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e
30 verso il basso. Non devono essere presenti
binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto
all'asse centrale.
(Omissis)."
"Allegato IV - Norme minime per gli esaminatori delle
prove pratiche di guida.
(Omissis).
2. Condizioni generali
2.1. Un esaminatore di guida per la patente di
categoria B:
a) deve essere titolare di una patente di guida di
categoria B da almeno 3 anni;
b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta';
c) deve aver superato la formazione iniziale prevista
al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi
conformato alle disposizioni del punto 4 del presente
allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita' e la
formazione continua;
d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che
porti almeno al completamento del livello 3 come definito
dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio
1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di
formazione professionale tra gli Stati membri delle
Comunita' europee;
e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante
o istruttore di guida in una scuola guida.
2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre
categorie:
a) deve essere titolare di una patente della categoria
corrispondente a quella per la quale svolge l'attivita' di
esaminatore;
b) deve aver superato la formazione iniziale prevista
al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi
conformato alle disposizioni del punto 4 del presente
allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita' e la
formazione continua;
c) deve essere stato esaminatore di guida per la
patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per
almeno tre anni; a tale durata si puo' derogare a
condizione che l'esaminatore:
dimostri di possedere un'esperienza di guida di
almeno cinque anni nella categoria interessata;
d) deve aver completato un'istruzione professionale che
porti almeno al completamento del livello 3 come definito
dalla decisione 85/368/CEE;
e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante
o istruttore di guida in una scuola guida.
2-bis. Equivalenze
2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in
conformita' alla normativa vigente alla medesima data,
esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e
A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le
suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto
2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale
prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a
quella per la quale svolgono la propria attivita'.
2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in
conformita' alla normativa vigente alla medesima data,
esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D
sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le
suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto
2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale
prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a
quella per la quale svolgono la propria attivita'.
2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in
conformita' alla normativa vigente alla medesima data,
esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE,
D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per
le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal
punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale
prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a
quella per la quale svolgono la propria attivita'.
(Omissis).".
Si riporta il testo degli articoli 115, 116. 118-bis e
170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificati dalla
presente legge:
"Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali). - 1. Fatte salve le disposizioni
specifiche in materia di carta di qualificazione del
conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere
idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da
tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la
patente di guida della categoria AM, purche' non
trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria B1.
c) anni diciotto per guidare:
1) (abrogato);
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie B e BE;
(Omissis).
4. (abrogato).
(Omissis)."
"Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la
guida di veicoli a motore). - (Omissis).
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le
suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono
indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito
degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente
utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i
codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la
guida di autoambulanze."
"Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il
rilascio della patente di guida e delle abilitazioni
professionali). - 1. Ai fini del rilascio di una patente di
guida o di una delle abilitazioni professionali di cui
all'articolo 116, nonche' dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si
intende la residenza normale in Italia di cittadini di
Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo.
(Omissis)."
"Art. 170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui
veicoli a motore a due ruote). - (Omissis).
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre
persone oltre al conducente, salvo che il posto per il
passeggero sia espressamente indicato nel certificato di
circolazione e che il conducente abbia eta' superiore a
sedici anni.
(Omissis).
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse
da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla
sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di
un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata
commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del
veicolo e' disposto per novanta giorni.
(Omissis).".
 
Art. 12
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a
talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di
infrazione n. 2012/2088

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 4) e' inserito il seguente:
«4-bis) i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreche' i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorche' la medesima non sia stata assoggettata all'imposta».
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con le quali si stabilisce che, nel caso di applicazione della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.

Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali). - 1. Costituiscono servizi internazionali
o connessi agli scambi internazionali non imponibili:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel
territorio dello Stato e in parte in territorio estero in
dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in
transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti
relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono
assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art.
69 ;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili,
autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e
carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1),
ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in
temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo
comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui
al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione,
in transito o in temporanea importazione nonche' ai
trasporti di beni in importazione sempreche' i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati
all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi
relativi alle operazioni doganali;
4-bis) i servizi accessori relativi alle piccole
spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni
di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del
Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/ 132/CE del
Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreche' i corrispettivi
dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione
della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del
presente decreto e ancorche' la medesima non sia stata
assoggettata all'imposta.
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo,
manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura,
misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio,
deposito, custodia e simili, relativi ai beni in
esportazione, in transito o in importazione temporanea
ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i
corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad
imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e
negli scali ferroviari di confine che riflettono
direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in
importazione, in esportazione o in transito, a trasporti
internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle
locazioni di cui al n. 3), nonche' quelli relativi ad
operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita';
le cessioni di licenze all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per
conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
Stati membri della Comunita' economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi
doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo
unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su
beni di provenienza estera non ancora definitivamente
importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o
comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
prestatore del servizio o del committente non residente nel
territorio dello Stato;
2. Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art.
8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo
dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente
comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
dell'attivita' propria dell'impresa.".
 
Art. 13
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a
talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: « o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunita'» sono soppresse;
b) all'articolo 41, comma 3, le parole: «o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni».

Note all'art. 13:
Il testo degli articoli 38 e 41 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in
materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di
IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni
concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino
all'ammontare corrispondente al contributo diretto
lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1993, n. 203, come modificati dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 38 (Acquisti intracomunitari). - (Omissis).
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art.
1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle
Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18
del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n.
2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti
al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato
membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello
Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione
di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della
ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
doganali.
(Omissis)."
"Art. 41.
(Omissis).
3. Cessioni intracomunitarie non imponibili
La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si
applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto
di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5,
lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o
spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel
territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro
Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per
l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati
beneficerebbero della ammissione temporanea in totale
esenzione dai dazi doganali.
(Omissis).".
 
Art. 14

Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti
pubblici alle imprese

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2017, la predetta verifica e' effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»;
2) il comma 4 e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017;
b) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».
2. Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall'anno 2015, e' predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.

Note all'art. 14:
Il testo dell'articolo 46 della legge 30 agosto 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti di Stato a
imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non
rimborsati). - 1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di
Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22
marzo 1999.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato
verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e'
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. A decorrere dal
1° gennaio 2017, la predetta verifica e' effettuata
attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in
possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i
dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al
presente articolo alle amministrazioni che intendono
concedere aiuti.
4. (abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017).
(Omissis).".
 
Art. 15

Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di
interesse economico generale

1. Dopo l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' inserito il seguente:
«Art. 45-bis (Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalita' per l'attuazione dei commi 1 e 2».
2. L'articolo 47 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e' abrogato.

Note all'art. 15:
L'articolo 47 del testo della legge 4 giugno 2010, n.
96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), abrogato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146,
S.O.
 
Art. 16
Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL

1. La lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».

Note all'art. 16:
L'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2008, n. 101, S.O., come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 88 (Campo di applicazione). - 1. Il presente capo
contiene disposizioni specifiche relative alle misure per
la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei o mobili quali definiti
all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle
attivita' minerarie esistenti entro il perimetro dei
permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o
esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli
apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della
miniera, le opere e gli impianti destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura
e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione
e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attivita' svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si
effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento
che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di
cui all'allegato X;
g-ter) alle attivita' di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile di cui all'allegato X.
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si
applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e
teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto
delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attivita', individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve
essere adottato entro il 31 dicembre 2013.".
 
Art. 17

Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro
marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' sostituita dalla seguente:
«e) "armatore": il proprietario dell'unita' o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilita' per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore».
2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali e' vietato adibire i minori di anni diciotto.
3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»;
b) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori vietati). - 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».

Note all'art. 17:
L'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.
108 (Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini delle disposizioni
di cui al presente decreto si intendono per:
a) «nave adibita alla navigazione marittima»: nave o
unita' diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle
acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti
alle acque protette;
b) «ore di lavoro»: il periodo durante il quale un
lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attivita'
lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave.
Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre alle
normali attivita' di navigazione e di porto, anche gli
appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le
esercitazioni prescritte da normative e regolamenti
nazionali e da convenzioni internazionali, nonche' le
attivita' di formazione in materia di igiene e sicurezza
del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
c) «ore di riposo»: il periodo libero non compreso
nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le
brevi interruzioni;
d) «lavoratore marittimo»: qualsiasi persona facente
parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo,
servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave adibita
alla navigazione marittima;
e) «armatore»: il proprietario dell'unita' o della nave
e ogni altro organismo o persona, quali il gestore,
l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato
dal proprietario la responsabilita' per l'esercizio della
nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e
obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o
persone assolvano taluni dei compiti o obblighi
dell'armatore.
(Omissis).".
 
Art. 18
Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione
maturati presso organizzazioni internazionali - Procedura di
infrazione n. 2014/4168

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, e' data facolta' di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.
2. Il cumulo di cui al comma 1 puo' essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidita' e superstiti, purche' la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.
3. Il cumulo dei periodi di assicurazione e' conseguibile a domanda dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.
4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.
5. I periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto e' esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale e' chiesto il riscatto.
6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
7. Lo scambio di informazioni e di notizie con le organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dal presente articolo, puo' avvenire anche attraverso modalita' informatiche.
8. I dati personali trasmessi sono tenuti riservati e possono essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, euro 456.000 per l'anno 2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro 695.000 per l'anno 2019, euro 895.000 per l'anno 2020, euro 1.260.000 per l'anno 2021, euro 1.655.000 per l'anno 2022, euro 2.085.000 per l'anno 2023, euro 2.610.000 per l'anno 2024, euro 3.260.000 per l'anno 2025 ed euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per un ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.
10. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 9 del presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000 euro per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno 2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 18:
La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.
La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre
2000, n. 265, S.O.
La legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O.
La legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 29 novembre 2004, n.
282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2004, n. 302.
 
Art. 19
Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali
della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che
modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di
dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza
degli Stati membri

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono indicati:
a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;
f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale».

Note all'art. 19:
Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE
che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146,
S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti
della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende
unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
alle province autonome e al Ministero della sanita'; il
Ministero perle politiche agricole e' interconnesso,
attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria
competenza.
2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina
sono indicati:
a) il codice o i codici di identificazione unici per i
casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo
4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo
4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e
successive modificazioni;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel caso
di un animale importato da un Paese terzo, il codice unico
di identificazione del mezzo di identificazione individuale
assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a
norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;
f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita;
g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in
cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
cambiamento di azienda;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se
applicato all'animale.
3. In relazione agli animali della specie suina sono
indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o
dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del
certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere,
oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un
codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della
persona fisica o giuridica responsabile.
4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere
dal 31 dicembre 2000.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in
modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della
specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
della specie suina, le informazioni di cui al comma 3,
lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli
animali importati da paesi terzi, dall'azienda di
importazione; per gli animali della specie suina le
informazioni di cui al comma 3, lettera b).
5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b),
limitatamente agli animali della specie suina, sono
fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita,
entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre
aziende, entro il 31 dicembre 2002.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate
nella banca dati per almeno i tre anni successivi al
decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi
all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
di animali della specie suina.
6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali
della specie suina, la registrazione nella banca dati di
cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini
spostati, il numero di identificazione dell'azienda o
dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione
dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di
partenza o la data di arrivo.".
 
Art. 20
Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati.
Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater
della direttiva 2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO

1. Nelle more dell'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, ai fini dell'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, richiede alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o delle domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM gia' concesse anteriormente al 2 aprile 2015, rispettivamente, ai sensi della citata direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.
2. Qualora il notificante o il richiedente, ai sensi dell'articolo 26-quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, confermi l'ambito geografico della sua notifica o domanda iniziale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE, e successive modificazioni, o del regolamento (CE) n. 1829/2003, con le modalita' di cui all'articolo 26-ter della medesima direttiva 2001/18/CE.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 e' punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a rimuovere, a proprie cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate e a realizzare misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita' definiti dalla regione competente per territorio.
4. Restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
5. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 4:
1) la lettera a) e' abrogata;
2) alla lettera b), le parole: «decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;
c) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Note all'art. 20:
L'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
212 (Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE
concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri,
il catologo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole e relativi controlli), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 2001, n. 131, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Il presente decreto da' attuazione alle
disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera
circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa,
di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di
assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente,
detta attuazione avviene nel rispetto del principio di
precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di
Amsterdam.
2. Ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente
modificate si applicano le disposizioni della legge 25
novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n.
195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal
presente articolo, si applicano le disposizioni recate dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso
il Ministero delle politiche agricole e forestali la
Commissione per i prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate, composta da dodici membri
designati: due dal Ministero delle politiche agricole e
forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal
Ministero della sanita'; sei dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi
per i componenti della Commissione ne' oneri di missione a
carico dello Stato.
4. La Commissione di cui al comma 3:
a) (abrogato);
b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai
sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del
1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente
decreto, i criteri per il rispetto del principio di
precauzione e delle disposizioni decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224;
c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi
di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della
legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del
presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai
sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;
d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al
quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971,
sulla richiesta di iscrizione di varieta' di sementi
geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro
delle varieta' di cui all'articolo 17 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065;
e) individua i criteri in base ai quali e' effettuato
il monitoraggio dei prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate, compresa la definizione dei
criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita
di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti
sementieri convenzionali.
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite norme di applicazione delle
disposizioni relative ai prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate, con riguardo alle modalita' e
criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di
analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di
piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di
tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione
degli stessi e sulla loro messa in commercio.".
 
Art. 21

Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di
infrazione n. 2014/2006

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente:
«3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'».
2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.

Note all'art. 21:
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 4 (Cattura temporanea e inanellamento). -
(Omissis).
3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la
cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta
esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che
non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva
2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano
titolari le province e che siano gestiti da personale
qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione
alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su
parere dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di
controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli
impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'.
(Omissis).".
I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea), abrogati dalla presente
legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2014, n. 144.
 
Art. 22
Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI

1. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
«cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero».

Note all'art. 22:
Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 21 (Divieti). - 1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi
pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
terreni adibiti ad attivita' sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei
parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di
parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali
costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la
propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6,
della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo
nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi
naturali regionali anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di
riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali,
sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa
dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio
insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni
monumentali, purche' dette zone siano delimitate da tabelle
esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o
altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese
nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade
poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri
con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da
distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la
gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione
di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di
strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di
trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed
altre aree delimitate destinate al ricovero ed
all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle
altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a
bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni
non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente
legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per
uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero
utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute
impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o
da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da
macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior
parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e
per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati
secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi
d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti
da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di
mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma 1, o nelle
zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione
di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli
a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso,
se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive
alla competente amministrazione provinciale; distruggere o
danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare
deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve
le attivita' previste dalla presente legge;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti
dall'art. 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento
nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o
mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a
funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita
l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei
canali delle valli da pesca, quando il possessore le
circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto
di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze
adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o
congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da
sparo munite di silenziatore o impostate con scatto
provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti
da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna
selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su
uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per
vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro
parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche
se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea,
ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di
Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix);
fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba
palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da
allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri
dell'Unione europea, anche se importati dall'estero;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee
al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi
della presente legge o delle disposizioni regionali a
specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna
selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami
vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla presente
legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui
detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le
norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
(Omissis).".
 
Art. 23
Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di
infrazione n. 2014/2123

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 217:
1) al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, e' garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE»;
b) all'articolo 218, comma 1:
1) alla lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico» sono sostituite dalla seguente: «metano»;
2) alla lettera z), le parole: «soggetti interessati» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;
c) all'articolo 226, comma 3:
1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonche' quelli di cui all'allegato F alla parte quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»;
d) all'allegato E alla parte quarta, al numero 1), dopo le parole: «e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio» sono inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i».

Note all'art. 23:
Gli articoli 217, 218, 226 e l'allegato E alla parte
IV, n.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come
modificati dalla presente legge, cosi' recitano:
"Art. 217 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne
l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di
tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento
del mercato, nonche' per evitare discriminazioni nei
confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di
ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e
garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio, in conformita' alla direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui
la parte quarta del presente decreto costituisce
recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione
devono essere aperti alla partecipazione degli operatori
economici interessati.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione
di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione
europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal
loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi
commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da
qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi
o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che
li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli
imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i
principi della «responsabilita' condivisa», che l'impatto
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di
qualita' degli imballaggi, come quelli relativi alla
sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei
prodotti imballati, nonche' le vigenti disposizioni in
materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva
94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale
disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre
disposizioni dell'ordinamento europeo, e' garantita
l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi
conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni
altra disposizione normativa adottata nel rispetto di
quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE."
"Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di
qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per il
consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita' di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come
tale all'utente finale o al consumatore, o che serva
soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel
punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto
senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente
di imballaggio che e' stato concepito e progettato per
sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo
di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di
riutilizzo;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale
di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i
residui della produzione;
g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di
gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo
sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della
quantita' e della nocivita' per l'ambiente sia delle
materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei
rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di
imballaggio nella fase del processo di produzione, nonche'
in quella della commercializzazione, della distribuzione,
dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale
l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere,
durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di
spostamenti o rotazioni e' riempito di nuovo o reimpiegato
per un uso identico a quello per il quale e' stato
concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari
presenti sul mercato che consentano il riempimento
dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato
diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere
reimpiegato;
l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di
produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione
originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio
organico e ad esclusione del recupero di energia;
m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le
operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per
generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili,
attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o
biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le
operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto;
n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di
imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia
mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma
con recupero di calore;
o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico
(compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di
microrganismi e in condizioni controllate, delle parti
biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione
di residui organici stabilizzanti o di metano, ad
esclusione dell'interramento in discarica, che non puo'
essere considerato una forma di riciclaggio organico;
p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre
definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio
dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare,
le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta
del presente decreto;
q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori,
i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le
pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio,
i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di
imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli
addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli
importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e
gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e
gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della
sua attivita' professionale acquista, come beni
strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di
una attivita' professionale acquista o importa per proprio
uso imballaggi, articoli o merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra
le pubbliche amministrazioni competenti e i settori
economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che
disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per
raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che
svolge la propria attivita', dall'inizio del ciclo di
lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonche'
svolge attivita' di recupero e riciclo a fine vita
dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di
imballaggio primari o comunque conferiti al servizio
pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati, gestita
dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli
imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o
utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della
merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena
logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio
stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o
terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato o
ripreso.
2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da
a) ad e) del comma 1 e' inoltre basata sui criteri
interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva
94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.
(Omissis)."
"Art. 226 (Divieti). - 1. E' vietato lo smaltimento in
discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad
eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di
selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221,
comma 4, e' vietato immettere nel normale circuito di
raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di
qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non
restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio
possono essere conferiti al servizio pubblico solo in
raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata
nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.
3. Possono essere commercializzati solo imballaggi
rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla
direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte
quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono
soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle
pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali
norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard
europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione. In
mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali
stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonche' quelli di cui
all'allegato F alla parte quarta del presente decreto si
presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi
alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del
paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.
4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o
componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi
interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di
concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo
esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso.
Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione
2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in
plastica si applica la decisione 1999/177/CE dell'8
febbraio 1999.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive sono determinate, in
conformita' alle decisioni dell'Unione europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione
di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e
ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa
e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito
di cui al comma 4.
(Omissis)."
"Allegati alla Parte Quarta
Allegato E.
1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei
rifiuti di imballaggio sara' recuperato o sara' incenerito
in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di
energia;
entro il 31 dicembre 2008 sara' riciclato almeno il 55
% e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio; entro
il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi
minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti
di imballaggio:
60% in peso per il vetro;
60% in peso per la carta e il cartone;
50% in peso per i metalli;
26% in peso per la plastica, tenuto conto
esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di
plastica;
35% in peso per il legno.
(Omissis).".
 
Art. 24

Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio - Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 30»;
b) all'articolo 8, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attivita' comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di CO2 »;
c) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, puo' prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi necessari nonche' provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore e' tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p)»;
d) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalita' di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali e' negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano piu' Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto»;
e) all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono la stipulazione di accordi specifici con Stati membri dell'Unione europea».

Note all'art. 24:
Gli articoli 2, 8, 22, 29 e 30 del decreto legislativo
14 settembre 2011, n. 162 (Attuazione della direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido
di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE,
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e
del Regolamento CE n. 1013/2006), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231, come modificati dalla
presente legge, cosi' recitano:
"Art. 2 (Ambito di applicazione e divieti). - 1. Le
disposizioni contenute nel presente decreto si applicano
allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio italiano e
nell'ambito della zona economica esclusiva e della
piattaforma continentale definita nella convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre
1982(UNCLOS).
1-bis. E' vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di
stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre
l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi
gli accordi di cui all'articolo 30.
2. E' vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna
d'acqua."
"Art. 8 (Licenze di esplorazione). - 1. Qualora le
informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo
6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano
l'effettuazione di una corretta valutazione dei complessi
di stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni sono
acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo
rilascio di un'apposita licenza.
2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai
soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente
interessata, con procedimento unico nel cui ambito vengono
acquisiti gli atti di assenso delle amministrazioni
interessate, unitamente all'esito della procedura di
valutazione d'impatto ambientale di cui alla Parte II del
decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in
materia ambientale, secondo la procedura di cui
all'articolo 11.
3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere
in possesso delle capacita' tecniche, organizzative ed
economiche necessarie allo svolgimento delle attivita',
secondo quanto previsto all'allegato III.
4. Ai fini della valutazione del complesso di
stoccaggio, le attivita' comprese nel programma lavori
della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di
sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di
CO2.
5. La durata di una licenza e' di 3 anni. Entro la data
di scadenza il soggetto autorizzato puo' richiedere una
proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2,
documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non
hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti e
gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo
risultato della ricerca, nonche' il tempo ulteriormente
necessario per completare l'indagine. La regione
territorialmente interessata e' sentita ai fini della
concessione della proroga.
6. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il
diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso
di stoccaggio di CO2. Durante il periodo di validita' della
licenza, non sono consentiti utilizzi del complesso
incompatibili con quanto previsto dalla licenza.
7. La licenza di esplorazione e' soggetta alle norme in
materia di valutazione di impatto ambientale e viene
rilasciata a condizione che:
a) sia stato presentato un programma di indagine
idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di
concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la
prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la
proprieta' delle persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate
per la protezione dei beni ambientali e, qualora cio' non
sia possibile, venga garantito il loro ripristino;
e) nell'area delle acque territoriali della propria
zona economica esclusiva e della piattaforma continentale:
1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e
l'efficienza del traffico marittimo;
2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di
cavi sottomarini e condotte, nonche' l'effettuazione di
ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non
danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle
circostanze e in maniera impropria;
f) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia
finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma
dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di
esplorazione.
8. Per il periodo di validita' della licenza di
esplorazione non sono consentiti usi diversi del territorio
che possano pregiudicare l'idoneita' del sito quale
potenziale complesso di stoccaggio di CO2.
9. La modifica o integrazione delle attivita' di
esplorazione autorizzate e' consentita previa approvazione
del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato."
"Art. 22 (Interventi in caso di fuoriuscite o
irregolarita' significative). - 1. In caso di fuoriuscite o
irregolarita' significative il gestore e' tenuto
immediatamente a:
a) mettere in atto le procedure e le misure adeguate,
atte ad eliminare completamente la fuoriuscita o le
irregolarita' significative previste nel piano sui
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera p);
b) darne comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla
regione territorialmente interessata e agli organi di
vigilanza in termini di tipologia ed entita';
c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione
territorialmente interessata e agli organi di vigilanza le
misure intraprese e gli effetti ad esse connessi.
2. Il Comitato, su indicazione degli organi di
vigilanza e controllo, puo' prescrivere in qualsiasi
momento provvedi- menti correttivi necessari nonche'
provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica
che il gestore e' tenuto ad adottare. Tali provvedimenti
possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli
descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera p).
3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre
in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo
necessario a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente
da eventuali gravi rischi, il Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'ambiente
sentita la regione territorialmente interessata adotta
direttamente tali provvedimenti.
4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2
e 3 sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse
di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma
dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente
ricorrendo alle risorse economiche del gestore.
5. In caso di fuoriuscite e' previsto l'obbligo per il
gestore di restituire un numero di quote di emissione
corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate."
"Art. 29 (Risoluzione delle controversie). - 1. Chi
intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti di cui all'articolo 28, comma 2, puo' promuovere
un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato di
cui all'articolo 4.
1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si
applicano le modalita' di risoluzione delle controversie
dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di
trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali e' negato
l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete
di trasporto o il sito di stoccaggio interessano piu' Stati
membri, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare avviano consultazioni al fine di garantire
un'applicazione coerente del presente decreto."
"Art. 30 (Cooperazione transnazionale). - 1. Per il
trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio o i
complessi di stoccaggio ubicati in contesto
transfrontaliero, il Ministero dello sviluppo economico ed
il Ministero dell'ambiente adempiono le disposizioni del
presente decreto e delle altre normative comunitarie
applicabili, ovvero promuovono la stipulazione di accordi
specifici con Stati membri dell'Unione europea.".
 
Art. 25

Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere.
Procedura di infrazione n. 2015/4014

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8»;
b) al comma 7 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8».

Note all'art. 25:
Gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 249 (Attuazione della direttiva 2009/119/CE che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 gennaio 2013, n. 22, come modificati dalla presente
legge, cosi' recitano:
"Art. 5 (Disponibilita' delle scorte petrolifere di
sicurezza). - 1. I soggetti obbligati di cui all'articolo
3, comma 7, e l'OCSIT di cui all'articolo 7, garantiscono
in qualsiasi momento la disponibilita' e l'accessibilita'
fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.
2. Ai fini della identificazione, contabilita' e
controllo delle scorte di sicurezza e delle scorte
specifiche, almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in
vigore degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1,
ciascun soggetto obbligato notifica al Ministero dello
sviluppo economico ed all'OCSIT l'esatta localizzazione del
deposito presso il quale sono detenute le scorte a proprio
carico e la ripartizione per tipologia di prodotti
energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1099/2008.
3. Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte
specifiche che sono mescolate insieme alle scorte
commerciali deve essere garantita l'identificabilita'
contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte
specifiche.
4. E' vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi
natura che possano compromettere la disponibilita' delle
scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Le scorte di
sicurezza e le scorte specifiche non possono essere
pignorate.
5. Le scorte specifiche devono essere detenute
esclusivamente sul territorio nazionale, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 8. Le scorte di
sicurezza possono essere detenute anche in altri Stati
membri della Unione europea entro i seguenti limiti per
ciascun soggetto obbligato:
a) 100 per cento fino a 30 mila tonnellate equivalenti
di petrolio;
b) oltre le 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio,
entro un limite massimo percentuale del 50 per cento fino
al 31 dicembre 2014, ridotto di un ulteriore 10 per cento
all'anno fino a raggiungere il limite del 20 per cento nel
2017.
6. In relazione a situazioni particolari di
indisponibilita' di logistica da dedicare a scorte di
sicurezza sul territorio nazionale o in presenza di
condizioni di mercato nazionale della logistica petrolifera
particolarmente onerose o al fine di evitare la presenza di
elementi distorsivi della concorrenza, nel decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, puo' essere indicato un limite
massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili
all'estero differente rispetto a quanto indicato nel comma
5.
7. Qualora sia necessario attuare le procedure
d'emergenza previste all'articolo 20, e' vietato adottare
misure che ostacolano il trasferimento, l'uso o il rilascio
delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche
detenute nel territorio dello Stato italiano per conto di
un altro Stato membro.
(Omissis).".
"Art. 9 (Scorte specifiche). - 1. L'OCSIT mantiene un
livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base
dei giorni di consumo, in conformita' delle condizioni
enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche sono
di proprieta' dell'OCSIT e sono mantenute sul territorio
dello Stato Italiano.
2. Le scorte specifiche possono essere costituite
soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate,
definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n.
1099/2008:
a) metano;
b) GPL;
c) benzina per motori;
d) benzina avio;
e) jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o
JP4);
f) jet fuel del tipo cherosene;
g) altro cherosene;
h) gasolio (olio combustibile distillato);
i) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo);
l) acqua ragia minerale e benzine speciali;
m) lubrificanti;
n) bitume;
o) cere paraffiniche;
p) coke di petrolio.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono
identificati i prodotti petroliferi che compongono le
scorte specifiche italiane sulla base delle tipologie
elencate al comma 2, assicurando che, per l'anno di
riferimento, determinato in conformita' delle norme
previste all'articolo 3 e relativamente ai prodotti inclusi
nelle tipologie utilizzate, l'equivalente in petrolio
greggio di quantita' consumate nello Stato membro
rappresenti almeno il 75% del consumo interno, calcolato
secondo il metodo di cui all'allegato II. Per ciascuna
delle tipologie identificate con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo Stato
italiano si impegna a mantenere corrispondono a un numero
determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato
sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel
corso dell'anno di riferimento, determinato in conformita'
delle norme previste all'articolo 3. L'elenco delle
tipologie usate resta in vigore per almeno un anno e puo'
essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del
mese ed entra in vigore nell'anno civile successivo a
quello in cui viene adottato per i prodotti diversi da
quelli del capoverso seguente. Le scorte specifiche sono
costituite almeno dai seguenti prodotti:
a) benzina per motori;
b) jet fuel del tipo cherosene;
c) gasolio;
d) olio combustibile.
4. Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma
3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma
delle consegne interne lorde osservate, definite
nell'allegato C, punto 3.2.1 del regolamento (CE) n.
1099/2008 per i prodotti compresi nelle tipologie
utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto
dei bunkeraggi marittimi internazionali.
5. Il Ministero dello sviluppo economico informa la
Commissione europea della eventuale decisione di mantenere
scorte specifiche. In tale avviso, che e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono indicati il
livello di tali scorte che l'Italia si impegna a mantenere
e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il
livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le
tipologie di scorte specifiche usate. L'OCSIT assicura che
tali scorte siano detenute per l'intera durata del periodo
notificato, fatto salvo il diritto dell'OCSIT stesso a
riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di
sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare la
freschezza delle scorte stesse, di garantire il rispetto di
nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di
gara in materia di stoccaggio.
6. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il
Ministro dello sviluppo economico stabilisce che l'OCSIT si
impegni, per l'intera durata di un determinato anno, a
mantenere un certo numero di giorni di scorte specifiche.
Tale numero potra' variare tra un minimo di zero ed un
massimo di trenta.
7. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7,
assicurano che almeno un numero minimo di giorni del
proprio obbligo di stoccaggio, dato dalla differenza tra 30
ed il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT e'
obbligato a detenere secondo quanto previsto dal comma 5,
sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in
conformita' dei commi 2 e 3 esclusivamente sul territorio
dello Stato italiano, fatto salvo quanto previsto dal comma
3 dell'articolo 8.
8. Fino a quando l'OCSIT non sara' nella condizione
operativa di impegnarsi per l'intera durata di un
determinato anno a mantenere almeno trenta giorni di scorte
specifiche il Ministero dello sviluppo economico, anche
sulla base di informazioni dell'OCSIT, redige una relazione
annuale in cui sono analizzate le misure adottate per
garantire e verificare la disponibilita' e l'accessibilita'
fisica delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e
documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate
per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso di
queste scorte in caso di difficolta' di approvvigionamento
di petrolio. Tale relazione e' trasmessa alla Commissione
europea entro la fine del primo mese dell'anno cui fa
riferimento.".
 
Art. 26

Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia.
Procedura di infrazione n. 2014/2286

1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»;
b) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' abrogato; di conseguenza perde efficacia il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, n. 65;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita' degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalita' aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8, senza pregiudizio delle competenze dell'autorita' di regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete»;
4) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorita' consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico puo' chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete»;
5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete»;
6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo entro un termine definito, purche' tale investimento sia ancora pertinente sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete»;
7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Le modalita' di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso di valutazione»;
c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse;
d) all'articolo 37, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalita' e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacita' di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonche' da progetti comuni definiti con altri Stati»;
e) all'articolo 43, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore»;
f) all'articolo 45:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio»;
2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore».

Note all'art. 26:
Gli articoli 15, 16, 32, 37, 43 e 45 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148, S.O., come
modificati dalla presente legge, cosi' recitano:
"Art. 15 (Programma di adempimenti e responsabile della
conformita'). - (Omissis).
5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso
dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri
dell'Organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso
impossibile l'adozione di una decisione impedendo o
ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al
piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero dovuto
essere eseguiti nei tre anni successivi, il Responsabile
della conformita' informa il Ministero dello sviluppo
economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.
(Omissis)."
"Art. 16 (Sviluppo della rete e poteri decisionali in
materia di investimenti). - 1.(abrogato).
2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al
Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di
sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a
garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di
approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita'
degli investimenti e della tutela dell'ambiente.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione
degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo
modalita' aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati
della consultazione.
3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della
rete:
a) contiene una descrizione di dettaglio delle
caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui
la stessa e' funzionalmente articolata, nonche' delle
criticita' e delle congestioni presenti o attese;
b) indica ai partecipanti al mercato le principali
infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare
nell'arco dei dieci anni successivi;
c) contiene tutti gli investimenti gia' decisi ed
individua, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da
realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di
consentire il superamento delle criticita' presenti o
attese;
d) indica, per tutti i progetti di investimento, la
data prevista di realizzazione.
4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della
rete, il Gestore procede ad una stima ragionevole
dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura,
consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo
conto dei piani di investimento per le reti degli altri
Paesi, nonche' dei piani di investimento per lo stoccaggio
e per terminali di rigassificazione del GNL.
5. Alle imprese del gas naturale che si dichiarano
utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di
comprovare le loro affermazioni. I risultati della
procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i
possibili fabbisogni in termini di investimenti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la
coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la
strategia energetica nazionale di cui al- l'articolo 3, con
i programmi infrastrutturali derivanti da accordi
internazionali firmati dal Governo italiano e con
l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la
sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8,
senza pregiudizio delle competenze dell'autorita' di
regolazione per quanto riguarda il piano decennale di
sviluppo della rete.
6-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo
della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di
investimenti individuati nel corso della procedura
consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale
non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di
cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi sulla
coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a
livello europeo, l'Autorita' consulta l'Agenzia per la
cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico puo' chiedere al Gestore di modificare il suo piano
decennale di sviluppo della rete.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del
piano decennale di sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso
imputabili, non realizzi un investimento che, in base al
piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere
realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la
mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al
sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas
naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico impone al Gestore di realizzare
l'investimento medesimo entro un termine definito, purche'
tale investimento sia ancora pertinente sulla base del piu'
recente piano decennale di sviluppo della rete.
9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti
regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti
in questione.
9-bis. Le modalita' di valutazione dei piani decennali
di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si
applicano anche ai piani in corso di valutazione."
"Art. 32 (Misure a favore della liquidita' del
mercato). - 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla disciplina del bilanciamento di merito
economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non
discriminatori, con tariffe del servizio di bilanciamento
determinate in modo corrispondente ai costi del servizio.
2. Il Gestore dei mercati energetici di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, assume la gestione dei mercati a termine
fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni
regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo
svolgimento di tali attivita', ivi compresa quella di
controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli
operatori sui predetti mercati, nonche' quella di operare
come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con
relativa titolarita' di un conto sul PSV e come utente del
mercato del bilanciamento del gas naturale."
"Art. 37 (Promozione della cooperazione regionale). -
1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e
assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia
elettrica e lo sviluppo sostenibile nonche' di conseguire
prezzi competitivi, Terna in qualita' di gestore della rete
di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il
Gestore dei mercati energetici Spa in qualita' di gestore
del mercato ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 19 marzo 1999, n. 79, operano con i rispettivi
gestori dei Paesi membri, assicurando il coordinamento
delle proprie azioni, informando preventivamente il
Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Terna e Gestore dei mercati
energetici Spa redigono congiuntamente un rapporto, con
cadenza semestrale, con cui informano il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica ed
il gas sulle iniziative assunte in materia e sullo stato
dei relativi progetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza
con gli obiettivi di politica energetica nazionali e
comunitari, adottano le misure necessarie affinche' il
gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore
del mercato operino una gestione efficiente delle
piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di
eventuali criticita', e assicurino l'interoperabilita', la
sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi interconnessi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico individua le modalita' e le condizioni delle
importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per
mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto
degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo
economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della
capacita' di transito di energia elettrica derivanti da
atti e da accordi internazionali nonche' da progetti comuni
definiti con altri Stati.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta
le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto
previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari
accordi con le competenti autorita' di regolazione degli
Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme
comunitarie in materia."
"Art. 43 (Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas). - 1. Ferme restando le
competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorita'
medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati
ai commi successivi.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i
servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse
quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa
a disposizione di un formato armonizzato facilmente
comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido
accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1,
lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE;
c) l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di
trasmissione e distribuzione e, se necessario, dei
proprietari dei sistemi, nonche' di qualsiasi impresa
elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalle
direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, dei Regolamenti
713/2009/CE, 714/2009/CE e 715/2009/CE, nonche' da altre
disposizioni della normativa comunitaria, ivi comprese
quelle in materia di questioni transfrontaliere.
2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera
j), della direttiva 2009/ 72/CE e della direttiva
2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo
a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia
elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo
aver effettuato il cambio di fornitore.
(Omissis)."
"Art. 45 (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza
delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n.
714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e 2, e
41 del presente decreto;
b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento
CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5,
dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13,
14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del
presente decreto, nonche' l'articolo 20, commi 5-bis e
5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti
dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico per violazioni delle disposizioni del presente
decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500
euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal
gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,
con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche
prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di
trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
Gestore.".
 
Art. 27
Capacita' europea di risposta emergenziale

1. In attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo medesimo, denominato Capacita' europea di risposta emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE, e' autorizzato l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo specificamente formati.
2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, valutata l'assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e ferma restando la possibilita' di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, e' autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
3. Al fine della partecipazione dell'Italia alle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.
 
Art. 28

Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234

1. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
 
Art. 29
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Il Segretario del CIAE e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata professionalita' e di comprovata esperienza»;
b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;
c) all'articolo 36:
1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 29:
L'articolo 2 del testo della legge 30 agosto 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla
presente legge, recita:
"Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari
europei). - 1. Al fine di concordare le linee politiche del
Governo nel processo di formazione della posizione italiana
nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione
europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti
di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi
espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per
gli affari europei (CIAE). Il CIAE e' convocato e
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso
partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la
coesione territoriale e gli altri Ministri aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle
tematiche all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie
che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani
(UNCEM).
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle
competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al
Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicita' ai propri
lavori.
5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi
deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee, di cui all'articolo 18, ai fini della definizione
unitaria della posizione italiana da rappresentare
successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, in sede di Unione europea.
6. Il funzionamento del CIAE e' disciplinato con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli
affari europei, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, il Ministro per la coesione
territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui
al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in
attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee puo' avvalersi, entro un contingente massimo di
venti unita', di personale appartenente alla terza area o
qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente
da altre amministrazioni, al quale si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto
contingente, il numero delle unita' di personale e'
stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite
massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unita',
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche europee puo' avvalersi di personale delle
regioni o delle province autonome appartenente alla terza
area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da
definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il
personale assegnato conserva lo stato giuridico e il
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza
e rimane a carico della stessa.
9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di
sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico
di valutazione, di cui all'articolo 19, nell'ambito del
Dipartimento per le politiche europee e' individuato
l'ufficio di Segreteria del CIAE.
9-bis. Il Segretario del CIAE e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra
persone di elevata professionalita' e di comprovata
esperienza.".
Il comma 1 dell'articolo 31 del testo della citata
legge 30 agosto 2012, n. 234, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
(Omissis).".
L'articolo 36 del testo della citata legge 30 agosto
2012, n. 234, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro competente per materia, che ne da'
tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro per gli affari europei.
1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di
cui al presente articolo possono essere adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre
rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare
attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i
provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni
e per le province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere
dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole
delle disposizioni in essi contenute.
 
Art. 30
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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