Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 9 luglio 2015, n. 114
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di due mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1987, n. 109, S.O., cosi' recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303, S.O., cosi' recita:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori
oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma
12, per la compensazione degli effetti che eccedano le
previsioni medesime. In ogni caso la clausola di
salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per
le disposizioni corredate di clausole di neutralita'
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti e
delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
finalita' indicate dalle disposizioni medesime. La
relazione tecnica fornisce altresi' i dati e gli elementi
idonei a consentire la verifica della congruita' della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei
requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall'articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
 
Allegato A

(articolo 1, comma 1)
1) 2014/111/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (termine di recepimento 31 dicembre 2015).
 
Allegato B

(articolo 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1º giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).
 


Art. 2

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva
2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre
2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il
risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per
violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli
Stati membri e dell'Unione europea

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le modifiche necessarie a consentire l'applicazione, anche parallelamente, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di intese e di abuso di posizione dominante;
b) estendere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi dei predetti articoli 2 e 3 applicati parallelamente agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c) prevedere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE anche alle azioni collettive previste dall'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva stessa o comunque si tratta di azioni di cui alla lettera b);
d) prevedere la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, concentrando le controversie relative alle violazioni disciplinate dal decreto di attuazione della direttiva 2014/104/UE presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in relazione al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 2:
- La direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa a determinate norme che regolano le
azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto
nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto
della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea,
e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2014, n. L 349.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
ottobre 1990, n. 240, cosi' recita:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e rapporti con
l'ordinamento comunitario). - 1. Le disposizioni della
presente legge in attuazione dell'art. 41 della
Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa
economica, si applicano alle intese, agli abusi di
posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che
non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65
e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunita' europea del
carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del
Trattato istitutivo della Comunita' economica europea
(CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con
efficacia normativa equiparata.
2. L'autorita' garante della concorrenza e del mercato
di cui all'art. 10, di seguito denominata Autorita',
qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non
rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai
sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle
Comunita' europee, cui trasmette tutte le informazioni in
suo possesso.
3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti
gia' iniziata una procedura presso la Commissione delle
Comunita' europee in base alle norme richiamate nel comma
1, l'Autorita' sospende l'istruttoria, salvo che per gli
eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente
titolo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento
delle Comunita' europee in materia di disciplina della
concorrenza.».
«Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di
concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
le pratiche concordati tra imprese nonche' le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o
gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo
tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.».
«Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato
l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione
dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua
parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o
gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi.».
- Il testo degli articoli 101 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella
G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115, cosi' recita:
«Art. 101 (ex articolo 81 del TCE). - 1. Sono
incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli
accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di
imprese e tutte le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato
interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del
presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono
essere dichiarate inapplicabili:
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
imprese,
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di
associazioni di imprese, e
a qualsiasi pratica concordata o categoria di
pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso
tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una
congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che
non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare
la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di
cui trattasi.».
«Art. 102 (ex articolo 82 del TCE). - E' incompatibile
con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa
essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo
sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una
posizione dominante sul mercato interno o su una parte
sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in
particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione
non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo
sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli
altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.».
- Il testo dell'articolo 140-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
S.O., cosi' recita:
«Art. 140-bis (Azione di classe). - 1. I diritti
individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui
al comma 2 nonche' gli interessi collettivi sono tutelabili
anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni
del presente articolo. A tal fine ciascun componente della
classe, anche mediante associazioni cui da' mandato o
comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della
responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno
e alle restituzioni.
2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento
della responsabilita' e la condanna al risarcimento del
danno e alle restituzioni in favore degli utenti
consumatori. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di
consumatori e utenti che versano nei confronti di una
stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti
relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
e 1342 del codice civile;
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali
di un determinato prodotto o servizio nei confronti del
relativo produttore, anche a prescindere da un diretto
rapporto contrattuale;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio
derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti
anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
classe, senza ministero di difensore anche tramite posta
elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia
a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale
fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal
comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre
all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi
costitutivi del diritto fatto valere con la relativa
documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria,
anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9,
lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli
articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla
notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito
successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa,
ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di
Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le
Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il
tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e'
competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione
notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide
con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo'
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a
un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata
inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
non ravvisa l'omogeneita' dei diritti individuali
tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il
proponente non appare in grado di curare adeguatamente
l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e'
reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello
decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo
dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento
davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice
regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice
di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita'
a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna
pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli
appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa
ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali
oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai
quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a
centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione,
anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria.
Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne
cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la
pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi
dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale determina altresi' il corso della procedura
assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa,
efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare
indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
prove o argomenti; onera le parti della pubblicita'
ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel
modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e
disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia
sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi
dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive
dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce
il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di
dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle
parti un termine, non superiore a novanta giorni, per
addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il
processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e
dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il
termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il
giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le
somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento
di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di
servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene
conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei
consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi
eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva
decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono
esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli
accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della
sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di
cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene
altresi' conto dell'entita' complessiva della somma
gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche'
delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre
che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la
somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa' stato
anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione
collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa
dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal
giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto
termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo
stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo,
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le
parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi
hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono
fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di
chiusura anticipata del processo.».
- Il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
(Istituzione di Sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e
corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12
dicembre 2002, n. 273), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159.
 

Art. 3
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.

Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 32 e 33 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, citata nelle note all'articolo 1,
cosi' recita:
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.».
 
Art. 4

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013,
che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento;
b) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento;
c) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 4:
- Il Regolamento (CE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15
ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea
compiti specifici in merito alle politiche in materia di
vigilanza prudenziale degli enti creditizi, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287.
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142
(Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese
di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche'
all'istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiae 25
luglio 2005, n. 171, S.O.
 
Art. 5

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari,
e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le
modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), quale autorita' competente, secondo quanto previsto dal citato testo unico;
b) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonche' le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
c) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformita' con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;
d) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, e di assicurare un adeguato regime di trasparenza in materia di informazione sugli emittenti garantendo un appropriato grado di protezione dell'investitore e la piu' ampia tutela della stabilita' finanziaria e assicurando i piu' adeguati obblighi di informazione e correttezza.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 5:
- Il testo della direttiva 2013/50/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 6 novembre 2013,
n. L 294.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
 
Art. 6

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/40/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel rispetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE;
b) tenere conto della peculiarita' dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;
c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;
d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE, come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014;
e) escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione di norme piu' severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;
f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;
g) consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire altresi' il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite;
h) per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile con la normativa europea, tutti i termini di cui alla lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni.
3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e
che abroga la direttiva 2001/37/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 29 aprile 2014, n. L 127.
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 15
dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di
tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei,
nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge
11 marzo 2014, n. 23), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 2014, n. 297, cosi' recita:
«Art. 1 (Modifiche al testo unico delle imposte sulla
produzione e sui consumi). - 1. Nel testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all' articolo 39-bis:
1) nel comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la
seguente: «e-bis) i tabacchi da inalazione senza
combustione.»;
2) nel comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la
seguente: «e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione
senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che
possono essere consumati senza processo di combustione.»;
b) all' articolo 39-ter:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all' articolo
39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione
senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente
da sostanze solide diverse dal tabacco.»;
2) nel comma 3, le parole: «al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
c) all' articolo 39-quinquies:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per
le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite
con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per
chilogrammo convenzionale, di seguito denominato
"PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo
marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto,
espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il
valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di
vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette
immesse in consumo nell'anno solare precedente e la
quantita' totale delle medesime sigarette.»;
2) il comma 2-bis e' abrogato;
d) l' articolo 39-octies e' sostituito dal seguente:
«Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo
dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui
all' articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato
I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi
dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la
relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico
del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e'
costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,
pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e
dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento
al "PMP-sigarette";
b) un importo risultante dall'applicazione di
un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico
corrispondente all'incidenza percentuale sul
"PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo
"PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera
a).
4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del
comma 3, e' calcolata applicando l'aliquota di base di cui
al comma 1, al "PMP-sigarette".
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1,
secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio,
del 21 giugno 2011, e' pari a:
a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis , comma 1,
lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis , comma 1,
lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di
cui all' articolo 39-bis , comma 1, lettera c), n. 1)
(tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette).
6. Per i tabacchi lavorati di cui all' articolo 39-bis
, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo,
di cui all' articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE
del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a euro 170 il
chilogrammo convenzionale.
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e'
applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma
dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi
dell'articolo 39-sexsies , e dell'accisa, applicata ai
sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere
fiscale minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e'
pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale
minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul
valore aggiunto applicata ai sensi dell' 39-sexsies .
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto
definito ai sensi dell' articolo 39-bis , comma 1, lettera
b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza,
esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha
una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11
centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all' articolo
39-bis , comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere
inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente
dal "PMP-sigarette" di cui all' articolo 39-quinquies ,
comma 2.»;
e) dopo l' articolo 39-duodecies e' inserito il
seguente:
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si
applicano le disposizioni degli articoli 39-quater ,
39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura,
tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all'
articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 184 .
2. Ai fini dell'applicazione degli 39-sexsies e
39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa
gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con
riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo
convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo
39-quinquies , e alla equivalenza di consumo convenzionale
determinata sulla base di apposite procedure tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio
necessario per il consumo di un campione composto dalle
cinque marche di sigarette piu' vendute, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei
contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti
senza combustione, il dispositivo specificamente previsto
per il consumo, fornito dal produttore. Con il
provvedimento di cui al comma 2 e' altresi' indicato
l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente
comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata,
per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 , il
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima
dell'immissione in consumo, la denominazione e gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall' articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive
modificazioni.»;
f) all'articolo 62-quater:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219 , e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di
sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un
chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi
dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure
tecniche, definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del
tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette, per il consumo di un campione composto da
almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e
tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre
dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10
watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di
cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del
presente comma cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad
avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione
previsto dal medesimo comma.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall' articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni.»;
2) nei commi 2, 5 e 6 le parole: «al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
g) gli articoli 62-bis e 62-ter sono abrogati. Ai
soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che
commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31
gennaio 2015 al competente ufficio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli la quantita' e il valore delle
rimanenze al 31 dicembre 2014, nonche' l'entita' del
credito oggetto di compensazione, e' riconosciuto, per il
rimborso dell'imposta di fabbricazione gia' assolta sui
beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014,
un apposito credito fruibile in compensazione ai sensi
dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 , e successive modificazioni;
h) nell' Allegato I:
1) alla voce «Tabacchi lavorati», le parole:
«sigarette, 58,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«sigarette, 58,7 per cento»;
2) le voci «Fiammiferi di ordinario consumo» e
«Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi» sono
abrogate.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei
consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine
di assicurare la realizzazione del maggior gettito
complessivo netto derivante dal presente decreto, possono
essere variate:
a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'
articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995,
e successive modificazioni, nonche' la misura percentuale
prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai
commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente,
allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a
euro 5,00;
b) l'aliquota prevista dal comma 3 dell' articolo
39-terdecies e dal comma 1-bis dell' articolo 62-quater del
decreto legislativo n. 504 del 1995 , e successive
modificazioni, fino a cinque punti percentuali.
3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere
effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle
aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti
con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le
variazioni possono essere effettuate con riferimento alle
aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore
alla data della loro ultima modificazione.
4. Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della
relativa relazione tecnica, e' trasmessa alle Commissioni
parlamentari competenti per materia, nonche' a quelle
competenti per i profili finanziari, per consentire un
monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle
variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.
5. Al fine di contrastare piu' efficacemente fenomeni
di elusione, elevando i livelli di garanzia della
tracciabilita' dei prodotti del tabacco, con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato
ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 , e successive modificazioni, sono adottate
disposizioni in materia di rintracciabilita' di tali
prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei
confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva
comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
6. Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la sua
relazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di
cui all' articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n.
23 , ai fini dell'espressione dei pareri, che sono resi
entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
7. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
ministeriale di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 6
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'
articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del
1995, e successive modificazioni.
8. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le
parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti
di cui all' articolo 62-quater, comma 1, del decreto
legislativo n. 504 del 1995 si intendono sottratti
all'imposizione.».
- Il testo degli articoli 39-terdecies e 62-quater del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, S.O., cosi' recita:
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si
applicano le disposizioni degli articoli 39-quater,
39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura,
tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa
gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con
riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo
convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo
39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale
determinata sulla base di apposite procedure tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio
necessario per il consumo di un campione composto dalle
cinque marche di sigarette piu' vendute, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei
contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti
senza combustione, il dispositivo specificamente previsto
per il consumo, fornito dal produttore. Con il
provvedimento di cui al comma 2 e' altresi' indicato
l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente
comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata,
per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima
dell'immissione in consumo, la denominazione e gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.».
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre
sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella
misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al
pubblico.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di
sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un
chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi
dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure
tecniche, definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del
tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette, per il consumo di un campione composto da
almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e
tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre
dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10
watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di
cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del
presente comma cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad
avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione
previsto dal medesimo comma.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi
1 e 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione
da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono
stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione
dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2,
le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al
pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3,
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della
produzione e del commercio dei prodotti di cui ai commi 1 e
1-bis, la vendita dei prodotti medesimi e' consentita, in
deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il
tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in
attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in
materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti
ivi disciplinati.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi
1 e 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.».
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184
(Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di
lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del
tabacco), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio
2003, n. 169.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 7

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva
2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilita' del sistema bancario, nonche' in conformita' con gli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea e nel rispetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia;
c) individuare nella Banca d'Italia l'autorita' amministrativa competente e l'autorita' designata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva;
d) definire le modalita' di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti;
e) determinare:
1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonche' l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti con le seguenti precisazioni:
1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o piu' persone siano titolari come membri di una societa' di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalita' giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva;
1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato «indisponibile», nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante;
1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;
2) le modalita' e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, prevedendo che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi piu' bassi a tali sistemi;
3) le modalita' di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi;
4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea;
5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 7:
- La direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
(rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n.
L 173.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 4.
 
Art. 8

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli
enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la
direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, quelli previsti dalla direttiva 2014/59/UE e i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garantire la coerenza e la compatibilita' tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo europeo in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, assicurando, tra l'altro, che le facolta' di opzione previste nella direttiva 2014/59/UE siano esercitate in modo conforme a quanto eventualmente previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;
b) prevedere che lo strumento del bail-in di cui alla sezione 5 del capo IV del titolo IV della direttiva si applichi a partire dal 1º gennaio 2016, valutando inoltre l'opportunita' di stabilire modalita' applicative del bail-in coerenti con la forma societaria cooperativa;
c) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva;
d) designare la Banca d'Italia quale autorita' di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorita' di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE, assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche; prevedere inoltre che all'attuazione delle lettere o) e p) si provveda nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previste a legislazione vigente;
e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia; nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorita' bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE;
f) assicurare che nel recepimento della direttiva 2014/59/UE venga data applicazione al principio di proporzionalita' ai sensi del considerando n. 14 e dell'articolo 1 della direttiva;
g) prevedere che il regime di responsabilita' di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE, con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonche' agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi i commissari, l'ente-ponte, la societa' veicolo per la gestione delle attivita' e i componenti dei loro organi;
h) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorita' competente a esercitare le opzioni che la direttiva 2014/59/UE attribuisce agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei piani di risanamento e di risoluzione nonche' del requisito minimo di passivita' soggette a conversione o riduzione, nel rispetto del principio di proporzionalita';
i) non avvalersi della facolta' di imporre l'approvazione ex ante da parte dell'autorita' giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva 2014/59/UE:
1) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla direttiva 2014/59/UE, stabilendo:
1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a societa' o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
1.2.1) la sanzione applicabile alle societa' o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;
1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile;
2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e definire i criteri cui essa deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
3) prevedere le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorita' bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE;
4) attribuire alla Banca d'Italia il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensivita' o pericolosita', prevedere, ove compatibili con la direttiva 2014/59/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia la facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
6) attribuire alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2014/59/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico;
7) introdurre la possibilita' di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilita' agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in linea con l'articolo 237, secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;
m) con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione:
1) prevedere l'istituzione di uno o piu' fondi di risoluzione;
2) definire le modalita' di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea;
3) determinare le modalita' di amministrazione dei fondi e la struttura deputata alla loro gestione;
4) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorita' competente a esercitare le opzioni che gli articoli 103, 106 e 109 della direttiva 2014/59/UE attribuiscono agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione;
n) prevedere adeguate forme di coordinamento tra l'autorita' di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'applicazione di misure di risoluzione a societa' di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o piu' imprese di assicurazione o riassicurazione, a societa' di partecipazione mista;
o) coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche apportando ai suddetti testi unici le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/59/UE;
p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle procedure;
q) coordinare, ove necessario, le norme nazionali di recepimento delle direttive modificate dal titolo X della direttiva 2014/59/UE.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 8:
- Il testo della direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e delle direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e dei regolamenti (UE) n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Il Regolamento (CE) n. 806/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa
norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli
enti creditizi e di talune imprese di investimento nel
quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di
risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n.
1093/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n.
L 225.
- Il Regolamento (CE) n. 1093/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che
istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita'
bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e
abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2010, n. L 331.
- Il testo dell'articolo 24 della legge 28 dicembre
2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O., cosi'
recita:
«Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti
individuali). - 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia,
della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione
di provvedimenti individuali si applicano, in quanto
compatibili, i principi sull'individuazione e sulle
funzioni del responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti
amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. I procedimenti di controllo a
carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono
svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza
degli atti istruttori, del contraddittorio, della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione
della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da
soggetti interessati possono essere valutate
nell'istruzione del procedimento. Le Autorita' di cui al
presente comma disciplinano le modalita' organizzative per
dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione
della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono
essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni
giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato
la decisione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al
presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita'
e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e'
ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca
d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non
si applicano le disposizioni sul pagamento in misura
ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le
sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, per la violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo
unico.
[5. Avverso gli atti adottati dalle Autorita' di cui al
comma 4 puo' essere proposto ricorso giurisdizionale
dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I
termini processuali sono ridotti della meta', con
esclusione di quelli previsti per la presentazione del
ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici
d'ufficio i dipendenti dell'Autorita' sul cui atto verte il
ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le
disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti
sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dagli articoli 187-septies, commi 4 e
seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli
articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge
7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma,
della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11,
comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e
dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124.]
[6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza
o le ordinanze emesse in primo grado non sospende
l'esecuzione delle stesse ne' l'efficacia dei provvedimenti
impugnati.]
6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di
controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei
loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni
cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo
o colpa grave.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O. .
- Il titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 aprile 1942, n. 81, S.O., e' cosi' rubricato:
«Titolo VI - DISPOSIZIONI PENALI».
L'articolo 237 del citato titolo VI del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, cosi' recita:
«Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa). -
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma
degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione
di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente titolo.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si
applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli
articoli 228 e 229, e 230.».
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 4.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.
 
Art. 9

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica
la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini
dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti
finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;
b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorita' competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere piu' efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u) del presente comma, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potesta' regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-ter del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi della lettera e) del presente comma;
d) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui e' necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorita';
e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalita' indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma 2-bis, lettere a), b), h), k) e l), del medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorita' che fornisce l'intesa;
f) fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all'attivita' di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;
g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari;
h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere preventivo della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attivita' d'investimento;
i) modificare la disciplina sull'operativita' transfrontaliera delle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e attivita' di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorita' anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze, con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' sugli altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato articolo 91, numero 1), lettera b), della direttiva 2014/65/UE;
n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;
o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, societa' di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo sottoposto alla vigilanza, anche di tipo sanzionatorio, della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalita' giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonche' i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati; dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori entrate contributive per la CONSOB;
p) disciplinare modalita' di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorita' di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalita' di segnalazione anche ad altre violazioni;
q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), della legge 7 ottobre 2014, n. 154;
r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;
s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera q), valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall'articolo 166 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;
u) dare attuazione all'articolo 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche' con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 9:
- La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE (rifusione), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12
giugno 2014, n. L 173.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.
- Il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati
degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno
2014, n. L 173.
- Il testo degli articoli 1, 5, 6 e 166 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito
in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le
banche italiane, le banche comunitarie con succursale in
Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un
fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una
capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio
di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'articolo 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per
le start-up innovative e per le PMI innovative» si intende
una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva
la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da
parte delle start-up innovative, comprese le start-up a
vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre societa'
che investono prevalentemente in start-up innovative o in
PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle
lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2014.
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la
societa' definita dall'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
5-undecies. Per «piccola e media impresa innovativa» o
«PMI innovativa» si intende la PMI definita dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi; (23)
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti."
"Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza)
1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla
presente parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema
finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema
finanziario;
d) la competitivita' del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia
finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il
contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la
sana e prudente gestione degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Consob e' competente per quanto riguarda la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna
vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e
3.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo
coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti e delle
irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza.
5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di
coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza
e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti
abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad
oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro
svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento
alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le
modalita' da esse stabilite ed e' allegato al regolamento
di cui all'articolo 6, comma 2-bis."
"Art. 6. (Vigilanza regolamentare)
01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i
seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio
del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il
minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del
mercato finanziario e salvaguardia della posizione
competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva
2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei
regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla
direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali
obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati,
tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi
specifici per la protezione degli investitori o
l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente
considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una
delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono
volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti,
considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono
volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per
materia.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni
regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione
europea.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili,
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse
materie e sul governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi
di remunerazione e di incentivazione;
b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di
investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del Testo unico bancario, delle banche
italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della
clientela;
c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a
oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA
riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione
ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria
massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita'
e l'integrita' del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni
di Oicr;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della
valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio
dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o
azioni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei
soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della
gestione collettiva del risparmio, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
salvaguardia degli strumenti finanziari o delle
disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi,
agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi
all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli,
alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti
di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei
clienti detenuti dall'impresa;
3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli
investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione
di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei
servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni
piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di
portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti
o percepiti incentivi.
2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano
congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento,
nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) governo societario, requisiti generali di
organizzazione, sistemi di remunerazione e di
incentivazione;
b) continuita' dell'attivita';
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa
l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la
corretta e trasparente prestazione dei servizi di
investimento e delle attivita' di investimento nonche'
della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformita' alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilita' dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
importanti o di servizi o attivita';
l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente
pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la
percezione o corresponsione di incentivi.
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie
di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle
lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d),
e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli
aspetti previsti dalla lettera k).
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di
negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non
sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i
servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti
dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le
societa' di cui all'articolo 18 del testo unico bancario,
gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie,
i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici,
compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il
debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni
sovranazionali a carattere pubblico;
2) le imprese la cui attivita' principale consista nel
negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari
derivati su merci;
3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel
negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti
finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei
mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri
che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati,
quando la responsabilita' del buon fine dei contratti
stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono
alle controparti centrali di tali mercati;
4) le altre categorie di soggetti privati individuati
con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel
rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e
alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri
precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento i clienti professionali privati
nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 2-bis, lettera a), possono prevedere che determinate
decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione
siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche nel modello dualistico di amministrazione e
controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi
anche in deroga a norme di legge.
2-octies. E' nullo qualunque patto o clausola non
conforme alle disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 2-bis, lettera a), o contenute in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite
di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle
disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla
pattuizione originaria.
2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti
abilitati, fermi restando gli obblighi previsti
dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse
in conflitto, per conto proprio o di terzi."
"Art. 166. (Abusivismo)
1. E' punito con la reclusione da uno a otto anni e con
la multa da euro 4.130 a euro 10.329 chiunque, senza
esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi o attivita' di investimento o di
gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante
tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari
o servizi o attivita' di investimento.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto
nell'albo indicato dall'articolo 31.
2-bis. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di controparte centrale di cui al regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva
autorizzazione ivi prevista.
3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga
servizi o attivita' di investimento o il servizio di
gestione collettiva del risparmio ovvero l'attivita' di cui
al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del
presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano
i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile
ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei
medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.".
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
Il testo dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n.
154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.
251, cosi' recita:
"Art. 3. (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso
all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga
le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e
le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione
del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina
secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)
secondo le rispettive competenze e in ogni caso entro
l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva
2013/36/UE; le disposizioni di attuazione della Banca
d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorita' di
vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza adottati
dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle
linee guida emanate dall'Autorita' bancaria europea;
c) attribuire alle autorita' di vigilanza, secondo le
rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva
2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di
assegnare loro;
d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE , con
il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida
emanate dall'Autorita' bancaria europea, la materia dei
requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al
capitale degli intermediari, in modo da rafforzare
l'idoneita' a garantire la sana e prudente gestione degli
intermediari stessi; individuare inoltre il momento della
prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova
disciplina;
e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di
rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando
la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
e prudente gestione;
f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della
direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013
nonche' di rafforzare i presidi relativi ai conflitti di
interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di
trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico
dei soci e degli amministratori degli intermediari
l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano
un interesse in conflitto e prevedere la nullita' delle
previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in
materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla
disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui
ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, e 24
febbraio 1998, n. 58;
g) individuare nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a esercitare le facolta' di opzione che il
regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;
h) disciplinare modalita' di segnalazione, all'interno
degli intermediari e verso l'autorita' di vigilanza, delle
violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE e
del regolamento (UE) n. 575/2013 , tenendo anche conto dei
profili di riservatezza e di protezione dei soggetti
coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare
le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalita' di
segnalazione anche ad altre violazioni;
i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385:
1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto
previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni
emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina
delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista
dall'articolo 144 e la relativa procedura sanzionatoria,
stabilendo:
1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie alle societa' o enti nei cui confronti sono
accertate le violazioni, tenendo conto anche delle
dimensioni delle societa' o enti medesimi, e i presupposti
che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano
sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative
pecuniarie, in modo tale che:
1.2.1) la sanzione applicabile alle societa' o enti sia
compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10
per cento del fatturato;
1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia
compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5
milioni di euro;
1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai
numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile;
2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai
sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste
nel vigente articolo 144, tenendo fermo, per le sanzioni in
materia di trasparenza, il principio della rilevanza della
violazione;
3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli
articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i principi e
criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);
4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131,
131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti e
avvalersi della facolta', attribuita dalla direttiva
2013/36/UE , di non introdurre sanzioni amministrative;
l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i
principi e criteri direttivi previsti alla lettera i),
numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura
sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;
2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi
edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-bis,
192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto
dei principi di proporzionalita', dissuasivita' e
adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi
non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5
milioni di euro;
m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria
adottata in attuazione delle lettere i) e l):
1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai
casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui
e' stata commessa la violazione;
2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB
devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della
sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva
2013/36/UE , anche in deroga alle disposizioni contenute
nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
3) prevedere le modalita' di pubblicazione dei
provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo
scambio di informazioni con l'Autorita' bancaria europea,
in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE ;
4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB,
secondo il vigente riparto di competenze, il potere di
definire disposizioni attuative, con riferimento, tra
l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile
per la determinazione della sanzione, alla procedura
sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei
provvedimenti che irrogano le sanzioni;
5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore
effettiva offensivita' o pericolosita', prevedere, ove
compatibili con la direttiva 2013/36/UE , efficaci
strumenti per la deflazione del contenzioso o per la
semplificazione dei procedimenti di applicazione della
sanzione, anche conferendo alle autorita' di vigilanza la
facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per
condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel
rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di
adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE
relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o
di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione
temporanea dall'incarico;
o) attribuire alle autorita' di vigilanza, nel rispetto
del vigente riparto di competenze, il potere di revocare
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' degli
intermediari nei casi previsti dalla direttiva 2013/36/UE,
operando gli opportuni raccordi con la disciplina della
gestione delle crisi;
p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle
autorita' nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
e alle altre disposizioni vigenti in materia le
modificazioni e integrazioni occorrenti ad adeguare
l'entita' delle sanzioni ivi previste, coerentemente con
quanto stabilito alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e
1.2), del presente comma, e a introdurre le misure di cui
alla lettera n), nonche' ogni altra modificazione e
integrazione necessaria a garantire la coerenza, la
proporzionalita' e l'adeguatezza delle sanzioni previste a
carico di tutti i soggetti tenuti all'osservanza degli
obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231
del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
q) apportare alla normativa vigente tutte le
modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il
coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono alla sua
attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.".
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 3.
Il testo della direttiva 2013/11/UE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori,
che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la
direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i
consumatori), e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013,
n. L 165.
Il Regolamento (CE) n. 2006/2004, del 27 ottobre 2004,
del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla cooperazione
tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione
della normativa che tutela i consumatori («Regolamento
sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364.
La direttiva 2009/22/CE del 23 aprile 2009, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori (Versione codificata) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 1 maggio 2009, n. L 110.
L'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n.
304, S.O., cosi' recita:
"Art. 40. Sistema di finanziamento CONSOB.
1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di
revisione dell'assetto istituzionale della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del
proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del
tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal
1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo,
nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello
stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3.
2.
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui
all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti
dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle
partecipazioni societarie detenute indirettamente.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3
sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,
nono comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate
direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono
iscritti in apposita voce del relativo bilancio di
previsione.
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43.".
 
Art. 10

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le
funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificata dalla direttiva 2014/91/UE;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;
d) provvedere affinche' siano posti in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 99-quinquies della direttiva 2009/65/CE, introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;
e) adottare, in conformita' alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/91/UE e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 10:
La direttiva 2014/91/UE, del 23 luglio 2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della
direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni
di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.
La direttiva 2009/65/CE, del 13 luglio 2009, del
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative in materia di taluni organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(rifusione), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 novembre 2009,
n. L 302.
 
Art. 11

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato
(direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di
mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE della Commissione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alla direttiva 2014/57/UE e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 che lo richiedono e provvedere ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;
b) designare la CONSOB quale autorita' competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorita' possa esercitare poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del regolamento;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalita' specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE e dalla legislazione dell'Unione europea a complemento degli stessi;
d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per conformare l'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorita' competenti degli Stati membri, nonche' con le autorita' di vigilanza di Paesi terzi;
e) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento;
f) rivedere, in modo tale da assicurarne l'adeguatezza, i minimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-bis e 187-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissandoli in misura non inferiore a 20.000 euro;
g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;
h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;
i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema di sanzioni amministrative proporzionato, efficace e dissuasivo, condotte dolose gravi di abuso di mercato punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
l) prevedere che l'individuazione delle condotte dolose gravi di abuso di mercato avvenga sulla base dei criteri contenuti nella direttiva 2014/57/UE, quale la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come nel caso in cui essi siano esponenti aziendali degli emittenti, ovvero esponenti di autorita' di vigilanza o di governo, ovvero persone coinvolte in organizzazioni criminali ovvero persone che abbiano gia' commesso in passato lo stesso tipo di illecito di abuso di mercato;
m) evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che consentano l'applicazione della sola sanzione piu' grave ovvero che impongano all'autorita' giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate;
n) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorita' di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;
o) valutare, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finanziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali violazioni del regolamento stesso;
p) consentire, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito internet delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento;
q) adottare, in conformita' alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorita' interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 11:
La direttiva 2014/57/UE, del 16 aprile 2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sanzioni
penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di
mercato), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L
173.
Il Regolamento (CE) n. 596/2014, del 16 aprile 2014,
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli abusi
di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE della Commissione,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.
Il testo degli articoli 187-bis, 187-ter e 187-sexies
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
cosi' recita:
"Art. 187-bis. (Abuso di informazioni privilegiate )
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce
reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo
in possesso di informazioni privilegiate in ragione della
sua qualita' di membro di organi di amministrazione,
direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione
al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di
un'attivita' lavorativa, di una professione o di una
funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni,
direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le
informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del
normale esercizio del lavoro, della professione, della
funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al
compimento di taluna delle operazioni indicate nella
lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a
chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a
motivo della preparazione o esecuzione di attivita'
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo
comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti
finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di
cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno
strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1,
lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a
chiunque, in possesso di informazioni privilegiate,
conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria
diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie
taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto
conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali
del colpevole ovvero per l'entita' del prodotto o del
profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate
anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il
tentativo e' equiparato alla consumazione."
"Art. 187-ter. (Manipolazione del mercato)
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce
reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque,
tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o
fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire
indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli
strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento
della loro attivita' professionale la diffusione delle
informazioni va valutata tenendo conto delle norme di
autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo
che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente,
un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle
informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce
reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano
o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in
merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti
finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che
consentono, tramite l'azione di una o di piu' persone che
agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di
uno o piu' strumenti finanziari ad un livello anomalo o
artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano
artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o
fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo
di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e
b), non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa
chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in
conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato
interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto
conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali
del colpevole, per l'entita' del prodotto o del profitto
conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti
sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate
nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la CONSOB ovvero su proposta della medesima, puo'
individuare, con proprio regolamento, in conformita' alle
disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE
adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di
cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva,
le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste
nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione
del presente articolo.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli
elementi e le circostanze da prendere in considerazione per
la valutazione dei comportamenti idonei a costituire
manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva
2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa."
"Art. 187-sexies. (Confisca)
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la
confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei
beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a
norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente.
3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di
beni che non appartengono ad una delle persone cui e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.".
 
Art. 12

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive
98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il
completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni nonche' per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente
il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e
nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento
(UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti. Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;
b) designare la CONSOB e la Banca d'Italia quali autorita' competenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni e individuando la CONSOB quale autorita' responsabile della cooperazione nonche' quale autorita' competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte del depositario centrale di titoli e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito degli opportuni coordinamenti con la Banca d'Italia, il relativo esito;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel titolo V del regolamento (UE) n. 909/2014, affinche' la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai limiti edittali indicati nel citato articolo 63;
d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonche' assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del medesimo regolamento;
e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014;
f) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di post trading, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari;
g) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente necessarie per attuare la modifica all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, apportata dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare, nonche' la modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE apportata dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014; rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilita' ed opponibilita' degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di post trading; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva 98/26/CE con le norme previste dall'ordinamento interno, incluse quelle adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 12:
Il Regolamento (CE) n. 909/2014 del 23 luglio 2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e
ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle
direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n.
236/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L
257.
Il Regolamento (CE) n. 648/2012, del 4 luglio 2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati
sulle negoziazioni e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio
2012, n. L 201.
La direttiva 98/26/CE, del 19 maggio 1998, del
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e' pubblicata
nella G.U.C.E. 11 giugno 1998, n. L 166. Entrata in vigore
l'11 giugno 1998.
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.
 
Art. 13

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo, 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio;
b) designare, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la CONSOB e l'IVASS quali autorita' competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, in relazione alle rispettive competenze, con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' sugli altri prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento medesimo, in relazione agli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrita' e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;
c) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati nella lettera b), anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti d'investimento assicurativi;
d) prevedere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorita' competente per i PRIIP commercializzati nel territorio italiano;
e) introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera b).

Note all'art. 13:
Il Regolamento (CE) 1286/2014, del 26 novembre 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai documenti
contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 352.
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.
 
Art. 14

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
b) rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;
c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;
d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalita' connesse al potenziamento delle attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonche' alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 14:
- La direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2014, n. L
124.
 
Art. 15

Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom
del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la
tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici:
a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci;
b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorita' competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

Note all'art. 15:
La direttiva 2013/51/EURATOM, del 22 ottobre 2013 del
Consiglio, che stabilisce requisiti per la tutela della
salute della popolazione relativamente alle sostanze
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo
umano, e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2013, n. L
296.
 
Art. 16

Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) piu' rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima.

Note all'art. 16:
La direttiva 2013/35/UE del 23 giugno 2013, del
Parlamento europeo e del Consiglio, sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 179.
 
Art. 17

Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il
miele.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore.

Note all'art. 17:
- La direttiva 2014/63/UE del 15 maggio 2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la
direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele,
e' pubblicata nella G.U.U.E. 3 giugno 2014, n. L 164.
 
Art. 18

Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;
d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;
f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;
g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonche' dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 18:
Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
La decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002 del
Consiglio, relativa alle squadre investigative comuni, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2002, n. L 162.
La decisione quadro 2003/577/GAI, del 22 luglio 2007
del Consiglio, relativa all'esecuzione nell'Unione europea
dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2003, n.
L 196.
La decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005
del Consiglio, relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 76.
La decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008
del Consiglio, relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di
sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle
misure di sospensione condizionale e delle sanzioni
sostitutive, e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2008,
n. L 337.
La decisione quadro 2009/299/GAI, del 26 febbraio 2009
del Consiglio, che modifica le decisioni quadro
2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e
2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle
persone e promuovendo l'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in
assenza dell'interessato al processo, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 27 marzo 2009, n. L 81.
La decisione quadro 2009/829/GAI del 23 ottobre 2009
del Consiglio, sull'applicazione tra gli Stati membri
dell'Unione europea del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
detenzione cautelare, e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
novembre 2009, n. L 294.
La decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009
del Consiglio, sulla prevenzione e la risoluzione dei
conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei
procedimenti penali, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15
dicembre 2009, n. L 328.
 
Art. 19

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro
2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa
all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri
di informazioni estratte dal casellario giudiziario.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
b) prevedere che l'autorita' centrale da designare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia;
c) prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a piu' autorita' centrali in caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;
d) prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle informazioni contenute nel casellario giudiziale, gia' inviate allo Stato o agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all'autorita' centrale di detti Stati;
e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza e dei conseguenti provvedimenti nonche' qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirne l'esame ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a livello nazionale;
f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente dall'autorita' centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell'articolo 7 della medesima decisione quadro;
g) introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti modalita':
1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale italiano ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, prevedere che l'autorita' centrale individuata presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorita' centrale di un altro Stato membro un'istanza di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;
2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere che l'autorita' centrale individuata presso il Ministero della giustizia a cui la richiesta e' stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorita' centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale, purche' l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;
3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione quadro, richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorita' centrale individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina italiana, prevedere che la stessa autorita' possa rivolgere all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato;
4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana possano rivolgere richiesta di informazioni all'autorita' centrale individuata presso il Ministero della giustizia sia in relazione alle condanne dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro, sia perche' venga rivolta all'autorita' centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di quello Stato membro, sia perche' venga rivolta alle autorita' centrali di piu' Stati membri una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di un Paese terzo o a un soggetto apolide;
h) introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro, conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalita':
1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta all'autorita' centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, tale autorita' centrale trasmetta all'autorita' centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:
1.1) alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte nel casellario giudiziale;
1.2) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse, in applicazione dell'articolo 4, dopo il 27 aprile 2012 e conservate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;
1.3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
1.4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta all'autorita' centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, tale autorita' centrale risponda, in conformita' al diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste, indicando le condanne pronunciate nello Stato italiano e quelle pronunciate in Paesi terzi che le siano state notificate e che siano state iscritte nel suo casellario giudiziale nonche' che, per le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle trasmesse entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel proprio casellario giudiziale;
3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta all'autorita' centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, la suddetta autorita' centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4 della decisione quadro, possa comunicare alle autorita' centrali degli Stati membri di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio e ad esse trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale;
4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta da un Paese terzo all'autorita' centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano, che quest'ultima possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri, conformemente al caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta all'autorita' centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;
5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta all'autorita' centrale individuata presso il Ministero della giustizia non in relazione a un cittadino italiano, quest'ultima trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate al suo interno e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e di apolidi iscritte nel suo casellario giudiziale nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, di cui alla legge 23 febbraio 1961, n. 215;
i) prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo l, della decisione quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce nonche' di venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;
l) prevedere, ad eccezione del caso in cui si tratti di dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della decisione quadro e provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento penale o, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini diversi da un procedimento penale, possano essere usati dallo Stato membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui sono stati richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione quadro, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza nonche' che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un Paese terzo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro;
m) prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle condanne nonche' nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;
n) prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all'autorita' centrale:
1) le informazioni relative alla persona condannata: nome completo, data e luogo di nascita, composto di citta' e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
2) le informazioni relative alla natura della condanna: data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione e' diventata definitiva;
3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna: data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonche' riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
4) le informazioni relative al contenuto della condanna: pena, eventuali misure accessorie, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;
o) prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:
1) il nome dei genitori della persona condannata;
2) il numero di riferimento della condanna;
3) il luogo del reato;
4) le interdizioni derivanti dalla condanna;
p) prevedere che costituiscano informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorita' centrale:
1) il tipo e il numero del documento d'identificazione della persona condannata;
2) le impronte digitali della persona condannata;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata;
q) prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;
r) prevedere che tutte le informazioni in conformita' dell'articolo 4, le richieste in conformita' dell'articolo 6, le risposte in conformita' dell'articolo 7 della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all'autorita' centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticita', qualora con detto Stato membro non sia ancora completa l'operativita' del sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all'articolo 1, lettera c), della decisione quadro.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalita' e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 19:
- La decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009
del Consiglio, relativa all'organizzazione e al contenuto
degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte
dal casellario giudiziario, e' pubblicata nella G.U.U.E. 7
aprile 2009, n. L 93.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 13 della legge 23 febbraio
1961, n. 215 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale,
firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1961, n. 92, cosi' recita:
«Art.13. - 1. La Parte richiesta comunica, nella misura
in cui la propria autorita' giudiziaria puo' ottenere lo
stesso in casi analoghi, gli estratti del casellario
giudiziale e tutte le indicazioni relative a quest'ultimo
che le siano richieste dall'autorita' giudiziaria di una
Parte Contraente per l'istruzione di un affare penale.
2. Nei casi diversi da quello previsto dal primo
paragrafo del presente articolo, sara' ugualmente dato
seguito alla domanda nei limiti consentiti dalle leggi, i
regolamenti la consuetudine della Parte richiesta.».
 
Art. 20

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro
2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il
sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in
applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre un sistema informatizzato che si interfacci con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della decisione quadro;
b) prevedere che la responsabilita' della gestione del sistema informatizzato di cui alla lettera a) sia assegnata all'autorita' centrale istituita presso il Ministero della giustizia;
c) prevedere i seguenti formati di trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI:
1) nel trasmettere le informazioni relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all'allegato A della decisione quadro o, in via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice «categoria aperta» della pertinente o piu' vicina categoria di reati o, in mancanza, un codice «altri reati»;
2) nel trasmettere le informazioni relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali misure accessorie, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure richiamate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all'allegato B della decisione quadro o, in via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice «categoria aperta» della pertinente o piu' vicina categoria di pene e misure o, in mancanza, il codice «altre pene e misure»;
3) realizzare una comparazione tra i reati e le pene previsti dall'ordinamento italiano e quelli individuati rispettivamente nelle tavole di cui agli allegati A e B della decisione quadro e un aggiornamento periodico della medesima;
4) introdurre la possibilita' di fornire, altresi', le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione alla sua consumazione e, se pertinente, la sussistenza di cause di esonero totale o parziale dalla responsabilita' penale o della recidiva nonche' le informazioni disponibili riguardanti la natura e le condizioni di esecuzione della pena o della misura inflitta;
5) prevedere, inoltre, che il parametro «decisioni non penali» sia indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata abbia la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalita' e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 20:
- La decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009
del Consiglio, che istituisce il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in
applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro
2009/315/GAI, e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2009,
n. L 93.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 21

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro
2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla
considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri
dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
b) prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano prese in considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna pronunciate da autorita' giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede, riguardo alle quali siano state ottenute informazioni in virtu' degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziali, nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che siano attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale;
c) escludere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della decisione quadro, che la presa in considerazione delle decisioni di condanna di cui alla lettera b) possa interferire con tali decisioni, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalita' e i tempi, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 luglio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 21:
- La decisione quadro 2008/675/GAI del 24 luglio 2008
del Consiglio, relativa alla considerazione delle decisioni
di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in
occasione di un nuovo procedimento penale, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 15 agosto 2008, n. L 220.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
 
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