Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 luglio 2015
Abrogazione delle disposizioni che consentono l'aggiunta in licenza del sistema di pesca «palangari».


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto legislativo 26 maggio n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, concernente la disciplina della pesca marittima, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013 che istituisce il Piano d'azione, concordato con l'Amministrazione italiana, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visti, in particolare, i punti 14, 15 e 16 del citato Piano d'azione, in virtu' dei quali l'Amministrazione italiana deve adottare ulteriori misure tecniche per assicurare, tra l'altro la progressiva riduzione del numero di imbarcazioni alla pesca del pesce spada;
Visto l'art. 191 del trattato di funzionamento dell'Unione europea che prevede il principio di precauzione come fondamento della politica ambientale comunitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i "sistemi di pesca" ma gli "attrezzi di pesca" classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);
Visto il Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio riguardante le misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93, che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
Visto il Regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;
Considerato che il Programma nazionale, adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del programma stesso, una gestione programmata delle risorse ittiche;
Ritenuto necessario adeguare il rilascio e/o rinnovo delle licenze di pesca all'obiettivo della PCP la cui applicazione comprende la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attivita' di pesca dirette a sfruttare tali risorse;
Considerata l'urgenza di favorire il passaggio a una pesca sostenibile, piu' selettiva e che provochi meno danni agli ecosistemi marini;
Ritenuto che le possibilita' di pesca devono essere fissate in conformita' all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP, in linea con l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere la popolazione degli stock ittici in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile;
Considerato l'elevato numero di imbarcazioni della flotta da pesca italiana, autorizzate alla pesca con gli attrezzi palangari fissi (LLS) e palangari derivanti (LLD);
Valutata, pertanto, la necessita' di riordino della disciplina riguardante le condizioni generali di accesso alle risorse con il rilascio di autorizzazioni alla pesca con gli attrezzi palangari fissi (LLS) e palangari derivanti (LLD);
Ritenuto di dover limitare le crescenti richieste di aggiunta del sistema palangari ovvero degli attrezzi di pesca palangari fissi (LLS) e palangari derivanti (LLD), cosi' come consentite dagli articoli 8 e 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995.

Decreta:
Articolo unico

Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'art. 18 nonche' le disposizioni contenute nell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, relative all'aggiunta nella licenza di pesca del sistema palangari ovvero degli attrezzi palangari fissi (LLS) e palangari derivanti (LLD).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2015

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione
 
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