Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2015 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 15 luglio 2015
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


L'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, in base al quale la trasparenza dell'attivita' amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;
Visto l'art. 14 del d.lgs. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale;
Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.) n. 144 del 7 ottobre 2014 relativa agli obblighi di pubblicazione di dati riguardanti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.) n. 146 del 18 novembre 2014 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonche' dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
Visto l'art. 47 del d.lgs. 33/2013 in materia di sanzioni per casi specifici, ove al comma 1 e' previsto che "la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione organismo interessato";
Vista la legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti;
Visto l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ove e' disposto che "per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo";
Visto l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, ove e' disposto che "nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico in applicazione degli articoli 14 e 15";
Vista la determinazione dell'A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
Visto l'art. 47 cit., ove al comma 2 e' stabilito che "la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.";
Visto l'art. 47 cit., ove al comma 3 e' disposto che "le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689";
Visto l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante 'Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale "il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo";
Vista la delibera dell'Autorita' n. 10 del 21 gennaio 2015, con cui, in base ad una lettura sistematica della normativa sulla trasparenza e della legge 689/1981, modificando l'orientamento espresso nella delibera n. 66 del 31 luglio 2013, viene individuata l'A.N.AC. quale soggetto competente all'avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 ed e' altresi' individuata nel Prefetto del luogo in cui ha sede l'amministrazione o l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni l'autorita' amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni definitive;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante "Modifiche al sistema penale", con particolare riferimento agli articoli da 13 a 18;
Visto l'art. 17 della legge 689/1981 sull'applicazione delle sanzioni amministrative, ove e' stabilito che, nelle materie di competenza statale, per l'irrogazione della sanzione definitiva, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, intervenga il Prefetto in assenza di altri uffici sul territorio e dunque a chiusura del sistema sanzionatorio;
Visto l'art. 43 d.lgs. 33/2013 riguardante i compiti del responsabile per la trasparenza;
Visto quanto specificato nei comunicati dell'Autorita' del 27 maggio e 6 giugno 2014 in merito ai compiti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto opportuno disciplinare con un apposito regolamento il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 d.lgs. 33/2013, per la parte relativa all'applicazione, da parte di A.N.AC., della sanzione in misura ridotta, in conformita' alla delibera n. 10 del 2015;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e in particolare gli articoli 59 e 60;

Emana
il seguente regolamento.

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita';
c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';
d) «Ufficio», l'Ufficio competente dell'istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013;
e) «responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell'Ufficio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5;
f) «amministrazioni interessate», i soggetti compresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, in conformita' a quanto disposto all'art. 11 del medesimo decreto e alle indicazioni fornite dall'Autorita' con la determinazione n. 8 del 2015;
g) «responsabile per la trasparenza», il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43, d.lgs. 33/2013 e di seguito RT;
h) «OIV» l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14, d.lgs. n. 150/2009;
i) «titolare dell'incarico», il componente dell'organo di indirizzo politico di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 33/2013;
l) «responsabile della violazione» ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. 33/2013, il responsabile della pubblicazione dei dati come individuato nel programma triennale trasparenza e integrita', ovvero in altro atto organizzativo interno dell'amministrazione interessata, che non abbia ottemperato a tale obbligo;
m) «amministratori societari» ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 33/2013, sono il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque denominato, e l'amministratore delegato delle societa' di cui all'art. 22, comma 1, lettere b) e c) del citato decreto;
n) «Prefetto», il prefetto del luogo dove ha sede l'amministrazione o l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni;
o) «d.l. 90/2014», il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione, da parte dell'Autorita', delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera A.N.AC. n. 10 del 21 gennaio 2015.
2. Per quanto concerne le violazioni di cui all'art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013, tenendo conto di quanto disposto all'art. 14, in particolare al comma 1, lettere c) ed f), del medesimo decreto e del rinvio, ivi contenuto, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, la mancata o incompleta comunicazione, da parte del titolare dell'incarico, delle informazioni e dei dati riguarda:
a. la situazione patrimoniale complessiva, ivi inclusa la dichiarazione dei redditi, al momento dell'assunzione in carica;
b. la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie e tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica, al momento dell'assunzione in carica e, annualmente, le eventuali variazioni intervenute;
c. la titolarita' di imprese e le partecipazioni azionarie del coniuge del titolare dell'incarico e dei suoi parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione dei loro dati, al momento dell'assunzione in carica dello stesso e, annualmente, le eventuali variazioni intervenute.
3. Le violazioni di cui all'art. 47, comma 2, d.lgs. 33/2013, primo periodo, attengono alla mancata pubblicazione, da parte del soggetto individuato nel programma triennale trasparenza e integrita', ovvero in altro atto organizzativo interno, dei dati relativi agli enti di cui all'art. 22, comma 1, lettere da a) a c), d.lgs. 33/2013, concernenti:
a. la ragione sociale;
b. la misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
c. la durata dell'impegno;
d. l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
e. il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
f. i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
g. gli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
4. Le violazioni di cui all'art. 47, comma 2, del d.lgs. 33/2013, secondo periodo, attengono alla mancata comunicazione, da parte degli amministratori societari, ai soci pubblici, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
 
Art. 3
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente responsabile dell'ufficio competente dell'istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento. Egli puo' individuare, all'interno dell'Ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.
2. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettivita' del diritto di difesa del soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.
 
Art. 4
Accertamento

1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa in materia di trasparenza, d'ufficio o su segnalazione, rilevi la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni indicate all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, chiede al RT dell'amministrazione interessata di attestare all'Autorita', entro il termine di quindici giorni, se l'inadempimento sia dipeso dall'omessa comunicazione da parte del titolare dell'incarico ovvero sia riconducibile ad altre circostanze da indicare specificatamente. La richiesta e' comunicata anche all'OIV, o all'organismo con funzioni analoghe ed e' formulata con espresso riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 47, d.lgs. 33/2013. Il RT, nel fornire riscontro, trasmette contestualmente i dati identificativi e l'indirizzo PEC del titolare dell'incarico o altro recapito, necessari ai fini della notifica della contestazione in conformita' alla normativa vigente in materia. In mancanza la notifica puo' essere effettuata anche dal RT ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come precisato all'art. 10 del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il RT attesti che l'inadempimento sia dipeso dall'omessa comunicazione da parte del titolare dell'incarico delle informazioni e dei dati, l'Ufficio avvia il procedimento sanzionatorio contestando la violazione.
3. Nel caso, invece, in cui i dati siano stati correttamente comunicati dal titolare dell'incarico al RT e, tuttavia, non siano stati pubblicati in tutto o in parte, il Consiglio si riserva di ordinare all'amministrazione di pubblicare le informazioni e i dati mancanti.
4. L'Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive degli elementi essenziali, ne dispone l'archiviazione informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.
 
Art. 5
Avvio del procedimento
sanzionatorio e contestazione

1. Sussistendo i presupposti per l'avvio del procedimento sanzionatorio, l'Ufficio notifica al titolare dell'incarico, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'attestazione del RT, la contestazione della violazione di cui all'art. 47, comma 1, d.lgs. 33/2013.
2. Della contestazione e' data notizia al RT e all'OIV, o all'organismo con funzioni analoghe, dell'amministrazione interessata, nonche' al Prefetto.
3. L'Ufficio, ogni trenta giorni, predispone l'elenco dei soggetti a cui e' stata notificata la contestazione, ai fini della successiva pubblicazione sul sito dell'Autorita', previa informativa al Consiglio, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. 33 del 2013.
4. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati, nel rispetto di quanto previsto nella legge n. 689/1981:
a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
b) il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, per l'invio al Prefetto di memorie e documentazione, oltre all'eventuale richiesta di audizione;
c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
d) la possibilita' e i termini del pagamento della sanzione in misura ridotta in conformita' a quanto previsto dall'art. 16 della legge 689/1981 e le modalita' del pagamento.
5. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.
6. L'Ufficio, in applicazione di criteri generali predeterminati dal Consiglio, puo' accogliere, in tutto o in parte, le richieste motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.
 
Art. 6
Trasmissione al Prefetto

1. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, il Presidente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del d.l. n. 90/2014 della delibera A.N.AC. n. 10/2015, segnala al Prefetto la violazione e il mancato pagamento, trasmettendo la documentazione relativa all'istruttoria svolta, in conformita' all'art. 17, comma 1, della legge 689/1981, per le determinazioni di competenza.
2. L'amministrazione interessata pubblica sul proprio sito il provvedimento adottato dal Prefetto, secondo le disposizioni dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e della delibera dell'Autorita' n. 10 del 2015.
 
Art. 7
Accertamento

1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza, d'ufficio o su segnalazione, rilevi la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 2, commi 3 e 4, del presente Regolamento, chiede al RT dell'amministrazione interessata di attestare all'Autorita', entro quindici giorni, il nominativo del responsabile della violazione, ossia il soggetto che in base alle previsioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', od altro atto organizzativo interno, e' responsabile dell'omessa pubblicazione. Nella richiesta e' specificato che in mancanza di attestazione di detto nominativo, si presume la responsabilita' del RT ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.lgs. 33/2013. Qualora la omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 47, comma 2, secondo periodo, dipenda dalla mancata comunicazione degli stessi da parte degli amministratori societari, il RT e' tenuto altresi' ad attestare i nominativi degli amministratori societari inadempienti.
La richiesta e' comunicata anche all'OIV, o all'organismo con funzioni analoghe ed e' formulata con espresso riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 47, d.lgs. 33/2013.
2. In ogni caso il RT, nel fornire riscontro alla richiesta sui dati identificativi di cui al comma 1, trasmette contestualmente anche l'indirizzo PEC o altro recapito del responsabile della violazione e/o dell'amministratore societario, necessari ai fini della notifica della contestazione in conformita' alla normativa vigente in materia. In mancanza la notifica puo' essere effettuata anche dal RT ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come precisato all'art. 10 del presente regolamento.
3. L'Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive degli elementi essenziali, ne dispone l'archiviazione informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.
 
Art. 8
Avvio del procedimento
sanzionatorio e contestazione

1. Sussistendo i presupposti per l'avvio del procedimento sanzionatorio, l'Ufficio notifica al responsabile della violazione e/o all'amministratore societario, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'attestazione del responsabile della trasparenza, la contestazione della violazione di cui all'art. 47, comma 2, d.lgs. 33/2013.
2. Della contestazione e' data notizia al rappresentante legale dell'amministrazione interessata, al RT, ove diverso dal responsabile della violazione, all'OIV nonche' al Prefetto.
3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati, nel rispetto di quanto previsto nella legge n. 689/1981:
a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
b) il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, per l'invio al Prefetto di memorie e documentazione, oltre all'eventuale richiesta di audizione;
c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
d) la possibilita' e i termini del pagamento della sanzione in misura ridotta, in conformita' a quanto previsto dall'art. 16 della legge 689/1981 e le modalita' del pagamento.
4. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.
5. L'Ufficio, in applicazione di criteri generali predeterminati dal Consiglio, puo' accogliere, in tutto o in parte, le richieste motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.
 
Art. 9
Trasmissione al Prefetto

1. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, il Presidente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del d.l. n. 90/2014 e della delibera A.N.AC. n. 10/2015, segnala al Prefetto la violazione e il mancato pagamento, trasmettendo la documentazione relativa all'istruttoria svolta, in conformita' all'art. 17, comma 1, della legge 689/1981, per le determinazioni di competenza.
 
Art. 10
Comunicazioni, notificazioni e pubblicita'

1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell' art. 48 del d.lgs. 7 marzo 1985, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validita' della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.).
2. In mancanza di PEC o qualora il RT non abbia comunicato la PEC o altri recapiti dei soggetti inadempienti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate:
dal RT dell'amministrazione interessata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
con consegna a mani proprie contro ricevuta;
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorita'.
 
Art. 11
Disciplina generale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l'art. 155 del codice di procedura civile.
 
Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Approvato dal Consiglio nella seduta del 15 luglio 2015.

Il Presidente: Cantone Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 luglio 2015 Il Segretario: Esposito
 
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