Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 22 luglio 2015, n. 113
Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 8, 9, 12 e 13-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 luglio 2015, riscontrata con nota DAGL 0006163 del 22 luglio 2015;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento reca lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo.
2. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
a) «legge istitutiva»: legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo»;
b) «Ministro»: Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
c) «Vice ministro»: Vice ministro della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 11 della legge istitutiva;
d) «MAECI»: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
e) «DGCS»: Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI, di cui all'articolo 20 della legge istitutiva;
f) «Agenzia»: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall'articolo 17 della legge istitutiva;
g) «direttore»: il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva;
h) «sedi all'estero»: sedi all'estero dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva;
i) «Comitato congiunto»: Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21 della legge istitutiva;
l) «capi missione»: capi delle rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
m) «documento triennale»: documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge istitutiva;
n) «convenzione con il Ministro»: convenzione tra il Ministro e il direttore di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
o) «data di piena operativita'»: data di cui all'articolo 31, comma 1, della legge istitutiva;
p) «regolamento di contabilita'»: regolamento interno di contabilita' di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;
q) «regolamento di organizzazione»: regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17 della legge 11 agosto 2014,
n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199, e' il seguente:
"Art. 17. (Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo) - 1. Per l'attuazione delle politiche di
cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di
efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza e'
istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita'
giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di
indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali
indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del
coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa
disposizione della presente legge, il direttore
dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui
all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di
quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma
6 del presente articolo.
3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi
politici di cui al comma 2, le attivita' a carattere
tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria,
formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle
iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su
richiesta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale o del vice ministro della
cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi'
alla definizione della programmazione annuale dell'azione
di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle
singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti
di cui al capo VI, selezionati mediante procedure
comparative in linea con la normativa vigente e con i
principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso
partner internazionali, salvo quando si richieda il suo
intervento diretto.
4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto
tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano
negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente
legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite
convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di
programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi
e organismi internazionali e collabora con strutture di
altri Paesi aventi analoghe finalita'; promuove forme di
partenariato con soggetti privati per la realizzazione di
specifiche iniziative; puo' realizzare iniziative
finanziate da soggetti privati.
5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, a
seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica
improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della
durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra
persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale e in possesso di documentata esperienza in
materia di cooperazione allo sviluppo.
6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa
entro un limite massimo di due milioni di euro, il
direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di
contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai
principi civilistici e rispondente alle esigenze di
efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione
amministrativa e della gestione contabile nonche' coerente
con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i
riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si
intendono fatti alla presente legge.
7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa
autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo
21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse
umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie
assegnate, puo' istituire o sopprimere le sedi all'estero
dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di
competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente,
laddove possibile, uffici di altre amministrazioni
pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa
autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo
21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione,
laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni
pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.
8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui
all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite
delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero
dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione
organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' del
personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo,
nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la
parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo
quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il
periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero e'
di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero e'
accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle
funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi
missione, in linea con le strategie di cooperazione
definite dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e in conformita' con l'articolo
37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un
costante rapporto di consultazione e collaborazione con le
organizzazioni della societa' civile presenti in loco e
assicura il coordinamento tecnico delle attivita' di
cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici
italiani.
9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati
pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni
relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso
di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la
tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la
documentazione relativa alla procedura di gara,
l'indicazione degli aggiudicatari.
10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono
attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla
presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui
all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle
attivita' di cooperazione allo sviluppo beneficiando di
contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti
normative internazionali in materia di condizioni di
lavoro, di sostenibilita' ambientale nonche' la
legislazione per il contrasto della criminalita'
organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per
il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se
non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto
il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici
e privati di cui all'articolo 23, comma 2.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni
periferiche.
12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto
dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le
regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:
a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli
stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni
pubbliche per la realizzazione degli interventi di
cooperazione nonche' le condizioni per la stipula delle
convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo
oneroso;
b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
c) le funzioni di controllo interno e di valutazione
delle attivita';
d) le procedure di reclutamento per il direttore
dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;
e) le procedure comparative di cui al comma 3;
f) le procedure di selezione delle organizzazioni e
degli altri soggetti di cui all'articolo 26;
g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero
e le rappresentanze diplomatiche e consolari e le
condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento
tecnico da parte dell'Agenzia delle attivita' di
cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei
Paesi partner;
h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma
7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati
a prestarvi servizio;
i) le modalita' di armonizzazione del regime degli
interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi
dell'articolo 32;
l) le modalita' di riallocazione del personale, dei
compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per
l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza
che cio' determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un
magistrato della Corte dei conti, in qualita' di
presidente, con qualifica non inferiore a consigliere,
designato dal Presidente della Corte stessa nonche' da un
membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;
n) le modalita' di rendicontazione e controllo delle
spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche
attraverso un efficiente servizio di audit interno che
assicuri il rispetto dei principi di economicita',
efficacia ed efficienza;
o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia
pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la
sua approvazione.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del
18 febbraio 1967, S.O.
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, S.O.
- Il testo degli articoli 8, 9, 12 e 13-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff.
30 agosto 1999, n. 203, S.O., e' il seguente:
"Art. 8. (L'ordinamento) - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica."
"Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria) - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali."
" Art. 12.(Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di rapporti politici, economici, sociali e
culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento
e di tutela degli interessi italiani in sede
internazionale; di analisi, definizione e attuazione
dell'azione italiana in materia di politica internazionale
e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri
Stati e con le organizzazioni internazionali; di
stipulazione e di revisione dei trattati e delle
convenzioni internazionali e di coordinamento delle
relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione
delle questioni di diritto internazionale, nonche' di
contenzioso internazionale; di rappresentanza della
posizione italiana in ordine all'attuazione delle
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza
comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di
rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche
estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle
collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura
delle attivita' di integrazione europea in relazione alle
istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati
sull'Unione europea.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero
degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita'
internazionali ed europee delle singole amministrazioni con
gli obiettivi di politica internazionale.
3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei
ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla
partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea,
nonche' all'attuazione delle relative politiche."
"Art. 13-bis. (Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo) - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti
dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia
di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze
diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del
Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6
della legge 18 giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2010, n. 85.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della
legge 31 dicembre 2009, n. 1969), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O., e' il seguente:
"Art. 17. (Regolamento) - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 1:
- Per la legge 11 agosto 2014, n. 125, si veda nelle
note alle premesse;
- Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 20 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 20. (Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo) - 1. Con regolamento da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, si
provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al
fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di
competenze e responsabilita', a riordinare e coordinare le
disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con conseguente
soppressione di non meno di sei strutture di livello
dirigenziale non generale.
2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al
comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il vice ministro della
cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti
che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare
nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la
programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di
intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione
dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali
e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai
contributi volontari alle organizzazioni internazionali,
agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui
agli articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del
raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi,
a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti
esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia
sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto
di cui all'articolo 21.
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 21 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 21. (Comitato congiunto per la cooperazione allo
sviluppo) - 1. Presso il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e' istituito il Comitato
congiunto per la cooperazione allo sviluppo.
2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale o dal vice
ministro della cooperazione allo sviluppo ed e' composto
dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e
dal direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza
diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture
competenti in relazione alle questioni all'ordine del
giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano
trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si
trattano questioni che interessano anche le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso
partecipano altresi', senza diritto di voto, un
rappresentante della Conferenza delle regioni e delle
province autonome e, per gli ambiti di competenza degli
enti locali, un rappresentante delle associazioni
rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato
non da' luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di
presenza od emolumenti comunque denominati.
3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo
sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di
valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole
iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i
crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27,
definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi
e aree di intervento e svolge ogni altra funzione
specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti
attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate
a conoscenza del Comitato.
4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.".
- Il testo dell'articolo 30 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e' il seguente:
"Art. 30. (Classificazione, istituzione e soppressione)
- Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze
diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni,
denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e
in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in
uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti
italiani di cultura.
L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze
diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di
concerto con il Ministro per il tesoro. Per le
rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali il decreto istitutivo specifica la loro
equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari
di I categoria sono disposte con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari
esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali
e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei
Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria
sono disposte con decreto del Ministro per gli affari
esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono
essere istituiti uffici consolari di II categoria.
I decreti di istituzione e soppressione di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e
soppressi in base alla specifica normativa che ne
disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in
questa non espressamente previsto e regolato si applicano
le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
e le finalita' degli istituti stessi.
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle
Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo
quanto stabilito dalla legge.".
- Il testo dell'articolo 12 della citata legge 11
agosto 2014, n. 125, e' il seguente:
"Art. 12. (Documento triennale di programmazione e di
indirizzo e relazione sulle attivita' di cooperazion) - 1.
Su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle
competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei
ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa
acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da
parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento
triennale di programmazione e di indirizzo della politica
di cooperazione allo sviluppo.
2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della
relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica,
gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la
scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli
Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra'
essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento
esplicita altresi' gli indirizzi politici e strategici
relativi alla partecipazione italiana agli organismi
europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie
multilaterali.
3. Sullo schema del documento triennale di
programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, successivamente
all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15,
acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della
presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, predispone una relazione sulle attivita' di
cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente
con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema
di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi,
secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di
Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La
relazione da' conto dell'attivita' di cooperazione allo
sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche,
nonche' della partecipazione dell'Italia a banche e fondi
di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra
l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il
contributo finanziario dell'Italia, il numero e la
qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle
modalita' con le quali tali istituzioni hanno contribuito
al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede
multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i
progetti finanziati e il loro esito nonche' quelli in corso
di svolgimento, i criteri di efficacia, economicita',
coerenza e unitarieta' adottati e le imprese e le
organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella
relazione sono altresi' indicate le retribuzioni di tutti i
funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in
attivita' di cooperazione e dei titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime
attivita', ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione, previa
approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della
presente legge, e' trasmessa alle Camere e alla Conferenza
unificata in allegato allo schema del documento triennale
di programmazione e di indirizzo.
5. Al fine della programmazione degli impegni
internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le
proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo
sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione
triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza
pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.".
- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 31 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 31. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni
vigenti) - 1. Dal primo giorno del sesto mese successivo
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:
a )la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1988, n. 177;
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli
affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;
f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno
2009, n. 69;
g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;
h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;
i) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;
l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti
politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di
rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli
interessi italiani in sede internazionale; di analisi,
definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di
politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di
rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni
internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati
e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle
relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione
delle questioni di diritto internazionale, nonche' di
contenzioso internazionale; di rappresentanza della
posizione italiana in ordine all'attuazione delle
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza
comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di
rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche
estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle
collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura
delle attivita' di integrazione europea in relazione alle
istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati
sull'Unione europea»;
b) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo). - 1. I compiti e le funzioni
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo».
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«m-bis) cooperazione allo sviluppo».
4. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) e'
aggiunto il seguente:
«11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale».
5. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), il secondo e il terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'utilizzo dei fondi
di cui alla presente lettera e' consentito anche per il
compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico
prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata
nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo
periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della
sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche
in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee,
multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito
con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP
S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le
operazioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11,
lettera b)»;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per
l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera
a), terzo periodo»".
 
Art. 2
Finalita'

1. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico e opera al fine di rafforzare l'efficacia, l'economicita', l'unitarieta' e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, mirata alla promozione della pace, della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone.
2. Fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, l'Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n. 49 del 1987, nonche' ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della legge istitutiva.
3. L'Agenzia si conforma agli indirizzi indicati dal documento triennale, agli obiettivi definiti dalla convenzione con il Ministro e ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche la DGCS, approvato dal Comitato congiunto.
4. L'Agenzia si conforma ai principi di partecipazione e di dialogo strutturato con la societa' civile e con il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo, sanciti dal Capo VI della legge istitutiva, nel rispetto delle responsabilita' attribuite agli organi dell'Agenzia e alla DGCS dalla normativa vigente.

Note all'art. 2:
- Per la citata legge n. 49 del 1987, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Indirizzo, vigilanza, controllo e rapporto con il MAECI

1. Il Ministro, coadiuvato dalla DGCS, esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia previsti dalla normativa vigente, mettendo in essere ogni azione o atto strumentale a garantire la coerenza dell'attivita' dell'Agenzia con la politica estera e con le vigenti disposizioni di legge, adottando fra gli altri direttive, approvando il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le modalita' di cui all'articolo 12 e verificando il raggiungimento degli obiettivi.
2. La convenzione con il Ministro si conforma all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e definisce le modalita' di collaborazione tra il MAECI e l'Agenzia, ferme restando le attribuzioni del Ministro previste dall'articolo 11 della legge istitutiva. Detta convenzione e' stipulata ogni tre anni e puo' essere modificata su proposta di ciascuna delle parti.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 4
Disposizioni generali

1. L'Agenzia e' regolata dalla legge istitutiva, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal presente statuto, dal codice civile e dalle altre norme relative alle persone giuridiche pubbliche.
2. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. Il regolamento di organizzazione diventa esecutivo con l'approvazione del Ministro.
5. Sul regolamento di contabilita', il Ministro acquisisce il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e' il seguente:
"Art. 1. La rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le
norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando
che consti della loro qualita'.".
 
Art. 5
Direttore

1. Il direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attivita', e' responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti. Egli, in particolare:
a) propone per l'approvazione del Ministro il regolamento di organizzazione;
b) propone per l'approvazione del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento di contabilita';
c) stipula la convenzione con il Ministro;
d) predispone e sottopone al Ministro il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
e) fatti salvi i poteri di proposta attribuiti dalla legge istitutiva alla DGCS, propone al Comitato congiunto le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente;
f) adotta gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia e, nell'ambito della programmazione annuale, esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti e fermo restando il limite di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;
g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici e delle sedi all'estero;
h) conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale e propone al Ministro il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale;
i) assegna ai dirigenti gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dei programmi e la responsabilita' di specifici progetti;
l) attribuisce ai capi degli uffici e delle sedi all'estero le risorse finanziarie, umane e strumentali;
m) cura le relazioni sindacali, definisce le politiche d'incentivazione, di formazione e d'impiego ottimale del personale;
n) propone al Ministro la nomina dei componenti del comitato direttivo, ne convoca e presiede le riunioni;
o) previa autorizzazione del Comitato congiunto, nel rispetto dell'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva, istituisce o sopprime le sedi all'estero e ne determina l'ambito territoriale di competenza;
p) assicura il supporto dell'Agenzia al MAECI nelle attivita' di natura tecnico-operativa previste dalla legge istitutiva;
q) svolge le funzioni ed attivita' amministrative non espressamente attribuite al comitato direttivo dalle norme vigenti e dal presente statuto.
2. La selezione per la nomina del direttore di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva e' cosi' disciplinata:
a) i requisiti, le modalita' e i criteri di determinazione dell'idoneita' di cui alla lettera d), i termini e le modalita' di presentazione delle candidature sono divulgati mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MAECI e con modalita' idonee a garantire la diffusione anche internazionale;
b) le candidature sono valutate da una commissione di almeno cinque membri, nominati dal Ministro nel rispetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; la commissione comprende almeno un dirigente generale o equiparato del MAECI e un professore universitario in materie attinenti all'ambito di attivita' dell'Agenzia;
c) della commissione possono far parte persone estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo, individuate, anche tra funzionari dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di imparzialita' e che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
d) i candidati ritenuti idonei sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sono ammessi a un colloquio, all'esito del quale la commissione, per il tramite del Vice ministro, formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non oltre cinque nominativi;
e) gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda, degli ammessi al colloquio e dei candidati proposti sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI.
3. Il trattamento giuridico ed economico onnicomprensivo del direttore e' determinato con contratto individuale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro puo' disporre in ogni momento la revoca dell'incarico per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi rispetto agli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita' professionale. L'incarico non puo' essere conferito a persone in quiescenza.
4. In caso di assenza o di impedimento, il direttore e' sostituito dal titolare di incarico dirigenziale generale di maggiore anzianita'.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di
disciplina in materia di accesso alla qualifica di
dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165), pubblicato nella Gazz. Uff. 13
novembre 2004, n. 267, e' il seguente:
"Art. 4. (Commissione esaminatrice) - 1. La commissione
esaminatrice del concorso e' nominata con decreto
dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il
concorso, ed e' composta da un numero dispari di membri, di
cui uno con funzioni di presidente.
2. Il Presidente della commissione e' scelto tra
magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati
dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima
fascia di universita' pubbliche o private designati nel
rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.
3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima
fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima
fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra
esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto
del concorso.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale
appartenente all'area professionale C.
5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da
uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere
oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di
informatica.
6. Non possono essere chiamati a fare parte delle
commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione che indice il concorso o che
ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni od
organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
7. Almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso e' riservato alle donne.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni
esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente
secondo le modalita' di nomina indicate nel presente
articolo.".
- Il testo degli articoli 19, comma 2, e 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O., e' il seguente:
"Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali) -
(Omissis).
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni."
"Art. 21. (Responsabilita' dirigenziale) - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.".
 
Art. 6
Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo si riunisce periodicamente, e' composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro componenti individuati come segue:
a) i due capi delle strutture di livello dirigenziale generale dell'Agenzia, per la durata dell'incarico;
b) altri due dirigenti dell'Agenzia, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal Ministro su proposta del direttore per un mandato di quattro anni, rinnovabile.
2. Il comitato direttivo coadiuva il direttore e, in particolare:
a) formula proposte in ordine alla programmazione delle attivita' dell'Agenzia;
b) individua misure e iniziative dirette a favorire l'economicita' della gestione;
c) esprime un parere sulle proposte dell'Agenzia al Comitato congiunto;
d) esprime un parere sugli schemi di convenzione con il MAECI e con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 17, comma 4, della legge istitutiva;
e) esprime un parere sulla proposta di bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Agenzia;
f) esprime, su richiesta del Ministro, un parere su proposte di modifica del presente statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilita'.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Alle riunioni del comitato direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti.
5. Per la partecipazione al comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente e da due membri effettivi, designati in conformita' all'articolo 17, comma 13, lettera m), della legge istitutiva, e da un membro supplente, designato dal Ministro.
2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Le indennita' del presidente e dei membri effettivi sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attivita' dell'Agenzia a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonche', in quanto compatibili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di contabilita'.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 2397 del codice civile e' il
seguente:
" Art. 2397. (Composizione del collegio) - Il
collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati
due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche.
Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto
inferiori a 1 milione di euro lo statuto puo' prevedere che
l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico,
scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro.".
 
Art. 8
Assetto organizzativo in Italia

1. L'Agenzia ha la sede centrale a Roma.
2. La denominazione, l'ordinamento e le funzioni degli uffici in Italia, articolati in non piu' di due strutture dirigenziali di livello generale presso la sede centrale, sono stabiliti dal direttore con il regolamento di organizzazione.
3. Gli uffici in Italia assicurano il supporto tecnico ed amministrativo al direttore.
 
Art. 9
Sedi all'estero

1. Con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva possono essere istituite, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fino a trenta sedi all'estero, la cui direzione e' affidata a personale dirigenziale, della terza area o a personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge istitutiva.
2. Nelle sedi all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato congiunto, fino a venti dipendenti di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 32, comma 4, primo periodo della legge istitutiva. Tale contingente puo' essere aumentato fino a cinquanta unita', nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate.
3. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva, nel rispetto del contingente ivi previsto, sono regolate dalle norme applicabili al personale di pari qualifica degli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. I capi delle sedi all'estero rispondono al direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. I capi missione esercitano nei confronti delle sedi all'estero le funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla base della convenzione con il Ministro e delle direttive del Ministro.
5. Le sedi all'estero possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva.
6. L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalita' di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilita', che si ispira, per quanto compatibile, al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ai titolari delle sedi all'estero competono i poteri e le responsabilita' attribuiti dal medesimo dPR ai capi di rappresentanza diplomatica;
b) contestualmente all'invio alla sede centrale dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi delle sedi all'estero sono inviati ai capi missione territorialmente competenti, che, entro venti giorni, possono inviare osservazioni al MAECI.
7. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi
realizzati dai soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo di cui al Capo VI della legge istitutiva, l'Agenzia, attraverso le sedi all'estero e d'intesa con i capi missione competenti, promuove a livello locale
riunioni periodiche o altre forme di consultazione, coordinamento e scambio di informazioni con gli operatori che realizzano iniziative di cooperazione.
8. I capi delle sedi all'estero si conformano alle direttive dei capi missione in materia di sicurezza.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 32. (Disposizioni transitori) - 1. La Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad
operare sulla base della normativa attualmente vigente fino
alla data di cui all'articolo 31, comma 1. A decorrere
dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e la responsabilita' per la
realizzazione ed il finanziamento degli interventi
approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono
trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla
presente legge, subentra alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e
nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi
stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13,
regola le modalita' del trasferimento.
2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data
di cui all'articolo 31, comma 1, e' curata dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla
rendicontazione si applica la normativa vigente al momento
dell'effettuazione della spesa.
3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 8
confluiscono gli stanziamenti gia' effettuati per le
medesime finalita' di cui alla presente legge, ai sensi
della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio
1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26
febbraio 1987, n. 49, gia' in servizio presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di
entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo
di cinquanta unita'. Entro la data di cui all'articolo 31,
comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento
in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
5. Il contratto individuale di lavoro del personale di
cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente
vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero
nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17,
commi 7 e 8, ferma restando la possibilita' per gli
interessati in possesso dei requisiti di legge di
partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla
dirigenza dell'Agenzia.
6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 31, comma
1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare e' soppresso. Le
relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie
e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, sono contestualmente trasferite
all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione, anche giudiziale.
7. Le organizzazioni non governative gia' riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
considerate organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di
entrata in vigore della presente legge sono iscritte
nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle
stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i
primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ovvero fino al momento dell'avvenuta
iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento
dell'idoneita' concessa ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49.".
- Il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 19. (Personale dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo) - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la
pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinata la dotazione
organica dell'Agenzia, nel limite massimo di duecento
unita'.
2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si
provvede:
a) mediante l'inquadramento del personale attualmente
in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle
dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole
dell'amministrazione di appartenenza, nonche' del personale
dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;
b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta
dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari
esteri, che optino per il transito alle dipendenze
dell'Agenzia;
c) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze
determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni
organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure
selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di
inquadramento del personale di cui al comma 2, sono
corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle
amministrazioni e degli enti di provenienza e le
corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite
all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche
non possono essere reintegrate. Il personale interessato
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.
4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva
diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed il contratto collettivo nazionale del comparto
Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1,
lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applica l'articolo 32, commi 4 e 5, della
presente legge.
5. Nei limiti delle disponibilita' del proprio
organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua
istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti
dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali,
l'Agenzia puo' avvalersi di personale proveniente da altre
amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di
comando, al quale si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
6. La disciplina del rapporto di lavoro con il
personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera
nel limite di un contingente complessivo pari a cento
unita', in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma
1 del presente articolo, e' armonizzata con le disposizioni
di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. E' fatto
divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in
caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di
cui all'articolo 17, comma 7, della presente legge, i
contratti di lavoro con il personale di cui al presente
comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati
prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti
di diritto.
7. Dall'attuazione del presente articolo, fatta
eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 33,
comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono nel limite delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.".
- Per il testo dell'articolo 30 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1997, si veda nelle
note all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 37 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1997, e' il seguente:
"Art. 37. (Funzioni della Missione diplomatica). - La
Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto
internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti
in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di
accreditamento.
L'attivita' di una Missione diplomatica si esplica in
particolare nei settori politico-diplomatico, consolare,
emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale,
culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed
informazione.
La Missione diplomatica esercita altresi' azione di
coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di
direzione dell'attivita' di uffici ed Enti pubblici
italiani, operanti nel territorio dello Stato di
accreditamento.".
- Per il citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 54 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10
Reclutamento e inquadramento del personale

1. Il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia e' suddiviso in profili professionali afferenti ai settori tecnico-operativo e giuridico-amministrativo, individuati con la contrattazione collettiva decentrata. Per l'accesso all'area tecnico-operativa e' titolo preferenziale valutabile la precedente esperienza lavorativa nel settore di competenza e nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Non si applica l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
2. Le procedure di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), della legge istitutiva comprendono prove per accertare l'idoneita' allo svolgimento delle funzioni e la conoscenza della lingua inglese. Per i profili professionali per il cui accesso e' richiesta la laurea, e' inoltre accertata la conoscenza di una seconda lingua straniera.
3. L'inquadramento di personale dipendente da pubbliche amministrazioni nell'organico dell'Agenzia tiene conto dell'esperienza professionale maturata ai soli fini dell'individuazione dell'idoneo profilo professionale, ferme restando le disposizioni contrattuali e normative vigenti nonche' l'area e la fascia retributiva di appartenenza.

Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. I posti delle amministrazioni pubbliche
per l'accesso ai quali non puo' prescindersi dal possesso
della cittadinanza italiana sono i seguenti:
a) i posti dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
individuati ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , nonche' i posti dei corrispondenti
livelli delle altre pubbliche amministrazioni;
b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle
strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici
non economici, delle province e dei comuni nonche' delle
regioni e della Banca d'Italia;
c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi,
militari e contabili, nonche' i posti degli avvocati e
procuratori dello Stato;
d) i posti dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di
grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del
Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato,
eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'
art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.
2. Resta fermo il disposto di cui all' art. 1, comma 3,
del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 .".
- Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.
 
Art. 11
Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero

1. L'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione mediante:
a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero;
b) l'invio in missione di dipendenti propri o di altre amministrazioni pubbliche;
c) personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
2. I criteri e le modalita' di selezione del personale di cui al comma 1, lettere b), e c), sono approvati dal Comitato congiunto, su proposta del direttore, sulla base di standard internazionali di efficacia, efficienza e trasparenza, nei limiti dell'ambito temporale e delle risorse assegnati per ciascun intervento, nel rispetto dei principi di pubblicita', imparzialita' e pari opportunita'. Con le stesse modalita' e' determinato il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera c).
3. Il personale di cui al comma 1 dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal capo della sede all'estero territorialmente competente e non puo' esercitare alcuna altra attivita' professionale. In qualsiasi momento il direttore puo' revocare, per gravi e motivate ragioni anche connesse con i rapporti con le autorita' locali, l'avvio o la prosecuzione di una missione.
 
Art. 12
Bilancio

1. Previo parere del comitato direttivo e del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore trasmette il bilancio preventivo al Ministro. Entro il 31 dicembre, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il regolamento di contabilita' definisce le modalita' di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.
2. Entro il 15 aprile, previo parere del comitato direttivo, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi.
3. Entro il 30 aprile, il direttore trasmette al Ministro il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo e' elemento di valutazione dell'operato del direttore.
4. Con modalita' stabilite dal regolamento di contabilita', il direttore puo' disporre l'accreditamento all'estero di fondi necessari alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari delegati dell'Agenzia o di altra amministrazione pubblica.
5. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione.
 
Art. 13
Mezzi finanziari dell'Agenzia

1. L'Agenzia dispone dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 18, comma 2, della legge istitutiva.
2. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge istitutiva e' suddiviso in tre distinti capitoli nello stato di previsione del MAECI per spese di personale, spese di funzionamento e interventi.

Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 18 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 18. (Disciplina di bilancio dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo) - 1.
All'Agenzia e' attribuita autonomia organizzativa,
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di
bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati
per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto
conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.
4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad
attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai
competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS
sono impignorabili.".
 
Art. 14
Collaborazioni con partner internazionali

1. L'Agenzia puo' attuare progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 20, comma 2, della legge istitutiva relativamente alla stipula di accordi e intese.
2. Se l'Agenzia e' destinataria di delega nella gestione di fondi esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea o del Fondo europeo di sviluppo (FES), si applica la pertinente normativa europea.
3. I progetti di cui al comma 1, i finanziamenti e le spese ad essi relativi sono oggetto di rendicontazione separata. La rendicontazione include la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.
4. Al controllo della rendicontazione delle spese in gestione diretta di cui al comma 3 provvede il collegio dei revisori di cui all'articolo 7.
5. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali firmatari dell'accordo.
6. L'Agenzia assicura ad altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all'estero, il sostegno e il coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione dei progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri di cui al comma 1.
7. L'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto, puo' affidare lo svolgimento di iniziative di cooperazione a uno o piu' partner internazionali di cui all'articolo 29 della legge istitutiva, in attuazione di accordi stipulati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge istitutiva, che definiscono le modalita' di impiego delle risorse e i controlli sul raggiungimento degli obiettivi.

Note all'art. 14:
- Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 5. (Iniziative in ambito multilaterali) - 1.
Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione anche
finanziaria dell'Italia all'attivita' di organismi
internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo
multilaterali. Le modalita' di tale partecipazione devono
permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto
dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.
2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono
realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale
di organizzazioni internazionali, anche mediante il
finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e
realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di
cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro
realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale
ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno
specifico accordo che determini i contenuti
dell'iniziativa, le rispettive responsabilita' e le
modalita' per i relativi controlli.
3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale
anche le iniziative di CPS concordate tra il Governo
italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione
regionale.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale cura le relazioni con le organizzazioni
internazionali e gli enti intergovernativi competenti in
materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce
l'entita' complessiva dei finanziamenti annuali erogati a
ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga i
contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa
approvazione del Comitato di cui all'articolo 21.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi
di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la
partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi,
nel rispetto delle finalita' e degli indirizzi di cui agli
articoli 11, commi 1 e 2, e 12.".
- Il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 6. (Partecipazione ai programmi dell'Unione
europea) - 1. L'Italia partecipa alla definizione della
politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea,
contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e
armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di
programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la
realizzazione di progetti congiunti.
2. L'Italia contribuisce altresi' all'esecuzione di
programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche
partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di
norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17.
3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento
triennale di programmazione di cui all'articolo 12, il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' responsabile delle relazioni con l'Unione
europea con riferimento agli strumenti finanziari europei
in materia di aiuto allo sviluppo.
4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento
triennale di programmazione di cui all'articolo 12, al
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono altresi' attribuite la definizione e
l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di
sviluppo.".
- Il testo dell'articolo 20 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 20. (Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo) - 1. Con regolamento da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione
dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni di competenze e responsabilita', a
riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con conseguente soppressione di non meno di
sei strutture di livello dirigenziale non generale.
2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al
comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il vice ministro della
cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti
che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare
nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la
programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di
intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione
dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali
e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai
contributi volontari alle organizzazioni internazionali,
agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui
agli articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del
raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi,
a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti
esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia
sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto
di cui all'articolo 21.".
- Il testo dell'articolo 29 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 29. (Partner internazionali) - 1. L'Italia
favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di
collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di
piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei
Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei
Paesi partner, nonche' con gli organismi internazionali,
con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con
l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo
anche forme di collaborazione triangolare.".
- Il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
Art. 7. (Iniziative a dono nell'ambito di relazioni
bilaterali) - 1. La CPS si realizza nella forma della
cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e
iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente
dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da
enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le
procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed
attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse
devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte
del Paese partner, in linea con i principi della piena
appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi
partner e del coinvolgimento delle comunita' locali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche
attraverso contributi finanziari diretti al bilancio
pubblico del Paese partner. Per assicurare la qualita'
degli interventi e rafforzare la responsabilita' dei Paesi
partner secondo i principi sull'efficacia degli aiuti
definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di
sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi
al mantenimento della stabilita' macroeconomica del Paese
partner, la trasparenza e l'affidabilita' del suo quadro
legislativo e istituzionale e implicano modalita' di
controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui
risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula
degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente
articolo, avuto riguardo al riconoscimento e alla
valorizzazione delle espressioni della societa' civile
operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla
persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta'.".
 
Art. 15
Collaborazione con amministrazioni pubbliche
e con la societa' Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

1. La collaborazione dell'Agenzia con altre amministrazioni pubbliche e' regolata da convenzioni, che determinano le modalita' di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. Il Comitato congiunto approva le convenzioni di importo superiore a due milioni di euro ed e' informato di quelle di importo inferiore.
2. Il direttore dispone le variazioni di bilancio connesse alle convenzioni con le quali altre amministrazioni pubbliche conferiscono all'Agenzia fondi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.
3. I contributi dell'Agenzia per attivita' promosse da soggetti di cui agli articoli 24 e 25 della legge istitutiva sono concessi sulla base di inviti a presentare proposte, pubblicati a cadenza indicativamente annuale, previa approvazione del Comitato congiunto, con l'indicazione delle risorse disponibili e delle priorita' di intervento. E' fatta salva la possibilita' di affidare direttamente ai soggetti di cui all'articolo 24 la realizzazione di iniziative che consistano in collaborazioni con soggetti omologhi di Paesi partner.
4. L'Agenzia assicura, anche con il supporto delle sedi all'estero, il coordinamento tecnico degli interventi di cui al presente articolo e coadiuva le amministrazioni pubbliche nella gestione delle attivita'.
5. La convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge istitutiva regola i rapporti dell'Agenzia con la societa' Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e definisce le modalita' di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione.

Note all'art. 15:
- Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 24. (Amministrazioni dello Stato, camere di
commercio, universita' ed enti pubblici) - 1. L'Italia
favorisce l'apporto e la partecipazione delle
amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle
universita' e degli enti pubblici alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche
competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato
per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove,
in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al
perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della
presente legge.
2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato
congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che
determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle
spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma
1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di
cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere
contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di
proposte progettuali da essi presentate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.".
- Il testo dell'articolo 25 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 25. (Regioni ed enti locali) - 1. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione
con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali nel campo della cooperazione allo
sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia
puo' concedere contributi al finanziamento delle iniziative
di cui al comma 2 dell'articolo 9.".
- Il testo dell'articolo 22 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 22. (Istituzione finanziaria per la
cooperazione internazionale allo sviluppo) - 1. Nell'ambito
delle finalita' della presente legge, la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai
compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione
internazionale allo sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21
e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita
convenzione con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
al fine di avvalersi della medesima e delle societa' da
essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei
profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo, per le finalita' di cui all'articolo 8 nonche'
per la strutturazione di prodotti di finanza per lo
sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni
finanziarie europee o internazionali o della partecipazione
a programmi dell'Unione europea.
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al
comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo.
4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa puo'
destinare, nel limite annuo stabilito con apposita
convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero
dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad
iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge,
anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati,
pubblici o internazionali, previo parere favorevole del
Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite
le modalita' di attuazione del presente articolo.".
 
Art. 16
Iniziative realizzate tramite soggetti
aventi finalita' di lucro

1. L'Agenzia puo' affidare a soggetti privati con finalita' di lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo e contribuire ad iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dai medesimi soggetti, nel rispetto delle finalita' della legge medesima.
2. L'Agenzia promuove forme innovative di partenariato, volte al piu' ampio coinvolgimento delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, nonche' al sostegno e alla crescita del settore privato nei Paesi partner.
3. Le attivita' di cui al presente articolo si conformano in ogni caso ai principi e alle finalita' della legge istitutiva, agli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilita' sociale e di tutela ambientale, alle norme in materia di contratti pubblici e, in particolare, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' al codice di comportamento di cui all'articolo 20, fatte salve le competenze del Comitato congiunto.

Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e'
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 maggio
2006, n. 100, S.O.
 
Art. 17
Elenco

1. L'Agenzia dispone l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, a domanda del legale rappresentante del soggetto interessato, redatta secondo i criteri e i parametri fissati dal Comitato congiunto. La domanda puo' essere presentata anche da soggetti costituiti secondo l'ordinamento di altro Stato membro dell'Unione europea. L'Agenzia verifica la documentazione presentata e accerta, anche mediante ispezioni presso l'organizzazione richiedente, la sussistenza e il mantenimento dei requisiti.
2. Per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e il suo mantenimento, l'Agenzia verifica, secondo modalita' e criteri fissati dal Comitato congiunto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, che i soggetti di cui al presente articolo:
a) agiscano con modalita' conformi ai principi della legge istitutiva e rispettino gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilita' sociale e tutela ambientale;
b) non siano debitori verso la pubblica amministrazione per debiti certi, liquidi, esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi;
c) non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell'esercizio delle loro attivita';
d) abbiano finalita' statutarie connesse alla cooperazione allo sviluppo.
3. L'Agenzia verifica il mantenimento dei requisiti di idoneita' delle organizzazioni non governative iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS in base all'articolo 32, comma 7, della legge istitutiva. L'Agenzia comunica all'Agenzia delle entrate la perdita da parte delle organizzazioni di cui al presente comma dei requisiti di idoneita' o di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26 della legge istitutiva, ai fini della cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS.
4. L'Agenzia verifica lo svolgimento dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale, anche all'estero, in relazione all'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 26, comma 5, della legge istitutiva, nonche' in relazione al mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS. A tal fine l'Agenzia:
a) comunica all'Agenzia delle entrate i soggetti per i quali risulta il mancato svolgimento dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale;
b) fornisce le informazioni richieste dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo;
c) supporta, nell'ambito delle attivita' e finalita' di cui alla legge istitutiva, l'Agenzia delle entrate nella verifica delle attivita' svolte all'estero dalle ONLUS e dagli altri soggetti della cooperazione allo sviluppo.

Note all'art. 17:
- Il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 125
del 2014, e' il seguente:
"Art. 26. (Organizzazioni della societa' civile ed
altri soggetti senza finalita' di lucro) - 1. L'Italia
promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo
delle organizzazioni della societa' civile e di altri
soggetti senza finalita' di lucro, sulla base del principio
di sussidiarieta'.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le
organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti
senza finalita' di lucro di seguito elencati:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate
nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
b) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo
sviluppo e alla solidarieta' internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della
finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto
prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione
internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e le associazioni delle comunita'
di immigrati che mantengano con le comunita' dei Paesi di
origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o
che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui
al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le
fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo
sviluppo tra i fini istituzionali;
f) le organizzazioni con sede legale in Italia che
godono da almeno quattro anni dello status consultivo
presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC).
3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i
parametri e i criteri sulla base dei quali vengono
verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella
cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli
altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che
sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito
elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi
soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale.
4. Mediante procedure comparative pubbliche
disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma
13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza
acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia
puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni
e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi
ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i
progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e
le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui
realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima.
5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni
accessorie effettuate, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei
confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti
della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di
cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti
fuori dell'Unione europea in attuazione di finalita'
umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi
di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ".
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.
 
Art. 18
Concessione di contributi

1. Il Comitato congiunto stabilisce, nell'ambito della programmazione annuale di cui all'articolo 21, comma 3, della legge istitutiva, le risorse da destinare, mediante procedure comparative pubbliche, a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, e che:
a) rispettano i principi fondamentali e le finalita' della legge istitutiva;
b) sono in linea con gli indirizzi generali contenuti nel documento triennale e con gli impegni internazionali assunti dall'Italia;
c) prevedono la partecipazione di una controparte locale idonea ad assicurare la sostenibilita';
d) prevedono un apporto finanziario del proponente, in misura stabilita dal Comitato congiunto.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, approva le procedure di cui all'articolo 26, comma 4, della legge istitutiva, secondo i seguenti criteri:
a) previa approvazione del Comitato congiunto, che stabilisce le priorita' geografiche e settoriali, l'Agenzia indice annualmente una o piu' procedure di selezione di iniziative nei Paesi partner e di progetti di informazione ed educazione allo sviluppo;
b) gli avvisi pubblici definiscono le modalita' e i termini per la presentazione dei progetti e le procedure di selezione;
c) sui progetti da realizzare in tutto o in parte all'estero e' acquisito il parere dei capi missione competenti per territorio sulle condizioni politiche e di sicurezza;
d) i progetti sono valutati da una commissione, nominata dal direttore, ai cui componenti non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato;
e) i finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
f) lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione dei relativi fondi sono rendicontati mediante rapporti descrittivi e contabili;
g) l'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative e verifica i risultati conseguiti.

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'articolo 21 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 26 della legge n. 125 del
2014, si veda nelle note all'articolo 17.
- Il testo dell'articolo 113 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, e' il seguente:
"Art. 113. (Cauzione definitiva) - 1. L'esecutore del
contratto e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.
Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel
caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, l'importo della garanzia e'
fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10
per cento dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e'
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma
7.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
con le modalita' di cui all'articolo 75, comma 3, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e'
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.
 
Art. 19
Affidamento di iniziative

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, disciplina le condizioni e le modalita' per la selezione dei soggetti di cui al presente capo cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi gli interventi internazionali di emergenza, attraverso procedure comparative pubbliche nel rispetto della normativa vigente, degli standard internazionali e dei principi di cui all'articolo 2, comma 1.
 
Art. 20
Codice di comportamento

1. L'Agenzia adotta un codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si attengono i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici nella realizzazione delle iniziative di cui alla legge istitutiva.
2. Sullo schema di codice di comportamento e' acquisito, per il tramite del MAECI, il parere del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, fermo restando l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 20:
- Il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo n.
165 del 2001, e' il seguente:
"Art. 54. (Codice di comportamento) - 1. Il Governo
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita'
dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta',
imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle
funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i
dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare,
a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di
cortesia. 2. Il codice, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo
sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di
responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e'
altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri,
obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano
un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla
magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e'
adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.
Al codice di comportamento di cui al presente comma si
applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)
definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per
singoli settori o tipologie di amministrazione
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici
di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente
lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione degli stessi.".
 
Art. 21
Valutazione delle iniziative di cooperazione

1. Il MAECI e l'Agenzia stipulano annualmente una convenzione, approvata dal Comitato congiunto, che regola il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l'esecuzione del programma delle valutazioni, definito sulla base dei seguenti principi:
a) conformita' a linee guida, approvate dal Comitato congiunto, che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore;
b) utilizzazione di un sistema di indicatori che misura l'efficacia sociale ed ambientale complessiva degli interventi, nel rispetto degli standard internazionali in materia;
c) consultazione dell'Agenzia e delle competenti rappresentanze diplomatiche;
d) coinvolgimento dei Paesi partner;
e) coordinamento con gli altri donatori.
2. I documenti di cui al presente articolo e i risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nei siti istituzionali dell'Agenzia e del MAECI.
 
Art. 22
Controlli interni

1. Le attivita' di controllo interno all'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.
2. L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del MAECI.
3. Le risultanze delle attivita' di controllo interno sono trasmesse al Ministro.

Note all'art. 22:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998,
n. 191, S.O.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,
n. 254, S.O.
 
Art. 23
Personale dell'Agenzia

1. La DGCS puo' autorizzare il direttore, a partire dalla data di efficacia del suo contratto individuale, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), della legge istitutiva, che abbia espresso, laddove prevista e comunque nel rispetto dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'opzione per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. Sono fatte salve le esigenze funzionali di graduale passaggio all'Agenzia delle funzioni gia' attribuite al MAECI e la continuita' del pagamento del trattamento economico del personale.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva, il MAECI puo' accogliere le domande di passaggio alle dipendenze dell'Agenzia degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, a decorrere da una data anteriore a quella di piena operativita'.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 19, comma 5, della legge istitutiva, l'opzione per l'inquadramento nell'Agenzia del personale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) e b), laddove prevista, puo' essere espressa anche successivamente alla data di piena operativita'.

Note all'art. 23:
- Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.
- Il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
"Art. 30. (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse) - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo. 2-bis. Le
amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti
vacanti in organico, devono attivare le procedure di
mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto. ".
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.
- Il testo dell'articolo 16 della citata legge n. 49
del 1987, e' il seguente:
"Art. 16. (Personale addetto alla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Il personale
addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo e' costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'articolo 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai
limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni
normative o contrattuali;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).".
 
Art. 24

Personale, compiti e funzioni gia' attribuiti all'Istituto agronomico
per l'Oltremare

1. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operativita', il direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare presenta al Ministro e al direttore una relazione finale sui risultati della gestione e la ricognizione delle attivita' in essere, suddivise in base ai progetti in esecuzione, con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi.
2. Dalla data di piena operativita', gli organi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare cessano di operare. Il regolamento di organizzazione prevede la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze nei locali demaniali gia' nella disponibilita' dell'Istituto stesso, le cui competenze sono determinate tenuto conto di quelle esercitate in base alle disposizioni previgenti.
3. L'Agenzia subentra nell'attuazione degli interventi affidati dalla DGCS all'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo le modalita' previste dal provvedimento che li ha disposti, salvo eventuali modifiche approvate dal Comitato congiunto, su proposta della DGCS o dell'Agenzia.
 
Art. 25
Armonizzazione degli interventi in corso
trasferiti all'Agenzia

1. Dalla data di efficacia del contratto individuale del direttore, la DGCS svolge le attivita' relative alle iniziative di cooperazione in raccordo con il medesimo.
2. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operativita', la DGCS trasmette al Ministro ed al direttore una sintetica relazione sullo stato dei progetti in esecuzione delle cui attivita' non preveda la conclusione entro la data di piena operativita', con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi. Entro i successivi dieci giorni, il Ministro dispone il trasferimento all'Agenzia degli stanziamenti occorrenti per la prosecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, ivi inclusi i fondi impegnati.
3. Gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dai soggetti di cui ai Capi IV e V con finanziamenti anche parziali della DGCS e gli effetti dei contratti di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 49 del 1987 registrati prima della data di piena operativita' restano regolati dalla disciplina vigente fino a tale data. Le modifiche agli interventi sono approvate dal Comitato congiunto. Il controllo di regolarita' amministrativo e contabile degli interventi che proseguono sotto la gestione dell'Agenzia ai sensi del comma 2, e' svolto dal collegio dei revisori di cui all'articolo 7. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile degli interventi conclusi alla data di piena operativita' continua ad essere svolto dall'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.
4. Con le modalita' previste dalla legge istitutiva, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari rendicontano le spese effettuate in applicazione della legge n. 49 del 1987, fino alla data di piena operativita'. Salvo diversa disposizione del direttore, le quote dei finanziamenti ministeriali non spese alla data di piena operativita' nonche' i diritti e gli obblighi connessi agli interventi in corso sono trasferiti al capo della sede all'estero territorialmente competente. Il trasferimento delle risorse e' comunicato con evidenze informatiche al MAECI, alla sede centrale dell'Agenzia e all'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.
5. Salvo diversa disposizione del direttore, le missioni in corso alla data di piena operativita' proseguono fino alla data di conclusione prevista. Fino all'adozione della delibera di cui all'articolo 11, comma 2, e comunque non oltre un anno dalla data di piena operativita', l'Agenzia applica i criteri, le modalita' di selezione e le disposizioni in materia di trattamento economico cui si attiene la DGCS.
6. Il MAECI favorisce l'accreditamento dell'Agenzia presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, anche per lo svolgimento di progetti in regime di cofinanziamento o nell'ambito della gestione indiretta.
7. Per i progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri, il trasferimento delle responsabilita' all'Agenzia e' subordinato al consenso dei soggetti finanziatori. Il MAECI assicura la continuita' degli interventi in corso alla data di piena operativita', conformemente agli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010 e dell'articolo 11, lettera c), del decreto legislativo n. 123 del 2011. A seguito del subentro dell'Agenzia negli interventi di cui al presente comma, i fondi occorrenti sono trasferiti all'Agenzia con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. L'utilizzo dei fondi trasferiti all'Agenzia in base al presente articolo e' soggetto al regime dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile applicabile all'Agenzia.

Note all'art. 25:
- Il testo degli articoli 31 e 32 della citata legge n.
49 del 1987, e' il seguente:
"Art. 31. (Volontari in servizio civile) - 1. Agli
effetti della presente legge sono considerati volontari in
servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in
possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita'
personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi
interessati, nonche' di adeguata formazione e di idoneita'
psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca
prioritaria dei valori di solidarieta' e della cooperazione
internazionale, abbiano stipulato un contratto di
cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai
sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a
svolgere attivita' di lavoro autonomo di cooperazione nei
Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti
dall'articolo 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il
programma di cooperazione nel quale si inserisce
l'attivita' di volontariato e il trattamento economico. I
contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato
direzionale sentito il parere della Commissione per le
organizzazioni non governative. I volontari in servizio
civile con contratto di cooperazione registrato presso la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33,
comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle
assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei
lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le
malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma
rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza
di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari.
Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno
definiti dal regolamento di esecuzione della presente
legge, anche in deroga alle disposizioni previste in
materia per le predette assicurazioni.
2- bis. I contributi previdenziali e assistenziali di
cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai
compensi convenzionali determinati con apposito decreto
interministeriale, sono posti integralmente a carico della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la
quale provvede direttamente all'accredito dei contributi
presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I
volontari ed i loro familiari a carico sono anche
assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia
con polizza a loro favore. La Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi
per massimali che sono determinati con delibera del
comitato direzionale su proposta della Commissione per le
organizzazioni non governative. Per i volontari in
aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a),
il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a
carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte
di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore
e' rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo alle stesse amministrazioni.
3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della
Commissione per le organizzazioni non governative,
stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruita'
per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo
conto anche del caso di volontari con precedente esperienza
che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante
responsabilita'.
4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un
periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi,
da destinarsi alla formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile e'
attribuita con la registrazione del contratto di cui al
comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve
verificare la conformita' del contratto con quanto previsto
ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 1.
6. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla
rappresentanza italiana competente per territorio ai fini
previsti dall'articolo 34."
"Art. 32. (Cooperanti delle organizzazioni non
governative) - 1. Le organizzazioni non governative idonee
possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi
riconosciuti conformi alle finalita' della presente legge,
ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei
pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani
maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche,
dell'esperienza professionale e delle qualita' personali
necessarie, che si siano impegnati a svolgere attivita' di
lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un
contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni,
per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilita'
tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui
sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno
definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della
Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.
2. La Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, verificata tale conformita' nonche' la congruita'
con il programma di cooperazione, registra il contratto
attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi
della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o
da enti pubblici hanno diritto al collocamento in
aspettativa senza assegni per la durata del contratto di
cooperazione.
2- bis. I cooperanti in servizio con contratto di
cooperazione registrato presso la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura
alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le
malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma
rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza
di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti.
Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno
definiti dal regolamento di esecuzione della presente
legge, anche in deroga alle disposizioni previste in
materia per le predette assicurazioni. I contributi sono
commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con
apposito decreto interministeriale.
2- ter. I contributi previdenziali e assistenziali per
i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al
comma 2- bis sono posti integralmente a carico della
Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I
cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche
assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia
con polizza a loro favore. La Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi
per massimali che sono determinati con delibera del
comitato direzionale su proposta della Commissione per le
organizzazioni non governative.
2- quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento
del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi
dell'articolo 20.
3. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla
rappresentanza italiana competente per territorio ai fini
previsti dall'articolo 34".
- Il testo dell'articolo 26 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 54 del 2010, e' il seguente:
"Art. 26. (Erogazione di spese su finanziamenti
dell'Unione europea o di Stati membri) - 1. Le somme
diverse dalle dotazioni finanziarie di cui agli articoli 10
ed 11 del presente regolamento, finanziate da parte
dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli
uffici all'estero, sono gestite e rendicontate secondo le
istruzioni fornite dal soggetto finanziatore.
2. Il titolare dell'ufficio all'estero dispone i
pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di
pagamento a valere sui finanziamenti.
3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul
bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica
delle partite di giro.".
- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n.
123 del 2011, e' il seguente:
Art. 11. (Atti sottoposti al controllo successivo e
soggetti obbligati) - 1. Sono sottoposti al controllo
successivo di regolarita' amministrativa e contabile i
seguenti atti:
a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di
credito alimentate con fondi di provenienza statale resi
dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria
e speciale;
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari
delegati titolari di contabilita' speciale di cui all'
articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni, nonche' da ogni altro
soggetto gestore, comunque denominato;
c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica
contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza
statale e non statale per la realizzazione di accordi di
programma;
d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche
disposizioni di legge;
e) conti giudiziali.
2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1,
lettere dalla a) alla d), devono rendere il conto
finanziario della loro gestione al competente ufficio di
controllo al termine di ciascun esercizio finanziario,
nonche' alla conclusione dell'intervento delegato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora
la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria,
il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di
controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. Diversamente, il competente organo di controllo e'
individuato in sede di accordo di programma o
dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a
disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni
caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le
amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti
di competenza.
4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui
all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e successive modificazioni, entro dieci giorni
dall'insediamento, in considerazione della complessita'
della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente
accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia
dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica
richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati
trasmettono copia degli atti adottati riguardanti
l'attivita' contrattuale posta in essere con l'utilizzo
delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto
utile ai fini del successivo controllo del rendiconto.
5. Per particolari tipologie di rendiconti resi da
commissari delegati o commissari straordinari o funzionari
delegati alla realizzazione di opere specifiche o urgenti,
possono essere stabilite procedure di controllo di tipo
concomitante sui contratti di particolare rilevanza e
complessita', secondo criteri e modalita' da definirsi con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri titolari della spesa, fermo
restando l'obbligo di rendicontazione.
6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di
competenza territoriale dettate da specifiche leggi di
settore, nonche' tutte le speciali disposizioni normative
vigenti in materia di controllo successivo.".
 
Art. 26
Trasformazione delle unita' tecniche in sedi all'estero

1. Dalla data di piena operativita', le unita' tecniche di cui all'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 e le relative sedi distaccate sono costituite come sedi all'estero ed assumono i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9, con il trasferimento delle risorse strumentali in dotazione alle predette unita' tecniche. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva ivi in servizio, che non opti per il mantenimento in servizio presso il MAECI, conserva l'incarico rivestito alla data di piena operativita'. Entro i successivi sei mesi, gli interessati sono confermati o trasferiti ad altro incarico con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 8, della legge istitutiva. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva che opti per il mantenimento alle dipendenze del MAECI e' richiamato di diritto in servizio al MAECI a decorrere da data non successiva a quella di piena operativita'.
2. Il personale assunto in loco ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 49 del 1987 in servizio alla data di piena operativita' e' attribuito alle sedi all'estero per la durata e alle condizioni previste dal contratto individuale di lavoro, nei limiti di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.
3. Con il regolamento di contabilita' sono stabilite le modalita' di trasferimento dei beni mobili e attrezzature dal patrimonio delle unita' tecniche di cui al comma 1 al patrimonio dell'Agenzia.

Note all'art. 26:
- Il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 49
del 1987, e' il seguente:
"Art. 13. (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi
in via di sviluppo) - 1. Le unita' tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti
tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale
assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) ed e), che
risponde, al capo della rappresentanza diplomatica
competente per territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei
compiti ad esse affidati.".
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9;
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note alle premesse
- Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n.
125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.
 
Art. 27
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 luglio 2015

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1960
 
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