Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 giugno 2015
Attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di condizioni, termini e modalita' di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonche' delle forme di previdenza complementare ed individuazione delle attivita' di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il successivo comma 92 del citato art. 1, della legge n. 190 del 2014, il quale dispone, tra l'altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del predetto decreto applicata in ciascun periodo di imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del medesimo art. 1;
Visto il comma 93 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato comma 91, sono fissati le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione riguardo alla fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto al comma 94, dell'art. 1, e del relativo monitoraggio;
Visto il successivo comma 94, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per l'attuazione dei commi da 91 a 93;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede, tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che contiene disposizioni relative al recupero dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto l'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede, tra l'altro, che, dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in euro 700.000 per ciascun anno solare;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Considerata la necessita' di individuare le attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine nelle quali devono essere investiti i proventi, assoggettati alle ritenute e alle imposte sostitutive, al fine del riconoscimento del credito di imposta di cui ai commi 91 e 92 dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014;
Considerata, altresi', la necessita' di stabilire le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione riguardo alla fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa fissato in misura pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, e del relativo monitoraggio;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del credito di imposta istituito in favore degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonche' delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed individua le attivita' di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del predetto credito.
 
Art. 2
Individuazione delle attivita' di carattere finanziario
a medio o lungo termine

1. Per attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine di cui all'art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si intendono le seguenti:
a) azioni o quote di societa' ed enti, residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;
b) obbligazioni o altri titoli di debito emessi dai soggetti individuati nella precedente lettera a);
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono prevalentemente in titoli individuati nelle precedenti lettere a) e b) e in crediti a medio e lungo termine erogati alle societa' individuate nella precedente lettera a) che operano nei settori indicati nella medesima lettera a), residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo;
d) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da societa' non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attivita' diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali societa', residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.
2. Le attivita' di carattere finanziario indicate al comma 1 devono essere detenute per almeno cinque anni. In caso di cessione o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima del quinquennio, il corrispettivo conseguito va reinvestito in attivita' di cui al comma precedente entro 90 giorni.
 
Art. 3
Ambito soggettivo

1. Possono fruire dell'agevolazione di cui all'art. 1:
a) gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
b) le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
 
Art. 4
Ambito oggettivo

1. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che un importo corrispondente o una quota di tali redditi sia investito in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'art. 2.
2. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento dell'ammontare del risultato netto di gestione, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e investito in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'art. 2.
3. I soggetti intermediari sono tenuti a rilasciare una certificazione relativamente alle ritenute ed alle imposte sostitutive dagli stessi applicate, nella misura del 26 per cento, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). Nel caso in cui i redditi siano conseguiti direttamente all'estero o siano direttamente indicati nella dichiarazione dei redditi dei medesimi soggetti, gli stessi possono autocertificare l'imposta sostitutiva o l'imposizione sostitutiva applicabili nella misura del 26 per cento.
 
Art. 5
Modalita' di riconoscimento del credito di imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i soggetti di cui all'art. 3 inoltrano, in via telematica, entro il termine stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei redditi e del risultato netto di gestione che e' stato investito nelle attivita' di carattere finanziario di cui all'art. 2, entro il periodo d'imposta di riferimento, e quello massimo agevolabile ai sensi dell'art. 4.
2. L'Agenzia delle entrate determina annualmente la percentuale del credito di imposta spettante a ciascun soggetto, rispetto all'importo richiesto, in misura pari al rapporto tra il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche come risultante a seguito di eventuali futuri interventi riduttivi, e l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto. Qualora l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto non sia superiore al predetto limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la percentuale di credito di imposta spettante a ciascun soggetto e' pari al 100 per cento del credito richiesto.
3. La percentuale di cui al comma 2 e' comunicata annualmente, entro 60 giorni dallo scadere del termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. Il credito di imposta e' utilizzabile, a decorrere dal giorno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate; il mancato utilizzo di tali servizi comporta il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo spettante in base alla percentuale di cui al comma 2, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
5. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta e' indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e' concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali il credito e' utilizzato.
6. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; il credito di imposta non rileva, altresi', ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
7. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il credito di imposta non concorre alla formazione del risultato netto maturato e, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta.
8. Al credito di imposta di cui ai commi 6 e 7 non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
Art. 6
Controlli

1. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli per la corretta fruizione del credito; in relazione alla riconducibilita' degli investimenti effettuati alle attivita' finanziarie di cui all'art. 2, l'Agenzia delle entrate puo' acquisire il parere del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante procede al recupero secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. In caso di indebita fruizione del credito di imposta, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2015

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2263
 
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