Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 maggio 2015
Modifiche ed integrazioni agli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
Vista la domanda, acquisita in protocollo il 21 giugno 2013, n. 11796, con la quale la ditta CAPA FERRARA ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Vista la nota del 17 luglio 2014, n, 14951, con la quale la Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, ufficio Ex PQA V, ha inoltrato la proposta di revisione dell'allegato 13 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica" al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 10 luglio 2014;
Considerato che la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 si e' conclusa senza osservazioni sull'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 e sulla modifica dell'allegato 13, come comunicato nella nota del 26 febbraio 2015, n. 4523, trasmessa dall'Unita' centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono predisposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1

1. Gli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.
3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, affidabilita' ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.
4. Ai sensi del Regolamento(CE) n. 764/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorita' Competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2354
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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