IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nei giorni dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2012 con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 marzo 2013; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3984 del 25 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 95 del 17 giugno 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.»; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Vista la nota del 22 giugno 2015 con cui il soggetto responsabile della Regione Basilicata, ha chiesto il mantenimento della contabilita' speciale n. 5679 fino al 30 giugno 2016, aperta ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3984/2011 e successive modifiche ed integrazioni; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' gia' programmate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3984 del 25 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture, opere pubbliche e mobilita' della Regione Basilicata - Soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 95 del 17 giugno 2013, titolare della contabilita' speciale n. 5679, e' autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilita' fino al 30 giugno 2016. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2015
Il Capo del Dipartimento: Curcio |