Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 maggio 2015
Scioglimento di 100 societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Lazio e Piemonte.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto il d.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013 "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";
Visti gli artt. 2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. att. c.c.;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore "laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00";
Richiamato l'avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 7 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 4/11/2014 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 - serie generale - con il quale e' stato avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina del commissario liquidatore di n. 100 societa' cooperative aventi sede nelle regioni: Campania, Lazio e Piemonte, ai sensi delle norme sopra indicate;
Considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un provvedimento rivolto ad una pluralita' di societa' cooperative per lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle stesse viene ritenuto congruo in quanto, ex art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima", dato che i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione;
Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 13 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore le societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 29 maggio 2015

Il direttore generale: Moleti
 
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