Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 14 luglio 2015, n. 110
Istituzione del «Giorno del dono».



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunita' di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attivita' donative possono recare alla crescita della societa' italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della liberta' e della solidarieta' affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinche' l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinche' la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella societa' italiana.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

1. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 3:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
 
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