Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 maggio 2015, n. 108
Regolamento recante l'istituzione dell'archivio informatico integrato, di cui si avvale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) per l'individuazione e il contrasto delle frodi assicurative nel settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, all'articolo 13, ha istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
Visto l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare, il comma 3, secondo cui l'IVASS, per la cura delle finalita' antifrode, si avvale di un archivio informatico integrato connesso con le banche dati ivi elencate e con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate e regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati, per i profili connessi alla tutela della privacy, l'accesso e la consultazione dei dati;
Visti i commi 4 e 5, del citato articolo 21, secondo cui le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS l'accesso ai dati e alla documentazione relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, n. 110, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, e, in particolare, il comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha espresso il proprio parere con nota n. 3-6251 dell'8 luglio 2014;
Sentito il Ministero della giustizia che ha espresso il proprio parere con nota n. 3.7.2014 5900 E 3/4 - 156 UL del 10 luglio 2014;
Sentito l'IVASS che ha espresso il proprio parere con nota n. 51.14.001159 del 16 luglio 2014;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere in data 24 luglio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 15 gennaio 2015;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio in data 16 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) «Nuovo codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) «Codice della privacy»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice della protezione dei dati personali;
e) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
f) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.;
g) «banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati»: quelle istituite presso l'IVASS dall'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;
h) «archivio nazionale dei veicoli» e «anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»: quelli istituiti dall'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
i) «banca dati dei contrassegni assicurativi»: quella istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 9 agosto 2013, n. 110, in attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
l) «ruolo dei periti assicurativi»: quello istituito dall'articolo 157 del Codice e tenuto da CONSAP, ai sensi del'articolo 13, comma 35, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
m) «PRA: il pubblico registro automobilistico»: quello istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
n) «archivio informatico integrato»: quello di cui si avvale l'IVASS, connesso con le banche dati previste all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
o) «impresa di assicurazione»: quella con sede legale nel territorio della Repubblica autorizzata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto; quella con sede legale in un altro Stato dello Spazio economico europeo abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, nonche' quella con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del Codice nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento;
p) «Stato aderente allo Spazio economico europeo»: lo Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
q) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
r) «indicatori di anomalia analitici»: indicatori che, sulla base di ricorrenze e verifiche di veridicita' e coerenza dei dati relativi ai sinistri, forniscono elementi per l'analisi antifrode dei sinistri;
s) «indicatore di anomalia di sintesi»: indicatore che permette la classificazione sintetica del sinistro sulla base degli indicatori di anomalia analitici attivati.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, supplemento
ordinario:
«Art. 13 (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni). - 1. Al fine di assicurare la piena
integrazione dell'attivita' di vigilanza nel settore
assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento
con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in
Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in
materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa,
ispettiva e sanzionatori esercitati dalla CONSOB sui
soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonche'
sui prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa
disciplina regolamentare di attuazione.
2. L'IVASS ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.
3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di
trasparenza e di economicita', mantenendo i contributi di
vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazione private).
4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con
piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle
direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVASS
puo' fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al
Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in
forma aggregata.
5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al
Governo una relazione sulla propria attivita'.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS svolge le
funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai
sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576,
(Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
(Omissis).
35. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni
precedentemente attribuite all'ISVAP, e' trasferita alla
CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.a., la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui
agli articoli 157 e seguenti del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante
all'ISVAP in materia.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
ottobre 2012, n. 245, supplemento ordinario:
«Art. 21 (Misure per l'individuazione ed il contrasto
delle frodi assicurative). - 1. L'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore
dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle
richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione
di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle
frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
nonche' al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di
liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e
di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS:
a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte
dall'archivio informatico integrato di cui al comma 3,
nonche' le informazioni e la documentazione ricevute dalle
imprese di assicurazione e dagli intermediari di
assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta
frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva
contro le frodi;
b) richiede informazioni e documentazione alle imprese
di assicurazione e agli intermediari di assicurazione,
anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di
prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi
assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed
acquisire informazioni sull'attivita' di contrasto attuate
contro le frodi;
c) segnala alle imprese di assicurazione e
all'autorita' giudiziaria preposta i profili di anomalia
riscontrati a seguito dell'attivita' di analisi, di
elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione
dell'archivio informatico integrato di cui al comma 3,
invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini
avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele
eventualmente presentate;
d) fornisce collaborazione alle imprese di
assicurazione, alle Forze di polizia e all'autorita'
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per
il contrasto delle frodi assicurative;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle
proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle
frodi nel settore assicurativo;
f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta,
formula i criteri e le modalita' di valutazione delle
imprese di assicurazione in relazione all'attivita' di
contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle
valutazioni effettuate a fini di prevenzione e contrasto
delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle
imprese di assicurazione e formula proposte di modifica
della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel
settore dell'assicurazione della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
l'IVASS si avvale di un archivio informatico integrato,
connesso con la banca dati degli attestati di rischio
prevista dall'art. 134 del Codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri
e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati,
istituite dall'art. 135 del medesimo Codice delle
assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli
e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
istituiti dall'art. 226 del Codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico
istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge
19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della
CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime
della strada di cui all'art. 283 decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e per la gestione della
liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui
all'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, con i dati a disposizione per i sinistri relativi ai
veicoli di cui all'art. 125 gestiti dall'Ufficio centrale
italiano di cui all'art. 126 del medesimo decreto
legislativo n. 209 del 2005, nonche' con ulteriori archivi
e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri
competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il
Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le
modalita' di connessione delle banche dati di cui al
presente comma, i termini, le modalita' e le condizioni per
la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso
al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni,
dell'autorita' giudiziaria, delle Forze di polizia, delle
imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli
obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle
imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei
sinistri.
4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS,
per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di
cui al comma 3, l'accesso ai dati relativi ai contratti
assicurativi contenuti nelle proprie banche dati,
forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma
2, lettera b), e comunicano all'archivio nazionale dei
veicoli di cui all'art. 226 del Codice della strada, di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione
per la responsabilita' civile verso i terzi prevista
dall'art. 122 del Codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o
rinnovati.
5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene
secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'art. 31,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia
dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le
anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie,
agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate
che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i
relativi risultati e le querele eventualmente presentate.
L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresi' i
dati all'Autorita' giudiziaria e alle Forze di polizia.
7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
7-bis. All'art. 148 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, la parola: "due"
e' sostituita dalla seguente: "cinque".».

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento
ordinario.
 
Allegato A

(Articolo 4, comma 1 e articolo 5, comma 5)
I dati e le informazioni oggetto di consultazione, verifica, integrazione ed eventuale riscontro da parte dell'IVASS, distinti per archivi di riferimento non residenti presso l'Istituto sono i seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

(Articolo 6, comma 3)

ALLEGATO TECNICO - LINEE ESSENZIALI
Connessioni informatiche.
L'archivio informatico integrato si avvale dell'infrastruttura tecnologica dell'IVASS, altamente scalabile e pienamente ridondata, che si interfaccia con una molteplicita' di banche dati istituzionali e private.
Il colloquio con i diversi interlocutori e sistemi cooperanti avverra' mediante meccanismi atti ad assicurare la riservatezza, l'integrita' e l'autenticita' delle comunicazioni.
In particolare, per gli scambi dati con le imprese di assicurazione e con alcuni enti privati vengono utilizzate delle infrastrutture di approvvigionamento su «canali di scambio archivi». Queste infrastrutture si basano su canali cifrati di scambio dati che permettono il trasferimento controllato e sicuro di archivi con grosse quantita' di dati. Lo scambio avviene su internet con protocollo prestabilito che usa certificati conformi allo standard X.509 per l'autenticazione ed il riconoscimento dell'utenza applicativa e per l'attivazione dei meccanismi di cifratura del canale di comunicazione.
Per l'accesso ai servizi delle banche dati esterne presso altri enti, sono implementate le modalita' di accesso previste da tali enti, con il conseguente adeguamento delle infrastrutture dell'archivio informatico integrato per una interrogazione ottimale e nel rispetto delle norme di sicurezza gia' in atto per il servizio in questione.
Tenuto conto delle specificita' e delle infrastrutture degli enti coinvolti, le modalita' di connessione sono:
per le banche dati gestite dalla Motorizzazione civile (archivio nazionale degli abilitati alla guida e dei veicoli, banca dati dei contrassegni assicurativi), mediante connessione VPN su internet e accesso con modalita' Web Services. Successivamente i servizi di interscambio verranno migrati sul Sistema pubblico di connettivita' ed integrati attraverso la porta di dominio;
per il Pubblico registro automobilistico, mediante connessione VPN su internet e accesso con modalita' Web Services. In caso di successivo passaggio di comunicazione su infrastruttura SPC sara' adottato il solo meccanismo di gestione della sicurezza dei WS;
per la banca dati del Ruolo periti gestito dalla CONSAP, mediante canale SFTP su internet.
 
Art. 2
Oggetto e finalita'

1. E' istituito presso l'IVASS l'archivio informatico integrato al fine di favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonche' al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti.
2. Con successivo regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 21, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, saranno disciplinate la tempistica e le modalita' di connessione delle banche dati previste dal comma 3, del citato articolo 21, non espressamente elencate all'articolo 5 del presente decreto.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del
2012 e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Funzionamento dell'archivio informatico integrato

1. Scopo dell'archivio informatico integrato e' quello di fornire alle imprese di assicurazione e agli altri soggetti di cui all'articolo 7, indicazioni sul livello di anomalia di ogni sinistro comunicato alla banca dati sinistri, utilizzando idonei indicatori, ottenuti dalle verifiche e dalle integrazioni delle informazioni contenute negli altri archivi di cui all'articolo 5, in modo da consentire di porre in essere un'attivita' antifrode piu' mirata ed efficace.
2. L'archivio informatico integrato attiva la consultazione degli archivi di cui all'articolo 5, per ogni sinistro acquisito ed eventualmente aggiornato nella banca dati sinistri, al fine di verificare le informazioni segnalate dalle imprese di assicurazione, nonche' per acquisire quelle integrative necessarie per il calcolo degli indicatori di anomalia analitici.
3. Conclusa la fase di raccolta, verifica e integrazione dei dati sul sinistro, l'archivio informatico integrato provvede al calcolo degli indicatori di anomalia analitici. Viene comunicato alle imprese di assicurazione coinvolte nel sinistro il valore dell'indicatore di anomalia di sintesi del sinistro stesso e, solo nel caso in cui il livello di anomalia dell'indicatore ottenuto sia superiore a quello fissato secondo quanto previsto nel comma 4, vengono comunicati, a tutte le imprese di assicurazione interessate, gli indicatori analitici per i quali si riscontrano anomalie.
4. Gli indicatori ed il livello di anomalia oltre il quale si procede alla comunicazione di cui al comma 3 sono definiti con provvedimento dell'IVASS. L'IVASS valuta periodicamente la loro adeguatezza e le eventuali revisioni da apportare agli indicatori ed al livello che ne definisce il grado di anomalia.
5. Le informazioni utilizzate nella procedura di valutazione del rischio, nonche' gli indicatori di anomalia analitici e di sintesi, sono archiviati in una sezione autonoma dell'archivio informatico integrato, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. In esito alle procedure previste per la gestione dei dati contenuti o affluiti nell'archivio informatico integrato, l'IVASS utilizza gli indicatori di anomalia, nonche' i dati di calcolo, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' di individuazione e contrasto delle frodi assicurative, come indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del
2012 e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Disciplina degli indicatori

1. Gli indicatori di anomalia analitici individuano fenomeni di ricorrenza della sinistralita' sulla base di parametri predefiniti dall'IVASS ai sensi del comma 5 e verificano la veridicita' e la coerenza delle informazioni disponibili sul sinistro. Gli indicatori analitici si attivano in presenza di anomalie concernenti la ricorrenza degli eventi o la veridicita' dei dati. I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori di anomalia sono quelli dell'archivio di cui al comma 1 dell'articolo 5 e quelli elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Gli indicatori di anomalia analitici si riferiscono a quattro aree di analisi:
a) veicoli direttamente coinvolti nel sinistro;
b) soggetti direttamente coinvolti nel sinistro;
c) altri soggetti interessati nel sinistro;
d) altri aspetti inerenti il sinistro.
3. A ciascun indicatore di anomalia analitico e' associato un peso predeterminato dall'IVASS in funzione della rilevanza dell'anomalia che l'indicatore rappresenta.
4. L'indicatore di anomalia di sintesi sul sinistro e' costituito dalla somma dei pesi di ciascuno degli indicatori di anomalia analitici attivati. Il valore dell'indicatore di sintesi cosi' determinato e' classificato, in ottica antifrode, nullo, basso, medio e alto.
5. Gli indicatori analitici e i relativi parametri, nonche' le soglie dell'indicatore di anomalia di sintesi per la classificazione del sinistro sono determinati con provvedimento dell'IVASS.
 
Art. 5
Banche dati connesse all'archivio informatico integrato

1. L'archivio informatico integrato, attraverso la connessione agli archivi di seguito indicati, tra quelli previsti dal comma 3, dell'articolo 21, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, verifica ed integra le informazioni contenute nella banca dati sinistri e nelle banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, gia' costituite presso l'IVASS.
2. In particolare, l'archivio di cui al comma 1 e' altresi' connesso alle seguenti banche dati:
a) banca dati dei contrassegni assicurativi;
b) archivio nazionale dei veicoli;
c) anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
d) PRA: il pubblico registro automobilistico;
e) ruolo dei periti assicurativi.
3. L'IVASS acquisisce le informazioni relative all'installazione e attivazione dei meccanismi per la rilevazione delle attivita' dei veicoli di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, necessarie a fini antifrode e non presenti negli archivi elencati ai commi precedenti. A tale adempimento provvedono, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Codice della privacy, le imprese di assicurazione, direttamente o, ferma restando la loro responsabilita', per il tramite degli intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza, ovvero avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di categoria delle imprese di assicurazione.
4. Anche al fine di garantire la progressiva implementazione delle relative connessioni, l'utilizzo delle banche dati e' subordinato alla definizione di successive convenzioni stipulate tra l'IVASS e le Amministrazioni o gli enti titolari degli archivi e delle banche dati interessate, redatte nel rispetto delle Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilita' di dati delle pubbliche amministrazioni, definite secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del CAD.
5. L'insieme delle informazioni e dei dati oggetto di consultazione, verifica ed integrazione da parte dell'IVASS, con separata indicazione dei dati gia' presenti nella banca dati sinistri e banche dati testimoni e danneggiati, nonche' di quelle da acquisire tramite connessione con altre banche dati, sono elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del
2012 e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
gennaio 2012, n. 19, supplemento ordinario:
«Art. 31 (Contrasto della contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada). -
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, avvalendosi anche dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) definisce le
modalita' per la progressiva dematerializzazione dei
contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi
elettronici o telematici, anche in collegamento con banche
dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi
controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del
Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo
definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi
e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data
della sua entrata in vigore, per la conclusione del
relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie
di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei
veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi prevista dall'art. 122 del Codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, con esclusione dei periodi di sospensiva
dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai
rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli
nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le
conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i
veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate. Gli iscritti
nell'elenco hanno quindici giorni di tempo per
regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di
quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che
non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a
disposizione delle Forze di polizia e delle prefetture
competenti in ragione del luogo di residenza del
proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma
1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni
caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del
pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e
la relativa semplice esibizione da parte del proprietario
del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in
ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per
effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli puo' essere rilevata, dandone informazione agli
automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi,
le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del
traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi
dell'art. 45, comma 6, del Codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le
apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso
nelle zone a traffico limitato, nonche' attraverso altri
sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle
autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici,
di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle
esigenze correlate alla tutela della riservatezza
personale, consentano di accertare, anche in momenti
successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora
siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i
mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e' l'obbligo
di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e,
per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a
distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con
i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
«Art. 32 (Ispezione del veicolo, scatola nera,
attestato di rischio, liquidazione dei danni). - 1. Al
comma 1 dell'art. 132 del Codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
imprese possono richiedere ai soggetti che presentano
proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre
volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai
sensi del periodo precedente, le imprese praticano una
riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del
primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta
all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano
l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o
equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i
costi di installazione, disinstallazione, sostituzione,
funzionamento e portabilita' sono a carico delle compagnie
che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto
alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto
della stipulazione del contratto o in occasione delle
scadenze successive a condizione che risultino rispettati i
parametri stabiliti dal contratto".
1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per
la protezione dei dati personali, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita' in
occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi
elettronici di cui al comma 1, nonche' le modalita' per
assicurare l'interoperabilita' dei meccanismi elettronici
di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte
dell'assicurato di un contratto di assicurazione con
impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare
tale meccanismo.
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, e' definito uno standard tecnologico comune
hardware e software, per la raccolta, la gestione e
l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di
cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione
dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.».
 
Art. 6
Tempi e modalita' di connessione
delle banche dati all'archivio informatico integrato

1. Al fine di garantire la necessaria connessione dell'archivio informatico integrato con le banche dati previste dal presente regolamento, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' tecnologica, il processo di implementazione informatica si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione.
2. Nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'IVASS definisce e rende operativa la struttura del database costituente l'archivio informatico integrato connesso con le banche dati di cui al comma 1, dell'articolo 5 e procede, nei successivi trenta giorni, alla connessione delle banche dati e degli archivi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5.
3. Fatta salva la progressiva e successiva implementazione della cooperazione applicativa garantita dal sistema pubblico di connettivita', il collegamento informatico dell'archivio con le banche dati indicate dal presente regolamento avviene mediante connessione telematica, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa dall'IVASS con le Amministrazioni o gli enti interessati, nel rispetto delle linee essenziali descritte nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche' delle ulteriori istruzioni tecniche necessarie, emanate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con l'IVASS.
4. La consultazione e l'utilizzo, da parte dell'IVASS, delle informazioni residenti presso gli archivi e banche dati interessate avviene nel rispetto del comma 7 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri per l'Istituto di vigilanza che gestisce l'archivio informatico integrato.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del
2012 e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Accesso e obblighi di consultazione
dell'archivio informatico integrato

1. L'autorita' giudiziaria e le Forze di polizia, nonche' le pubbliche amministrazioni ed i soggetti terzi legittimati indicati dalla legge possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio informatico integrato, limitatamente a quelle necessarie per le finalita' indicate all'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, e cioe' ai soli indicatori di anomalia ed ai relativi dati di calcolo, previa stipulazione di apposita convenzione.
2. Ai fini della liquidazione dei sinistri, le imprese di assicurazione ricevono le informazioni relative agli indicatori di anomalia ed ai connessi dati di calcolo, secondo le indicazioni tecniche fornite dall'IVASS e pubblicate sul proprio sito web, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora le informazioni rilevate dall'archivio risultino rilevanti per piu' imprese, e' data loro facolta' di svolgere, anche in comune e previa informativa all'IVASS, approfondimenti finalizzati ad acquisire maggiori elementi probatori necessari ai fini dell'eventuale azione giudiziaria. L'acquisizione dei dati relativi agli indicatori di anomalia avviene senza oneri economici per le imprese di assicurazione.
3. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del comma 2 e adotta le necessarie disposizioni tecnico-attuative.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del
2012 e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Conservazione delle informazioni,
trattamento e archiviazione dei dati

1. Le informazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento restano iscritte nell'archivio per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono riversati su altro supporto informatico gestito dall'IVASS. L'IVASS comunica i dati esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Trascorsi cinque anni dal riversamento dei dati di cui al comma 2, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati; i restanti dati vengono conservati su altro supporto informatico in forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.
4. L'IVASS e' il titolare del trattamento dei dati di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonche' delle informazioni corrispondenti agli esiti delle valutazioni ai fini antifrode archiviati in una sezione autonoma dell'archivio informatico integrato. In tale qualita' sovrintende al corretto funzionamento dell'archivio informatico integrato e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalita' e i termini di comunicazione dei dati. I dati contenuti nell'archivio informatico integrato sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. L'IVASS adotta ogni misura idonea a garantire il corretto e regolare funzionamento dell'archivio informatico integrato, nonche' la riservatezza, la sicurezza, l'integrita' dei dati in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Decorsi cinque anni dalla ricezione dei dati di cui all'articolo 3, le imprese di assicurazione provvedono alla conservazione degli stessi in forma anonima.
7. L'osservanza dell'adempimento di cui al comma 6, e' verificata dall'IVASS nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 maggio 2015

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2507

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario:
«Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti). - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229:
«Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
assicurativa e nell'ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
vigilanza previste nel Codice delle assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di
segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo,
nell'ambito delle competenze per la regolazione e la
vigilanza sul settore assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta
al Presidente del Consiglio dei ministri, per la
trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attivita'
svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario
dell'ISVAP e' soggetto al controllo della Corte dei
conti.».
 
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