Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 20 maggio 2015, n. 106 |
Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione del gas naturale e il regime di transizione; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), secondo cui le attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equita' sociale ed, in particolare, l'articolo 46-bis, comma 1, che stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 - ed, in particolare, l'articolo 17, comma 4, che prevede che il Governo e' tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale ed, in particolare, l'articolo 24 relativo al valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas; Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale; Visto il decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, recante regolamento concernente i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ed in particolare l'articolo 13, comma 1, che prevede, tra le condizioni economiche oggetto di gara, alla lettera e), investimenti di efficienza energetica riguardanti gli usi finali del gas da effettuarsi nell'ambito gestito; Visto il decreto del 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013 n. 1 - S.O. n. 1, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ed, in particolare, l'articolo 4 sulla distribuzione del gas naturale; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che modifica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e visto l'articolo 1, comma 16-quater del medesimo decreto-legge; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116, ed, in particolare, l'articolo 30-bis sulla distribuzione del gas naturale; Ritenuto che nel caso in cui due o piu' ambiti confinanti decidano di effettuare una gara unica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, il termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara debba tenere conto delle maggiori complessita', evitando che l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ostacoli il processo di aggregazione volontaria degli ambiti; Considerato che l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 - con lo scopo di favorire l'indizione delle gare - stabilisce che la stazione appaltante negli ambiti in cui non vi e' il capoluogo di provincia sia nominata a maggioranza qualificata dei comuni appartenenti all'ambito; Ritenuto necessario rimuovere, in coerenza con la norma di cui sopra, le previsioni specifiche contenute nel decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, richiedenti l'unanimita' per gli atti operativi successivi alla nomina della stazione appaltante per lo svolgimento della gara d'ambito; Considerato che i rapporti periodici dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (Autorita') sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica hanno evidenziato nel passato una minore disponibilita' di titoli di efficienza energetica derivati da interventi sugli usi finali del gas naturale e che tale disponibilita' potrebbe diminuire in futuro con l'introduzione del nuovo meccanismo di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012; Ritenuto che sia opportuno, accogliendo anche le segnalazioni delle associazioni di categoria, introdurre la previsione che gli obblighi assunti dal distributore in sede di gara sugli interventi addizionali di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possano essere soddisfatti tramite interventi che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualunque tipologia; Ritenuto che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) debba provvedere al processo di gestione e certificazione dei risparmi generati dai suddetti progetti, in analogia con quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 per il rispetto degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico; Considerato che ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le tariffe per la distribuzione gas tengono conto anche della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia; Considerato che dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente deve essere conforme a quanto previsto nello stesso decreto, a meno che differenti metodologie di calcolo non siano previste in documenti contrattuali stipulati precedentemente; Considerato che le valutazioni del valore di rimborso producono effetti solo all'atto della pubblicazione del bando di gara, per cui, per le concessioni in cui non sono previste metodologie differenti in documenti contrattuali stipulati precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, il valore da inserire nel bando di gara deve essere conforme con la versione vigente del regolamento sui criteri di gara alla data di pubblicazione del bando; Considerato che l'articolo 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, sul valore di rimborso, fa esplicito riferimento, relativamente al calcolo dei contributi pubblici e del degrado dei cespiti, a quanto previsto dalla regolazione tariffaria fino al terzo periodo regolatorio e che avendo l'Autorita' introdotto nel quarto periodo di regolazione modifiche su tali aspetti, le nuove previsioni debbano essere considerate per il calcolo del valore di rimborso relativamente agli anni interessati; Considerato che in base allo schema di contratto tipo relativo all'attivita' di distribuzione del gas naturale, emesso dall'Autorita' con deliberazione 514/2012/R/GAS del 6 dicembre 2012 ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 5 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013 n. 39, il distributore e' responsabile dell'effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di investimenti di cui al piano di sviluppo degli impianti, avendo la facolta' di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione materiale di tali interventi; Considerato che i prezziari provinciali e regionali menzionati nell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, contengono i prezzi base di riferimento per le gare di appalto e non gli effettivi prezzi dei contratti come esito della gara; Ritenuto opportuno chiarire le previsioni dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per cui, sia nel caso in cui i documenti contrattuali facciano riferimento a uno specifico prezzario provinciale o regionale sia in assenza di un prezzario nella specifica concessione, si utilizza la voce del prezzario provinciale o regionale solo se ritenuta idonea a rappresentare le lavorazioni della costruzione dell'intero impianto di distribuzione gas e con l'obiettivo di valorizzare le effettive lavorazioni in termine di manodopera, materiali e noli, al netto, quindi, dell'eventuale utile di impresa della ditta appaltatrice contenuto in alcune voci dei prezziari; Ritenuto altresi' opportuno chiarire che l'articolo 5, comma 9, del decreto suddetto, intende considerare nel calcolo del valore industriale di rimborso una sola volta le spese generali, aggiungendo la percentuale addizionale del 13%, contenuta nell'articolo medesimo, solo se la specifica voce del prezzario non l'abbia gia' inclusa; Considerato che una parte significativa degli oneri di gara sono utilizzati per la verifica del valore di rimborso delle reti e per la predisposizione del bando di gara precedente alla sua pubblicazione; Ritenuto necessario regolamentare la gestione di porzioni di impianti attualmente interconnessi situati su territori di Comuni appartenenti ad ambiti contigui, al fine di assicurare la continuita' e l'efficienza del servizio sia a regime sia durante il periodo precedente all'aggiudicazione delle gare in entrambi gli ambiti interessati; Ritenuto necessario eliminare alcuni refusi negli allegati del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226; Vista la sentenza del Tar Lazio, Sez. Terza ter, N. 3555/2014, che annulla la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 7, di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere dell'Autorita' ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, acquisito con deliberazione 217/2014/I/Gas del 16 maggio 2014; Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 luglio 2014; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 novembre 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota protocollo n. 1145 del 19 gennaio 2015;
A d o t t a n o il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226
1. All'articolo 2, alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito e' approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98". 2. All'articolo 2, comma 2, dopo le parole "entro la data di cui all'allegato 1" sono aggiunte le parole ", come espressamente prorogata dalle norme vigenti,". 3. All'articolo 2, comma 3, dopo le parole "decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1" sono aggiunte le parole ", come espressamente prorogata dalle norme vigenti,". 4. All'articolo 2, comma 5, la parola "espressa" e' soppressa. 5. All'articolo 2, alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: "Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l'Allegato B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune.". 6. All'articolo 2, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che puo' essere assunta dalla maggioranza dei comuni dell'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' - ricorrendone le condizioni - chiedere la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.". 7. All'articolo 3, il comma 1 e' modificato aggiungendo all'inizio le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini,". 8. All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: "1-bis. Nel caso in cui gli enti locali di due o piu' ambiti confinanti decidano di effettuare la gara in maniera congiunta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, si considera come termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara la data piu' lontana tra le scadenze degli ambiti che si uniscono, con la condizione vincolante che la decisione di gara congiunta, nonche' la nomina della stazione appaltante, vengano formalizzate entro il termine piu' ravvicinato fra quelli previsti per la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito.". 9. All'articolo 5, comma 2, dopo le parole "in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale" sono aggiunte le parole ", purche' i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell'Autorita'.". 10. All'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma 2-bis: "2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita', relativi alla porzione di impianto di proprieta' del gestore uscente che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.". 11. L'articolo 5, comma 3, e' sostituito come segue: "3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile da documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalita' specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprieta' del gestore che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente, con le modalita' operative specificate nelle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le modalita' di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo.". 12. All'articolo 5, comma 4, dopo le parole "si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi mancanti" sono aggiunte le parole "e le sezioni applicabili delle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98". 13. All'articolo 5, comma 6, secondo periodo, dopo le parole "oggetto di finanziamenti pubblici" e' eliminata la parola "realizzati" che viene sostituita dalle parole "con prima metanizzazione". 14. All'articolo 5, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali, purche' i valori non siano considerati inidonei per la specifica applicazione. Le voci contenute in prezziari vigenti il cui prezzo e' ritenuto inidoneo per la costruzione di impianti di distribuzione del gas naturale sono evidenziate nelle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, unitamente a suggerimenti sui prezzi alternativi da utilizzare. I prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle effettive prestazioni di manodopera, materiali e noli per le lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di impresa. Per il valore di acquisto e installazione dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, tubazioni per reti di distribuzione di gas di notevole estensione, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorita' per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dai contratti piu' recenti. I valori di mercato per le tipologie di componenti piu' diffuse e per le installazioni piu' comuni sono riportati nelle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Le previsioni contenute nel presente comma si applicano anche all'eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale.". 15. All'articolo 5, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o la voce del prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano le spese generali, si incrementa il valore ottenuto, come previsto nei commi 6 e 7, della percentuale minima di cui all'articolo 32, comma 2 lettera b, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pari al 13%, per tener conto sia degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni, alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione del piano di sicurezza e controllo in fase di progettazione e di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali. Nel caso in cui la voce del prezzario contenga gia' una percentuale di spese generali uguale o maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale del prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso in cui la descrizione, riportata nel prezzario, del contenuto delle spese generali non dovesse esplicitare tutti gli oneri di cui sopra.". 16. All'articolo 5, comma 10, dopo le parole "contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorita'," si aggiungono le parole "con la modifica della vita utile dei cespiti relativi a gruppi di misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99,". 17. All'articolo 5, comma 11, dopo le parole "le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici" si aggiungono le parole "e i contributi privati relativi ai cespiti di localita', limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita,". 18. L'articolo 5, comma 12 e' sostituito dal seguente: "12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai cespiti di localita', limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi, con esclusione dalla detrazione dell'IRES e delle altre imposte legate al reddito d'impresa, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori dei contributi pubblici e privati si degradano secondo le regole previste dalle disposizioni dell'Autorita' in materia di tariffe, ma utilizzando le durate utili di cui al comma 10. Pertanto per la determinazione del valore netto residuo al 31 dicembre 2011 dei contributi percepiti fino all'anno 2011 si applicano le formule dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5 del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi successivi al 31 dicembre 2011 il degrado dello stock di contributi esistente a tale data si calcola in coerenza con l'opzione adottata dalle imprese ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorita' 573/2013/R/gas. In ogni caso ai fini del presente regolamento non si applicano le disposizioni dei commi 13.2 e 13.3 della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura (RTDG 2014-2019), Allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas. Tutti i contributi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono soggetti a degrado, secondo quanto disposto dall'articolo 39 della RTDG 2014-2019 di cui sopra.". 19. All'articolo 5, comma 14, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai due periodi seguenti: "Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita', relative alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', come calcolati ai fini tariffari ma senza applicazione dei commi 13.2 e 13.3 dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara, motivando l'eventuale mancato utilizzo o eventuali scostamenti dai parametri utilizzati nella metodologia riportata nelle linee guida su criteri e modalita' operative del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. L'Autorita' esegue la verifica secondo modalita' da essa stabilite. I tempi di istruttoria dell'Autorita' oltre i 90 giorni sospendono i termini ai fini del rispetto delle date limite per la pubblicazione del bando di gara previste dall'articolo 3, comma 1 relativamente all'intervento sostitutivo della Regione e all'applicazione della penalizzazione di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. La stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.". 20. All'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita' dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, in conformita' con l'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, detraendo dal valore di rimborso i debiti relativi a tali obbligazioni finanziarie, e, se applicabile, dalla data in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma 14 lettera b.". 21. All'articolo 5, al comma 16, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Inoltre il bando di gara riporta sia i principali punti di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore di rimborso effettuate dall'ente locale concedente e quelle del gestore uscente, sia eventuali previsioni su metodologie di calcolo particolari contenute nei documenti concessori che differiscono dalle metodologie contenute nel presente articolo.". 22. All'articolo 7 e' aggiunto il seguente comma 1-bis. "1-bis Nel caso in cui vi sia una porzione di rete soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, l'Ente locale concedente puo' optare per il passaggio di proprieta' di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b e all'Ente locale concedente di una somma pari alla differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b. Come ulteriore alternativa, l'Ente locale concedente puo' optare che una frazione di tale porzione di rete, con valore, calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, pari al valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b relativo all'intera porzione di rete, passi di proprieta' direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b. In questa ultima alternativa la rimanente frazione della porzione di rete, soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, passa di proprieta' dell'Ente locale concedente a titolo gratuito.". 23. All'articolo 7, comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'articolo 5 o 6" sono aggiunte le parole ", al netto degli eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente, di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare". 24. All'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11, comma 1, come definito dall'Autorita' con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo e' versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo e' versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o piu' gestori, l'anticipazione e' proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalita' definite dall'Autorita'. In caso di ritardato pagamento degli oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovra' corrispondere altresi' gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato.". 25. All'articolo 8, comma 4 le parole "fino al 5%" sono sostituite con "fino al 10%". 26. All'articolo 8, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica e' corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si e' impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita' nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli devono essere presentati al GSE per soddisfare l'impegno preso in sede di gara, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorita' aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento e' dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli rimangono di proprieta' del gestore. A tali titoli e' riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella percentuale del 50%. Tale percentuale sara' innalzata al 100%, qualora i decreti ministeriali, che fisseranno gli obiettivi quantitativi nazionali di efficienza energetica da parte delle imprese di distribuzione del gas per gli anni successivi all'anno 2016, considereranno i titoli offerti in sede di gara contribuire agli impegni presi dall'Italia in sede europea, riducendo il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in modo da non introdurre ulteriori oneri per i clienti gas.". 27. All'articolo 9, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "La gara e' effettuata adottando la procedura ristretta, ad eccezione degli ambiti in cui un gestore uscente gestisca piu' del 60% dei punti di riconsegna dell'ambito, per i quali si adotta la procedura aperta.". 28. All'articolo 9, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente periodo "La stazione appaltante invia all'Autorita', secondo modalita' stabilite dall'Autorita', il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1.". 29. All'articolo 9, comma 3, alla fine del secondo periodo dopo le parole "da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere" sono aggiunte le parole ", rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento". 30. All'articolo 9 viene aggiunto il comma 6-bis seguente: "6-bis Il bando di gara deve contenere le informazioni relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su territori di Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero e le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi di gas scambiati e le caratteristiche di pressione delle condotte di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle due porzioni di impianto. Il bando di gara deve specificare che la gestione tecnica delle due porzioni di impianto sara' oggetto di accordi, anche variabili nel tempo, fra i gestori degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, dei medesimi ambiti, mentre, a regime, ciascun gestore d'ambito sara' proprietario della porzione di impianto situato nel territorio del proprio ambito. Il bando di gara deve, inoltre, prevedere l'obbligo per il gestore d'ambito che entrera' in servizio per primo, di assumere temporaneamente la gestione anche di porzioni di reti non prevalenti dei Comuni adiacenti, per assicurarne la continuita' di servizio, anticipando anche il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente. Come eccezione a quanto sopra, nei casi in cui la porzione di impianto di sconfinamento abbia un numero di punti di riconsegna inferiore a 30, con attraversamenti con condotte in bassa pressione del confine degli ambiti, le stazioni appaltanti interessate possono prevedere nei rispettivi bandi di gara che l'intero impianto rimanga di proprieta', e in gestione, del gestore dell'ambito sul cui territorio e' situata la porzione di impianto con il maggior numero di punti di riconsegna.". 31. All'articolo 10, comma 6, lettera d, le parole "come previste nell'articolo 32, comma 32.2 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole "come previste all'articolo 12, comma 12.8, della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.". 32. All'articolo 13, comma 1, lettera a), punto i., sono soppresse le parole ", nella misura riconosciuta in tariffa,". 33. Al termine dell'articolo 13, comma 1, lettera a), punto i. sono aggiunte le seguenti parole "tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza e' negativa;". 34. All'articolo 13, comma 1, lettera d) le parole "con un tetto del 5%" sono sostituite dalle parole "con un tetto del 10%". 35. All'articolo 13, comma 1, la lettera e), e' sostituita dalla seguente: "e) investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6. I titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Il distributore puo' anche acquistare, tramite specifici accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonche' i risparmi di energia primaria derivati da interventi per rendere piu' efficienti le reti elettriche o del gas naturale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore trasmette annualmente i volumi di gas naturale distribuiti all'Autorita', per la determinazione degli obiettivi annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il GSE, in qualita' di soggetto responsabile dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione dei titoli di efficienza energetica, definisce apposite procedure operative per la valutazione, certificazione ed annullamento su base annuale dei risparmi associati agli interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede di gara, nonche' definisce le procedure relative agli accordi tra il distributore d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi titoli di efficienza energetica. Le procedure sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorita'. Il GSE verifica il rispetto degli obiettivi annuali e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita' e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.". 36. All'articolo 13, comma 5, le parole "E' previsto un anno di tolleranza" sono sostituite dalle parole: "Sono previsti due anni di tolleranza". 37. All'articolo 14, comma 1, sono soppresse le parole "o al livello generale, per il tempo di pronto intervento,". 38. All'articolo 14, comma 1, punto i., le parole: "deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.". 39. All'articolo 14, comma 1, punto ii., le parole: "deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.". 40. All'articolo 14, comma 1, punto iii., le parole: "deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.". 41. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole "e dall'articolo 32.2, lettera a)" sono soppresse. 42. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole: "deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.". 43. All'articolo 14, comma 5 le parole "di cui al comma 1, punto iv" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1 punto iii.". 44. All'articolo 15, comma 2, al termine del comma sono aggiunte le seguenti parole "Il piano degli investimenti deve evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche.". 45. All'articolo 16, comma 3, la percentuale "5%" e' sostituita dalla percentuale "4%".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 "Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana", al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE e per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 23, comma 4 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144: "Art. 14. Attivita' di distribuzione. 1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane. 3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio. 4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio. 5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio selezionato ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma. 6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. 7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprieta'. 9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa. 10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002." "Art. 15 - Regime di transizione nell'attivita' di distribuzione. 1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in societa' di capitali o in societa' cooperative a responsabilita' limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo' anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta. 2. La trasformazione in societa' di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalita' di cui all'art. 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. 3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della societa' risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile. 4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della societa'. 5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle societa' derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purche' stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita', valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione. 6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalita' previste dall'art. 14. 7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo puo' essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a: a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle societa' oggetto di fusione; b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale; c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale. 8. 9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. 10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'art. 14, comma 1, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e' consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione. 10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo." "4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione." - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della Legge del 23.8.2004, n. 239 - Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia: "2. Le attivita' del settore energetico sono cosi' disciplinate: a) le attivita' di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonche' di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente; b) le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonche' la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attivita' di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti; c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonche' di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge." - Si riporta il testo dell'art. 46-bis, comma 1 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222: "Art. 46-bis: Disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas 1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualita' dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti." - Si riporta l'art. 17, comma 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 "4. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e piu' elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarieta' tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico; c) promuovere la realizzazione di capacita' bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano; d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o piu' Stati membri per l'assegnazione della capacita' e per il controllo della sicurezza delle reti; e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento; f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas; g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi; h) assicurare una efficace separazione tra le attivita' di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attivita' del settore del gas naturale; i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai fini della diversificazione dei prezzi di fornitura; l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari; m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di fornitura; n) introdurre misure che garantiscano maggiore disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parita' di condizioni di una pluralita' di operatori nella gestione delle nuove attivita' di stoccaggio e valutando la possibilita' di ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla normativa vigente; o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73; p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura; q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico; r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale; s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzieta'; t) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato; u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe; v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa; z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio." - Si riporta il testo dell' art. 24 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE": "Art. 24 Valore di rimborso degli impianti di distribuzione 1. All' art. 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprieta'.». 2. All' art. 14, comma 9, del decreto legislativo n. 164 del 2000, primo periodo, dopo le parole: «indicati nel bando di gara» sono inserite le seguenti: «stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni.». 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all' art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui all' art. 46-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita'. 4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all' art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222." - Si riporta il testo dell'art. 4, commi da 2 a 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: "2. I termini previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non e' presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. 3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni. 4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta. 5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, il venti per cento delle somme di cui all'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, e' versato dal concessionario subentrante, con modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente. 6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico puo' emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226." - Si riporta il testo dell' art. 1, commi 16 e 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: "16. All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita', valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi"." "16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o piu' gestori, l'anticipazione e' proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo e' effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'art. 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed e' rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas." - Si riporta il testo dell'art. 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116: "Art. 30-bis Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 1. All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti» sono inserite le seguenti: «, purche' stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,». 2. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'art. 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 4. La previsione di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2." - Si riporta il testo dell'art. 5, commi da 6 a 9, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 recante Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 "6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 e' calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano gia' contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo e' calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilita' non si sono modificate. 7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorita' per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte piu' recenti. 8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano: a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi; b. le modalita' di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilita' e di eventuali particolari prescrizioni realizzative; c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l'accessibilita' dei luoghi di posa. 9. Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni, per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all' art. 34, comma 2.c, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, purche' i costi effettivamente sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano gia' conto di tali oneri." - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale."
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 5, 7, 8 , 9, 10, 13, 14, 15 e 16 del citato decreto 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal presente regolamento: "Art. 2. (Soggetto che gestisce la gara) 1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilita' di demandare in alternativa tale ruolo a una societa' di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto gia' istituito, quale una societa' di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante. La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito e' approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. 2. Il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1, come espressamente prorogata dalle norme vigenti, per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1. 3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1, come espressamente prorogata dalle norme vigenti, senza che si sia proceduto all'individuazione del soggetto di cui al secondo periodo del comma 1, il Comune con il maggior numero di abitanti o la Provincia competente trasmette alla Regione una relazione sulla situazione e sulle attivita' svolte, per l'eventuale intervento di cui all'art. 3. Negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante e' svolto dal Comune capoluogo di provincia. 4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti. 5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalita' di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti, ed e' coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri. 6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. L'Ente locale concedente puo' delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente. Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l'Allegato B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune. 7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che puo' essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell'ambito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' - ricorrendone le condizioni - chiedere la risoluzione del contratto di affidamento del gestore dell'ambito, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile." "Art. 3. (Intervento della Regione) 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini, nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 1-bis. Nel caso in cui gli enti locali di due o piu' ambiti confinanti decidano di effettuare la gara in maniera congiunta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM 19 gennaio 2011, si considera come termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara la data piu' lontana tra le scadenze degli ambiti che si uniscono, con la condizione vincolante che la decisione di gara congiunta, nonche' la nomina della stazione appaltante, vengano formalizzate entro il termine piu' ravvicinato fra quelli previsti per la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito. 2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate nell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'intero ambito." "Art. 5. (Rimborso al gestore uscente nel primo periodo) 1. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali e' previsto un termine di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell'affidamento. 2. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale, purche' i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell'Autorita'. 2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita', relativi alla porzione di impianto di proprieta' del gestore uscente che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. 3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalita' specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprieta' del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente, con le modalita' operative specificate nelle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le modalita' di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo. 4. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o piu' dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti e le sezioni applicabili delle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4 comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalita' desumibili dai documenti contrattuali. Cio' vale anche nel caso di cui al comma 1, qualora la modalita' di rimborso alla scadenza naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel contratto faccia riferimento all'art. 24, comma 4 del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578. 5. Il valore industriale della parte di impianto di proprieta' del gestore uscente di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e' pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili. 6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 e' calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano gia' contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici con prima metanizzazione dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo e' calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilita' non si sono modificate. 7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali, purche' i valori non siano considerati inidonei per la specifica applicazione. Le voci contenute in prezziari vigenti il cui prezzo e' ritenuto inidoneo per la costruzione di impianti di distribuzione del gas naturale sono evidenziate nelle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, unitamente a suggerimenti sui prezzi alternativi da utilizzare. I prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle effettive prestazioni di manodopera, materiali e noli per le lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di impresa. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, tubazioni per reti di distribuzione di gas di notevole estensione, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorita' per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte piu' recenti. I valori di mercato per le tipologie di componenti piu' diffuse e per le installazioni piu' comuni sono riportati nelle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'art. 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Le previsioni contenute nel presente comma si applicano anche all'eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale. 8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano: a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi; b. le modalita' di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilita' e di eventuali particolari prescrizioni realizzative; c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l'accessibilita' dei luoghi di posa. 9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o la voce del prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano le spese generali, si incrementa il valore ottenuto, come previsto nei commi 6 e 7, della percentuale minima di cui all'art. 32, comma 2 lettera b, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, pari al 13%, per tener conto sia degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni, alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione del piano di sicurezza e controllo in fase di progettazione e di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali. Nel caso in cui la voce del prezzario contenga gia' una percentuale di spese generali uguale o maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale del prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso in cui la descrizione, riportata nel prezzario, del contenuto delle spese generali non dovesse esplicitare tutti gli oneri di cui sopra. 10. Il valore del degrado fisico e' determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorita', con la modifica della vita utile dei cespiti relativi a gruppi di misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorita' ai fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, e' calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite. 11. Il valore di rimborso al gestore uscente e' ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai cespiti di localita', limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le modalita' di cui ai commi 12 e 13. 12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai cespiti di localita', limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi, con esclusione dalla detrazione dell'IRES e delle altre imposte legate al reddito d'impresa, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori dei contributi pubblici e privati si degradano secondo le regole previste dalle disposizioni dell'Autorita' in materia di tariffe, ma utilizzando le durate utili di cui al comma 10. Pertanto per la determinazione del valore netto residuo al 31 dicembre 2011 dei contributi percepiti fino all'anno 2011 si applicano le formule dell'art. 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi successivi al 31 dicembre 2011 il degrado dello stock di contributi esistente a tale data si calcola in coerenza con l'opzione adottata dalle imprese ai sensi delle disposizioni dell'art. 2 della deliberazione dell'Autorita' 573/2013/R/gas. In ogni caso ai fini del presente regolamento non si applicano le disposizioni dei commi 13.2 e 13.3 della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura (RTDG 2014-2019), Allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas. Tutti i contributi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono soggetti a degrado, secondo quanto disposto dall'art. 39 della RTDG 2014-2019 di cui sopra. 13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, un premio all'Ente locale concedente per l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include anche le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando una durata utile pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e l'anno di versamento del premio. 14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto e' valutato: a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione; b. nel caso in cui le modalita' per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite di cui al comma 10. Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita', , relative alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', come calcolati ai fini tariffari ma senza applicazione dei commi 13.2 e 13.3 dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara, motivando l'eventuale mancato utilizzo o eventuali scostamenti dai parametri utilizzati nella metodologia riportata nelle linee guida su criteri e modalita' operative del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. L'Autorita' esegue la verifica secondo modalita' da essa stabilite. I tempi di istruttoria dell'Autorita' oltre i 90 giorni sospendono i termini ai fini del rispetto delle date limite per la pubblicazione del bando di gara previste dall'art. 3, comma 1 relativamente all'intervento sostitutivo della Regione e all'applicazione della penalizzazione di cui all'art. 4, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. La stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. 15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita' dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, in conformita' con l'art. 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, detraendo dal valore di rimborso i debiti relativi a tali obbligazioni finanziarie, e, se applicabile, in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma 14 lettera b. 16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprieta' al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il piu' grande fra i seguenti valori: a. la stima dell'Ente locale concedente; b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', riconosciuto dal sistema tariffario. Inoltre il bando di gara riporta sia i principali punti di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore di rimborso effettuate dall'ente locale concedente e quelle del gestore uscente, sia eventuali previsioni su metodologie di calcolo particolari contenute nel documenti concessori che differiscono dalle metodologie contenute nel presente articolo. Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di proprieta' dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante e' regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente." "Art. 7 (Proprieta' degli impianti) 1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprieta' di tale porzione di impianto se: a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si e' raggiunta la scadenza naturale del contratto; b. o si e' nelle condizioni previste nell'art. 5, comma 14, lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato. 1-bis Nel caso in cui vi sia una porzione di rete soggetta alle condizioni di cui all'art. 5, comma 14, lettera b, l'Ente locale concedente puo' optare per il passaggio di proprieta' di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b e all'Ente locale concedente di una somma pari alla differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l'art. 5, commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b. Come ulteriore alternativa, l'Ente locale concedente puo' optare che una frazione di tale porzione di rete, con valore, calcolato secondo l'art. 5, commi da 5 a 13, pari al valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b, passi di proprieta' direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b. In questa ultima alternativa la rimanente frazione della porzione di rete, soggetta alle condizioni di cui all'art. 5, comma 14, lettera b, passa di proprieta' dell'Ente locale concedente a titolo gratuito. 2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui la proprieta' dell'impianto era gia' dell'Ente locale concedente o di una societa' patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la proprieta' della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'art. 5 o 6, al netto degli eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente, di cui all'art. 9, comma 6, lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare. Il gestore subentrante mantiene la proprieta' di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilita' funzionale dell'Ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di servizio." "Art. 8. (Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti) 1. I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'art. 11, comma 1, come definito dall'Autorita' con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo e' versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo e' versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o piu' gestori, l'anticipazione e' proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalita' definite dall'Autorita'. In caso di ritardato pagamento degli oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovra' corrispondere altresi' gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato. 2. Il gestore corrisponde annualmente al soggetto di cui all'art. 2, comma 5, un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di localita' relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento delle attivita' di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio. 3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle societa' patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorita' riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprieta', che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorita' e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di localita' riconosciuto dall'Autorita'. 4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprieta' dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprieta' del gestore, nonche' della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), fino al 10%, come risultato dell'esito della gara. 5. Il gestore e' tenuto al pagamento della tassa e/o canone di occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di sua proprieta', a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita all'Ente locale alla sua scadenza. 6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica e' corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si e' impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita' nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli devono essere presentati al GSE per soddisfare l'impegno preso in sede di gara, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorita' aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento e' dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli sono di proprieta' del gestore. A tali titoli e' riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorita' ai sensi dell'art. 16, comma 4, e dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per una percentuale pari al 50%. Tale percentuale sara' innalzata al 100%, qualora i decreti ministeriali, che fisseranno gli obiettivi quantitativi nazionali di efficienza energetica da parte delle imprese di distribuzione del gas per gli anni successivi al 2016, considereranno i titoli offerti in sede di gara contribuire agli impegni presi dall'Italia in sede europea, riducendo il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in modo di non introdurre nuovi oneri per i clienti gas." "Art. 9. (Bando di gara e Disciplinare di gara) 1. La stazione appaltante predispone e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3. Eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonche' la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono essere giustificati in una apposita nota. La gara e' effettuata adottando la procedura ristretta, ad eccezione degli ambiti in cui un gestore uscente gestisca piu' del 60% dei punti di riconsegna dell'ambito, per i quali si adotta la procedura aperta. 2. La stazione appaltante invia i all'Autorita', secondo modalita' stabilite dall'Autorita', il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1. L'Autorita' puo' inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante. 3. Al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetusta' dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densita' abitativa. Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento. Le condizioni minime di sviluppo possono comprendere: a. la densita' minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro di rete, in nuove aree, che rendono obbligatorio lo sviluppo dell'impianto di distribuzione (estensione di rete e eventualmente potenziamento della rete esistente); b. il volume di gas distribuito per chilometro di rete, che, in seguito a incrementi sulle reti esistenti, rende obbligatorio il potenziamento dell'impianto di distribuzione; c. gli interventi per la sicurezza e per l'ammodernamento degli impianti come previsti dalla regolazione, quale la sostituzione o risanamento delle tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa, la messa in protezione catodica efficace delle condotte in acciaio, la introduzione dei misuratori elettronici; d. la vita residua media ponderata dell'impianto, al di sotto della quale, qualora si superi anche un valore limite del tasso di dispersione per km di rete, e' obbligatoria la sostituzione di alcuni tratti di rete e/o impianti. 4. Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'art. 15. In particolare il documento guida contiene: a. gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di affidamento; b. le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche in funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali; c. la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalita' di individuazione della fuga, necessari ad identificare eventuali priorita' negli interventi di sostituzione. 5. Il bando di gara e' unico per ciascun ambito ed e' costituito dalla parte generale, con le informazioni dettagliate per la partecipazione alla gara e informazioni di massima per la sua gestione, nonche' gli oneri da riconoscere una tantum ed annualmente alla stazione appaltante, la cauzione provvisoria per i partecipanti alla gara e la cauzione definitiva da produrre in caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto di servizio, e da una serie di allegati contenente le informazioni specifiche per ogni Comune appartenente all'ambito. 6. Le informazioni specifiche per ogni Comune, contenute negli allegati di cui al comma 5, sono le seguenti: a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati piu' significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti; b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di localita'. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre i dati sugli investimenti realizzati successivamente; c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui al comma 4; d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprieta' degli impianti, quali servitu' e concessioni di attraversamento; e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di societa' patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'art. 8, comma 3; f. le informazioni sul personale di cui all'art. 4 comma 1, lettera g); g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara: i. la data di subentro; ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione; iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione; h. il regolamento comunale e provinciale per l'esecuzione dei lavori stradali; i. L'entita' della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonche' i relativi regolamenti. 6-bis Il bando di gara deve contenere le informazioni relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su territori di Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero e le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi di gas scambiati e le caratteristiche di pressione delle condotte di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle due porzioni di impianto. Il bando di gara deve specificare che la gestione tecnica delle due porzioni di impianto sara' oggetto di accordi, anche variabili nel tempo, fra i gestori degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui all'art. 2, comma 5 dei medesimi ambiti, mentre, a regime, ciascun gestore d'ambito sara' proprietario della porzione di impianto situato nel territorio del proprio ambito. Il bando di gara deve, inoltre, prevedere l'obbligo per il gestore d'ambito che entrera' in servizio per primo, di assumere temporaneamente la gestione anche di porzioni di reti non prevalenti dei Comuni adiacenti, per assicurarne la continuita' di servizio, anticipando anche il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente. Come eccezione a quanto sopra, nei casi in cui la porzione di impianto di sconfinamento abbia un numero di punti di riconsegna inferiore a 30, con attraversamenti con condotte in bassa pressione del confine degli ambiti, le stazioni appaltanti interessate possono prevedere nei rispettivi bandi di gara che l'intero impianto rimanga di proprieta', e in gestione, del gestore dell'ambito sul cui territorio e' situata la porzione di impianto con il maggior numero di punti di riconsegna. 7. Il bando di gara esplicita l'obbligo per il gestore di provvedere alla costruzione della rete nei Comuni dell'ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento, anche se l'intervento non e' previsto nel piano di sviluppo iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti possono essere oggetto di negoziazione tra le parti. 8. Il bando di gara riporta in allegato la bozza di contratto di servizio, preparato dalla stazione appaltante sulla base del contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorita' ed approvato dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il contratto di servizio e' finalizzato, successivamente alla aggiudicazione della gara, con il piano di sviluppo degli impianti di cui all'art. 15 e gli altri impegni assunti dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta. ll contratto di servizio deve prevedere il diritto da parte del gestore di alienare eventuali beni di proprieta' degli Enti locali concedenti o della societa' patrimoniale delle reti qualora il piano di sviluppo degli impianti preveda la loro sostituzione. 9. Il disciplinare di gara e' unico per ambito e riporta i criteri di valutazione della gara e le informazioni dettagliate per la presentazione delle offerte. 10. Tutti i documenti presentati dalle imprese concorrenti per la gara sono trasmessi con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente o partecipante ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, come precisato negli allegati 2 e 3." "Art. 10. (Requisiti per la partecipazione alla gara) 1. I soggetti partecipanti alla gara devono soddisfare le disposizioni dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Per la prima gara, indetta dopo il periodo transitorio di cui all'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15, comma 10, del sopracitato decreto legislativo e dell'art. 46-bis, comma 4-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159. 2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che sono incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Non rientra nelle cause di esclusione automatica la applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' dell'energia elettrica e il gas. 3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. E' fatto anche divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 4. I partecipanti alla gara devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, devono dichiarare che non si sono avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210 o che, qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi, e dimostrare il possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico. 5. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacita' economica e finanziaria: a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all'indizione della gara, almeno pari al 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara, da dimostrare con i dati di bilancio della societa' partecipante alla gara o con i dati del bilancio consolidato della sua controllante, relativi agli ultimi tre anni; b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito attestanti che l'impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilita' di accedere al credito per un valore pari o superiore alla somma del 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai gestori uscenti nell'ambito di gara, inclusi quelli relativi agli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara. 6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacita' tecnica: a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con capacita' di operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, analoga iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti; b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a: b1. titolarita' di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto della gara, da possedere al momento della partecipazione alla gara o precedentemente, purche' in data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il presente requisito; b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i seguenti requisiti: b.2.1. titolarita' di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale, da possedere non anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, titolarita' di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il presente requisito; b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento del primo impianto, la capacita' di gestire gli impianti di distribuzione gas dell'ambito oggetto di gara, fornendo in particolare la dimostrazione di: b.2.2.1. disponibilita' di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas); b.2.2.2. disponibilita' di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas approvato dall'Autorita', quali l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il cambio di fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle societa' di vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello dell'ambito oggetto di gara; b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e nella funzione specifica per i responsabili delle funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualita' del servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta; c. Possesso di certificazione di qualita' aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche; d. Esperienza di operare in conformita' con la regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti, come previste nell'art. 12, comma 12.8, della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. 7. Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I singoli partecipanti al raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, alle lettere a), c) e d) del comma 6. I requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l'obbligo per l'impresa mandataria di possedere tali requisiti in misura minima del 40%. Nel caso di partecipazione di una nuova societa' di capitali costituita dalla partecipazione di differenti imprese, questa puo' far valere i requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti alla medesima societa'. 8. I rappresentanti legali di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese dall'aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico unitario avente la forma di societa' di capitali e ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo soggetto sottoscrive il contratto di servizio. La capogruppo deve anche impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell'affidamento del servizio e le mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. Qualora una impresa mandante ceda la propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario, l'acquirente della partecipazione deve sottoporre preventivamente, al soggetto di cui all'art. 2, comma 5, la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacita' economica e finanziaria e di capacita' tecnica in misura non inferiore a quella detenuta dall'impresa cedente la partecipazione, che e' stata utilizzata ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento di imprese, di cui al comma 7. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 5, puo' fare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa. 9. La stazione appaltante ha la facolta' di verificare il possesso dei requisiti in accordo a quanto previsto all'art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 10. Il gestore subentrante e' tenuto al rispetto degli obblighi sulla tutela all'occupazione del personale dei gestori uscenti di cui al decreto di cui all'art. 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164." "Art. 13. (Condizioni economiche) 1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono: a. Entita' dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorita', espressa come percentuale del valore massimo dello sconto. Il valore massimo dello sconto e' pari in ciascun anno alla somma di: i. la quota annua di ammortamento della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di localita' appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza e' negativa; ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'art. 2 comma 5, previsti nell'art. 8 comma 2, nella misura riconosciuta in tariffa; b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a corrispettivi di riferimento; c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni gia' metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessita'; d. percentuale della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, con un tetto del 10%; e. investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalita' di cui all'art. 8, comma 6. I titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Il distributore puo' anche acquistare, tramite specifici accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in gazzetta ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218,relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonche' i risparmi di energia primaria derivati da interventi per rendere piu' efficienti le reti elettriche o del gas naturale di cui all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore trasmette annualmente i volumi di gas naturale distribuiti all'Autorita', per la determinazione degli obiettivi annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il GSE, in qualita' di soggetto responsabile dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione dei titoli di efficienza energetica, definisce apposite procedure operative per la valutazione, certificazione ed annullamento su base annuale dei risparmi associati agli interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede di gara, nonche' definisce le procedure relative agli accordi tra il distributore d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi titoli di efficienza energetica. Le procedure sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorita'. Il GSE verifica il rispetto degli obiettivi annuali e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita' e al soggetto individuato ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente regolamento. 2. Il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui alla lettera a del comma 1 e' 13 punti, per l'insieme delle condizioni economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 e' 5 punti, per la condizione di cui alla lettera d del comma 1 e' di 5 punti e per gli investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1 e' di 5 punti. 3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di cui alle lettere b e c del comma 1 dipende dal livello di metanizzazione dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si e' gia' raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo per la condizione di cui al comma 1, lettera c. 4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per la condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere significativamente sulla redditivita' economica finanziaria dell'impresa, a potenziale discapito della qualita' del servizio e della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar luogo a richieste di prestazioni inutili da parte dei clienti, la stazione appaltante stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta. 5. Nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1, il gestore versa comunque agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si e' impegnato in sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita' e con le modalita' indicate all'art. 8 comma 6, oltre ad una penale, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, da prevedere nel contratto di servizio. Sono previsti due anni di tolleranza entro cui il gestore, senza oneri addizionali, puo' completare gli investimenti previsti nell'anno precedente." "Art. 14. (Criteri di sicurezza e qualita' del servizio) 1. I criteri relativi alla sicurezza da considerare nella valutazione della gara sono i livelli incrementali, rispetto agli obblighi fissati dall'Autorita', che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento per i seguenti parametri di sicurezza: i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'art. 4 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni; ii. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'art. 5 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni; iii. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all'art. 10 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni; iv. numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. 2. Il criterio relativo alla qualita' del servizio e' il livello incrementale, rispetto all'obbligo fissato dall'Autorita', che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara per un parametro della qualita' del servizio, scelto dalla stazione appaltante, tra quelli fissati nel Testo integrato della regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas emanato dall'Autorita', vigente al momento dell'emissione del bando di gara. Per un ambito con un basso livello di metanizzazione puo' essere scelto il tempo di attivazione della fornitura, mentre per ambiti in cui e' stato raggiunto un buon livello di maturita' della metanizzazione puo' essere scelta la fascia di puntualita' per gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri piu' attinenti alle caratteristiche dell'ambito. 3. Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza e' di 22 punti e quello al criterio della qualita' del servizio di 5 punti. 4. Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato 3 riporta in dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine dell'attribuzione del punteggio e della verifica annuale, anche in funzione di eventuali variazioni che l'Autorita' abbia deliberato, prima della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, di apportare ai livelli obbligatori nei successivi periodi di regolazione, e la specificazione del livello utile per il massimo punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o di qualita' al di sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito alcun punteggio addizionale. Il livello utile per il massimo punteggio puo' essere modificato dall'Autorita' in concomitanza di variazioni dei livelli obbligatori all'inizio dei successivi periodi regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica. 5. L'offerta deve essere corredata da una nota sull'organizzazione prevista dall'impresa che giustifichi il valore incrementale offerto per il parametro relativo al pronto intervento di cui al comma 1, punto iii. e al parametro di qualita' di cui al comma 2. 6. Il contratto di servizio prevede le modalita' per la verifica annuale degli impegni rispetto ai livelli di sicurezza e qualita' offerti, le penali a favore degli Enti locali in caso di non rispetto annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza del contratto in caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto di un valore soglia, valutato con le modalita' di cui al comma 7. 7. Al fine della previsione di decadenza viene considerato, come indicatore complessivo di sicurezza e qualita', la somma dei punteggi corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri di sicurezza e qualita' raggiunti nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto di servizio, il valore piu' alto fra: a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualita' in base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara meno la differenza tra il punteggio complessivo di gara della medesima impresa e quello della seconda classificata; b. il 90% del punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualita' in base ai livelli offerti dall' impresa aggiudicataria in sede di gara." "Art. 15. (Piano di sviluppo degli impianti) 1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all'art. 9, comma 4, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto. 2. Il piano e' costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi. Il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e puo' prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi. Il piano degli investimenti deve evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche. 3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano i seguenti aspetti: a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione; b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in termini di: i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e, dove non e' possibile, qualitative; ii. miglioramento della continuita' di servizio in caso di disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete; iii. quantita' di rete complessivamente offerti per estensione e potenziamento, purche' giustificata da analisi di costi-benefici, mettendo in evidenza gli investimenti in zone disagiate come nei comuni montani. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio; c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti in termini di: i. attendibilita' delle proposte di sostituzione per rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo stato di conservazione; ii. quantita' di rete complessivamente offerta per rinnovo delle condotte e degli allacciamenti, purche' giustificata da analisi di costi benefici. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio. d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione, subordinata alla dimostrazione di credibilita' dell'offerta in impianti di distribuzione gia' gestiti dal distributore, in particolare sara' valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti: i. impianti telecontrollati; ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante o equivalenti; iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica; iv. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione catodica efficace in maniera anticipata rispetto al programma previsto dall'Autorita' nella regolazione della qualita' del servizio; v. contatori elettronici con un programma di messa in servizio accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorita'. 4. Il punteggio massimo attribuibile e' di 45 punti. Negli ambiti in cui la metanizzazione e' in via di sviluppo, il punteggio maggiore e' attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti, mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione gia' maturo alla valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti. 5. I criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare di gara tipo in allegato 3 riporta la griglia dettagliata dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo. In base alle specificita' degli ambiti, la stazione appaltante puo' modificare i punteggi, giustificando la modifica nella nota di cui all'art. 9, comma 1. 6. Le voci relative all'innovazione tecnologica possono cambiare con il tempo per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e della standardizzazione di alcune soluzioni che, alla data di emanazione del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non vige un obbligo di realizzazione. 7. Il contratto di servizio riporta il piano dello sviluppo degli impianti, con le previsioni sia delle penalita' economiche sia delle ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario, per cause da lui dipendenti, non lo rispetti o lo realizzi con eccessivo ritardo. Le penalita', con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono riportate anche nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara. 8. L'offerta, al solo fine della giustificazione delle condizioni offerte e della verifica della sostenibilita' economica degli investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e 14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali, e' corredata dal piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro: a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi; b. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In particolare e' richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarra', nonche' l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento di cui disporra' per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalita' di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti, di cui all'art. 14; c. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore; d. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'art. 9, comma 8, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati; e. la composizione e la giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra il valore di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni nette valutate ai fini regolatori; f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento; g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate." "Art. 16. (Offerte anomale) 1. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando la somma dei punti relativi alle condizioni economiche e quelli del piano di investimento e' pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara. 2. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando la somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e di qualita' e' pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara. 3. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando il tasso interno di redditivita' degli investimenti nel piano industriale di cui all'art. 15, comma 8, risulta inferiore al 4% in termini reali, al netto delle imposte. 4. La Commissione verifica sistematicamente che il piano industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel bando di gara e i valori utilizzati siano consistenti con la prassi del settore e della regolazione in vigore. 5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi o la valutazione degli investimenti siano differenti da quelli utilizzati dagli altri concorrenti, o comunque le istruzioni appaiono essere state disattese, e le motivazioni nella nota giustificativa non sembrano chiare o plausibili, la Commissione richiede informazioni aggiuntive applicando il procedimento di verifica delle offerte anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a non essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta. 6. La Commissione ha la facolta' di verificare la congruita' dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente elevato rispetto alle altre offerte. 7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e della loro eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 8. La Commissione procede ad una verifica rigorosa delle giustificazioni dell'impresa che ha presentato l'offerta anomala, esprimendo un proprio giudizio sulla validita' di tali giustificazioni." |
| Art. 2 Modifiche all'allegato 2 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226
1. Al punto 7, lettera b, tra le parole "lettera di invito" e le parole "e il disciplinare di gara" sono aggiunte le parole "(solo in caso di procedura ristretta)". 2. Al punto 11 "Partecipazione alla gara" alla lettera b le parole "o per la possibilita' di accedere ad un credito di €..." sono sostituite con le parole "o per possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito che l'impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilita' di accedere al credito di €...". 3. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "(in caso di procedura aperta la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione e' la stessa della presentazione delle offerte e l'invio del relativo plico e' trasmesso contemporaneamente all'offerta, ma con plico separato)". 4. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" nel secondo periodo le parole "autenticata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" sono sostituite con le parole "in conformita' con l'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445". 5. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" alla fine del settimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole "La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.", sono aggiunte le parole "E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.". 6. Al punto 13 "Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione" dopo le parole "a mezzo fax" sono aggiunte le parole "o posta elettronica certificata". 7. Al punto 13 "Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione" nell'ultimo periodo dopo le parole "L'ammissione o l'eventuale esclusione alla fase successiva e' comunicata ai partecipanti" sono aggiunte le parole "(in caso di procedura ristretta)". 8. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" dopo il primo periodo sono aggiunte le parole "(solo per la procedura ristretta)". 9. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" nel secondo periodo, tra le parole "entro il termine indicato nella lettera d'invito" e "con modalita' descritte nel Disciplinare di gara" sono aggiunte le parole "(in caso di procedura ristretta, mentre in caso di procedura aperta: "entro e non oltre le ore ... del giorno ..., pena la tassativa esclusione della gara, all'indirizzo...")". 10. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" nell'ultimo periodo dopo le parole "fissate nella lettera di invito" sono aggiunte le parole "(o nel bando di gara in caso di procedura aperta)" e le parole ", pena di esclusione" sono sostituite dalle parole ". Il mancato sopralluogo e' causa di esclusione dalla gara". 11. Al punto 16 "Lingua prescritta" le parole "e i documenti devono essere tradotti con asseverazione." sono sostituite dalle parole ", mentre i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, presentati per soddisfare i requisiti di partecipazione, se redatti in lingua straniera devono essere tradotti con asseverazione.". 12. Al punto 17 "Garanzia contrattuale", secondo periodo, le parole "al comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." sono sostituite dalle parole "all'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". 13. Al punto 18 "Oneri generali di gara" le parole "versa €... , oltre all'IVA, all'atto della stipula del contratto di servizio" sono sostituite con le parole ", entro 15 giorni dall'aggiudicazione della gara, versa ai gestori uscenti € .... , oltre agli oneri finanziari, secondo le modalita' previste dall'Autorita' con deliberazione ...., e all'IVA". 14. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera a), viene aggiunto un ultimo periodo "a tale somma deve essere detratto il valore di eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente a cui il gestore entrante subentra, di cui alla lettera e);". 15. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera d), tra le parole "... una quota parte della remunerazione del capitale di localita'" e le parole "relativa ai servizi di distribuzione e misura" vengono aggiunte le parole "e della relativa quota di ammortamento annuale". 16. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera e), le parole "il gestore entrante ha l'obbligo di indennizzare il gestore uscente per la sua estinzione." sono sostituite dalle parole: "l'obbligo di subentro in tale obbligazione non sussiste per il gestore entrante.". 17. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera f), le parole dell'ultimo periodo "Per l'anticipo del primo anno di gestione il prezzo unitario del titolo e' .... €/tep" sono soppresse. 18. Nell'Allegato B all'ottavo punto, in coerenza con l'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale le parole "(anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:" sono sostituite dalle seguenti parole (per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti categorie di uso della deliberazione dell'Autorita' 17/07 per dati di competenza fino al 31 dicembre 2012 (Nota: I dati di competenza successiva al 1° gennaio 2013 sono forniti secondo le categorie di uso di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni dell'Autorita'.)". 19. Nell'Allegato B al nono punto le parole "n. .... punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre ... (due anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti tipologia di utenza" sono sostituiti dalle parole "Smc....volumi di gas distribuiti nell'anno .... (per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti categorie di uso della deliberazione dell'Autorita' 17/07 per dati di competenza fino al 31 dicembre 2012 (Nota: I dati di competenza successiva al 1° gennaio 2013 sono forniti secondo le categorie di uso di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni dell'Autorita'.)" e nell'elenco che segue all'inizio di ogni punto l'abbreviazione "n." e' sostituita dall'abbreviazione "Smc". 20. Nell'Allegato B al termine della nota sono aggiunte - a capo - le parole "Nei casi in cui la stazione appaltante esercita il potere sostitutivo, di cui all'articolo 2, comma 6 del regolamento sui criteri di gara, si da' evidenza delle eventuali informazioni non fornite direttamente dal Comune.". 21. Nell'Allegato D, punto 6, le parole "al decreto legislativo 25 settembre 2102, n. 210" sono sostituite con le parole "al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210" e alla fine del punto 6 le parole "al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210" sono sostituite con "al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210". 22. Nell'Allegato D, punto 11, le parole "come previste all'articolo 32, comma 32.2 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole "come previste all'articolo 12, comma 12.8 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'Allegato 2 al citato decreto 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal presente regolamento:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3 Modifiche all'allegato 3 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226
1. Al punto A5 "Percentuale della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti" tra le parole "... somma della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura" e le parole "indipendentemente se l'impianto e' di proprieta' del gestore o dell'Ente locale concedente," sono aggiunte le parole "e della relativa quota di ammortamento annuale". 2. Il punto A6 "Investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti", viene sostituito dal seguente: "Gli interventi di efficienza energetica considerati sono addizionali agli obblighi del distributore di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modifiche e integrazioni, e devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, inclusi i territori di eventuali Comuni che siano transitoriamente in regime di concessione comunale, e avere una data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Come previsto nell'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili sia i progetti che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualsiasi tipologia, sia i progetti per rendere piu' efficienti le reti elettriche o del gas di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore puo' anche acquistare i titoli da soggetti terzi, secondo le procedure operative definite dal GSE di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, purche' derivati da progetti aventi le medesime caratteristiche di cui sopra. Il valore dei relativi titoli di efficienza energetica e' riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni. Il parametro da considerare e' la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali (T) che l'impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere, nell'anno t, rispetto all'obbligo che avrebbe un distributore che distribuisca una quantita' di gas naturale pari a quella effettivamente distribuita dal concessionario nell'ambito oggetto di gara, nell'anno t-2 (due anni antecedenti all'anno considerato), prescindendo pero' dal numero delle utenze. Il valore assoluto dell'obbligo cambia anche a causa del progressivo affidamento degli impianti e della evoluzione degli obiettivi nazionali. In pratica, l'obiettivo annuale relativo all'anno t di titoli di efficienza energetica nell'ambito j, qambj, e' espresso dalla seguente formula:
qambj = (Vcomambj/∑Vobi)*T*Obnaz
dove Vcomambj e' il volume di gas distribuito nell'anno t-2 nei Comuni dell'ambito j gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito, che il gestore comunica all'Autorita' nell'anno t-1; ∑Vobi e' il volume di gas distribuito nazionalmente dai soggetti obbligati nell'anno t-2 in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, comunicato dall'Autorita' nell'anno t-1; Obnaz sono gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nell'anno t di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni; T e' la percentuale annuale di titoli di efficienza energetica addizionali offerti in sede di gara. Qualora per gli anni successivi al 2016 non vengano definiti gli obiettivi nazionali, l'obiettivo annuale per il distributore d'ambito e' calcolato con la formula precedente, dove Obnaz mantiene il valore dell'ultimo anno in cui e' stato fissato l'obiettivo nazionale e ∑Vobi e' pari al volume di gas naturale distribuito a livello nazionale nell'anno t-2. Il punteggio per l'impresa che offre una percentuale annuale T di titoli di efficienza energetica addizionali e' pari a:
P= Pmax × T/Tmax
dove P=Pmax e' il punteggio massimo attribuibile a tale criterio Tmax = 20% e' il valore soglia, al di sopra del quale il punteggio non viene incrementato, della percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali rispetto all'obbligo annuale che avrebbe un distributore che distribuisca una quantita' di gas naturale pari a quello effettivamente distribuito dal concessionario, due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, nell'ambito oggetto di gara. Nel caso in cui e' effettuata un'unica gara per due o piu' ambiti confinanti, come previsto nell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, l'impegno preso in sede di gara e' unico per l'unione degli ambiti, e l'obiettivo annuale e' proporzionale alla somma delle quantita' di gas distribuito in tutti i Comuni degli ambiti uniti gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito. Gli interventi validi sono quelli sull'intero territorio degli ambiti che si sono uniti. Non vi e' alcun obbligo da rispettare a livello di singolo ambito. L'obiettivo annuale e' comunicato ai distributori d'ambito dal GSE in base alle informazioni relative ai volumi distribuiti raccolte dall'Autorita'. Entro maggio dell'anno t+1 il distributore comunica al GSE i risparmi certificati che intende annullare per rispettare l'obiettivo dell'anno t, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni dei due anni precedenti. GSE procede alla verifica e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita' e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226. Il distributore puo' compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle penali. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi il distributore deve comunque versare agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si e' impegnato in sede di gara, al prezzo unitario fissato dall'Autorita' e con le modalita' indicate all'articolo 8, comma 6, del regolamento sui criteri di gara. Inoltre, nel caso di non compensazione degli obiettivi dell'anno precedente all'ultimo trascorso, il distributore e' soggetto al pagamento della penale di cui all'articolo 13, comma 5, che viene applicata dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, come specificato nel contratto di servizio. Il primo anno di obbligo e' il terzo dall'inizio della concessione, in quanto gli obblighi sono basati sul volume di gas distribuito nell'anno t-2. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi nell'ultimo anno di concessione, che avverra' nell'anno successivo alla cessazione del servizio, il distributore, alla cessazione del servizio, deve versare a garanzia un deposito cauzionale pari all'eventuale penale, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria. Qualora l'impresa effettui investimenti che diano luogo in un anno a un numero di titoli di efficienza energetica addizionali maggiore dell'obiettivo dell'anno in esame, determinato sulla base della percentuale offerta in sede di gara, i titoli di efficienza in eccesso possono essere utilizzati per soddisfare l'obiettivo di titoli di efficienza addizionali degli anni successivi.". 3. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 1, nei punti i., ii., iii. e iv. le parole "ARG/GAS 120/08" sono sostituite dalle parole: "574/2013/R/gas". 4. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", comma 1, punto iv. le parole "e dall'articolo 32, comma 32.2, lettera a)" sono soppresse. 5. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 2, le parole "(30% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorita' per l'ispezione delle tubazioni di materiali piu' diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in tre anni mobili, e' considerato nella formula pari a 33,3% per il periodo 2014-2019)". 6. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 2, le parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)". 7. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 3 le parole "(20% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorita' per l'ispezione delle tubazioni di materiali piu' diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in quattro anni mobili, e' considerato nella formula pari a 25% per il periodo 2014-2019)". 8. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 3, le parole "(50% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(50% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)". 9. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nelle formule dei commi 4 e 8 le parole "LG,PI " sono sostituite con "LO,PI ". 10. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 4 le parole "LG,PI= e' il livello generale" sono sostituite dalle parole "LO,PI= e' il livello obbligatorio". 11. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 4 le parole "(95% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite con "(90% per il periodo 2014-2019)". 12. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nei commi 4 e 5 le parole "periodo 2009-2012" sono sostituite dalle parole "periodo 2014-2019". 13. Al capitolo 2 "Piano industriale e verifica di offerte anomale" al quarto capoverso le parole "5%, in termini reali, sono considerate anomale" sono sostituite dalle parole "4%, in termini reali, sono considerate soggette a verifica di anomalia".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'Allegato n. 3 al citato decreto 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal presente regolamento:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Piano industriale e verifica di offerte anomale L'offerta deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, dal Piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema del flusso di cassa operativo contenuto nell'allegato B. Il piano deve essere corredato anche da: a. Piano degli investimenti b. Piano degli ammortamenti c. Una nota illustrativa per dimostrare l'attendibilita' delle ipotesi tecnico - economiche e finanziarie in cui risulti quantomeno: i. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi; ii. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In particolare e' richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarra', nonche' l'attrezzatura materiale e l'equipaggiamento di cui disporra' per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalita' di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti; iii. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore; iv. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'art. 9, comma 9, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati; v. la composizione e giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e il valore di rimborso ai gestori uscenti. vi. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento; vii. le forme di finanziamento che saranno utilizzate. L'allegato B riporta sia lo schema secondo cui andra' redatto il Flusso di cassa operativo sia le istruzioni per la sua redazione, sia informazioni piu' dettagliate che deve contenere la nota illustrativa. Le offerte che conducono ad un Tasso di Ritorno Interno (T.I.R), calcolato al netto delle imposte, inferiore al 4%, in termini reali, sono considerate soggette a verifica di anomalia. La Commissione verifica la congruita' delle ipotesi a base del Piano industriale e puo' richiedere giustificazioni. In particolare la Commissione valuta le eventuali anomalie dei costi di gestione del concorrente, in particolare, qualora i costi di gestione del concorrente siano inferiori inferiori ai valori limite contenuti nell'Allegato B la Commissione procede alla verifica della congruita' dell'offerta. Inoltre la Commissione verifica che la struttura ed i valori del piano industriale siano in accordo con le istruzioni contenute nell'Allegato B, che i ricavi siano congruenti con la regolazione in vigore e che la valutazione degli investimenti unitari non si discosti da quella degli altri concorrenti Per gli altri casi di identificazione di offerte anomale e per il procedimento di verifica si applicano le previsioni dell'art. 16 del regolamento sui criteri di gara. 3. Contenuto e presentazione dell'offerta Presentazione dell'offerta Le imprese invitate che intendono partecipare alla gara devono far pervenire al seguente indirizzo ........... entro il termine indicato nella lettera d'invito un unico plico debitamente sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi esterni, sul quale devono essere indicati i dati del mittente e la seguente dicitura. "Offerta per l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio dell'ambito di .....". Il plico deve essere spedito mediante raccomandata A.R. del servizio postale o tramite ditte private specializzate o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo ...... Fa fede la data apposta dall'Ufficio protocollo. Tutti i rischi per il mancato recapito del plico o per la ricezione oltre il termine sono esclusivamente a carico del mittente. Non sono, pertanto, prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato nella lettera d'invito, ancorche' spedite in data anteriore, neppure se aggiuntive rispetto ad offerte precedentemente recapitate. Pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte incomplete, parziali o condizionate. Nel plico devono essere inserite tre buste a loro volta debitamente chiuse, sigillate e siglate sui lembi di chiusura. Su ciascuna busta deve essere indicato, oltre all'oggetto della gara, il contenuto identificato con le seguenti diciture: Busta 1 "Documentazione amministrativa" Busta 2 "Offerta tecnica" Busta 3 "Offerta economica" Le tre buste devono contenere la documentazione sotto elencata: Contenuto della busta 1 "Documentazione amministrativa" In questa busta devono essere inseriti: 1. Dichiarazione in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, successivamente verificabile, e, nel caso di concorrente costituito da riunione di imprese o consorzio, sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiscono la predetta riunione o consorzio, redatta conformemente al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e allegando copia di un documento valido d'identita') attestante: i. di aver preso visione della lettera d'invito e delle condizioni riportate nel contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale e di accettarle tutte indistintamente, senza alcuna riserva; ii. di aver preso visione degli elaborati relativi alla consistenza degli impianti e di essersi recata sui luoghi dove deve essere effettuato il servizio, di aver constatato la consistenza degli impianti e del loro stato di efficienza e conservazione (come da certificazione di presa visione rilasciata dall'Ente concedente e allegata alla presente dichiarazione), di aver preso conoscenza delle condizioni locali e contrattuali, nonche' di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e di aver giudicato l'affidamento del servizio remunerativo nel suo complesso e tale da consentire l'offerta formulata; iii. di aver compreso nella determinazione dell'offerta economica tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori; iv. di rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro unico del settore gas e le altre obbligazioni contenute nel decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'art. 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell'occupazione del personale; v. di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati indicati nella presente dichiarazione e di quelli contenuti nell'offerta; vi. che non sono intervenute modificazioni rispetto alle condizioni dichiarate nell'istanza di partecipazione alla gara (in caso positivo indicare quali). vii. di confermare, essendo noti i soggetti partecipanti alla gara, che non vi sono rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altri soggetti partecipanti alla gara oppure di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta; corredando tale dichiarazione dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. 2. Cauzione provvisoria tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata a garanzia dell'obbligo di stipulare il contratto dell'importo di € ..... 3. Dichiarazione in lingua italiana, in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con la quale la concessionaria si impegna, salvo espressa rinuncia degli interessati, all'assunzione del personale dipendente delle concessionarie uscenti addetto alla gestione degli impianti e di funzioni centrali, di cui all'elenco allegato al bando di gara, per un numero complessivo di ... addetti nel primo anno, e di un numero complessivo di ... addetti stimato negli anni successivi, secondo le modalita' previste nel decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell'occupazione del personale. 4. Dichiarazione in lingua italiana, in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'impegno della aggiudicataria a corrispondere alle societa' concessionarie uscenti, all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva di € ..... per il primo anno e la somma stimata di € .... negli anni successivi, allo scadere delle concessioni in essere, a titolo di rimborso, come previsto negli articoli 5 e 6 del regolamento sui criteri di gara, oltre a subentrare nelle obbligazioni finanziarie del gestore uscente, relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento, o a indennizzare il gestore uscente per la loro estinzione, nonche' a subentrare nei contratti pubblici o privati dei gestori uscenti relativi allo svolgimento del servizio e connessi alla proprieta' degli impianti. (In caso di disaccordo sul valore di rimborso fra l'Ente locale e il gestore entrante, inserire il valore di riferimento e una dichiarazione in cui il concorrente prende atto dell'esistenza di un contenzioso sulla determinazione del valore di rimborso e della stima massima e minima esplicitata nel bando di gara e si impegna a regolare con il gestore uscente, a risoluzione definitiva del contenzioso, la differenza fra il valore definitivamente accertato per il valore di rimborso e il valore di riferimento esplicitato nel bando di gara). 5. Copia del Contratto di servizio sottoscritta per accettazione in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. 6. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, la dichiarazione, sottoscritta nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di tutti i rappresentanti legali del raggruppamento: i. a costituire un soggetto giuridico unitario, avente la forma di societa' di capitali, che sottoscrivera' il Contratto di servizio; ii. ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal soggetto di cui al punto i). Tale dichiarazione deve contenere anche l'impegno della capogruppo di obbligarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell'affidamento del servizio e da parte delle mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. Per la mandante inoltre la dichiarazione deve contenere anche l'impegno di procedere ad una eventuale cessione della propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario solo dopo che l'aspirante acquirente della partecipazione ha sottoposto al soggetto che gestisce il contratto di servizio la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacita' economica-finanziaria e di capacita' tecnica non inferiori a quelli che la mandante ha utilizzato, ai fini dei requisiti di partecipazione alla gara. Contenuto della busta 2 "Offerta tecnica" In questa busta devono essere inseriti: 1. I livelli di sicurezza e di qualita' offerti, di cui all'art. 1, lettera B. 2. Il piano di sviluppo degli impianti, di cui all'art. 1, lettera C. Contenuto della busta 3 "offerta economica In questa busta devono essere inseriti: 1. la dichiarazione redatta in lingua italiana su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente contenente i valori di cui ai punti A1,A2, A3, A5, A6 e (eventualmente) A4; 2. il Piano industriale sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa. Ogni pagina dei progetti, degli allegati e delle relazioni deve essere numerata e la prima deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con l'indicazione del numero di pagine di cui si compone il documento. In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari qualora il mandato collettivo non sia stato conferito precedentemente alla presentazione dell'offerta, deve essere presentata una offerta congiunta e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B - Schema di Piano Industriale - Istruzioni per la redazione Il piano industriale deve contenere il flusso di cassa operativo secondo lo schema B1. La Commissione verifica la congruita' del piano proposto anche calcolando il TIR dell'operazione in termini reali. Lo schema e la nota illustrativa devono essere compilati in base alle seguenti istruzioni. In caso di disaccordo sul valore di rimborso fra l'Ente locale e il gestore uscente, il valore da considerare nel piano industriale e' il valore di riferimento riportato nel bando di gara. Istruzioni per la compilazione Numero di punti di riconsegna attivi Si deve riportare il numero di punti di riconsegna attivi per ogni anno di gestione. Nella nota illustrativa devono essere riportate le considerazioni a base del calcolo; in particolare, devono essere indicati in maniera dettagliata: a) i nuovi punti di riconsegna attivi dovuti al subentro nella gestione di impianti di distribuzione con scadenza della concessione in vigore successiva alla data del primo affidamento e al tasso di crescita annuo sulla rete esistente; b) i nuovi punti di riconsegna nelle zone di nuova urbanizzazione o comunque interessate dall'estensione della rete collegati ad interventi di espansione della rete analiticamente indicati nel Piano di sviluppo degli impianti; c) punti di riconsegna addizionali nel caso in cui l'impresa offra ai punti A3 e A4 dell'offerta economica una estensione di rete maggiore di quanto previsto nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara e quindi non prevedibile analiticamente nel Piano di sviluppo degli impianti. Il tasso di crescita sulla rete esistente e' fissato dalla Stazione appaltante, sulla base dei dati storici degli impianti di distribuzione che costituiscono l'ambito e del grado di penetrazione del servizio (v. Allegato B al bando di gara). Il tasso di crescita nelle zone di nuova urbanizzazione o interessate dall'estensione della rete di cui alla lettera b) e' indicato dal concorrente ed e' adeguatamente giustificato sulla base dei dati dei residenti gia' esistenti nelle zone di espansione e dei programmi di sviluppo urbanistico contenuti nel documento guida, in coerenza con il progetto reti presentato in offerta. L'incremento del numero di punti di riconsegna per estensione di rete successive, non previste nel piano di sviluppo, di cui alla lettera c), deve essere indicato dal concorrente ed essere giustificato in funzione: 1) di quanto gia' previsto nel Piano di Sviluppo degli Impianti; 2) delle condizioni offerte di cui ai punti A3 e A4 dell'offerta economica; 3) delle indicazioni di sviluppo urbanistico del territorio fornite dalla Stazione Appaltante. Vincoli ai ricavi (a1) Si devono riportare tutti i ricavi tariffari (vincoli ai ricavi) provenienti dall'erogazione del servizio di distribuzione e misura relativi agli impianti di distribuzione gestiti nell'ambito, tenendo conto dello sconto tariffario offerto in sede di gara. Per i ricavi dovuti ai costi centralizzati si riporta la quota parte dei vincoli ai ricavi a copertura dei costi centralizzati dell'impresa relativa agli impianti d'ambito in base al numero di punti di riconsegna gestiti nell'ambito rispetto al totale dell'impresa. Nella voce considerata e' inclusa anche la quota parte dovuta alla remunerazione del capitale e di ammortamento di porzioni di impianto di proprieta' di altri soggetti differenti dal gestore. Il calcolo del vincolo dei ricavi e' il risultato della somma delle seguenti componenti: a) costi operativi; b) costi di capitale e ammortamenti relativi al capitale investito tariffario iniziale, relativo agli impianti acquisiti in gestione; in questa voce e' riportato anche l'ammortamento della differenza fra valore di rimborso nel primo periodo e la somma delle immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita'. c) costi di capitale e ammortamenti relativi al capitale investito tariffario relativi ad investimenti realizzati nel corso della gestione. La Stazione appaltante, come indicato nel regolamento sui criteri di gara e nell'Allegato B al bando di gara, fornisce i dati dei costi di capitale e ammortamenti di cui alla lettera b) precedente con riferimento all'ultimo anno tariffario disponibile, segmentati per tipologia di cespite e localita' e ripartiti per soggetto proprietario. La stazione appaltante mette a disposizione dei concorrenti su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede localita' o schede similari). La Stazione Appaltante fornisce anche il dato sugli investimenti realizzati successivamente alla data di riferimento del capitale investito iniziale, con il medesimo dettaglio per tipologia e localita'. La Stazione Appaltante, inoltre, indica nell'Allegato B al "bando di gara" se il capitale investito iniziale e' condiviso con l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas e da questa approvato oppure se viceversa sia potenzialmente suscettibile di subire delle variazioni, specificandone, se disponibili, i motivi e la possibile entita'. Tuttavia, le valutazioni sono effettuate in conformita' con i dati forniti nell'Allegato B del bando di gara. Nella nota illustrativa deve essere esplicitato il calcolo dei ricavi tariffari sulla base della metodologia del Testo Unico della regolazione tariffaria emanato dalconto offerto in sede di gara per il criterio A1. Tale metodologia e' utilizzata per il calcol'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e vigente alla data di presentazione dell'offerta e dello slo dei ricavi in tutto il periodo di affidamento, tenendo conto dell'andamento nel tempo del numero di clienti, degli investimenti e dei relativi ammortamenti, unica eccezione e' fatta per il recupero di efficienza. Con riguardo alla proiezione dei costi operativi, ai fini del business plan, la valorizzazione deve avvenire ipotizzando che, a partire dall'inizio del periodo regolatorio successivo alla presentazione dell'offerta, il coefficiente di recupero di efficienza (X factor, price cap) sia pari a zero, a meno che i valori di tale coefficiente nel periodo regolatorio successivo non siano gia' definiti dall'Autorita' al momento dell'emissione della lettera di invito alla gara. Il piano deve contenere la valorizzazione, oltre che dell'evoluzione del vincolo ai ricavi, anche del capitale investito tariffario complessivo dell'ambito, distinguendo tra capitale di localita' e capitale centralizzato. Ricavi da nuovi allacciamenti (a2) Si devono riportare i ricavi da nuovi allacciamenti tenendo conto dell'eventuale sconto offerto in sede di gara. Ai fini del piano industriale, il numero dei nuovi allacciamenti si considera coincidente con l'incremento annuo dei punti di riconsegna attivi contenuti nella voce "Numero dei punti di riconsegna attivi", al netto dei punti di riconsegna addizionali dovuti al subentro nella gestione di impianti di distribuzione con scadenza ope legis successiva alla gara. La valutazione dei contributi per allacciamenti e degli investimenti in nuovi allacciamenti sono quindi determinati facendo riferimento a dei contributi medi unitari e a dei costi di investimento unitari riferiti al singolo punto di riconsegna Quota annua di contributi pubblici (a3) Si devono riportare le quote annue rilasciate a conto economico dei contributi pubblici incassati e capitalizzati. Altri ricavi (a4) Si devono riportare eventuali altri ricavi che il concorrente prevede di ottenere dall'affidamento, in particolare dalle altre prestazioni ai clienti e dalla loro gestione (quali addebiti diritti fissi, gestione clienti morosi, accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza gas, verifiche gruppi di misura), esplicitando il valore del ricavo medio unitario per cliente. In tutti i casi devono essere considerati eventuali sconti sui corrispettivi offerti in sede di offerta. Per semplicita' e per maggiore uniformita' dei piani industriali, per tale voce deve essere utilizzato un valore convenzionale di ricavo medio per utente per prestazioni di servizi previsti al criterio A2 dell'offerta economica, pari a ... (stabilito dalla Stazione appaltante sulla base dei dati resi noti dai gestori uscenti) e su cui ciascun concorrente dovra' applicare lo sconto offerto in sede di gara ed un valore convenzionale di ricavo medio per utente per le altre prestazioni, pari a ..., (qualora) non previste nel criterio A2 dell'offerta economica e a cui non si applica quindi lo sconto offerto. Il piano deve dare rappresentazione dei ricavi generati dalle attivita' tipiche della distribuzione, ossia le attivita' che sono remunerate dalla tariffa di distribuzione e misura, denominate "Servizio Principale", e quelle denominate "Accessorie e Opzionali" come previste dal distributore nel proprio Codice di Rete redatto in conformita' a quanto disposto dalla delibera AEEG n. 108/06 e sue modificazioni o di quelle oggetto di offerta di gara. Il piano non deve contemplare invece quelle voci di ricavo (e dunque anche i costi correlati) che si riferiscono ad attivita' che, pure se poste in capo al distributore da disposizioni degli enti di regolazione, sono riferite ad obblighi imposti da meccanismi di incentivazione e penale, aventi per lo piu' riferimento all'intera attivita' aziendale, e quindi senza specifici riferimenti all'attivita' svolta nel singolo ambito oggetto della gara. A titolo esemplificativo, non possono essere comprese le seguenti voci di ricavo: - ricavi connessi ai meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza (premi/penalita') del servizio di distribuzione del gas naturale, stabiliti dall'Autorita' ai sensi della deliberazione ARG/gas n. 120/08 (vedi considerazioni per la voce "costi esterni di gestione/altri costi"); - ricavi connessi agli obblighi di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico stabiliti dal decreto ministeriale. 20.07.2004 e sue modificazioni e dai corrispondenti provvedimenti dell'Autorita'. Come norma, qualora una voce di ricavo e' esposta nel piano e' vincolante che sia esposta anche la corrispondente voce di costo. Costi lavoro personale (b1) Si devono riportare i costi che si prevede di sostenere per il personale, sia per gli addetti alla gestione degli impianti sia per il personale di funzione centrale attribuibili agli impianti in gestione. La nota illustrativa deve giustificare dettagliatamente tale valore, riportando il numero di addetti, divisi fra gestione degli impianti e funzioni centrali, per questi ultimi deve essere evidenziata la ripartizione fra le varie funzioni ed eventuali sinergie con la gestione di impianti di altri ambiti. Inoltre la nota deve evidenziare il costo medio annuo degli addetti della gestione degli impianti e il costo medio del personale delle funzioni centrali e riportare l'eventuale ipotesi di incremento annuo di tale costo medio. Occorre anche evidenziare per quali funzioni si intende ricorrere a personale esterno. Inoltre la nota deve evidenziare i costi del personale e la modalita' di calcolo, correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti. Costi materiali (b2) Il concorrente deve riportare i costi che prevede di sostenere per l'acquisto dei materiali, giustificandoli nella nota illustrativa, riportando anche l'attrezzatura e l'equipaggiamento che disporra' per l'esecuzione del servizio. Costi remunerazione capitale proprietari (b3) Si devono riportare i costi per la remunerazione del capitale investito netto ai proprietari di porzioni di rete, differenti dal gestore medesimo. La nota illustrativa deve riportare i dettagli del calcolo suddivisi per proprietario ed impianto, in base anche al progressivo subentro nella gestione degli impianti con scadenza successiva al primo affidamento. Il tasso di remunerazione e' supposto costante in tutto il periodo dell'affidamento e pari al valore stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nella regolazione vigente all'atto della presentazione dell'offerta. Costi esterni di gestione/Altri costi (b4) Si devono riportare i costi esterni di gestione e tutti gli altri costi, differenti dai costi lavoro personale (b1), costi materiali (b2) e costi remunerazione capitale proprietari (b3), che sono residuali a conto economico, con le eccezioni successivamente citate, e che si prevede di sostenere in funzione di quanto presentato in offerta, inclusi i costi per interventi di efficienza energetica addizionali rispetto agli obblighi del distributori, offerti in sede di gara al punto A6 dell'offerta economica e i costi a favore degli Enti locali concedenti relativi alla percentuale della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, offerti in sede di gara al punto A5 dell'offerta economica. Gli altri costi comprendono anche gli accantonamenti a fondi costituiti a vario titolo afferenti alla gestione dell'attivita' di distribuzione. Sono esclusi i costi per interventi di efficienza energetica in ottemperanza degli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 e s.m.i. e altri costi di attivita' per cui non e' stata considerata la corrispondente voce di ricavo in conformita' con le motivazioni contenute nelle considerazioni della voce "altri ricavi". Relativamente ai costi (e agli investimenti) connessi ai meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza (premi/penalita') del servizio di distribuzione del gas naturale, stabiliti dall'Autorita' ai sensi della deliberazione ARG/gas n. 120/08, si considerano solo i costi (e gli investimenti) relativi al periodo per cui l'Autorita' ha fissato i livelli obiettivo e di riferimento e di entita' tale da essere in una condizione neutra (ricavo 0) per il distributore ai fini del meccanismo di premi e penali. Nella nota illustrativa occorre giustificare i costi esterni di gestione/altri costi, evidenziando, tra l'altro, quelli a favore della stazione appaltante e degli Enti locali concedenti ed i costi dei servizi di funzioni centrali e di gestione locale appaltati. Per questi ultimi occorre evidenziare anche il costo medio del personale, oltre a dare indicazione del numero di personale equivalente, diviso fra quello con compito di funzione centrale e quello di gestione operativa. Considerazioni per il complesso dei costi lavoro personale (b1), costi materiali (b2) e costi esterni di gestione/altri costi (b4) I valori di costo di cui alle voci b1, b2 e b4, indicati nel Piano devono nel complesso coprire: 1) tutti i costi direttamente attribuibili alla gestione del servizio di distribuzione oggetto di gara; 2) la quota parte dei costi aziendali condivisi con le altre attivita' di gestione del servizio di distribuzione attribuibili indirettamente alla gestione del servizio di distribuzione nell'ambito oggetto di gara; 3) la quota parte dei costi generali aziendali attribuibili indirettamente alla gestione del servizio di distribuzione oggetto di gara. I costi di cui ai numeri 1) e 2) dovranno comprendere, tra l'altro: 1. costi per il servizio principale di cui all'art. 3.1 del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i., in particolare costi per le seguenti attivita': a) conduzione e manutenzione delle apparecchiature di regolazione e misura ai Punti di Consegna fisici; b) gestione tecnica degli impianti di distribuzione, anche attraverso eventuali sistemi di telecontrollo; c) ricerca ed eliminazione dispersioni; d) protezione catodica delle condotte in acciaio; e) odorizzazione del gas e suo controllo; f) condizionamento del gas; g) pronto intervento, gestione delle emergenze e degli incidenti da gas; h) misura del gas ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna; i) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'art. 17 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i., con ripartizione dei costi della materia prima tra gli Utenti interessati; j) raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione; k) accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (switching); l) ogni altra attivita' prevista dalle deliberazioni n. 152/03, n. 40/04 e s.m.i., n. 168/04 e s.m.i., n. 10/07 e s.m.i., n. 157/07 e s.m.i., ARG/gas n. 120/08 e s.m.i. (RQDG), ARG/gas n. 159/08 e s.m.i. (RTDG), ARG/gas n. 88/09, ARG/gas n. 119/09. 2. Costi per prestazioni accessorie indicate all'art. 3.2 del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i.: a) esecuzione di lavori semplici (al netto delle relative quote capitalizzate); b) esecuzione di lavori complessi (al netto delle relative quote capitalizzate); c) attivazione della fornitura; d) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale; e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita'; f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale; g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale; h) sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosita' del Cliente finale; i) riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell'Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale; j) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto; k) manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 e s.m.i.; l) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni. 3. Costi per prestazioni opzionali indicate all'art. 3.1 del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i., relativi ad ogni altra prestazione, richiesta da soggetti terzi, connessa all'esercizio del servizio di distribuzione. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: a. manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprieta' del Cliente finale; b. attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali. 4. Costi per interventi di efficienza energetica addizionali rispetto agli obblighi del distributori, offerti in sede di gara al punto A6 dell'offerta economica 5. Costi a favore degli Enti locali relativi alla percentuale della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, offerti in sede di gara al punto A5 dell'offerta economica Con riguardo ai costi, di cui ai numeri 1) e 2), deve essere fornita una esauriente descrizione delle loro modalita' di stima, in relazione anche alle caratteristiche dell'offerta ed agli obblighi di trasferimento del personale da parte del gestore uscente. I costi di cui al punto 3), data l'oggettiva maggiore discrezionalita' di stima e al fine di rendere omogenei e confrontabili i piani presentati dai vari concorrenti, si assumono convenzionalmente pari al 30% della componente tariffaria di distribuzione e misura a copertura dei costi operativi per lo specifico operatore. Tuttavia, qualora l'operatore prima della gara serva un numero di clienti inferiore a quello dell'ambito di gara, la componente tariffaria dei costi operativi e' assunta pari a quella di un operatore con lo stesso numero di clienti dell'ambito oggetto di gara e densita' di clienti del medesimo ambito. In alternativa al valore convenzionale, qualora vi siano valide giustificazioni, per i costi di cui al punto 3) si puo' utilizzare un valore inferiore purche' la somma di tutti costi ( punto1, punto 2 e punto 3 e voci b1, b2 e b4) dia luogo ad un costo medio per cliente che non sia inferiore al valore medio del costo complessivo per cliente per le voci b1, b2 e b4), che risulta dai documenti dell'unbundling contabile inviati all'Autorita', relativi ai due anni precedenti la presentazione dell'offerta, con un miglioramento di efficienza annuale non superiore al valore di price cap fissato dall'Autorita' per lo specifico anno. La Commissione procede alla verifica di anomalia qualora: 1. il livello complessivo dei costi indicato nelle voci b1, b2 e b4 risulti inferiore al valore medio del costo complessivo per cliente per le voci b1, b2 e b4), che risulta dai documenti dell'unbundling contabile inviati all'Autorita', relativi ai due anni precedenti la presentazione dell'offerta con un miglioramento di efficienza annuale non superiore al valore di price cap fissato dall'Autorita' per lo specifico anno. 2. il livello complessivo dei costi indicato nelle voci b1, b2 e b4 risulti in un costo complessivo per cliente inferiore al .... % (90% o altro valore fissato dalla Stazione appaltante) rispetto alla somma del valore della componente tariffaria a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, misura e loro commercializzazione, per un operatore di dimensione del proponente e per una densita' di clientela dell'ambito oggetto di gara, e la componente unitaria (per cliente) degli "altri ricavi". In ambiti particolari, quali quelli in cui la stragrande maggioranza dei clienti (es. 70-80%) e' in localita' montane (es. 70-80%) o lagunari, la Stazione appaltante puo' aggiungere come criterio di verifica dell'anomalia il caso in cui il livello complessivo dei costi indicato nelle voci b1, b2 e b4 da un concorrente e' inferiore ad un valore prefissato di scostamento massimo rispetto alla media dei costi di tutti i concorrenti alla gara. Ammortamenti (D) Si devono riportare le quote di ammortamento annuo degli investimenti effettuati, distinguendo fra ammortamenti di investimenti immateriali e ammortamenti di investimenti materiali. In allegato si deve riportare il piano di ammortamento degli investimenti. Le quote indicate devono essere coerenti con i valori di investimento offerti o previsti nell'ambito della procedura di gara e con i coefficienti di ammortamento previsti dalle normative civilistica e fiscale vigenti. Imposte (F) Si deve riportare il valore delle imposte IRAP e IRES. Il piano deve dettagliare il calcolo della base imponibile ai fini IRES e IRAP. Investimenti materiali (H1) Deve essere riportato il valore degli investimenti eseguiti a carico del gestore e iscritti nel capitale investito del gestore. Deve essere allegato un prospetto degli investimenti a carico del gestore, evidenziando gli investimenti per manutenzione straordinaria, sostituzione e potenziamento di porzioni di impianto. Il prospetto deve contenere l'indicazione dei tempi di realizzazione degli investimenti e gli importi. Inoltre il piano industriale deve prevedere gli investimenti nel periodo di gestione, non individuabili puntualmente al momento della gara, ma "fisiologicamente" prevedibili, quali gli investimenti per nuovi allacci e per estensioni successive delle reti di distribuzione di cui ai punti A3 e A4 dell'offerta economica, e investimenti a seguito di guasti. Per ragioni di uniformita', ai fini del piano industriale, questi investimenti devono essere cosi' individuati: 1. Gli investimenti per nuovi allacciamenti sono convenzionalmente stimati considerando: a. il numero degli allacciamenti pari al numero utilizzato nella voce a2; b. il costo unitario del singolo allaccio, comprensivo del misuratore e dei relativi accessori, e' determinato in base alle caratteristiche fisiche medie degli allacciamenti rilevabili nei comuni costituenti l'ambito (lunghezza media interrata, incidenza della presa per singolo PDR, lunghezza media aerea, indicate nell'Allegato B al bando di gara) 2. Gli investimenti per estensioni successivi della rete di distribuzione, in base ai punti A3 e A4 dell'offerta economica, non previste nel piano di sviluppo, sono convenzionalmente stimati considerando: a. una lunghezza di rete posata annualmente pari al prodotto del numero dei punti di riconsegna aggiuntivi determinato annualmente per tale estensione (lettera c della voce numero di punti di riconsegna attivi) per i metri di rete offerti dal concorrente ai punti A3 e A4 dell'offerta economica; b. un costo unitario per metro di rete pari al costo medio per le opere di estensione di rete decritte nel Piano di sviluppo degli impianti presentato. 3. Gli investimenti "fisiologicamente" prevedibili nel periodo di gestione correlati ai guasti sono convenzionalmente stimati considerando la numerosita' dei guasti in base alla precedente esperienza, opportunamente corretta in base agli investimenti di sostituzione previsti nel piano, e un costo medio unitario per tipologia di impianto interessato. Investimenti immateriali (H2) Deve essere riportato il valore degli investimenti immateriali ivi compresi gli investimenti funzionali all'acquisizione della concessione, che sono costituite dalle seguenti voci: - la differenza fra i valori di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni valutate in base alla regolazione tariffaria. I valori di rimborso sono valutati nel primo periodo in base all'art. 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e all'art. 5 del regolamento sui criteri di gara e sulla valutazione dell'offerta e, a regime, in base all'art. 6 del suddetto decreto. La nota illustrativa deve giustificare il valore per tale voce ripartendolo fra i vari impianti. - le spese di gara quali: • Spese previste nel disciplinare di gara a copertura degli oneri sostenuti dalla stazione appaltante e degli Enti locali concedenti, ivi inclusi i costi della Commissione di gara e per lo studio guida; • Spese per la stipula del contratto di servizio; • Spese per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva. Nella voce investimenti immateriali devono essere compresi gli eventuali investimenti per interventi di efficienza energetica, addizionali agli obblighi del distributore, offerti in sede di gara, di cui al punto A6 dell'offerta economica. Non vengono invece riportati eventuali investimenti per interventi di efficienza energetica per soddisfare gli obblighi del distributore di cui al decreto interministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni. Deve essere allegata una nota giustificativa che evidenzi i titoli di efficienza energetica addizionali annualmente previsti in base al punto A6 dell'offerta economica, evidenziando la quantita' di gas distribuita, gli obblighi di cui al decreto interministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, i titoli di efficienza addizionali offerti, .gli interventi pianificati per raggiungere tali obiettivi addizionali. Per gli anni in cui non sono stati fissati obiettivi nazionali, si assume per uniformita' un obiettivo costante pari a quello dell'ultimo anno disponibile. La nota illustrativa deve riportare la giustificazione del valore complessivo per le spese di gara come per gli altri investimenti immateriali. Valore residuo impianti (H3) Si deve riportare, nell'ultimo anno di affidamento, il valore residuo degli impianti oggetto di rimborso calcolato in base all'art. 6 del regolamento sui criteri di gara. Nella nota illustrativa deve essere riportato il dettaglio del calcolo. Capitale circolante (I1, I2) La nota illustrativa deve contenere le ipotesi a base della stima delle voci I1 e I2 del prospetto. In particolare nella nota illustrativa dovranno essere evidenziati a supporto dei valori indicati alle voci I1 e I2 del prospetto Schema B1 - Flusso di cassa: - tempi medi di incasso per la fatturazione del vettoriamento gas; - tempi medi di incasso/pagamento verso CCSE; - tempi medi di incasso delle altre tipologie di ricavi distinguendo le singole fattispecie gia' elencate alla voce "Altri ricavi"; - tempi medi di pagamento dei fornitori; - tempi medi di pagamento di altri soggetti/Enti pubblici (quali Amministrazioni concedenti, Erario e altri Enti pubblici, ecc.); - risconti/ratei; - gestione magazzino I tempi medi di incasso/pagamento verso CCSE devono essere coerenti con quanto previsto dalla regolazione tariffaria vigente al momento della gara. Gli altri tempi medi devono essere coerenti con gli standard aziendali comprovati da documenti contrattuali o di bilancio degli ultimi due anni (da rendere disponibili alla Commissione su eventuale richiesta di verifica della medesima Commissione). La Commissione richiede la verifica qualora il valore del capitale circolante e' superiore al valore previsto a base della regolazione tariffaria vigente al momento della gara (per il periodo fino al 2012 per valori superiori a 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde). La stazione appaltante puo' specificare i tempi di pagamento degli oneri previsti alle Amministrazioni concedenti. In ogni caso la somma dei flussi di cassa annui generati dalle variazioni del capitale circolante, nell'arco del periodo di piano devono annullarsi. Finanziamenti La nota illustrativa deve riportare gli strumenti finanziari che l'impresa intende utilizzare per realizzare gli investimenti ed in caso di accensione dei mutui il relativo piano di restituzione.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 maggio 2015
Il Ministro dello sviluppo economico Guidi
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2508 |
|
|
|