Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 maggio 2015, n. 106
Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E AUTONOMIE
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione del gas naturale e il regime di transizione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), secondo cui le attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equita' sociale ed, in particolare, l'articolo 46-bis, comma 1, che stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 - ed, in particolare, l'articolo 17, comma 4, che prevede che il Governo e' tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale ed, in particolare, l'articolo 24 relativo al valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas;
Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
Visto il decreto 12 novembre 2011, n. 226, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, recante regolamento concernente i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ed in particolare l'articolo 13, comma 1, che prevede, tra le condizioni economiche oggetto di gara, alla lettera e), investimenti di efficienza energetica riguardanti gli usi finali del gas da effettuarsi nell'ambito gestito;
Visto il decreto del 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013 n. 1 - S.O. n. 1, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ed, in particolare, l'articolo 4 sulla distribuzione del gas naturale;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che modifica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e visto l'articolo 1, comma 16-quater del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116, ed, in particolare, l'articolo 30-bis sulla distribuzione del gas naturale;
Ritenuto che nel caso in cui due o piu' ambiti confinanti decidano di effettuare una gara unica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, il termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara debba tenere conto delle maggiori complessita', evitando che l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, ostacoli il processo di aggregazione volontaria degli ambiti;
Considerato che l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 - con lo scopo di favorire l'indizione delle gare - stabilisce che la stazione appaltante negli ambiti in cui non vi e' il capoluogo di provincia sia nominata a maggioranza qualificata dei comuni appartenenti all'ambito;
Ritenuto necessario rimuovere, in coerenza con la norma di cui sopra, le previsioni specifiche contenute nel decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, richiedenti l'unanimita' per gli atti operativi successivi alla nomina della stazione appaltante per lo svolgimento della gara d'ambito;
Considerato che i rapporti periodici dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (Autorita') sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica hanno evidenziato nel passato una minore disponibilita' di titoli di efficienza energetica derivati da interventi sugli usi finali del gas naturale e che tale disponibilita' potrebbe diminuire in futuro con l'introduzione del nuovo meccanismo di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012;
Ritenuto che sia opportuno, accogliendo anche le segnalazioni delle associazioni di categoria, introdurre la previsione che gli obblighi assunti dal distributore in sede di gara sugli interventi addizionali di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possano essere soddisfatti tramite interventi che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualunque tipologia;
Ritenuto che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) debba provvedere al processo di gestione e certificazione dei risparmi generati dai suddetti progetti, in analogia con quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 per il rispetto degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico;
Considerato che ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le tariffe per la distribuzione gas tengono conto anche della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia;
Considerato che dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente deve essere conforme a quanto previsto nello stesso decreto, a meno che differenti metodologie di calcolo non siano previste in documenti contrattuali stipulati precedentemente;
Considerato che le valutazioni del valore di rimborso producono effetti solo all'atto della pubblicazione del bando di gara, per cui, per le concessioni in cui non sono previste metodologie differenti in documenti contrattuali stipulati precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, il valore da inserire nel bando di gara deve essere conforme con la versione vigente del regolamento sui criteri di gara alla data di pubblicazione del bando;
Considerato che l'articolo 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, sul valore di rimborso, fa esplicito riferimento, relativamente al calcolo dei contributi pubblici e del degrado dei cespiti, a quanto previsto dalla regolazione tariffaria fino al terzo periodo regolatorio e che avendo l'Autorita' introdotto nel quarto periodo di regolazione modifiche su tali aspetti, le nuove previsioni debbano essere considerate per il calcolo del valore di rimborso relativamente agli anni interessati;
Considerato che in base allo schema di contratto tipo relativo all'attivita' di distribuzione del gas naturale, emesso dall'Autorita' con deliberazione 514/2012/R/GAS del 6 dicembre 2012 ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 5 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013 n. 39, il distributore e' responsabile dell'effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di investimenti di cui al piano di sviluppo degli impianti, avendo la facolta' di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione materiale di tali interventi;
Considerato che i prezziari provinciali e regionali menzionati nell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, contengono i prezzi base di riferimento per le gare di appalto e non gli effettivi prezzi dei contratti come esito della gara;
Ritenuto opportuno chiarire le previsioni dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per cui, sia nel caso in cui i documenti contrattuali facciano riferimento a uno specifico prezzario provinciale o regionale sia in assenza di un prezzario nella specifica concessione, si utilizza la voce del prezzario provinciale o regionale solo se ritenuta idonea a rappresentare le lavorazioni della costruzione dell'intero impianto di distribuzione gas e con l'obiettivo di valorizzare le effettive lavorazioni in termine di manodopera, materiali e noli, al netto, quindi, dell'eventuale utile di impresa della ditta appaltatrice contenuto in alcune voci dei prezziari;
Ritenuto altresi' opportuno chiarire che l'articolo 5, comma 9, del decreto suddetto, intende considerare nel calcolo del valore industriale di rimborso una sola volta le spese generali, aggiungendo la percentuale addizionale del 13%, contenuta nell'articolo medesimo, solo se la specifica voce del prezzario non l'abbia gia' inclusa;
Considerato che una parte significativa degli oneri di gara sono utilizzati per la verifica del valore di rimborso delle reti e per la predisposizione del bando di gara precedente alla sua pubblicazione;
Ritenuto necessario regolamentare la gestione di porzioni di impianti attualmente interconnessi situati su territori di Comuni appartenenti ad ambiti contigui, al fine di assicurare la continuita' e l'efficienza del servizio sia a regime sia durante il periodo precedente all'aggiudicazione delle gare in entrambi gli ambiti interessati;
Ritenuto necessario eliminare alcuni refusi negli allegati del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226;
Vista la sentenza del Tar Lazio, Sez. Terza ter, N. 3555/2014, che annulla la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 7, di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere dell'Autorita' ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, acquisito con deliberazione 217/2014/I/Gas del 16 maggio 2014;
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 luglio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 novembre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota protocollo n. 1145 del 19 gennaio 2015;

A d o t t a n o
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale
12 novembre 2011, n. 226

1. All'articolo 2, alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito e' approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98".
2. All'articolo 2, comma 2, dopo le parole "entro la data di cui all'allegato 1" sono aggiunte le parole ", come espressamente prorogata dalle norme vigenti,".
3. All'articolo 2, comma 3, dopo le parole "decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1" sono aggiunte le parole ", come espressamente prorogata dalle norme vigenti,".
4. All'articolo 2, comma 5, la parola "espressa" e' soppressa.
5. All'articolo 2, alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: "Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l'Allegato B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune.".
6. All'articolo 2, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che puo' essere assunta dalla maggioranza dei comuni dell'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' - ricorrendone le condizioni - chiedere la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.".
7. All'articolo 3, il comma 1 e' modificato aggiungendo all'inizio le seguenti parole:
"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini,".
8. All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma 1-bis:
"1-bis. Nel caso in cui gli enti locali di due o piu' ambiti confinanti decidano di effettuare la gara in maniera congiunta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, si considera come termine di scadenza per la pubblicazione del bando di gara la data piu' lontana tra le scadenze degli ambiti che si uniscono, con la condizione vincolante che la decisione di gara congiunta, nonche' la nomina della stazione appaltante, vengano formalizzate entro il termine piu' ravvicinato fra quelli previsti per la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito.".
9. All'articolo 5, comma 2, dopo le parole "in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale" sono aggiunte le parole ", purche' i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell'Autorita'.".
10. All'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma 2-bis:
"2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita', relativi alla porzione di impianto di proprieta' del gestore uscente che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.".
11. L'articolo 5, comma 3, e' sostituito come segue:
"3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile da documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalita' specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprieta' del gestore che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente, con le modalita' operative specificate nelle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le modalita' di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo.".
12. All'articolo 5, comma 4, dopo le parole "si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi mancanti" sono aggiunte le parole "e le sezioni applicabili delle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98".
13. All'articolo 5, comma 6, secondo periodo, dopo le parole "oggetto di finanziamenti pubblici" e' eliminata la parola "realizzati" che viene sostituita dalle parole "con prima metanizzazione".
14. All'articolo 5, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali, purche' i valori non siano considerati inidonei per la specifica applicazione. Le voci contenute in prezziari vigenti il cui prezzo e' ritenuto inidoneo per la costruzione di impianti di distribuzione del gas naturale sono evidenziate nelle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, unitamente a suggerimenti sui prezzi alternativi da utilizzare. I prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle effettive prestazioni di manodopera, materiali e noli per le lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di impresa. Per il valore di acquisto e installazione dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, tubazioni per reti di distribuzione di gas di notevole estensione, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorita' per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dai contratti piu' recenti. I valori di mercato per le tipologie di componenti piu' diffuse e per le installazioni piu' comuni sono riportati nelle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Le previsioni contenute nel presente comma si applicano anche all'eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale.".
15. All'articolo 5, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o la voce del prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano le spese generali, si incrementa il valore ottenuto, come previsto nei commi 6 e 7, della percentuale minima di cui all'articolo 32, comma 2 lettera b, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pari al 13%, per tener conto sia degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni, alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione del piano di sicurezza e controllo in fase di progettazione e di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali. Nel caso in cui la voce del prezzario contenga gia' una percentuale di spese generali uguale o maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale del prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso in cui la descrizione, riportata nel prezzario, del contenuto delle spese generali non dovesse esplicitare tutti gli oneri di cui sopra.".
16. All'articolo 5, comma 10, dopo le parole "contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorita'," si aggiungono le parole "con la modifica della vita utile dei cespiti relativi a gruppi di misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99,".
17. All'articolo 5, comma 11, dopo le parole "le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici" si aggiungono le parole "e i contributi privati relativi ai cespiti di localita', limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita,".
18. L'articolo 5, comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai cespiti di localita', limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, sono, al netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni e sussidi, con esclusione dalla detrazione dell'IRES e delle altre imposte legate al reddito d'impresa, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione tariffaria. I valori dei contributi pubblici e privati si degradano secondo le regole previste dalle disposizioni dell'Autorita' in materia di tariffe, ma utilizzando le durate utili di cui al comma 10. Pertanto per la determinazione del valore netto residuo al 31 dicembre 2011 dei contributi percepiti fino all'anno 2011 si applicano le formule dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5 del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi successivi al 31 dicembre 2011 il degrado dello stock di contributi esistente a tale data si calcola in coerenza con l'opzione adottata dalle imprese ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorita' 573/2013/R/gas. In ogni caso ai fini del presente regolamento non si applicano le disposizioni dei commi 13.2 e 13.3 della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura (RTDG 2014-2019), Allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas. Tutti i contributi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono soggetti a degrado, secondo quanto disposto dall'articolo 39 della RTDG 2014-2019 di cui sopra.".
19. All'articolo 5, comma 14, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai due periodi seguenti: "Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita', relative alla porzione di impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', come calcolati ai fini tariffari ma senza applicazione dei commi 13.2 e 13.3 dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara, motivando l'eventuale mancato utilizzo o eventuali scostamenti dai parametri utilizzati nella metodologia riportata nelle linee guida su criteri e modalita' operative del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. L'Autorita' esegue la verifica secondo modalita' da essa stabilite. I tempi di istruttoria dell'Autorita' oltre i 90 giorni sospendono i termini ai fini del rispetto delle date limite per la pubblicazione del bando di gara previste dall'articolo 3, comma 1 relativamente all'intervento sostitutivo della Regione e all'applicazione della penalizzazione di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. La stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.".
20. All'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente:
"15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita' dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni finanziarie, in conformita' con l'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, detraendo dal valore di rimborso i debiti relativi a tali obbligazioni finanziarie, e, se applicabile, dalla data in cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma 14 lettera b.".
21. All'articolo 5, al comma 16, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Inoltre il bando di gara riporta sia i principali punti di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore di rimborso effettuate dall'ente locale concedente e quelle del gestore uscente, sia eventuali previsioni su metodologie di calcolo particolari contenute nei documenti concessori che differiscono dalle metodologie contenute nel presente articolo.".
22. All'articolo 7 e' aggiunto il seguente comma 1-bis.
"1-bis Nel caso in cui vi sia una porzione di rete soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, l'Ente locale concedente puo' optare per il passaggio di proprieta' di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b e all'Ente locale concedente di una somma pari alla differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b. Come ulteriore alternativa, l'Ente locale concedente puo' optare che una frazione di tale porzione di rete, con valore, calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, pari al valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b relativo all'intera porzione di rete, passi di proprieta' direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b. In questa ultima alternativa la rimanente frazione della porzione di rete, soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, passa di proprieta' dell'Ente locale concedente a titolo gratuito.".
23. All'articolo 7, comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di cui all'articolo 5 o 6" sono aggiunte le parole ", al netto degli eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente, di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare".
24. All'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11, comma 1, come definito dall'Autorita' con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo e' versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 3, comma 1, come pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il saldo e' versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o piu' gestori, l'anticipazione e' proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, con modalita' definite dall'Autorita'. In caso di ritardato pagamento degli oneri all'ente locale interessato, il gestore uscente dovra' corrispondere altresi' gli interessi relativi a tali oneri in ragione del ritardo maturato.".
25. All'articolo 8, comma 4 le parole "fino al 5%" sono sostituite con "fino al 10%".
26. All'articolo 8, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica e' corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si e' impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita' nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli devono essere presentati al GSE per soddisfare l'impegno preso in sede di gara, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorita' aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento e' dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli rimangono di proprieta' del gestore. A tali titoli e' riconosciuta la copertura dei costi prevista dalle normative in materia di efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella percentuale del 50%. Tale percentuale sara' innalzata al 100%, qualora i decreti ministeriali, che fisseranno gli obiettivi quantitativi nazionali di efficienza energetica da parte delle imprese di distribuzione del gas per gli anni successivi all'anno 2016, considereranno i titoli offerti in sede di gara contribuire agli impegni presi dall'Italia in sede europea, riducendo il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in modo da non introdurre ulteriori oneri per i clienti gas.".
27. All'articolo 9, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "La gara e' effettuata adottando la procedura ristretta, ad eccezione degli ambiti in cui un gestore uscente gestisca piu' del 60% dei punti di riconsegna dell'ambito, per i quali si adotta la procedura aperta.".
28. All'articolo 9, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente periodo "La stazione appaltante invia all'Autorita', secondo modalita' stabilite dall'Autorita', il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1.".
29. All'articolo 9, comma 3, alla fine del secondo periodo dopo le parole "da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere" sono aggiunte le parole ", rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento".
30. All'articolo 9 viene aggiunto il comma 6-bis seguente:
"6-bis Il bando di gara deve contenere le informazioni relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su territori di Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero e le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi di gas scambiati e le caratteristiche di pressione delle condotte di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle due porzioni di impianto. Il bando di gara deve specificare che la gestione tecnica delle due porzioni di impianto sara' oggetto di accordi, anche variabili nel tempo, fra i gestori degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, dei medesimi ambiti, mentre, a regime, ciascun gestore d'ambito sara' proprietario della porzione di impianto situato nel territorio del proprio ambito. Il bando di gara deve, inoltre, prevedere l'obbligo per il gestore d'ambito che entrera' in servizio per primo, di assumere temporaneamente la gestione anche di porzioni di reti non prevalenti dei Comuni adiacenti, per assicurarne la continuita' di servizio, anticipando anche il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente. Come eccezione a quanto sopra, nei casi in cui la porzione di impianto di sconfinamento abbia un numero di punti di riconsegna inferiore a 30, con attraversamenti con condotte in bassa pressione del confine degli ambiti, le stazioni appaltanti interessate possono prevedere nei rispettivi bandi di gara che l'intero impianto rimanga di proprieta', e in gestione, del gestore dell'ambito sul cui territorio e' situata la porzione di impianto con il maggior numero di punti di riconsegna.".
31. All'articolo 10, comma 6, lettera d, le parole "come previste nell'articolo 32, comma 32.2 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole "come previste all'articolo 12, comma 12.8, della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".
32. All'articolo 13, comma 1, lettera a), punto i., sono soppresse le parole ", nella misura riconosciuta in tariffa,".
33. Al termine dell'articolo 13, comma 1, lettera a), punto i. sono aggiunte le seguenti parole "tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza e' negativa;".
34. All'articolo 13, comma 1, lettera d) le parole "con un tetto del 5%" sono sostituite dalle parole "con un tetto del 10%".
35. All'articolo 13, comma 1, la lettera e), e' sostituita dalla seguente:
"e) investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6. I titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Il distributore puo' anche acquistare, tramite specifici accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonche' i risparmi di energia primaria derivati da interventi per rendere piu' efficienti le reti elettriche o del gas naturale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore trasmette annualmente i volumi di gas naturale distribuiti all'Autorita', per la determinazione degli obiettivi annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il GSE, in qualita' di soggetto responsabile dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione dei titoli di efficienza energetica, definisce apposite procedure operative per la valutazione, certificazione ed annullamento su base annuale dei risparmi associati agli interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede di gara, nonche' definisce le procedure relative agli accordi tra il distributore d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi titoli di efficienza energetica. Le procedure sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorita'. Il GSE verifica il rispetto degli obiettivi annuali e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita' e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.".
36. All'articolo 13, comma 5, le parole "E' previsto un anno di tolleranza" sono sostituite dalle parole: "Sono previsti due anni di tolleranza".
37. All'articolo 14, comma 1, sono soppresse le parole "o al livello generale, per il tempo di pronto intervento,".
38. All'articolo 14, comma 1, punto i., le parole: "deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".
39. All'articolo 14, comma 1, punto ii., le parole: "deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".
40. All'articolo 14, comma 1, punto iii., le parole: "deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".
41. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole "e dall'articolo 32.2, lettera a)" sono soppresse.
42. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole: "deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".
43. All'articolo 14, comma 5 le parole "di cui al comma 1, punto iv" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1 punto iii.".
44. All'articolo 15, comma 2, al termine del comma sono aggiunte le seguenti parole "Il piano degli investimenti deve evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche.".
45. All'articolo 16, comma 3, la percentuale "5%" e' sostituita dalla percentuale "4%".

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092 "Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana", al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE e per i regolamenti CE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 23, comma
4 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 -
Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144:
"Art. 14. Attivita' di distribuzione.
1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e'
attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato
esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a
dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio,
anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo,
di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle
attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il
gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di
servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed
approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si
intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al
comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di
espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi,
l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli
aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i
poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le
conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso
anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore
del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del
servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni
dichiarati reversibili, rientrano nella piena
disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se
realizzati durante il periodo di affidamento, sono
trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel
bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, societa' per azioni o a
responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica,
e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla
base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa',
delle loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi
dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge,
di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici
locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura
non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
al primo periodo non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi dell'art. 4, comma 12, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a
partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai
sensi del medesimo comma.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla
base delle migliori condizioni economiche e di prestazione
del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale presentati dalle imprese
concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di
proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e'
tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad
estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al
distributore uscente in misura pari al valore di rimborso
per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal
distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a
regime, al termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma
1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al
valore delle immobilizzazioni nette di localita' del
servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti
la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di
realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', calcolato secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente e sulla base della
consistenza degli impianti al momento del trasferimento
della proprieta'.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del
comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore
di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo
l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le
modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a
queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante
acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del
pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti,
ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002."
"Art. 15 - Regime di transizione nell'attivita' di
distribuzione.
1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti
locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni
del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante
l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero
attraverso la trasformazione delle gestioni in societa' di
capitali o in societa' cooperative a responsabilita'
limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo'
anche comportare il frazionamento societario. Ove
l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il
termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche
attraverso la nomina di un proprio delegato, il
rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per
gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale,
in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento
immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine
un commissario ad acta.
2. La trasformazione in societa' di capitali delle
aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas
avviene con le modalita' di cui all'art. 17, commi 51, 52,
53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse
modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende
consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale
l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali
che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto
alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare
del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui
al presente comma per un periodo non superiore a due anni
dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale
sociale spettante a ciascun ente locale, socio della
societa' risultante dalla trasformazione delle aziende
consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di
ripartizione del patrimonio previsti per il caso di
liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del
gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai
commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per
effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il
controllo della societa'.
5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art.
14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti, purche' stipulati prima della
data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12
novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla
volonta' delle parti nonche' per gli aspetti non
disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in
base alle linee guida su criteri e modalita' operative per
la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma
sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di
localita', valutati secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di
rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle
immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella
regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti
di localita', l'ente locale concedente trasmette le
relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando
di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali
osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico ai fini della determinazione del
valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini
di scadenza previsti dal comma 3 dell'art. 4 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui
all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,
relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento
dello stesso allegato 1, nonche' i rispettivi termini di
cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di
quattro mesi. Resta sempre esclusa la valutazione del
mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale
procede all'affidamento del servizio secondo le modalita'
previste dall'art. 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato
in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale
periodo puo' essere incrementato, alle condizioni sotto
indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello
scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria
che consenta di servire un'utenza complessivamente non
inferiore a due volte quella originariamente servita dalla
maggiore delle societa' oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a
centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito
superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero
l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il
40% del capitale sociale.
8.
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti
per la durata in essi stabilita ove questi siano stati
attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non
superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle
concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
partecipare alle prime gare per ambiti territoriali,
indette a norma dell'art. 14, comma 1, successive al
periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali
soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate
da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici
locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale,
in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad
evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si
applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che
devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi
1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle
prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il
territorio nazionale e' consentita a partire dalla data
dell'avvenuta costituzione o trasformazione.
10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere
per la realizzazione delle reti e la gestione della
distribuzione del gas metano ai sensi dell'art. 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il
periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono,
tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle
reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di concessione del contributo."
"4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della
necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare
l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso
delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e
l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di
non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle
con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche
transitoriamente, appositi strumenti di perequazione."
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della Legge
del 23.8.2004, n. 239 - Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia:
"2. Le attivita' del settore energetico sono cosi'
disciplinate:
a) le attivita' di produzione, importazione,
esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli
minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei,
nonche' di trasformazione delle materie fonti di energia,
sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto
degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla
normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b) le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas
naturale a rete, nonche' la gestione di infrastrutture di
approvvigionamento di energia connesse alle attivita' di
trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di
interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di
servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,
dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le
autorita' competenti;
c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e
gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione,
stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonche' di
trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono
attribuite in concessione secondo le disposizioni di
legge."
- Si riporta il testo dell'art. 46-bis, comma 1 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007 n. 222:
"Art. 46-bis: Disposizioni in materia di concorrenza e
qualita' dei servizi essenziali nel settore della
distribuzione del gas
1. Al fine di garantire al settore della distribuzione
di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di
qualita' dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo
economico e per gli affari regionali e le autonomie locali,
sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i criteri di gara e di
valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di
distribuzione di gas previsto dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto
in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche
offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei
consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del
servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle
reti e degli impianti."
- Si riporta l'art. 17, comma 4 della legge 4 giugno
2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009
"4. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che
abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi
transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore
efficienza, prezzi competitivi e piu' elevati livelli di
servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli
approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e
regionale, in uno spirito di solidarieta' tra gli Stati
membri, in particolare in casi di crisi del sistema
energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacita'
bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine
di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito
del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto
dispongano di sistemi integrati a livello di due o piu'
Stati membri per l'assegnazione della capacita' e per il
controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto
presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato
sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste,
contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del
sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire
l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai
programmi di cessione del gas;
g) assoggettare le transazioni su contratti di
fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di
trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attivita'
di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e
le altre attivita' del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando
l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di
misurazione intelligenti, anche ai fini della
diversificazione dei prezzi di fornitura;
l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del
sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa
per il mercato interno del gas naturale e della sua
coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali
e comunitari;
m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli
approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il
livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi
disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso di
programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei
picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di
fornitura;
n) introdurre misure che garantiscano maggiore
disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas naturale,
anche favorendo l'accesso a parita' di condizioni di una
pluralita' di operatori nella gestione delle nuove
attivita' di stoccaggio e valutando la possibilita' di
ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla
normativa vigente;
o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie
applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonche' di mancato
rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas
naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie
assegnate alla competenza dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro
2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
p) prevedere che i clienti non civili con consumi
inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili
siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di
apposita tutela in termini di condizioni economiche loro
applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura;
q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore
del gas naturale, anche demandando all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di
appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,
della disciplina del bilanciamento di merito economico;
r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della
direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, misure che, ai fini
dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del
gas naturale, consentano la definizione di un'unica
controparte indipendente a livello nazionale;
s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
normativo, al processo di aggregazione delle piccole
imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne
l'efficienza e la terzieta';
t) prevedere misure atte a garantire che imprese di
distribuzione verticalmente integrate non siano in
condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'
di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le
dinamiche concorrenziali del mercato;
u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al
termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'art.
14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i
meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con
i criteri posti alla base della definizione delle
rispettive tariffe;
v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo
svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema
di totale autofinanziamento previsto dall'art. 2, comma 38,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
contributo versato dai soggetti operanti nei settori di
competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di
funzionamento della stessa;
z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive
competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e
collaborino tra loro anche mediante lo scambio di
informazioni, senza che sia opponibile il segreto
d'ufficio."
- Si riporta il testo dell' art. 24 del decreto
legislativo 1 giugno 2011 n. 93 "Attuazione delle direttive
2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza
dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive
2003/54/CE e 2003/55/CE":
"Art. 24 Valore di rimborso degli impianti di
distribuzione
1. All' art. 14 del decreto legislativo n. 164 del
2000, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di
proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e'
tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad
estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al
distributore uscente in misura pari al valore di rimborso
per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal
distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a
regime, al termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma
1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al
valore delle immobilizzazioni nette di localita' del
servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti
la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di
realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', calcolato secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente e sulla base della
consistenza degli impianti al momento del trasferimento
della proprieta'.».
2. All' art. 14, comma 9, del decreto legislativo n.
164 del 2000, primo periodo, dopo le parole: «indicati nel
bando di gara» sono inserite le seguenti: «stimando il
valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo
l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le
modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a
queste ultime immobilizzazioni.».
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
limitatamente al primo periodo di esercizio delle
concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui
all' art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, riconosce in tariffa al gestore
entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di
rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui all'
art. 46-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e il valore delle immobilizzazioni nette, al
netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei
contributi privati relativi ai cespiti di localita'.
4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio
di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara
aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di
procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le
lettere di invito, includenti in entrambi i casi la
definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del
valore di rimborso al gestore uscente, e non siano
pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice,
possono procedere all'affidamento del servizio di
distribuzione di gas naturale secondo le procedure
applicabili alla data di indizione della relativa gara.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le gare per l'affidamento del servizio di
distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti
territoriali di cui all' art. 46-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222."
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi da 2 a 6 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
"2. I termini previsti dall'art. 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3
del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure
di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale, sono da intendersi di natura perentoria. In
particolare, scaduti tali termini, la Regione con
competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara
attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi
dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164.
3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel
primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che
sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di
ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno
spostamento dei rispettivi termini di cui all'art. 3 del
medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della
stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1°
gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in
cui non e' presente il capoluogo di provincia, la
designazione della stazione appaltante di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata
dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che
rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna
dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la
formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del
Ministero dello sviluppo economico.
3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di
ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal
comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno
il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
6 giugno 2012, e successive modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di
cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia
proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero
dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene
per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.
5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non
abbiano rispettato i termini di cui all'art. 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.
226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente
articolo, il venti per cento delle somme di cui all'art. 8,
comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della
gara, e' versato dal concessionario subentrante, con
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio
per il settore elettrico per essere destinato alla
riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito
corrispondente.
6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di
cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e
per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico puo'
emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la
valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'art. 5
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226."
- Si riporta il testo dell' art. 1, commi 16 e
16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9:
"16. All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 24 del Regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle medesime
convenzioni o contratti, in base alle linee guida su
criteri e modalita' operative per la valutazione del valore
di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di
cui al presente comma sono detratti i contributi privati
relativi ai cespiti di localita', valutati secondo la
metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora
il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate
nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi
pubblici in conto capitale e dei contributi privati
relativi ai cespiti di localita', l'ente locale concedente
trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore
di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico per la verifica prima della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante
tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini
della determinazione del valore di rimborso da inserire nel
bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3
dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date
limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo
raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i
rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi"."
"16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle
gare d'ambito per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla
stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo
una tantum per la copertura degli oneri di gara, come
riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012
e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o piu'
gestori, l'anticipazione e' proporzionale ai punti di
riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di
riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la
formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione
dell'importo e' effettuata a titolo di anticipo alla
stazione appaltante di cui all'art. 2 del citato
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico n. 226 del 2011 ed e' rimborsata, comprensiva di
interessi, dal concessionario subentrante all'atto
dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalita'
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas."
- Si riporta il testo dell'art. 30-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116:
"Art. 30-bis Interventi urgenti per la regolazione
delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale
1. All'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le
parole: «calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti» sono inserite le seguenti: «,
purche' stipulati prima della data di entrata in vigore del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,».
2. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi
alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono
prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo
raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto,
di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto
raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto
e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui
all'art. 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9.
3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli
ambiti di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. La previsione di cui all'art. 4, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica
al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2."
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi da 6 a 9, del
decreto 12 novembre 2011, n. 226 recante Regolamento per i
criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per
l'affidamento del servizio della distribuzione del gas
naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
"6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al
comma 5 e' calcolato partendo dallo stato di consistenza
dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei
documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto,
unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la
valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione
anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali
di cui al comma 9, qualora non siano gia' contenuti nel
prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di
finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il
costo per la ricostruzione a nuovo e' calcolato sulla base
dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il
deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni
di posa e di accessibilita' non si sono modificate.
7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il
prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per
lavori edili e per installazione di impianti tecnologici
della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di
questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di
acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas,
come impianti principali e secondari di regolazione e
misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione
catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si
utilizza il prezzario emanato dall'Autorita' per la
valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori
di mercato come risultano dalle offerte piu' recenti.
8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e
7, in particolare per la rete, si considerano:
a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali
sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con
altri sottoservizi;
b. le modalita' di posa che tengano conto della
tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e
sottosuolo, della loro accessibilita' e di eventuali
particolari prescrizioni realizzative;
c. la tipologia dei ripristini delle superfici
interessate dalla posa, sempre considerando
l'accessibilita' dei luoghi di posa.
9. Per tener conto degli oneri amministrativi per
autorizzazioni, per la progettazione, per la direzione
lavori e per i collaudi e delle spese generali, si
incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e
7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all' art.
34, comma 2.c, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici, purche' i costi effettivamente sostenuti o
il prezzario utilizzato non tengano gia' conto di tali
oneri."
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale."

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 5, 7, 8 , 9,
10, 13, 14, 15 e 16 del citato decreto 12 novembre 2011, n.
226, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 2. (Soggetto che gestisce la gara)
1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun
ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo
di stazione appaltante per la gestione della gara per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale in forma associata secondo la normativa vigente in
materia di Enti locali, ferma restando la possibilita' di
demandare in alternativa tale ruolo a una societa' di
patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113,
comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di
provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti
locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un
altro soggetto gia' istituito, quale una societa' di
patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di
stazione appaltante. La convenzione fra i Comuni facenti
parte dell'ambito e' approvata con la maggioranza
qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'art. 4, comma 3,
del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Il Comune capoluogo di provincia, qualora
appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi,
convoca, entro la data di cui all'allegato 1, come
espressamente prorogata dalle norme vigenti, per il primo
periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti
appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma
1.
3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi
dalla data di cui all'allegato 1, come espressamente
prorogata dalle norme vigenti, senza che si sia proceduto
all'individuazione del soggetto di cui al secondo periodo
del comma 1, il Comune con il maggior numero di abitanti o
la Provincia competente trasmette alla Regione una
relazione sulla situazione e sulle attivita' svolte, per
l'eventuale intervento di cui all'art. 3. Negli altri casi,
il ruolo di stazione appaltante e' svolto dal Comune
capoluogo di provincia.
4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando
di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la
gara per delega degli Enti locali concedenti.
5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali
concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalita'
di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni
rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione
di controparte del contratto di servizio, per delega degli
Enti locali concedenti, ed e' coadiuvata, nella funzione di
vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio
costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti
appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.
6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione
appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla
stazione appaltante medesima la documentazione necessaria
alla preparazione del bando di gara. L'Ente locale
concedente puo' delegare la stazione appaltante per il
reperimento diretto delle informazioni presso il gestore
uscente. Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le
informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara,
la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni
inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere,
provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche
nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti
necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di
gara di cui all'art. 9, in sostituzione dei Comuni che
dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l'Allegato
B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle
informazioni non fornite direttamente dal Comune.
7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione
che puo' essere assunta dalla maggioranza dei Comuni
dell'ambito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in
legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' - ricorrendone le
condizioni - chiedere la risoluzione del contratto di
affidamento del gestore dell'ambito, ai sensi dell'art.
1455 del codice civile."
"Art. 3. (Intervento della Regione)
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3,
3-bis, 4 e 5 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98,
e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i
termini, nel primo periodo di applicazione, qualora,
trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli
Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
appaltante, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, o
qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune
capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri
casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara,
la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai
soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a
provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'art.
14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
1-bis. Nel caso in cui gli enti locali di due o piu'
ambiti confinanti decidano di effettuare la gara in maniera
congiunta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM 19 gennaio
2011, si considera come termine di scadenza per la
pubblicazione del bando di gara la data piu' lontana tra le
scadenze degli ambiti che si uniscono, con la condizione
vincolante che la decisione di gara congiunta, nonche' la
nomina della stazione appaltante, vengano formalizzate
entro il termine piu' ravvicinato fra quelli previsti per
la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito.
2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate
nell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, per l'intero ambito."
"Art. 5. (Rimborso al gestore uscente nel primo
periodo)
1. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti
e concessioni cessanti, per i quali e' previsto un termine
di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione
del servizio prevista nel bando di gara del nuovo
affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito
dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale
dell'affidamento.
2. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti
e concessioni cessanti, per i quali non e' previsto un
termine di scadenza o e' previsto un termine di scadenza
naturale che supera la data di cessazione del servizio
prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene
calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o
nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'art.
15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
e sue modificazioni, in particolare per i casi di
cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza
naturale, purche' i documenti contrattuali siano stati
stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano tutti
gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario
applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare
allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del
degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse
tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del
valore di rimborso anche da parte dell'Autorita'.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,
indipendentemente da quanto contenuto nei documenti
contrattuali, vengono detratti i contributi privati
relativi ai cespiti di localita', relativi alla porzione di
impianto di proprieta' del gestore uscente che non sia
ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita,
valutati in base alla metodologia della regolazione
tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti
a cui si riferiscono, di cui al comma 10.
3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore
di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia
desumibile dai documenti contrattuali stipulati prima
dell'11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia
genericamente indicato che il valore di rimborso debba
essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925
n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere
valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalita'
specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla
porzione di impianto di proprieta' del gestore, che, alla
scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere
trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale
concedente, con le modalita' operative specificate nelle
linee guida su criteri e modalita' operative per la
valutazione del valore di rimborso, di cui all'art. 4,
comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le
modalita' di cui sopra si applicano per la determinazione
del valore di rimborso anche nel caso in cui atti
aggiuntivi, successivi all'entrata in vigore del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un
valore economico del valore di rimborso, anche se
rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo.
4. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti
contengano la metodologia generale di calcolo, ma non
prevedano uno o piu' dettagli applicativi, si applica il
comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la
determinazione degli elementi applicativi mancanti e le
sezioni applicabili delle linee guida su criteri e
modalita' operative per la valutazione del valore di
rimborso di cui all'art. 4 comma 6 del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, mentre per gli altri parametri si
considerano i dati e le modalita' desumibili dai documenti
contrattuali. Cio' vale anche nel caso di cui al comma 1,
qualora la modalita' di rimborso alla scadenza naturale
dell'affidamento prevista nella convenzione o nel contratto
faccia riferimento all'art. 24, comma 4 del regio decreto
15 ottobre 1925 n. 2578.
5. Il valore industriale della parte di impianto di
proprieta' del gestore uscente di cui alla lettera a)
dell'art. 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 2578 e' pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per
la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del
degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le
immobilizzazioni in corso come risultano dai libri
contabili.
6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al
comma 5 e' calcolato partendo dallo stato di consistenza
dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei
documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto,
unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la
valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione
anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali
di cui al comma 9, qualora non siano gia' contenuti nel
prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di
finanziamenti pubblici con prima metanizzazione dopo l'anno
2000, il costo per la ricostruzione a nuovo e' calcolato
sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati
con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le
condizioni di posa e di accessibilita' non si sono
modificate.
7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il
prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per
lavori edili e per installazione di impianti tecnologici
della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di
questi, gli analoghi prezzari regionali, purche' i valori
non siano considerati inidonei per la specifica
applicazione. Le voci contenute in prezziari vigenti il cui
prezzo e' ritenuto inidoneo per la costruzione di impianti
di distribuzione del gas naturale sono evidenziate nelle
linee guida su criteri e modalita' operative per la
valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas naturale del Ministero dello sviluppo
economico, di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9
agosto 2013, n. 98, unitamente a suggerimenti sui prezzi
alternativi da utilizzare. I prezzi da derivare dai
prezzari devono essere la valorizzazione delle effettive
prestazioni di manodopera, materiali e noli per le
lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di
impresa. Per il valore di acquisto dei componenti specifici
della distribuzione gas, come impianti principali e
secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas,
impianti di protezione catodica, tubazioni per reti di
distribuzione di gas di notevole estensione, si utilizza il
prezzario emanato dall'Autorita' per la valutazione degli
investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come
risultano dalle offerte piu' recenti. I valori di mercato
per le tipologie di componenti piu' diffuse e per le
installazioni piu' comuni sono riportati nelle linee guida
su criteri e modalita' operative per la valutazione del
valore di rimborso, di cui all'art. 4, del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9
agosto 2013, n. 98. Le previsioni contenute nel presente
comma si applicano anche all'eventuale prezzario previsto
nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora sia
un prezzario regionale o provinciale.
8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e
7, in particolare per la rete, si considerano:
a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali
sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con
altri sottoservizi;
b. le modalita' di posa che tengano conto della
tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e
sottosuolo, della loro accessibilita' e di eventuali
particolari prescrizioni realizzative;
c. la tipologia dei ripristini delle superfici
interessate dalla posa, sempre considerando
l'accessibilita' dei luoghi di posa.
9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o
la voce del prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano
le spese generali, si incrementa il valore ottenuto, come
previsto nei commi 6 e 7, della percentuale minima di cui
all'art. 32, comma 2 lettera b, del DPR 5 ottobre 2010, n.
207, pari al 13%, per tener conto sia degli oneri
amministrativi relativi alle autorizzazioni, alla
progettazione, alla direzione lavori, alla redazione del
piano di sicurezza e controllo in fase di progettazione e
di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle
spese generali. Nel caso in cui la voce del prezzario
contenga gia' una percentuale di spese generali uguale o
maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale del
prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso in
cui la descrizione, riportata nel prezzario, del contenuto
delle spese generali non dovesse esplicitare tutti gli
oneri di cui sopra.
10. Il valore del degrado fisico e' determinato
considerando durate utili degli impianti come specificate
nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni,
considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come
riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A, facente
parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre
2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo
Unico della regolazione tariffaria allegato alla
deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorita', con la
modifica della vita utile dei cespiti relativi a gruppi di
misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 21, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e tenendo conto dell'anno di
installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli
tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza.
Qualora lo stato di consistenza non riporti la data di
realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non
sia desumibile da documenti amministrativi o altri
riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del
valore residuo deve essere coerente con i dati presentati
all'Autorita' ai fini della determinazione delle tariffe,
o, in loro mancanza, e' calcolata sulla base del rapporto
tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in
bilancio, opportunamente rettificato da eventuali
operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile
del cespite.
11. Il valore di rimborso al gestore uscente e'
ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5
le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri
finanziatori pubblici e i contributi privati relativi ai
cespiti di localita', limitatamente alla porzione di
impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a
devoluzione gratuita, e aggiungendo eventuali premi pagati
agli Enti locali concedenti, valutati con le modalita' di
cui ai commi 12 e 13.
12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi
concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e i
contributi privati relativi ai cespiti di localita',
limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta
all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, sono, al
netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con
tali anticipazioni e sussidi, con esclusione dalla
detrazione dell'IRES e delle altre imposte legate al
reddito d'impresa, rivalutati applicando il deflatore degli
investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione
tariffaria. I valori dei contributi pubblici e privati si
degradano secondo le regole previste dalle disposizioni
dell'Autorita' in materia di tariffe, ma utilizzando le
durate utili di cui al comma 10. Pertanto per la
determinazione del valore netto residuo al 31 dicembre 2011
dei contributi percepiti fino all'anno 2011 si applicano le
formule dell'art. 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo
Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di
regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas
159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a cui si
riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi successivi
al 31 dicembre 2011 il degrado dello stock di contributi
esistente a tale data si calcola in coerenza con l'opzione
adottata dalle imprese ai sensi delle disposizioni
dell'art. 2 della deliberazione dell'Autorita'
573/2013/R/gas. In ogni caso ai fini del presente
regolamento non si applicano le disposizioni dei commi 13.2
e 13.3 della regolazione delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura (RTDG 2014-2019), Allegato A della
deliberazione 573/2013/R/gas. Tutti i contributi percepiti
successivamente al 31 dicembre 2011 sono soggetti a
degrado, secondo quanto disposto dall'art. 39 della RTDG
2014-2019 di cui sopra.
13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, un premio all'Ente locale concedente per
l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della gestione
con una scadenza naturale che supera la data di effettiva
cessazione del servizio, il valore di rimborso include
anche le quote residue del premio versato, calcolate
rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore degli
investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione
tariffaria e degradandoli considerando una durata utile
pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della
concessione e l'anno di versamento del premio.
14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza
naturale, la devoluzione gratuita all'Ente locale
concedente di una porzione di impianto e la data di
scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione
del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di
tale porzione di impianto e' valutato:
a. secondo quanto desumibile dal contratto o
concessione in caso di cessazione anticipata del contratto;
in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra
quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti;
resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto
derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di
gestione;
b. nel caso in cui le modalita' per la cessazione
anticipata del contratto non siano desumibili nelle
convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da
11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del
degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla
differenza fra la data di scadenza naturale della
concessione e la data di realizzazione dell'investimento,
qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata
utile della tipologia di cespite di cui al comma 10.
Il valore di rimborso relativo alla porzione di
impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione
gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1
a 13. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10
per cento del valore delle immobilizzazioni nette di
localita', , relative alla porzione di impianto che non sia
ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita,
calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei
contributi pubblici in conto capitale e dei contributi
privati relativi ai cespiti di localita', come calcolati ai
fini tariffari ma senza applicazione dei commi 13.2 e 13.3
dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas, l'Ente
locale concedente trasmette le relative valutazioni di
dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per la
verifica prima della pubblicazione del bando di gara,
motivando l'eventuale mancato utilizzo o eventuali
scostamenti dai parametri utilizzati nella metodologia
riportata nelle linee guida su criteri e modalita'
operative del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98.
L'Autorita' esegue la verifica secondo modalita' da essa
stabilite. I tempi di istruttoria dell'Autorita' oltre i 90
giorni sospendono i termini ai fini del rispetto delle date
limite per la pubblicazione del bando di gara previste
dall'art. 3, comma 1 relativamente all'intervento
sostitutivo della Regione e all'applicazione della
penalizzazione di cui all'art. 4, comma 5 del decreto legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in
legge 9 agosto 2013, n. 98. La stazione appaltante deve
tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' ai
fini della determinazione del valore di rimborso da
inserire nel bando di gara.
15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita'
dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al
gestore uscente, del valore di rimborso residuo
dell'impianto e subentra in eventuali obbligazioni
finanziarie, in conformita' con l'art. 14, comma 9, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, detraendo dal
valore di rimborso i debiti relativi a tali obbligazioni
finanziarie, e, se applicabile, in cui l'Ente locale
concedente esegue il pagamento al gestore uscente del
valore di rimborso per la porzione di impianto a cui e'
applicabile il comma 14 lettera b.
16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile
per emettere il bando di gara d'ambito, si manifesti un
disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore
uscente con riferimento alla determinazione del valore di
rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per
l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di
proprieta' al gestore subentrante, oltre alla stima
dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente,
un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara,
in particolare per la verifica dei requisiti di
partecipazione e della valutazione delle offerte,
determinato come il piu' grande fra i seguenti valori:
a. la stima dell'Ente locale concedente;
b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita',
al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei
contributi privati relativi ai cespiti di localita',
riconosciuto dal sistema tariffario.
Inoltre il bando di gara riporta sia i principali punti
di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore di
rimborso effettuate dall'ente locale concedente e quelle
del gestore uscente, sia eventuali previsioni su
metodologie di calcolo particolari contenute nel documenti
concessori che differiscono dalle metodologie contenute nel
presente articolo. Il gestore subentrante versa al gestore
uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di
gara all'atto del passaggio di proprieta' dell'impianto.
L'eventuale differenza tra il valore accertato in esito
alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di
riferimento versato dal gestore subentrante e' regolata fra
il gestore entrante e il gestore uscente."
"Art. 7 (Proprieta' degli impianti)
1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine
affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di
impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprieta'
di tale porzione di impianto se:
a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento
si e' raggiunta la scadenza naturale del contratto;
b. o si e' nelle condizioni previste nell'art. 5, comma
14, lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente
locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi
determinato.
1-bis Nel caso in cui vi sia una porzione di rete
soggetta alle condizioni di cui all'art. 5, comma 14,
lettera b, l'Ente locale concedente puo' optare per il
passaggio di proprieta' di tale porzione di rete
direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante,
previo pagamento da parte del gestore subentrante al
gestore uscente del valore di rimborso di cui all'art. 5,
comma 14, lettera b e all'Ente locale concedente di una
somma pari alla differenza tra il valore di rimborso
calcolato secondo l'art. 5, commi da 5 a 13, e il valore di
rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b. Come
ulteriore alternativa, l'Ente locale concedente puo' optare
che una frazione di tale porzione di rete, con valore,
calcolato secondo l'art. 5, commi da 5 a 13, pari al valore
di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera b, passi
di proprieta' direttamente dal gestore uscente al gestore
subentrante, previo pagamento da parte del gestore
subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di
cui all'art. 5, comma 14, lettera b. In questa ultima
alternativa la rimanente frazione della porzione di rete,
soggetta alle condizioni di cui all'art. 5, comma 14,
lettera b, passa di proprieta' dell'Ente locale concedente
a titolo gratuito.
2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di
quelli in cui la proprieta' dell'impianto era gia'
dell'Ente locale concedente o di una societa' patrimoniale
delle reti, il gestore uscente cede la proprieta' della
propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo
pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso
di cui all'art. 5 o 6, al netto degli eventuali debiti
relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del
gestore uscente, di cui all'art. 9, comma 6, lettera d,
nelle quali il nuovo gestore deve subentrare. Il gestore
subentrante mantiene la proprieta' di tale porzione per la
durata dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare
nella piena disponibilita' funzionale dell'Ente locale
concedente alla fine del periodo di affidamento, nel
rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal
contratto di servizio."
"Art. 8. (Oneri da riconoscere all'Ente locale
concedente e ai proprietari di impianti)
1. I gestori uscenti anticipano alla stazione
appaltante il corrispettivo una tantum per la copertura
degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento
della commissione di gara di cui all'art. 11, comma 1, come
definito dall'Autorita' con le deliberazioni n.
407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e successive modifiche e
integrazioni. Il 90% del corrispettivo e' versato diciotto
mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del
bando di gara, di cui all'art. 3, comma 1, come pubblicato
nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e
il saldo e' versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del
bando di gara. Nel caso di due o piu' gestori,
l'anticipazione e' proporzionale ai punti di riconsegna
serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento,
come risultanti dai dati di riferimento per la formazione
degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero
dello sviluppo economico. Il gestore aggiudicatario della
gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo di
interessi, entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta
aggiudicazione della gara, con modalita' definite
dall'Autorita'. In caso di ritardato pagamento degli oneri
all'ente locale interessato, il gestore uscente dovra'
corrispondere altresi' gli interessi relativi a tali oneri
in ragione del ritardo maturato.
2. Il gestore corrisponde annualmente al soggetto di
cui all'art. 2, comma 5, un corrispettivo pari all'1% della
somma della remunerazione del capitale di localita'
relativi ai servizi di distribuzione e misura e della
relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di
rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto
medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento
delle attivita' di controllo e vigilanza sulla conduzione
del servizio.
3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali
e alle societa' patrimoniali delle reti che risultino
proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la
remunerazione del relativo capitale investito netto che
l'Autorita' riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati
relativi alla parte di impianto di loro proprieta', che i
proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire
nella proposta tariffaria all'Autorita' e a condizione che
tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del
capitale investito netto di localita' riconosciuto
dall'Autorita'.
4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali
una quota parte della remunerazione del capitale di
localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura,
relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui
la rete sia di proprieta' dell'Ente locale sia nel caso in
cui sia di proprieta' del gestore, nonche' della relativa
quota di ammortamento annuale di cui all'art. 13, comma 1,
lettera d), fino al 10%, come risultato dell'esito della
gara.
5. Il gestore e' tenuto al pagamento della tassa e/o
canone di occupazione del suolo e sottosuolo della porzione
di impianto di sua proprieta', a meno che la concessione
preveda la devoluzione gratuita all'Ente locale alla sua
scadenza.
6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di
efficienza energetica di cui all'art. 13, comma 1, lettera
e), come risultato dell'esito di gara; il valore dei
relativi titoli di efficienza energetica e' corrisposto
agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas
distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente
all'ultimo trascorso. Ciascun anno il gestore anticipa agli
Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli
di efficienza degli interventi su cui si e' impegnato in
sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il
prezzo unitario previsto dall'Autorita' nell'anno
precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli
devono essere presentati al GSE per soddisfare l'impegno
preso in sede di gara, il prezzo unitario del titolo
stabilito dall'Autorita' aumenti, il gestore versa il
conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun
aggiustamento e' dovuto nel caso in cui il prezzo unitario
diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli sono di
proprieta' del gestore. A tali titoli e' riconosciuta la
copertura dei costi prevista dalle normative in materia di
efficienza energetica emanate dal Ministero dello sviluppo
economico e dall'Autorita' ai sensi dell'art. 16, comma 4,
e dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 per una percentuale pari al 50%. Tale
percentuale sara' innalzata al 100%, qualora i decreti
ministeriali, che fisseranno gli obiettivi quantitativi
nazionali di efficienza energetica da parte delle imprese
di distribuzione del gas per gli anni successivi al 2016,
considereranno i titoli offerti in sede di gara contribuire
agli impegni presi dall'Italia in sede europea, riducendo
il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in
modo di non introdurre nuovi oneri per i clienti gas."
"Art. 9. (Bando di gara e Disciplinare di gara)
1. La stazione appaltante predispone e pubblica il
bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli
schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il
disciplinare di gara tipo di cui, rispettivamente, agli
allegati 2 e 3. Eventuali scostamenti dal bando di gara
tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonche' la scelta dei
punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara,
devono essere giustificati in una apposita nota. La gara e'
effettuata adottando la procedura ristretta, ad eccezione
degli ambiti in cui un gestore uscente gestisca piu' del
60% dei punti di riconsegna dell'ambito, per i quali si
adotta la procedura aperta.
2. La stazione appaltante invia i all'Autorita',
secondo modalita' stabilite dall'Autorita', il bando di
gara, il disciplinare di gara e le linee guida
programmatiche d'ambito con le condizioni minime di
sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al comma
1. L'Autorita' puo' inviare entro 30 giorni proprie
osservazioni alla stazione appaltante.
3. Al fine di uniformare la preparazione dei documenti
guida per gli interventi di estensione, manutenzione e
potenziamento da allegare al bando di gara, la stazione
appaltante prepara le linee guida programmatiche d'ambito
con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se
necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto
nel Comune, alla vetusta' dell'impianto, all'espansione
territoriale e alle caratteristiche territoriali, in
particolare alla prevalenza orografica e alla densita'
abitativa. Le condizioni minime di sviluppo e gli
interventi contenuti nelle linee guida programmatiche
d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio
economico e finanziario del gestore e devono essere
giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori
rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali
soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi
finali, come il teleriscaldamento. Le condizioni minime di
sviluppo possono comprendere:
a. la densita' minima di nuovi punti di riconsegna per
chilometro di rete, in nuove aree, che rendono obbligatorio
lo sviluppo dell'impianto di distribuzione (estensione di
rete e eventualmente potenziamento della rete esistente);
b. il volume di gas distribuito per chilometro di rete,
che, in seguito a incrementi sulle reti esistenti, rende
obbligatorio il potenziamento dell'impianto di
distribuzione;
c. gli interventi per la sicurezza e per
l'ammodernamento degli impianti come previsti dalla
regolazione, quale la sostituzione o risanamento delle
tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa, la messa
in protezione catodica efficace delle condotte in acciaio,
la introduzione dei misuratori elettronici;
d. la vita residua media ponderata dell'impianto, al di
sotto della quale, qualora si superi anche un valore limite
del tasso di dispersione per km di rete, e' obbligatoria la
sostituzione di alcuni tratti di rete e/o impianti.
4. Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi
programmatici di sviluppo del proprio territorio nel
periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio
impianto di distribuzione, in modo che la stazione
appaltante, in collaborazione con gli Enti locali
concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in
conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito,
preparare il documento guida per gli interventi di
estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli
Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di
sviluppo dell'impianto di cui all'art. 15. In particolare
il documento guida contiene:
a. gli interventi di massima di estensione della rete
ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del
Comune e con il periodo di affidamento;
b. le zone con eventuali problematiche di fornitura che
necessitano di interventi di potenziamento della rete,
anche in funzione della potenziale acquisizione di nuove
utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei
piani urbanistici comunali;
c. la relazione sullo stato dell'impianto, con
indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale,
supportata dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni
per tipologia di impianti e per modalita' di individuazione
della fuga, necessari ad identificare eventuali priorita'
negli interventi di sostituzione.
5. Il bando di gara e' unico per ciascun ambito ed e'
costituito dalla parte generale, con le informazioni
dettagliate per la partecipazione alla gara e informazioni
di massima per la sua gestione, nonche' gli oneri da
riconoscere una tantum ed annualmente alla stazione
appaltante, la cauzione provvisoria per i partecipanti alla
gara e la cauzione definitiva da produrre in caso di
aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto di
servizio, e da una serie di allegati contenente le
informazioni specifiche per ogni Comune appartenente
all'ambito.
6. Le informazioni specifiche per ogni Comune,
contenute negli allegati di cui al comma 5, sono le
seguenti:
a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da
un sommario dei dati piu' significativi della rete e degli
impianti, e dallo stato di consistenza diviso per
proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato
per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di
crescita annua sulla rete esistente e dai volumi
distribuiti;
b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette,
valutati con il metodo del costo storico rivalutato e
utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla
regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite
e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti
vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici
in conto capitale e i contributi privati relativi ai
cespiti di localita'. In particolare devono essere
disponibili su formato elettronico le schede con tutti i
dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento
all'ultimo anno tariffario, oltre i dati sugli investimenti
realizzati successivamente;
c. il documento guida per gli interventi di estensione,
manutenzione e potenziamento di cui al comma 4;
d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al
gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere
relative agli investimenti realizzati nel precedente
periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei
gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di
distribuzione e connessi con la proprieta' degli impianti,
quali servitu' e concessioni di attraversamento;
e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o
di societa' patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di
cui all'art. 8, comma 3;
f. le informazioni sul personale di cui all'art. 4
comma 1, lettera g);
g. per gli impianti con scadenza ope legis della
concessione successiva alla gara:
i. la data di subentro;
ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di
sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli
obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo
residuo di concessione;
iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti
al momento della pubblicazione del bando, anche le
informazioni prevedibili al momento di trasferimento di
gestione;
h. il regolamento comunale e provinciale per
l'esecuzione dei lavori stradali;
i. L'entita' della tassa o canone di occupazione del
suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale,
nonche' i relativi regolamenti.
6-bis Il bando di gara deve contenere le informazioni
relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su
territori di Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero e
le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi di gas
scambiati e le caratteristiche di pressione delle condotte
di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo
stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle
due porzioni di impianto. Il bando di gara deve specificare
che la gestione tecnica delle due porzioni di impianto
sara' oggetto di accordi, anche variabili nel tempo, fra i
gestori degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui
all'art. 2, comma 5 dei medesimi ambiti, mentre, a regime,
ciascun gestore d'ambito sara' proprietario della porzione
di impianto situato nel territorio del proprio ambito. Il
bando di gara deve, inoltre, prevedere l'obbligo per il
gestore d'ambito che entrera' in servizio per primo, di
assumere temporaneamente la gestione anche di porzioni di
reti non prevalenti dei Comuni adiacenti, per assicurarne
la continuita' di servizio, anticipando anche il pagamento
del valore di rimborso al gestore uscente. Come eccezione a
quanto sopra, nei casi in cui la porzione di impianto di
sconfinamento abbia un numero di punti di riconsegna
inferiore a 30, con attraversamenti con condotte in bassa
pressione del confine degli ambiti, le stazioni appaltanti
interessate possono prevedere nei rispettivi bandi di gara
che l'intero impianto rimanga di proprieta', e in gestione,
del gestore dell'ambito sul cui territorio e' situata la
porzione di impianto con il maggior numero di punti di
riconsegna.
7. Il bando di gara esplicita l'obbligo per il gestore
di provvedere alla costruzione della rete nei Comuni
dell'ambito non ancora metanizzati, qualora durante il
periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti
pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore
complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili
tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento,
anche se l'intervento non e' previsto nel piano di sviluppo
iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti
possono essere oggetto di negoziazione tra le parti.
8. Il bando di gara riporta in allegato la bozza di
contratto di servizio, preparato dalla stazione appaltante
sulla base del contratto di servizio tipo, predisposto
dall'Autorita' ed approvato dal Ministro dello sviluppo
economico, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il contratto di
servizio e' finalizzato, successivamente alla
aggiudicazione della gara, con il piano di sviluppo degli
impianti di cui all'art. 15 e gli altri impegni assunti
dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta. ll
contratto di servizio deve prevedere il diritto da parte
del gestore di alienare eventuali beni di proprieta' degli
Enti locali concedenti o della societa' patrimoniale delle
reti qualora il piano di sviluppo degli impianti preveda la
loro sostituzione.
9. Il disciplinare di gara e' unico per ambito e
riporta i criteri di valutazione della gara e le
informazioni dettagliate per la presentazione delle
offerte.
10. Tutti i documenti presentati dalle imprese
concorrenti per la gara sono trasmessi con dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun
concorrente o partecipante ai raggruppamenti temporanei di
imprese o consorzi, come precisato negli allegati 2 e 3."
"Art. 10. (Requisiti per la partecipazione alla gara)
1. I soggetti partecipanti alla gara devono soddisfare
le disposizioni dell'art. 14, comma 5, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Per la prima gara,
indetta dopo il periodo transitorio di cui all'art. 15,
comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e
sue modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art.
15, comma 10, del sopracitato decreto legislativo e
dell'art. 46-bis, comma 4-bis, della legge 29 novembre
2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i
soggetti che sono incorsi in una delle cause di esclusione
di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2,
lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Non
rientra nelle cause di esclusione automatica la
applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita'
dell'energia elettrica e il gas.
3. Non possono partecipare alla medesima gara
concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. E'
fatto anche divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora partecipino in un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti.
4. I partecipanti alla gara devono essere in regola con
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che
disciplinano il diritto al lavoro di disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, devono dichiarare che non si
sono avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro
sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e al
decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210 o che,
qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi, e
dimostrare il possesso da almeno un anno di un adeguato
codice etico.
5. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i
seguenti requisiti di capacita' economica e finanziaria:
a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente
all'indizione della gara, almeno pari al 50% del valore
annuo del servizio oggetto di gara, da dimostrare con i
dati di bilancio della societa' partecipante alla gara o
con i dati del bilancio consolidato della sua controllante,
relativi agli ultimi tre anni;
b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da
due primari istituti di credito attestanti che l'impresa
negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e
che ha la possibilita' di accedere al credito per un valore
pari o superiore alla somma del 50% del valore annuo del
servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai
gestori uscenti nell'ambito di gara, inclusi quelli
relativi agli impianti con scadenza ope legis successiva
alla gara.
6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i
seguenti requisiti di capacita' tecnica:
a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura con
capacita' di operare nell'ambito dei servizi di
distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in
uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, analoga
iscrizione in registri professionali di organismi
equivalenti;
b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a:
b1. titolarita' di concessioni di impianti di
distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di
clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi
dell'ambito oggetto della gara, da possedere al momento
della partecipazione alla gara o precedentemente, purche'
in data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di
distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono titolari di
concessioni che servono il 50% del numero di clienti
effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il
presente requisito;
b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre
i seguenti requisiti:
b.2.1. titolarita' di concessioni di impianti di
distribuzione di gas naturale, da possedere non
anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno 18
mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, titolarita' di concessioni di
impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela
aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti
urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun
ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono
titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il
presente requisito;
b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento
dell'affidamento del primo impianto, la capacita' di
gestire gli impianti di distribuzione gas dell'ambito
oggetto di gara, fornendo in particolare la dimostrazione
di:
b.2.2.1. disponibilita' di strutture, mezzi e personale
a livello manageriale per la gestione delle situazioni di
emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas);
b.2.2.2. disponibilita' di personale a livello
manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali
sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi
adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo
sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire le
operazioni previste dal codice di rete tipo di
distribuzione gas approvato dall'Autorita', quali
l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il cambio
di fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza,
l'allocazione del gas alle societa' di vendita e alle
singole utenze, per un numero di clienti pari a quello
dell'ambito oggetto di gara;
b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas
e nella funzione specifica per i responsabili delle
funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualita' del
servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante dai
curriculum vitae allegati all'offerta;
c. Possesso di certificazione di qualita' aziendale UNI
ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete
energetiche o idriche;
d. Esperienza di operare in conformita' con la
regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante
predisposizione di procedure di gestione delle operazioni
di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti,
come previste nell'art. 12, comma 12.8, della Regolazione
della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del
gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione
574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.
7. Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i
consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui
all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
I singoli partecipanti al raggruppamento devono possedere
individualmente i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4,
alle lettere a), c) e d) del comma 6. I requisiti di cui al
comma 5 e alla lettera b) del comma 6 devono essere
posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al
raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l'obbligo per
l'impresa mandataria di possedere tali requisiti in misura
minima del 40%. Nel caso di partecipazione di una nuova
societa' di capitali costituita dalla partecipazione di
differenti imprese, questa puo' far valere i requisiti di
cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 posseduti
cumulativamente dalle imprese partecipanti alla medesima
societa'.
8. I rappresentanti legali di un raggruppamento
temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario si devono
impegnare, in caso di aggiudicazione della gara, a
costituire, entro un mese dall'aggiudicazione medesima, un
soggetto giuridico unitario avente la forma di societa' di
capitali e ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi
assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo soggetto sottoscrive
il contratto di servizio. La capogruppo deve anche
impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la
durata dell'affidamento del servizio e le mandanti per
almeno 5 anni dal primo affidamento. Qualora una impresa
mandante ceda la propria partecipazione nel soggetto
giuridico unitario, l'acquirente della partecipazione deve
sottoporre preventivamente, al soggetto di cui all'art. 2,
comma 5, la documentazione attestante il possesso di
requisiti di capacita' economica e finanziaria e di
capacita' tecnica in misura non inferiore a quella detenuta
dall'impresa cedente la partecipazione, che e' stata
utilizzata ai fini del rispetto dei requisiti di
partecipazione alla gara del raggruppamento di imprese, di
cui al comma 7. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 5,
puo' fare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione
della documentazione relativa.
9. La stazione appaltante ha la facolta' di verificare
il possesso dei requisiti in accordo a quanto previsto
all'art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il gestore subentrante e' tenuto al rispetto degli
obblighi sulla tutela all'occupazione del personale dei
gestori uscenti di cui al decreto di cui all'art. 28, comma
6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164."
"Art. 13. (Condizioni economiche)
1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono:
a. Entita' dello sconto tariffario rispetto alle
tariffe previste dall'Autorita', espressa come percentuale
del valore massimo dello sconto. Il valore massimo dello
sconto e' pari in ciascun anno alla somma di:
i. la quota annua di ammortamento della differenza fra
il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la
somma delle immobilizzazioni nette di localita'
appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici
capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti
di localita', da ammortizzare nei 12 anni di durata
dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli
impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; tale
termine ha valore zero se la sopracitata differenza e'
negativa;
ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui
all'art. 2 comma 5, previsti nell'art. 8 comma 2, nella
misura riconosciuta in tariffa;
b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi
rispetto a corrispettivi di riferimento;
c. metri di rete per cliente per cui il distributore si
impegna a realizzare, in Comuni gia' metanizzati,
estensioni successive non previste nel piano di sviluppo
degli impianti, anche eventualmente differenziati per i
Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni
montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante,
in conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito,
ne ravvisano la necessita';
d. percentuale della remunerazione del capitale di
localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e
della relativa quota di ammortamento annuale, a favore
degli Enti locali concedenti, con un tetto del 10%;
e. investimenti di efficienza energetica da effettuare
nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali
obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti
dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre
2012, e sue successive modificazioni e integrazioni, che
danno luogo all'emissione di titoli di efficienza
energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali
concedenti con le modalita' di cui all'art. 8, comma 6. I
titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi
certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli
impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono
derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia
primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi
data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012.
Il distributore puo' anche acquistare, tramite specifici
accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria
ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da
progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri
soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in
particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20
luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto
ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei
consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia
elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal
decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in
gazzetta ufficiale del 19 settembre 2011, n.
218,relativamente a impianti di cogenerazione ad alto
rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal
GSE, nonche' i risparmi di energia primaria derivati da
interventi per rendere piu' efficienti le reti elettriche o
del gas naturale di cui all'art. 29, comma 3, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore trasmette
annualmente i volumi di gas naturale distribuiti
all'Autorita', per la determinazione degli obiettivi
annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il
GSE, in qualita' di soggetto responsabile dell'attivita' di
gestione del meccanismo di certificazione dei titoli di
efficienza energetica, definisce apposite procedure
operative per la valutazione, certificazione ed
annullamento su base annuale dei risparmi associati agli
interventi di efficienza energetica che possono essere
utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento
dell'obbligo assunto in sede di gara, nonche' definisce le
procedure relative agli accordi tra il distributore
d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi
titoli di efficienza energetica. Le procedure sono
approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita
l'Autorita'. Il GSE verifica il rispetto degli obiettivi
annuali e comunica l'esito al distributore, al Ministero
dello sviluppo economico, all'Autorita' e al soggetto
individuato ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente
regolamento.
2. Il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui
alla lettera a del comma 1 e' 13 punti, per l'insieme delle
condizioni economiche di cui alle lettere b e c del comma 1
e' 5 punti, per la condizione di cui alla lettera d del
comma 1 e' di 5 punti e per gli investimenti di efficienza
energetica di cui alla lettera e del comma 1 e' di 5 punti.
3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni
di cui alle lettere b e c del comma 1 dipende dal livello
di metanizzazione dell'ambito e dalla stima del valore
economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per
ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si e' gia'
raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione
appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo
per la condizione di cui al comma 1, lettera c.
4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del
comma 1, lo sconto totale sui corrispettivi di prestazione
dei servizi o, per la condizione di cui alla lettera c del
comma 1, una lunghezza eccessiva dell'estensione di rete
comporti un importo troppo grande da incidere
significativamente sulla redditivita' economica finanziaria
dell'impresa, a potenziale discapito della qualita' del
servizio e della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar
luogo a richieste di prestazioni inutili da parte dei
clienti, la stazione appaltante stabilisce una soglia allo
sconto o alla lunghezza dell'estensione di rete, al di
sopra della quale il punteggio non aumenta.
5. Nel caso di non raggiungimento del numero di titoli
di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1,
il gestore versa comunque agli Enti locali concedenti un
ammontare pari al valore dei titoli di efficienza
energetica per cui si e' impegnato in sede di gara,
valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita'
e con le modalita' indicate all'art. 8 comma 6, oltre ad
una penale, per mancato rispetto del parametro di gara
offerto, da prevedere nel contratto di servizio. Sono
previsti due anni di tolleranza entro cui il gestore, senza
oneri addizionali, puo' completare gli investimenti
previsti nell'anno precedente."
"Art. 14. (Criteri di sicurezza e qualita' del
servizio)
1. I criteri relativi alla sicurezza da considerare
nella valutazione della gara sono i livelli incrementali,
rispetto agli obblighi fissati dall'Autorita', che
l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito
oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento
per i seguenti parametri di sicurezza:
i. percentuale annua di rete di media e alta pressione
sottoposta ad ispezione, di cui all'art. 4 della
Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e
misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita'
574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
ii. percentuale annua di rete di bassa pressione
sottoposta ad ispezione, di cui all'art. 5 della
Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e
misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita'
574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
iii. percentuale di chiamate di pronto intervento con
tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all'art. 10 della
Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e
misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita'
574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
iv. numero annuo convenzionale di misure del grado di
odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali
effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8
della Regolazione della qualita' dei servizi di
distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione
dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e
integrazioni.
2. Il criterio relativo alla qualita' del servizio e'
il livello incrementale, rispetto all'obbligo fissato
dall'Autorita', che l'impresa concorrente si impegna a
rispettare nell'ambito oggetto di gara per un parametro
della qualita' del servizio, scelto dalla stazione
appaltante, tra quelli fissati nel Testo integrato della
regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e
misura del gas emanato dall'Autorita', vigente al momento
dell'emissione del bando di gara. Per un ambito con un
basso livello di metanizzazione puo' essere scelto il tempo
di attivazione della fornitura, mentre per ambiti in cui e'
stato raggiunto un buon livello di maturita' della
metanizzazione puo' essere scelta la fascia di puntualita'
per gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od
altri parametri piu' attinenti alle caratteristiche
dell'ambito.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di
sicurezza e' di 22 punti e quello al criterio della
qualita' del servizio di 5 punti.
4. Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato 3
riporta in dettaglio gli indicatori da considerare per
ciascun parametro al fine dell'attribuzione del punteggio e
della verifica annuale, anche in funzione di eventuali
variazioni che l'Autorita' abbia deliberato, prima della
lettera di invito a presentare l'offerta di gara, di
apportare ai livelli obbligatori nei successivi periodi di
regolazione, e la specificazione del livello utile per il
massimo punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o di
qualita' al di sopra del livello utile per il massimo
punteggio non viene attribuito alcun punteggio addizionale.
Il livello utile per il massimo punteggio puo' essere
modificato dall'Autorita' in concomitanza di variazioni dei
livelli obbligatori all'inizio dei successivi periodi
regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla
modifica.
5. L'offerta deve essere corredata da una nota
sull'organizzazione prevista dall'impresa che giustifichi
il valore incrementale offerto per il parametro relativo al
pronto intervento di cui al comma 1, punto iii. e al
parametro di qualita' di cui al comma 2.
6. Il contratto di servizio prevede le modalita' per la
verifica annuale degli impegni rispetto ai livelli di
sicurezza e qualita' offerti, le penali a favore degli Enti
locali in caso di non rispetto annuale di tali livelli, con
un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di
euro, e la previsione di decadenza del contratto in caso di
mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di
sotto di un valore soglia, valutato con le modalita' di cui
al comma 7.
7. Al fine della previsione di decadenza viene
considerato, come indicatore complessivo di sicurezza e
qualita', la somma dei punteggi corrispondenti ai livelli
effettivi per i parametri di sicurezza e qualita' raggiunti
nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel
disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel
contratto di servizio, il valore piu' alto fra:
a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza e
qualita' in base ai livelli offerti dall'impresa
aggiudicataria in sede di gara meno la differenza tra il
punteggio complessivo di gara della medesima impresa e
quello della seconda classificata;
b. il 90% del punteggio relativo ai criteri di
sicurezza e qualita' in base ai livelli offerti dall'
impresa aggiudicataria in sede di gara."
"Art. 15. (Piano di sviluppo degli impianti)
1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli
impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di
estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui
all'art. 9, comma 4, e dallo stato di consistenza di
ciascun impianto.
2. Il piano e' costituito da una relazione tecnica, che
contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi,
e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e
schematiche illustrative degli interventi. Il concorrente
ottimizza quanto previsto nel documento guida e puo'
prevedere anche interventi integrativi e scostamenti,
giustificati evidenziando i benefici a fronte dei
corrispondenti costi. Il piano degli investimenti deve
evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di
interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le
eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero
richiedere modifiche impiantistiche.
3. I criteri di valutazione del piano degli
investimenti riguardano i seguenti aspetti:
a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli
impianti e della relativa documentazione;
b. Valutazione degli interventi di estensione e
potenziamento in termini di:
i. accuratezza e dettaglio del progetto e
giustificazioni delle scelte anche con analisi di
costi-benefici quantitative e, dove non e' possibile,
qualitative;
ii. miglioramento della continuita' di servizio in caso
di disfunzione, tramite la realizzazione di magliature
della rete;
iii. quantita' di rete complessivamente offerti per
estensione e potenziamento, purche' giustificata da analisi
di costi-benefici, mettendo in evidenza gli investimenti in
zone disagiate come nei comuni montani. Investimenti non
adeguatamente giustificati non verranno considerati agli
effetti del punteggio;
c. Valutazione degli interventi per mantenimento in
efficienza della rete e degli impianti in termini di:
i. attendibilita' delle proposte di sostituzione per
rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita
utile e allo stato di conservazione;
ii. quantita' di rete complessivamente offerta per
rinnovo delle condotte e degli allacciamenti, purche'
giustificata da analisi di costi benefici. Investimenti non
adeguatamente giustificati non verranno considerati agli
effetti del punteggio.
d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera
accelerata o addizionale a quanto previsto dalla
regolazione, subordinata alla dimostrazione di credibilita'
dell'offerta in impianti di distribuzione gia' gestiti dal
distributore, in particolare sara' valutata l'offerta del
numero dei seguenti componenti:
i. impianti telecontrollati;
ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante o
equivalenti;
iii. sistemi di misura in continuo della protezione
catodica;
iv. percentuale di tubazioni in acciaio messe in
protezione catodica efficace in maniera anticipata rispetto
al programma previsto dall'Autorita' nella regolazione
della qualita' del servizio;
v. contatori elettronici con un programma di messa in
servizio accelerato rispetto a quello previsto
dall'Autorita'.
4. Il punteggio massimo attribuibile e' di 45 punti.
Negli ambiti in cui la metanizzazione e' in via di
sviluppo, il punteggio maggiore e' attribuito alla
valutazione delle estensioni e dei potenziamenti, mentre
negli ambiti con un grado di metanizzazione gia' maturo
alla valutazione del mantenimento in efficienza degli
impianti.
5. I criteri di valutazione del piano di sviluppo degli
impianti sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare
di gara tipo in allegato 3 riporta la griglia dettagliata
dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo.
In base alle specificita' degli ambiti, la stazione
appaltante puo' modificare i punteggi, giustificando la
modifica nella nota di cui all'art. 9, comma 1.
6. Le voci relative all'innovazione tecnologica possono
cambiare con il tempo per tenere conto dell'evoluzione
tecnologica e della standardizzazione di alcune soluzioni
che, alla data di emanazione del presente regolamento, sono
ritenute innovative o su cui non vige un obbligo di
realizzazione.
7. Il contratto di servizio riporta il piano dello
sviluppo degli impianti, con le previsioni sia delle
penalita' economiche sia delle ipotesi di decadenza per i
casi in cui il concessionario, per cause da lui dipendenti,
non lo rispetti o lo realizzi con eccessivo ritardo. Le
penalita', con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5
milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono riportate
anche nella bozza di contratto di servizio allegata al
bando di gara.
8. L'offerta, al solo fine della giustificazione delle
condizioni offerte e della verifica della sostenibilita'
economica degli investimenti proposti e delle condizioni
offerte di cui ai commi 13 e 14 e, quindi,
dell'identificazione di offerte anomali, e' corredata dal
piano industriale previsionale per gli anni di durata
dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel
disciplinare di gara tipo e da una nota illustrativa che
riporta tra l'altro:
a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei
ricavi;
b. la composizione e la giustificazione dei costi di
gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla
concessione. In particolare e' richiesta una descrizione
dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i
servizi esterni di cui si avvarra', nonche' l'attrezzatura,
il materiale e l'equipaggiamento di cui disporra' per
l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi
unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le
modalita' di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e
qualita' offerti, di cui all'art. 14;
c. la composizione e la giustificazione degli eventuali
altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a
favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal
gestore;
d. gli investimenti materiali, valutati secondo il
prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di
cui all'art. 9, comma 8, ed il loro piano di ammortamento.
Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono
essere giustificati;
e. la composizione e la giustificazione degli
investimenti immateriali, incluse le spese di gara e la
differenza fra il valore di rimborso ai gestori uscenti e
le immobilizzazioni nette valutate ai fini regolatori;
f. il valore residuo risultante al termine
dell'affidamento;
g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate."
"Art. 16. (Offerte anomale)
1. La Commissione valuta la congruita' delle offerte
quando la somma dei punti relativi alle condizioni
economiche e quelli del piano di investimento e' pari o
superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio
massimo previsto nel bando di gara.
2. La Commissione valuta la congruita' delle offerte
quando la somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza
e di qualita' e' pari o superiore ai quattro quinti del
corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di
gara.
3. La Commissione valuta la congruita' delle offerte
quando il tasso interno di redditivita' degli investimenti
nel piano industriale di cui all'art. 15, comma 8, risulta
inferiore al 4% in termini reali, al netto delle imposte.
4. La Commissione verifica sistematicamente che il
piano industriale sia in accordo con le istruzioni
contenute nel bando di gara e i valori utilizzati siano
consistenti con la prassi del settore e della regolazione
in vigore.
5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i
ricavi o la valutazione degli investimenti siano differenti
da quelli utilizzati dagli altri concorrenti, o comunque le
istruzioni appaiono essere state disattese, e le
motivazioni nella nota giustificativa non sembrano chiare o
plausibili, la Commissione richiede informazioni aggiuntive
applicando il procedimento di verifica delle offerte
anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati
continuano a non essere giustificati, procede
all'esclusione dell'offerta.
6. La Commissione ha la facolta' di verificare la
congruita' dell'offerta quando un punteggio, anche
parziale, appaia anormalmente elevato rispetto alle altre
offerte.
7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e
della loro eventuale esclusione dalla gara avviene secondo
le disposizioni degli articoli 87 e 88 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
8. La Commissione procede ad una verifica rigorosa
delle giustificazioni dell'impresa che ha presentato
l'offerta anomala, esprimendo un proprio giudizio sulla
validita' di tali giustificazioni."
 
Art. 2
Modifiche all'allegato 2 al decreto ministeriale
12 novembre 2011, n. 226

1. Al punto 7, lettera b, tra le parole "lettera di invito" e le parole "e il disciplinare di gara" sono aggiunte le parole "(solo in caso di procedura ristretta)".
2. Al punto 11 "Partecipazione alla gara" alla lettera b le parole "o per la possibilita' di accedere ad un credito di €..." sono sostituite con le parole "o per possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito che l'impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilita' di accedere al credito di €...".
3. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "(in caso di procedura aperta la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione e' la stessa della presentazione delle offerte e l'invio del relativo plico e' trasmesso contemporaneamente all'offerta, ma con plico separato)".
4. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" nel secondo periodo le parole "autenticata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" sono sostituite con le parole "in conformita' con l'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".
5. Al punto 12 "Domanda di partecipazione" alla fine del settimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole "La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.", sono aggiunte le parole "E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.".
6. Al punto 13 "Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione" dopo le parole "a mezzo fax" sono aggiunte le parole "o posta elettronica certificata".
7. Al punto 13 "Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione" nell'ultimo periodo dopo le parole "L'ammissione o l'eventuale esclusione alla fase successiva e' comunicata ai partecipanti" sono aggiunte le parole "(in caso di procedura ristretta)".
8. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" dopo il primo periodo sono aggiunte le parole "(solo per la procedura ristretta)".
9. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" nel secondo periodo, tra le parole "entro il termine indicato nella lettera d'invito" e "con modalita' descritte nel Disciplinare di gara" sono aggiunte le parole "(in caso di procedura ristretta, mentre in caso di procedura aperta: "entro e non oltre le ore ... del giorno ..., pena la tassativa esclusione della gara, all'indirizzo...")".
10. Al punto 14 "Termine ultimo per la presentazione delle offerte" nell'ultimo periodo dopo le parole "fissate nella lettera di invito" sono aggiunte le parole "(o nel bando di gara in caso di procedura aperta)" e le parole ", pena di esclusione" sono sostituite dalle parole ". Il mancato sopralluogo e' causa di esclusione dalla gara".
11. Al punto 16 "Lingua prescritta" le parole "e i documenti devono essere tradotti con asseverazione." sono sostituite dalle parole ", mentre i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, presentati per soddisfare i requisiti di partecipazione, se redatti in lingua straniera devono essere tradotti con asseverazione.".
12. Al punto 17 "Garanzia contrattuale", secondo periodo, le parole "al comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." sono sostituite dalle parole "all'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
13. Al punto 18 "Oneri generali di gara" le parole "versa €... , oltre all'IVA, all'atto della stipula del contratto di servizio" sono sostituite con le parole ", entro 15 giorni dall'aggiudicazione della gara, versa ai gestori uscenti € .... , oltre agli oneri finanziari, secondo le modalita' previste dall'Autorita' con deliberazione ...., e all'IVA".
14. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera a), viene aggiunto un ultimo periodo "a tale somma deve essere detratto il valore di eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente a cui il gestore entrante subentra, di cui alla lettera e);".
15. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera d), tra le parole "... una quota parte della remunerazione del capitale di localita'" e le parole "relativa ai servizi di distribuzione e misura" vengono aggiunte le parole "e della relativa quota di ammortamento annuale".
16. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera e), le parole "il gestore entrante ha l'obbligo di indennizzare il gestore uscente per la sua estinzione." sono sostituite dalle parole: "l'obbligo di subentro in tale obbligazione non sussiste per il gestore entrante.".
17. Al punto 19 "Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria", lettera f), le parole dell'ultimo periodo "Per l'anticipo del primo anno di gestione il prezzo unitario del titolo e' .... €/tep" sono soppresse.
18. Nell'Allegato B all'ottavo punto, in coerenza con l'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale le parole "(anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti tipologia di utenza:" sono sostituite dalle seguenti parole (per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti categorie di uso della deliberazione dell'Autorita' 17/07 per dati di competenza fino al 31 dicembre 2012 (Nota: I dati di competenza successiva al 1° gennaio 2013 sono forniti secondo le categorie di uso di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni dell'Autorita'.)".
19. Nell'Allegato B al nono punto le parole "n. .... punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre ... (due anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti tipologia di utenza" sono sostituiti dalle parole "Smc....volumi di gas distribuiti nell'anno .... (per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara) suddivisi per le seguenti categorie di uso della deliberazione dell'Autorita' 17/07 per dati di competenza fino al 31 dicembre 2012 (Nota: I dati di competenza successiva al 1° gennaio 2013 sono forniti secondo le categorie di uso di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni dell'Autorita'.)" e nell'elenco che segue all'inizio di ogni punto l'abbreviazione "n." e' sostituita dall'abbreviazione "Smc".
20. Nell'Allegato B al termine della nota sono aggiunte - a capo - le parole "Nei casi in cui la stazione appaltante esercita il potere sostitutivo, di cui all'articolo 2, comma 6 del regolamento sui criteri di gara, si da' evidenza delle eventuali informazioni non fornite direttamente dal Comune.".
21. Nell'Allegato D, punto 6, le parole "al decreto legislativo 25 settembre 2102, n. 210" sono sostituite con le parole "al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210" e alla fine del punto 6 le parole "al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210" sono sostituite con "al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210".
22. Nell'Allegato D, punto 11, le parole "come previste all'articolo 32, comma 32.2 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole "come previste all'articolo 12, comma 12.8 della Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.".

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'Allegato 2 al citato decreto
12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal presente
regolamento:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 3
Modifiche all'allegato 3 al decreto ministeriale
12 novembre 2011, n. 226

1. Al punto A5 "Percentuale della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti" tra le parole "... somma della remunerazione del capitale di localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura" e le parole "indipendentemente se l'impianto e' di proprieta' del gestore o dell'Ente locale concedente," sono aggiunte le parole "e della relativa quota di ammortamento annuale".
2. Il punto A6 "Investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti", viene sostituito dal seguente:
"Gli interventi di efficienza energetica considerati sono addizionali agli obblighi del distributore di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modifiche e integrazioni, e devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, inclusi i territori di eventuali Comuni che siano transitoriamente in regime di concessione comunale, e avere una data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012. Come previsto nell'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili sia i progetti che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualsiasi tipologia, sia i progetti per rendere piu' efficienti le reti elettriche o del gas di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore puo' anche acquistare i titoli da soggetti terzi, secondo le procedure operative definite dal GSE di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, purche' derivati da progetti aventi le medesime caratteristiche di cui sopra. Il valore dei relativi titoli di efficienza energetica e' riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni.
Il parametro da considerare e' la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali (T) che l'impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere, nell'anno t, rispetto all'obbligo che avrebbe un distributore che distribuisca una quantita' di gas naturale pari a quella effettivamente distribuita dal concessionario nell'ambito oggetto di gara, nell'anno t-2 (due anni antecedenti all'anno considerato), prescindendo pero' dal numero delle utenze. Il valore assoluto dell'obbligo cambia anche a causa del progressivo affidamento degli impianti e della evoluzione degli obiettivi nazionali. In pratica, l'obiettivo annuale relativo all'anno t di titoli di efficienza energetica nell'ambito j, qambj, e' espresso dalla seguente formula:

qambj = (Vcomambj/∑Vobi)*T*Obnaz

dove
Vcomambj e' il volume di gas distribuito nell'anno t-2 nei Comuni dell'ambito j gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito, che il gestore comunica all'Autorita' nell'anno t-1;
∑Vobi e' il volume di gas distribuito nazionalmente dai soggetti obbligati nell'anno t-2 in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, comunicato dall'Autorita' nell'anno t-1;
Obnaz sono gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nell'anno t di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
T e' la percentuale annuale di titoli di efficienza energetica addizionali offerti in sede di gara.
Qualora per gli anni successivi al 2016 non vengano definiti gli obiettivi nazionali, l'obiettivo annuale per il distributore d'ambito e' calcolato con la formula precedente, dove Obnaz mantiene il valore dell'ultimo anno in cui e' stato fissato l'obiettivo nazionale e ∑Vobi e' pari al volume di gas naturale distribuito a livello nazionale nell'anno t-2.
Il punteggio per l'impresa che offre una percentuale annuale T di titoli di efficienza energetica addizionali e' pari a:

P= Pmax × T/Tmax

dove P=Pmax e' il punteggio massimo attribuibile a tale criterio
Tmax = 20% e' il valore soglia, al di sopra del quale il punteggio non viene incrementato, della percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali rispetto all'obbligo annuale che avrebbe un distributore che distribuisca una quantita' di gas naturale pari a quello effettivamente distribuito dal concessionario, due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, nell'ambito oggetto di gara.
Nel caso in cui e' effettuata un'unica gara per due o piu' ambiti confinanti, come previsto nell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, l'impegno preso in sede di gara e' unico per l'unione degli ambiti, e l'obiettivo annuale e' proporzionale alla somma delle quantita' di gas distribuito in tutti i Comuni degli ambiti uniti gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito. Gli interventi validi sono quelli sull'intero territorio degli ambiti che si sono uniti. Non vi e' alcun obbligo da rispettare a livello di singolo ambito.
L'obiettivo annuale e' comunicato ai distributori d'ambito dal GSE in base alle informazioni relative ai volumi distribuiti raccolte dall'Autorita'. Entro maggio dell'anno t+1 il distributore comunica al GSE i risparmi certificati che intende annullare per rispettare l'obiettivo dell'anno t, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni dei due anni precedenti. GSE procede alla verifica e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita' e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226. Il distributore puo' compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle penali.
Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi il distributore deve comunque versare agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si e' impegnato in sede di gara, al prezzo unitario fissato dall'Autorita' e con le modalita' indicate all'articolo 8, comma 6, del regolamento sui criteri di gara. Inoltre, nel caso di non compensazione degli obiettivi dell'anno precedente all'ultimo trascorso, il distributore e' soggetto al pagamento della penale di cui all'articolo 13, comma 5, che viene applicata dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, come specificato nel contratto di servizio.
Il primo anno di obbligo e' il terzo dall'inizio della concessione, in quanto gli obblighi sono basati sul volume di gas distribuito nell'anno t-2.
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi nell'ultimo anno di concessione, che avverra' nell'anno successivo alla cessazione del servizio, il distributore, alla cessazione del servizio, deve versare a garanzia un deposito cauzionale pari all'eventuale penale, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.
Qualora l'impresa effettui investimenti che diano luogo in un anno a un numero di titoli di efficienza energetica addizionali maggiore dell'obiettivo dell'anno in esame, determinato sulla base della percentuale offerta in sede di gara, i titoli di efficienza in eccesso possono essere utilizzati per soddisfare l'obiettivo di titoli di efficienza addizionali degli anni successivi.".
3. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 1, nei punti i., ii., iii. e iv. le parole "ARG/GAS 120/08" sono sostituite dalle parole: "574/2013/R/gas".
4. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", comma 1, punto iv. le parole "e dall'articolo 32, comma 32.2, lettera a)" sono soppresse.
5. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa" comma 2, le parole "(30% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorita' per l'ispezione delle tubazioni di materiali piu' diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in tre anni mobili, e' considerato nella formula pari a 33,3% per il periodo 2014-2019)".
6. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 2, le parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(70% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)".
7. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 3 le parole "(20% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorita' per l'ispezione delle tubazioni di materiali piu' diffusi nel periodo 2009-2014, pari a 100% della rete in quattro anni mobili, e' considerato nella formula pari a 25% per il periodo 2014-2019)".
8. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 3, le parole "(50% per le gare effettuate nel periodo 2009-2012)" sono sostituite dalle parole "(50% per le gare effettuate nel periodo 2014-2019)".
9. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nelle formule dei commi 4 e 8 le parole "LG,PI " sono sostituite con "LO,PI ".
10. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 4 le parole "LG,PI= e' il livello generale" sono sostituite dalle parole "LO,PI= e' il livello obbligatorio".
11. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nel comma 4 le parole "(95% per il periodo 2009-2012)" sono sostituite con "(90% per il periodo 2014-2019)".
12. Al punto B1 "Livelli di sicurezza offerti dall'impresa", nei commi 4 e 5 le parole "periodo 2009-2012" sono sostituite dalle parole "periodo 2014-2019".
13. Al capitolo 2 "Piano industriale e verifica di offerte anomale" al quarto capoverso le parole "5%, in termini reali, sono considerate anomale" sono sostituite dalle parole "4%, in termini reali, sono considerate soggette a verifica di anomalia".

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'Allegato n. 3 al citato
decreto 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal
presente regolamento:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Piano industriale e verifica di offerte anomale
L'offerta deve essere corredata, pena l'esclusione
dalla gara, dal Piano industriale previsionale per gli anni
di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema del
flusso di cassa operativo contenuto nell'allegato B.
Il piano deve essere corredato anche da:
a. Piano degli investimenti
b. Piano degli ammortamenti
c. Una nota illustrativa per dimostrare
l'attendibilita' delle ipotesi tecnico - economiche e
finanziarie in cui risulti quantomeno:
i. la metodologia utilizzata per la valutazione dei
ricavi;
ii. la composizione e la giustificazione dei costi di
gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla
concessione. In particolare e' richiesta una descrizione
dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i
servizi esterni di cui si avvarra', nonche' l'attrezzatura
materiale e l'equipaggiamento di cui disporra' per
l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi
unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le
modalita' di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e
qualita' offerti;
iii. la composizione e la giustificazione degli
eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli
oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi
dal gestore;
iv. gli investimenti materiali, valutati secondo il
prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di
cui all'art. 9, comma 9, ed il loro piano di ammortamento.
Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono
essere giustificati;
v. la composizione e giustificazione degli investimenti
immateriali, incluse le spese di gara e il valore di
rimborso ai gestori uscenti.
vi. il valore residuo risultante al termine
dell'affidamento;
vii. le forme di finanziamento che saranno utilizzate.
L'allegato B riporta sia lo schema secondo cui andra'
redatto il Flusso di cassa operativo sia le istruzioni per
la sua redazione, sia informazioni piu' dettagliate che
deve contenere la nota illustrativa.
Le offerte che conducono ad un Tasso di Ritorno Interno
(T.I.R), calcolato al netto delle imposte, inferiore al 4%,
in termini reali, sono considerate soggette a verifica di
anomalia.
La Commissione verifica la congruita' delle ipotesi a
base del Piano industriale e puo' richiedere
giustificazioni.
In particolare la Commissione valuta le eventuali
anomalie dei costi di gestione del concorrente, in
particolare, qualora i costi di gestione del concorrente
siano inferiori inferiori ai valori limite contenuti
nell'Allegato B la Commissione procede alla verifica della
congruita' dell'offerta.
Inoltre la Commissione verifica che la struttura ed i
valori del piano industriale siano in accordo con le
istruzioni contenute nell'Allegato B, che i ricavi siano
congruenti con la regolazione in vigore e che la
valutazione degli investimenti unitari non si discosti da
quella degli altri concorrenti
Per gli altri casi di identificazione di offerte
anomale e per il procedimento di verifica si applicano le
previsioni dell'art. 16 del regolamento sui criteri di
gara.
3. Contenuto e presentazione dell'offerta
Presentazione dell'offerta
Le imprese invitate che intendono partecipare alla gara
devono far pervenire al seguente indirizzo ...........
entro il termine indicato nella lettera d'invito un unico
plico debitamente sigillato con nastro adesivo e
controfirmato sui lembi esterni, sul quale devono essere
indicati i dati del mittente e la seguente dicitura.
"Offerta per l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio
pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio
dell'ambito di .....".
Il plico deve essere spedito mediante raccomandata A.R.
del servizio postale o tramite ditte private specializzate
o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo
......
Fa fede la data apposta dall'Ufficio protocollo. Tutti
i rischi per il mancato recapito del plico o per la
ricezione oltre il termine sono esclusivamente a carico del
mittente. Non sono, pertanto, prese in considerazione le
offerte pervenute oltre il termine indicato nella lettera
d'invito, ancorche' spedite in data anteriore, neppure se
aggiuntive rispetto ad offerte precedentemente recapitate.
Pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte
incomplete, parziali o condizionate.
Nel plico devono essere inserite tre buste a loro volta
debitamente chiuse, sigillate e siglate sui lembi di
chiusura. Su ciascuna busta deve essere indicato, oltre
all'oggetto della gara, il contenuto identificato con le
seguenti diciture:
Busta 1 "Documentazione amministrativa"
Busta 2 "Offerta tecnica"
Busta 3 "Offerta economica"
Le tre buste devono contenere la documentazione sotto
elencata:
Contenuto della busta 1 "Documentazione amministrativa"
In questa busta devono essere inseriti:
1. Dichiarazione in lingua italiana, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa partecipante,
successivamente verificabile, e, nel caso di concorrente
costituito da riunione di imprese o consorzio, sottoscritta
dal legale rappresentante di tutti i soggetti che
costituiscono la predetta riunione o consorzio, redatta
conformemente al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e allegando
copia di un documento valido d'identita') attestante:
i. di aver preso visione della lettera d'invito e delle
condizioni riportate nel contratto di servizio per la
distribuzione del gas naturale e di accettarle tutte
indistintamente, senza alcuna riserva;
ii. di aver preso visione degli elaborati relativi alla
consistenza degli impianti e di essersi recata sui luoghi
dove deve essere effettuato il servizio, di aver constatato
la consistenza degli impianti e del loro stato di
efficienza e conservazione (come da certificazione di presa
visione rilasciata dall'Ente concedente e allegata alla
presente dichiarazione), di aver preso conoscenza delle
condizioni locali e contrattuali, nonche' di aver valutato
tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dell'offerta e di aver
giudicato l'affidamento del servizio remunerativo nel suo
complesso e tale da consentire l'offerta formulata;
iii. di aver compreso nella determinazione dell'offerta
economica tutti gli oneri necessari a garantire la
sicurezza dei lavoratori;
iv. di rispettare il contratto collettivo nazionale di
lavoro unico del settore gas e le altre obbligazioni
contenute nel decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali emanato ai sensi dell'art. 28, comma 6,
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela
dell'occupazione del personale;
v. di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei
dati indicati nella presente dichiarazione e di quelli
contenuti nell'offerta;
vi. che non sono intervenute modificazioni rispetto
alle condizioni dichiarate nell'istanza di partecipazione
alla gara (in caso positivo indicare quali).
vii. di confermare, essendo noti i soggetti
partecipanti alla gara, che non vi sono rapporti di
collegamento o controllo, ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, con altri soggetti partecipanti alla gara
oppure di essere in una situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile, con indicazione del
concorrente con cui sussiste tale situazione, e di aver
formulato autonomamente l'offerta; corredando tale
dichiarazione dai documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.
2. Cauzione provvisoria tramite fidejussione bancaria o
polizza assicurativa presentata a garanzia dell'obbligo di
stipulare il contratto dell'importo di € .....
3. Dichiarazione in lingua italiana, in carta legale e
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
concorrente, con la quale la concessionaria si impegna,
salvo espressa rinuncia degli interessati, all'assunzione
del personale dipendente delle concessionarie uscenti
addetto alla gestione degli impianti e di funzioni
centrali, di cui all'elenco allegato al bando di gara, per
un numero complessivo di ... addetti nel primo anno, e di
un numero complessivo di ... addetti stimato negli anni
successivi, secondo le modalita' previste nel decreto 21
aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai
sensi dell'art. 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, sulla tutela dell'occupazione del personale.
4. Dichiarazione in lingua italiana, in carta legale e
sottoscritta dal legale rappresentante, contenente
l'impegno della aggiudicataria a corrispondere alle
societa' concessionarie uscenti, all'atto della
sottoscrizione del relativo verbale di consegna del
servizio, la somma complessiva di € ..... per il primo anno
e la somma stimata di € .... negli anni successivi, allo
scadere delle concessioni in essere, a titolo di rimborso,
come previsto negli articoli 5 e 6 del regolamento sui
criteri di gara, oltre a subentrare nelle obbligazioni
finanziarie del gestore uscente, relative agli investimenti
realizzati nel precedente periodo di affidamento, o a
indennizzare il gestore uscente per la loro estinzione,
nonche' a subentrare nei contratti pubblici o privati dei
gestori uscenti relativi allo svolgimento del servizio e
connessi alla proprieta' degli impianti. (In caso di
disaccordo sul valore di rimborso fra l'Ente locale e il
gestore entrante, inserire il valore di riferimento e una
dichiarazione in cui il concorrente prende atto
dell'esistenza di un contenzioso sulla determinazione del
valore di rimborso e della stima massima e minima
esplicitata nel bando di gara e si impegna a regolare con
il gestore uscente, a risoluzione definitiva del
contenzioso, la differenza fra il valore definitivamente
accertato per il valore di rimborso e il valore di
riferimento esplicitato nel bando di gara).
5. Copia del Contratto di servizio sottoscritta per
accettazione in tutte le pagine dal legale rappresentante
dell'impresa concorrente.
6. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei di
imprese e consorzi ordinari, la dichiarazione, sottoscritta
nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara,
di tutti i rappresentanti legali del raggruppamento:
i. a costituire un soggetto giuridico unitario, avente
la forma di societa' di capitali, che sottoscrivera' il
Contratto di servizio;
ii. ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi
assunti dal soggetto di cui al punto i).
Tale dichiarazione deve contenere anche l'impegno della
capogruppo di obbligarsi a far parte del nuovo soggetto per
tutta la durata dell'affidamento del servizio e da parte
delle mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. Per
la mandante inoltre la dichiarazione deve contenere anche
l'impegno di procedere ad una eventuale cessione della
propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario solo
dopo che l'aspirante acquirente della partecipazione ha
sottoposto al soggetto che gestisce il contratto di
servizio la documentazione attestante il possesso di
requisiti di capacita' economica-finanziaria e di capacita'
tecnica non inferiori a quelli che la mandante ha
utilizzato, ai fini dei requisiti di partecipazione alla
gara.
Contenuto della busta 2 "Offerta tecnica"
In questa busta devono essere inseriti:
1. I livelli di sicurezza e di qualita' offerti, di cui
all'art. 1, lettera B.
2. Il piano di sviluppo degli impianti, di cui all'art.
1, lettera C.
Contenuto della busta 3 "offerta economica
In questa busta devono essere inseriti:
1. la dichiarazione redatta in lingua italiana su carta
legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
concorrente contenente i valori di cui ai punti A1,A2, A3,
A5, A6 e (eventualmente) A4;
2. il Piano industriale sottoscritto dal legale
rappresentante dell'impresa.
Ogni pagina dei progetti, degli allegati e delle
relazioni deve essere numerata e la prima deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
concorrente con l'indicazione del numero di pagine di cui
si compone il documento.
In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi
ordinari qualora il mandato collettivo non sia stato
conferito precedentemente alla presentazione dell'offerta,
deve essere presentata una offerta congiunta e sottoscritta
da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B - Schema di Piano Industriale - Istruzioni per
la redazione
Il piano industriale deve contenere il flusso di cassa
operativo secondo lo schema B1. La Commissione verifica la
congruita' del piano proposto anche calcolando il TIR
dell'operazione in termini reali. Lo schema e la nota
illustrativa devono essere compilati in base alle seguenti
istruzioni. In caso di disaccordo sul valore di rimborso
fra l'Ente locale e il gestore uscente, il valore da
considerare nel piano industriale e' il valore di
riferimento riportato nel bando di gara.
Istruzioni per la compilazione
Numero di punti di riconsegna attivi
Si deve riportare il numero di punti di riconsegna
attivi per ogni anno di gestione. Nella nota illustrativa
devono essere riportate le considerazioni a base del
calcolo; in particolare, devono essere indicati in maniera
dettagliata:
a) i nuovi punti di riconsegna attivi dovuti al
subentro nella gestione di impianti di distribuzione con
scadenza della concessione in vigore successiva alla data
del primo affidamento e al tasso di crescita annuo sulla
rete esistente;
b) i nuovi punti di riconsegna nelle zone di nuova
urbanizzazione o comunque interessate dall'estensione della
rete collegati ad interventi di espansione della rete
analiticamente indicati nel Piano di sviluppo degli
impianti;
c) punti di riconsegna addizionali nel caso in cui
l'impresa offra ai punti A3 e A4 dell'offerta economica una
estensione di rete maggiore di quanto previsto nella bozza
di contratto di servizio allegata al bando di gara e quindi
non prevedibile analiticamente nel Piano di sviluppo degli
impianti.
Il tasso di crescita sulla rete esistente e' fissato
dalla Stazione appaltante, sulla base dei dati storici
degli impianti di distribuzione che costituiscono l'ambito
e del grado di penetrazione del servizio (v. Allegato B al
bando di gara).
Il tasso di crescita nelle zone di nuova urbanizzazione
o interessate dall'estensione della rete di cui alla
lettera b) e' indicato dal concorrente ed e' adeguatamente
giustificato sulla base dei dati dei residenti gia'
esistenti nelle zone di espansione e dei programmi di
sviluppo urbanistico contenuti nel documento guida, in
coerenza con il progetto reti presentato in offerta.
L'incremento del numero di punti di riconsegna per
estensione di rete successive, non previste nel piano di
sviluppo, di cui alla lettera c), deve essere indicato dal
concorrente ed essere giustificato in funzione:
1) di quanto gia' previsto nel Piano di Sviluppo degli
Impianti;
2) delle condizioni offerte di cui ai punti A3 e A4
dell'offerta economica;
3) delle indicazioni di sviluppo urbanistico del
territorio fornite dalla Stazione Appaltante.
Vincoli ai ricavi (a1)
Si devono riportare tutti i ricavi tariffari (vincoli
ai ricavi) provenienti dall'erogazione del servizio di
distribuzione e misura relativi agli impianti di
distribuzione gestiti nell'ambito, tenendo conto dello
sconto tariffario offerto in sede di gara. Per i ricavi
dovuti ai costi centralizzati si riporta la quota parte dei
vincoli ai ricavi a copertura dei costi centralizzati
dell'impresa relativa agli impianti d'ambito in base al
numero di punti di riconsegna gestiti nell'ambito rispetto
al totale dell'impresa.
Nella voce considerata e' inclusa anche la quota parte
dovuta alla remunerazione del capitale e di ammortamento di
porzioni di impianto di proprieta' di altri soggetti
differenti dal gestore.
Il calcolo del vincolo dei ricavi e' il risultato della
somma delle seguenti componenti:
a) costi operativi;
b) costi di capitale e ammortamenti relativi al
capitale investito tariffario iniziale, relativo agli
impianti acquisiti in gestione; in questa voce e' riportato
anche l'ammortamento della differenza fra valore di
rimborso nel primo periodo e la somma delle
immobilizzazioni nette di localita', al netto dei
contributi pubblici in conto capitale e dei contributi
privati relativi ai cespiti di localita'.
c) costi di capitale e ammortamenti relativi al
capitale investito tariffario relativi ad investimenti
realizzati nel corso della gestione.
La Stazione appaltante, come indicato nel regolamento
sui criteri di gara e nell'Allegato B al bando di gara,
fornisce i dati dei costi di capitale e ammortamenti di cui
alla lettera b) precedente con riferimento all'ultimo anno
tariffario disponibile, segmentati per tipologia di cespite
e localita' e ripartiti per soggetto proprietario. La
stazione appaltante mette a disposizione dei concorrenti su
formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i
dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede
localita' o schede similari).
La Stazione Appaltante fornisce anche il dato sugli
investimenti realizzati successivamente alla data di
riferimento del capitale investito iniziale, con il
medesimo dettaglio per tipologia e localita'.
La Stazione Appaltante, inoltre, indica nell'Allegato B
al "bando di gara" se il capitale investito iniziale e'
condiviso con l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
e da questa approvato oppure se viceversa sia
potenzialmente suscettibile di subire delle variazioni,
specificandone, se disponibili, i motivi e la possibile
entita'. Tuttavia, le valutazioni sono effettuate in
conformita' con i dati forniti nell'Allegato B del bando di
gara.
Nella nota illustrativa deve essere esplicitato il
calcolo dei ricavi tariffari sulla base della metodologia
del Testo Unico della regolazione tariffaria emanato
dalconto offerto in sede di gara per il criterio A1. Tale
metodologia e' utilizzata per il calcol'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e vigente alla data di
presentazione dell'offerta e dello slo dei ricavi in tutto
il periodo di affidamento, tenendo conto dell'andamento nel
tempo del numero di clienti, degli investimenti e dei
relativi ammortamenti, unica eccezione e' fatta per il
recupero di efficienza. Con riguardo alla proiezione dei
costi operativi, ai fini del business plan, la
valorizzazione deve avvenire ipotizzando che, a partire
dall'inizio del periodo regolatorio successivo alla
presentazione dell'offerta, il coefficiente di recupero di
efficienza (X factor, price cap) sia pari a zero, a meno
che i valori di tale coefficiente nel periodo regolatorio
successivo non siano gia' definiti dall'Autorita' al
momento dell'emissione della lettera di invito alla gara.
Il piano deve contenere la valorizzazione, oltre che
dell'evoluzione del vincolo ai ricavi, anche del capitale
investito tariffario complessivo dell'ambito, distinguendo
tra capitale di localita' e capitale centralizzato.
Ricavi da nuovi allacciamenti (a2)
Si devono riportare i ricavi da nuovi allacciamenti
tenendo conto dell'eventuale sconto offerto in sede di
gara.
Ai fini del piano industriale, il numero dei nuovi
allacciamenti si considera coincidente con l'incremento
annuo dei punti di riconsegna attivi contenuti nella voce
"Numero dei punti di riconsegna attivi", al netto dei punti
di riconsegna addizionali dovuti al subentro nella gestione
di impianti di distribuzione con scadenza ope legis
successiva alla gara.
La valutazione dei contributi per allacciamenti e degli
investimenti in nuovi allacciamenti sono quindi determinati
facendo riferimento a dei contributi medi unitari e a dei
costi di investimento unitari riferiti al singolo punto di
riconsegna
Quota annua di contributi pubblici (a3)
Si devono riportare le quote annue rilasciate a conto
economico dei contributi pubblici incassati e
capitalizzati.
Altri ricavi (a4)
Si devono riportare eventuali altri ricavi che il
concorrente prevede di ottenere dall'affidamento, in
particolare dalle altre prestazioni ai clienti e dalla loro
gestione (quali addebiti diritti fissi, gestione clienti
morosi, accertamenti della sicurezza degli impianti di
utenza gas, verifiche gruppi di misura), esplicitando il
valore del ricavo medio unitario per cliente. In tutti i
casi devono essere considerati eventuali sconti sui
corrispettivi offerti in sede di offerta.
Per semplicita' e per maggiore uniformita' dei piani
industriali, per tale voce deve essere utilizzato un valore
convenzionale di ricavo medio per utente per prestazioni di
servizi previsti al criterio A2 dell'offerta economica,
pari a ... (stabilito dalla Stazione appaltante sulla base
dei dati resi noti dai gestori uscenti) e su cui ciascun
concorrente dovra' applicare lo sconto offerto in sede di
gara ed un valore convenzionale di ricavo medio per utente
per le altre prestazioni, pari a ..., (qualora) non
previste nel criterio A2 dell'offerta economica e a cui non
si applica quindi lo sconto offerto.
Il piano deve dare rappresentazione dei ricavi generati
dalle attivita' tipiche della distribuzione, ossia le
attivita' che sono remunerate dalla tariffa di
distribuzione e misura, denominate "Servizio Principale", e
quelle denominate "Accessorie e Opzionali" come previste
dal distributore nel proprio Codice di Rete redatto in
conformita' a quanto disposto dalla delibera AEEG n. 108/06
e sue modificazioni o di quelle oggetto di offerta di gara.
Il piano non deve contemplare invece quelle voci di
ricavo (e dunque anche i costi correlati) che si
riferiscono ad attivita' che, pure se poste in capo al
distributore da disposizioni degli enti di regolazione,
sono riferite ad obblighi imposti da meccanismi di
incentivazione e penale, aventi per lo piu' riferimento
all'intera attivita' aziendale, e quindi senza specifici
riferimenti all'attivita' svolta nel singolo ambito oggetto
della gara.
A titolo esemplificativo, non possono essere comprese
le seguenti voci di ricavo:
- ricavi connessi ai meccanismi incentivanti i recuperi
di sicurezza (premi/penalita') del servizio di
distribuzione del gas naturale, stabiliti dall'Autorita' ai
sensi della deliberazione ARG/gas n. 120/08 (vedi
considerazioni per la voce "costi esterni di gestione/altri
costi");
- ricavi connessi agli obblighi di conseguimento degli
obiettivi di risparmio energetico stabiliti dal decreto
ministeriale. 20.07.2004 e sue modificazioni e dai
corrispondenti provvedimenti dell'Autorita'.
Come norma, qualora una voce di ricavo e' esposta nel
piano e' vincolante che sia esposta anche la corrispondente
voce di costo.
Costi lavoro personale (b1)
Si devono riportare i costi che si prevede di sostenere
per il personale, sia per gli addetti alla gestione degli
impianti sia per il personale di funzione centrale
attribuibili agli impianti in gestione. La nota
illustrativa deve giustificare dettagliatamente tale
valore, riportando il numero di addetti, divisi fra
gestione degli impianti e funzioni centrali, per questi
ultimi deve essere evidenziata la ripartizione fra le varie
funzioni ed eventuali sinergie con la gestione di impianti
di altri ambiti. Inoltre la nota deve evidenziare il costo
medio annuo degli addetti della gestione degli impianti e
il costo medio del personale delle funzioni centrali e
riportare l'eventuale ipotesi di incremento annuo di tale
costo medio. Occorre anche evidenziare per quali funzioni
si intende ricorrere a personale esterno. Inoltre la nota
deve evidenziare i costi del personale e la modalita' di
calcolo, correlati ai livelli di sicurezza e qualita'
offerti.
Costi materiali (b2)
Il concorrente deve riportare i costi che prevede di
sostenere per l'acquisto dei materiali, giustificandoli
nella nota illustrativa, riportando anche l'attrezzatura e
l'equipaggiamento che disporra' per l'esecuzione del
servizio.
Costi remunerazione capitale proprietari (b3)
Si devono riportare i costi per la remunerazione del
capitale investito netto ai proprietari di porzioni di
rete, differenti dal gestore medesimo. La nota illustrativa
deve riportare i dettagli del calcolo suddivisi per
proprietario ed impianto, in base anche al progressivo
subentro nella gestione degli impianti con scadenza
successiva al primo affidamento. Il tasso di remunerazione
e' supposto costante in tutto il periodo dell'affidamento e
pari al valore stabilito dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas nella regolazione vigente all'atto della
presentazione dell'offerta.
Costi esterni di gestione/Altri costi (b4)
Si devono riportare i costi esterni di gestione e tutti
gli altri costi, differenti dai costi lavoro personale
(b1), costi materiali (b2) e costi remunerazione capitale
proprietari (b3), che sono residuali a conto economico, con
le eccezioni successivamente citate, e che si prevede di
sostenere in funzione di quanto presentato in offerta,
inclusi i costi per interventi di efficienza energetica
addizionali rispetto agli obblighi del distributori,
offerti in sede di gara al punto A6 dell'offerta economica
e i costi a favore degli Enti locali concedenti relativi
alla percentuale della remunerazione del capitale di
localita' relativo ai servizi di distribuzione e misura e
della relativa quota di ammortamento annuale, offerti in
sede di gara al punto A5 dell'offerta economica.
Gli altri costi comprendono anche gli accantonamenti a
fondi costituiti a vario titolo afferenti alla gestione
dell'attivita' di distribuzione.
Sono esclusi i costi per interventi di efficienza
energetica in ottemperanza degli obblighi di cui al decreto
ministeriale 20 luglio 2004 e s.m.i. e altri costi di
attivita' per cui non e' stata considerata la
corrispondente voce di ricavo in conformita' con le
motivazioni contenute nelle considerazioni della voce
"altri ricavi".
Relativamente ai costi (e agli investimenti) connessi
ai meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza
(premi/penalita') del servizio di distribuzione del gas
naturale, stabiliti dall'Autorita' ai sensi della
deliberazione ARG/gas n. 120/08, si considerano solo i
costi (e gli investimenti) relativi al periodo per cui
l'Autorita' ha fissato i livelli obiettivo e di riferimento
e di entita' tale da essere in una condizione neutra
(ricavo 0) per il distributore ai fini del meccanismo di
premi e penali.
Nella nota illustrativa occorre giustificare i costi
esterni di gestione/altri costi, evidenziando, tra l'altro,
quelli a favore della stazione appaltante e degli Enti
locali concedenti ed i costi dei servizi di funzioni
centrali e di gestione locale appaltati. Per questi ultimi
occorre evidenziare anche il costo medio del personale,
oltre a dare indicazione del numero di personale
equivalente, diviso fra quello con compito di funzione
centrale e quello di gestione operativa.
Considerazioni per il complesso dei costi lavoro
personale (b1), costi materiali (b2) e costi esterni di
gestione/altri costi (b4)
I valori di costo di cui alle voci b1, b2 e b4,
indicati nel Piano devono nel complesso coprire:
1) tutti i costi direttamente attribuibili alla
gestione del servizio di distribuzione oggetto di gara;
2) la quota parte dei costi aziendali condivisi con le
altre attivita' di gestione del servizio di distribuzione
attribuibili indirettamente alla gestione del servizio di
distribuzione nell'ambito oggetto di gara;
3) la quota parte dei costi generali aziendali
attribuibili indirettamente alla gestione del servizio di
distribuzione oggetto di gara.
I costi di cui ai numeri 1) e 2) dovranno comprendere,
tra l'altro:
1. costi per il servizio principale di cui all'art. 3.1
del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della
delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i., in particolare costi per
le seguenti attivita':
a) conduzione e manutenzione delle apparecchiature di
regolazione e misura ai Punti di Consegna fisici;
b) gestione tecnica degli impianti di distribuzione,
anche attraverso eventuali sistemi di telecontrollo;
c) ricerca ed eliminazione dispersioni;
d) protezione catodica delle condotte in acciaio;
e) odorizzazione del gas e suo controllo;
f) condizionamento del gas;
g) pronto intervento, gestione delle emergenze e degli
incidenti da gas;
h) misura del gas ai Punti di Consegna e ai Punti di
Riconsegna;
i) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione
nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui
al comma 1 dell'art. 17 della deliberazione n. 138/04 e
s.m.i., con ripartizione dei costi della materia prima tra
gli Utenti interessati;
j) raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati
funzionali all'Allocazione;
k) accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti
finali (switching);
l) ogni altra attivita' prevista dalle deliberazioni n.
152/03, n. 40/04 e s.m.i., n. 168/04 e s.m.i., n. 10/07 e
s.m.i., n. 157/07 e s.m.i., ARG/gas n. 120/08 e s.m.i.
(RQDG), ARG/gas n. 159/08 e s.m.i. (RTDG), ARG/gas n.
88/09, ARG/gas n. 119/09.
2. Costi per prestazioni accessorie indicate all'art.
3.2 del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della
delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i.:
a) esecuzione di lavori semplici (al netto delle
relative quote capitalizzate);
b) esecuzione di lavori complessi (al netto delle
relative quote capitalizzate);
c) attivazione della fornitura;
d) disattivazione della fornitura su richiesta del
Cliente finale;
e) riattivazione della fornitura in seguito a
sospensione per morosita';
f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del
Cliente finale;
g) verifica della pressione di fornitura su richiesta
del Cliente finale;
h) sospensione o interruzione della fornitura, su
richiesta dell'Utente, per morosita' del Cliente finale;
i) riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta
dell'Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti
dall'impianto del Cliente finale;
j) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione
in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna
della Rete di trasporto;
k) manutenzione periodica e verifica metrologica dei
Correttori dei volumi installati presso i Punti di
Riconsegna, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
deliberazione n. 237/00 e s.m.i.;
l) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al
Contatore/Gruppo di misura, per la verifica di eventuali
manomissioni.
3. Costi per prestazioni opzionali indicate all'art.
3.1 del Codice di Rete Tipo di cui all'allegato 2 della
delibera AEEG n. 108/06 e s.m.i., relativi ad ogni altra
prestazione, richiesta da soggetti terzi, connessa
all'esercizio del servizio di distribuzione. A titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo:
a. manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di
proprieta' del Cliente finale;
b. attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione
dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non
previste dalla deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e nel caso
di specifiche esigenze dei Clienti finali.
4. Costi per interventi di efficienza energetica
addizionali rispetto agli obblighi del distributori,
offerti in sede di gara al punto A6 dell'offerta economica
5. Costi a favore degli Enti locali relativi alla
percentuale della remunerazione del capitale di localita'
relativo ai servizi di distribuzione e misura e della
relativa quota di ammortamento annuale, offerti in sede di
gara al punto A5 dell'offerta economica
Con riguardo ai costi, di cui ai numeri 1) e 2), deve
essere fornita una esauriente descrizione delle loro
modalita' di stima, in relazione anche alle caratteristiche
dell'offerta ed agli obblighi di trasferimento del
personale da parte del gestore uscente.
I costi di cui al punto 3), data l'oggettiva maggiore
discrezionalita' di stima e al fine di rendere omogenei e
confrontabili i piani presentati dai vari concorrenti, si
assumono convenzionalmente pari al 30% della componente
tariffaria di distribuzione e misura a copertura dei costi
operativi per lo specifico operatore. Tuttavia, qualora
l'operatore prima della gara serva un numero di clienti
inferiore a quello dell'ambito di gara, la componente
tariffaria dei costi operativi e' assunta pari a quella di
un operatore con lo stesso numero di clienti dell'ambito
oggetto di gara e densita' di clienti del medesimo ambito.
In alternativa al valore convenzionale, qualora vi
siano valide giustificazioni, per i costi di cui al punto
3) si puo' utilizzare un valore inferiore purche' la somma
di tutti costi ( punto1, punto 2 e punto 3 e voci b1, b2 e
b4) dia luogo ad un costo medio per cliente che non sia
inferiore al valore medio del costo complessivo per cliente
per le voci b1, b2 e b4), che risulta dai documenti
dell'unbundling contabile inviati all'Autorita', relativi
ai due anni precedenti la presentazione dell'offerta, con
un miglioramento di efficienza annuale non superiore al
valore di price cap fissato dall'Autorita' per lo specifico
anno.
La Commissione procede alla verifica di anomalia
qualora:
1. il livello complessivo dei costi indicato nelle voci
b1, b2 e b4 risulti inferiore al valore medio del costo
complessivo per cliente per le voci b1, b2 e b4), che
risulta dai documenti dell'unbundling contabile inviati
all'Autorita', relativi ai due anni precedenti la
presentazione dell'offerta con un miglioramento di
efficienza annuale non superiore al valore di price cap
fissato dall'Autorita' per lo specifico anno.
2. il livello complessivo dei costi indicato nelle voci
b1, b2 e b4 risulti in un costo complessivo per cliente
inferiore al .... % (90% o altro valore fissato dalla
Stazione appaltante) rispetto alla somma del valore della
componente tariffaria a copertura dei costi operativi del
servizio di distribuzione, misura e loro
commercializzazione, per un operatore di dimensione del
proponente e per una densita' di clientela dell'ambito
oggetto di gara, e la componente unitaria (per cliente)
degli "altri ricavi".
In ambiti particolari, quali quelli in cui la
stragrande maggioranza dei clienti (es. 70-80%) e' in
localita' montane (es. 70-80%) o lagunari, la Stazione
appaltante puo' aggiungere come criterio di verifica
dell'anomalia il caso in cui il livello complessivo dei
costi indicato nelle voci b1, b2 e b4 da un concorrente e'
inferiore ad un valore prefissato di scostamento massimo
rispetto alla media dei costi di tutti i concorrenti alla
gara.
Ammortamenti (D)
Si devono riportare le quote di ammortamento annuo
degli investimenti effettuati, distinguendo fra
ammortamenti di investimenti immateriali e ammortamenti di
investimenti materiali. In allegato si deve riportare il
piano di ammortamento degli investimenti.
Le quote indicate devono essere coerenti con i valori
di investimento offerti o previsti nell'ambito della
procedura di gara e con i coefficienti di ammortamento
previsti dalle normative civilistica e fiscale vigenti.
Imposte (F)
Si deve riportare il valore delle imposte IRAP e IRES.
Il piano deve dettagliare il calcolo della base
imponibile ai fini IRES e IRAP.
Investimenti materiali (H1)
Deve essere riportato il valore degli investimenti
eseguiti a carico del gestore e iscritti nel capitale
investito del gestore. Deve essere allegato un prospetto
degli investimenti a carico del gestore, evidenziando gli
investimenti per manutenzione straordinaria, sostituzione e
potenziamento di porzioni di impianto. Il prospetto deve
contenere l'indicazione dei tempi di realizzazione degli
investimenti e gli importi.
Inoltre il piano industriale deve prevedere gli
investimenti nel periodo di gestione, non individuabili
puntualmente al momento della gara, ma "fisiologicamente"
prevedibili, quali gli investimenti per nuovi allacci e per
estensioni successive delle reti di distribuzione di cui ai
punti A3 e A4 dell'offerta economica, e investimenti a
seguito di guasti.
Per ragioni di uniformita', ai fini del piano
industriale, questi investimenti devono essere cosi'
individuati:
1. Gli investimenti per nuovi allacciamenti sono
convenzionalmente stimati considerando:
a. il numero degli allacciamenti pari al numero
utilizzato nella voce a2;
b. il costo unitario del singolo allaccio, comprensivo
del misuratore e dei relativi accessori, e' determinato in
base alle caratteristiche fisiche medie degli allacciamenti
rilevabili nei comuni costituenti l'ambito (lunghezza media
interrata, incidenza della presa per singolo PDR, lunghezza
media aerea, indicate nell'Allegato B al bando di gara)
2. Gli investimenti per estensioni successivi della
rete di distribuzione, in base ai punti A3 e A4
dell'offerta economica, non previste nel piano di sviluppo,
sono convenzionalmente stimati considerando:
a. una lunghezza di rete posata annualmente pari al
prodotto del numero dei punti di riconsegna aggiuntivi
determinato annualmente per tale estensione (lettera c
della voce numero di punti di riconsegna attivi) per i
metri di rete offerti dal concorrente ai punti A3 e A4
dell'offerta economica;
b. un costo unitario per metro di rete pari al costo
medio per le opere di estensione di rete decritte nel Piano
di sviluppo degli impianti presentato.
3. Gli investimenti "fisiologicamente" prevedibili nel
periodo di gestione correlati ai guasti sono
convenzionalmente stimati considerando la numerosita' dei
guasti in base alla precedente esperienza, opportunamente
corretta in base agli investimenti di sostituzione previsti
nel piano, e un costo medio unitario per tipologia di
impianto interessato.
Investimenti immateriali (H2)
Deve essere riportato il valore degli investimenti
immateriali ivi compresi gli investimenti funzionali
all'acquisizione della concessione, che sono costituite
dalle seguenti voci:
- la differenza fra i valori di rimborso ai gestori
uscenti e le immobilizzazioni valutate in base alla
regolazione tariffaria. I valori di rimborso sono valutati
nel primo periodo in base all'art. 15 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e all'art. 5 del
regolamento sui criteri di gara e sulla valutazione
dell'offerta e, a regime, in base all'art. 6 del suddetto
decreto. La nota illustrativa deve giustificare il valore
per tale voce ripartendolo fra i vari impianti.
- le spese di gara quali:
• Spese previste nel disciplinare di gara a copertura
degli oneri sostenuti dalla stazione appaltante e degli
Enti locali concedenti, ivi inclusi i costi della
Commissione di gara e per lo studio guida;
• Spese per la stipula del contratto di servizio;
• Spese per la cauzione provvisoria e per la cauzione
definitiva.
Nella voce investimenti immateriali devono essere
compresi gli eventuali investimenti per interventi di
efficienza energetica, addizionali agli obblighi del
distributore, offerti in sede di gara, di cui al punto A6
dell'offerta economica. Non vengono invece riportati
eventuali investimenti per interventi di efficienza
energetica per soddisfare gli obblighi del distributore di
cui al decreto interministeriale 20 luglio 2004 e
successive modificazioni. Deve essere allegata una nota
giustificativa che evidenzi i titoli di efficienza
energetica addizionali annualmente previsti in base al
punto A6 dell'offerta economica, evidenziando la quantita'
di gas distribuita, gli obblighi di cui al decreto
interministeriale 20 luglio 2004 e successive
modificazioni, i titoli di efficienza addizionali offerti,
.gli interventi pianificati per raggiungere tali obiettivi
addizionali. Per gli anni in cui non sono stati fissati
obiettivi nazionali, si assume per uniformita' un obiettivo
costante pari a quello dell'ultimo anno disponibile.
La nota illustrativa deve riportare la giustificazione
del valore complessivo per le spese di gara come per gli
altri investimenti immateriali.
Valore residuo impianti (H3)
Si deve riportare, nell'ultimo anno di affidamento, il
valore residuo degli impianti oggetto di rimborso calcolato
in base all'art. 6 del regolamento sui criteri di gara.
Nella nota illustrativa deve essere riportato il dettaglio
del calcolo.
Capitale circolante (I1, I2)
La nota illustrativa deve contenere le ipotesi a base
della stima delle voci I1 e I2 del prospetto.
In particolare nella nota illustrativa dovranno essere
evidenziati a supporto dei valori indicati alle voci I1 e
I2 del prospetto Schema B1 - Flusso di cassa:
- tempi medi di incasso per la fatturazione del
vettoriamento gas;
- tempi medi di incasso/pagamento verso CCSE;
- tempi medi di incasso delle altre tipologie di ricavi
distinguendo le singole fattispecie gia' elencate alla voce
"Altri ricavi";
- tempi medi di pagamento dei fornitori;
- tempi medi di pagamento di altri soggetti/Enti
pubblici (quali Amministrazioni concedenti, Erario e altri
Enti pubblici, ecc.);
- risconti/ratei;
- gestione magazzino
I tempi medi di incasso/pagamento verso CCSE devono
essere coerenti con quanto previsto dalla regolazione
tariffaria vigente al momento della gara.
Gli altri tempi medi devono essere coerenti con gli
standard aziendali comprovati da documenti contrattuali o
di bilancio degli ultimi due anni (da rendere disponibili
alla Commissione su eventuale richiesta di verifica della
medesima Commissione).
La Commissione richiede la verifica qualora il valore
del capitale circolante e' superiore al valore previsto a
base della regolazione tariffaria vigente al momento della
gara (per il periodo fino al 2012 per valori superiori a
0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde).
La stazione appaltante puo' specificare i tempi di
pagamento degli oneri previsti alle Amministrazioni
concedenti.
In ogni caso la somma dei flussi di cassa annui
generati dalle variazioni del capitale circolante,
nell'arco del periodo di piano devono annullarsi.
Finanziamenti
La nota illustrativa deve riportare gli strumenti
finanziari che l'impresa intende utilizzare per realizzare
gli investimenti ed in caso di accensione dei mutui il
relativo piano di restituzione.

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 maggio 2015

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2508
 
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