Gazzetta n. 160 del 13 luglio 2015 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 4 giugno 2015
Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 20/SEZAUT/2015/INPR).


LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 4 giugno 2015;
Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2528 del 26 maggio 2015 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;
Udito il relatore, Consigliere Alfredo Grasselli;

Delibera
di approvare l'unito documento, che e' parte integrante della presente deliberazione, riguardante lo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2014 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 4 giugno 2015.

Il Presidente: Squitieri Il Relatore: Grasselli Depositata in Segreteria il 22 giugno 2015

Il Dirigente
Prozzo

 
Allegato
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 170, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266
(LEGGE FINANZIARIA 2006), E DELL'ART. 1, COMMA 3 DEL DECRETO-LEGGE
10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
7 DICEMBRE 2012, N. 213.

1. Le presenti linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2014 sono redatte ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Esse costituiscono uno strumento di ausilio per le verifiche effettuate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti dei Servizi sanitari regionali, secondo un collaudato modello di controllo.
Come di consueto, le linee guida assumono la forma di questionario e si pongono nel segno della continuita' con i principi gia' affermati e ribaditi in occasione delle precedenti edizioni, alle quali si rinvia. Anche sotto il profilo della struttura e dei contenuti del questionario le modifiche sono state ridotte all'essenziale, in ragione della necessita' di adeguare il documento alle novita' medio tempore intervenute, eliminando, in pari tempo, quesiti non piu' attuali.
2. Sotto il profilo dei principi cui si ispirano le linee guida in esame, e le correlate attivita' di verifica, e' opportuno ribadire che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto l'eventuale preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti sanitari, con riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha ritenuto la legittimita' costituzionale di detta norma (per contro censurata per la parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle regioni, poiche' riferibili alla produzione legislativa delle regioni), in quanto gli esiti impeditivi del controllo delle Sezioni regionali sugli enti del Servizio sanitario «sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti».
Al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione (da ritenere di stretta interpretazione, non applicabile ne' in via analogica, ne' in via estensiva), e cioe' mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria, resta operante il criterio del «controllo collaborativo» sancito dall'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale.
3. Per quanto riguarda i contenuti della relazione-questionario, nella revisione dei quesiti si e' avuto cura di evitare appesantimenti, mantenendo per quanto possibile lo schema gia' adottato in precedenza.
Il questionario e' articolato come indicato di seguito:
istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario;
sommario;
dati identificativi dell'ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi giacche' indispensabili per la gestione del database (denominazione dell'ente, codice fiscale, regione e tipologia di ente);
la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle Sezioni regionali;
la parte seconda contiene il conto economico secondo il modello CE approvato dal Ministero della salute (cfr., da ultimo, il decreto ministeriale 15 giugno 2012) ai fini delle comunicazioni al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), nonche' domande e prospetti riguardanti la situazione economica, con approfondimenti su temi particolari; il prospetto del conto economico e' integrato anche con i dati relativi al documento previsionale economico, per il confronto tra i risultati di consuntivo e i dati programmatici (lo scostamento e' calcolato automaticamente). Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformita' dei dati del bilancio d'esercizio con quelli del modello C.E., quinta comunicazione al Ministero della salute, e con quelli del modello allegato alla nota integrativa;
la parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo il modello SP approvato dal Ministero della salute, nonche' domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari; ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformita' dei dati dello stato patrimoniale con quelli del modello allegato alla nota integrativa;
chiudono le attestazioni finali, distinte a seconda che la relazione-questionario sia stata redatta dal Collegio sindacale, per gli enti dei Servizi sanitari regionali, o dal Terzo certificatore, per la Gestione sanitaria accentrata, ove istituita (art. 22, comma 3, lettera d), decreto legislativo n. 118/2011);
in calce al documento sono previsti fogli di lavoro per eventuali annotazioni, ove i compilatori ritengano necessarie ulteriori precisazioni, non riportabili nello schema cosi' come predisposto.
4. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, restano quelli gia' individuati con riferimento ai bilanci d'esercizio 2012 e 2013, e cioe':
azienda sanitaria locale;
azienda ospedaliera;
policlinici universitari;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
agenzie regionali per l'emergenza sanitaria;
gestioni sanitarie accentrate;
ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali.
5. Le Sezioni di controllo con sede nelle regioni e province a statuto speciale, se ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita' con questa conferenti, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale.
6. Per consentire la gestione informatica dei questionari ed evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile:
a) utilizzare esclusivamente il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato originale per l'invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato);
b) nominare il file secondo il seguente criterio: 14_regione_nome azienda (esempio: 14_Veneto_azienda ospedaliera Padova);
c) inviare il questionario unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it;
d) nel caso in cui a seguito dell'istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, e' necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le Sezioni regionali cureranno l'esecuzione dell'adempimento.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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