Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 giugno 2015
Annullamento dei decreti 1° aprile 2014 e 7 luglio 2014, relativi allo scioglimento e alla nomina del commissario liquidatore della «Logistica Euganea piccola societa' cooperativa A R.L. (in forma abbreviata Logistica Euganea soc. coop.)», in Pompei.


IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali

Visto il D.D. del 1° aprile 2014 con il quale la societa' «Logistica Euganea piccola societa' cooperativa A R.L. (In forma abbreviata logistica euganea soc. coop)» con sede in Pompei (NA) (c.f. 03556310296) e' stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e il dott. Aniello Nocera ne e' stato nominato commissario liquidatore;
Visto il D.D. del 7 luglio 2014 con il quale veniva nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Formisano in sostituzione del dott. Aniello Nocera, rinunciatario.
Considerato che in data 31 ottobre 2014, da parte del dott. Massimo Formisano, e' pervenuta a questo Ufficio una nota con cui lo stesso, oltre ad inviare copia della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Padova in data 13 marzo 2012, dichiarava di avere preso contatti col curatore fallimentare della citata societa' cooperativa dott. Giuseppe Perencin dal quale apprendeva la «mancata annotazione nel registro delle imprese»;
Considerato che il concorso tra le procedure concorsuali del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa e' disciplinato dal principio di prevenzione di cui all'art. 196 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 secondo cui - per quanto di rilevanza in questa fattispecie - per cui la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa;
Considerato pertanto che il provvedimento di scioglimento ex art. 2545-septiesdecies, comma 2 cc, e' stato assunto sulla base di un indottto travisamento dei fatti: considerato il profilo dell'interesse pubblicistico diverso da quello inteso al mero ripristino della legalita' a non erogare se non utilmente attivita' amministrativa provvedimentale di carattere sanzionatorio e di nomina di professionisti quali commissari liquidatori;
Considerato che la brevita' del termine intercorso tra la nomina del dott. Formisano e la scoperta della esistenza di una precedente sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Padova in data 13 marzo 2012, concreta il requisito della ragionevolezza previsto dall'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato altresi' che la brevita' del termine intercorso tra la nomina del dott. Formisano e la scoperta della esistenza di una precedente sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Padova in data 13 marzo 2012 non ha consentito che in capo allo stesso si sia consolidato un legittimo affidamento nella definitivita' e stabilita' degli atti citati;
Considerato infine che lo stesso dott. Formisano nella detta nota del 31 ottobre 2014 ha invitato questa Amministrazione ad assumere provvedimenti di autotutela demolitoria nei confronti degli atti della procedura concorsuale amministrativa;
Ritenuta pertanto la necessita' di annullare ex art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, provvedimenti di cui al D.D. del 1° aprile 2014 ed al D.D. del 7 luglio 2014;

Decreta:

I decreti direttoriali del 1° aprile 2014 n. 41/SAA/2014 e del 7 luglio 2014 n. 85/SAA/2014 sono annullati ex art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per ottenere l'annullamento del presente decreto, potra' - entro 60 giorni - presentarsi ricorso giudiziale al T.A.R. territorialmente competente ovvero - entro 120 giorni - ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2015

Il direttore generale: Moleti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone