Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 18 giugno 2015 |
Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalita' ivi previste. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 di attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, concernete l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti; Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 prevede che l'Autorita' competente puo' approvare organismi di controllo per valutazioni di conformita', controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno; Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 al comma 3 dell'articolo 13 ha previsto, tra l'altro, la commissione per attivita' di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall'ADR, RID e ADN; Considerato che gli Organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 posseggono i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; Considerato che alla sottosezione 6.2.1.6 degli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 - Controlli e prove periodici - e' previsto che i controlli periodici debbono essere effettuati da un Organismo autorizzato dall'Autorita' competente; Ritenuto opportuno armonizzare le attivita' del settore della costruzione, approvazione e mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili nonche' adeguare la legislazione nazione agli standard europei;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalita' ivi previste. |
| Art. 2 Riconoscimento degli Organismi di Controllo
1. Il Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale, a richiesta, autorizza gli Organismi notificati si sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 quali Organismi di controllo ai sensi della sezione 1.8.6 degli allegati al legislativo 27 gennaio 2010 n. 35, all'espletamento delle attivita' ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto - ivi compresa la sorveglianza del servizio interno di ispezione. 2. Il riconoscimento ha validita' temporale coincidente con il periodo di validita' della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 dell'Organismo richiedente. 3. Durante il periodo di validita' del riconoscimento la Commissione prevista dal cometa 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 puo' effettuare le verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'Organismo per l'effettuazioni delle attivita' previste dal presente decreto. 4. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione, a cura dell'Organismo di controllo, per un periodo non inferiore al periodo di validita' delle certificazioni emesse e comunque non inferiore a dieci anni. |
| Art. 3 Richiesta di riconoscimento
1. Gli Organismi di controllo richiedenti l'autorizzazione o la conferma dell'autorizzazione devono presentare idonea richiesta indirizzata alla "Commissione per le attivita' previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35" presso la Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3 Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma. Alla richiesta deve essere allegata, con particolare riferimento alle attivita' previste dal presente decreto, la seguente documentazione: a) descrizione delle attivita' svolte dall'Organismo di controllo gia' riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78; b) descrizione delle procedure da mettere in atto in relazione al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925, relative alla lettera a); c) estensione della copertura assicurativa della polizza per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, gia' sottoscritta per le attivita' previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78; d) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche; e) elenco e caratteristiche identificative della dotazione di impianti, attrezzature e strumentazioni necessarie per l'attivita'; e) integrazione del manuale di qualita' relativo alle specifiche sezioni attinenti l'attivita' da svolgere, in applicazione del presente decreto in formato elettronico; f) logo di identificazione proposto dall'Organismo di controllo da apporre sulle apparecchiature a pressione ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto. 2. La "Commissione per le attivita' previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35" esaminata la completezza della documentazione allegata all'istanza, predisporra' l'autorizzazione di riconoscimento o conferma a firma del capo Dipartimento. |
| Art. 4 Verifica iniziale ed ispezioni degli Organismi Riconosciuti
1. L'attivita' di monitoraggio e sorveglianza degli Organismi di controllo e' demandata alla "Commissione per le attivita' previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35". 2. Nel corso delle verifiche, la "Commissione per le attivita' previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35" accerta la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti previsti nel presente decreto nonche' il corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni ed il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e procedurali in conformita' alle norme vigenti. 3. L'attivita' di sorveglianza presso la sede degli organismi designati e' normalmente svolta congiuntamente all'attivita' di sorveglianza da parte di ACCREDIA, per il mantenimento dell'accreditamento - secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 secondo le modalita' gia' stabilite nella convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attivita' previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78. 4. Entro il mese di febbraio, l'Organismo di controllo deve inviare una relazione, a firma del legale rappresentante dell'organismo, circa all'attivita' svolta nell'anno precedente nel campo di delle attivita' previste dal presente decreto. |
| Art. 5 Norme finali
1. L'attivita' e immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo ha perso i requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione. 2. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020, posto a base della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, l'Organismo deve sospendere l'attivita' e darne immediata comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali e del personale. 3. Entro i sei mesi precedenti la data di scadenza di validita' della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n.78 l'organismo deve inoltrare richiesta di conferma dell'autorizzazione. Roma, 18 giugno 2015
Il capo del dipartimento: Fumero |
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