Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 aprile 2015, n. 103
Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' stata incrementata di cinquanta unita';
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' stata incrementata di 1.000 unita';
Visto l'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' stata incrementata di 1.030 unita';
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2006, n. 222, che ha modificato la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Atteso che la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' pari a 19.223 unita', per effetto delle sopra richiamate disposizioni normative;
Rilevato che, al fine di dare attuazione al nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco predisposto con l'obiettivo di razionalizzare ed incrementare il livello di funzionalita' del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile, e' emersa la necessita' di apportare una rimodulazione della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Considerato che l'articolo 141, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 217 del 2005 consente l'adeguamento dei posti di organico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un adeguamento della dotazione organica di cui alla predetta tabella A, che assicuri 300 unita' nella dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, mediante la corrispondente riduzione di 262 unita' di personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, garantendo l'invarianza degli oneri di bilancio;
Ritenuto, inoltre, di dover procedere ad un ulteriore adeguamento che assicuri 61 unita' nella dotazione organica della qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice-direttore, del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori e 22 unita' nella dotazione organica di funzionario tecnico informatico vice-direttore del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, mediante la corrispondente riduzione di 170 unita' della dotazione organica del ruolo degli operatori, garantendo sempre l'invarianza degli oneri di bilancio;
Sentite, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale integrativo per il quadriennio 2006-2009 recepito con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica e le organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente successivamente divenute rappresentative per il comparto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. Dagl/4.3.13.3/21/2015 del 10 marzo 2015;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche dotazione organica del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri «19.223» e «1.326» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono cosi' sostituiti: «19.523» e «1.064».
2. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri «150», «38» e «1384» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e del ruolo degli operatori, sono cosi' sostituiti: «211» , «60» e «1.214».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., e' il seguente:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo dell'articolo 3, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 e' il
seguente:
"Art. 3. Finanziamenti per le Olimpiadi invernali.
(Omissis).
1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del
servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla
riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in
relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione
organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementata di cinquanta unita' appartenenti al ruolo dei
vigili del fuoco.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' il seguente:
"Art. 8. Incremento delle dotazioni organiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del
fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e'
autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di
unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie
di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a
tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di
procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di
euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a
decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede
mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione "Soccorso civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e
delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai
sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima
ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non oltre il
31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a
partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'art. 4-ter del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di
spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro
73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.
6. All'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le
competenze delle regioni e delle province autonome in
materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta'
operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone,
puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato
con le regioni e le province autonome utilizzando la
propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo
svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni
e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico
integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del codice
della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti
alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate
di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
334 del 1999.
7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e
le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali
e di protezione civile, previa stipula di apposite
convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese
sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
straordinari e le risorse strumentali necessarie.".
- Il testo dell'art. 3, comma 3-octies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' il
seguente:
"Art. 3. Semplificazione e flessibilita' nel turn over.
(Omissis).
3-octies Per garantire gli standard operativi e i
livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica
di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di
1.030 unita'; conseguentemente la dotazione organica del
ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030
unita'.".
- Il decreto del Ministro dell'interno 8 maggio 2006,
n. 222 (Regolamento recante modifica alle dotazioni
organiche dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 13
ottobre 2005, n. 217) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148.
- Il testo della tabella A allegata al citato decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificata dal
presente regolamento, e' il seguente:
"Tabella A (prevista dagli articoli 1, comma 4, 39,
comma 5, 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4) -
Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco


Parte di provvedimento in formato grafico

- Il testo dell'art. 141 del citato decreto legislativo
n. 217 del 2005 e' il seguente:
"Art. 141. Modifica e ripartizione territoriale delle
dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilita'
di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla
tabella A allegata al presente decreto alle variabili e
contingenti necessita' operative e di servizio, la modifica
delle dotazioni stesse e' disposta, salvo quanto previsto
al periodo successivo, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri
di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche
relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale
si applica l'art. 17, comma 4-bis, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400.
2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui
al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche
dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto
del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.".
- Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica del 7 maggio 2008 e' il seguente:
"Art. 34. Consultazione
1. La consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente
decreto e' attivata facoltativamente dall'Amministrazione
prima dell'autonoma adozione di atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. La consultazione delle medesime organizzazioni
sindacali si effettua, comunque, obbligatoriamente sulle
seguenti materie:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) definizione delle dotazioni organiche e loro
variazioni;
c) distribuzione e variazione territoriale delle
dotazioni organiche;
d) modalita' di designazione dei rappresentanti per la
composizione del Collegio arbitrale;
e) riflessi delle innovazioni tecnologiche, da
disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla
qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei
dipendenti;
f) criteri per fronteggiare particolari esigenze di
servizio aventi carattere straordinario o di emergenza;
g) codici di comportamento;
h) materie e procedure di cui all'art. 139 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (sanzioni
disciplinari);
i) regolamento di servizio di cui all'art. 140 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
j) criterio di computo dell'anzianita' di servizio ai
sensi dell'art. 171, comma 2, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217;
k) costituzione dei Comitati pari opportunita' ed
individuazione delle materie per le quali formulano pareri
e proposte.
3. Per le materie di cui alle lettere a) ed e) la
consultazione obbligatoria si effettua anche in sede di
Amministrazione locale; e' inoltre prevista la
consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi
di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.".

Note all'art. 1:
- Per il testo della Tabella A allegata al citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificata dal
presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Adeguamento tabella A decreto legislativo n. 217/2005

1. In relazione alle modifiche di cui all'articolo 1, nella medesima tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il numero «19.223» di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei vigili del fuoco e' cosi' sostituito «19.523», il numero «1.663» di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, e' cosi' sostituito «1.401», il numero «180» di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori e' cosi' sostituito «241», il numero «40» di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e' cosi' sostituito «62» e il numero «1384» della dotazione organica complessiva del ruolo degli operatori e' cosi' sostituito «1.214».
2. In relazione alle modifiche di cui all'articolo 1, nella medesima tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il numero «36.740» di individuazione della dotazione organica complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' cosi' sostituito «36.691».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 aprile 2015

Il Ministro dell'interno
Alfano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015 foglio n. 1455

Note all'art. 2:
- Per il testo della Tabella A allegata al citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificata dal
presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.
 
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