Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 giugno 2015
Individuazione dei bacini d'utenza ad alta densita' territoriale soggetti a maggiorazione del contributo dovuto ai sensi del decreto 19 aprile 2013, recante: «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» e successive modifiche e integrazioni.


IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza degli approvvigionamenti
e le infrastrutture energetiche

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (di seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;
Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e' stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L. (di seguito denominata Cassa), un conto economico denominato «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti» e il presidente del CIP e' stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (di seguito decreto legislativo n. 32/1998) in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e in particolare l'art. 6, con il quale e' stato costituito un nuovo «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 12 giugno 2014, con il quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonche' le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo medesimo, ed in particolare il comma 1 dell'art. 6 «Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» che prevede tra l'altro che la componente variabile del contributo a carico dei titolari di autorizzazione sia calcolata su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto sulla rete ordinaria nell'anno 2013 nella misura di 0,00150 euro, valore aumentato a 0,002 euro per gli impianti ubicati in bacini d'utenza provinciali ad alta densita' territoriale, che sono determinati, con decreto direttoriale entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto, in funzione delle vendite di carburante, del numero degli impianti di distribuzione dei carburanti e del numero dei veicoli immatricolati nella stessa provincia;
Visto che lo stesso art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 prevede che i titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per l'annualita' 2013 con due versamenti e precisamente con un primo versamento entro il 30 aprile 2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto ed un secondo versamento entro il 31 dicembre 2014, a titolo di conguaglio;
Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2014, n. 5094, con il quale si e' disposto che l'individuazione dei bacini d'utenza provinciali ad alta densita' territoriale i cui impianti sono soggetti a maggiorazione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 viene effettuata previa acquisizione dei dati richiesti dall'Agenzia delle dogane e del demanio relativamente alla distribuzione provinciale degli impianti di distribuzione carburanti al 2013 e che l'applicazione della predetta maggiorazione sia da calcolare nell'ambito del secondo versamento del contributo dovuto a titolo di conguaglio entro il 31 dicembre 2014;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2014 e del 21 aprile 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 20 gennaio 2015 ed in data 28 maggio 2015, concernenti le modificazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e di proroga del termine di scadenza del secondo versamento, a titolo di conguaglio, del contributo per il rifinanziamento del Fondo dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 data ulteriormente prorogata al 31 agosto 2015;
Considerato che l'Agenzia delle dogane e del demanio ha inviato i dati richiesti inerenti il numero di impianti di distribuzione carburanti stradali in esercizio al 31 dicembre 2013 ed il relativo erogato dell'anno 2013 per i prodotti gasolio, benzina e GPL;
Considerato il numero dei veicoli immatricolati circolanti nelle varie province italiane risultanti dalla pubblicazione dell'Automobile Club d'Italia (ACI) relativo al 31 dicembre 2013;

Decreta:

Articolo unico
Determinazione dei bacini d'utenza provinciali
ad alta densita' territoriale

1. I bacini d'utenza provinciali ad alta densita' territoriale i cui impianti sono soggetti a maggiorazione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, come modificato dai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2015 e del 21 aprile 2015, sono determinati in funzione delle vendite di carburante e del numero degli impianti di distribuzione dei carburanti, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle dogane e del demanio risultanti al 31 dicembre 2013, nonche' in funzione del numero dei veicoli immatricolati nelle stesse province italiane risultanti dalla pubblicazione, nel sito internet dell'Automobile Club d'Italia (ACI), del numero dei veicoli circolanti per provincia al 31 dicembre 2013.
2. L'indice medio di densita' territoriale (Idt ) e' calcolato secondo la seguente formula per ogni provincia:
Idt = (IC + IE)/2
in cui IC = numero indice dell'erogato medio dei carburanti per ogni impianto di distribuzione di carburanti situato nella rete stradale della provincia (EMC), dato dalla divisione del totale erogato dei carburanti benzina, gasolio e GPL degli impianti di distribuzione carburanti situati nella rete stradale della provincia (TEP) diviso il numero degli impianti di distribuzione carburanti situati nella rete stradale della stessa provincia (NIDC) e quindi EMC = TEP/NIDC;
in cui IE = numero indice del numero dei veicoli serviti da ogni impianto di distribuzione di carburanti situato nella rete stradale della provincia (NUVSIDC), dato dalla divisione della somma dei veicoli circolanti per provincia (NUVC) diviso il numero degli impianti di distribuzione carburanti situati nella rete stradale della stessa provincia (NIDC) e quindi NUVSIDC = NUVC/NIDC.
3. I bacini di utenza provinciali ad alta densita' territoriale risultano essere quelli con indice medio di densita' territoriale di cui al comma 2 risultante inferiore alla media nazionale dello stesso indice pari a 100.
4. La maggiorazione del contributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, come modificato dai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2015 e del 21 aprile 2015, e' dovuta per gli impianti ubicati nelle province il cui indice Idt , riportato in allegato, risulta inferiore a 100. Tali province sono riportate di seguito in ordine alfabetico: Provincia
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Belluno
Benevento
Biella
Bolzano
Brescia
Brindisi
Caltanissetta
Campobasso
Carbonia-Iglesias
Caserta
Catanzaro
Chieti
Cosenza
Cremona
Crotone
Cuneo
Enna
Fermo
Ferrara
Foggia
Frosinone
Gorizia
Grosseto
Isernia
La Spezia
L'Aquila
Latina
Lecce
Lucca
Macerata
Mantova
Massa-Carrara
Matera
Medio Campidano
Novara
Nuoro
Ogliastra
Olbia-Tempio
Oristano
Parma
Perugia
Pesaro e Urbino
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Ragusa
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rovigo
Salerno
Savona
Siena
Siracusa
Taranto
Teramo
Terni
Trapani
Trento
Udine
Verbano-Cusio-Ossola
Vercelli
Viterbo
5. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: Dialuce
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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